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Document 02003D0467-20060419

Consolidated text: Decisione della Commissione del 23 giugno 2003 che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini [notificata con il numero C(2003) 1925] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2003/467/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/467/2006-04-19

2003D0467 — IT — 19.04.2006 — 008.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2003

che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini

[notificata con il numero C(2003) 1925]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/467/CE)

(GU L 156, 25.6.2003, p.74)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 dicembre 2003

  L 13

32

20.1.2004

 M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2004

  L 70

41

9.3.2004

 M3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 31 marzo 2004

  L 102

75

7.4.2004

 M4

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 2005

  L 15

30

19.1.2005

►M5

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 marzo 2005

  L 61

37

8.3.2005

 M6

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 4 agosto 2005

  L 206

12

9.8.2005

►M7

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 2005

  L 288

56

29.10.2005

►M8

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2006

  L 57

35

28.2.2006

►M9

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2006

  L 106

21

19.4.2006




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2003

che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini

[notificata con il numero C(2003) 1925]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/467/CE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ( 1 ), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione ( 2 ), in particolare l'allegato A, parte I, punto 4, l'allegato A, parte II, punto 7, e l'allegato D, capitolo I, parte E,

considerando quanto segue:

(1)

A norma della direttiva 64/432/CEE, gli Stati membri e parti o regioni degli Stati membri possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva.

(2)

La decisione 1999/467/CE della Commissione ( 3 ), modificata da ultimo dalla decisione 2001/26/CE ( 4 ), stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(3)

La decisione 1999/466/CE della Commissione ( 5 ), modificata da ultimo dalla decisione 2003/164/CE ( 6 ), stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(4)

La decisione 1999/465/CE della Commissione ( 7 ), modificata da ultimo dalla decisione 2003/177/CE ( 8 ), stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri.

(5)

Il Belgio per il proprio territorio e l'Italia per le province di Ascoli Piceno, Bergamo, Lecco e Sondrio, hanno presentato alla Commissione documenti comprovanti che per il territorio belga e per le regioni italiane suddette sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(6)

Il Belgio per il proprio territorio e l'Italia per la regione Sardegna e le province di Ascoli Piceno, Bergamo, Como, Lecco, Mantova, Sondrio, Trento e Varese, hanno presentato alla Commissione documenti comprovanti che per il territorio belga e per le regioni italiane suddette sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

(7)

L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per le province di Ascoli Piceno, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Sondrio e Varese sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

(8)

Per motivi di chiarezza, gli elenchi di Stati membri e regioni di Stati membri dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, per quanto riguarda gli allevamenti bovini, devono figurare nello stesso atto. Occorre pertanto abrogare le decisioni 1999/467/CEE, 1999/466/CEE e 1999/465/CEE.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

1.  Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato I sono dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

2.  Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato I sono dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

Articolo 2

Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

1.  Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato II sono dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

2.  Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato II sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

Articolo 3

Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

1.  Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato III sono dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

2.  Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato III sono dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

Articolo 4

Abrogazioni

Le decisioni 1999/465/CE, 1999/466/CE e 1999/467/CE sono abrogate.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.




ALLEGATO I

▼M5

CAPITOLO 1



Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

FR

Francia

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

▼M9

CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

In Italia:

 Regione Abruzzo: provincia di Pescara

  Regione Friuli-Venezia Giulia

 Regione Lombardia: province di Bergamo, Como, Lecco e Sondrio

 Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno

 Regione Toscana: province di Grosseto e Prato

 Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento.

▼B




ALLEGATO II

▼M7

CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi



Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

FR

Francia

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

▼M8

CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

In Italia:

 regione Abruzzo: provincia di Pescara,

 regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini,

 regione Friuli-Venezia Giulia,

 regione Lazio: provincia di Rieti,

 regione Liguria: province di Imperia, Savona,

 regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese,

 regione Marche: provincia di Ascoli Piceno,

 regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania, Vercelli,

 regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari,

 regione Toscana: province di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato, Siena,

 regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento,

 regione Umbria: province di Perugia, Terni.

In Portogallo:

 regione autonoma delle Azzorre: Isole di Pico, Graciosa, Flores, Corvo.

Nel Regno Unito:

 Gran Bretagna: Inghilterra, Scozia, Galles.

▼B




ALLEGATO III

▼M9

CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica



Codice ISO

Stato membro

BE

Belgio

CZ

Repubblica ceca

DK

Danimarca

DE

Germania

ES

Spagna

FR

Francia

IE

Irlanda

CY

Cipro

LU

Lussemburgo

NL

Paesi Bassi

AT

Austria

SI

Slovenia

SK

Slovacchia

FI

Finlandia

SE

Svezia

UK

Regno Unito

CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

In Italia:

 Regione Abruzzo: provincia di Pescara

 Regione Emilia Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini

 Regione Friuli-Venezia Giulia

 Regione Lazio: province di Frosinone e Rieti

 Regione Liguria: provincia di Imperia

 Regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese

 Regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro

  Regione Molise

 Regione Piemonte: province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli

 Regione Toscana: province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena

 Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano e Trento

 Regione Umbria: province di Perugia e Terni

 Regione Val d’Aosta: provincia di Aosta.



( 1 ) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

( 2 ) GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13.

( 3 ) GU L 181 del 16.7.1999, pag. 36.

( 4 ) GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 18.

( 5 ) GU L 181 del 16.7.1999, pag. 34.

( 6 ) GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 49.

( 7 ) GU L 181 del 16.7.1999, pag. 32.

( 8 ) GU L 70 del 14.3.2003, pag. 50.

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