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Document 02007D0777-20170701

    Consolidated text: Decisione della Commissione del 29 novembre 2007 che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE [notificata con il numero C(2007) 5777] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2007/777/CE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/777/2017-07-01

    02007D0777 — IT — 01.07.2017 — 027.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 novembre 2007

    che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE

    [notificata con il numero C(2007) 5777]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/777/CE)

    (GU L 312 dell'30.11.2007, pag. 49)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

     M1

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2008/638/CE del 30 luglio 2008

      L 207

    24

    5.8.2008

     M2

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2008/817/CE del 22 ottobre 2008

      L 283

    49

    28.10.2008

    ►M3

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2009/864/CE del 30 novembre 2009

      L 314

    97

    1.12.2009

    ►M4

    REGOLAMENTO (UE) N. 925/2010 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2010

      L 272

    1

    16.10.2010

     M5

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 536/2011 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno 2011

      L 147

    1

    2.6.2011

     M6

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 991/2011 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 2011

      L 261

    19

    6.10.2011

    ►M7

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 110/2012 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 2012

      L 37

    50

    10.2.2012

     M8

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 532/2012 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2012

      L 163

    1

    22.6.2012

     M9

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2012/479/UE del 14 agosto 2012

      L 219

    23

    17.8.2012

     M10

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1036/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2012

      L 308

    13

    8.11.2012

    ►M11

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1162/2012 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2012

      L 336

    17

    8.12.2012

     M12

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 88/2013 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2013

      L 32

    8

    1.2.2013

    ►M13

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2013/104/UE del 21 febbraio 2013

      L 51

    16

    23.2.2013

     M14

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2013/217/UE dell'8 maggio 2013

      L 129

    38

    14.5.2013

    ►M15

    REGOLAMENTO (UE) N. 519/2013 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2013

      L 158

    74

    10.6.2013

    ►M16

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2013/292/UE del 14 giugno 2013

      L 164

    27

    18.6.2013

    ►M17

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2013/436/UE del 13 agosto 2013

      L 220

    46

    17.8.2013

    ►M18

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2014/175/UE del 27 marzo 2014

      L 95

    31

    29.3.2014

    ►M19

    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 2014/759/UE del 29 ottobre 2014

      L 311

    78

    31.10.2014

    ►M20

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/204 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 6 febbraio 2015

      L 33

    45

    10.2.2015

    ►M21

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/216 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 10 febbraio 2015

      L 36

    11

    12.2.2015

    ►M22

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/252 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 13 febbraio 2015

      L 41

    52

    17.2.2015

    ►M23

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/267 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 17 febbraio 2015

      L 45

    19

    19.2.2015

     M24

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/349 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 2 marzo 2015

      L 60

    68

    4.3.2015

    ►M25

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/536 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 27 marzo 2015

      L 86

    154

    31.3.2015

    ►M26

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/911 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE dell'11 giugno 2015

      L 148

    25

    13.6.2015

    ►M27

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1353 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 3 agosto 2015

      L 208

    36

    5.8.2015

    ►M28

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/41 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 14 gennaio 2016

      L 11

    8

    16.1.2016

    ►M29

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/887 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 2 giugno 2016

      L 148

    6

    4.6.2016

    ►M30

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1781 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 5 ottobre 2016

      L 272

    88

    7.10.2016

    ►M31

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1832 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2016

      L 280

    13

    18.10.2016

    ►M32

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/193 DELLA COMMISSIONE del 3 febbraio 2017

      L 31

    13

    4.2.2017

    ►M33

    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/622 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 31 marzo 2017

      L 89

    11

    1.4.2017


    Rettificato da:

    ►C1

    Rettifica, GU L 276, 17.10.2008, pag.  50 (2007/777/CE)




    ▼B

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 novembre 2007

    che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE

    [notificata con il numero C(2007) 5777]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/777/CE)



    Articolo 1

    Oggetto e campo di applicazione

    1.  La presente decisione fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito, nella Comunità, di partite di:

    a) prodotti a base di carne di cui alla definizione contenuta al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché

    b) stomaci, vesciche e intestini trattati di cui al punto 7.9 dello stesso allegato, che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, della presente decisione.

    Le norme sono accompagnate dagli elenchi di paesi terzi in provenienza dei quali le importazioni sono autorizzate, nonché dai modelli dei certificati sanitari e di polizia sanitaria e dalle norme relative all'origine e ai trattamenti richiesti per tali importazioni.

    2.  La presente decisione lascia impregiudicate le decisioni 2004/432/CE e 2003/779/CE.

    Articolo 2

    Condizioni riguardanti le specie e gli animali

    Gli Stati membri garantiscono che sono importate nella Comunità soltanto le partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da carni o da prodotti a base di carne delle specie o degli animali seguenti:

    a) pollame: polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, per la produzione di carne o di uova destinate al consumo o al ripopolamento della selvaggina da penna;

    b) animali domestici delle seguenti specie: bovini, compresi Bubalus bubalis e Bison bison, suini, ovini, caprini e solipedi;

    c) conigli e lepri e selvaggina d’allevamento, di cui al punto 1.6 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;

    d) selvaggina selvatica, di cui al punto 1.5 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.

    Articolo 3

    Condizioni di polizia veterinaria relative all'origine e al trattamento di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati

    Gli Stati membri autorizzano le importazioni nella Comunità di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati che:

    ▼C1

    a) soddisfano le condizioni riguardanti l’origine e il trattamento di cui all’allegato I, punti 1 o 2; nonché

    ▼B

    b) sono originari dei paesi terzi e di parti di paesi terzi seguenti:

    i) paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 2, e le parti dei paesi terzi elencate nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati cui non si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 1, lettera b);

    ii) paesi terzi elencati nell'allegato II, parti 2 e 3, e le parti dei paesi terzi elencate nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati cui si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), sub ii).

    Articolo 4

    Condizioni di polizia sanitaria relative alla carne fresca utilizzata nella produzione di prodotti a base di carne e a stomaci, vesciche e intestini trattati destinati ad essere importati nella Comunità e certificati sanitari e di polizia sanitaria

    Gli Stati membri provvedono affinché:

    a) vengano importate nella Comunità unicamente le partite di prodotti a base di carne, e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da carni fresche, definite al punto 1.10 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e che soddisfino i requisiti comunitari di polizia sanitaria;

    b) vengano importate nella Comunità unicamente le partite di prodotti a base di carne, e di stomaci, vesciche e intestini trattati che soddisfino i requisiti del modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all'allegato III;

    c) le partite in questione siano accompagnate dal certificato, debitamente compilato e firmato dal veterinario ufficiale del paese terzo di spedizione.

    Articolo 5

    Partite di prodotti a base di carne, e di stomaci, vesciche e intestini trattati in transito o in deposito nella Comunità

    Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, introdotte nella Comunità e destinate a un paese terzo, immediatamente dopo il transito o dopo il deposito in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità, rispettino i seguenti requisiti:

    a) provengono dal territorio di un paese terzo o da una parte di esso, di cui all'elenco dell'allegato II e sono state sottoposte al trattamento minimo previsto ai fini dell'importazione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati delle specie in esso contemplate;

    b) soddisfano le specifiche condizioni di polizia sanitaria previste per le specie interessate, indicate nei modelli di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all’allegato III;

    c) sono accompagnate da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all’allegato IV, debitamente firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo interessato;

    d) la loro ammissione al transito o al deposito, a seconda dei casi, è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità.

    Articolo 6

    Deroga per alcune destinazioni in Russia

    1.  In deroga all’articolo 5, gli Stati membri autorizzano il transito nella Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d’ispezione frontalieri comunitari riconosciuti indicati nell’allegato della decisione 2001/881/CE, di partite di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti dalla Russia e ad essa destinate direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

    a) presso il posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità il veterinario ufficiale dell’autorità competente sigilla la partita con un sigillo numerato progressivamente;

    b) i documenti di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, recano il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA», apposto dal veterinario ufficiale dell’autorità competente del posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità;

    c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

    d) l’ammissione della partita al transito è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale dell’autorità competente responsabile del posto d’ispezione frontaliero di entrata nella Comunità.

    2.  Gli Stati membri non autorizzano operazioni di scarico o di deposito nella Comunità, secondo quanto disposto dall’articolo 12, paragrafo 4, o dall’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra.

    3.  Gli Stati membri vegliano affinché l'autorità competente effettui regolarmente controlli per accertare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti a base di carne, o di stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti dalla Russia o diretti in Russia dalla Comunità corrispondano al numero e ai quantitativi introdotti nella Comunità.

    ▼M16

    Articolo 6 bis

    Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi

    1.  In deroga all’articolo 5, il transito diretto su strada attraverso l’Unione, tra il posto d’ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d’ispezione frontaliero di Ploče, di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi è autorizzato purché siano rispettate le condizioni seguenti:

    a) la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d’ispezione frontaliero di entrata nell’Unione con un sigillo numerato progressivamente;

    b) i documenti che accompagnano la partita, di cui all’articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura «UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L’UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI» apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata;

    c) i requisiti procedurali di cui all’articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;

    d) l’ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale del posto d’ispezione frontaliero di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione ( 1 ).

    2.  Lo scarico o il deposito di tali partite, quali definiti all’articolo 12, paragrafo 4, o all’articolo 13 della direttiva 97/78/CE, non sono autorizzati sul territorio dell’Unione.

    3.  L’autorità competente effettua controlli regolari al fine di verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dall’Unione corrispondano al numero e ai quantitativi in entrata nell’Unione.

    ▼B

    Articolo 7

    Disposizione transitoria

    Le partite per le quali i certificati veterinari sono stati rilasciati prima del 1o maggio 2008 in conformità dei modelli di cui alla decisione 2005/432/CE sono accettati per le importazioni nella Comunità fino al 1o giugno 2008.

    Articolo 8

    Abrogazione

    La decisione 2005/432/CE è abrogata.

    Articolo 9

    Data di applicazione

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2007.

    Articolo 10

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




    ALLEGATO I

    1. I prodotti a base di carne, e stomaci, vesciche e intestini trattati originari di paesi terzi o di parti di paesi terzi di cui all'articolo 3, lettera b), sub i) della presente decisione devono:

    a) contenere carni che soddisfano le condizioni di importazione nella Comunità come carni fresche di cui al punto 1.10 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché

    b) essere ottenuti da una o più specie o da uno o più animali che hanno subito un trattamento non specifico conformemente all'allegato II, punto A, parte 4 della presente decisione.

    2. I prodotti a base di carne, e stomaci, vesciche e intestini trattati originari di paesi terzi o di parti di paesi terzi di cui all'articolo 3, lettera b), sub ii) soddisfano le condizioni dei seguenti punti a), b) o c):

    a) i prodotti a base di carne e/o stomaci, vesciche e intestini trattati devono:

    i) contenere carne e/o prodotti a base di carne di un'unica specie o animale, conformemente a quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3, con indicazione della specie o dell'animale di cui trattasi, nonché

    ii) essere stati sottoposti almeno al trattamento specifico prescritto per le carni di quella specie o animale, secondo quanto precisato nell'allegato II, parte 4;

    b) i prodotti a base di carne e/o stomaci, vesciche e intestini trattati devono:

    i) contenere (come precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3) carni fresche, semilavorate o trasformate di più specie o animali miscelate prima di essere sottoposte al trattamento finale di cui all'allegato II, parte 4, nonché

    ii) essere stati sottoposti al trattamento finale di cui sub i) che deve essere almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato II, parte 4, per le carni delle specie o degli animali interessati, come precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3;

    c) i prodotti finali a base di carne e/o stomaci, vesciche e intestini trattati devono:

    i) essere preparati mediante miscelazione di carni trattate o di stomaci, vesciche e intestini trattati di una o più specie o di uno o più animali, nonché

    ii) essere stati sottoposti al trattamento finale di cui sub i) che deve essere almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato II, parte 4, per le specie o gli animali interessati, come precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3 per ciascun ingrediente carneo del prodotto a base di carne e degli stomaci, delle vesciche e degli intestini trattati.

    3. I trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, rappresentano le condizioni minime accettabili, ai fini di polizia sanitaria, di trasformazione dei prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati delle specie o degli animali pertinenti provenienti dai paesi terzi o dalle parti dei paesi terzi elencati nell'allegato II.

    Peraltro, ove a titolo della decisione 79/542/CEE l'importazione di frattaglie non sia autorizzata a motivo di norme restrittive di polizia sanitaria, le frattaglie in questione possono essere importate come prodotto a base di carne oppure come stomaco, vescica o intestino trattati od essere utilizzate in un prodotto a base di carne, a condizione che sia stato eseguito il trattamento di cui all'allegato II, parte 2 o che siano soddisfatte le condizioni comunitarie di polizia sanitaria.

    Inoltre, uno stabilimento di un paese figurante nell'allegato II può essere autorizzato a produrre prodotti a base di carne o stomaci, vesciche e intestini trattati che abbiano subito i trattamenti B, C o D di cui all'allegato II, parte 4, anche se lo stabilimento è situato in un paese terzo o in una parte di paese terzo da cui non sono autorizzate le importazioni di carni fresche nella Comunità, purché siano soddisfatte le condizioni comunitarie di polizia sanitaria.




    ALLEGATO II

    ▼M11

    PARTE 1

    Territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti 2 e 3



    Paese

    Territorio

    Delimitazione del territorio

     

    Codice ISO

    Versione

     

    ▼M29

    Argentina

    AR

    01/2004

    Intero paese

    AR-1

    02/2016

    I territori di cui alle voci AR-1 e AR-3 che figurano all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010

    AR-2

    02/2016

    I territori di cui alla voce AR-2 figurante all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010

    Brasile

    BR

    01/2004

    Intero paese

    BR-1

    01/2005

    Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul

    BR-2

    02/2016

    I territori di cui alle voci BR-1, BR-2, BR-3 e BR-4 che figurano all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010

    BR-3

    01/2005

    Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo

    BR-4

    01/2016

    Distrito Federal, Stati di Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe

    ▼M26

    Canada

    CA

    01/2015

    Intero paese

    CA-1

    01/2015

    L'intero paese tranne la zona CA-2

    CA-2

    01/2015

    I territori del Canada corrispondenti alla voce CA-2 descritti nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, in funzione delle date di cui alle colonne 6 A e 6B di detta tabella

    ▼M11

    Cina

    CN

    01/2007

    Intero paese

    CN-1

    01/2007

    Provincia di Shandong

    Malaysia

    MY

    01/2004

    Intero paese

    MY-1

    01/2004

    Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)

    Namibia

    NA

    01/2005

    Intero paese

    NA-1

    01/2005

    Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point a ovest fino a Gam a est

    Russia

    RU

    04/2012

    Intero paese

    RU-1

    04/2012

    L’intero paese tranne la regione di Kaliningrad

    RU-2

    04/2012

    La regione di Kaliningrad

    ▼M32

    Ucraina

    UA

    01/2016

    L'intero paese

    UA-1

    01/2016

    L'intero paese Ucraina, esclusa la zona UA-2

    UA-2

    01/2016

    I territori dell'Ucraina che figurano alla voce UA-2 nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, in funzione delle date di cui alle colonne 6 A e 6B di detta tabella

    ▼M25

    Stati Uniti

    US

    01/2015

    L'intero paese

    US-1

    01/2015

    L'intero territorio degli Stati Uniti, esclusa la zona US-2

    US-2

    01/2015

    I territori degli Stati Uniti descritti alla voce «US-2» di cui all'allegato I, parte 1, colonna 3, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (1)

    ▼M11

    Sud Africa

    ZA

    01/2005

    Intero paese

    ZA-1

    01/2005

    L’intero paese, tranne:

    la parte della zona di controllo dell’afta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e settentrionali, il distretto di Ingwavuma nella regione veterinaria del Natal e nella zona alla frontiera con il Botswana a est dei 28° di longitudine e il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal.

    (1)   Per le importazioni a norma della presente decisione deve essere preso in considerazione il periodo ditempo indicato dalle date di apertura e chiusura di cui all'allegato I, parte 1, colonne 6A e 6B, del regolamento (CE) n. 798/2008 per i rispettivi territori (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1)

    ▼M4

    PARTE 2

    Paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati

    (cfr. la parte 4 del presente allegato per l'interpretazione dei codici utilizzati nella tabella)



    Codice ISO

    Paese d'origine o relativa parte

    1.  Bovini domestici

    2.  Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)

    Ovini/caprini domestici

    1.  Suini domestici

    2.  Artiodattili di allevamento (suini)

    Solipedi domestici

    1.  Pollame

    2.  Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)

    Ratiti di allevamento

    Conigli domestici e leporidi di alleva-mento

    Artiodattili selvatici (esclusi i suini)

    Suini selvatici

    Solipedi selvatici

    Leporidi selvatici (conigli e lepri)

    Volatili selvatici

    Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

    AR

    Argentina AR

    C

    C

    C

    A

    A

    A

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    Argentina AR-1 (1)

    C

    C

    C

    A

    A

    A

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    Argentina AR-2 (1)

    (2)

    (2)

    C

    A

    A

    A

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    AU

    Australia

    A

    A

    A

    A

    D

    D

    A

    A

    A

    XXX

    A

    D

    A

    BH

    Bahrein

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    BR

    Brasile

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    Brasile BR-1

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    A

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    XXX

    Brasile BR-2

    C

    C

    C

    A

    D

    D

    A

    C

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    Brasile BR-3

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    ▼M29

    Brasile BR-4

    B

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    ▼M4

    BW

    Botswana

    B

    B

    B

    B

    XXX

    A

    A

    B

    B

    A

    A

    XXX

    XXX

    BY

    Bielorussia

    C

    C

    C

    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ▼M20

    CA

    Canada CA

    A

    A

    A

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    A

    XXX

    A

    XXX

    A

    Canada CA-1

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    A

    Canada CA-2

    A

    A

    A

    A

    D

    D

    A

    A

    A

    XXX

    A

    D

    A

    ▼M4

    CH

    Svizzera (1)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    CL

    Cile

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    A

    XXX

    CN

    Cina

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    XXX

    A

    B

    XXX

    Cina CN-1

    B

    B

    B

    B

    D

    B

    A

    B

    B

    XXX

    A

    B

    XXX

    CO

    Colombia

    B

    B

    B

    B

    XXX

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ET

    Etiopia

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    GL

    Groenlandia

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    A

    HK

    Hong Kong

    B

    B

    B

    B

    D

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ▼M15 —————

    ▼M21

    IL (4)

    Israele

    B

    B

    B

    B

    D

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    ▼M4

    IN

    India

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    IS

    Islanda

    A

    A

    B

    A

    A

    A

    A

    A

    B

    XXX

    A

    A

    XXX

    ▼M23

    JP

    Giappone

    A

    XXX

    B

    XXX

    D

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    ▼M4

    KE

    Kenya

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    KR

    Corea del Sud

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    MA

    Marocco

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ME

    Montenegro

    A

    A

    D

    A

    D

    D

    A

    D

    D

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    MG

    Madagascar

    B

    B

    B

    B

    D

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    MK

    Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (2)

    A

    A

    B

    A

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    MU

    Maurizio

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ▼M28

    MX

    Messico

    A

    D

    D

    A

    D

    D

    A

    D

    D

    XXX

    A

    D

    XXX

    ▼M4

    MY

    Malaysia MY

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    Malaysia MY-1

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    NA

    Namibia (1)

    B

    B

    B

    B

    D

    A

    A

    B

    B

    A

    A

    D

    XXX

    NC

    Nuova Caledonia

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    NZ

    Nuova Zelanda

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    A

    ▼M30

    PM

    Saint Pierre e Miquelon

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    ▼M4

    PY

    Paraguay

    C

    C

    C

    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    RS

    Serbia (3)

    A

    A

    D

    A

    D

    D

    A

    D

    D

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ▼M17

    RU

    Russia

    RU

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    A

    Russia (3)

    RU-1

    C

    C

    C

    B

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    Russia

    RU-2

    C o D1

    C o D1

    C

    B

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    ▼M4

    SG

    Singapore

    B

    B

    B

    B

    D

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    SZ

    Swaziland

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    A

    A

    XXX

    XXX

    TH

    Thailandia

    B

    B

    B

    B

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    TN

    Tunisia

    C

    C

    B

    B

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    TR

    Turchia

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    ▼M32

    UA

    Ucraina UA

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    Ucraina UA-1

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    XXX

    Ucraina UA-2

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    ▼M22

    US

    Stati Uniti US

    A

    A

    A

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    A

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    Stati Uniti US-1

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    XXX

    Stati Uniti US-2

    A

    A

    A

    A

    D

    D

    A

    A

    A

    XXX

    A

    D

    XXX

    ▼M4

    UY

    Uruguay

    C

    C

    B

    A

    D

    A

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    ▼M27

    ZA

    Sud Africa

    C

    C

    C

    A

    D

    A

    A

    C

    C

    A

    A

    D

    XXX

    ▼M7 —————

    ▼M4

    ZW

    Zimbabwe (1)

    C

    C

    B

    A

    D

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    (1)   Cfr. la parte 3 del presente allegato per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne essiccati (biltong) e pastorizzati.

    (2)   Per i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati preparati da carni fresche di animali macellati dopo il 1o marzo 2002.

    (3)   Solo per il transito attraverso l’Unione europea.

    (*1)   Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

    (*2)   Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla questione alle Nazioni Unite.

    (*3)   Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

    (*4)   Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

    XXX  Non è redatto alcun certificato e non sono autorizzati i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati contenenti carni di questa specie.

    ▼M3

    PARTE 3

    Paesi terzi o parti di paesi terzi non autorizzati per talune specie in base al trattamento generico (A), dai quali è però autorizzata l’importazione nella Comunità di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati



    Codice ISO

    Paese d’origine o relativa parte

    1.  Bovini domestici

    2.  Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)

    Ovini/caprini domestici

    1.  Suini domestici

    2.  Artiodattili di allevamento (suini)

    Solipedi domestici

    1.  Pollame

    2.  Selvaggina da penna di allevamento

    Ratiti

    Conigli domestici e leporidi di alleva-mento

    Artiodattili selvatici

    (esclusi i suini)

    Suini selvatici

    Solipedi selvatici

    Leporidi selvatici

    (conigli e lepri)

    Volatili selvatici

    Mammiferi selvatici terrestri

    (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

    AR

    Argentina — AR

    F

    F

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ▼M13

    BR

    Brasile BR-2

    E o F

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    ▼M3

    NA

    Namibia

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    E

    XXX

    Namibia NA-1

    E

    E

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    E

    UY

    Uruguay

    E

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    ▼M27

    ZA

    Sud Africa

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    E

    XXX

    Sud Africa ZA-1

    E

    E

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    E

    XXX

    A

    A

    E

    XXX

    ▼M3

    ZW

    Zimbabwe

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    XXX

    XXX

    E

    A

    E

    XXX

    XXX

    ▼B

    PARTE 4

    Interpretazione dei codici utilizzati nelle tabelle delle parti 2 e 3

    TRATTAMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO I

    Trattamento generico

    A

    =

    Nessuna temperatura minima specificata o nessun trattamento di altro tipo fissato a fini sanitari per i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini. Ciononostante la carne di tali prodotti a base di carne, e stomaci, vesciche e intestini trattati deve essere stata sottoposta a un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca; inoltre la carne fresca utilizzata deve essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili alle esportazioni di carni fresche verso la Comunità.

    Trattamenti specifici - enumerati in ordine decrescente di rigorosità:

    B

    =

    Trattamento in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a tre.

    C

    =

    Durante la lavorazione del prodotto le carni e/o stomaci, vesciche e intestini devono raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa.

    D

    =

    Durante la lavorazione del prodotto le carni e/o stomaci, vesciche e intestini devono raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa, oppure per il prosciutto crudo è necessario un processo di fermentazione naturale e stagionatura di almeno nove mesi che produca come risultato i seguenti valori:

     Aw non superiore a 0,93,

     pH non superiore a 6,0.

    ▼M17

    D1

    =

    Cottura accurata delle carni, precedentemente disossate e sgrassate, sottoposte a riscaldamento in modo da mantenere una temperatura interna pari o superiore a 70 °C per almeno 30 minuti.

    ▼B

    E

    =

    Per le carni essiccate (biltong) o prodotti assimilati, un trattamento che produca come risultato i seguenti valori:

     Aw non superiore a 0,93,

     pH non superiore a 6,0.

    F

    =

    Trattamento termico in virtù del quale la carne mantenga una temperatura di almeno 65 °C al centro della massa per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40.

    ▼M18




    ALLEGATO III

    Modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo a taluni prodotti a base di carne e a stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da paesi terzi e destinati all'Unione europea

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    ►(1) M19  

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    ►(1) M33  

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    ►(2) M31  

    ►(2) M33  

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    ►(2) M19  

    ►(2) M33  

    ▼B




    ALLEGATO IV

    (Transito e/o deposito)

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    ( 1 ) GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

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