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Document 02009R1005-20170419

    Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1005/2017-04-19

    02009R1005 — IT — 19.04.2017 — 003.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 16 settembre 2009

    sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

    (rifusione)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 286 dell'31.10.2009, pag. 1)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO (UE) N. 744/2010 DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 2010

      L 218

    2

    19.8.2010

    ►M2

    REGOLAMENTO (UE) N. 1087/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 2013

      L 293

    28

    5.11.2013

    ►M3

    REGOLAMENTO (UE) N. 1088/2013 DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 2013

      L 293

    29

    5.11.2013

    ►M4

    REGOLAMENTO (UE) 2017/605 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 2017

      L 84

    3

    30.3.2017




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 1005/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 16 settembre 2009

    sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

    (rifusione)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le norme in materia di produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, uso, recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, in materia di comunicazione delle informazioni relative a tali sostanze e all’importazione, esportazione, immissione sul mercato e uso di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.

    Articolo 2

    Ambito di applicazione

    Il presente regolamento si applica alle sostanze controllate, alle sostanze nuove e ai prodotti e alle apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento, si intende per:

    1) «protocollo», il protocollo di Montreal del 1987 relativo alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nella sua più recente versione modificata e adattata;

    2) «parte», ogni parte del protocollo;

    3) «Stato non parte del protocollo», per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalle disposizioni del protocollo applicabili a tale sostanza;

    4) «sostanze controllate», le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate;

    5) «clorofluorocarburi», le sostanze controllate elencate nel gruppo I dell’allegato I, inclusi i loro isomeri;

    6) «halon», le sostanze controllate elencate nel gruppo III dell’allegato I, inclusi i loro isomeri;

    7) «tetracloruro di carbonio», la sostanza controllata specificata nel gruppo IV dell’allegato I;

    8) «bromuro di metile», la sostanza controllata specificata nel gruppo VI dell’allegato I;

    9) «idroclorofluorocarburi», le sostanze controllate elencate nel gruppo VIII dell’allegato I, inclusi i loro isomeri;

    10) «sostanze nuove», le sostanze elencate nell’allegato II, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate;

    11) «materia prima», ogni sostanza controllata o sostanza nuova sottoposta a trasformazione chimica mediante un processo a seguito del quale la sua composizione d’origine è totalmente modificata e le cui emissioni sono trascurabili;

    12) «agenti di fabbricazione», le sostanze controllate usate come agenti chimici di fabbricazione nei processi elencati nell’allegato III;

    13) «produttore», la persona fisica o giuridica che produce sostanze controllate o sostanze nuove all’interno della Comunità;

    14) «produzione», il quantitativo prodotto di sostanze controllate o di sostanze nuove, compreso il quantitativo prodotto, volontariamente o involontariamente, come sottoprodotto a meno che tale sottoprodotto non sia distrutto durante il processo di fabbricazione o secondo una procedura documentata che ne garantisca la conformità con il presente regolamento e con la legislazione comunitaria e nazionale in materia di rifiuti. Non sono considerati come «produzione» i quantitativi recuperati, riciclati e rigenerati, né i quantitativi trascurabili inevitabilmente incorporati nei prodotti in quantità rintracciabili o emessi durante la fabbricazione;

    15) «potenziale di riduzione dell'ozono» o «ODP», il valore specificato negli allegati I e II, esprimente l’effetto potenziale di ciascuna sostanza controllata o sostanza nuova sullo strato d’ozono;

    16) «livello calcolato», una quantità determinata moltiplicando la quantità di ciascuna sostanza controllata per il suo potenziale di riduzione dell’ozono e sommando, separatamente per ciascun gruppo di sostanze controllate di cui all’allegato I, i valori ottenuti;

    17) «razionalizzazione industriale», il trasferimento totale o parziale tra parti del protocollo o all’interno di uno Stato membro del livello calcolato di produzione da un produttore ad un altro, al fine di ottimizzare l’efficienza economica o far fronte a previste carenze di fornitura conseguenti alla chiusura di impianti;

    18) «importazione», l’ingresso di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento nel territorio doganale della Comunità nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo da parte di uno Stato membro e si applica il presente regolamento;

    19) «esportazione», l’uscita dal territorio doganale della Comunità, nella misura in cui il territorio è coperto dalla ratifica del protocollo da parte di uno Stato membro e dal presente regolamento, di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento che hanno lo status di merci comunitarie o la riesportazione di sostanze, prodotti e apparecchiature contemplati dal presente regolamento, se hanno lo status di merci non comunitarie;

    20) «immissione sul mercato», la fornitura o la messa a disposizione di terzi all’interno della Comunità, contro pagamento o gratuitamente, e comprende l’immissione in libera pratica nella Comunità come definita nel regolamento (CE) n. 450/2008. Per quanto riguarda i prodotti e le apparecchiature che fanno parte di immobili o di mezzi di trasporto, questo vale solo per la fornitura o la messa a disposizione all’interno della Comunità per la prima volta;

    21) «uso», l’impiego di sostanze controllate o di sostanze nuove nella produzione, manutenzione o assistenza, compresa la ricarica, di prodotti e apparecchiature o in altri processi;

    22) «pompa di calore», dispositivo o impianto che estrae calore a basse temperature dall’aria, dall’acqua o dal suolo e fornisce calore;

    23) «recupero», la raccolta e il magazzinaggio di sostanze controllate provenienti da prodotti e apparecchiature o contenitori, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello smaltimento;

    24) «riciclo», la riutilizzazione di sostanze controllate recuperate previa effettuazione di un processo di pulitura di base;

    25) «rigenerazione», il ritrattamento delle sostanze controllate recuperate allo scopo di ottenere il rendimento equivalente a quello di una sostanza vergine, tenendo conto del suo uso previsto;

    26) «impresa», la persona fisica o giuridica che:

    a) produce, recupera, ricicla, rigenera, utilizza o distrugge sostanze controllate o sostanze nuove;

    b) importa tali sostanze;

    c) esporta tali sostanze;

    d) immette sul mercato tali sostanze; o

    e) gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione antincendio che contengono sostanze controllate;

    27) «applicazioni di quarantena», trattamenti volti a prevenire l’introduzione, l’insediamento o la diffusione di parassiti soggetti a quarantena (tra cui malattie) o ad assicurarne il controllo ufficiale, intendendo per:

     controllo ufficiale, quello eseguito o autorizzato da un’autorità nazionale preposta alla tutela della flora, della fauna o dell’ambiente o alla sanità,

     parassiti soggetti a quarantena, parassiti che potrebbero avere gravi effetti sulle aree minacciate e ivi non ancora presenti, oppure presenti ma non ampiamente diffusi e oggetto di controllo ufficiale;

    28) «applicazioni per trattamento anteriore al trasporto», applicazioni non di quarantena effettuate non più di 21 giorni precedenti l’esportazione per rispondere alle prescrizioni ufficiali del paese importatore o alle prescrizioni ufficiali del paese esportatore in vigore prima del 7 dicembre 1995. Per prescrizioni ufficiali si intendono quelle effettuate o autorizzate da un’autorità nazionale in materia di flora, fauna, ambiente, sanità o prodotti immagazzinati;

    29) «prodotti e apparecchiature che dipendono da sostanze controllate», prodotti e apparecchiature che non funzionano senza sostanze controllate, eccettuati i prodotti e le apparecchiature usati per la produzione, il trattamento, il recupero, il riciclo, la rigenerazione o la distruzione di sostanze controllate;

    30) «sostanze vergini», le sostanze che non sono state usate precedentemente;

    31) «prodotti e apparecchiature», tutti i prodotti e le apparecchiature ad eccezione dei container utilizzati per il trasporto o il magazzinaggio di sostanze controllate.



    CAPO II

    DIVIETI

    Articolo 4

    Produzione di sostanze controllate

    È vietata la produzione di sostanze controllate.

    Articolo 5

    Immissione sul mercato e uso di sostanze controllate

    1.  Sono vietati l’immissione sul mercato e l’uso di sostanze controllate.

    2.  Le sostanze controllate non possono essere immesse sul mercato in contenitori non riutilizzabili, salvo se impiegate per gli usi di laboratorio e a fini di analisi di cui all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 2.

    3.  Il presente articolo non si applica alle sostanze controllate contenute in prodotti e apparecchiature.

    Articolo 6

    Immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate

    1.  È vietata l’immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, ad eccezione di prodotti o apparecchiature per i quali l’uso della rispettiva sostanza controllata è autorizzato ai sensi dell’articolo 10, dell’articolo 11, paragrafo 2, o dell’articolo 13 o è stato autorizzato in base all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000.

    2.  Ad eccezione degli usi di cui all’articolo 13, paragrafo 1, sono vietati ed eliminati i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon.



    CAPO III

    ESENZIONI E DEROGHE

    Articolo 7

    Produzione, immissione sul mercato e uso come materia prima di sostanze controllate

    1.  In deroga agli articoli 4 e 5, le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come materie prime.

    2.  Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato come materie prime possono essere utilizzate unicamente a questo scopo. A decorrere dal 1o luglio 2010 i contenitori di tali sostanze riportano un’etichetta sulla quale è indicato chiaramente che la sostanza può essere utilizzata solo come materia prima. Ove dette sostanze debbano essere etichettate a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008, l’indicazione in oggetto figura nell’etichetta di cui alle predette direttive o nelle informazioni supplementari facenti parte dell’etichetta di cui all’articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento.

    La Commissione può stabilire la forma e il contenuto dell’etichetta da utilizzare. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

    Articolo 8

    Produzione, immissione sul mercato e uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione

    1.  In deroga agli articoli 4 e 5, le sostanze controllate possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate come agenti di fabbricazione.

    2.  Le sostanze controllate possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione solo negli impianti esistenti al 1o settembre 1997 e le cui emissioni siano trascurabili.

    3.  Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato come agenti di fabbricazione possono essere utilizzate unicamente a questo scopo. A decorrere dal 1o luglio 2010 i contenitori di tali sostanze riportano un’etichetta sulla quale è indicato chiaramente che tali sostanze possono essere utilizzate solo come agenti di fabbricazione. Ove dette sostanze debbano essere etichettate a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008, l’indicazione in oggetto figura nell’etichetta di cui alle predette direttive o nelle informazioni supplementari facenti parte dell’etichetta di cui all’articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento.

    La Commissione può stabilire la forma e il contenuto dell’etichetta da utilizzare. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

    4.  Se del caso, la Commissione stabilisce, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, un elenco di imprese alle quali è permesso l’uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione e fissa le quantità massime utilizzabili per il reintegro o per il consumo come agenti di fabbricazione e i livelli massimi di emissioni per ciascuna delle imprese interessate.

    Il quantitativo massimo di sostanze controllate utilizzabili come agenti di fabbricazione all’interno della Comunità non può superare le 1 083 tonnellate metriche all’anno.

    Il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere emesse in seguito all’uso come agenti di fabbricazione all’interno della Comunità non può superare le 17 tonnellate metriche all’anno.

    5.  Alla luce di nuove informazioni o sviluppi tecnici o di decisioni adottate dalle parti, la Commissione può, se del caso:

    a) modificare l’allegato III;

    b) modificare il quantitativo massimo di sostanze controllate che possono essere utilizzate come agenti di fabbricazione o emesse in seguito all’uso come agenti di fabbricazione di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma.

    Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

    Articolo 9

    Immissione sul mercato di sostanze controllate a fini di distruzione o di rigenerazione e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate

    In deroga agli articoli 5 e 6, le sostanze controllate e i prodotti e le apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate possono essere immessi sul mercato a fini di distruzione all’interno della Comunità in conformità ai requisiti per la distruzione di cui all’articolo 22, paragrafo 1. Le sostanze controllate possono altresì essere immesse sul mercato a fini di rigenerazione all’interno della Comunità.

    Articolo 10

    Usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi

    1.  In deroga agli articoli 4 e 5, le sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere prodotte, immesse sul mercato e utilizzate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, con obbligo di registrazione e rilascio di licenza in conformità del presente articolo.

    2.  Se del caso, la Commissione, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, determina gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per i quali la produzione e l’importazione delle sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi possono essere consentite nella Comunità, le rispettive quantità, il periodo di validità della deroga e gli utilizzatori che possono avvalersi di tali usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi.

    3.  Le sostanze controllate prodotte o immesse sul mercato per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi possono essere utilizzate unicamente a questo scopo. A decorrere dal 1o luglio 2010 i contenitori di tali sostanze riportano un’etichetta sulla quale è indicato chiaramente che le sostanze in questione possono essere utilizzate solo per gli usi di laboratorio e a fini di analisi. Ove dette sostanze debbano essere etichettate a norma della direttiva 67/548/CEE, della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008, l’indicazione in oggetto figura nell’etichetta di cui alle predette direttive o nelle informazioni supplementari facenti parte dell’etichetta di cui all’articolo 25, paragrafo 3, di tale regolamento.

    La Commissione può stabilire la forma e il contenuto dell’etichetta da utilizzare. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

    Le sostanze controllate di cui al primo comma sono immesse sul mercato e ulteriormente distribuite unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato V. La Commissione può modificare tale allegato. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

    4.  Qualsiasi impresa che utilizzi sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi si registra presso la Commissione, indicando le sostanze utilizzate, lo scopo, il consumo annuale stimato e i fornitori delle sostanze, e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamenti.

    5.  Entro la data indicata in un avviso emesso dalla Commissione, i produttori e gli importatori che riforniscono l’impresa di cui al paragrafo 4 o che utilizzano le sostanze controllate per proprio conto, dichiarano alla Commissione la domanda prevista per il periodo indicato nell’avviso, specificando la natura e le quantità delle sostanze controllate necessarie.

    6.  La Commissione rilascia licenze ai produttori e agli importatori delle sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi prodotte o importate per usi essenziali di laboratorio o a fini di analisi e notifica loro l’uso per il quale è stata concessa l’autorizzazione, le sostanze nonché i relativi quantitativi che essi sono autorizzati a immettere sul mercato o ad usare per proprio conto. La quantità autorizzata annualmente a titolo di licenza per i singoli produttori e importatori non può superare il 130 % della media annuale del livello calcolato delle sostanze controllate per la quale è stata concessa una licenza al produttore o importatore per usi essenziali di laboratorio o a fini di analisi negli anni dal 2007 al 2009.

    La quantità totale autorizzata annualmente a titolo di licenza, ivi compresa la licenza per gli idroclorofluorocarburi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, non può superare le 110 tonnellate ODP. Le quantità restanti possono essere assegnate a produttori e importatori che non abbiano immesso sul mercato o utilizzato le sostanze controllate per proprio conto, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi negli anni dal 2007 al 2009.

    La Commissione stabilisce un meccanismo per l’attribuzione di quote a produttori e importatori. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

    7.  Un produttore può essere autorizzato dall’autorità competente dello Stato membro dove si situa la sua produzione a produrre le sostanze controllate di cui al paragrafo 1 per soddisfare le richieste coperte da licenza ai sensi del paragrafo 6.

    L’autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

    8.  Nei limiti consentiti dal protocollo, l’autorità competente dello Stato membro in cui si situa la produzione di un produttore può autorizzare tale produttore a produrre o a superare i livelli calcolati di produzione specificati nel paragrafo 6 al fine di soddisfare eventuali usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi delle parti, su loro richiesta.

    L’autorità competente dello Stato membro interessato notifica preliminarmente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

    Articolo 11

    Produzione, immissione sul mercato e uso di idroclorofluorocarburi e immissione sul mercato di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi

    1.  In deroga all’articolo 4, è ammessa la produzione di idroclorofluorocarburi a condizione che ciascun produttore garantisca che:

    a) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010 e in ciascun periodo successivo di dodici mesi fino al 31 dicembre 2013, non superi il 35 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

    b) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi fino al 31 dicembre 2016, non superi il 14 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

    c) il livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 e in ciascun periodo successivo di 12 mesi fino al 31 dicembre 2019, non superi il 7 % del livello calcolato della sua produzione di idroclorofluorocarburi nel 1997;

    d) la produzione di idroclorofluorocarburi cessi dopo il 31 dicembre 2019.

    2.  In deroga all’articolo 4 e all’articolo 5, paragrafo 1, gli idroclorofluorocarburi possono essere prodotti, immessi sul mercato e utilizzati per usi di laboratorio e a fini di analisi.

    L’articolo 10, paragrafi da 3 a 7, si applica mutatis mutandis.

    3.  In deroga all’articolo 5, fino al 31 dicembre 2014 è possibile immettere sul mercato idroclorofluorocarburi rigenerati, utilizzati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore esistenti, purché il contenitore sia provvisto di etichetta con indicazione che la sostanza è stata rigenerata e con informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo dell’impianto di rigenerazione.

    4.  Fino al 31 dicembre 2014 gli idroclorofluorocarburi riciclati possono essere utilizzati per la manutenzione o l’assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria e di pompe di calore esistenti, purché siano stati recuperati da tali apparecchiature e possono essere utilizzati soltanto dall’impresa che ha effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione o dell’assistenza o per conto della quale è stato effettuato il recupero nell’ambito della manutenzione o dell’assistenza.

    5.  In deroga all’articolo 5, fino al 31 dicembre 2019 gli idroclorofluorocarburi possono essere immessi sul mercato per essere riconfezionati e successivamente esportati. Qualsiasi impresa che effettui il riconfezionamento e la successiva esportazione degli idroclorofluorocarburi si registra presso la Commissione, indicando le sostanze controllate interessate, il loro consumo annuale stimato e i fornitori di tali sostanze, e aggiorna tali informazioni in caso di cambiamenti.

    6.  Quando gli idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati sono utilizzati per attività di manutenzione o assistenza, sull’apparecchiatura di refrigerazione e condizionamento d’aria e sulla pompa di calore interessate è apposta un’etichetta nella quale è indicato il tipo di sostanza, la quantità contenuta nell’apparecchiatura e gli elementi dell’etichetta di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 per sostanze o miscele classificate come nocive per lo strato di ozono.

    7.  Le imprese che gestiscono le apparecchiature di cui al paragrafo 4 contenenti un fluido in quantità pari o superiore a 3 kg tengono un registro della quantità e del tipo di sostanza recuperata e aggiunta, nonché della società o del tecnico che ha effettuato la manutenzione o l’assistenza.

    Le imprese che utilizzano idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza tengono un registro delle imprese che hanno fornito gli idroclorofluorocarburi rigenerati e della provenienza degli idroclorofluorocarburi riciclati.

    8.  In deroga agli articoli 5 e 6, la Commissione, a richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro e secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, può autorizzare una deroga temporanea per consentire l’uso e l’immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi e di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o utilizzabili sostanze o tecnologie alternative, tecnicamente o economicamente praticabili.

    Tale deroga non può essere concessa per un periodo che vada oltre il 31 dicembre 2019.

    Articolo 12

    Applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto e usi di emergenza del bromuro di metile

    1.  In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, fino al 18 marzo 2010, il bromuro di metile può essere immesso sul mercato e utilizzato per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto per il trattamento di merci destinate all’esportazione a condizione che l’immissione sul mercato e l’uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dalla legislazione nazionale conformemente alle direttive 91/414/CEE e 98/8/CE.

    Il bromuro di metile può essere utilizzato unicamente in siti approvati dalle autorità competenti dello Stato membro interessato e, se economicamente e tecnicamente praticabile, a condizione che sia recuperato almeno l’80 % del bromuro di metile rilasciato dalla spedizione.

    2.  Il livello calcolato di bromuro di metile che le imprese immettono sul mercato o utilizzano per proprio conto nel periodo dal 1o gennaio 2010 al 18 marzo 2010 non può superare le 45 tonnellate ODP.

    Ciascuna impresa garantisce che il livello calcolato di bromuro di metile che immette sul mercato o usa per proprio conto per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto non superi il 21 % della media del livello calcolato di bromuro di metile che ha immesso sul mercato o ha usato per proprio conto per le stesse applicazioni negli anni dal 2005 al 2008.

    3.  In caso di emergenza, se ciò è necessario a seguito della diffusione imprevista di particolari parassiti o malattie, la Commissione, su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro, può autorizzare temporaneamente la produzione, l’immissione sul mercato e l’uso di bromuro di metile, a condizione che l’immissione sul mercato e l’uso del bromuro di metile siano ammessi rispettivamente dalle direttive 91/414/CEE e 98/8/CE.

    Tale autorizzazione si applica per un periodo non superiore a 120 giorni e per un quantitativo non superiore a 20 tonnellate metriche e specifica le misure da adottare al fine di ridurre le emissioni durante l’uso.

    Articolo 13

    Usi critici degli halon ed eliminazione delle apparecchiature che contengono halon

    1.  In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, gli halon possono essere immessi sul mercato e impiegati per gli usi critici definiti nell’allegato VI. Gli halon possono essere immessi in commercio soltanto dalle imprese autorizzate dall’autorità competente dello Stato membro interessato per il magazzinaggio di halon per usi critici.

    2.  La Commissione riesamina l’allegato VI e, se del caso, adotta modifiche e un calendario per l’eliminazione graduale degli usi critici, stabilendo date limite per le nuove applicazioni e date limite per le applicazioni esistenti, tenuto conto della disponibilità di tecnologie o alternative tecnicamente ed economicamente praticabili, che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario.

    Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

    3.  I sistemi di protezione antincendio e gli estintori che contengono halon impiegati per gli usi di cui al paragrafo 1 sono eliminati entro le date limite indicate nell’allegato VI.

    4.  La Commissione, su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro e secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, può autorizzare deroghe rispetto alle date limite per le applicazioni esistenti e le date limite per le nuove applicazioni, purché tali date siano state specificate nell’allegato VI come previsto dal paragrafo 2, per casi specifici nei quali è dimostrato che non sono disponibili alternative tecnicamente ed economicamente praticabili.

    Articolo 14

    Trasferimento di diritti e razionalizzazione industriale

    1.  I produttori o importatori autorizzati a immettere sul mercato o utilizzare per proprio conto le sostanze controllate possono cedere i loro diritti ad altri produttori o importatori del rispettivo gruppo di sostanze nella Comunità per tutte le quantità di tale gruppo di sostanze stabilite dal presente articolo o per parte di esse. Tali cessioni sono preventivamente notificate alla Commissione. La cessione del diritto di immissione sul mercato o di uso non comporta un diritto supplementare di produzione o importazione.

    2.  Nei limiti consentiti dal protocollo, l’autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione di tali sostanze da parte di un produttore può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui all’ articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 2, per ragioni di razionalizzazione industriale all’interno dello Stato membro interessato, purché i livelli calcolati di produzione di suddetto Stato membro non superino la somma dei livelli calcolati di produzione dei suoi produttori nazionali, come indicato nell’articolo 10 e nell’articolo 11, paragrafo 2, per i periodi considerati. L’autorità competente dello Stato membro interessato notifica preventivamente alla Commissione la sua intenzione di rilasciare tali autorizzazioni.

    3.  Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d’intesa con l’autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione di tali sostanze da parte di un produttore, può autorizzare un produttore a superare i livelli calcolati di produzione di cui all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 2, per ragioni di razionalizzazione industriale tra Stati membri, purché l’insieme dei livelli calcolati di produzione degli Stati membri interessati non superi la somma dei livelli calcolati di produzione dei loro produttori nazionali, come indicato nell’articolo 10 e nell’articolo 11, paragrafo 2, per i periodi considerati. È necessario anche l’accordo dell’autorità competente dello Stato membro nel quale si intende ridurre la produzione.

    4.  Nei limiti consentiti dal protocollo, la Commissione, d’intesa con l’autorità competente dello Stato membro dove si situa la produzione di tali sostanze da parte di un produttore, nonché con il governo del paese terzo interessato che aderisce al protocollo, può autorizzare un produttore a combinare i livelli calcolati di produzione di cui all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 2, con i livelli calcolati di produzione consentiti ad un produttore di un paese terzo che aderisce al protocollo in virtù del protocollo e della sua legislazione nazionale per ragioni di razionalizzazione industriale, purché i livelli calcolati di produzione combinati dei due produttori non superino la somma dei livelli calcolati di produzione autorizzati conformemente all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 2, per il produttore comunitario e dei livelli calcolati di produzione autorizzati per il produttore del paese terzo che aderisce al protocollo, in virtù del protocollo e di ogni legislazione nazionale pertinente.



    CAPO IV

    COMMERCIALIZZAZIONE

    Articolo 15

    Importazione di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature che contengono o si basano su sostanze controllate

    1.  Sono vietate le importazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze.

    2.  Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle importazioni di:

    a) sostanze controllate destinate ad usi di laboratorio e a fini di analisi, di cui all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 2;

    b) sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima;

    c) sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione;

    d) sostanze controllate destinate alla distruzione mediante le tecnologie di cui all’articolo 22, paragrafo 2;

    e) fino al 31 dicembre 2019, idroclorofluorocarburi destinati al riconfezionamento e alla successiva riesportazione, entro il 31 dicembre dell’anno civile successivo, verso una parte in cui il consumo o l’importazione degli idrofluorocarburi in questione non sono vietati;

    f) bromuro di metile destinato agli usi di emergenza di cui all’articolo 12, paragrafo 3, o, fino al 31 dicembre 2014, al riconfezionamento e alla successiva riesportazione per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto purché la riesportazione abbia luogo durante l’anno d’importazione;

    g) halon recuperati, riciclati o rigenerati, a condizione che siano importati soltanto per gli usi critici di cui all’articolo 13, paragrafo 1, da parte di imprese autorizzate dall’autorità competente dello Stato membro interessato per il magazzinaggio degli halon per gli usi critici;

    h) prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate destinati alla distruzione, se del caso mediante le tecnologie di cui all’articolo 22, paragrafo 2;

    i) prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, destinati ad usi di laboratorio e a fini di analisi, di cui all’articolo 10 e all’articolo 11, paragrafo 2;

    j) prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da halon, destinati agli usi critici di cui all’articolo 13, paragrafo 1;

    k) prodotti e apparecchiature che contengono idroclorofluorocarburi, la cui immissione sul mercato è stata autorizzata ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5.

    3.  Le importazioni di cui al paragrafo 2, ad eccezione delle importazioni per transito attraverso il territorio doganale della Comunità e delle importazioni sottoposte al regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ai sensi del regolamento (CE) n. 450/2008, sono soggette alla presentazione di una licenza di importazione, a condizione che rimangano nel territorio doganale della Comunità non più di 45 giorni e che non siano successivamente presentate per l’immissione in libera pratica nella Comunità, distrutte o trasformate. Tali licenze sono rilasciate dalla Commissione previa verifica dell’osservanza degli articoli 16 e 20.

    Articolo 16

    Immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate

    1.  L’immissione in libera pratica nella Comunità di sostanze controllate importate è soggetta a restrizioni quantitative. La Commissione fissa tali restrizioni e assegna le quote alle imprese per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2010 e per ciascun periodo successivo di 12 mesi, conformemente alla procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

    Le quote di cui al primo comma sono assegnate solo per le seguenti sostanze:

    a) sostanze controllate impiegate per gli usi di laboratorio e a fini di analisi o per gli usi critici di cui all’articolo 10, all’articolo 11, paragrafo 2, e all’articolo 13;

    b) sostanze controllate se usate come materia prima;

    c) sostanze controllate se usate come agente di fabbricazione.

    2.  Entro la data indicata in un avviso emesso dalla Commissione, gli importatori delle sostanze di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), dichiarano alla Commissione la domanda prevista, specificando la natura e le quantità di sostanze controllate necessarie. Sulla base di tali dichiarazioni la Commissione fissa delle restrizioni quantitative per le importazioni delle sostanze di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

    Articolo 17

    Esportazione di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate

    1.  Sono vietate le esportazioni di sostanze controllate o di prodotti e apparecchiature, ad esclusione degli effetti personali, che contengono o dipendono da dette sostanze.

    2.  Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di:

    a) sostanze controllate destinate ad usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui all’articolo 10;

    b) sostanze controllate destinate ad essere usate come materia prima;

    c) sostanze controllate destinate ad essere usate come agenti di fabbricazione;

    d) prodotti o apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, prodotti in conformità dell’articolo 10, paragrafo 7, o importati ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettere h) o i);

    e) halon recuperati, riciclati o rigenerati, immagazzinati per gli usi critici di cui all’articolo 13, paragrafo 1, da parte di imprese autorizzate dall’autorità competente dello Stato membro interessato e prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da halon, destinati ad usi critici;

    f) idroclorofluorocarburi vergini o rigenerati destinati ad usi diversi dalla distruzione;

    g) fino al 31 dicembre 2014, bromuro di metile riesportato per applicazioni di quarantena e per trattamento anteriore al trasporto;

    h) inalatori per la somministrazione di dosi controllate, fabbricati con clorofluorocarburi il cui uso sia stato autorizzato a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000.

    3.  In deroga al paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di un’autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, può autorizzare l’esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono idroclorofluorocarburi qualora venga dimostrato che, alla luce del valore economico e della durata di vita prevista della specifica merce, il divieto causerebbe un onere sproporzionato per l’esportatore. L’esportazione richiede la previa notifica della Commissione al paese importatore.

    4.  Le esportazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soggette al rilascio di licenza, fatta eccezione per le riesportazioni successive a transito attraverso il territorio doganale della Comunità, custodia temporanea, deposito doganale o regime di zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008, a condizione che la riesportazione avvenga entro 45 giorni dall’importazione. Tale licenza è rilasciata dalla Commissione alle imprese previa verifica dell’osservanza dell’articolo 20.

    Articolo 18

    Rilascio di licenze di importazione ed esportazione

    1.  La Commissione istituisce e gestisce un sistema elettronico per il rilascio di licenze e decide in merito alle domande di licenza entro 30 giorni dal loro ricevimento.

    2.  Le domande di licenza di cui agli articoli 15 e 17 sono trasmesse tramite il sistema di cui al paragrafo 1. Prima di inviare una domanda di licenza le imprese sono tenute a registrarsi nel sistema stesso.

    3.  La domanda di licenza contiene i seguenti dati:

    a) il nome e l’indirizzo dell’importatore e dell’esportatore;

    b) il paese di importazione ed esportazione;

    c) nel caso di importazioni o esportazioni di sostanze controllate, la descrizione di ciascuna sostanza controllata, compresi:

    i) la designazione commerciale;

    ii) la descrizione e il codice della nomenclatura combinata, come indicato nell’allegato IV;

    iii) l’indicazione se la sostanza è vergine, recuperata, riciclata o rigenerata;

    iv) la quantità della sostanza espressa in chilogrammi metrici;

    v) nel caso di halon, una dichiarazione secondo cui devono essere importati o esportati per soddisfare un uso critico di cui all’articolo 13, paragrafo 1, con la specifica di quale uso;

    d) nel caso di importazioni o esportazioni di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate:

    i) tipo e natura dei prodotti e delle apparecchiature;

    ii) nel caso di articoli numerabili, il numero di unità, la descrizione e la quantità per unità, in chilogrammi metrici, di ciascuna sostanza controllata;

    iii) nel caso di beni non numerabili, la quantità totale del prodotto, la descrizione e la quantità netta totale, in chilogrammi metrici di ciascuna sostanza controllata;

    iv) il paese o i paesi di destinazione finale dei prodotti e delle apparecchiature;

    v) l’indicazione se la sostanza controllata è vergine, riciclata, recuperata o rigenerata;

    vi) nel caso di importazioni o esportazioni di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da halon, una dichiarazione secondo cui tali prodotti e apparecchiature devono essere importati o esportati per soddisfare un uso critico di cui all’articolo 13, paragrafo 1, con la specifica di quale uso;

    vii) nel caso di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da idroclorofluorocarburi, il riferimento all’autorizzazione della Commissione di cui all’articolo 17, paragrafo 3;

    viii) il codice della nomenclatura combinata del prodotto o apparecchiatura da importare o esportare;

    e) la finalità dell’importazione proposta, compresi destinazioni e usi doganali previsti, specificando se necessario la procedura doganale prevista;

    f) l’indicazione del luogo e della data prevista dell’importazione o dell’esportazione;

    g) l’ufficio doganale in cui le merci saranno dichiarate;

    h) nel caso di importazioni di sostanze controllate o prodotti e apparecchiature destinati ad essere distrutti, il nome e l’indirizzo dell’impianto di distruzione;

    i) eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie dall’autorità competente di uno Stato membro;

    ▼M3

    j) in deroga alle lettere da a) a h), nel caso di importazioni ed esportazioni di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono dagli halon per gli usi critici sugli aeromobili di cui ai punti da 4.1 a 4.6 dell’allegato VI:

    1) la finalità e la tipologia dei prodotti e delle apparecchiature da importare o esportare come descritte nei punti da 4.1 a 4.6 dell’allegato VI;

    2) i tipi di halon che i prodotti e le apparecchiature da importare o esportare contengono o da cui essi dipendono;

    3) il codice della nomenclatura combinata del prodotto e dell’apparecchiatura da importare o esportare.

    ▼B

    4.  Ogni importatore o esportatore notifica alla Commissione le eventuali variazioni intervenute nel periodo di validità della licenza, relativamente ai dati notificati ai sensi del paragrafo 3.

    5.  La Commissione può richiedere un certificato che attesti la natura o la composizione delle sostanze da importare o esportare e può richiedere una copia della licenza rilasciata dal paese di origine dell’importazione o di destinazione dell’esportazione.

    6.  La Commissione può condividere i dati inviati secondo necessità, in casi specifici, con le autorità competenti delle parti interessate e può respingere la domanda di licenza in caso di inadempienza dei pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, o per le seguenti ragioni:

    a) nel caso di una licenza di importazione, qualora venga stabilito, sulla base di informazioni fornite dalle autorità competenti del paese interessato, che l’esportatore non è un’impresa autorizzata a commerciare la rispettiva sostanza in quel dato paese;

    b) nel caso di una licenza di esportazione, qualora le autorità competenti del paese importatore abbiano informato la Commissione che l’importazione della sostanza controllata costituirebbe un caso di commercio illecito o avrebbe effetti negativi sull’attuazione delle misure di controllo previste dal paese importatore per rispettare i suoi obblighi derivanti dal protocollo, o causerebbe un eccesso di restrizioni quantitative, previste dal protocollo, per quel dato paese.

    7.  La Commissione mette a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro interessato una copia di ogni licenza.

    8.  Non appena possibile la Commissione informa il richiedente e lo Stato membro interessato in merito a eventuali domande di licenza respinte in virtù del paragrafo 6, precisandone la ragione.

    9.  La Commissione può modificare l’elenco delle voci riportate al paragrafo 3 e nell’allegato IV. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

    Articolo 19

    Misure di sorveglianza del commercio illecito

    La Commissione può adottare ulteriori misure per la sorveglianza di sostanze controllate o di sostanze nuove e di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, sottoposti a regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ovvero in transito attraverso il territorio doganale della Comunità e successivamente riesportati, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali di commercio illecito collegati a tali movimenti, tenendo conto dei vantaggi ambientali e dell’impatto socioeconomico di tali misure.

    Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

    Articolo 20

    Scambi con Stati che non sono parti del protocollo e con territori non coperti dal protocollo

    1.  Sono vietate l’importazione e l’esportazione di sostanze controllate e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate da e verso Stati che non sono parti del protocollo.

    2.  La Commissione può adottare le norme relative all’immissione in libera pratica nella Comunità di prodotti e apparecchiature importati da Stati che non sono parti del protocollo, fabbricati impiegando sostanze controllate, ma che non contengono sostanze positivamente identificabili come sostanze controllate. Nell’identificazione di detti prodotti e apparecchiature sono rispettate le avvertenze tecniche fornite periodicamente alle parti. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

    3.  In deroga al paragrafo 1, gli scambi di sostanze controllate e di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze o che sono fabbricati con una o più di esse, con Stati che non sono parti del protocollo possono essere autorizzati dalla Commissione qualora sia accertato, in una riunione delle parti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 8, del protocollo, che tali Stati ottemperano pienamente al disposto del protocollo e hanno presentato la relativa documentazione in conformità dell’articolo 7 del medesimo. La Commissione decide secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, del presente regolamento.

    4.  Fatte salve eventuali decisioni ai sensi del secondo comma, il paragrafo 1 si applica a qualsiasi territorio non contemplato dal protocollo così come si applicano a Stati che non sono parti del protocollo.

    Qualora le autorità di un territorio non contemplato dal protocollo si conformino pienamente a quanto stabilito dal protocollo ed abbiano presentato la relativa documentazione in conformità dell’articolo 7 del medesimo, la Commissione può decidere che le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applichino, parzialmente o totalmente, a detto territorio.

    La Commissione agisce secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

    Articolo 21

    Elenco di prodotti e apparecchiature contenenti sostanze controllate o il cui funzionamento si basa su tali sostanze

    Entro il 1o gennaio 2010, la Commissione rende disponibile a titolo orientativo per le autorità doganali degli Stati membri un elenco di prodotti e apparecchiature che possono contenere o basarsi su sostanze controllate e dei codici della nomenclatura combinata.



    CAPO V

    CONTROLLO DELLE EMISSIONI

    Articolo 22

    Recupero e distruzione delle sostanze controllate usate

    1.  Le sostanze contenute in apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore, apparecchiature contenenti solventi o sistemi di protezione antincendio ed estintori sono recuperate, nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate, per essere distrutte oppure per essere riciclate o rigenerate.

    2.  Le sostanze controllate e i prodotti che contengono tali sostanze possono essere distrutti soltanto mediante le tecnologie approvate di cui all’allegato VII, oppure, nel caso di sostanze controllate che non figurano in tale allegato, mediante la tecnologia di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi eccessivi, a condizione che l’uso di tali tecnologie sia conforme alla normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti e che siano rispettati ulteriori requisiti previsti da tale normativa.

    3.  La Commissione può modificare l’allegato VII per tenere in considerazione i nuovi sviluppi della tecnologia.

    Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

    4.  Le sostanze controllate contenute in prodotti e apparecchiature diversi da quelli indicati nel paragrafo 1 sono recuperate, ove tecnicamente ed economicamente praticabile, per la distruzione, il riciclaggio o la rigenerazione oppure sono distrutte senza previo recupero, utilizzando le tecnologie di cui al paragrafo 2.

    La Commissione elabora un allegato al presente regolamento con un elenco dei prodotti e delle apparecchiature per i quali il recupero di sostanze controllate o la distruzione di prodotti ed apparecchiature senza previo recupero di sostanze controllate sono considerati tecnicamente ed economicamente praticabili, specificando, se opportuno, le tecnologie da utilizzare. Ogni progetto di misura per l’elaborazione di tale allegato è accompagnata e suffragata da una valutazione economica completa dei costi e dei benefici, che tenga conto della situazione specifica degli Stati membri.

    Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

    5.  Gli Stati membri agiscono per promuovere il recupero, il riciclaggio, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate e fissano i requisiti professionali minimi del personale utilizzato.

    La Commissione valuta le misure adottate dagli Stati membri e può, alla luce di tale valutazione e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, adottare, se del caso, misure concernenti detti requisiti professionali minimi.

    Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

    Articolo 23

    Fughe ed emissioni di sostanze controllate

    1.  Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.

    2.  Le imprese che gestiscono apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio inclusi i circuiti, contenenti sostanze controllate, provvedono a che le apparecchiature o i sistemi fissi:

    a) con una carica di fluido pari o superiore a 3 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni dodici mesi ad una verifica della presenza di fughe; questa disposizione non si applica alle apparecchiature con sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 chilogrammi di sostanze controllate;

    b) con una carica di fluido pari o superiore a 30 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni sei mesi ad una verifica della presenza di fughe;

    c) con una carica di fluido pari o superiore a 300 kg di sostanze controllate siano sottoposti almeno ogni tre mesi ad una verifica della presenza di fughe;

    e a che la fuga individuata sia riparata quanto prima possibile e, in ogni caso, entro 14 giorni.

    Le apparecchiature o i sistemi sono controllati per individuare perdite entro un mese dalla riparazione della perdita per assicurare che la riparazione sia stata efficace.

    3.  Le imprese di cui al paragrafo 2 tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di sostanze controllate aggiunte e la quantità recuperata durante le attività di manutenzione, di assistenza e di smaltimento definitivo delle apparecchiature o dei sistemi di cui al predetto paragrafo. Esse mantengono inoltre registri di altre informazioni pertinenti, inclusi i dati della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o l’assistenza nonché le date e i risultati delle verifiche della presenza di fughe effettuate. Su richiesta, detti registri sono messi a disposizione dell’autorità competente di uno Stato membro e della Commissione.

    4.  Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi per il personale che svolge le attività di cui al paragrafo 2. Alla luce di una valutazione di queste misure adottate dagli Stati membri e di informazioni tecniche o di pertinenti informazioni di altro tipo, la Commissione può adottare misure concernenti l’armonizzazione di detti requisiti professionali minimi.

    Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

    5.  Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate usate come materia prima o agente di fabbricazione.

    6.  Le imprese adottano tutte le misure precauzionali praticabili per evitare e ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate prodotte involontariamente durante la fabbricazione di altri prodotti chimici.

    7.  La Commissione può stabilire un elenco delle tecnologie o delle pratiche che le imprese sono tenute ad adottare per ridurre al minimo fughe ed emissioni di sostanze controllate.

    Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.



    CAPO VI

    SOSTANZE NUOVE

    Articolo 24

    Sostanze nuove

    1.  Sono vietate la produzione, l’importazione, l’immissione sul mercato, l’uso e l’esportazione delle sostanze nuove di cui alla parte A dell’allegato II. Tale divieto non si applica alle sostanze nuove se utilizzate come materia prima per usi di laboratorio e a fini di analisi, alle importazioni per transito attraverso il territorio doganale della Comunità o alle importazioni sottoposte a regime di custodia temporanea, di deposito doganale o di zona franca ai sensi del regolamento (CE) n. 450/2008, salvo che tali importazioni siano state assegnate ad altri usi o destinazioni doganali in base a tale regolamento, o alle esportazioni successive ad importazioni già oggetto di deroga.

    2.  La Commissione include se del caso nella parte A dell’allegato II sostanze comprese nella parte B di tale allegato che risultano esportate, importate, prodotte o immesse sul mercato in notevoli quantità e che il comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo considera abbiano un notevole potenziale di riduzione dell’ozono e, se del caso, stabilisce eventuali deroghe al paragrafo 1.

    Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

    3.  Alla luce di pertinenti informazioni scientifiche la Commissione include eventualmente nella parte A dell’allegato II sostanze diverse dalle sostanze controllate ma che il comitato di valutazione scientifica istituito nel quadro del protocollo o altra autorità riconosciuta di pari rango considera abbiano un notevole potenziale di riduzione dell’ozono. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.



    CAPO VII

    COMITATO, COMUNICAZIONE DEI DATI, ISPEZIONE E SANZIONI

    Articolo 25

    Comitato

    1.  La Commissione è assistita da un comitato.

    2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

    Il termine stabilito dall’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

    3.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

    Articolo 26

    Comunicazione dei dati da parte degli Stati membri

    1.  Ogni anno, entro il 30 giugno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in formato elettronico, le seguenti informazioni relative all’anno civile precedente:

    ▼M2 —————

    ▼B

    b) le quantità di halon installate, utilizzate e immagazzinate per gli usi critici, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, le misure prese per ridurre le emissioni ed una stima delle stesse e i progressi compiuti nella valutazione e nell’utilizzo di sostanze alternative appropriate;

    c) casi di commercio illecito, in particolare i casi rilevati durante le ispezioni condotte ai sensi dell’articolo 28.

    2.  La Commissione, conformemente alla procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2, stabilisce il formato nel quale devono essere inviate le informazioni di cui al paragrafo 1.

    3.  La Commissione può modificare il paragrafo 1.

    Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

    Articolo 27

    Comunicazione dei dati da parte delle imprese

    1.  Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascuna impresa comunica alla Commissione, inviandone copia all’autorità competente dello Stato membro interessato, per ciascuna sostanza controllata e ciascuna sostanza nuova di cui all’allegato II, i dati elencati nei paragrafi da 2 a 6, relativi all’anno civile precedente.

    2.  Ogni produttore comunica i dati seguenti:

    a) la sua produzione totale di ciascuna sostanza di cui al paragrafo 1;

    b) la produzione immessa sul mercato o usata dal produttore per proprio conto nella Comunità, distinguendo la produzione usata come materia prima, come agente di fabbricazione e per altri usi;

    c) la produzione per soddisfare usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi nella Comunità, per la quale è stata ottenuta licenza ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6;

    d) la produzione autorizzata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 8, per soddisfare usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi delle parti;

    e) l’aumento della produzione autorizzata ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, per ragioni di razionalizzazione industriale;

    f) le quantità riciclate, rigenerate o distrutte e la tecnologia impiegata per la distruzione, compresi i quantitativi prodotti e distrutti di sottoprodotti di cui all’articolo 3, punto 14;

    g) gli stock;

    h) le operazioni di acquisto e di vendita ad altri produttori della Comunità.

    3.  Per ogni sostanza indicata al paragrafo 1, ogni importatore comunica i dati seguenti:

    a) le quantità immesse in libera pratica nella Comunità, distinguendo le importazioni per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per i quali è stata ottenuta licenza ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, quelle per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto e quelle destinate alla distruzione. Gli importatori che hanno importato le sostanze controllate a fini di distruzione comunicano anche la destinazione o le destinazioni finali effettive per ciascuna delle sostanze in questione, indicando separatamente per ciascuna destinazione la quantità di ciascuna sostanza e il nome e l’indirizzo dell’impianto di distruzione cui la sostanza è stata consegnata;

    b) le quantità importate in base ad altri regimi doganali, con indicazione separata del pertinente regime doganale e degli usi designati;

    c) le quantità di sostanze di cui al paragrafo 1 usate, importate per essere riciclate o rigenerate;

    d) gli stock;

    e) ogni operazione di acquisto e di vendita ad altre imprese della Comunità;

    f) il paese esportatore.

    4.  Per ogni sostanza indicata al paragrafo 1, ogni esportatore comunica i dati seguenti:

    a) le quantità di tali sostanze esportate, distinguendo le quantità esportate in ciascun paese di destinazione e le quantità esportate per uso come materia prima e come agente di fabbricazione, quelle per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, per usi critici e per applicazioni di quarantena o per trattamento anteriore al trasporto;

    b) gli stock;

    c) ogni operazione di acquisto e di vendita ad altre imprese della Comunità;

    d) il paese di destinazione.

    5.  Ogni impresa che distrugge sostanze controllate di cui al paragrafo 1 e che non rientra nel paragrafo 2, comunica i dati seguenti:

    a) le quantità di sostanze distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;

    b) gli stock di sostanze in attesa di essere distrutte, comprese le quantità contenute in prodotti o apparecchiature;

    c) la tecnologia impiegata per la distruzione.

    6.  Ogni impresa che utilizza le sostanze controllate come materia prima o agente di fabbricazione comunica i seguenti dati:

    a) le quantità di tali sostanze usate come materia prima o agente di fabbricazione;

    b) gli stock di tali sostanze;

    c) i conseguenti processi ed emissioni.

    7.  Anteriormente al 31 marzo di ogni anno, ciascun produttore o importatore titolare di una licenza ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, comunica alla Commissione, inviandone copia all’autorità competente dello Stato membro interessato, relativamente a ogni sostanza per la quale ha ottenuto l’autorizzazione, il tipo di uso, le quantità utilizzate l’anno precedente, quelle detenute in stock, quelle riciclate, rigenerate o distrutte e le quantità dei prodotti e delle apparecchiature che contengono o dipendono da tali sostanze, immesse sul mercato comunitario e/o esportate.

    8.  La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza dei dati che le sono comunicati.

    9.  L’articolazione delle comunicazioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 è definita conformemente alla procedura di gestione di cui all’articolo 25, paragrafo 2.

    10.  La Commissione può modificare le prescrizioni in materia di comunicazione dei dati di cui ai paragrafi da 1 a 7.

    Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

    Articolo 28

    Ispezione

    1.  Gli Stati membri effettuano ispezioni per verificare che le imprese rispettano il regolamento, adottando un approccio basato sui rischi, comprese ispezioni sulle importazioni e sulle esportazioni di sostanze controllate nonché di prodotti e apparecchiature che contengono tali sostanze o il cui funzionamento si basa su di esse. Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento.

    2.  Previo accordo fra la Commissione e l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si deve svolgere l’indagine, i funzionari della Commissione assistono i funzionari dell’autorità nazionale nello svolgimento dei loro compiti.

    3.  Nell’esecuzione dei compiti ad essa assegnati in forza del presente regolamento, la Commissione può ottenere tutte le informazioni necessarie dai governi e dalle autorità competenti degli Stati membri, nonché dalle imprese. Quando invia una richiesta di informazioni a un’impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio l’impresa ha sede.

    4.  La Commissione adotta i provvedimenti atti ad incentivare un adeguato scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali e tra queste ultime e la Commissione.

    La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in virtù del presente articolo.

    5.  Su richiesta di un altro Stato membro, uno Stato membro può condurre ispezioni su imprese o indagini nei confronti di imprese sospettate di essere implicate nel trasferimento illecito di sostanze controllate e che operano nel territorio dell’altro Stato membro.

    Articolo 29

    Sanzioni

    Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni alla Commissione entro il 30 giugno 2011, nonché, quanto prima possibile, le relative modifiche.



    CAPO VIII

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 30

    Abrogazione

    Il regolamento (CE) n. 2037/2000 è abrogato dal 1o gennaio 2010.

    I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII.

    Articolo 31

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I

    SOSTANZE CONTROLLATE



    Gruppo

    Sostanza

    Potenziale di riduzione dell’ozono (1)

    Gruppo I

    CFCl3

    CFC-11

    Triclorofluorometano

    1,0

    CF2Cl2

    CFC-12

    Diclorodifluorometano

    1,0

    C2F3Cl3

    CFC-113

    Triclorotrifluoroetano

    0,8

    C2F4Cl2

    CFC-114

    Diclorotetrafluoroetano

    1,0

    C2F5Cl

    CFC-115

    Cloropentafluoroetano

    0,6

    Gruppo II

    CF3Cl

    CFC-13

    Clorotrifluorometano

    1,0

    C2FCl5

    CFC-111

    Pentaclorofluoroetano

    1,0

    C2F2Cl4

    CFC-112

    Tetraclorodifluoroetano

    1,0

    C3FCl7

    CFC-211

    Eptaclorofluoropropano

    1,0

    C3F2Cl6

    CFC-212

    Esaclorodifluoropropano

    1,0

    C3F3Cl5

    CFC-213

    Pentaclorotrifluoropropano

    1,0

    C3F4Cl4

    CFC-214

    Tetraclorotetrafluoropropano

    1,0

    C3F5Cl3

    CFC-215

    Tricloropentafluoropropano

    1,0

    C3F6Cl2

    CFC-216

    Dicloroesafluoropropano

    1,0

    C3F7Cl

    CFC-217

    Cloroeptafluoropropano

    1,0

    Gruppo III

    CF2BrCl

    halon-1211

    Bromoclorodifluorometano

    3,0

    CF3Br

    halon-1301

    Bromotrifluorometano

    10,0

    C2F4Br2

    halon-2402

    Dibromotetrafluoroetano

    6,0

    Gruppo IV

    CCl4

    CTC

    Tetraclorometano (tetracloruro di carbonio)

    1,1

    Gruppo V

    C2H3Cl3 (2)

    1,1,1-TCA

    1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)

    0,1

    Gruppo VI

    CH3Br

    bromuro di metile

    Bromometano

    0,6

    Gruppo VII

    CHFBr2

    HBFC-21 B2

    Dibromofluorometano

    1,00

    CHF2Br

    HBFC-22 B1

    Bromodifluorometano

    0,74

    CH2FBr

    HBFC-31 B1

    Bromofluorometano

    0,73

    C2HFBr4

    HBFC-121 B4

    Tetrabromofluoroetano

    0,8

    C2HF2Br3

    HBFC-122 B3

    Tribromodifluoroetano

    1,8

    C2HF3Br2

    HBFC-123 B2

    Dibromotrifluoroetano

    1,6

    C2HF4Br

    HBFC-124 B1

    Bromotetrafluoroetano

    1,2

    C2H2FBr3

    HBFC-131 B3

    Tribromofluoroetano

    1,1

    C2H2F2Br2

    HBFC-132 B2

    Dibromodifluoroetano

    1,5

    C2H2F3Br

    HBFC-133 B1

    Bromotrifluoroetano

    1,6

    C2H3FBr2

    HBFC-141 B2

    Dibromofluoroetano

    1,7

    C2H3F2Br

    HBFC-142 B1

    Bromodifluoroetano

    1,1

    C2H4FBr

    HBFC-151 B1

    Bromofluoroetano

    0,1

    C3HFBr6

    HBFC-221 B6

    Esabromofluoropropano

    1,5

    C3HF2Br5

    HBFC-222 B5

    Pentabromodifluoropropano

    1,9

    C3HF3Br4

    HBFC-223 B4

    Tetrabromotrifluoropropano

    1,8

    C3HF4Br3

    HBFC-224 B3

    Tribromotetrafluoropropano

    2,2

    C3HF5Br2

    HBFC-225 B2

    Dibromopentafluoropropano

    2,0

    C3HF6Br

    HBFC-226 B1

    Bromoesafluoropropano

    3,3

    C3H2FBr5

    HBFC-231 B5

    Pentabromofluoropropano

    1,9

    C3H2F2Br4

    HBFC-232 B4

    Tetrabromodifluoropropano

    2,1

    C3H2F3Br3

    HBFC-233 B3

    Tribromotrifluoropropano

    5,6

    C3H2F4Br2

    HBFC-234 B2

    Dibromotetrafluoropropano

    7,5

    C3H2F5Br

    HBFC-235 B1

    Bromopentafluoropropano

    1,4

    C3H3FBr4

    HBFC-241 B4

    Tetrabromofluoropropano

    1,9

    C3H3F2Br3

    HBFC-242 B3

    Tribromodifluoropropano

    3,1

    C3H3F3Br2

    HBFC-243 B2

    Dibromotrifluoropropano

    2,5

    C3H3F4Br

    HBFC-244 B1

    Bromotetrafluoropropano

    4,4

    C3H4FBr3

    HBFC-251 B1

    Tribromofluoropropano

    0,3

    C3H4F2Br2

    HBFC-252 B2

    Dibromodifluoropropano

    1,0

    C3H4F3Br

    HBFC-253 B1

    Bromotrifluoropropano

    0,8

    C3H5FBr2

    HBFC-261 B2

    Dibromofluoropropano

    0,4

    C3H5F2Br

    HBFC-262 B1

    Bromodifluoropropano

    0,8

    C3H6FBr

    HBFC-271 B1

    Bromofluoropropano

    0,7

    Gruppo VIII

    CHFCl2

    HCFC-21 (3)

    Diclorofluorometano

    0,040

    CHF2Cl

    HCFC-22 (3)

    Clorodifluorometano

    0,055

    CH2FCl

    HCFC-31

    Clorofluorometano

    0,020

    C2HFCl4

    HCFC-121

    Tetraclorofluoroetano

    0,040

    C2HF2Cl3

    HCFC-122

    Triclorodifluoroetano

    0,080

    C2HF3Cl2

    HCFC-123 (3)

    Diclorotrifluoroetano

    0,020

    C2HF4Cl

    HCFC-124 (3)

    Clorotetrafluoroetano

    0,022

    C2H2FCl3

    HCFC-131

    Triclorofluoroetano

    0,050

    C2H2F2Cl2

    HCFC-132

    Diclorodifluoroetano

    0,050

    C2H2F3Cl

    HCFC-133

    Clorotrifluoroetano

    0,060

    C2H3FCl2

    HCFC-141

    Diclorofluoroetano

    0,070

    CH3CFCl2

    HCFC-141b (3)

    1,1-Dicloro-1-fluoroetano

    0,110

    C2H3F2Cl

    HCFC-142

    Clorodifluoroetano

    0,070

    CH3CF2Cl

    HCFC-142b (3)

    1-Cloro-1,1-difluoroetano

    0,065

    C2H4FCl

    HCFC-151

    Clorofluoroetano

    0,005

    C3HFCl6

    HCFC-221

    Esaclorofluoropropano

    0,070

    C3HF2Cl5

    HCFC-222

    Pentaclorodifluoropropano

    0,090

    C3HF3Cl4

    HCFC-223

    Tetraclorotrifluoropropano

    0,080

    C3HF4Cl3

    HCFC-224

    Triclorotetrafluoropropano

    0,090

    C3HF5Cl2

    HCFC-225

    Dicloropentafluoropropano

    0,070

    CF3CF2CHCl2

    HCFC-225ca (3)

    3,3-Dicloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropano

    0,025

    CF2ClCF2CHClF

    HCFC-225cb (3)

    1,3-Dicloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropano

    0,033

    C3HF6Cl

    HCFC-226

    Cloroesafluoropropano

    0,100

    C3H2FCl5

    HCFC-231

    Pentaclorofluoropropano

    0,090

    C3H2F2Cl4

    HCFC-232

    Tetraclorodifluoropropano

    0,100

    C3H2F3Cl3

    HCFC-233

    Triclorotrifluoropropano

    0,230

    C3H2F4Cl2

    HCFC-234

    Diclorotetrafluoropropano

    0,280

    C3H2F5Cl

    HCFC-235

    Cloropentafluoropropano

    0,520

    C3H3FCl4

    HCFC-241

    Tetraclorofluoropropano

    0,090

    C3H3F2Cl3

    HCFC-242

    Triclorodifluoropropano

    0,130

    C3H3F3Cl2

    HCFC-243

    Diclorotrifluoropropano

    0,120

    C3H3F4Cl

    HCFC-244

    Clorotetrafluoropropano

    0,140

    C3H4FCl3

    HCFC-251

    Triclorofluoropropano

    0,010

    C3H4F2Cl2

    HCFC-252

    Diclorodifluoropropano

    0,040

    C3H4F3Cl

    HCFC-253

    Clorotrifluoropropano

    0,030

    C3H5FCl2

    HCFC-261

    Diclorofluoropropano

    0,020

    C3H5F2Cl

    HCFC-262

    Clorodifluoropropano

    0,020

    C3H6FCl

    HCFC-271

    Clorofluoropropano

    0,030

    Gruppo IX

    CH2BrCl

    BCM

    Bromoclorometano

    0,12

    (1)   Le cifre relative al potenziale di riduzione dell’ozono sono stime basate sulle attuali conoscenze e saranno riesaminate e modificate periodicamente in base alle decisioni adottate dalle parti.

    (2)   La formula non si riferisce all’1,1,2-tricloroetano.

    (3)   Identifica la sostanza più valida da un punto di vista commerciale, come prescritto dal protocollo.




    ALLEGATO II

    SOSTANZE NUOVE

    Parte A — Sostanze soggette a restrizioni ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1



    Sostanza

    Potenziale di riduzione dell’ozono

    CBr2 F2

    Dibromodifluorometano (halon-1202)

    1,25

    Part B — Sostanze da comunicare ai sensi dell’articolo 27



    Sostanza

    Potenziale di riduzione dell’ozono (1)

    C3H7Br

    1-Bromopropano (n-bromuro di propile)

    0,02-0,10

    C2H5Br

    Bromoetano (bromuro di etile)

    0,1-0,2

    CF3I

    Trifluoroiodometano (ioduro di trifluorometile)

    0,01-0,02

    CH3Cl

    Clorometano (cloruro di metile)

    0,02

    (1)   Le cifre relative al potenziale di riduzione dell’ozono sono stime basate sulle attuali conoscenze e saranno riesaminate e modificate periodicamente in base alle decisioni adottate dalle parti.




    ALLEGATO III

    Processi nei quali sostanze controllate sono usate come agenti di fabbricazione ai sensi dell’articolo 3, punto 12

    a) Uso di tetracloruro di carbonio per eliminare il cloruro di azoto nella produzione di cloro e di soda caustica.

    b) Uso di tetracloruro di carbonio per il recupero del cloro presente nei gas residui (tail gas) del processo di produzione del cloro.

    c) Uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di gomma clorurata.

    d) Uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di polifenilen-tereftalamide (PPTA).

    e) Uso di CFC-12 nella sintesi fotochimica di precursori perfluoropolieterepoliperossidici di Z-perfluoropolieteri e composti difunzionali.

    f) Uso di CFC-113 nella preparazione di dioli di perfluoropolieteri (PFPE) ad alta funzionalità.

    g) Uso di tetracloruro di carbonio nella produzione di cyclodime.

    h) Uso di idroclorofluorocarburi nei processi indicati nelle lettere da a) a g), quando impiegati in sostituzione di clorofluorocarburi o di tetracloruro di carbonio.




    ALLEGATO IV



    Gruppi, codici della nomenclatura combinata (1) e designazioni delle sostanze di cui all’allegato I

    Gruppo

    Codice NC

    Designazione

    Gruppo I

    2903 41 00

    Triclorofluorometano

    2903 42 00

    Diclorodifluorometano

    2903 43 00

    Triclorotrifluoroetani

    2903 44 10

    Diclorotetrafluoroetani

    2903 44 90

    Cloropentafluoroetano

    Gruppo II

    2903 45 10

    Clorotrifluorometano

    2903 45 15

    Pentaclorofluoroetano

    2903 45 20

    Tetraclorodifluoroetani

    2903 45 25

    Eptaclorofluoropropani

    2903 45 30

    Esaclorodifluoropropani

    2903 45 35

    Pentaclorotrifluoropropani

    2903 45 40

    Tetraclorotetrafluoropropani

    2903 45 45

    Tricloropentafluoropropani

    2903 45 50

    Dicloroesafluoropropani

    2903 45 55

    Cloroeptafluoropropani

    Gruppo III

    2903 46 10

    Bromoclorodifluorometano

    2903 46 20

    Bromotrifluorometano

    2903 46 90

    Dibromotetrafluoroetani

    Gruppo IV

    2903 14 00

    Tetracloruro di carbonio

    Gruppo V

    2903 19 10

    1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)

    Gruppo VI

    2903 39 11

    Bromometano (bromuro di metile)

    Gruppo VII

    2903 49 30

    Idrobromofluorometani, -etani o -propani

    Gruppo VIII

    2903 49 11

    Clorodifluorometano (HCFC-22)

    2903 49 15

    1,1-Dicloro-1-fluoroetano (HCFC-141b)

    2903 49 19

    Altri idroclorofluorometani, -etani o -propani (HCFC)

    Gruppo IX

    Ex 2903 49 80

    Bromoclorometano

    Miscugli

    3824 71 00

    Miscugli contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)

    3824 72 00

    Miscugli contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani

    3824 73 00

    Miscugli contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)

    3824 74 00

    Miscugli contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma senza clorofluorocarburi (CFC)

    3824 75 00

    Miscugli contenenti tetracloruro di carbonio

    3824 76 00

    Miscugli contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)

    3824 77 00

    Miscugli contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano

    (1)   L’indicazione «ex» prima di un codice significa che in questa voce possono rientrare anche altri prodotti, diversi da quelli indicati nella colonna «designazione».




    ALLEGATO V

    Condizioni per l’immissione sul mercato e l’ulteriore distribuzione di sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi di cui all’articolo 10, paragrafo 3

    1.

    Le sostanze controllate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi contengono unicamente sostanze controllate prodotte con le seguenti impurità:



    Sostanza

    %

    CTC (qualità di reagente)

    99,5

    (1,1,1-tricloroetano)

    99,0

    CFC 11

    99,5

    CFC 13

    99,5

    CFC 12

    99,5

    CFC 113

    99,5

    CFC 114

    99,5

    Altre sostanze controllate con punto di ebollizione > 20 °C

    99,5

    Altre sostanze controllate con punto di ebollizione < 20 °C

    99,0

    Queste sostanze controllate pure possono essere successivamente miscelate da produttori, agenti o distributori con altre sostanze chimiche controllate o non controllate ai sensi del protocollo, come è prassi negli usi di laboratorio e a fini di analisi.

    2.

    Le sostanze ad elevata purezza e i miscugli contenenti sostanze controllate vengono forniti in contenitori richiudibili o cilindri ad alta pressione di capienza inferiore a 3 litri o in ampolle in vetro di capienza di 10 ml o inferiore, chiaramente contrassegnate come sostanze che riducono lo strato di ozono, limitate a usi di laboratorio e a fini di analisi e con l’indicazione che le sostanze usate o in eccesso devono essere raccolte e riciclate, se possibile. Se il riciclo non è possibile, devono essere distrutte.

    ▼M1




    ALLEGATO VI

    USI CRITICI DEGLI HALON

    Ai fini del presente allegato si intende per:

    1) «Data ultima», la data oltre la quale non è più consentito l’uso degli halon per estintori o impianti antincendio in attrezzature e impianti nuovi nell’applicazione interessata.

    2) «Attrezzature nuove», le attrezzature per le quali, alla data ultima, non si sia verificato nessuno dei casi seguenti:

    a) firma del relativo contratto di fornitura o di conversione;

    b) presentazione della domanda per il rilascio dell’omologazione o certificazione di tipo presso la competente autorità di regolamentazione. ►M4  Per gli aeromobili, la presentazione di una domanda di certificazione di tipo si riferisce alla presentazione di una richiesta per una nuova domanda di certificazione di tipo. ◄

    3) «Impianti nuovi», gli impianti per i quali, alla data limite, non si sia verificato nessuno dei seguenti casi:

    a) firma del relativo contratto di sviluppo;

    b) presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione di pianificazione presso la competente autorità di regolamentazione.

    4) «Data limite», la data oltre la quale gli halon non devono più essere usati nell’applicazione interessata, entro la quale gli estintori o i sistemi antincendio contenenti halon devono essere smantellati.

    5) «Inertizzazione», prevenzione dell’innesco della combustione di un’atmosfera infiammabile o esplosiva tramite l’aggiunta di un diluente o di un agente inibitore.

    6) «Nave da carico», una nave non adibita al trasporto di passeggeri, con una stazza lorda superiore alle 500 tonnellate e che effettui viaggi internazioni secondo la definizione della convenzione SOLAS per la salvaguardia della vita umana in mare. Ai sensi di detta convenzione, per «nave passeggeri» s’intende «una nave che trasporta più di 12 passeggeri» e per «viaggio internazionale» s’intende «un viaggio da un paese in cui si applica la presente convenzione verso un porto al di fuori di detto paese, e viceversa».

    7) Spazio «di norma occupato», uno spazio protetto nel quale, perché sia assicurato l’efficace funzionamento delle apparecchiature o dell’impianto, è richiesta la presenza continuativa, o pressoché continuativa, di membri del personale. Per le applicazioni militari, il regime di occupazione dello spazio protetto è quello applicabile in caso di combattimento.

    8) Spazio «di norma inoccupato», uno spazio protetto occupato solo per periodi limitati, specialmente per operazioni di manutenzione, e in cui non si rende necessaria la presenza fissa di persone affinché le apparecchiature o l’impianto funzionino efficacemente.



    USI CRITICI DEGLI HALON

    Applicazione

    Data ultima

    (31 dicembre dell’anno indicato)

    Data limite

    (31 dicembre dell’anno indicato)

    Categoria di apparecchiature o di impianti

    Finalità

    Tipo di estintore

    Tipo di halon

    1.  Nei veicoli militari terrestri

    1.1.  Protezione dei compartimenti macchine

    Sistema fisso

    1301

    1211

    2402

    2010

    2035

    1.2.  Protezione del vano equipaggio

    Sistema fisso

    1301

    2402

    2011

    2040

    1.3.  Protezione del vano equipaggio

    Estintore portatile

    1301

    1211

    2011

    2020

    2.  Sulle navi militari di superficie

    2.1.  Protezione dei compartimenti macchine di norma occupati

    Sistema fisso

    1301

    2402

    2010

    2040

    2.2.  Protezione dei vani motore di norma inoccupati

    Sistema fisso

    1301

    1211

    2402

    2010

    2035

    2.3.  Protezione dei compartimenti elettrici di norma inoccupati

    Sistema fisso

    1301

    1211

    2010

    2030

    2.4.  Protezione delle centrali di comando

    Sistema fisso

    1301

    2010

    2030

    2.5.  Protezione delle sale delle pompe di alimentazione

    Sistema fisso

    1301

    2010

    2030

    2.6.  Protezione dei locali adibiti al deposito di liquidi infiammabili

    Sistema fisso

    1301

    1211

    2402

    2010

    2030

    2.7.  Protezione di aeromobili all’interno degli hangar e nelle aree di manutenzione

    Estintore portatile

    1301

    1211

    2010

    2016

    3.  Nei sottomarini militari

    3.1.  Protezione dei compartimenti macchine

    Sistema fisso

    1301

    2010

    2040

    3.2.  Protezione delle centrali di comando

    Sistema fisso

    1301

    2010

    2040

    3.3.  Protezione dei locali dei generatori diesel

    Sistema fisso

    1301

    2010

    2040

    3.4.  Protezione dei vani elettrici

    Sistema fisso

    1301

    2010

    2040

    4.  Sugli aeromobili

    4.1.  Protezione delle stive di norma inoccupate

    Sistema fisso

    1301

    1211

    2402

    2018

    2040

    4.2.  Protezione delle cabine e del vano equipaggio

    Estintore portatile

    1211

    2402

    2014

    2025

    4.3.  Protezione delle gondole motore e dei motori ausiliari

    Sistema fisso

    1301

    1211

    2402

    2014

    2040

    4.4.  Inertizzazione dei serbatoi

    Sistema fisso

    1301

    2402

    2011

    2040

    4.5.  Protezione dei contenitori dei rifiuti nelle toilette

    Sistema fisso

    1301

    1211

    2402

    2011

    2020

    4.6.  Protezione degli scomparti per il carico a secco (dry bay)

    Sistema fisso

    1301

    1211

    2402

    2011

    2040

    5.  Negli stabilimenti petroliferi, gasieri e petrolchimici

    5.1.  Protezione degli spazi in cui potrebbe verificarsi la fuoriuscita di gas o di liquido infiammabile

    Sistema fisso

    1301

    2402

    2010

    2020

    6.  Sui mercantili commerciali

    6.1.  Inertizzazione degli spazi di norma occupati in cui potrebbe verificarsi la fuoriuscita di gas o di liquido infiammabile

    Sistema fisso

    1301

    2402

    1994

    2016

    7.  Nei sistemi di comando e di comunicazione terrestri fondamentali per la sicurezza nazionale

    7.1.  Protezione degli spazi di norma occupati

    Sistema fisso

    1301

    2402

    2010

    2025

    7.2.  Protezione degli spazi di norma occupati

    Estintore portatile

    1211

    2010

    2013

    7.3.  Protezione degli spazi di norma inoccupati

    Sistema fisso

    1301

    2402

    2010

    2020

    8.  Nei campi d’aviazione e negli aeroporti

    8.1.  Nei veicoli di soccorso degli aeroporti

    Estintore portatile

    1211

    2010

    2016

    8.2.  Protezione di aeromobili all’interno degli hangar e nelle aree di manutenzione

    Estintore portatile

    1211

    2010

    2016

    9.  In centrali nucleari e impianti di ricerca nucleari

    9.1.  Protezione degli spazi in cui sia necessario ridurre al minimo il rischio di dispersione di materiale radioattivo

    Sistema fisso

    1301

    2010

    2020

    10.  Nel tunnel sotto la Manica

    10.1.  Protezione degli impianti tecnici

    Sistema fisso

    1301

    2010

    2016

    10.2.  Protezione delle automotrici e delle carrozze navetta dei treni del tunnel sotto la Manica

    Sistema fisso

    1301

    2010

    2020

    11.  Altro

    11.1.  Nel corso di operazioni di estinzione di primo intervento condotte da vigili del fuoco, qualora sia indispensabile per la sicurezza personale

    Estintore portatile

    1211

    2010

    2013

    11.2.  Protezione delle persone effettuata dal personale militare e di polizia

    Estintore portatile

    1211

    2010

    2013

    ▼B




    ALLEGATO VII

    TECNOLOGIE DI DISTRUZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 22, PARAGRAFO 1



    Applicabilità

    Tecnologia

    Sostanze controllate (1) (2)

    Fonti diluite (3)

     

    Sostanze controllate nell’allegato I, gruppi I, II, IV, V, VIII

    Halon di cui all’allegato I, gruppo III

    Schiuma

    Efficacia di distruzione e rimozione (DRE) (4)

    99,99 %

    99,99 %

    95 %

    Forni per cemento

    Approvata (5)

    Non approvata

    Non applicabile

    Incenerimento per iniezione di liquidi

    Approvata

    Approvata

    Non applicabile

    Ossidazione con gas/fumo

    Approvata

    Approvata

    Non applicabile

    Incenerimento di rifiuti solidi a livello comunale

    Non applicabile

    Non applicabile

    Approvata

    Cracking in reattore

    Approvata

    Non approvata

    Non applicabile

    Incenerimento in forno rotante

    Approvata

    Approvata

    Approvata

    Getto di plasma all’argon

    Approvata

    Approvata

    Non applicabile

    Plasma a radiofrequenza ad accoppiamento induttivo

    Approvata

    Approvata

    Non applicabile

    Plasma a microonde

    Approvata

    Non approvata

    Non applicabile

    Getto di plasma all’azoto

    Approvata

    Non approvata

    Non applicabile

    Dealogenazione catalitica in fase gassosa

    Approvata

    Non approvata

    Non applicabile

    Reattore a vapore ad altissima temperatura

    Approvata

    Non approvata

    Non applicabile

    (1)   Le sostanze controllate non elencate in appresso sono distrutte con la tecnologia di distruzione più ecocompatibile che non comporti costi eccessivi.

    (2)   Le fonti concentrate indicano sostanze vergini, recuperate o rigenerate che riducono lo strato di ozono.

    (3)   Le sostanze diluite indicano sostanze che riducono lo strato di ozono contenute nella matrice di un solido, ad esempio una schiuma.

    (4)   Il criterio DRE definisce la capacità tecnologica su cui si basa l’approvazione della tecnologia. Non riflette sempre il rendimento ottenuto giorno per giorno, che sarà controllato in base agli standard minimi nazionali.

    (5)   Approvata dalle parti.




    ALLEGATO VIII

    TAVOLA DI CONCORDANZA



    Regolamento (CE) n. 2037/2000

    Presente regolamento

    Articolo 1

    Articoli 1 e 2

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 1, secondo comma

    Articolo 10, paragrafi 2 e 4

    Articolo 3, paragrafo 2, punto i)

    Articolo 4

    Articolo 3, paragrafo 2, punto ii), primo comma

    Articolo 3, paragrafo 2, punto ii), secondo comma

    Articolo 12, paragrafo 3

    Articolo 3, paragrafo 3

    Articolo 11, paragrafo 1

    Articolo 3, paragrafo 4

    Articolo 10, paragrafo 6, prima frase

    Articolo 3, paragrafo 5

    Articolo 10, paragrafo 7

    Articolo 3, paragrafo 6

    Articolo 3, paragrafo 7

    Articolo 10, paragrafo 8

    Articolo 3, paragrafo 8

    Articolo 14, paragrafo 2

    Articolo 3, paragrafo 9

    Articolo 14, paragrafo 3

    Articolo 3, paragrafo 10

    Articolo 14, paragrafo 4

    Articolo 4, paragrafo 1

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 2, punto i)

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 2, punto ii)

    Articolo 4, paragrafo 2, punto iii), primo comma

    Articolo 12, paragrafi 1 e 2

    Articolo 4, paragrafo 2, punto iii), secondo comma

    Articolo 26, paragrafo 1, lettera a)

    Articolo 4, paragrafo 2, punto iii), terzo comma

    Articolo 12, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 2, punto iv)

    Articolo 4, paragrafo 3, punto i)

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 3, punto ii)

    Articolo 4, paragrafo 3, punto iii)

    Articolo 4, paragrafo 3, punto iv)

    Articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera a)

    Articolo 9

    Articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera b), primo trattino

    Articolo 7, paragrafo 1, e articolo 8, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera b), secondo trattino

    Articolo 10, paragrafo 1, e articolo 12, paragrafo 3

    Articolo 4, paragrafo 4, punto ii)

    Articolo 4, paragrafo 4, punto iii)

    Articolo 4, paragrafo 4, punto iv), prima frase

    Articolo 13, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 4, punto iv), seconda frase

    Articolo 27, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 4, punto v)

    Articolo 6, paragrafo 2

    Articolo 4, paragrafo 5

    Articolo 14, paragrafo 1

    Articolo 4, paragrafo 6

    Articolo 6

    Articolo 4, paragrafo 6

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 5, paragrafo 1

    Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)

    Articolo 11, paragrafo 2

    Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

    Articolo 7, paragrafo 1

    Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)

    Articolo 8, paragrafo 1

    Articolo 5, paragrafo 3

    Articolo 5, paragrafo 4, prima frase

    Articolo 11, paragrafo 8

    Articolo 5, paragrafo 4, seconda frase

    Articolo 5, paragrafo 5

    Articolo 5, paragrafo 6

    Articolo 5, paragrafo 7

    Articolo 11, paragrafo 8

    Articolo 6, paragrafo 1, prima frase

    Articolo 15, paragrafo 3

    Articolo 6, paragrafo 1, seconda frase

    Articolo 6, paragrafo 2

    Articolo 6, paragrafo 3

    Articolo 18, paragrafo 3

    Articolo 6, paragrafo 4

    Articolo 18, paragrafo 5

    Articolo 6, paragrafo 5

    Articolo 18, paragrafo 9

    Articolo 7

    Articolo 16, paragrafo 1

    Articolo 8

    Articolo 20, paragrafo 1

    Articolo 9, paragrafo 1

    Articolo 20, paragrafo 1

    Articolo 9, paragrafo 2

    Articolo 21

    Articolo 10

    Articolo 20, paragrafo 2

    Articolo 11, paragrafo 1

    Articolo 17, paragrafi 1 e 2

    Articolo 11, paragrafo 2

    Articolo 20, paragrafo 1

    Articolo 11, paragrafo 3

    Articolo 20, paragrafo 1

    Articolo 11, paragrafo 4

    Articolo 12, paragrafo 1

    Articolo 17, paragrafo 4

    Articolo 12, paragrafo 2

    Articolo 18, paragrafo 4

    Articolo 12, paragrafo 3

    Articolo 18, paragrafo 5

    Articolo 12, paragrafo 4

    Articolo 18, paragrafi 3 e 4

    Articolo 13

    Articolo 20, paragrafo 3

    Articolo 14

    Articolo 20, paragrafo 4

    Articolo 15

    Articolo 16, paragrafo 1

    Articolo 22, paragrafo 1

    Articolo 16, paragrafo 2

    Articolo 16, paragrafo 3

    Articolo 22, paragrafo 3

    Articolo 16, paragrafo 4

    Articolo 16, paragrafo 5

    Articolo 22, paragrafo 5

    Articolo 16, paragrafo 6

    Articolo 16, paragrafo 7

    Articolo 17

    Articolo 23

    Articolo 18

    Articolo 25

    Articolo 19

    Articolo 25

    Articolo 20, paragrafo 1

    Articolo 28, paragrafo 3

    Articolo 20, paragrafo 2

    Articolo 28, paragrafo 3

    Articolo 20, paragrafo 3

    Articolo 28, paragrafo 1

    Articolo 20, paragrafo 4

    Articolo 28, paragrafo 2

    Articolo 20, paragrafo 5

    Articolo 28, paragrafo 4

    Articolo 21

    Articolo 29

    Articolo 22

    Articolo 24

    Articolo 23

    Articolo 30

    Articolo 24

    Articolo 31

    Allegato I

    Allegato I

    Allegato III

    Allegato IV

    Allegato IV

    Allegato V

    Allegato VI

    Allegato III

    Allegato VII

    Allegato VI

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