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Document 02008R0431-20170101

Consolidated text: Regolamento (CE) n . 431/2008 della Commissione del 19 maggio 2008 relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 02062991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/431/2017-01-01

02008R0431 — IT — 01.01.2017 — 001.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 431/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2008

relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91

(GU L 130 dell'20.5.2008, pag. 3)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/2287 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2016

  L 344

63

17.12.2016




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 431/2008 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2008

relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario di importazione per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91



Articolo 1

1.  Ogni anno, per il periodo dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo (di seguito «periodo contingentale») è aperto un contingente tariffario di importazione di ►M1  54 875 tonnellate ◄ , in peso di carne disossata, per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 .

Il contingente tariffario reca il numero d’ordine 09.4003.

▼M1

Tuttavia, per il periodo contingentale 2016-2017 l'importo totale è di 53 000 tonnellate.

▼B

2.  Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è fissato al 20 % ad valorem.

Articolo 2

1.  Il contingente tariffario d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è gestito mediante l’attribuzione di diritti di importazione in una prima fase e il successivo rilascio dei titoli di importazione in una seconda fase.

2.  Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 382/2008.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento:

a) 100 chilogrammi di carne non disossata equivalgono a 77 chilogrammi di carne disossata;

b) per «carne congelata» si intende la carne che, al momento dell’introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.

Articolo 4

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli operatori che hanno richiesto diritti di importazione dimostrano che un quantitativo di carni bovine di cui ai codici NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 oppure 0206 29 91 è stato importato dagli stessi operatori o per loro conto a norma delle disposizioni doganali pertinenti nel periodo tra il 1o maggio e il 30 aprile precedente il periodo contingentale (di seguito: «il quantitativo di riferimento»).

2.  Una società nata dalla fusione di società che abbiano importato ciascuna quantitativi di riferimento può utilizzare detti quantitativi di riferimento come base per la presentazione della domanda.

Articolo 5

1.  Le domande di diritti di importazione sono presentate entro le 13 (ora di Bruxelles) del 1o giugno che precede il periodo contingentale di cui trattasi.

Il quantitativo totale oggetto delle domande di diritti d'importazione presentate nel corso del periodo contingentale non può superare i quantitativi di riferimento del richiedente. Le domande non conformi a questa regola sono respinte dalle autorità competenti.

2.  Insieme alla domanda di diritti d'importazione è depositata una cauzione pari a 6 EUR/100 kg di peso equivalente di carne disossata.

3.  Entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del terzo venerdì successivo al termine del periodo per la presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali oggetto di domande.

Articolo 6

1.  I diritti di importazione sono attribuiti a partire dal settimo e non oltre il sedicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista per le comunicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

2.  Se con l'applicazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 si ottiene un numero di diritti di importazione inferiore a quelli oggetto di domande, la cauzione costituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento è immediatamente svincolata, in proporzione.

Articolo 7

1.  L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito del contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione.

2.  Le domande di titoli di importazione riguardano l'intero quantitativo attribuito. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.

Articolo 8

1.  Il richiedente può presentare la domanda di titolo d’importazione soltanto nello Stato membro in cui ha chiesto e ottenuto diritti d’importazione nell’ambito del contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

Ciascun titolo di importazione rilasciato comporta una riduzione corrispondente dei diritti di importazione ottenuti e lo svincolo immediato e proporzionale della cauzione costituita a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.

2.  I titoli di importazione sono rilasciati dietro domanda presentata a nome e per conto dell’operatore che ha ottenuto i diritti di importazione.

3.  Le domande di titolo ed i titoli d'importazione recano:

a) nella casella 16, l'indicazione di uno dei seguenti gruppi di codici NC:

 0202 10 00 , 0202 20

 0202 30 , 0206 29 91 ;

b) nella casella 20, il numero d'ordine del contingente (09.4003) e una delle diciture riportate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 9

1.  In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) entro il 10 di ogni mese, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione «nulla», per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nel mese precedente;

b) entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale, i quantitativi di prodotti, comprese le comunicazioni recanti l'indicazione «nulla», che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi riportati sul retro dei titoli di importazione e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati.

2.  Entro il 31 ottobre successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti che sono stati realmente immessi in libera pratica nel periodo contingentale precedente.

3.  Nelle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso del prodotto e per categoria di prodotto, in conformità dell'allegato V del regolamento (CE) n. 382/2008.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b)

in bulgaro

:

Замразено говеждо или телешко месо (Регламент (ЕО) № 431/2008)

in spagnolo

:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 431/2008]

in ceco

:

Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 431/2008)

in danese

:

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 431/2008)

in tedesco

:

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 431/2008)

in estone

:

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 431/2008)

in greco

:

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 431/2008]

in inglese

:

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 431/2008)

in francese

:

Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 431/2008]

in italiano

:

Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 431/2008]

in lettone

:

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 431/2008)

in lituano

:

Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 431/2008)

in ungherese

:

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (431/2008/EK rendelet)

in maltese

:

Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 431/2008)

in olandese

:

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 431/2008)

in polacco

:

Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 431/2008)

in portoghese

:

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 431/2008]

in rumeno

:

Carne de vită congelată [Regulamentul (CE) nr. 431/2008]

in slovacco

:

Mrazené mäso z hovädzieho dobytka [Nariadenie (ES) č. 431/2008]

in sloveno

:

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 431/2008)

in finlandese

:

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 431/2008)

in svedese

:

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 431/2008)

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