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Document 02010D0096-20221212

    Consolidated text: Decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/96(1)/2022-12-12

    02010D0096 — IT — 12.12.2022 — 008.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE 2010/96/PESC DEL CONSIGLIO

    del 15 febbraio 2010

    relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale

    (GU L 044 del 19.2.2010, pag. 16)

    Modificata da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    DECISIONE 2011/483/PESC DEL CONSIGLIO del 28 luglio 2011

      L 198

    37

    30.7.2011

     M2

    DECISIONE 2012/835/PESC DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 2012

      L 357

    13

    28.12.2012

    ►M3

    DECISIONE 2013/44/PESC DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 2013

      L 20

    57

    23.1.2013

    ►M4

    DECISIONE 2015/441/PESC DEL CONSIGLIO del 16 marzo 2015

      L 72

    37

    17.3.2015

    ►M5

    DECISIONE (PESC) 2016/2239 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2016

      L 337

    16

    13.12.2016

    ►M6

    DECISIONE (UE) 2017/971 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2017

      L 146

    133

    9.6.2017

    ►M7

    DECISIONE (PESC) 2018/1787 DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2018

      L 293

    9

    20.11.2018

    ►M8

    DECISIONE (PESC) 2020/2032 DEL CONSIGLIO del 10 dicembre 2020

      L 419

    28

    11.12.2020

    ►M9

    DECISIONE (PESC) 2022/2443 DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2022

      L 319

    84

    13.12.2022


    Rettificata da:

     C1

    Rettifica, GU L 201, 4.8.2011, pag.  19 (2010/96/PESC)




    ▼B

    DECISIONE 2010/96/PESC DEL CONSIGLIO

    del 15 febbraio 2010

    relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale



    ▼M8

    Articolo 1

    Missione

    1.  
    L’Unione conduce una missione militare di formazione (EUTM Somalia), volta a contribuire alla costituzione e al rafforzamento delle forze armate nazionali somale (SNAF) che rispondono al governo nazionale somalo, in coerenza con le esigenze e le priorità della Somalia, e a sostenere l’attuazione del piano di transizione somalo per il trasferimento delle responsabilità in materia di sicurezza alle autorità somale.
    2.  
    Allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, la missione militare dell’UE è schierata in Somalia sia per contribuire a un potenziamento istituzionale nel settore della difesa attraverso la consulenza strategica, sia per fornire un sostegno diretto alle SNAF attraverso la formazione, la consulenza e l’accompagnamento.

    ▼M9

    3.  
    L'EUTM Somalia sostiene in particolare lo sviluppo del sistema di formazione a titolarità somala al fine di trasferire gradualmente, in linea di principio, la responsabilità della formazione alle SNAF entro la fine del 2024; l'EUTM Somalia fornisce il tutoraggio per la formazione concepita e fornita dalla Somalia e mantiene la capacità per seguire e valutare le unità che ha formato.

    ▼M9

    bis.  
    L'EUTM Somalia fornisce inoltre sostegno, se necessario e nell'ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, ad altri attori dell'Unione per l'attuazione dei rispettivi mandati nel settore della sicurezza e della difesa in Somalia, in particolare a EUCAP Somalia istituito dalla decisione 2012/389/PESC del Consiglio ( 1 ) per quanto riguarda l'interoperabilità tra le SNAF e le forze di polizia somale. Inoltre, l'EUTM Somalia agevola il sostegno fornito da parte dello strumento europeo per la pace istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ( 2 ), in particolare fornendo consulenza alle SNAF in merito all'individuazione dell'assistenza necessaria, nonché al servizio europeo per l'azione esterna e agli Stati membri in merito all'erogazione di tale assistenza.

    ▼M8

    4.  
    Fatta salva l’approvazione del comitato politico e di sicurezza e nell’ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, l’EUTM Somalia pianifica e conduce attività decentrate a sostegno dei comandi regionali delle SNAF.
    5.  
    L’attuazione delle attività oggetto del mandato in Somalia dipende dalle condizioni di sicurezza in Somalia e dagli orientamenti politici del comitato politico e di sicurezza.

    ▼B

    Articolo 2

    Nomina del comandante dell’UE

    ▼M6

    1.  
    Il direttore della capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) è il comandante della missione EUTM Somalia.
    2.  
    Il Brigadier generale Maurizio Morena è nominato comandante della forza della missione dell'UE EUTM Somalia.

    ▼M4

    Articolo 3

    Designazione della sede del comando della missione

    ▼M6

    1.  
    L'MPCC è la struttura di comando e di controllo fissa a livello strategico militare al di fuori del teatro delle operazioni, responsabile della pianificazione e della condotta operative di EUTM Somalia.

    ▼M8

    2.  
    Il comando della forza della missione ha sede a Mogadiscio e opera sotto il comando del comandante della forza della missione dell’UE. Comprende cellule di sostegno a Bruxelles e a Nairobi e un ufficio di collegamento a Gibuti. La cellula di sostegno di Bruxelles è integrata nell’MPCC.

    ▼B

    Articolo 4

    Pianificazione e avvio della missione

    La decisione sull’avvio della missione militare dell’UE è adottata dal Consiglio previa approvazione del piano della missione.

    Articolo 5

    Controllo politico e direzione strategica

    1.  
    Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il controllo politico e la direzione strategica della missione militare dell’UE. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38 del trattato sull’Unione europea (TUE). Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione, compresi il piano della missione e la catena di comando. Essa include inoltre le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina ►M6  del comandante della forza della missione dell'UE ◄ . Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione militare dell’UE restano attribuite al Consiglio.
    2.  
    Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
    3.  
    Il CPS riceve periodicamente dal presidente del Comitato militare dell’UE (EUMC) relazioni sulla condotta della missione militare dell’UE. Il CPS può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell’UE, ►M6  e il comandante della forza della missione dell'UE ◄ , ove opportuno.

    Articolo 6

    Direzione militare

    1.  
    L’EUMC sorveglia la corretta esecuzione della missione militare dell’UE condotta sotto la responsabilità del comandante della missione dell’UE.
    2.  
    L’EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante della missione dell’UE. Esso può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell’UE, ►M6  e il comandante della forza della missione dell'UE ◄ , ove opportuno.
    3.  
    Il presidente dell’EUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il comandante della missione dell’UE.

    ▼M3

    Articolo 7

    Coerenza della risposta dell’Unione e coordinamento

    1.  
    L’AR garantisce la coerenza dell’attuazione della presente decisione con l’azione esterna dell’Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell’Unione.

    ▼M6

    2.  
    Fatta salva la catena di comando, il comandante della forza della missione dell'UE riceve orientamenti politici a livello locale dal rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa in coordinamento con le delegazioni dell'Unione competenti per la regione.

    ▼M8

    3.  
    L’EUTM Somalia mantiene e rafforza il coordinamento con Atalanta, con l’EUCAP Somalia e con i pertinenti programmi di assistenza dell’Unione. L’MPCC, conformemente al suo mandato stabilito nella decisione (PESC) 2017/971 del Consiglio ( 3 ), facilita detto coordinamento e lo scambio di informazioni allo scopo di migliorare la coerenza, l’efficacia e le sinergie tra le missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune nella regione.

    ▼M4

    4.  
    La missione militare dell'UE opera, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, in stretta cooperazione con gli altri attori internazionali nella regione, in particolare le Nazioni Unite e l'AMISOM, in linea con le esigenze concordate del governo federale somalo.

    ▼B

    Articolo 8

    Partecipazione di Stati terzi

    1.  
    Senza pregiudizio dell’autonomia decisionale dell’Unione o del quadro istituzionale unico e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare alla missione.
    2.  
    Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi ad offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante della missione dell’UE ►M6  in consultazione con il comandante della forza della missione dell'UE, ◄ e dell’EUMC, le pertinenti decisioni in merito all’accettazione dei contributi proposti.
    3.  
    Le modalità particolareggiate della partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell’articolo 37 del TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Quando l’Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultimo alle missioni di gestione delle crisi dell’Unione, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito della presente missione.
    4.  
    Gli Stati terzi che forniscono un contributo militare significativo alla missione militare dell’UE hanno diritti e obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri che vi partecipano.
    5.  
    Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull’istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.

    Articolo 9

    Status del personale diretto dall’UE

    Lo status delle unità e del personale diretti dall’UE, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l’espletamento e il corretto svolgimento della missione, possono essere oggetto di un accordo concluso ai sensi dell’articolo 37 del TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 3, del TFUE.

    ▼M3

    Articolo 10

    Disposizioni finanziarie

    ▼M9

    1.  
    I costi comuni della missione militare dell’UE sono amministrati conformemene alla decisione (PESC) 2021/509.

    ▼M3

    2.  
    L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per il periodo fino al 9 agosto 2011 è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 1, di ATHENA è pari al 60 %.
    3.  
    L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell’UE per il periodo dal 9 agosto 2011 al 31 dicembre 2012 è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 1, di ATHENA è pari al 30 %.
    4.  
    L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell’UE per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2013 è pari a 11,6 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo, 1 di ATHENA è pari al 20 % e la percentuale dell’impegno di cui all’articolo 32, paragrafo 3, di ATHENA è pari al 30 %.

    ▼M4

    5.  
    L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 1o aprile 2015 al 31 dicembre 2016 è pari a 17 507 399  EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, di ATHENA è pari al 30 % e la percentuale dell'impegno di cui all'articolo 32, paragrafo 3, di ATHENA è pari al 90 %.

    ▼M5

    6.  
    L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 è pari a 22 948 000  EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 ( 4 ) è pari a 0 %.

    ▼M7

    7.  
    L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 è pari a 22 980 000  EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari al 0 % e la percentuale di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari al 0 %.

    ▼M8

    8.  
    L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell’UE per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 è pari a 25 234 700  EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari a 0 % e la percentuale di cui all’articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari a 0 %.

    ▼M9

    9.  
    L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 è pari a 29 802 052  EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari a 0 % in impegni e a 0 % in pagamenti.

    ▼M4

    Articolo 10 ter

    Cellula di progetto

    1.  
    La missione militare dell'UE dispone di una cellula di progetto per identificare ed attuare progetti, finanziati dagli Stati membri o da Stati terzi, che siano coerenti con gli obiettivi della missione e contribuiscano alla realizzazione del mandato.
    2.  
    Fatto salvo il paragrafo 3, il comandante della missione dell'UE è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati come complemento coerente delle altre azioni della missione militare dell'EU. In tal caso il comandante della missione dell'UE conclude un accordo con detti Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del comandante della missione dell'UE nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da detti Stati.

    Né l'Unione né l'AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni del comandante della missione dell'UE nell'utilizzo dei fondi forniti da detti Stati.

    3.  
    Il CPS approva l'accettazione dei contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi.

    ▼M3

    Articolo 11

    Comunicazione di informazioni

    1.  

    ►M4  L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, secondo necessità e in funzione dei bisogni della missione, le informazioni classificate dell'UE prodotte ai fini della missione, conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio ( 5 ): ◄

    a) 

    fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l’Unione e lo Stato terzo in questione;

    b) 

    o fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi.

    2.  
    L’AR è altresì autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite (ONU) e all’Unione africana (UA), in funzione dei bisogni operativi della missione, le informazioni classificate dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» che sono prodotte ai fini della missione, conformemente alla ►M4  decisione 2013/488/UE ◄ . A tal fine sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dell’ONU e dell’UA.
    3.  
    Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l’AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotte ai fini della missione, conformemente alla ►M4  decisione 2013/488/UE ◄ . A tal fine sono adottate disposizioni tra l’AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.
    4.  
    L’AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione, coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ( 6 ).
    5.  
    L’AR può delegare tali autorizzazioni, nonché la capacità di concludere gli accordi summenzionati al personale del servizio europeo per l’azione esterna e/o al comandante della missione dell’UE ►M6  e/o al comandante della forza della missione dell'UE. ◄

    ▼B

    Articolo 12

    Entrata in vigore e cessazione

    1.  
    La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

    ▼M9

    2.  
    Il mandato della missione militare dell'UE termina il 31 dicembre 2024.
    3.  
    La presente decisione è abrogata a decorrere dalla data di chiusura della sede del comando dell'UE, dell'ufficio di collegamento e sostegno a Nairobi e della cellula di sostegno a Bruxelles conformemente alla pianificazione approvata per la cessazione della missione militare dell'UE e fatte salve le procedure di cui alla decisione (PESC) 2021/509 relative alle attività di revisione e rendimento dei conti della missione militare dell'UE.

    ▼B

    Articolo 13

    Pubblicazione

    1.  
    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
    2.  
    Le decisioni del CPS relative alle nomine ►M6  di un comandante della forza della missione dell'UE ◄ e riguardanti l’accettazione dei contributi degli Stati terzi, nonché l’istituzione di un comitato dei contributori sono parimenti pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.



    ( 1 ) Decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40).

    ( 2 ) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

    ( 3 ) Decisione (PESC) 2017/971 del Consiglio, dell’8 giugno 2017, che stabilisce le modalità di pianificazione e condotta concernenti le missioni militari senza compiti esecutivi dell’UE in ambito PSDC e che modifica la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale, la decisione 2013/34/PESC relativa a una missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e la decisione (PESC) 2016/610 relativa a una missione militare di formazione dell’Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 133).

    ( 4 ) Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 39).

    ►M4  ( 5 ) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle regole di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1). ◄

    ( 6 ) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).

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