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Document 02010D0452-20181215

Consolidated text: Decisione 2010/452/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2010, sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/452/2018-12-15

02010D0452 — IT — 15.12.2018 — 008.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE 2010/452/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 agosto 2010

sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia

(GU L 213 dell'13.8.2010, pag. 43)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE 2011/536/PESC DEL CONSIGLIO del 12 settembre 2011

  L 236

7

13.9.2011

►M2

DECISIONE 2012/503/PESC DEL CONSIGLIO del 13 settembre 2012

  L 249

13

14.9.2012

►M3

DECISIONE 2013/446/PESC DEL CONSIGLIO del 6 settembre 2013

  L 240

21

7.9.2013

►M4

DECISIONE 2014/915/PESC DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2014

  L 360

56

17.12.2014

►M5

DECISIONE (PESC) 2015/2008 DEL CONSIGLIO del 10 novembre 2015

  L 294

69

11.11.2015

►M6

DECISIONE (PESC) 2016/2238 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2016

  L 337

15

13.12.2016

►M7

DECISIONE (PESC) 2017/2263 DEL CONSIGLIO del 7 dicembre 2017

  L 324

51

8.12.2017

►M8

DECISIONE (PESC) 2018/1884 DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 2018

  L 308

41

4.12.2018




▼B

DECISIONE 2010/452/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 agosto 2010

sulla missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia, EUMM Georgia



Articolo 1

Missione

1.  La missione di vigilanza dell’Unione europea in Georgia (in prosieguo «EUMM Georgia» o «missione»), istituita dall’azione comune 2008/736/PESC, è prorogata a decorrere dal 15 settembre 2010 fino al 14 settembre 2011.

2.  L’EUMM Georgia opera conformemente al mandato della missione di cui all’articolo 2 e svolge i compiti previsti all’articolo 3.

Articolo 2

Mandato della missione

1.  L’EUMM Georgia effettua una vigilanza civile sulle azioni delle parti, anche per quanto riguarda il pieno rispetto dell’accordo in sei punti e delle successive misure di attuazione attraverso la Georgia, operando in stretto coordinamento con i partner, in particolare le Nazioni Unite e l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e coerentemente con le altre attività dell’Unione, al fine di concorrere alla stabilizzazione, alla normalizzazione e al rafforzamento della fiducia e contribuire nel contempo a informare la politica europea a sostegno di una soluzione politica duratura per la Georgia.

2.  Gli obiettivi specifici della missione sono i seguenti:

a) contribuire alla stabilità a lungo termine in tutta la Georgia e nella regione circostante;

b) a breve termine, la stabilizzazione della situazione con un rischio ridotto di ripresa delle ostilità, nel pieno rispetto dell’accordo in sei punti e delle successive misure di attuazione.

Articolo 3

Compiti della missione

Ai fini della missione, l’EUMM Georgia svolgerà i seguenti compiti:

1) Stabilizzazione:

Vigilare, analizzare e riferire sulla situazione riguardante il processo di stabilizzazione, concentrandosi in particolare sul pieno rispetto dell’accordo in sei punti, compreso il ritiro delle truppe, sulla libertà di movimento, sulle azioni di boicottaggio e sulle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario.

2) Normalizzazione:

Vigilare, analizzare e riferire sulla situazione riguardante il processo di normalizzazione della governance civile, concentrandosi sullo Stato di diritto, su strutture efficaci di applicazione della legge e su un ordine pubblico adeguato. La missione vigila altresì sulla sicurezza dei collegamenti di trasporto, sulle infrastrutture e sui servizi energetici e sugli aspetti politici e di sicurezza inerenti al ritorno degli sfollati interni e dei profughi.

3) Rafforzamento della fiducia:

Contribuire a ridurre le tensioni attraverso l’instaurazione di collegamenti, l’agevolazione dei contatti tra le parti e altre misure miranti a rafforzare la fiducia.

4) Contribuire ad informare la politica europea e contribuire all’impegno futuro dell’Unione.

Articolo 4

Struttura della missione

1.  L’EUMM Georgia è strutturata come segue:

a) comando: il comando è costituito dall’ufficio del capomissione e dal personale del comando, che svolgono tutte le necessarie funzioni di comando e controllo e di sostegno alla missione. Il comando è ubicato a Tbilisi;

b) antenne sul campo: le antenne distribuite sul campo su base geografica svolgono compiti di vigilanza ed assolvono le necessarie funzioni di sostegno alla missione;

c) componente di sostegno: la componente di sostegno è ubicata presso il segretariato generale del Consiglio a Bruxelles.

2.  Gli elementi di cui al paragrafo 1 sono circostanziati dalle ulteriori disposizioni particolareggiate del piano operativo (OPLAN).

Articolo 5

Comandante civile dell’operazione

1.  Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante civile dell’EUMM Georgia.

2.  Il comandante dell’operazione civile, posto sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l’autorità generale dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’EUMM Georgia.

3.  Il comandante civile dell’operazione assicura un’attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

4.  Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d’origine o dell’istituzione dell’Unione interessata. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell’operazione il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità.

5.  Il comandante civile dell’operazione assume la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’Unione sia correttamente assolto.

6.  Se necessario, il comandante civile dell’operazione e il rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) si consultano.

Articolo 6

Capomissione

1.  Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo della missione a livello di teatro delle operazioni.

▼M3

1 bis.  Il capomissione è il rappresentante della missione; può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.

▼B

2.  Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell’operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione della missione.

3.  Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale della missione, in questo caso anche alla componente di sostegno a Bruxelles, per la condotta efficace dell’EUMM Georgia a livello di teatro, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana e secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell’operazione.

▼M3 —————

▼B

5.  Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale o dall’istituzione dell’Unione interessata.

6.  Il capomissione rappresenta l’EUMM Georgia nella zona delle operazioni e assicura l’adeguata visibilità della stessa.

7.  Il capomissione assicura il coordinamento, se opportuno, con altri attori dell’Unione sul terreno. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall’RSUE.

Articolo 7

Personale

1.  L’EUMM Georgia è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell’Unione. Ogni Stato membro o istituzione dell’Unione sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili.

2.  La missione può assumere anche personale civile internazionale e personale locale, ove necessario, su base contrattuale se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. Eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili domande qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

▼M4

3.  Tutto il personale osserva le norme operative minime di sicurezza specifiche della missione ed il piano di sicurezza della missione che sostiene la politica dell'Unione per la sicurezza sul campo. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate dell'UE affidategli nell'esercizio delle sue funzioni, tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ( 1 ).

▼B

Articolo 8

Status della missione e del personale

1.  Lo status della missione e del relativo personale, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della missione, è stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 37 del trattato.

2.  Lo Stato o l’istituzione dell’Unione che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l’istituzione dell’Unione in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell’agente distaccato.

▼M3

3.  Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludersi tra l'EUMM Georgia e i membri del personale interessati.

▼B

Articolo 9

Catena di comando

1.  L’EUMM Georgia dispone di una catena di comando unificata, in quanto operazione di gestione delle crisi.

2.  Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’EUMM Georgia.

3.  Il comandante civile dell’operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’AR, è il comandante dell’EUMM Georgia a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4.  Il comandante dell’operazione civile riferisce al Consiglio tramite l’AR.

5.  Il capomissione esercita il comando e il controllo dell’EUMM Georgia a livello di teatro e risponde direttamente al comandante civile dell’operazione.

Articolo 10

Controllo politico e direzione strategica

1.  Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta dell’AR, e modificare il concetto di operazioni (CONOPS) e l’OPLAN. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio.

2.  Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.  Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante civile dell’operazione e del capomissione sulle questioni di loro competenza.

Articolo 11

Partecipazione di Stati terzi

1.  Fermi restando l’autonomia decisionale dell’Unione e il quadro istituzionale unico della stessa, Stati terzi possono essere invitati a contribuire alla missione, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l’assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla Georgia, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti della missione.

2.  Gli Stati terzi che contribuiscono alla missione hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri.

3.  Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti ed a istituire un comitato dei contributori.

4.  Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso a norma dell’articolo 37 del trattato e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l’Unione e uno Stato terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito della missione.

▼M2

Articolo 12

Sicurezza

1.  Il comandante civile dell’operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure per l’EUMM Georgia conformemente agli articoli 5 e 9.

2.  Il capomissione è responsabile della sicurezza della missione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili alla missione, in linea con la politica dell’Unione per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi.

3.  Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE).

4.  Il personale dell’EUMM Georgia è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all’OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dall’alto responsabile della sicurezza della missione.

▼M4

5.  Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2013/488/UE.

▼B

Articolo 13

Capacità di vigilanza

Per l’EUMM Georgia è attivata la capacità di vigilanza.

▼M3

Articolo 13 bis

Disposizioni giuridiche

L'EUMM Georgia ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.

▼M3

Articolo 14

Meccanismo finanziario

1.  L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2010 e il 14 settembre 2011 è pari a 26 600 000  EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2011 e il 14 settembre 2012 è pari a 23 900 000  EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2012 e il 14 settembre 2013 è pari a 20 900 000  EUR.

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 settembre 2013 e il 14 dicembre 2014 è pari a 26 650 000  EUR.

▼M4

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 dicembre 2014 e il 14 dicembre 2015 è pari a18 300 000 EUR.

▼M5

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 dicembre 2015 e il 14 dicembre 2016 è pari a 17 640 000  EUR.

▼M6

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 dicembre 2016 e il 14 dicembre 2017 è pari a 18 000 000 EUR.

▼M7

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUMM Georgia per il periodo dal 15 dicembre 2017 al 14 dicembre 2018 è pari a 19 970 000,00 EUR.

▼M8

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione tra il 15 dicembre 2018 e il 14 dicembre 2020 è pari a 38 200 000 EUR.

▼M5

2.  L'insieme delle spese è gestito in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUMM Georgia è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUMM Georgia.

▼M3

4.  L'EUMM Georgia è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine la missione firma un accordo con la Commissione.

5.  L'EUMM Georgia è competente per eventuali richieste di indennizzo e gli obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 15 settembre 2013, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità.

6.  Le disposizioni finanziarie rispettano la catena di comando di cui agli articoli 5, 6 e 9 e i requisiti operativi dell'EUMM Georgia, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.

7.  Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

▼M4

Articolo 14 bis

Cellula di progetto

1.  L'EUMM Georgia dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l'EUMM Georgia agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi all'EUMM Georgia e a sostegno dei suoi obiettivi.

2.  Fatto salvo il paragrafo 3, l'EUMM Georgia è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino le altre azioni dell'EUMM Georgia in modo coerente, se tali progetti sono:

a) previsti nella scheda finanziaria della presente decisione, o

b) integrati nel corso del mandato mediante una modifica di tale scheda finanziaria su richiesta del capomissione.

L'EUMM Georgia conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EUMM Georgia nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EUMM Georgia nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.

3.  I contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi sono soggetti ad accettazione da parte del CPS.

▼B

Articolo 15

Coordinamento

1.  Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell’Unione ai fini della coerenza dell’azione dell’Unione a sostegno della Georgia.

2.  Il capomissione si coordina strettamente con i capi delle missioni diplomatiche degli Stati membri interessati.

3.  Il capomissione collabora con gli altri attori internazionali presenti nel paese.

▼M2

Articolo 16

Comunicazione di informazioni classificate

▼M4

1.  L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini della missione, in conformità alla decisione 2013/488/UE.

2.  L'AR è altresì autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite e all'OSCE, in funzione dei bisogni operativi della missione, le informazioni e i documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» che sono prodotti ai fini della missione, in conformità alla decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.

3.  Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni e i documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini della missione, in conformità alla decisione 2013/488/UE. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo le procedure appropriate alla cooperazione dello Stato ospitante con l'Unione.

▼M2

4.  L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione e coperti dall’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ( 2 ).

5.  L’AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 4, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3, a persone poste sotto la sua autorità, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione.

Articolo 17

Valutazione della missione

Il CPS riceve, con cadenza semestrale, una valutazione della missione sulla base di una relazione redatta dal capomissione e dal SEAE.

▼B

Articolo 18

Entrata in vigore e scadenza

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

▼M8

Essa cessa di produrre effetti il 14 dicembre 2020.



( 1 ) Decisione del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

( 2 ) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).

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