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Document 02008L0043-20120314

    Consolidated text: Direttiva 2008/43/CE della Commissione del 4 aprile 2008 relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (Testo rilevante ai fini del SEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/43/2012-03-14

    2008L0043 — IT — 14.03.2012 — 001.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    DIRETTIVA 2008/43/CE DELLA COMMISSIONE

    del 4 aprile 2008

    relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (GU L 094, 5.4.2008, p.8)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    DIRETTIVA 2012/4/UE DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 22 febbraio 2012

      L 50

    18

    23.2.2012




    ▼B

    DIRETTIVA 2008/43/CE DELLA COMMISSIONE

    del 4 aprile 2008

    relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile

    (Testo rilevante ai fini del SEE)



    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile ( 1 ), in particolare l'articolo 14, secondo comma, seconda frase,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 93/15/CEE detta norme volte a garantire la circolazione degli esplosivi sul mercato comunitario in condizioni di sicurezza.

    (2)

    Conformemente al disposto della citata direttiva occorre garantire che le imprese del settore degli esplosivi dispongano di un sistema di rintracciamento che consenta di identificare in qualsiasi momento il detentore degli esplosivi.

    (3)

    È essenziale identificare in modo univoco gli esplosivi per poter disporre di registri degli esplosivi completi e precisi lungo tutta la catena della fornitura. Detto dispositivo deve consentire l'identificazione e la tracciabilità di un esplosivo dal sito produttivo e dalla prima immissione sul mercato fino all'utilizzatore finale e al suo impiego, così da prevenire abusi e furti e aiutare le autorità incaricate dell'applicazione della legge a stabilire la provenienza di esplosivi smarriti o rubati.

    (4)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato di gestione istituito a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 93/15/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



    CAPO 1

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    La presente direttiva istituisce un sistema armonizzato di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

    Articolo 2

    Campo di applicazione

    La presente direttiva non si applica:

    a) agli esplosivi trasportati e consegnati alla rinfusa o in autopompe, destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina;

    b) agli esplosivi fabbricati sul luogo dell'esplosione e posti a dimora immediatamente dopo la produzione (produzione «in loco»);

    c) alle munizioni;

    ▼M1

    d) alle micce, consistenti in dispositivi di accensione non detonanti a forma di cordoncino;

    e) alle micce di sicurezza, costituite da un’anima di polvere nera a grana fine avvolta da una o più guaine protettive mediante un involucro tessile flessibile e che una volta accese bruciano a una velocità predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno;

    f) agli inneschi a percussione, costituiti da una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola quantità di un miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per l’effetto di un urto e che servono da elementi di innesco nelle armi di piccolo calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive.

    ▼B



    CAPO 2

    IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO

    Articolo 3

    Identificazione univoca

    1.  Gli Stati membri provvedono a che le imprese del settore degli esplosivi, che fabbricano o importano esplosivi oppure assemblano detonatori, procedano alla marcatura degli esplosivi e di ogni confezione elementare mediante un'identificazione univoca.

    Qualora l'esplosivo sia sottoposto a ulteriori processi di fabbricazione, il fabbricante non è tenuto alla marcatura dell'esplosivo mediante una nuova identificazione univoca, salvo nel caso in cui l'identificazione univoca originale non figuri più conformemente all'articolo 4.

    2.  Il paragrafo 1 non si applica all'esplosivo fabbricato a fini di esportazione il quale sia contrassegnato con un identificativo conforme alle prescrizioni del paese importatore, che consenta la tracciabilità dell'esplosivo.

    3.  L'identificazione univoca consta degli elementi descritti nell'allegato.

    4.  Ad ogni sito di fabbricazione viene assegnato un codice a tre cifre dall'autorità nazionale dello Stato membro di stabilimento.

    5.  Nel caso di siti di fabbricazione ubicati al di fuori della Comunità, il fabbricante stabilito nella Comunità contatta l'autorità nazionale dello Stato membro di importazione per richiedere l'assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione.

    Nel caso di siti di fabbricazione ubicati al di fuori della Comunità e di fabbricanti stabiliti al di fuori della Comunità, l'importatore degli esplosivi di cui trattasi contatta l'autorità nazionale dello Stato membro di importazione per richiedere l'assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione.

    6.  Gli Stati membri provvedono a che i distributori che riconfezionano gli esplosivi si assicurino che l'esplosivo e le confezioni elementari rechino l'identificazione univoca.

    Articolo 4

    Marcatura e apposizione dell'identificazione

    L'identificazione univoca è apposta tramite marcatura o in modo stabile sul prodotto, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibile.

    Articolo 5

    Esplosivi in cartuccia ed esplosivi in sacchi

    Nel caso di esplosivi in cartuccia e di esplosivi in sacchi l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni cartuccia o sacco. Un'etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di cartucce.

    Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni cartuccia o sacco e, per analogia, una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di cartucce.

    Articolo 6

    Esplosivi bicomponenti

    Nel caso di esplosivi bicomponenti l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ogni confezione elementare contenente i due componenti.

    ▼M1

    Articolo 7

    Detonatori comuni

    Nel caso di detonatori comuni l’identificazione univoca è costituita da un’etichetta adesiva oppure è stampata o stampigliata direttamente sul bossoletto di contenimento. Un’etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di detonatori.

    Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di detonatori.

    ▼B

    Articolo 8

    Detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici

    Nel caso di detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva apposta sui fili o sul tubo oppure da un'etichetta adesiva o da un'indicazione a stampa o stampigliatura apposte direttamente sul bossoletto di contenimento. Un'etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di detonatori.

    Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni detonatore e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di detonatori.

    ▼M1

    Articolo 9

    Inneschi e cariche di rinforzo

    Nel caso di inneschi diversi da quelli di cui all’articolo 2 e di cariche di rinforzo l’identificazione univoca è costituita da un’etichetta adesiva oppure è stampata direttamente su ognuno di tali inneschi o cariche di rinforzo. Un’etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di detti inneschi e cariche di rinforzo.

    Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da apporre su ogni innesco e carica di rinforzo e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di tali inneschi e cariche di rinforzo.

    Articolo 10

    Micce detonanti

    Nel caso di micce detonanti l’identificazione univoca è costituita da un’etichetta adesiva oppure è stampata direttamente sulla bobina. L’identificazione univoca è apposta tramite marcatura a intervalli di cinque metri sull’involucro esterno della miccia o sullo strato interno estruso in plastica posto immediatamente al di sotto della fibra esterna della miccia. Un’etichetta parallela è apposta su ciascuna confezione di micce detonanti.

    Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da inserire all’interno della miccia e una targhetta elettronica parallela da applicare su ogni confezione di micce detonanti.

    ▼B

    Articolo 11

    Bidoni e fusti contenenti esplosivi

    Nel caso di bidoni e fusti contenenti esplosivi l'identificazione univoca è costituita da un'etichetta adesiva oppure è stampata direttamente sul bidone o sul fusto contenente esplosivi.

    Le imprese possono inoltre utilizzare una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo da applicare su ogni bidone e fusto.

    Articolo 12

    Copie dell'etichetta originale

    Le imprese possono apporre sugli esplosivi, ad uso dei clienti, copie adesive rimovibili dell'etichetta originale. Per prevenire abusi dette copie devono riportare chiaramente l'indicazione che si tratta di copie dell'originale.



    CAPO 3

    RACCOLTA E ARCHIVIAZIONE DEI DATI

    Articolo 13

    Raccolta dei dati

    1.  Gli Stati membri provvedono a che le imprese del settore degli esplosivi istituiscano un sistema di raccolta dei dati relativi agli esplosivi, che comprenda la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo.

    2.  Il sistema di raccolta dei dati consente alle imprese di rintracciare gli esplosivi in modo che sia possibile identificare i detentori degli esplosivi in qualsiasi momento.

    3.  Gli Stati membri provvedono a che i dati raccolti, compresi quelli relativi all'identificazione univoca, vengano conservati per un periodo di 10 anni a decorrere dalla consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, ove quest'ultima sia nota, anche nel caso in cui le imprese abbiano cessato l'attività.

    Articolo 14

    Obblighi delle imprese

    Gli Stati membri garantiscono l'adempimento dei seguenti obblighi da parte delle imprese del settore degli esplosivi:

    a) tenuta di un registro relativo a tutte le identificazioni degli esplosivi, contenente tutte le informazioni pertinenti, tra cui il tipo di esplosivo, la società o la persona fisica cui esso è stato affidato in custodia;

    b) registrazione dell'ubicazione di ogni esplosivo per tutto il tempo in cui esso resta in loro possesso o custodia fino al trasferimento a un'altra impresa o al suo impiego;

    c) verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati;

    d) conservazione dei dati raccolti, tra cui quelli di identificazione univoca, per il periodo previsto dall'articolo 13, paragrafo 3;

    e) protezione dei dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi;

    f) comunicazione alle autorità competenti che ne facciano richiesta delle informazioni relative alla provenienza e alla localizzazione di ogni esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena della fornitura;

    g) fornitura alle autorità dello Stato membro competente del nome e del recapito di una persona che possa, al di fuori del normale orario di lavoro, comunicare le informazioni di cui alla lettera f).

    Ai fini della lettera d), relativamente a esplosivi fabbricati o importati anteriormente alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, l'impresa conserva i registri conformemente alle norme nazionali vigenti.



    CAPO 4

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo 15

    Attuazione

    1.  Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 5 aprile 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    ▼M1

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 aprile 2013. Tuttavia, essi applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 3, paragrafo 6, e agli articoli 13 e 14 a decorrere dal 5 aprile 2015.

    ▼B

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    ▼M1

    Articolo 15 bis

    Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione effettua un riesame al fine di valutare se il progresso tecnico abbia reso possibile revocare le deroghe di cui al punto 3 dell’allegato.

    ▼B

    Articolo 16

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 17

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




    ALLEGATO

    L'identificazione univoca comprende:

    1) una parte di identificativo leggibile dall'uomo e contenente le seguenti informazioni:

    a) il nome del fabbricante;

    b) un codice alfanumerico composto da:

    i) 2 lettere che identificano lo Stato membro (luogo di produzione o importazione sul mercato comunitario, ad esempio. AT = Austria);

    ii) 3 cifre che identificano il nome del sito di fabbricazione (assegnate dalle autorità nazionali);

    iii) il codice univoco del prodotto e le informazioni logistiche a cura del fabbricante;

    2) un identificativo a lettura elettronica, sotto forma di codice a barre e/o di codice a matrice, direttamente collegato al codice di identificazione alfanumerico.

    Esempio:

    image

    3) Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di apporvi il codice univoco del prodotto e le informazioni logistiche a cura del fabbricante, si considerano sufficienti le informazioni di cui al punto 1, lettera b), punto i), al punto 1, lettera b), punto ii) e al punto 2.

    Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di apporvi le informazioni di cui al punto 1, lettera b), punti i) e ii), e punto 2 o qualora sia tecnicamente impossibile apporre un’identificazione univoca sugli articoli a causa della loro particolare forma o progettazione, detta identificazione va apposta su ogni confezione elementare.

    Ciascuna confezione elementare è sigillata.

    Su ogni detonatore comune o carica di rinforzo oggetto della deroga di cui al secondo paragrafo le informazioni figuranti al punto 1, lettera b), punti i) e ii), sono apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibili. Il numero dei detonatori comuni e delle cariche di rinforzo contenuti è stampato sulla confezione elementare.

    Ogni miccia detonante oggetto della deroga di cui al secondo paragrafo reca l’identificazione unica apposta tramite marcatura sulla bobina e, se del caso, sulla confezione elementare.



    ( 1 ) GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

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