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Document 02008R0340-20150625

    Consolidated text: Regolamento (CE) n . 340/2008 della Commissione del 16 aprile 2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/340/2015-06-25

    2008R0340 — IT — 25.06.2015 — 003.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 340/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 16 aprile 2008

    relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 107 dell'17.4.2008, pag. 6)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 254/2013 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2013

      L 79

    7

    21.3.2013

     M2

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 211/2014 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2014

      L 67

    1

    7.3.2014

    ►M3

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/864 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2015

      L 139

    1

    5.6.2015


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 082, 22.3.2013, pag.  63 (254/2013)




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 340/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 16 aprile 2008

    relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ( 1 ), in particolare l’articolo 74, paragrafo 1 e l’articolo 132,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È necessario stabilire la struttura e gli importi delle tariffe e degli oneri riscossi dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche, di seguito «l’agenzia», nonché le modalità di pagamento.

    (2)

    La struttura e l’importo delle tariffe devono tenere conto delle mansioni che vanno eseguite dall’agenzia e dalle autorità competenti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 e vanno fissate a un livello che garantisca che gli importi riscossi, insieme alle altre fonti di reddito dell’agenzia a norma dell’articolo 96, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006, siano sufficienti a coprire il costo dei servizi forniti. Le tariffe fissate per la registrazione devono inoltre tenere conto dei lavori da eseguire a norma del titolo VI del regolamento (CE) n. 1907/2006.

    (3)

    È necessario fissare una tariffa per la registrazione delle sostanze in funzione della fascia di tonnellaggio di tali sostanze. Tuttavia, non vanno riscosse tariffe per le registrazioni di cui all’articolo 74, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

    (4)

    Nel caso della registrazione di sostanze intermedie isolate, presentata a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafi 2 o 3 oppure dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006, vanno riscosse tariffe specifiche.

    (5)

    Anche per le domande presentate a norma dell’articolo 10, lettera a), punto xi) del regolamento (CE) n. 1907/2006 va richiesto il pagamento di una tariffa.

    (6)

    Una tariffa va riscossa per gli aggiornamenti delle registrazioni. In particolare, va versata una tariffa per l’aggiornamento della fascia di tonnellaggio, per le modifiche di identità del dichiarante che riguardano una modifica della personalità giuridica e per talune modifiche nello stato delle informazioni contenute nella registrazione.

    (7)

    Una tariffa va riscossa per la notifica delle informazioni relative alle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) conformemente all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Un onere va riscosso inoltre per qualsiasi domanda di proroga di un’esenzione dall’obbligo generale di registrazione per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi.

    (8)

    Una tariffa va riscossa per la presentazione di una domanda di autorizzazione. Tale tariffa deve consistere di una tariffa di base, che copre una sola sostanza, un solo impiego e un solo richiedente, e di tariffe supplementari per qualsiasi sostanza, impiego o richiedente supplementare oggetto della domanda. Inoltre, un onere va riscosso per la presentazione di una relazione di revisione.

    (9)

    Tariffe e oneri ridotti vanno applicati nel caso di talune domande congiunte. Tariffe e oneri ridotti vanno applicati inoltre alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI) ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ( 2 ).

    (10)

    Nel caso di un rappresentante esclusivo la valutazione dell’applicabilità della riduzione per le PMI, in relazione a un’operazione specifica, deve essere effettuata facendo riferimento agli effettivi, al fatturato e ai rendiconti finanziari del fabbricante, del fabbricante di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità che è rappresentato da tale rappresentante esclusivo, incluse le informazioni pertinenti da imprese connesse e partner del fabbricante, del fabbricante di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità, conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE.

    (11)

    Le riduzioni previste dal presente regolamento devono essere applicate in base a una dichiarazione dell’entità che ritiene di avervi diritto. La presentazione di informazioni false va contrastata mediante l’imposizione di un onere amministrativo da parte dell’agenzia e, se del caso, di una pena pecuniaria dissuasiva da parte degli Stati membri.

    (12)

    Una tariffa va riscossa per qualsiasi ricorso presentato a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il relativo importo deve tenere conto della complessità del lavoro richiesto.

    (13)

    Le tariffe e gli oneri devono essere riscossi solo in euro.

    (14)

    Una parte delle tariffe e degli oneri riscossi dall’agenzia va trasferita alle autorità competenti degli Stati membri, come compenso per il lavoro dei relatori dei comitati dell’agenzia e, se del caso, per le altre mansioni previste dal regolamento (CE) n. 1907/2006. La percentuale massima delle tariffe e degli oneri da trasferire alle autorità competenti degli Stati membri deve essere determinata dal consiglio di amministrazione dell’agenzia, previo parere favorevole della Commissione.

    (15)

    Per fissare gli importi da trasferire alle autorità competenti degli Stati membri e ogni remunerazione necessaria in relazione a qualsiasi altra mansione concordata svolta per l’agenzia, il consiglio di amministrazione dell’agenzia deve osservare il principio della sana gestione finanziaria di cui all’articolo 27 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ( 3 ). Esso deve inoltre garantire che l’agenzia continui a disporre di risorse finanziarie sufficienti per svolgere le proprie mansioni, tenendo conto delle stime degli stanziamenti di bilancio esistenti e pluriennali e deve tenere conto della quantità del lavoro incombente per le autorità competenti degli Stati membri.

    (16)

    I termini ultimi per il pagamento delle tariffe e degli oneri riscossi a norma del presente regolamento vanno fissati tenendo conto delle scadenze delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006. In particolare, la prima scadenza di pagamento di una tariffa relativa alla presentazione di un fascicolo di registrazione o di una domanda di aggiornamento deve essere fissata tenendo conto dei termini entro cui l’agenzia deve effettuare il controllo di completezza della domanda. Allo stesso modo, la prima scadenza per il pagamento delle tariffe relative a notifiche riguardanti l’esenzione dall’obbligo di registrazione per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi va fissata tenendo conto dei termini di cui all’articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Tuttavia, è opportuno che l’agenzia fissi un secondo termine di pagamento ragionevole per i casi in cui il pagamento non sia effettuato entro la prima scadenza.

    (17)

    È opportuno adeguare le tariffe e gli oneri previsti dal presente regolamento per tenere conto dell’inflazione, sulla base dell’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in conformità del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati ( 4 ).

    (18)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



    CAPO I

    OGGETTO E DEFINIZIONI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento fissa gli importi e le modalità di pagamento delle tariffe e degli oneri riscossi dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche, di seguito «l’agenzia», a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) «PMI», una piccola o media impresa oppure una microimpresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;

    b) «media impresa», un’impresa di dimensioni medie ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;

    c) «piccola impresa», un’impresa di piccole dimensioni ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE;

    d) «microimpresa», un’impresa di dimensioni estremamente piccole ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.



    CAPO II

    TARIFFE E ONERI

    Articolo 3

    Tariffe per le registrazioni presentate a norma degli articoli 6, 7 o 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006

    1.  In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l’agenzia riscuote una tariffa per la registrazione di una sostanza conformemente all’articolo 6, 7 o 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

    Tuttavia non viene riscossa alcuna tariffa per la registrazione di una sostanza in una quantità da 1 a 10 tonnellate, qualora la domanda di registrazione contenga tutte le informazioni di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, conformemente alle disposizioni dell’articolo 74, paragrafo 2 di detto regolamento.

    2.  Qualora la domanda di registrazione di una sostanza in una fascia da 1 a 10 tonnellate non contenga tutte le informazioni di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, l’agenzia riscuote una tariffa, conformemente all’allegato I del presente regolamento.

    L’agenzia riscuote una tariffa per ogni registrazione di una sostanza in quantità pari o superiore a 10 tonnellate, conformemente all’allegato I.

    3.  Nel caso di una domanda congiunta l’agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante, conformemente all’allegato I.

    Tuttavia, se un dichiarante presenta separatamente parte delle informazioni pertinenti di cui all’articolo 10, lettera a), punti iv), vi), vii) e ix) del regolamento (CE) n. 1907/2006, l’agenzia riscuote da tale dichiarante la tariffa per una presentazione individuale, conformemente all’allegato I del presente regolamento.

    4.  Se il dichiarante è una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 2 dell’allegato I.

    5.  Le tariffe dovute a norma dei paragrafi da 1 a 4 devono essere versate entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.

    Tuttavia, le fatture concernenti la registrazione di una sostanza preregistrata presentata all’agenzia nel corso dei due mesi precedenti il termine di registrazione pertinente di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.

    6.  Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 5, l’agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento. Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, la registrazione viene respinta.

    ▼M1

    7.  Qualora la registrazione sia stata respinta perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale registrazione prima che essa sia stata respinta non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante.

    ▼B

    Articolo 4

    Tariffe per le registrazioni presentate a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafo 2 o paragrafo 3 e dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006

    1.  In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l’agenzia riscuote una tariffa per la registrazione di sostanze intermedie isolate in sito o trasportate conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, all’articolo 18, paragrafo 2 o paragrafo 3 o all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

    Tuttavia non viene riscossa alcuna tariffa per la registrazione di una sostanza intermedia isolata in sito o trasportata in una quantità da 1 a 10 tonnellate, qualora la domanda di registrazione contenga tutte le informazioni di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, conformemente alle disposizioni dell’articolo 74, paragrafo 2 di detto regolamento.

    Le tariffe di cui al presente articolo sono applicabili unicamente alla registrazione di sostanze intermedie isolate in sito o trasportate presentata a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafo 2 o paragrafo 3 o dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Per le registrazioni di sostanze intermedie che richiedono le informazioni specificate all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono applicabili le tariffe di cui all’articolo 3 del presente regolamento.

    2.  Qualora la domanda di registrazione di una sostanza intermedia isolata in sito o trasportata in una fascia da 1 a 10 tonnellate non contenga tutte le informazioni di cui all’allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006, l’agenzia riscuote una tariffa, conformemente all’allegato II del presente regolamento.

    L’agenzia riscuote una tariffa per ogni registrazione di una sostanza isolata in sito o trasportata in quantità pari o superiore a 10 tonnellate, conformemente all’allegato II.

    3.  Nel caso di una domanda congiunta l’agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante, conformemente all’allegato II.

    Tuttavia, se il dichiarante presenta separatamente parte delle informazioni pertinenti di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere c) e d), oppure all’articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 1907/2006, l’agenzia riscuote da tale dichiarante la tariffa per una presentazione individuale, conformemente all’allegato II del presente regolamento.

    4.  Se il dichiarante è una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 2 dell’allegato II.

    5.  Le tariffe dovute a norma dei paragrafi da 1 a 4 devono essere versate entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.

    Tuttavia, le fatture concernenti la registrazione di una sostanza preregistrata presentata all’agenzia nel corso dei due mesi precedenti il termine di registrazione pertinente di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1907/2006 devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.

    6.  Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 5, l’agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento. Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, la registrazione viene respinta.

    ▼M1

    7.  Qualora la registrazione sia stata respinta perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale registrazione prima che essa sia stata respinta non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante.

    ▼B

    Articolo 5

    Tariffe per l’aggiornamento delle registrazioni a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1907/2006

    1.  In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo l’agenzia riscuote una tariffa per l’aggiornamento di una registrazione conformemente all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

    Tuttavia l’agenzia non riscuote una tariffa per i seguenti tipi di aggiornamento di una registrazione:

    a) modifica da una fascia di tonnellaggio più alta a una più bassa;

    b) modifica da una fascia di tonnellaggio più bassa a una più alta se il dichiarante ha già versato la tariffa per la fascia di tonnellaggio più alta;

    c) modifica dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante, a condizione che non comporti una modifica della personalità giuridica;

    d) modifica della composizione della sostanza;

    e) informazioni su nuovi impieghi, inclusi gli impieghi sconsigliati;

    f) informazioni su nuovi rischi connessi con la sostanza;

    g) modifica della classificazione e dell’etichettatura della sostanza;

    h) modifica della relazione sulla sicurezza chimica;

    i) modifica delle istruzioni sulla sicurezza d’uso;

    j) notifica della necessità di elaborare un test di cui all’allegato IX o all’allegato X del regolamento (CE) n. 1907/2006;

    k) richiesta di rendere accessibili informazioni precedentemente riservate.

    2.  L’agenzia riscuote una tariffa per l’aggiornamento della fascia di tonnellaggio conformemente alle tabelle 1 e 2 dell’allegato III.

    Per gli altri aggiornamenti l’agenzia riscuote le tariffe di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato III.

    ▼C1

    Per modificare l’accesso concesso alle informazioni nella registrazione l’agenzia riscuote una tariffa per ogni voce aggiornata, conformemente alle tabelle 3 e 4 dell’allegato III.

    Nel caso di un aggiornamento riguardante sommari di studio o sommari esaurienti di studio l’agenzia riscuote una tariffa per ogni sommario di studio o sommario esauriente di studio aggiornato.

    ▼B

    3.  Nel caso di aggiornamento di una domanda congiunta l’agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante che presenta l’aggiornamento, conformemente all’allegato III.

    Tuttavia, se parte delle informazioni pertinenti di cui all’articolo 10, lettera a), punti iv), vi), vii) e ix), all’articolo 17, paragrafo 2, lettere c) e d) oppure all’articolo 18, paragrafo 2, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 1907/2006, è presentata separatamente, l’agenzia riscuote la tariffa per una presentazione individuale, conformemente all’allegato III del presente regolamento.

    4.  Se il dichiarante è una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente all’allegato III.

    Tuttavia, nei casi di aggiornamenti che comportano la modifica dell’identità del dichiarante, la riduzione per le PMI è applicabile solo se la nuova entità è una PMI.

    5.  Le tariffe dovute a norma dei paragrafi da 1 a 4 devono essere versate entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura al dichiarante da parte dell’agenzia.

    6.  Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 5, l’agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento.

    Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, per gli aggiornamenti della fascia di tonnellaggio presentati a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1907/2006, la domanda di aggiornamento viene respinta.

    ▼C1

    Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, nel caso di altri aggiornamenti, l’agenzia respinge l’aggiornamento. Su richiesta del dichiarante l’agenzia estende il secondo termine, purché la richiesta di estensione sia presentata entro il secondo termine. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, l’agenzia respinge la richiesta di aggiornamento.

    ▼M1

    7.  Qualora l’aggiornamento sia stato respinto perché il dichiarante ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe entro i termini, gli importi versati in relazione a tale aggiornamento prima che esso sia stato respinto non vengono rimborsati o accreditati al dichiarante.

    ▼B

    Articolo 6

    Tariffe per le domande a norma dell’articolo 10, lettera a), punto xi) del regolamento (CE) n. 1907/2006

    1.  In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, l’agenzia riscuote una tariffa per ogni domanda a norma dell’articolo 10, lettera a), punto xi) del regolamento (CE) n. 1907/2006.

    2.  L’agenzia riscuote una tariffa per ogni oggetto di una domanda, conformemente all’allegato IV.

    Nel caso di una domanda relativa a sommari di studio o sommari esaurienti di studio l’agenzia riscuote una tariffa per ogni sommario di studio o sommario esauriente di studio richiesto.

    ▼M1

    3.  Nel caso di una richiesta che si riferisce a una domanda congiunta l’agenzia riscuote una tariffa ridotta da ogni dichiarante, conformemente all’allegato IV. Nel caso di una richiesta presentata dal dichiarante capofila l’agenzia riscuote una tariffa ridotta solo dal dichiarante capofila, conformemente all’allegato IV.

    ▼B

    4.  Se la domanda è presentata da una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 2 dell’allegato IV.

    5.  La data in cui le tariffe riscosse relativamente a una domanda sono ricevute dall’agenzia viene considerata data di ricevimento della domanda.

    Articolo 7

    Tariffe e oneri per le notifiche a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006

    1.  L’agenzia riscuote una tariffa conforme alla tabella 1 dell’allegato V per ogni notifica di esenzione dall’obbligo generale di registrazione per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi, qui di seguito «PPORD» a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

    Se la notifica è presentata da una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta, conformemente alla tabella 1 dell’allegato V.

    2.  L’agenzia riscuote un onere conforme alla tabella 2 dell’allegato V per ogni domanda di proroga dell’esenzione dall’obbligo generale di registrazione per le PPORD a norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

    Se la domanda è presentata da una PMI, l’agenzia riscuote un onere ridotto, conformemente alla tabella 2 dell’allegato V.

    3.  Le tariffe pagabili a norma del paragrafo 1 devono essere versate entro 7 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura da parte dell’agenzia al fabbricante, importatore o produttore di articoli che ha presentato la notifica.

    Gli oneri di cui al paragrafo 2 devono essere pagati entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura da parte dell’agenzia al fabbricante, importatore o produttore di articoli che ha presentato la domanda di estensione.

    4.  Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 3, l’agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento.

    Nel caso in cui il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, la notifica o la domanda di proroga viene respinta.

    ▼M1

    5.  Qualora la notifica o la domanda di proroga sia stata respinta perché il fabbricante, l’importatore o il produttore ha omesso di trasmettere le informazioni mancanti richieste o non ha effettuato il pagamento delle tariffe o degli oneri entro i termini, gli importi versati in relazione a tale notifica o domanda di proroga prima essa sia stata respinta non vengono rimborsati o accreditati al soggetto che ha presentato la notifica o la domanda.

    ▼B

    Articolo 8

    Tariffe per le domande di cui all’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006

    1.  In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’agenzia riscuote una tariffa per ogni domanda di autorizzazione di una sostanza a norma dell’articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

    2.  L’agenzia riscuote una tariffa di base per ogni domanda di autorizzazione di una sostanza, conformemente all’allegato VI. La tariffa di base copre la domanda di autorizzazione di una sola sostanza, di un solo impiego e di un solo richiedente.

    L’agenzia riscuote una tariffa supplementare conforme all’allegato VI del presente regolamento per ogni impiego supplementare, per ogni sostanza supplementare che rientri nella definizione di gruppo di sostanze di cui alla sezione 1, punto 5 dell’allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sia oggetto della domanda e per ogni richiedente supplementare nella domanda.

    ▼M1

    L’agenzia emette una fattura relativa alla tariffa di base e a ogni tariffa supplementare applicabile, incluso nel caso di una domanda congiunta di autorizzazione.

    ▼B

    3.  Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una media impresa o da due o più PMI, tra cui l’impresa più grande è una media impresa, l’agenzia riscuote una tariffa di base ridotta e tariffe supplementari ridotte conformemente alla tabella 2 dell’allegato VI.

    Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una piccola impresa o da due o più PMI, tra cui l’impresa più grande è una piccola impresa, l’agenzia riscuote una tariffa di base ridotta e tariffe supplementari ridotte conformemente alla tabella 3 dell’allegato VI.

    Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una o più microimprese, l’agenzia riscuote una tariffa di base ridotta e tariffe supplementari ridotte conformemente alla tabella 4 dell’allegato VI.

    4.  La data in cui le tariffe riscosse per una domanda di autorizzazione sono ricevute dall’agenzia viene considerata data di ricevimento della domanda.

    Articolo 9

    Oneri per le revisioni delle autorizzazioni a norma dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1907/2006

    1.  In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’agenzia riscuote un onere per ogni presentazione di una relazione di revisione a norma dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

    2.  L’agenzia riscuote un onere di base per la presentazione di ogni relazione di revisione conformemente all’allegato VII. L’onere di base copre la presentazione della relazione di revisione per una sola sostanza, un solo impiego e un solo richiedente.

    L’agenzia riscuote un onere supplementare conformemente all’allegato VII del presente regolamento per ogni impiego supplementare, per ogni sostanza supplementare che rientri nella definizione di gruppo di sostanze di cui alla sezione 1, punto 5 dell’allegato XI del regolamento (CE) n. 1907/2006 e che sia oggetto della relazione di revisione, e per ogni entità supplementare oggetto della relazione di revisione.

    ▼M1

    L’agenzia emette una fattura relativa all’onere di base e a ogni onere supplementare applicabile, incluso nel caso di una relazione di revisione congiunta.

    ▼B

    3.  Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una media impresa o da due o più PMI, tra cui l’impresa più grande è una media impresa, l’agenzia riscuote un onere di base ridotto e oneri supplementari ridotti conformemente alla tabella 2 dell’allegato VII.

    Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una piccola impresa o da due o più PMI, tra cui l’impresa più grande è una piccola impresa, l’agenzia riscuote un onere di base ridotto e oneri supplementari ridotti conformemente alla tabella 3 dell’allegato VII.

    Qualora la domanda sia presentata esclusivamente da una o più microimprese, l’agenzia riscuote un onere di base ridotto e oneri supplementari ridotti conformemente alla tabella 4 dell’allegato VII.

    4.  La data in cui gli oneri riscossi per la presentazione di una relazione di revisione sono ricevuti dall’agenzia viene considerata data di ricevimento della relazione.

    Articolo 10

    Tariffe per i ricorsi contro una decisione dell’agenzia a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1907/2006

    1.  L’agenzia riscuote una tariffa, conformemente all’allegato VIII del presente regolamento, per ogni presentazione di un ricorso contro una decisione dell’agenzia a norma dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

    2.  Se il ricorso è presentato da una PMI, l’agenzia riscuote una tariffa ridotta conformemente alla tabella 2 dell’allegato VIII.

    3.  Se il ricorso è considerato non ammissibile da parte della commissione di ricorso, le tariffe versate non sono rimborsate.

    4.  L’agenzia rimborsa le tariffe riscosse conformemente al paragrafo 1 del presente articolo se il direttore esecutivo dell’agenzia rettifica una decisione conformemente all’articolo 93, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1907/2006 oppure se il ricorso è accolto.

    5.  Il ricorso è considerato ricevuto dalla commissione di ricorso quando le relative tariffe sono ricevute dall’agenzia.

    Articolo 11

    Altri oneri

    1.  Su richiesta di una delle parti può essere riscosso un onere per i servizi amministrativi e tecnici forniti dall’agenzia che non sono inclusi in altri oneri o tariffe di cui al presente regolamento. Il livello dell’onere tiene conto della quantità di lavoro.

    Tuttavia, non sono soggetti a oneri il servizio di assistenza tecnica e l’assistenza fornita agli Stati membri di cui alle lettere h) ed i) dell’articolo 77, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1907/2006.

    Il direttore esecutivo dell’agenzia può decidere di non riscuotere alcun onere dalle organizzazioni internazionali o dai paesi che richiedono assistenza all’agenzia.

    2.  Gli oneri per i servizi amministrativi devono essere versati entro 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della fattura da parte dell’agenzia.

    3.  Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine di cui al paragrafo 2, l’agenzia stabilisce una seconda scadenza di pagamento.

    Qualora il pagamento non sia effettuato entro il secondo termine, l’agenzia respinge la domanda.

    4.  In assenza di un accordo contrattuale contrario, gli oneri per i servizi tecnici devono essere pagati prima della fornitura del servizio.

    5.  Una classificazione dei servizi e degli oneri deve essere redatta dal consiglio di amministrazione dell’agenzia e adottata, previo parere favorevole della Commissione.

    Articolo 12

    Rappresentanti esclusivi

    Nel caso di un rappresentante esclusivo di cui all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1907/2006 la valutazione dell’applicabilità della riduzione per le PMI è effettuata facendo riferimento agli effettivi, al fatturato e ai rendiconti finanziari del fabbricante, del fabbricante di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità rappresentato da tale rappresentante esclusivo in relazione all’operazione pertinente, incluse le informazioni pertinenti da parte delle imprese collegate o partner del fabbricante, del fabbricante di un preparato o del produttore di un articolo non stabiliti nella Comunità, conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE.

    Articolo 13

    Riduzioni e esenzioni

    1.  La persona fisica o giuridica che ritenga di poter beneficiare degli tariffe o oneri ridotti di cui agli articoli da 3 a 10 deve informarne l’agenzia al momento della presentazione della registrazione, aggiornamento della registrazione, domanda, notifica, relazione di revisione o ricorso per cui è richiesto il pagamento.

    2.  La persona fisica o giuridica che ritenga di poter godere dell’esenzione dal pagamento delle tariffe a norma dell’articolo 74, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1907/2006 deve informarne l’agenzia al momento della presentazione della registrazione.

    3.  L’agenzia può richiedere in qualunque momento le prove dell’applicabilità delle condizioni di riduzione delle tariffe e degli oneri o di esenzione.

    ▼M1

    Qualora le prove presentate all’agenzia non siano in una delle lingue ufficiali dell’Unione, tali prove sono corredate di una traduzione giurata in una delle lingue ufficiali.

    ▼B

    4.  Qualora una persona fisica e giuridica dichiari di avere diritto a una riduzione o esenzione ma non possa dimostrarlo, l’agenzia riscuote per intero le tariffe o gli oneri, nonché un onere amministrativo.

    Qualora la persona fisica e giuridica che dichiara di poter godere di una riduzione abbia già versato una tariffa o un onere ridotti, ma non possa dimostrare di avere diritto a tale riduzione, l’agenzia riscuote il saldo della tariffa o dell’onere per intero, nonché un onere amministrativo.

    L’articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5 è applicabile mutatis mutandis.



    CAPO III

    PAGAMENTO DI REMUNERAZIONI DA PARTE DELL’AGENZIA

    Articolo 14

    Trasferimento di fondi agli Stati membri

    1.  Una percentuale delle tariffe e degli oneri raccolti a norma del presente regolamento è trasferita alle autorità competenti degli Stati membri nei casi seguenti:

    a) quando l’autorità competente dello Stato membro notifica all’agenzia la conclusione di una procedura di valutazione di una sostanza a norma dell’articolo 46, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1907/2006;

    b) quando l’autorità competente ha designato un membro del comitato per la valutazione dei rischi che funge da relatore nel contesto di una procedura di autorizzazione, anche nel contesto di una revisione;

    c) quando l’autorità competente dello Stato membro ha designato un membro del comitato per l’analisi socioeconomica che funge da relatore nel contesto di una procedura di autorizzazione, anche nel contesto di una revisione;

    d) quando l’autorità competente dello Stato membro ha designato un membro del comitato per la valutazione dei rischi che funge da relatore nel contesto di una procedura di restrizione;

    e) quando l’autorità competente dello Stato membro ha designato un membro del comitato per l’analisi socioeconomica che funge da relatore nel contesto di una procedura di restrizione;

    f) se del caso, per le altre mansioni eseguite dalle autorità competenti su richiesta dell’agenzia.

    Se i comitati citati nel presente paragrafo decidono di designare un correlatore, il trasferimento è suddiviso tra il relatore e il correlatore.

    2.  Gli importi per ognuna delle mansioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo e la percentuale massima delle tariffe e degli oneri da trasferire alle autorità competenti dello Stato membro, nonché qualsiasi disposizione necessaria per il trasferimento, sono decisi e adottati dal consiglio di amministrazione dell’agenzia, previo parere favorevole della Commissione. Nel fissare gli importi da trasferire il consiglio di amministrazione dell’agenzia deve osservare i principi di economia, efficienza ed efficacia di cui all’articolo 27 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Deve inoltre garantire che l’agenzia continui a disporre di risorse finanziarie sufficienti per assolvere i compiti di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006, tenendo conto degli stanziamenti di bilancio esistenti e delle stime pluriennali delle entrate, inclusa una sovvenzione comunitaria, e deve tenere conto della quantità di lavoro incombente per le autorità competenti degli Stati membri.

    3.  I trasferimenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che la relazione pertinente è stata messa a disposizione dell’agenzia.

    Tuttavia, il consiglio di amministrazione dell’agenzia può decidere di autorizzare il prefinanziamento o pagamenti intermedi a norma dell’articolo 81, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

    4.  I trasferimenti di fondi di cui alle lettere da b) ad e) del paragrafo 1 sono volti a compensare le autorità competenti di uno Stato membro per il lavoro svolto dal relatore o correlatore e per ogni assistenza scientifica e tecnica connessa e non pregiudicano l’obbligo degli Stati membri di astenersi dal dare istruzioni incompatibili con l’indipendenza dell’agenzia.

    Articolo 15

    Altre remunerazioni

    Nel fissare gli importi dei pagamenti effettuati per remunerare gli esperti o i membri designati dei comitati per i lavori svolti per l’agenzia a norma dell’articolo 87, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 il consiglio di amministrazione dell’agenzia deve tenere conto della quantità di lavoro richiesto e osservare i principi di economia, efficienza ed efficacia di cui all’articolo 27 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Deve inoltre garantire che l’agenzia disponga di risorse finanziarie sufficienti per assolvere i compiti di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006, tenendo conto degli stanziamenti di bilancio esistenti e delle stime pluriennali delle entrate, inclusa una sovvenzione comunitaria.



    CAPO IV

    PAGAMENTI

    Articolo 16

    Modalità di pagamento

    1.  Le tariffe e gli oneri sono pagati in euro.

    2.  I pagamenti vanno effettuati solo dopo che l’agenzia ha emesso la relativa fattura, ad eccezione dei pagamenti da versare a norma dell’articolo 10.

    3.  I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sul conto bancario dell’agenzia.

    Articolo 17

    Identificazione del pagamento

    1.  Ogni pagamento deve indicare come riferimento il numero della fattura, ad eccezione dei pagamenti dovuti a norma dell’articolo 10.

    I pagamenti da versare a norma dell’articolo 10 devono indicare come riferimento l’identità degli appellanti e, se disponibile, il numero della decisione oggetto del ricorso.

    2.  Se non è possibile stabilire il fine del pagamento, l’agenzia stabilisce un termine entro il quale il pagatore deve comunicare per iscritto all’agenzia l’oggetto del pagamento. Se l’agenzia non riceve una comunicazione dell’oggetto del pagamento entro il termine indicato, il pagamento è considerato non valido e l’importo è rimborsato al pagatore.

    Articolo 18

    Data del pagamento

    1.  La data in cui l’importo del pagamento è accreditato per intero su un conto bancario dell’agenzia è considerata la data in cui è stato effettuato il pagamento.

    2.  Il termine di pagamento è considerato rispettato qualora sia prodotta una documentazione sufficiente a provare che il pagatore ha ordinato il trasferimento al conto bancario indicato sulla fattura entro il termine previsto.

    La conferma dell’ordine di versamento emesso dall’istituto finanziario è considerata una prova sufficiente. Tuttavia, se il versamento richiede l’impiego del metodo di pagamento bancario elettronico SWIFT, la conferma dell’ordine di versamento consiste in una copia del rapporto SWIFT, timbrato e firmato da un funzionario debitamente autorizzato di un istituto finanziario.

    Articolo 19

    Pagamento insufficiente

    1.  Si considera rispettato il termine di pagamento solo se l’importo delle tariffe o degli oneri è stato versato per intero entro il termine previsto.

    2.  Se una fattura riguarda un gruppo di operazioni, l’agenzia può attribuire un sottopagamento a una qualsiasi delle operazioni. I criteri per l’attribuzione dei pagamenti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione dell’agenzia.

    Articolo 20

    Rimborso degli importi pagati in eccesso

    1.  Le disposizioni per il rimborso al pagatore degli importi in eccesso di una tariffa o di un onere sono fissate dal direttore esecutivo dell’agenzia e pubblicate sul sito web dell’agenzia.

    Tuttavia, se l’importo pagato in eccesso è inferiore a 100 EUR e la parte in questione non ha espressamente richiesto un rimborso, l’importo in eccesso non viene rimborsato.

    2.  Non è possibile conteggiare gli importi pagati in eccesso come anticipi di futuri pagamenti all’agenzia.



    CAPO V

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 21

    Stato di previsione

    Per stabilire lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’agenzia per l’esercizio finanziario seguente conformemente all’articolo 96, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006, il consiglio di amministrazione dell’agenzia include una previsione specifica delle entrate provenienti da tariffe e oneri distinte da qualsiasi sovvenzione comunitaria.

    Articolo 22

    Revisione

    1.  Le tariffe e gli oneri di cui al presente regolamento sono rivisti annualmente tenendo conto del tasso di inflazione rilevato mediante l’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat in conformità del regolamento (CE) n. 2494/95. La prima revisione va effettuata entro il 1o giugno 2009.

    ▼M1

    2.  La Commissione rivede inoltre in modo continuo il presente regolamento qualora diventino disponibili informazioni significative relative alle ipotesi di base riguardanti le entrate e le spese previste dell’agenzia. Entro il 31 gennaio 2015 la Commissione rivede il presente regolamento al fine di apportare eventuali modifiche, se del caso, tenendo conto in particolare dei costi dell’agenzia e dei costi relativi ai servizi forniti dalle autorità competenti degli Stati membri.

    ▼B

    Articolo 23

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    ▼M3




    ALLEGATO I

    Tariffe per le registrazioni presentate a norma degli articoli 6, 7 o 11 del regolamento (CE) n. 1907/2006



    Tabella 1

    Tariffe ordinarie

     

    Presentazione individuale

    Presentazione congiunta

    Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate

    1 739 EUR

    1 304 EUR

    Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate

    4 674 EUR

    3 506 EUR

    Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000 tonnellate

    12 501 EUR

    9 376 EUR

    Tariffe per le sostanze superiori a 1 000 tonnellate

    33 699 EUR

    25 274 EUR



    Tabella 2

    Tariffe ridotte per le PMI

     

    MEDIA impresa

    (presentazione individuale)

    MEDIA impresa

    (presentazione congiunta)

    Piccola impresa

    (presentazione individuale)

    Piccola impresa

    (presentazione congiunta)

    Microimpresa

    (presentazione individuale)

    Microimpresa

    (presentazione congiunta)

    Tariffe per le sostanze da 1 a 10 tonnellate

    1 131 EUR

    848 EUR

    609 EUR

    457 EUR

    87 EUR

    65 EUR

    Tariffe per le sostanze da 10 a 100 tonnellate

    3 038 EUR

    2 279 EUR

    1 636 EUR

    1 227 EUR

    234 EUR

    175 EUR

    Tariffe per le sostanze da 100 a 1 000  tonnellate

    8 126 EUR

    6 094 EUR

    4 375 EUR

    3 282 EUR

    625 EUR

    469 EUR

    Tariffe per le sostanze superiori a 1 000  tonnellate

    21 904 EUR

    16 428 EUR

    11 795 EUR

    8 846 EUR

    1 685 EUR

    1 264 EUR




    ALLEGATO II

    Tariffe per le registrazioni presentate a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafi 2 e 3 o dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1907/2006



    Tabella 1

    Tariffe ordinarie

     

    Presentazione individuale

    Presentazione congiunta

    Tariffa

    1 739 EUR

    1 304 EUR



    Tabella 2

    Tariffe ridotte per le PMI

     

    MEDIA impresa

    (presentazione individuale)

    MEDIA impresa

    (presentazione congiunta)

    Piccola impresa

    (presentazione individuale)

    Piccola impresa

    (presentazione congiunta)

    Microimpresa

    (presentazione individuale)

    Microimpresa

    (presentazione congiunta)

    Tariffa

    1 131 EUR

    848 EUR

    609 EUR

    457 EUR

    87 EUR

    65 EUR




    ALLEGATO III

    Tariffe per l'aggiornamento delle registrazioni a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1907/2006



    Tabella 1

    Tariffe ordinarie per l'aggiornamento della fascia di tonnellaggio

     

    Presentazione individuale

    Presentazione congiunta

    Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate

    2 935 EUR

    2 201 EUR

    Da 1-10 tonnellate a 100-1 000 tonnellate

    10 762 EUR

    8 071 EUR

    Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000  tonnellate

    31 960 EUR

    23 970 EUR

    Da 10-100 tonnellate a 100-1 000 tonnellate

    7 827 EUR

    5 870 EUR

    Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000  tonnellate

    29 025 EUR

    21 768 EUR

    Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000  tonnellate

    21 198 EUR

    15 898 EUR



    Tabella 2

    Tariffe ridotte per le PMI per l'aggiornamento della fascia di tonnellaggio

     

    MEDIA impresa

    (presentazione individuale)

    MEDIA impresa

    (presentazione congiunta)

    Piccola impresa

    (presentazione individuale)

    Piccola impresa

    (presentazione congiunta)

    Microimpresa

    (presentazione individuale)

    Microimpresa

    (presentazione congiunta)

    Da 1-10 tonnellate a 10-100 tonnellate

    1 908 EUR

    1 431 EUR

    1 027 EUR

    770 EUR

    147 EUR

    110 EUR

    Da 1-10 tonnellate a 100-1 000  tonnellate

    6 995 EUR

    5 246 EUR

    3 767 EUR

    2 825 EUR

    538 EUR

    404 EUR

    Da 1-10 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000  tonnellate

    20 774 EUR

    15 580 EUR

    11 186 EUR

    8 389 EUR

    1 598 EUR

    1 198 EUR

    Da 10-100 tonnellate a 100-1 000  tonnellate

    5 087 EUR

    3 816 EUR

    2 739 EUR

    2 055 EUR

    391 EUR

    294 EUR

    Da 10-100 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000  tonnellate

    18 866 EUR

    14 150 EUR

    10 159 EUR

    7 619 EUR

    1 451 EUR

    1 088 EUR

    Da 100-1 000 tonnellate a un tonnellaggio superiore a 1 000  tonnellate

    13 779 EUR

    10 334 EUR

    7 419 EUR

    5 564 EUR

    1 060 EUR

    795 EUR



    Tabella 3

    Tariffe per altri aggiornamenti

    Tipo di aggiornamento

    Modifica dell'identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica

    1 631 EUR

    Tipo di aggiornamento

    Presentazione individuale

    Presentazione congiunta

    Modifica dell'accesso concesso alle informazioni nella domanda

    Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi

    4 892 EUR

    3 669 EUR

    Fascia di tonnellaggio pertinente

    1 631 EUR

    1 223 EUR

    Sommario di studio o sommario esauriente di studio

    4 892 EUR

    3 669 EUR

    Informazioni nella scheda di dati di sicurezza

    3 261 EUR

    2 446 EUR

    Nome commerciale della sostanza

    1 631 EUR

    1 223 EUR

    Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio

    1 631 EUR

    1 223 EUR

    Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

    1 631 EUR

    1 223 EUR



    Tabella 4

    Tariffe ridotte per le PMI per altri aggiornamenti

    Tipo di aggiornamento

    MEDIA impresa

    Piccola impresa

    Microimpresa

    Modifica dell'identità del dichiarante con una modifica della personalità giuridica

    1 060 EUR

    571 EUR

    82 EUR

    Tipo di aggiornamento

    MEDIA impresa

    (presentazione individuale)

    MEDIA impresa

    (presentazione congiunta)

    Piccola impresa

    (presentazione individuale)

    Piccola impresa

    (presentazione congiunta)

    Microimpresa

    (presentazione individuale)

    Microimpresa

    (presentazione congiunta)

    Modifica dell'accesso concesso alle informazioni nella domanda

    Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi

    3 180 EUR

    2 385 EUR

    1 712 EUR

    1 284 EUR

    245 EUR

    183 EUR

    Fascia di tonnellaggio pertinente

    1 060 EUR

    795 EUR

    571 EUR

    428 EUR

    82 EUR

    61 EUR

    Sommario di studio o sommario esauriente di studio

    3 180 EUR

    2 385 EUR

    1 712 EUR

    1 284 EUR

    245 EUR

    183 EUR

    Informazioni nella scheda di dati di sicurezza

    2 120 EUR

    1 590 EUR

    1 141 EUR

    856 EUR

    163 EUR

    122 EUR

    Nome commerciale della sostanza

    1 060 EUR

    795 EUR

    571 EUR

    428 EUR

    82 EUR

    61 EUR

    Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio

    1 060 EUR

    795 EUR

    571 EUR

    428 EUR

    82 EUR

    61 EUR

    Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

    1 060 EUR

    795 EUR

    571 EUR

    428 EUR

    82 EUR

    61 EUR




    ALLEGATO IV

    Tariffe per le domande a norma dell'articolo 10, lettera a), punto xi), del regolamento (CE) n. 1907/2006



    Tabella 1

    Tariffe ordinarie

    Oggetto della domanda di riservatezza

    Presentazione individuale

    Presentazione congiunta

    Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi

    4 892 EUR

    3 669 EUR

    Fascia di tonnellaggio pertinente

    1 631 EUR

    1 223 EUR

    Sommario di studio o sommario esauriente di studio

    4 892 EUR

    3 669 EUR

    Informazioni nella scheda di dati di sicurezza

    3 261 EUR

    2 446 EUR

    Nome commerciale della sostanza

    1 631 EUR

    1 223 EUR

    Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio

    1 631 EUR

    1 223 EUR

    Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

    1 631 EUR

    1 223 EUR



    Tabella 2

    Tariffe ridotte per le PMI

    Oggetto della domanda di riservatezza

    MEDIA impresa

    (presentazione individuale)

    MEDIA impresa

    (presentazione congiunta)

    Piccola impresa

    (presentazione individuale)

    Piccola impresa

    (presentazione congiunta)

    Microimpresa

    (presentazione individuale)

    Microimpresa

    (presentazione congiunta)

    Grado di purezza e/o identità delle impurità o degli additivi

    3 180 EUR

    2 385 EUR

    1 712 EUR

    1 284 EUR

    245 EUR

    183 EUR

    Fascia di tonnellaggio pertinente

    1 060 EUR

    795 EUR

    571 EUR

    428 EUR

    82 EUR

    61 EUR

    Sommario di studio o sommario esauriente di studio

    3 180 EUR

    2 385 EUR

    1 712 EUR

    1 284 EUR

    245 EUR

    183 EUR

    Informazioni nella scheda di dati di sicurezza

    2 120 EUR

    1 590 EUR

    1 141 EUR

    856 EUR

    163 EUR

    122 EUR

    Nome commerciale della sostanza

    1 060 EUR

    795 EUR

    571 EUR

    428 EUR

    82 EUR

    61 EUR

    Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 non soggette a un regime transitorio

    1 060 EUR

    795 EUR

    571 EUR

    428 EUR

    82 EUR

    61 EUR

    Designazione nella nomenclatura IUPAC per le sostanze di cui all'articolo 119, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1907/2006 utilizzate come prodotto intermedio nelle attività di ricerca e sviluppo a carattere scientifico o nelle attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi

    1 060 EUR

    795 EUR

    571 EUR

    428 EUR

    82 EUR

    61 EUR




    ALLEGATO V

    Tariffe e oneri per la notifica di attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi (PPORD) a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1907/2006



    Tabella 1

    Tariffe per la notifica di PPORD

    Tariffa ordinaria

    544 EUR

    Tariffa ridotta per le medie imprese

    353 EUR

    Tariffa ridotta per le piccole imprese

    190 EUR

    Tariffa ridotta per le microimprese

    27 EUR



    Tabella 2

    Oneri per la proroga dell'esenzione PPORD

    Onere ordinario

    1 087 EUR

    Onere ridotto per le medie imprese

    707 EUR

    Onere ridotto per le piccole imprese

    380 EUR

    Onere ridotto per le microimprese

    54 EUR




    ALLEGATO VI

    Tariffe per le domande di autorizzazione a norma dell'articolo 62 del regolamento (CE) n. 1907/2006



    Tabella 1

    Tariffe ordinarie

    Tariffa di base

    54 100 EUR

    Tariffa supplementare per sostanza

    10 820 EUR

    Tariffa supplementare per impiego

    10 820 EUR

    Tariffa supplementare per richiedente

    Se il richiedente supplementare non è una PMI: 40 575 EUR

    Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 431 EUR

    Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 EUR

    Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR



    Tabella 2

    Tariffe ridotte per le medie imprese

    Tariffa di base

    40 575 EUR

    Tariffa supplementare per sostanza

    8 115 EUR

    Tariffa supplementare per impiego

    8 115 EUR

    Tariffa supplementare per richiedente

    Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 431 EUR

    Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 EUR

    Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR



    Tabella 3

    Tariffe ridotte per le piccole imprese

    Tariffa di base

    24 345 EUR

    Tariffa supplementare per sostanza

    4 869 EUR

    Tariffa supplementare per impiego

    4 869 EUR

    Tariffa supplementare per richiedente

    Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 EUR

    Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR



    Tabella 4

    Tariffe ridotte per le microimprese

    Tariffa di base

    5 410 EUR

    Tariffa supplementare per sostanza

    1 082 EUR

    Tariffa supplementare per impiego

    1 082 EUR

    Tariffa supplementare per richiedente

    Richiedente supplementare: 4 057 EUR




    ALLEGATO VII

    Oneri per la revisione di un'autorizzazione a norma dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 1907/2006



    Tabella 1

    Oneri ordinari

    Onere di base

    54 100 EUR

    Onere supplementare per impiego

    10 820 EUR

    Onere supplementare per sostanza

    10 820 EUR

    Onere supplementare per richiedente

    Se il richiedente supplementare non è una PMI: 40 575 EUR

    Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 431 EUR

    Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 EUR

    Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR



    Tabella 2

    Oneri ridotti per le medie imprese

    Onere di base

    40 575 EUR

    Onere supplementare per impiego

    8 115 EUR

    Onere supplementare per sostanza

    8 115 EUR

    Onere supplementare per richiedente

    Se il richiedente supplementare è una media impresa: 30 431 EUR

    Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 EUR

    Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR



    Tabella 3

    Oneri ridotti per le piccole imprese

    Onere di base

    24 345 EUR

    Onere supplementare per impiego

    4 869 EUR

    Onere supplementare per sostanza

    4 869 EUR

    Onere supplementare per richiedente

    Se il richiedente supplementare è una piccola impresa: 18 259 EUR

    Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR



    Tabella 4

    Oneri ridotti per le microimprese

    Onere di base

    5 410 EUR

    Onere supplementare per impiego

    1 082 EUR

    Onere supplementare per sostanza

    1 082 EUR

    Onere supplementare per richiedente

    Se il richiedente supplementare è una microimpresa: 4 058 EUR




    ALLEGATO VIII

    Tariffe per i ricorsi a norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1907/2006



    Tabella 1

    Tariffe ordinarie

    Ricorso contro una decisione a norma:

    Tariffa

    dell'articolo 9 o 20 del regolamento (CE) n. 1907/2006

    2 392 EUR

    dell'articolo 27 o 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006

    4 783 EUR

    dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006

    7 175 EUR



    Tabella 2

    Tariffe ridotte per le PMI

    Ricorso contro una decisione a norma:

    Tariffa

    dell'articolo 9 o 20 del regolamento (CE) n. 1907/2006

    1 794 EUR

    dell'articolo 27 o 30 del regolamento (CE) n. 1907/2006

    3 587 EUR

    dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1907/2006

    5 381 EUR



    ( 1 ) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1).

    ( 2 ) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

    ( 3 ) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

    ( 4 ) GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

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