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Document 02007R0708-20220402

Consolidated text: Regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio, dell’11 giugno 2007, relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/708/2022-04-02

02007R0708 — IT — 02.04.2022 — 003.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CE) N. 708/2007 DEL CONSIGLIO

dell’11 giugno 2007

relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti

(GU L 168 del 28.6.2007, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (CE) N. 506/2008 DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 2008

  L 149

36

7.6.2008

►M2

REGOLAMENTO (UE) N. 304/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011

  L 88

1

4.4.2011

►M3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/516 DELLA COMMISSIONE del 26 ottobre 2021

  L 104

51

1.4.2022




▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 708/2007 DEL CONSIGLIO

dell’11 giugno 2007

relativo all’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti



CAPO I

OGGETTO, AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un quadro volto a disciplinare l’impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, al fine di valutare e ridurre al minimo l’eventuale impatto di tali specie e di ogni altra specie non obiettivo ad esse associata sugli habitat acquatici e contribuire in questo modo allo sviluppo sostenibile del settore.

Articolo 2

Ambito d’applicazione

1.  
Il presente regolamento si applica all’introduzione di specie esotiche e alla traslocazione di specie localmente assenti ai fini del loro impiego in acquacoltura ►M2  nell'Unione ◄ che abbiano luogo successivamente alla data in cui il presente regolamento diventa applicabile a norma dell’articolo 25, paragrafo 1.
2.  
Il presente regolamento non si applica alle traslocazioni di specie localmente assenti all’interno di uno Stato membro, eccetto nei casi in cui, sulla base dei pareri scientifici, vi sia motivo di prevedere minacce ambientali derivanti dalla traslocazione. Nel caso in cui sia stato designato un comitato consultivo ai sensi dell’articolo 5, esso sarà responsabile della valutazione dei rischi.
3.  
Il presente regolamento si applica a tutte le attività di acquacoltura soggette alla giurisdizione degli Stati membri, a prescindere dalle loro dimensioni o caratteristiche, nonché a tutti gli organismi esotici e localmente assenti acquatici allevati. Esso si applica alla pratica dell’acquacoltura a prescindere dal mezzo acquatico utilizzato.
4.  
Il presente regolamento non si applica alla detenzione di piante o animali acquatici ornamentali in negozi di animali da compagnia, centri florovivaistici, stagni da giardino o acquari confinati conformi alle disposizioni dell’articolo 6 della decisione 2006/656/CE della Commissione, del 20 settembre 2006, che fissa le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di pesci per scopi ornamentali ( 1 ), o in impianti dotati di sistemi di trattamento degli effluenti conformi alle finalità previste all’articolo 1.
►M2  5.  
Il presente regolamento, ad eccezione dell’articolo 3, dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), non si applica alle specie elencate nell’allegato IV. ◄ La valutazione del rischio di cui all’articolo 9 non si applica alle specie elencate nell’allegato IV, salvo qualora gli Stati membri desiderino limitare l’impiego nel loro territorio delle specie interessate.
6.  
I movimenti di specie esotiche o localmente assenti da tenere in impianti di acquacoltura chiusi non sono oggetto di valutazione preventiva del rischio, salvo qualora gli Stati membri intendano adottare misure specifiche.

▼M2

7.  
I capi III-VI non si applicano ai movimenti di specie esotiche o di specie localmente assenti da tenere in impianti di acquacoltura chiusi, purché il trasporto avvenga in condizioni tali da impedire la fuga delle suddette specie e delle specie non bersaglio.

Gli Stati membri redigono ed aggiornano periodicamente un elenco di impianti di acquacoltura chiusi, presenti sul proprio territorio, che rispondano alla definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Entro il 25 ottobre 2011, l’elenco è pubblicato sul sito web messo a punto a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/2008 della Commissione ( 2 ) recante modalità di applicazione del presente regolamento.

▼B

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del seguente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1) 

«acquacoltura»: l’attività di cui all’articolo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca ( 3 );

2) 

«impianto di acquacoltura aperto»: un impianto in cui l’acquacoltura è praticata in un mezzo acquatico non separato dal mezzo acquatico naturale mediante barriere atte ad impedire la fuga di esemplari allevati o materiale biologico che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

▼M2

3) 

«impianto di acquacoltura chiuso»: un impianto situato sulla terraferma:

a) 

in cui:

i) 

l’acquacoltura è praticata in un mezzo acquatico dotato di un sistema di ricircolo dell’acqua; e

ii) 

gli scarichi non sono in nessun modo collegati con le acque aperte prima di essere setacciati e filtrati o fatti percolare e trattati in modo da impedire l’infiltrazione di rifiuti solidi nell’ambiente acquatico e la fuga dall’impianto di esemplari allevati e di specie non bersaglio che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

b) 

e che:

i) 

impedisca le perdite di esemplari allevati o di specie non bersaglio e di altro materiale biologico, patogeni compresi, dovute a fattori quali predatori (ad esempio uccelli) e inondazioni (ad esempio, l’impianto deve essere situato a distanza di sicurezza dalle acque aperte a seguito di un’adeguata valutazione da parte delle autorità competenti);

ii) 

impedisca in modo ragionevole le perdite di esemplari allevati o di specie non bersaglio e di altro materiale biologico, patogeni compresi, dovute a furti e vandalismo; e

iii) 

garantisca un appropriato smaltimento degli organismi morti;

▼B

4) 

«organismi acquatici»: qualsiasi specie acquatica appartenente al regno animale, vegetale e protista, compresi parti, gameti, semi, uova o propaguli di tali individui che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;

5) 

«organismi poliploidi»: organismi tetraploidi artificialmente indotti (4N), vale a dire organismi acquatici in cui è stato raddoppiato, mediante tecniche di manipolazione cellulare, il numero di cromosomi nelle cellule;

6) 

«specie esotica»:

a) 

una specie o una sottospecie di un organismo acquatico che si trova al di fuori del suo areale conosciuto di distribuzione naturale e della sua area di dispersione potenziale naturale;

b) 

organismi poliploidi e specie fertili ibridate artificialmente a prescindere dal loro areale di distribuzione naturale o di dispersione potenziale;

7) 

«specie localmente assente»: una specie o sottospecie di un organismo acquatico che, per ragioni biogeografiche, non è presente in una determinata zona situata all’interno del suo areale di distribuzione naturale;

8) 

«specie non bersaglio»: qualsiasi specie o sottospecie di un organismo acquatico, potenzialmente pericolosa per l’ambiente acquatico, trasportata accidentalmente insieme a un organismo acquatico oggetto di un’introduzione o di una traslocazione, ad eccezione degli organismi patogeni disciplinati dalla direttiva 2006/88/CE;

9) 

«movimento»: introduzione e/o traslocazione;

10) 

«introduzione»: il processo attraverso il quale una specie esotica è spostata intenzionalmente in un ambiente al di fuori del suo areale di distribuzione naturale ai fini del suo impiego in acquacoltura;

11) 

«traslocazione»: il processo attraverso il quale una specie localmente assente è spostata intenzionalmente all’interno del suo areale di distribuzione naturale verso una zona in cui prima era assente per ragioni biogeografiche, ai fini del suo impiego in acquacoltura;

12) 

«fase di rilascio pilota»: l’introduzione di specie esotiche o la traslocazione di specie localmente assenti su scala limitata per valutare l’interazione ecologica con le specie e gli habitat autoctoni al fine di verificare le ipotesi emerse dalla valutazione dei rischi;

13) 

«richiedente»: la persona fisica o giuridica o l’entità che propone di effettuare l’introduzione o la traslocazione di un organismo acquatico;

14) 

«quarantena»: un processo attraverso il quale gli organismi acquatici e qualsiasi organismo ad essi associato possono essere mantenuti in completo isolamento dall’ambiente circostante;

15) 

«impianto di quarantena»: un impianto in cui gli organismi acquatici e qualsiasi organismo ad essi associato possono essere mantenuti in completo isolamento dall’ambiente circostante;

▼M2

16) 

«movimento routinario»: il movimento di organismi acquatici a partire da un’origine avente un basso rischio di trasferimento di specie non-bersaglio e che, date le caratteristiche degli organismi acquatici e/o il metodo di acquacoltura da utilizzare, non produce effetti negativi sull’ambiente;

▼B

17) 

«movimento non routinario»: qualsiasi movimento di organismi acquatici non conforme ai criteri che definiscono i movimenti routinari;

18) 

«Stato membro destinatario»: lo Stato membro nel cui territorio è introdotta la specie esotica o è traslocata la specie localmente assente;

19) 

«Stato membro d’origine»: lo Stato membro dal cui territorio è introdotta la specie esotica o è traslocata la specie localmente assente.



CAPO II

OBBLIGHI GENERALI DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 4

Misure volte ad evitare effetti negativi

►M2  1. ◄   
Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla biodiversità, in particolare per quanto riguarda le specie, gli habitat e le funzioni dell’ecosistema, che potrebbero insorgere a seguito dell’introduzione o della traslocazione di organismi acquatici e di specie non bersaglio in acquacoltura e della diffusione di tali specie nell’ambiente naturale.

▼M2

2.  

Le autorità competenti degli Stati membri provvedono al monitoraggio e alla supervisione delle attività di acquacoltura al fine di assicurarsi che:

a) 

gli impianti di acquacoltura chiusi soddisfino i requisiti specificati all’articolo 3, paragrafo 3; e

b) 

il trasporto da o verso gli impianti di acquacoltura chiusi avvenga in condizioni atte a impedire la fuga di specie esotiche o di specie non bersaglio.

▼B

Articolo 5

Organi decisionali e consultivi

Gli Stati membri designano la o le autorità competenti incaricate di garantire l’osservanza del presente regolamento (di seguito «autorità competente» o «autorità competenti»). Ciascuna autorità competente può essere assistita da un comitato consultivo da essa designato, nel quale sono rappresentate adeguate competenze in campo scientifico (di seguito «comitato consultivo»). Qualora uno Stato membro non designi un comitato consultivo, l’autorità competente o le autorità competenti assumono i compiti assegnati nel presente regolamento a detto comitato.



CAPO III

AUTORIZZAZIONI

Articolo 6

Domande di autorizzazione

1.  
Un operatore di acquacoltura che intenda effettuare l’introduzione di una specie esotica o la traslocazione di una specie localmente assente non contemplata dall’articolo 2, paragrafo 5, chiede un’autorizzazione all’autorità competente dello Stato membro destinatario. Le domande di autorizzazione possono riguardare più movimenti da effettuare entro un periodo massimo di sette anni.
2.  
Unitamente alla domanda di autorizzazione il richiedente presenta un fascicolo contenente le linee guida indicative elencate nell’allegato I. Il comitato consultivo determina se la domanda contiene tutte le informazioni necessarie a valutare se il movimento proposto sia routinario o non routinario, e se è pertanto ricevibile, e trasmette il proprio parere all’autorità competente.
3.  
Entro la fine del periodo di autorizzazione, una domanda per un’ulteriore autorizzazione può essere presentata facendo riferimento alla precedente. Se non si sono verificati effetti negativi documentati sull’ambiente, il movimento proposto è considerato un movimento routinario.

Articolo 7

Tipo di movimento proposto

Il comitato consultivo valuta se il movimento proposto si configura routinario o non routinario e se il rilascio deve essere preceduto da una fase di quarantena o da una fase di rilascio pilota e trasmette il proprio parere all’autorità competente.

Articolo 8

Movimento routinario

Nel caso di movimenti routinari l’autorità competente può concedere un’autorizzazione indicando, se del caso, se il movimento deve essere preceduto da una fase di quarantena o da una fase di rilascio pilota secondo quanto disposto ai capi IV e V.

Articolo 9

Movimento non routinario

1.  
In caso di movimenti non routinari deve essere effettuata una valutazione del rischio ambientale secondo quanto specificato nell’allegato II. L’autorità competente decide se detta valutazione debba essere effettuata dal richiedente o da un organismo indipendente e stabilisce chi ne debba sostenere i costi.
2.  
Sulla base della valutazione del rischio ambientale il comitato consultivo comunica all’autorità competente il proprio parere in merito ai rischi avvalendosi del modello di relazione sintetica che figura nella parte 3 dell’allegato II. Se il livello di rischio identificato dal comitato consultivo è basso, l’autorità competente può concedere l’autorizzazione senza ulteriori formalità.
3.  
Se il comitato consultivo ritiene che il movimento di organismi acquatici proposto presenta un livello di rischio medio o elevato, ai sensi dell’allegato II, parte 1, esamina la domanda in consultazione con il richiedente al fine di verificare se sono disponibili procedimenti o tecnologie di mitigazione che consentano di abbassare il livello di rischio. Il comitato consultivo trasmette all’autorità competente i risultati del suo esame e, servendosi del modello riportato nella parte 3 dell’allegato II, precisa il livello di rischio e le ragioni di una sua eventuale riduzione.
4.  
L’autorità competente può autorizzare movimenti non routinari solo se la valutazione dei rischi, tenuto conto di eventuali misure di mitigazione, consente di concludere che il livello di rischio ambientale è basso. Qualsiasi rigetto di una domanda di autorizzazione deve essere debitamente motivato in base a criteri scientifici e, qualora i dati scientifici siano ancora insufficienti, in base al principio di precauzione.

Articolo 10

Termine per la decisione

1.  
La decisione di rilasciare o rifiutare un’autorizzazione è notificata per iscritto al richiedente entro un termine ragionevole, che comunque non può superare sei mesi dalla data della domanda, eccetto il tempo impiegato dal richiedente per fornire le eventuali informazioni supplementari richieste dal comitato consultivo.
2.  
Gli Stati membri firmatari del CIEM possono chiedere che le domande e le valutazioni dei rischi riguardanti organismi marini siano riesaminate dal CIEM prima che il comitato consultivo esprima il proprio parere. In tali casi il termine per la decisione può essere prorogato di ulteriori sei mesi.

Articolo 11

Movimenti che interessano Stati membri vicini

1.  
Qualora l’impatto ambientale, noto o potenziale, di un movimento proposto di un organismo possa interessare gli Stati membri vicini, l’autorità competente informa lo o gli Stati membri interessati e la Commissione della propria intenzione di autorizzare tale movimento trasmettendo un progetto di decisione accompagnato da una motivazione e una sintesi della valutazione del rischio ambientale ai sensi della parte 3 dell’allegato II.
2.  
Gli altri Stati membri interessati possono comunicare per iscritto le loro osservazioni alla Commissione entro due mesi dalla data della notifica.
3.  
La Commissione, previa consultazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), istituito dall’articolo 33 del regolamento (CE) n. 2371/2002, e del comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura, istituito dalla decisione 1999/478/CE, conferma, respinge o modifica la proposta di decisione di concedere un’autorizzazione entro sei mesi dalla data della notifica.
4.  
Gli Stati membri interessati possono deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro trenta giorni dalla sua adozione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un termine di trenta giorni.

Articolo 12

Revoca dell’autorizzazione

L’autorità competente può revocare l’autorizzazione in qualsiasi momento, su base temporanea o permanente, qualora si verifichino eventi imprevisti che incidano negativamente sull’ambiente o sulle popolazioni autoctone. Qualsiasi revoca di un’autorizzazione deve essere giustificata in base a criteri scientifici e, qualora i dati scientifici siano ancora insufficienti, in base al principio di precauzione e tenendo in debita considerazione le norme amministrative nazionali.



CAPO IV

CONDIZIONI APPLICABILI ALLE INTRODUZIONI AUTORIZZATE

Articolo 13

Osservanza di altre disposizioni ►M2  dell'Unione ◄

L’autorizzazione di un’introduzione ai sensi del presente regolamento può essere rilasciata solo qualora sia evidente che possono essere soddisfatti i requisiti previsti da altre normative, in particolare:

a) 

le condizioni di polizia sanitaria previste dalla direttiva 2006/88/CE;

b) 

le condizioni previste dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ( 4 ).

▼M2

Articolo 14

Rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura in caso di introduzioni routinarie

In caso di introduzioni routinarie, è consentito il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura senza quarantena o rilascio pilota, salvo diversa decisione dell’autorità competente, in casi eccezionali, adottata sulla base di un parere specifico del comitato consultivo. I movimenti da un impianto di acquacoltura chiuso ad un impianto di acquacoltura aperto sono considerati movimenti routinari o non routinari conformemente agli articoli 6 e 7.

▼B

Articolo 15

Rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura aperti in caso di introduzioni non routinarie

1.  
In caso di introduzioni non routinarie, il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura aperti è subordinato, se necessario, alle condizioni stabilite ai paragrafi 2, 3 e 4.
2.  
Gli organismi acquatici sono collocati in un impianto di quarantena designato situato nel territorio ►M2  dell'Unione ◄ , in conformità alle condizioni stabilite nell’allegato III, ai fini della costituzione di uno stock riproduttivo.
3.  
L’impianto di quarantena può essere situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro destinatario, a condizione che tutti gli Stati membri interessati siano d’accordo e che tale opzione sia stata inclusa nella valutazione del rischio ambientale ai sensi dell’articolo 9.
4.  
Se del caso, negli impianti di acquacoltura dello Stato membro destinatario può essere utilizzata solo la progenie degli organismi acquatici introdotti, purché durante la quarantena non sia riscontrata alcuna presenza di specie non bersaglio potenzialmente pericolose. Lo stock adulto può essere rilasciato nei casi in cui gli organismi non si riproducono in cattività o sono sterili dal punto di vista riproduttivo, purché sia confermata l’assenza di specie non bersaglio potenzialmente pericolose.

Articolo 16

Fase di rilascio pilota in impianti di acquacoltura aperti

L’autorità competente può chiedere che il rilascio di organismi acquatici in impianti di acquacoltura aperti sia preceduto da una fase iniziale di rilascio pilota soggetta a specifiche misure di contenimento e prevenzione basate sul parere e sulle raccomandazioni del comitato consultivo.

Articolo 17

Piani di emergenza

Per tutte le introduzioni non routinarie e le fasi di rilascio pilota il richiedente predispone un piano di emergenza, da sottoporre all’approvazione dell’autorità competente, il quale preveda tra l’altro la rimozione delle specie introdotte dall’ambiente o una riduzione della loro densità, da attuare in caso di eventi imprevisti che incidano negativamente sull’ambiente o sulle popolazioni autoctone. Ove si verifichi un tale evento, i piani di emergenza sono attuati senza indugio e l’autorizzazione può essere revocata, su base temporanea o permanente, secondo il disposto dell’articolo 12.

Articolo 18

Monitoraggio

1.  
Tutte le specie esotiche sono sottoposte a monitoraggio nei due anni successivi al loro rilascio in impianti di acquacoltura aperti o per un ciclo generazionale completo, se tale ciclo ha durata superiore, al fine di verificare l’esattezza della valutazione d’impatto e l’eventuale presenza di impatti ulteriori o diversi da quelli prospettati. Particolare attenzione è data al livello di diffusione o di contenimento delle specie. L’autorità competente decide se il richiedente dispone di conoscenze adeguate o se il monitoraggio deve essere eseguito da un altro organismo.
2.  
Fatto salvo il parere del comitato consultivo, l’autorità competente può chiedere di prolungare il periodo di monitoraggio al fine di valutare eventuali effetti a lungo termine sull’ecosistema che risultino non facilmente individuabili nel periodo previsto al paragrafo 1.
3.  
Il comitato consultivo valuta i risultati del programma di monitoraggio e prende nota, in particolare, di qualsiasi fenomeno che non sia stato correttamente previsto in sede di valutazione dei rischi. I risultati di tale valutazione sono trasmessi all’autorità competente, che inserisce una sintesi dei risultati stessi nel registro nazionale di cui all’articolo 23.



CAPO V

CONDIZIONI APPLICABILI ALLE TRASLOCAZIONI AUTORIZZATE

Articolo 19

Osservanza di altre disposizioni ►M2  dell'Unione ◄

L’autorizzazione di una traslocazione ai sensi del presente regolamento può essere rilasciata solo qualora sia evidente che possono essere soddisfatti i requisiti previsti da altre normative, in particolare:

a) 

le condizioni di polizia sanitaria previste dalla direttiva 2006/88/CE;

b) 

le condizioni previste dalla direttiva 2000/29/CE.

Articolo 20

Traslocazioni non routinarie in impianti di acquacoltura aperti

In caso di traslocazioni non routinarie in impianti di acquacoltura aperti, l’autorità competente può chiedere che il rilascio di organismi acquatici sia preceduto da una fase iniziale di rilascio pilota soggetta a specifiche misure di contenimento e prevenzione basate sul parere e sulle raccomandazioni del comitato consultivo.

Articolo 21

Quarantena

Lo Stato membro destinatario può, in casi eccezionali e previa approvazione della Commissione, chiedere che il rilascio di specie provenienti da traslocazioni non routinarie in impianti di acquacoltura aperti sia preceduto da una fase di quarantena ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 2, 3 e 4. Nella richiesta di approvazione presentata alla Commissione sono specificate le ragioni per cui è chiesta la quarantena. La Commissione decide al riguardo entro un termine di trenta giorni.

Articolo 22

Monitoraggio successivo alla traslocazione

Le specie provenienti da traslocazioni non routinarie sono soggette a monitoraggio ai sensi dell’articolo 18.



CAPO VI

REGISTRO

Articolo 23

Registro

Gli Stati membri tengono un registro delle introduzioni e delle traslocazioni in cui figura la trascrizione cronologica di tutte le domande presentate e della relativa documentazione raccolta prima del rilascio delle autorizzazioni e durante il periodo di monitoraggio.

Il registro è messo a libera disposizione degli Stati membri e del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale ( 5 ).

Per consentire agli Stati membri di condividere le informazioni contenute nei rispettivi registri, può essere sviluppato un sistema informativo specifico secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.



CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

▼M2

Articolo 24

Modifiche degli allegati e norme particolareggiate

1.  

Mediante atti delegati a norma dell’articolo 24 bis e alle condizioni stabilite dagli articoli 24 ter e 24 quater, la Commissione può:

a) 

modificare gli allegati I, II e III del presente regolamento al fine di adeguarli al progresso tecnico e scientifico;

b) 

adottare disposizioni specifiche in relazione alle condizioni necessarie per aggiungere specie all’allegato IV, secondo il disposto del paragrafo 3; e

c) 

aggiungere specie all’allegato IV qualora siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3 e le ulteriori disposizioni specifiche ad esse relative.

2.  
Nell’adottare gli atti delegati di cui al paragrafo 1, la Commissione agisce in conformità del presente regolamento.
3.  
Per aggiungere delle specie all’allegato IV, l’organismo acquatico deve essere stato impiegato in acquacoltura in determinate parti dell’Unione, per un lungo periodo (in relazione al loro ciclo vitale), senza effetti indesiderati, e la sua introduzione e traslocazione devono poter avvenire senza movimenti coincidenti di specie non-bersaglio potenzialmente pericolose.
4.  
Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di aggiungere delle specie all’allegato IV. Gli Stati membri possono fornire dati scientifici che provino la coerenza con i pertinenti criteri per aggiungere specie all’allegato IV. La Commissione decide in merito all’ammissibilità di una richiesta entro cinque mesi dal suo ricevimento, escludendo dal calcolo il tempo impiegato dallo Stato membro per fornirle informazioni supplementari in risposta a una sua richiesta.
5.  
Gli Stati membri interessati possono, per le loro regioni ultraperiferiche citate all’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, proporre l’aggiunta di specie da includere in una parte separata dell’allegato IV.
6.  
La Commissione può adottare le modalità dettagliate di applicazione dei paragrafi 4 e 5, in particolare i formati, i contenuti e le caratteristiche delle domande presentate dagli Stati membri per l’aggiunta di specie e le informazioni da fornire a sostegno di tali domande, secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.

▼M2

Articolo 24 bis

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 24 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 aprile 2011. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza di tale periodo di cinque anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio la revochino in conformità dell’articolo 24 ter.
2.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3.  
Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 24 ter e 24 quater.

Articolo 24 ter

Revoca della delega

1.  
La delega di potere di cui all’articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2.  
L’istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di potere si adopera per informarne l’altra istituzione e la Commissione entro un termine di tempo ragionevole prima di prendere la decisione definitiva, indicando il potere delegato che potrebbe essere revocato e gli eventuali motivi della revoca.
3.  
La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 24 quater

Obiezioni agli atti delegati

1.  
Il Parlamento europeo o il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale termine è prorogato di due mesi.

2.  
Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all’atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entra in vigore alla data ivi indicata.

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3.  
Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni all’atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, esso non entra in vigore. L’istituzione che solleva obiezioni all’atto delegato ne illustra le ragioni.

▼B

Articolo 25

Entrata in vigore

1.  

Il presente regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica sei mesi dopo l’entrata in vigore di un regolamento della Commissione sulle norme di applicazione, di cui all’articolo 24, paragrafo 3, ma non più tardi del 1o gennaio 2009.

2.  
Tuttavia, le disposizioni dei capi I e II e quelle dell’articolo 24 sono applicabili dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO I

DOMANDA

(Linee guida indicative per il fascicolo da compilare a cura del richiedente ai sensi dell’articolo 6)

▼M2

Per quanto possibile, le informazioni devono essere corredate di riferimenti alla letteratura scientifica e di rimandi alle comunicazioni personali intercorse con le autorità scientifiche e gli esperti in materia di pesca.

▼B

Ai fini del presente allegato, se una domanda riguarda una proposta di traslocazione, anziché di introduzione, i termini «introduzione/introdotto» vanno sostituiti con «traslocazione/traslocato».

A.   Sintesi

Presentare una breve sintesi del documento che comprenda una descrizione della proposta, gli impatti potenziali sulle specie autoctone e i loro habitat e le misure di mitigazione predisposte per ridurre al minimo gli impatti suddetti.

B.   Introduzione

1) Nome (comune e scientifico) dell’organismo di cui si propone l’introduzione o la traslocazione, con indicazione del genere, della specie, della sottospecie o eventualmente della classificazione tassonomica inferiore.

2) Descrivere le caratteristiche dell’organismo, comprese le caratteristiche distintive, accludendo un disegno scientifico o una fotografia.

3) Descrivere i precedenti in acquacoltura, le pratiche di miglioramento o altre introduzioni (se pertinente).

4) Descrivere gli obiettivi e le motivazioni dell’introduzione proposta, spiegando le ragioni per cui l’obiettivo perseguito non può essere raggiunto utilizzando una specie autoctona.

5) Indicare quali strategie alternative sono state prese in esame per conseguire gli obiettivi della proposta.

6) Indicare la zona geografica dell’introduzione proposta. Descrivere gli habitat, l’ecosistema e lo status di protezione dell’ambiente ricevente. Allegare una carta geografica.

7) Indicare il numero di esemplari di cui è proposta l’introduzione (all’inizio, alla fine). Precisare se il progetto può essere suddiviso in più componenti parziali. In caso affermativo, specificare quanti esemplari rientrano in ciascuna componente parziale.

8) Descrivere l’origine/le origini dello stock (impianto) e lo stock genetico (se conosciuto).

C.   Dati relativi al ciclo biologico della specie da introdurre (per ogni stadio vitale)

1) Descrivere l’areale di distribuzione originario e le relative variazioni conseguenti alle introduzioni.

2) Lo stock dal quale sarà effettuata l’introduzione/traslocazione ha un collegamento con una qualsiasi specie non obiettivo conosciuta?

3) Qual è la distribuzione di tali specie non obiettivo nell’areale di distribuzione originario dello stock da introdurre/traslocare?

4) Indicare le zone in cui la specie è stata introdotta in precedenza e descrivere gli effetti sull’ambiente della zona ricevente (predatore, preda, competitore e/o elementi strutturali/funzionali dell’habitat).

5) Indicare i fattori che confinano la specie nel suo areale di distribuzione originario.

6) Descrivere le tolleranze fisiologiche (qualità dell’acqua, temperatura, ossigeno e salinità) per ogni stadio vitale (stadio giovanile, adulto e riproduttivo).

7) Descrivere le preferenze e le tolleranze ambientali per ogni stadio vitale.

8) Descrivere la biologia riproduttiva.

9) Descrivere il comportamento migratorio.

10) Descrivere le preferenze alimentari per ogni stadio vitale.

11) Descrivere il tasso di crescita e la durata di vita (anche nella zona in cui è proposta l’introduzione, se conosciuti).

12) Indicare l’età o la gamma di età della specie interessata.

13) Descrivere le caratteristiche comportamentali (comportamento sociale, comportamento territoriale, aggressività).

D.   Interazione con le specie autoctone

▼M2

1) Qual è il potenziale di sopravvivenza e di insediamento dell’organismo introdotto in caso di fuga?

▼B

2) Quali habitat la specie introdotta andrà verosimilmente ad occupare nella zona in cui è proposta l’introduzione? Potranno verificarsi sovrapposizioni con altre specie vulnerabili, minacciate o in pericolo? (Indicare l’eventuale presenza di acque contigue nella zona in cui è proposta l’introduzione).

3) Con quali specie autoctone si verificherà una sovrapposizione di nicchia? Esistono risorse ecologiche inutilizzate da cui la specie potrebbe trarre vantaggio?

4) Di cosa si nutrirà l’organismo introdotto nell’ambiente ricevente?

5) Tale fenomeno di predazione produrrà effetti negativi sull’ecosistema ricevente?

▼M2

6) Gli organismi introdotti sopravvivranno e si riprodurranno con successo nella zona in cui è proposta l’introduzione o sarà necessario un ripopolamento annuale?

▼B

7) Gli organismi introdotti si ibrideranno con specie autoctone? L’introduzione proposta può comportare un rischio di estinzione locale di specie o popolazioni autoctone? Gli organismi introdotti possono produrre eventuali effetti sul comportamento riproduttivo e le zone di riproduzione delle specie presenti in loco?

8) L’introduzione proposta presenta impatti potenziali sulla qualità dell’habitat o dell’acqua?

E.   Ambiente ricevente e acque contigue

1) Fornire i dati relativi ai parametri fisici dell’ambiente ricevente e dei corpi idrici contigui, quali i valori stagionali di: temperatura dell’acqua, salinità, torbidità, tenore di ossigeno dissolto, pH, nutrienti e metalli. Indicare se i suddetti parametri corrispondono alle tolleranze/preferenze della specie da introdurre, anche per quanto riguarda le condizioni necessarie per la riproduzione.

2) Illustrare la composizione delle specie (principali piante, vertebrati e invertebrati acquatici) delle acque riceventi.

3) Fornire informazioni sull’habitat della zona di introduzione, comprese le acque contigue, e identificare gli habitat critici. Indicare quali parametri corrispondono alle tolleranze/preferenze degli organismi da introdurre. Specificare se gli organismi da introdurre possono perturbare gli habitat descritti.

4) Descrivere le barriere naturali o artificiali che dovrebbero impedire l’accesso degli organismi introdotti alle acque adiacenti.

F.   Monitoraggio

Illustrare i piani volti a monitorare e valutare il successo delle specie di cui è proposta l’introduzione e specificare le modalità di valutazione di eventuali effetti negativi sulle specie autoctone e i loro habitat.

G.   Piano di gestione

1) Illustrare il piano di gestione dell’introduzione proposta, fornendo, tra l’altro, le seguenti informazioni:

a) 

illustrare le misure adottate per garantire che nessuna altra specie (specie non bersaglio) sia compresa nella spedizione;

b) 

indicare chi sarà autorizzato a utilizzare gli organismi di cui è proposta l’introduzione e a quali condizioni;

c) 

specificare se è prevista una fase precommerciale per l’introduzione proposta;

d) 

illustrare il piano di emergenza per la rimozione delle specie;

e) 

illustrare il programma di garanzia della qualità dell’introduzione proposta; e

f) 

indicare gli altri requisiti normativi da rispettare.

2) Illustrare le misure chimiche, biofisiche e di gestione da adottare per evitare la fuga accidentale di organismi e di specie non bersaglio verso ecosistemi riceventi non bersaglio e il loro insediamento in tali ecosistemi. Fornire informazioni particolareggiate in merito ai seguenti aspetti: fonte di approvvigionamento idrico, destinazione degli effluenti, eventuali trattamenti degli effluenti, prossimità di canalizzazioni per l’acqua piovana, controllo dei predatori, sicurezza dell’impianto e, se necessario, misure di prevenzione delle fughe.

3) Illustrare i piani di emergenza da applicare in caso di liberazione non intenzionale, accidentale o non autorizzata di organismi dagli impianti di allevamento e di incubazione o in caso di espansione accidentale o imprevista dell’area di colonizzazione dopo il rilascio.

4) Se la proposta riguarda la creazione di una peschiera, precisarne gli obiettivi. Chi beneficerebbe di tale attività? Fornire informazioni particolareggiate sul piano di gestione e, se necessario, indicare le modifiche del piano stesso riguardanti le specie soggette a impatto.

H.   Dati commerciali

1) Indicare il nome del titolare e/o della società, il numero della licenza di acquacoltura e, se pertinente, la licenza commerciale oppure il nome dell’ente o dipartimento governativo con le coordinate di una persona di contatto: nome, numero di telefono e di fax, indirizzo e-mail.

2) Illustrare la redditività economica del progetto proposto.

I.   Riferimenti

1) Fornire una bibliografia particolareggiata di tutti i riferimenti riportati nella domanda.

2) Fornire un elenco in cui figurino i nomi e i recapiti delle autorità scientifiche e degli esperti consultati.




ALLEGATO II

Procedure e criteri minimi per la valutazione del rischio ambientale ai sensi dell’articolo 9

Per valutare i rischi associati all’introduzione o alla traslocazione di organismi acquatici occorre valutare la probabilità che tali organismi si insedino e le conseguenze di tale insediamento.

L’esame, che verte sulle principali componenti ambientali, consente di valutare mediante procedure standardizzate il rischio di effetti genetici e ambientali e il potenziale di introduzione di specie non bersaglio che potrebbero avere un impatto sulle specie autoctone delle acque riceventi proposte.

Nell’ambito dell’esame l’accento è posto non tanto sulle classificazioni quanto sui dati biologici particolareggiati e sulle altre informazioni pertinenti che sono all’origine delle classificazioni stesse. In caso di incertezza scientifica si applicherà il principio di precauzione.

Ai fini del presente allegato, se una domanda riguarda una proposta di traslocazione, i termini «introduzione/introdotto» vanno sostituiti con «traslocazione/traslocato».

PARTE 1

PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI GENETICI ED ECOLOGICI

Fase 1

Probabilità di insediamento e diffusione al di là della zona prevista di introduzione



Fenomeno

Grado di probabilità

(E, M, B) (1)

Grado di certezza

(ME, RE, RB, MB) (2)

Osservazioni a sostegno della valutazione (3)

La specie introdotta o traslocata, passata o dispersa nell’ambiente circostante, colonizza e mantiene con successo una popolazione nella zona prevista di introduzione fuori dal controllo dell’impianto di acquacoltura

 

 

 

La specie introdotta o traslocata, passata o dispersa nell’ambiente circostante, si diffonde al di là della zona prevista di introduzione

 

 

 

Classificazione finale (4)

 

 

 

(1)   

E = elevato, M = medio, B = basso.

(2)   

ME = molto elevato, RE = relativamente elevato, RB = relativamente basso, MB = molto basso.

(3)   

Il valutatore farà riferimento alle indicazioni contenute nelle appendici A e B del codice di condotta del CIEM.

(4)   

La classificazione finale della probabilità di insediamento e diffusione è data dal valore del parametro cui è attribuito il grado più basso (ad esempio, se ai parametri di cui sopra sono attribuiti i gradi «elevato» e «basso», la classificazione finale corrisponde al grado «basso»). In altri termini, perché vi sia insediamento al di là della zona prevista di introduzione, devono verificarsi entrambi i fenomeni, ovvero la probabilità che l’organismo colonizzi e mantenga con successo una popolazione nella zona in cui è prevista l’introduzione (a prescindere dal fatto che si tratti di un ambiente confinato, come un impianto, o di un habitat naturale) e la probabilità di diffusione al di là della zona prevista di introduzione (stimata come illustrato in precedenza).


La classificazione finale del grado di certezza è data dal valore del parametro cui è attribuito il grado di certezza più basso (ad esempio, se ai parametri di cui sopra sono attribuiti i gradi «molto elevato» e «relativamente elevato», la classificazione finale corrisponde al grado «relativamente elevato»). Per giungere alla classificazione finale si dovrebbe tenere conto della pericolosità di insediamento e diffusione, insieme al rapporto rischio/beneficio.

Fase 2

Conseguenze derivanti dall’insediamento e dalla diffusione



Fenomeno

Grado di probabilità

(E, M, B)

Grado di certezza

(ME, RE, RB, MB)

Osservazioni a sostegno della valutazione (1)

Il mescolamento genetico con le popolazioni locali provoca una perdita di diversità genetica

 

 

 

La competizione (cibo, territorio) o la predazione portano all’estinzione delle popolazioni autoctone

 

 

 

Altri fenomeni indesiderati di tipo ecologico

 

 

 

Alcuni dei fenomeni summenzionati persistono anche dopo la rimozione della specie introdotta

 

 

 

Classificazione finale (2)

 

 

 

(1)   

Il valutatore farà riferimento alle indicazioni contenute nelle appendici A e B del codice di condotta del CIEM.

(2)   

La classificazione finale delle conseguenze derivanti dall’insediamento e dalla diffusione è data dal valore del parametro (probabilità individuale) cui è attribuito il grado più elevato; la classificazione finale del grado di certezza è data dal valore del parametro cui è attribuito il grado di certezza più basso.

Fase 3

Potenziale di rischio associato alle specie esotiche e localmente assenti

Viene assegnato un unico valore sulla base delle valutazioni effettuate nelle fasi 1 e 2.



Componente

Potenziale di rischio

(E, M, B)

Grado di certezza

(ME, RE, RB, MB)

Osservazioni a sostegno della valutazione (1)

Insediamento e diffusione (fase 1)

 

 

 

Conseguenze ecologiche (fase 2)

 

 

 

Classificazione finale del potenziale di rischio complessivo (2)

 

 

 

(1)   

Il valutatore farà riferimento alle indicazioni contenute nelle appendici A e B del codice di condotta del CIEM.

(2)   

La classificazione finale del potenziale di rischio è data dal valore della più elevata fra le due probabilità quando non c’è incremento di probabilità tra le due stime (vale a dire, se il rischio di insediamento e di diffusione è elevato e il rischio di conseguenze ecologiche è medio, la classificazione finale è data dal valore della più elevata delle due probabilità, che corrisponde ad «elevato». Quando c’è un incremento di probabilità tra le due stime (vale a dire un misto di «elevato» e di «basso») il valore finale corrisponde a «medio».

Il risultato di tale valutazione sarà espresso in base ai seguenti livelli di rischio.

Movimento a rischio elevato:

a) 

presenta un elevato rischio di arrecare danni alla biodiversità in seguito alla diffusione e ad altre conseguenze ecologiche;

b) 

opera in condizioni di allevamento in grado di aumentare il rischio di tali danni;

c) 

riguarda un impianto di acquacoltura che vende animali acquatici vivi a scopi di allevamento o ripopolamento;

d) 

di conseguenza, il movimento è soggetto a serie riserve (sono necessarie importanti misure di mitigazione). È opportuno respingere la proposta, salvo nel caso in cui sia possibile predisporre procedure di mitigazione che consentano di riportare il rischio al livello «basso».

Movimento a medio rischio:

a) 

presenta un rischio medio di arrecare danni alla biodiversità in seguito alla diffusione e ad altre conseguenze ecologiche;

b) 

opera in condizioni di allevamento che non aumentano necessariamente il rischio di tali danni, tenendo conto delle specie e delle condizioni di contenimento;

c) 

riguarda un impianto di acquacoltura che vende prodotti destinati prevalentemente al consumo umano;

d) 

di conseguenza, il movimento è soggetto ad alcune riserve. È opportuno respingere la proposta, salvo nel caso in cui sia possibile predisporre procedure di mitigazione che consentano di riportare il rischio al livello «basso».

Movimento a basso rischio:

a) 

presenta un basso rischio di arrecare danni alla biodiversità in seguito alla diffusione e ad altre conseguenze ecologiche;

b) 

opera in condizioni di allevamento che non aumentano il rischio di tali danni;

c) 

riguarda un impianto di acquacoltura che vende prodotti destinati esclusivamente al consumo umano;

d) 

di conseguenza, il movimento è soggetto a riserve trascurabili. È opportuno approvare la proposta. Non sono necessarie misure di mitigazione.

La proposta può essere approvata nella sua versione originale (senza necessità di misure di mitigazione) solo se il potenziale di rischio complessivo stimato risulta «basso» e se il grado di certezza complessivo del rischio complessivo stimato risulta «molto elevato» o «relativamente elevato».

Se, dopo una prima analisi, il rischio complessivo è classificato «elevato» o «medio», è necessario integrare nella domanda proposte di misure di contenimento o di mitigazione. La domanda è successivamente sottoposta ad analisi del rischio, fino a che, in base alla classificazione finale, il rischio complessivo risulti «basso» con un grado di probabilità «molto elevato» o «relativamente elevato». La descrizione di tali procedure addizionali e la descrizione circostanziata delle misure di contenimento e di mitigazione formeranno parte integrante della valutazione del rischio.

PARTE 2

PROCESSO DI VALUTAZIONE RELATIVA ALLE SPECIE NON BERSAGLIO

Fase 1

Probabilità di insediamento e diffusione di specie non bersaglio al di là della zona prevista di introduzione



Fenomeno

Grado di probabilità

(E, M, B)

Grado di certezza

(ME, RE, RB, MB)

Osservazioni a sostegno della valutazione (1)

Introduzione di una specie non bersaglio a seguito dell’introduzione o della traslocazione di organismi acquatici

 

 

 

La specie non bersaglio introdotta trova habitat ricettivi o organismi ospite

 

 

 

Classificazione finale (2)

 

 

 

(1)   

Il valutatore farà riferimento alle indicazioni contenute nelle appendici A e B del codice di condotta del CIEM.

(2)   

La classificazione finale del grado di probabilità è data dal valore del parametro cui è attribuito il grado di rischio più basso e anche la classificazione finale del grado di certezza è data dal valore del parametro cui è attribuito il grado di certezza più basso.

Fase 2

Conseguenze dell’insediamento e della diffusione di specie non bersaglio



Fenomeno

Grado di probabilità

(E, M, B)

Grado di certezza

(ME, RE, RB, MB)

Osservazioni a sostegno della valutazione (1)

Le specie non bersaglio competono con le popolazioni autoctone o ne diventano predatori, provocandone l’estinzione

 

 

 

Il mescolamento genetico tra specie non bersaglio e popolazioni locali provoca una perdita di diversità genetica

 

 

 

Altri fenomeni indesiderati di tipo ecologico o patologico

 

 

 

Alcuni dei fenomeni summenzionati persistono anche dopo la rimozione delle specie non bersaglio

 

 

 

Classificazione finale (2)

 

 

 

(1)   

Il valutatore farà riferimento alle indicazioni contenute nelle appendici A e B del codice di condotta del CIEM.

(2)   

La classificazione finale delle conseguenze è data dal valore del parametro cui è attribuito il grado di rischio più elevato e la classificazione finale del grado di certezza è data dal valore del parametro cui è attribuito il grado di certezza più basso.

Fase 3

Potenziale di rischio associato alle specie non bersaglio

Viene assegnato un unico valore sulla base delle valutazioni effettuate nelle fasi 1 e 2.



Componente

Potenziale di rischio

(E, M, B)

Grado di certezza

(ME, RE, RB, MB)

Osservazioni a sostegno della valutazione (1)

Insediamento e diffusione (fase 1)

 

 

 

Conseguenze ecologiche (fase 2)

 

 

 

Classificazione finale (2)

 

 

 

(1)   

Il valutatore farà riferimento alle indicazioni contenute nelle appendici A e B del codice di condotta del CIEM.

(2)   

La classificazione finale del potenziale di rischio è data dal valore del parametro cui è attribuito il grado di rischio più basso e anche la classificazione finale del grado di certezza è data dal valore del parametro cui è attribuito il grado di certezza più basso.

Le condizioni applicabili alla valutazione del potenziale di rischio associato alle specie esotiche (parte 1) si applicano anche, mutatis mutandis, al potenziale di rischio associato alle specie non bersaglio (parte 2), anche per quanto riguarda l’obbligo di introdurre misure di contenimento e di mitigazione.

PARTE 3

VALUTAZIONE GLOBALE DEL RISCHIO AMBIENTALE — RELAZIONE DI SINTESI

— 
Antecedenti, contesto e motivazioni della domanda:
— 
informazioni sintetiche sulla valutazione del rischio
— 
sintesi della valutazione del rischio genetico ed ecologico
— 
sintesi della valutazione del rischio relativo a specie non bersaglio
— 
Osservazioni:
— 
Misure di mitigazione:
— 
Dichiarazione conclusiva sul rischio potenziale complessivo dell’organismo:
— 
Parere destinato all’autorità competente:




ALLEGATO III

Quarantena

La quarantena consiste nel mantenere in completo isolamento dall'ambiente circostante animali o piante vivi, e qualsiasi organismo a questi associato, al fine di evitare l'impatto sulle specie selvatiche e d'allevamento e modificazioni indesiderate degli ecosistemi naturali.

Le specie esotiche o localmente assenti devono essere tenute in quarantena per un periodo di durata sufficiente a individuare tutte le specie non bersaglio e a verificare l'assenza di agenti patogeni o malattie. L'impianto di quarantena deve essere costruito in conformità delle specifiche dell'autorità competente dello Stato membro in cui è situato, responsabile della sua approvazione. La durata della quarantena deve essere specificata nell'autorizzazione. Se l'impianto non è situato nello Stato membro destinatario, la durata della quarantena è stabilita di comune accordo dal comitato consultivo responsabile dell'impianto stesso e dal comitato consultivo dello Stato membro destinatario.

Gli operatori devono gestire gli impianti di quarantena nel rispetto delle condizioni illustrate qui di seguito e devono disporre di un programma di garanzia della qualità e di un manuale operativo.

Ai fini del presente allegato, se una domanda riguarda una proposta di traslocazione, i termini «introduzione/introdotto» vanno sostituiti con «traslocazione/traslocato».

Smaltimento degli effluenti e dei rifiuti

Tutti gli effluenti e i rifiuti prodotti nell'impianto di quarantena devono essere sottoposti a un trattamento atto a distruggere efficacemente tutte le possibili specie bersaglio e gli organismi associati. Al fine di garantire il funzionamento ininterrotto degli impianti e un completo contenimento, i sistemi di trattamento degli effluenti devono essere dotati di dispositivi d'emergenza fail-safe.

Gli effluenti e i rifiuti trattati possono contenere sostanze nocive per l'ambiente (quali ad esempio agenti antivegetativi) e devono essere smaltiti in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale.

Occorre fornire informazioni particolareggiate sul trattamento degli effluenti e dei rifiuti solidi, compresi l'elenco degli addetti a tali operazioni e l'indicazione dei tempi di esecuzione. Il sistema deve formare oggetto di un monitoraggio volto a garantire il buon funzionamento dell'impianto e l'individuazione precoce di eventuali avarie.

Separazione fisica

Gli organismi trasferiti devono essere mantenuti separati dagli altri organismi al fine di garantire il contenimento, eccetto nel caso delle specie sentinella appositamente utilizzate per testare gli effetti delle specie introdotte. Occorre evitare qualsiasi contatto con uccelli, altri animali, agenti patogeni e contaminanti.

Personale

L'accesso deve essere riservato al personale autorizzato e qualificato. Prima dell'uscita dall'impianto si provvederà alla disinfezione (cfr. sotto) delle calzature, delle mani e del materiale utilizzato.

Attrezzature

All'atto del ricevimento, tutti gli organismi dei vari stadi vitali, le vasche, l'acqua, i contenitori da trasporto e le attrezzature venuti a contatto con le specie introdotte, compresi i veicoli per il trasporto, devono essere manipolati in modo da escludere qualsiasi rischio di fuga dall'impianto delle specie introdotte o delle specie non bersaglio associate. Tutto il materiale usato per la spedizione e l'imballaggio deve essere disinfettato o incenerito, se tale pratica è autorizzata.

Esemplari morti e loro smaltimento

Registrazioni giornaliere dei decessi devono essere tenute a disposizione dell'autorità competente a fini di ispezione e tutti gli esemplari morti devono essere conservati in situ. La rimozione di cadaveri, tessuti o gusci può essere effettuata solo previa esecuzione di un trattamento autorizzato atto a garantire una completa disinfezione. Possono essere utilizzati trattamenti termici, quali la sterilizzazione in autoclave, o chimici.

I decessi devono essere comunicati all'autorità competente e gli Stati membri devono investigarne tempestivamente le cause. Gli esemplari morti devono essere conservati, trasportati e smaltiti in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ( 6 ).

Ispezioni e test

Devono essere eseguite ispezioni periodiche per la ricerca di specie non bersaglio. Ove vengano identificati specie non bersaglio o malattie o parassiti non individuati in precedenza occorre adottare opportuni provvedimenti per tenere sotto controllo la situazione. Tali provvedimenti possono comprendere la distruzione degli organismi e la disinfezione dell'impianto.

Durata

La durata della quarantena varia in funzione dell'organismo, della stagionalità delle specie non bersaglio e delle condizioni di allevamento.

Registrazioni

Gli impianti di quarantena devono mantenere registrazioni accurate sui seguenti elementi:

— 
orari di entrata/uscita del personale,
— 
numero di casi di mortalità e metodo di conservazione o di smaltimento,
— 
trattamento delle acque affluenti e degli effluenti,
— 
campioni inviati agli esperti per la ricerca di specie non bersaglio,
— 
eventuali anomalie nel corso della quarantena (interruzioni di corrente, danni agli edifici, condizioni meteorologiche avverse, ecc.).

Disinfezione

La disinfezione consiste nell'applicazione di disinfettanti in concentrazioni sufficienti e per un tempo sufficiente a distruggere gli organismi nocivi. I disinfettanti e le concentrazioni per la disinfezione degli impianti di quarantena devono consentire una completa disinfezione dell'acqua di mare e dell'acqua dolce. Concentrazioni analoghe devono essere utilizzate per la disinfezione di routine degli impianti. Si raccomanda di neutralizzare tutti i disinfettanti prima di rilasciarli nell'ambiente circostante. Per gli impianti che utilizzano acqua di mare occorre tener conto degli ossidanti residui prodotti durante la disinfezione chimica. In caso di emergenza, come l'individuazione di un parassita o agente patogeno importato, occorre disporre di quantità di disinfettanti sufficienti per trattare l'intero impianto.

▼M1




ALLEGATO IV

Elenco delle specie di cui all'articolo 2, paragrafo 5 ►M3   ( 7 ) ◄

PARTE A —   Generale

Acipenser baeri ( 8 ), Storione siberiano
►M3  Acipenser gueldenstaedtii  ◄  (8) , Storione danubiano
A. nudiventris (8) , Glatdick
A. ruthenus (8) , Sterleto
A. stellatus (8) , Storione stellato
A. sturio (8) , Storione
►M3  Hypophthalmichthys nobilis  ◄ , Carpa testa grossa
Carassius auratus, Ciprino dorato
Clarias gariepinus, Pesce gatto africano
Coregonus peled, Coregone
Crassostrea gigas, Ostrica giapponese
Ctenopharyngodon idella, Carpa erbivora
Cyprinus carpio, Carpa
Huso huso (8) , Storione ladano
Hypophthalmichthys molitrix, Carpa argentata
Ictalurus punctatus, Pesce gatto puntado
Micropterus salmoides, Persicotrota
Oncorhynchus mykiss, Trota iridea

▼M3

Pagrus major, Orata del Giappone, nota anche come pagro del Giappone

▼M1

Ruditapes philippinarum, Vongola verace
Salvelinus alpinus, Salmerino alpino
Salvelinus fontinalis, Salmerino di fontana
Salvelinus namaycush, Salmerino di lago
Sander lucioperca, Sandra-luccioperca
Silurus glanis, Siluro

PARTE B —   Relativa ai DOM

Macrobrachium rosenbergii, Gambero blu
Oreochromis mossambicus, Tilapia del Mozambico
O. niloticus, Tilapia del Nilo
Sciaenops ocellatus, Ombrina ocellata



( 1 ) GU L 271 del 30.9.2006, pag. 71.

( 2 ) GU L 156 del 14.6.2008, pag. 6.

( 3 ) GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1.

( 4 ) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

( 5 ) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

( 6 ) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2007/2006 della Commissione (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98).

►M3  ( 7 ) Gli ibridi delle specie incluse nel presente allegato non devono essere considerati parte del presente elenco. ◄

( 8 ) Ibridi della specie dello storione.

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