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Document 02008E0124-20140929

    Consolidated text: Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio del 4 febbraio 2008 relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/124/2014-09-29

    2008E0124 — IT — 29.09.2014 — 008.001


    Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

    ►B

    AZIONE COMUNE 2008/124/PESC DEL CONSIGLIO

    del 4 febbraio 2008

    relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)

    (GU L 042, 16.2.2008, p.92)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      No

    page

    date

    ►M1

    AZIONE COMUNE 2009/445/PESC DEL CONSIGLIO del 9 giugno 2009

      L 148

    33

    11.6.2009

    ►M2

    DECISIONE 2010/322/PESC DEL CONSIGLIO dell’8 giugno 2010

      L 145

    13

    11.6.2010

     M3

    DECISIONE 2010/619/PESC DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2010

      L 272

    19

    16.10.2010

     M4

    DECISIONE 2011/687/PESC DEL CONSIGLIO del 14 ottobre 2011

      L 270

    31

    15.10.2011

     M5

    DECISIONE 2011/752/PESC DEL CONSIGLIO del 24 novembre 2011

      L 310

    10

    25.11.2011

    ►M6

    DECISIONE 2012/291/PESC DEL CONSIGLIO del 5 giugno 2012

      L 146

    46

    6.6.2012

     M7

    DECISIONE 2013/241/PESC DEL CONSIGLIO del 27 maggio 2013

      L 141

    47

    28.5.2013

    ►M8

    DECISIONE 2014/349/PESC DEL CONSIGLIO del 12 giugno 2014

      L 174

    42

    13.6.2014

    ►M9

    DECISIONE 2014/685/PESC DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2014

      L 284

    51

    30.9.2014




    ▼B

    AZIONE COMUNE 2008/124/PESC DEL CONSIGLIO

    del 4 febbraio 2008

    relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO)



    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l'articolo 14 e l'articolo 25, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 10 giugno 1999 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1244 (in seguito denominata «risoluzione 1244») nell'ambito della quale il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite:

     «decide che la presenza internazionale civile e la presenza internazionale di sicurezza sono fissate per un periodo iniziale di dodici mesi e che continueranno in seguito finché il Consiglio di sicurezza non decida altrimenti» (paragrafo 19);

     «autorizza il Segretario Generale, assistito dalle organizzazioni internazionali competenti, a stabilire una presenza civile internazionale in Kosovo …» e «decide che tra le responsabilità principali della presenza civile internazionale rientra … f) in una fase finale, la supervisione del trasferimento dell'autorità dalle istituzioni kosovare provvisorie ad istituzioni create in base ad un accordo politico … i) il mantenimento dell'ordine pubblico, in particolare con l'istituzione di forze di polizia locali, dispiegando nel frattempo personale internazionale di polizia in servizio in Kosovo» (paragrafi 10 e 11);

     «si compiace del lavoro che l'Unione europea e le altre organizzazioni internazionali svolgono nell'intento di sviluppare un metodo globale di sviluppo economico e di stabilizzazione della regione interessata dalla crisi del Kosovo, ivi compresa l'attuazione di un patto di stabilità per l'Europa sud orientale con un'ampia partecipazione internazionale per favorire la democrazia, la prosperità economica, la stabilità e la cooperazione regionale» (paragrafo 17).

    (2)

    Gli organi, le istituzioni e le autorità di cui alla presente azione comune sono le istituzioni (in seguito denominate «le istituzioni del Kosovo») create sulla base della risoluzione 1244. Ne fanno parte, tra l'altro, il servizio di polizia del Kosovo, il potere giurisdizionale e gli associati ministeri dell'Interno e della Giustizia.

    (3)

    È necessario prevenire, per ragioni umanitarie, possibili esplosioni di violenza, azioni di persecuzione e intimidazione in Kosovo, assumendosi, se del caso, la debita responsabilità nei confronti delle popolazioni, come previsto dalla risoluzione 1674 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 28 aprile 2006.

    (4)

    Il 10 aprile 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/304/PESC relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPT Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo ( 10 ).

    (5)

    L'11 dicembre 2006 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi per una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed eventuali altri settori in Kosovo.

    (6)

    L'azione comune 2006/304/PESC specifica, in particolare, che il capo dell'EUPT Kosovo opera sotto la guida del capo dell'operazione dell'UE di gestione delle crisi in Kosovo, una volta che quest'ultimo sia stato nominato.

    (7)

    Il Consiglio europeo di Bruxelles del 14 dicembre 2007 ha sottolineato la disponibilità dell'UE a svolgere un ruolo guida nel rafforzamento della stabilità della regione, in linea con le prospettive europee della stessa e ad attuare un accordo che definisca il futuro status del Kosovo. Esso ha dichiarato la disponibilità dell'UE ad assistere il Kosovo nel cammino verso una stabilità sostenibile, anche tramite una missione di politica di sicurezza e di difesa europea (PESD) e un contributo ad un ufficio civile internazionale nel quadro delle presenze internazionali. Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne è stato invitato a stabilire modalità e tempi di avvio della missione. È stato chiesto al Segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR) di preparare la missione di concerto con le autorità competenti del Kosovo e le Nazioni Unite. A tale riguardo il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato che le Nazioni Unite, con l'aiuto delle competenti organizzazioni internazionali, si impegnano ad assistere il Kosovo nel cammino verso una stabilità sostenibile. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha anche preso atto della disponibilità dell'UE a svolgere un ruolo di maggior rilievo in Kosovo, come è emerso dalle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 14 dicembre 2007.

    (8)

    Parallelamente alla presente azione comune il Consiglio sta adottando un'azione comune di nomina del rappresentante speciale dell'UE per il Kosovo.

    (9)

    Conformemente agli orientamenti definiti dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo dell'SG/AR a norma degli articoli 18 e 26 del trattato.

    (10)

    L'articolo 14, paragrafo 1 del trattato richiede che sia indicato il finanziamento per l'intero periodo di attuazione dell'azione comune. L’indicazione degli importi che devono essere finanziati dal bilancio generale dell'Unione europea esprime la volontà dell’autorità politica ed è subordinata alla disponibilità di stanziamenti d’impegno nel rispettivo esercizio di bilancio.

    (11)

    In considerazione delle dimensioni e della natura della missione istituita dalla presente azione comune vanno definite disposizioni specifiche per quanto riguarda l'assunzione di personale e l'approvvigionamento.

    (12)

    La struttura di comando e controllo della missione dovrebbe lasciare impregiudicate le responsabilità contrattuali del capomissione nei confronti della Commissione per l'esecuzione del bilancio della missione.

    (13)

    Per tale missione dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza istituita nell'ambito del segretariato del Consiglio.

    (14)

    La missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo sarà condotta in una situazione che può deteriorarsi e che potrebbe ledere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune quali enunciati dall'articolo 11 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:



    Articolo 1

    Missione

    1.  L'Unione europea istituisce una missione dell'Unione Europea sullo stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (in seguito denominata «EULEX KOSOVO»).

    2.  L'EULEX KOSOVO opera conformemente al mandato della missione di cui all'articolo 2 e svolge i compiti previsti all'articolo 3.

    Articolo 2

    Mandato della missione

    L'EULEX KOSOVO assiste le istituzioni, autorità giudiziarie e servizi di contrasto kosovari nella loro evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione e nell'ulteriore sviluppo e rafforzamento dell'indipendenza di un sistema giudiziario multietnico e di forze di polizia e doganali multietniche, assicurando che tali istituzioni non subiscano ingerenze politiche e aderiscano alle norme riconosciute a livello internazionale e alle migliori prassi europee.

    In piena cooperazione con i programmi di assistenza della Commissione europea, l'EULEX KOSOVO assolve il mandato mediante attività di monitoraggio, tutoraggio e consulenza, mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive.

    Articolo 3

    Compiti

    Per assolvere il mandato della missione di cui all'articolo 2, l'EULEX KOSOVO:

    a) offre alle competenti istituzioni kosovare monitoraggio, tutoraggio e consulenza in tutti i settori inerenti allo stato di diritto in senso lato (dogane comprese), mantenendo nel contempo alcune responsabilità esecutive;

    b) mantiene e promuove lo stato di diritto e l'ordine e la sicurezza pubblici, eventualmente anche in consultazione con le pertinenti autorità civili internazionali presenti in Kosovo, ribaltando o annullando decisioni operative assunte dalle competenti autorità kosovare;

    c) concorre ad assicurare che tutti i servizi kosovari incaricati di garantire lo stato di diritto, comprese le dogane, non subiscano ingerenze politiche;

    d) provvede affinché i casi di crimini di guerra, terrorismo, criminalità organizzata, corruzione, crimini etnici, reati finanziari/economici e altri reati gravi siano adeguatamente investigati, perseguiti, giudicati e puniti conformemente alla legge applicabile, eventualmente anche da inquirenti, magistrati e giudici internazionali che si associno a inquirenti, magistrati e giudici kosovari o che agiscano in indipendenza, eventualmente anche creando strutture di cooperazione e di coordinamento fra polizia e autorità giudiziarie;

    e) contribuisce a rafforzare la cooperazione e il coordinamento in tutto l'iter giudiziario, soprattutto per quanto riguarda la criminalità organizzata;

    f) contribuisce alla lotta contro la corruzione, la frode e la criminalità finanziaria;

    g) contribuisce all'attuazione della strategia e del piano d'azione anticorruzione per il Kosovo;

    h) assume altre responsabilità, in indipendenza o a sostegno delle competenti autorità kosovare, al fine di mantenere e promuovere lo stato di diritto e l'ordine e la sicurezza pubblici, in consultazione con le pertinenti strutture del Consiglio;

    i) assicura che tutte le sue attività rispettino le norme internazionali in materia di diritti umani e di integrazione di genere;

    ▼M6

    j) coopera con le autorità giudiziarie e con le autorità incaricate dell’applicazione della legge degli Stati membri e degli Stati terzi nell’esecuzione del suo mandato.

    ▼M9

    Articolo 3 bis

    Procedimenti giudiziari trasferiti

    1.  Per assolvere il suo mandato, comprese le responsabilità esecutive, quali figurano all'articolo 3, lettere a) e d), l'EULEX KOSOVO sostiene i procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro al fine di perseguire e pronunciarsi sulle azioni penali risultanti dall'inchiesta sulle accuse sollevate in una relazione dal titolo «Trattamento disumano delle persone e traffico illecito di organi umani in Kosovo» presentata il 12 dicembre 2010 dal relatore speciale della Commissione Affari Legali e Diritti Umani del Consiglio d'Europa.

    2.  I giudici e i procuratori responsabili dei procedimenti esercitano le loro funzioni in piena indipendenza ed autonomia.

    ▼B

    Articolo 4

    Fase di pianificazione e preparazione

    1.  Durante la fase di pianificazione e preparazione della missione, l'EUPT Kosovo agisce in qualità di elemento principale di pianificazione e preparazione dell'EULEX KOSOVO.

    Il capo dell'EUPT Kosovo agisce sotto l'autorità del capo dell'EULEX KOSOVO ((in seguito denominato «il capomissione»).

    2.  La valutazione dei rischi, quale parte del processo di pianificazione, è periodicamente aggiornata.

    3.  L'EUPT Kosovo è responsabile dell'assunzione e dello spiegamento del personale, dell'approvvigionamento di mezzi, rifornimenti e servizi, anche per conto della missione EULEX KOSOVO, tramite finanziamenti a titolo del bilancio dell'EUPT Kosovo.

    4.  L'EUPT Kosovo è responsabile della redazione del piano operativo (OPLAN) e dell'elaborazione degli strumenti tecnici necessari all'esecuzione del mandato dell'EULEX KOSOVO. L'OPLAN tiene conto della valutazione dei rischi e comprende un piano di sicurezza. Il Consiglio approva l'OPLAN.

    Articolo 5

    Periodo di avvio e di transizione

    1.  Con l'approvazione dell'OPLAN, il Consiglio decide di avviare l'EULEX KOSOVO. La fase operativa dell'EULEX KOSOVO ha inizio con il trasferimento dell'autorità dalla missione delle Nazioni Unite in Kosovo, UNMIK.

    2.  Durante il periodo di transizione il capomissione può incaricare l'EUPT Kosovo di svolgere le attività necessarie affinché l'EULEX KOSOVO sia pienamente operativa il giorno del trasferimento di autorità.

    ▼M6

    Articolo 6

    Struttura dell’EULEX KOSOVO

    1.  L’EULEX KOSOVO è una missione unificata PSDC in tutto il Kosovo.

    2.  L’EULEX KOSOVO istituisce:

    a) un comando principale a Pristina;

    b) uffici sul territorio del Kosovo, in funzione delle necessità;

    c) uffici di collegamento, in funzione delle necessità; e

    d) un elemento di sostegno a Bruxelles.

    ▼B

    Articolo 7

    Comandante civile dell'operazione

    1.  Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell'operazione civile dell'EULEX KOSOVO.

    ▼M2

    2.  Il comandante civile dell’operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e l’autorità generale dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell’EULEX KOSOVO.

    ▼B

    3.  Il comandante civile dell'operazione assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

    4.  Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'UE interessata. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità.

    5.  Il comandante civile dell'operazione assume la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'UE sia correttamente assolto.

    6.  Se necessario, il comandante civile dell'operazione e il rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) si consultano.

    Articolo 8

    Capomissione

    1.  Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EULEX KOSOVO a livello di teatro delle operazioni.

    ▼M8

    1 bis)  Il capomissione è il rappresentante della missione. Il capomissione può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.

    ▼B

    2.  Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell'operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell'EULEX KOSOVO. L'esercizio di tale comando e controllo lascia impregiudicato il principio dell'indipendenza della magistratura e dell'autonomia dell'azione penale per quanto concerne lo svolgimento di funzioni giurisdizionali da parte dei giudici e dei procuratori dell'EULEX KOSOVO. ►M9  I giudici e i procuratori dell'EULEX KOSOVO rispondono alle più elevate qualifiche professionali necessarie per il livello o la complessità della materia di cui si occupano e sono nominati dopo un processo di selezione indipendente. ◄

    3.  Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale dell'EULEX KOSOVO, in questo caso anche alla componente di sostegno a Bruxelles, per la condotta efficace dell'EULEX KOSOVO a livello di teatro, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana e secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell'operazione.

    4.  Fino alla scadenza dell'azione comune 2006/304/PESC il capomissione è coadiuvato dall'EUPT Kosovo ivi stabilito.

    ▼M8 —————

    ▼B

    6.  Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.

    7.  Il capomissione rappresenta l'EULEX KOSOVO nella zona delle operazioni e assicura l'adeguata visibilità della stessa.

    8.  Il capomissione assicura il coordinamento, se opportuno, con altri attori dell'UE sul terreno. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall'RSUE, anche rispetto ai profili politici delle questioni connesse a competenze esecutive.

    ▼M8

    9.  Il capomissione assicura che l'EULEX KOSOVO lavori a stretto contatto e in coordinamento con le competenti autorità del Kosovo e con gli attori internazionali interessati, come opportuno, compresi la KFOR della NATO, l'UNMIK, l'OSCE e gli Stati terzi che operano per lo stato di diritto in Kosovo.

    ▼B

    10.  Sotto la diretta responsabilità del capomissione, le funzioni di controllo interno giuridico e finanziario sono svolte da personale indipendente dal personale competente per gli aspetti amministrativi dell'EULEX KOSOVO.

    Articolo 9

    Personale

    1.  Il personale dell'EULEX KOSOVO è adeguato per entità e competenza al mandato della missione di cui all'articolo 2, ai compiti di cui all'articolo 3 e alla struttura dell'EULEX KOSOVO di cui all'articolo 6.

    2.  L'EULEX KOSOVO è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'UE. Ogni Stato membro o istituzione dell'UE sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili.

    ▼M2

    3.  L’EULEX KOSOVO può anche, all’occorrenza, assumere personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. Eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili domande qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini di Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

    ▼M8

    4.  Tutto il personale esercita le sue funzioni e opera nell'interesse della missione. Tutto il personale rispetta i principi e le norme minime in materia di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ( 11 ).

    ▼B

    Articolo 10

    Status dell'EULEX KOSOVO e del relativo personale

    1.  Lo status dell'EULEX KOSOVO e del relativo personale è debitamente stabilito, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EULEX KOSOVO.

    2.  Lo Stato o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione dell'UE in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del personale distaccato.

    ▼M8

    3.  Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra l'EULEX KOSOVO e i membri del personale interessati.

    ▼B

    Articolo 11

    Catena di comando

    1.  L'EULEX KOSOVO dispone di una catena di comando unificata, in quanto operazione di gestione delle crisi.

    ▼M2

    2.  Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’EULEX KOSOVO.

    3.  Come stabilito all’articolo 7, il comandante civile dell’operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’AR, è il comandante dell’EULEX KOSOVO a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

    4.  Il comandante civile dell’operazione riferisce al Consiglio tramite l’AR.

    ▼B

    5.  Il capomissione esercita il comando e il controllo dell'EULEX KOSOVO a livello di teatro e risponde direttamente al comandante civile dell'operazione.

    Articolo 12

    Controllo politico e direzione strategica

    ▼M2

    1.  Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’EULEX KOSOVO.

    2.  Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni appropriate a tal fine, a norma dell’articolo 38, terzo comma del trattato. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare l’OPLAN e la catena di comando. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per prendere ulteriori decisioni in merito alla nomina del capomissione. Il Consiglio, su raccomandazione dell’AR, decide in merito agli obiettivi e alla conclusione dell’EULEX KOSOVO.

    ▼B

    3.  Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

    4.  Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante civile dell'operazione e del capomissione sulle questioni di loro competenza. La pianificazione per le aree specifiche può essere riesaminata periodicamente dal CPS.

    Articolo 13

    Partecipazione di Stati terzi

    1.  Fermi restando l'autonomia decisionale dell'UE e il quadro istituzionale unico della stessa, si possono invitare Stati terzi a contribuire all'EULEX KOSOVO a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, le indennità e le spese di viaggio per e dal teatro delle operazioni, ed a contribuire adeguatamente ai costi correnti dell'EULEX KOSOVO, ove opportuno.

    2.  Gli Stati terzi che apportano un contributo all'EULEX KOSOVO hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana dell'EULEX KOSOVO, a quelli degli Stati membri che partecipano alla stessa.

    3.  Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione o meno dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

    ▼M2

    4.  Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono definite in un accordo da concludere a norma dell’articolo 37 del trattato e dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Allorché l’UE e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo alle operazioni dell’UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EULEX KOSOVO.

    ▼B

    Articolo 14

    Sicurezza

    ▼M6

    1.  Il comandante dell’operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure per l’EULEX KOSOVO a norma degli articoli 7 e 11, in coordinamento con il SEAE.

    ▼B

    2.  Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'operazione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'operazione, in linea con la politica dell'UE per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE con capacità operative in virtù del titolo V del trattato e relativi strumenti giustificativi.

    3.  Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferirà al capomissione e manterrà anche uno stretto rapporto funzionale con il servizio di sicurezza di cui al paragrafo 1.

    4.  Il capomissione nomina funzionari della sicurezza di zona nei luoghi dell'EULEX KOSOVO a livello regionale e locale, responsabili, sotto l'autorità dell'alto responsabile della sicurezza della missione, della gestione quotidiana di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei rispettivi elementi dell'EULEX KOSOVO.

    5.  Il personale dell'EULEX KOSOVO è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima o all'avvio delle loro funzioni, conformemente all'OPLAN. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dall'alto responsabile della sicurezza della missione e dai funzionari della sicurezza di zona.

    6.  Il capomissione assicura che il numero di membri del personale dell'EULEX KOSOVO presenti e di visitatori autorizzati non ecceda mai le capacità di cui dispone l'EULEX KOSOVO per garantirne l'incolumità e la sicurezza o per organizzarne l'evacuazione in situazioni di emergenza.

    ▼M8

    7.  Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate UE conformemente alla decisione 2013/488/UE.

    ▼B

    Articolo 15

    Vigilanza

    Per l'EULEX KOSOVO è attivata la capacità di vigilanza.

    ▼M8

    Articolo 15 bis

    Disposizioni giuridiche

    L'EULEX KOSOVO ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente azione comune.

    ▼B

    Articolo 16

    Disposizioni finanziarie

    ▼M8

    1.  L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO fino al 14 ottobre 2010 è di 265 000 000 EUR.

    L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 ottobre 2010 fino al 14 dicembre 2011 è di 165 000 000 EUR.

    L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 dicembre 2011 fino al 14 giugno 2012 è di 72 800 000 EUR.

    L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2012 fino al 14 giugno 2013 è di 111 000 000 EUR.

    L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2013 fino al 14 giugno 2014 è di 110 000 000 EUR.

    L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2014 fino al 14 ottobre 2014 è di 34 000 000 EUR.

    ▼M9

    L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 ottobre 2014 fino al 14 giugno 2015 è di 55 820 000 EUR.

    L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio.

    ▼M2

    2.  Tutte le spese sono gestite secondo le regole e le procedure applicabili al bilancio generale dell’UE.

    ▼B

    3.  Con l'approvazione della Commissione il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri dell'UE, con gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali stanziati in Kosovo per quanto riguarda la fornitura di equipaggiamento, servizi e locali all'EULEX KOSOVO. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini dei paesi della regione dei Balcani occidentali o degli Stati terzi contributori. La titolarità degli appalti o degli accordi conclusi dall'EUPT Kosovo per l'EULEX KOSOVO nella fase di pianificazione e preparazione è trasferita, se del caso, all'EULEX KOSOVO. I mezzi di proprietà dell'EUPT sono trasferiti all'EULEX KOSOVO.

    ▼M8

    4.  L'EULEX KOSOVO è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine l'EULEX KOSOVO firma un accordo con la Commissione.

    5.  L'EULEX KOSOVO è competente per eventuali richieste di indennizzo e gli obblighi derivanti dall'attuazione del mandato a decorrere dal 15 giugno 2014, fatta eccezione per eventuali richieste di indennizzo in relazione a una colpa grave del capomissione, di cui quest'ultimo si assume la responsabilità.

    6.  L'attuazione delle disposizioni finanziarie non pregiudica la catena di comando di cui agli articoli 7, 8 e 11 e le esigenze operative della missione EULEX KOSOVO, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.

    7.  Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

    ▼M8

    Articolo 16 bis

    Cellula di progetto

    1.  L'EULEX KOSOVO dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l'EULEX KOSOVO coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi al mandato dell'EULEX KOSOVO e a sostegno dei suoi obiettivi.

    2.  L'EULEX KOSOVO è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni della missione EULEX KOSOVO, se il progetto è:

    a) previsto nella scheda finanziaria della presente azione comune; o

    b) integrato nel corso del mandato mediante una modifica di tale scheda finanziaria su richiesta del capomissione. L'EULEX KOSOVO conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni dell'EULEX KOSOVO nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni dell'EULEX KOSOVO nell'utilizzo dei fondi di tali Stati.

    3.  Il CPS approva l'accettazione dei contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi.

    ▼M2 —————

    ▼M6

    Articolo 18

    Comunicazione di informazioni e documenti

    ▼M8

    1.  L'AR è autorizzato a trasmettere alle Nazioni Unite, alla KFOR della NATO e ad altre parti terze associate alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO fino al livello di classificazione appropriato per ciascuna, a norma della decisione 2013/488/UE. A tal fine si stabiliscono disposizioni tecniche a livello locale.

    2.  Qualora insorgano necessità operative precise e immediate, l'AR è inoltre autorizzato a trasmettere alle competenti autorità locali informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO, conformemente alla decisione 2013/488/UE. In tutti gli altri casi, tali informazioni e documenti sono trasmessi alle competenti autorità locali secondo procedure consone al livello di cooperazione di tali autorità con l'UE.

    ▼M6

    3.  L’AR è autorizzato a trasmettere alle Nazioni Unite, alla KFOR della NATO, ad altre parti terze associate alla presente azione comune ed alle competenti autorità locali documenti non classificati dell’UE connessi con le deliberazioni del Consiglio in merito all’EULEX KOSOVO e soggetti all’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio ( 12 ).

    4.  L’AR può delegare tali autorizzazioni, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui sopra a persone poste sotto la propria autorità, al comandante delle operazioni civili e/o al capomissione.

    ▼M9

    5.  L'autorizzazione di trasmettere a parti terze e alle competenti autorità locali informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'EULEX KOSOVO, concessa all'alto rappresentante conformemente ai paragrafi 1 e 2, non si estende alle informazioni raccolte o ai documenti prodotti ai fini dei procedimenti giudiziari condotti nel quadro del mandato dell'EULEX KOSOVO. Ciò non impedisce la trasmissione di informazioni non sensibili relative all'organizzazione amministrativa o all'efficienza dei procedimenti.

    ▼M2

    Articolo 19

    Clausola di riesame

    Entro sei mesi dalla scadenza della presente azione comune il Consiglio valuta se l’EULEX KOSOVO debba essere prorogata.

    ▼M1

    Articolo 20

    Entrata in vigore e durata

    La presente azione comune entra in vigore il giorno dell’adozione.

    ▼M9

    Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2016. In base a una proposta dell'alto rappresentante e tenendo conto delle fonti di finanziamento complementari nonché dei contributi di altri partner, il Consiglio adotta le decisioni necessarie al fine di garantire che il mandato dell'EULEX KOSOVO a sostegno dei procedimenti giudiziari trasferiti di cui all'articolo 3 bis e i relativi mezzi finanziari necessari abbiano effetto fino al momento della conclusione di tali procedimenti giudiziari.

    ▼B

    Articolo 21

    Pubblicazione

    1.  La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.  Anche le decisioni del CPS ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, in merito alla nomina del capomissione, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.



    ( 1 ) Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    ( 2 ) Conformemente alla risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    ( 3 ) Ai sensi della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    ( 4 ) Ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1244 (1999).

    ( 5 ) Ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1244 (1999).

    ( 6 ) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status, ed è in linea con la risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    ( 7 ) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/99 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    ( 8 ) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244 (1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    ( 9 ) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244(1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

    ( 10 ) GU L 112 del 26.4.2006, pag. 19.

    ( 11 ) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

    ( 12 ) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35).

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