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Document 02002R2368-20160430

    Consolidated text: Regolamento (CE) n . 2368/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2368/2016-04-30

    2002R2368 — IT — 30.04.2016 — 034.001


    Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

    ►B

    REGOLAMENTO (CE) N. 2368/2002 DEL CONSIGLIO

    del 20 dicembre 2002

    relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi

    (GU L 358 dell'31.12.2002, pag. 28)

    Modificato da:

     

     

    Gazzetta ufficiale

      n.

    pag.

    data

    ►M1

    REGOLAMENTO (CE) N. 254/2003 DEL CONSIGLIO dell'11 febbraio 2003

      L 36

    7

    12.2.2003

     M2

    REGOLAMENTO (CE) N. 257/2003 DELLA COMMISSIONE dell'11 febbraio 2003

      L 36

    11

    12.2.2003

     M3

    REGOLAMENTO (CE) N. 418/2003 DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 2003

      L 64

    13

    7.3.2003

     M4

    REGOLAMENTO (CE) N. 762/2003 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2003

      L 109

    10

    1.5.2003

     M5

    REGOLAMENTO (CE) N. 803/2003 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 2003

      L 115

    53

    9.5.2003

     M6

    REGOLAMENTO (CE) N. 1214/2003 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 2003

      L 169

    30

    8.7.2003

     M7

    REGOLAMENTO (CE) N. 1536/2003 DELLA COMMISSIONE del 29 agosto 2003

      L 218

    31

    30.8.2003

     M8

    REGOLAMENTO (CE) N. 1768/2003 DELLA COMMISSIONE dell'8 ottobre 2003

      L 256

    9

    9.10.2003

     M9

    REGOLAMENTO (CE) N. 1880/2003 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2003

      L 275

    26

    25.10.2003

     M10

    REGOLAMENTO (CE) N. 2062/2003 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2003

      L 308

    7

    25.11.2003

     M11

    REGOLAMENTO (CE) N. 101/2004 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 2004

      L 15

    20

    22.1.2004

     M12

    REGOLAMENTO (CE) N. 657/2004 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2004

      L 104

    62

    8.4.2004

     M13

    REGOLAMENTO (CE) N. 913/2004 DELLA COMMISSIONE del 29 aprile 2004

      L 163

    73

    30.4.2004

     M14

    REGOLAMENTO (CE) N. 1458/2004 DELLA COMMISSIONE del 16 agosto 2004

      L 269

    21

    17.8.2004

     M15

    REGOLAMENTO (CE) N. 1459/2004 DELLA COMMISSIONE del 16 agosto 2004

      L 269

    26

    17.8.2004

     M16

    REGOLAMENTO (CE) N. 1474/2004 DELLA COMMISSIONE del 18 agosto 2004

      L 271

    29

    19.8.2004

     M17

    REGOLAMENTO (CE) N. 522/2005 DELLA COMMISSIONE del 1o aprile 2005

      L 84

    8

    2.4.2005

     M18

    REGOLAMENTO (CE) N. 718/2005 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2005

      L 121

    64

    13.5.2005

     M19

    REGOLAMENTO (CE) N. 1285/2005 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2005

      L 203

    12

    4.8.2005

     M20

    REGOLAMENTO (CE) N. 1574/2005 DELLA COMMISSIONE del 28 settembre 2005

      L 253

    11

    29.9.2005

     M21

    REGOLAMENTO (CE) N. 1486/2006 DELLA COMMISSIONE del 5 ottobre 2006

      L 278

    3

    10.10.2006

     M22

    REGOLAMENTO (CE) N. 1636/2006 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2006

      L 306

    10

    7.11.2006

     M23

    REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

      L 363

    1

    20.12.2006

     M24

    REGOLAMENTO (CE) N. 2026/2006 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 2006

      L 384

    85

    29.12.2006

     M25

    REGOLAMENTO (CE) N. 127/2007 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 2007

      L 41

    3

    13.2.2007

     M26

    REGOLAMENTO (CE) N. 613/2007 DELLA COMMISSIONE del 1o giugno 2007

      L 141

    56

    2.6.2007

     M27

    REGOLAMENTO (CE) N. 1038/2007 DELLA COMMISSIONE del 7 settembre 2007

      L 238

    23

    11.9.2007

     M28

    REGOLAMENTO (CE) N. 1226/2007 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2007

      L 277

    7

    20.10.2007

     M29

    REGOLAMENTO (CE) N. 458/2008 DELLA COMMISSIONE del 26 maggio 2008

      L 137

    6

    27.5.2008

     M30

    REGOLAMENTO (CE) N. 1268/2008 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2008

      L 338

    39

    17.12.2008

     M31

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1116/2011 DELLA COMMISSIONE del 31 ottobre 2011

      L 289

    1

    8.11.2011

    ►M32

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 947/2012 DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 2012

      L 282

    27

    16.10.2012

     M33

    REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

      L 158

    1

    10.6.2013

     M34

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 622/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 2013

      L 177

    15

    28.6.2013

     M35

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 789/2013 DELLA COMMISSIONE del 16 agosto 2013

      L 222

    1

    20.8.2013

    ►M36

    REGOLAMENTO (UE) N. 257/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014

      L 84

    69

    20.3.2014

     M37

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1147/2014 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2014

      L 308

    61

    29.10.2014

     M38

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1374 DELLA COMMISSIONE del 7 agosto 2015

      L 212

    3

    11.8.2015

     M39

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/91 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2016

      L 19

    28

    27.1.2016

    ►M40

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/557 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2016

      L 96

    8

    12.4.2016

    ►M41

    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/667 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 2016

      L 115

    28

    29.4.2016


    Rettificato da:

     C1

    Rettifica, GU L 116, 13.5.2003, pag.  31 (803/2003)

     C2

    Rettifica, GU L 126, 19.5.2005, pag.  68 (718/2005)

     C3

    Rettifica, GU L 314, 15.11.2006, pag.  52 (1636/2006)

     C4

    Rettifica, GU L 148, 9.6.2007, pag.  25 (613/2007)




    ▼B

    REGOLAMENTO (CE) N. 2368/2002 DEL CONSIGLIO

    del 20 dicembre 2002

    relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi



    CAPITOLO I

    OGGETTO E DEFINIZIONI

    ▼M36

    Articolo 1

    Il presente regolamento istituisce un sistema dell’Unione di certificazione e di controlli all’importazione e all’esportazione per i diamanti grezzi ai fini dell’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley.

    Ai fini del sistema di certificazione, il territorio dell’Unione e quello della Groenlandia sono considerati un’entità unica senza frontiere interne.

    Il presente regolamento non pregiudica né sostituisce le disposizioni in vigore relative alle formalità e ai controlli doganali.

    ▼B

    Articolo 2

    Ai fini del presente regolamento si intende per:

    a) «processo di Kimberley»: la sede in cui i partecipanti hanno elaborato un sistema di certificazione internazionale per i diamanti grezzi;

    b) «sistema di certificazione del processo di Kimberley» (qui di seguito denominato «sistema di certificazione PK»): il sistema di certificazione internazionale negoziato dal processo di Kimberley quale indicato nell'allegato I;

    ▼M1

    c) «partecipante»: uno Stato, un'organizzazione regionale di integrazione economica, un membro dell'OMC o un territorio doganale separato che soddisfa i requisiti del sistema di certificazione del processo di Kimberley, lo ha notificato al presidente del sistema e figura nell'elenco dell'allegato II;

    ▼B

    d) «certificato»: un documento debitamente rilasciato e convalidato dall'autorità competente di un partecipante, che attesta la conformità di una spedizione di diamanti grezzi con i requisiti del sistema di certificazione PK;

    e) «autorità competente»: l'autorità designata da un partecipante per rilasciare, convalidare o verificare un certificato;

    f) «autorità comunitaria»: l'autorità competente designata da uno Stato membro e indicata nell'allegato III;

    g) «certificato comunitario»: un certificato corrispondente al modello di cui all'allegato IV e rilasciato da un'autorità comunitaria;

    h) «diamanti insanguinati»: i diamanti grezzi definiti nel sistema di certificazione PK;

    i) «diamanti grezzi»: diamanti non lavorati o semplicemente tagliati, sfaldati o sbozzati e classificabili ai codici ex 7102 10 , 7102 21 e 7102 31 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in appresso «codice SA»);

    j) «importazione»: l'ingresso materiale o l'introduzione di un bene in una qualsiasi zona del territorio geografico di un partecipante;

    k) «esportazione»: l'uscita materiale o il ritiro di un bene da una qualsiasi zona del territorio geografico di un partecipante;

    l) «spedizione»: una o più partite;

    m) «partita»: uno o più diamanti imballati insieme;

    n) «partita di origine mista»: una partita che contiene diamanti grezzi provenienti da due o più paesi d'origine;

    o) «territorio della Comunità»: il territorio degli Stati membri in cui è applicabile il trattato alle condizioni stabilite dal medesimo;

    p) «stock certificato»: uno stock di diamanti grezzi al quale si applica il presente regolamento e di cui uno Stato membro abbia efficacemente controllato ubicazione, volume, valore e eventuali modifiche;

    q) «transito doganale»: transito nell'accezione degli articoli da 91 a 97 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 3 ).



    CAPITOLO II

    REGIME D'IMPORTAZIONE

    Articolo 3

    ▼M36

    L’importazione di diamanti grezzi nel territorio della Comunità ( 4 ) o in Groenlandia è consentita soltanto se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    ▼B

    a) i diamanti grezzi sono corredati di un certificato convalidato dall'autorità competente di un partecipante;

    b) i diamanti grezzi sono conservati in contenitori a prova di manomissione e i sigilli apposti dal partecipante in questione al momento dell'esportazione sono integri;

    c) il certificato identifica chiaramente la spedizione cui si riferisce.

    Articolo 4

    ▼M36

    1.  I contenitori e i relativi certificati sono sottoposti congiuntamente e senza indugio alla verifica di un’autorità della Comunità nello Stato membro di importazione o di destinazione, così come indicato nei documenti di accompagnamento. I contenitori destinati alla Groenlandia sono sottoposti alla verifica di una delle autorità dell’Unione nello Stato membro in cui sono importati o in uno degli altri Stati membri nei quali ha sede l’autorità della Comunità

    ▼B

    2.  Nel caso in cui i diamanti grezzi sono importati in uno Stato membro sprovvisto di un'autorità comunitaria, essi sono presentanti all'autorità comunitaria competente dello Stato membro di destinazione. Qualora né lo Stato membro di importazione né quello di destinazione siano provvisti di un'autorità comunitaria, i diamanti sono presentati all'autorità comunitaria competente di un altro Stato membro.

    3.  Lo Stato membro d'importazione dei diamanti grezzi ne garantisce la presentazione all'autorità comunitaria competente di cui ai paragrafi 1 e 2. A tal fine può essere concesso il transito doganale. In tal caso, la verifica prevista dal presente articolo è sospesa fino all'arrivo dei diamanti presso l'autorità comunitaria competente.

    4.  L'importatore è responsabile della corretta circolazione dei diamanti grezzi e dei relativi costi.

    5.  Per verificare che la merce conservata in un contenitore corrisponda ai dati riportati sul corrispondente certificato, l'autorità comunitaria opta per uno dei seguenti metodi:

    a) apertura di ciascun contenitore ai fini della suddetta verifica; oppure

    b) identificazione dei contenitori da aprire ai fini della suddetta verifica sulla base di un'analisi dei rischi o altro sistema equivalente che tenga debitamente conto delle spedizioni di diamanti grezzi.

    6.  L'autorità comunitaria completa la verifica senza indugio.

    Articolo 5

    1.  Se l'autorità comunitaria stabilisce che le condizioni di cui all'articolo 3:

    a) sono soddisfatte, essa convalida il certificato originale e trasmette all'importatore una copia autenticata non falsificabile del certificato convalidato. Tale procedura di convalida è espletata entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di presentazione del certificato;

    b) non sono soddisfatte, trattiene la spedizione.

    2.  Se l'autorità comunitaria accerta che il mancato rispetto delle condizioni non è consapevole o intenzionale ovvero è da ascrivere a un'altra autorità che abbia agito nell'esercizio delle proprie funzioni, essa può procedere alla convalida e svincolare la spedizione, dopo che sono state prese le necessarie misure correttive per assicurare il rispetto delle condizioni.

    3.  Entro il termine di un mese, l'autorità comunitaria notifica eventuali inosservanze delle condizioni alla Commissione e all'autorità competente del paese partecipante che si presume abbia rilasciato o convalidato il certificato della spedizione in questione.

    Articolo 6

    1.  Fino alla data di applicabilità degli articoli di cui all'articolo 29, paragrafo 3, uno Stato membro può certificare stock di diamanti grezzi importati o presenti nel territorio della Comunità anteriormente alla suddetta data. Dopo tale data, i diamanti grezzi di stock certificati sono considerati conformi alle condizioni previste all'articolo 3.

    2.  In tutti gli altri casi, l'autorità comunitaria può rilasciare una convalida attestante che essa considera i diamanti grezzi in questione conformi alle condizioni previste all'articolo 3 se ha accertato che, a partire dalla suddetta data, essi erano legalmente presenti nella Comunità.

    Articolo 7

    In deroga alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, l'autorità comunitaria può autorizzare l'importazione di diamanti grezzi se l'importatore fornisce prove inconfutabili che i diamanti in questione erano destinati all'importazione nella Comunità e sono stati esportati al massimo 5 giorni prima della data di applicabilità degli articoli di cui all'articolo 29, paragrafo 3.

    In tali casi, l'autorità comunitaria in questione rilascia all'importatore una convalida di importazione legale attestante che i diamanti in causa sono da considerarsi conformi alle condizioni previste all'articolo 3.

    Articolo 8

    ▼M36

    1.  La Commissione consulta i partecipanti sulle modalità pratiche di conferma all’autorità competente del paese d’esportazione partecipante che ha convalidato il certificato dell’avvenuta importazione nel territorio dell’Unione o in Groenlandia.

    ▼B

    2.  In base a queste consultazioni la Commissione definisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, gli orientamenti per la compilazione di detta conferma.

    Articolo 9

    La Commissione fornisce a tutte le autorità comunitarie i modelli autenticati dei certificati dei partecipanti, i nomi e gli altri dati pertinenti relativi alle autorità che rilasciano e/o convalidano i certificati nei paesi partecipanti, i modelli autenticati dei timbri e delle firme che comprovano il rilascio o la convalida legittimi di un certificato, nonché ogni altra informazione pertinente ricevuta in relazione ai certificati.

    Articolo 10

    1.  Le autorità comunitarie trasmettono mensilmente alla Commissione una relazione su tutti i certificati sottoposti a verifica ai sensi dell'articolo 4.

    Nella relazione sono riportati per ciascun certificato almeno:

    a) il numero di certificato unico;

    b) il nome dell'autorità che lo ha rilasciato e convalidato;

    c) la data di rilascio e di convalida;

    d) la data di scadenza della validità;

    e) il paese di provenienza;

    f) il paese di origine, se noto;

    g) il codice o i codici SA;

    h) il peso in carati;

    i) il valore;

    j) l'autorità comunitaria responsabile per la verifica;

    k) la data della verifica.

    Conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, la Commissione può decidere la struttura della relazione per agevolare il monitoraggio del funzionamento del sistema di certificazione.

    2.  L'autorità comunitaria conserva per almeno tre anni gli originali dei certificati rilasciati a norma dell'articolo 3, lettera a), sottoposti a verifica. Essa garantisce alla Commissione o alle persone o agli organismi designati dalla Commissione l'accesso ai certificati originali, soprattutto per risolvere questioni sollevate nel quadro del sistema di certificazione PK.



    CAPITOLO III

    REGIME DI ESPORTAZIONE

    Articolo 11

    ▼M36

    L’esportazione di diamanti grezzi dal territorio dell’Unione o dalla Groenlandia è consentita soltanto se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

    ▼B

    a) i diamanti grezzi sono corredati di un corrispondente certificato comunitario rilasciato e convalidato da un'autorità comunitaria;

    b) i diamanti grezzi sono conservati in contenitori a prova di manomissione sigillati in conformità dell'articolo 12.

    Articolo 12

    1.  L'autorità comunitaria può rilasciare un certificato comunitario ad un esportatore qualora abbia accertato che:

    ▼M36

    a) l’esportatore ha dimostrato in modo inconfutabile che:

    i) i diamanti grezzi per cui si richiede un certificato sono stati importati legalmente a norma dell’articolo 3; oppure

    ii) i diamanti grezzi per cui si richiede un certificato sono stati estratti in Groenlandia nel caso non siano stati precedentemente esportati verso un partecipante diverso dall’Unione.

    ▼B

    b) le altre informazioni richieste sul certificato sono corrette;

    c) i diamanti grezzi sono effettivamente destinati al territorio di un paese partecipante; e

    d) i diamanti grezzi sono trasportati in un contenitore a prova di manomissione.

    2.  L'autorità comunitaria convalida il certificato comunitario soltanto dopo aver verificato che la merce conservata nel contenitore corrisponda ai dati riportati sul corrispondente certificato e che il contenitore a prova di manomissione contenente i diamanti grezzi sia stato successivamente sigillato sotto la responsabilità di tale autorità.

    3.  Per verificare che la merce conservata in un contenitore corrisponda ai dati riportati sul certificato l'autorità comunitaria opta per uno dei seguenti metodi:

    a) verifica la merce dei singoli contenitori; o

    b) identifica i contenitori la cui merce sarà verificata sulla base di un'analisi dei rischi o altro sistema equivalente che tenga debitamente conto delle spedizioni di diamanti grezzi.

    4.  L'autorità comunitaria consegna all'esportatore una copia autenticata non falsificabile del certificato comunitario convalidato. L'esportatore conserva ogni copia accessibile per un periodo di almeno tre anni.

    5.  Il certificato comunitario è valido ai fini dell'esportazione per un periodo non superiore a due mesi dalla data del rilascio. Qualora i diamanti grezzi non siano esportati entro tale periodo, il certificato comunitario è rinviato all'autorità comunitaria di rilascio.

    Articolo 13

    Se l'esportatore è membro di un'organizzazione che si occupa di commercio di diamanti elencata nell'allegato V, l'autorità comunitaria può accettare, come prova inconfutabile dell'importazione legittima nella Comunità, un'apposita dichiarazione firmata dall'esportatore. Nella dichiarazione figurano almeno le informazioni richieste all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), punto ii) per le fatture.

    Articolo 14

    1.  Se l'autorità comunitaria accerta che una spedizione di diamanti grezzi per la quale si richiede un certificato comunitario non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 11, 12 o 13, tale autorità trattiene la spedizione.

    2.  Se l'autorità comunitaria constata che il mancato rispetto delle condizioni non è consapevole o intenzionale ovvero è da ascrivere ad un'altra autorità che abbia agito nell'esercizio delle proprie funzioni, essa può svincolare la spedizione e procedere al rilascio e alla convalida del certificato comunitario, dopo che sono state prese le necessarie misure correttive per assicurare il rispetto delle condizioni.

    3.  Entro il termine di un mese, l'autorità comunitaria notifica eventuali inosservanze delle condizioni alla Commissione e all'autorità competente del paese partecipante che si presume abbia rilasciato o convalidato il certificato della spedizione in questione.

    Articolo 15

    1.  Le autorità comunitarie presentano alla Commissione una relazione mensile su tutti i certificati comunitari da esse rilasciati e convalidati.

    Nella relazione sono riportati per ciascun certificato almeno:

    a) il numero di certificato unico;

    b) il nome dell'autorità che lo ha rilasciato e convalidato;

    c) la data di rilascio e di convalida;

    d) la data di scadenza della validità;

    e) il paese di provenienza;

    f) il paese di origine se noto;

    g) il codice o i codici SA;

    h) il peso in carati e il valore.

    Conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, la Commissione può decidere la struttura della relazione per agevolare il monitoraggio del funzionamento del sistema di certificazione.

    2.  Le autorità comunitarie conservano per almeno tre anni le copie autenticate di cui all'articolo 12, paragrafo 4, e le informazioni ricevute da un esportatore per giustificare il rilascio e la convalida di un certificato comunitario.

    Esse garantiscono alla Commissione o alle persone o agli organismi designati dalla Commissione l'accesso alle copie autenticate e alle informazioni suddette, soprattutto per risolvere questioni sollevate nel quadro del sistema di certificazione PK.

    Articolo 16

    1.  La Commissione consulta i partecipanti sulle modalità pratiche di conferma dell'avvenuta importazione di diamanti grezzi esportati dalla Comunità per cui l'autorità comunitaria ha convalidato il certificato.

    2.  In base a queste consultazioni la Commissione definisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, gli orientamenti per la compilazione di detta conferma.



    CAPITOLO IV

    AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'INDUSTRIA

    Articolo 17

    1.  Le organizzazioni dei commercianti di diamanti grezzi che, ai fini dell'attuazione del sistema di certificazione PK, hanno istituito un sistema di garanzie e di autoregolamentazione dell'industria possono chiedere alla Commissione europea di essere inserite, direttamente o tramite l'autorità comunitaria appropriata, nell'elenco di cui all'allegato V.

    2.  All'atto della richiesta, l'organizzazione:

    a) fornisce prove inconfutabili che sono stati adottati norme e regolamenti in virtù dei quali i suoi membri, che si occupano del commercio di diamanti grezzi, siano essi persone fisiche o giuridiche, si impegnano al più tardi a decorrere dalla data di applicabilità degli articoli di cui all'articolo 29, paragrafo 3:

    i) a vendere soltanto diamanti acquistati da fonti legittime in conformità delle disposizioni delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e del sistema di certificazione del processo di Kimberley e a garantire per iscritto sulla fattura allegata a ciascuna vendita di diamanti grezzi che, in base alle informazioni in loro possesso e/o alle garanzie scritte del fornitore, i diamanti venduti non sono diamanti insanguinati;

    ii) a allegare a ciascuna vendita di diamanti grezzi una fattura, contenente la summenzionata garanzia firmata, che consenta l'identificazione certa del venditore, dell'acquirente e delle loro sedi, che indichi la partita IVA del venditore, se del caso, la quantità/il peso, la natura delle merci vendute, il valore della transazione e la data di consegna;

    iii) a non acquistare diamanti grezzi provenienti da fonti sospette o sconosciute e/o originari di paesi non partecipanti al sistema di certificazione PK;

    iv) a non acquistare diamanti grezzi da fornitori a carico dei quali è stata dimostrata, a seguito di un processo giusto e giuridicamente vincolante, la violazione di norme e regolamenti governativi sul commercio dei diamanti insanguinati;

    v) a non acquistare diamanti grezzi in o provenienti da determinate regioni, se un'autorità di governo o del sistema di certificazione PK ha riconosciuto in una circolare che in quelle regioni sono venduti o da quelle aree provengono diamanti insanguinati;

    vi) a non acquistare, vendere o assistere terzi nell'acquisto o nella vendita di diamanti insanguinati in modo consapevole;

    vii) ad assicurarsi che tutti i dipendenti che acquistano o vendono diamanti grezzi siano bene informati sulle misure commerciali e sui regolamenti governativi che limitano il commercio dei diamanti insanguinati;

    viii) a creare e a conservare per almeno tre anni le registrazioni delle fatture ricevute dai fornitori e rilasciate ai clienti;

    ix) a chiedere ad un revisore indipendente di certificare che dette registrazioni sono state effettuate e conservate accuratamente e che non sono state individuate transazioni non conformi agli impegni di cui ai punti da i) a viii) o che tutte le transazioni non conformi a detti impegni sono state debitamente notificate all'autorità comunitaria appropriata;

    e

    b) fornisce prove inconfutabili che sono stati adottati norme e regolamenti che la obbligano:

    i) ad espellere qualsiasi membro ritenuto colpevole, dopo un'inchiesta interna, di avere violato gravemente gli impegni summenzionati;

    ii) a rendere nota l'espulsione del membro e a notificarla alla Commissione;

    iii) ad informare tutti i suoi membri di tutte le norme, i regolamenti e gli orientamenti concernenti i diamanti insanguinati applicati a livello governativo e nell'ambito del sistema di certificazione PK e a divulgare i nomi delle persone fisiche o giuridiche dichiarate colpevoli, dopo un processo giusto e giuridicamente vincolante, della violazione di dette norme e regolamenti;

    e

    c) fornisce alla Commissione e all'autorità comunitaria appropriata un elenco completo di tutti i suoi membri che si occupano del commercio di diamanti grezzi, inclusi i nomi, gli indirizzi, la residenza e altre informazioni utili per evitare errori d'identità.

    3.  Le organizzazioni contemplate dal presente articolo notificano immediatamente alla Commissione e all'autorità comunitaria dello Stato membro in cui risiedono o sono stabilite ogni cambiamento relativo ai propri membri, successivo alla richiesta di inserimento nell'elenco.

    4.  Conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, la Commissione inserisce nell'allegato V tutte le organizzazioni che soddisfano i requisiti del presente articolo e notifica alle autorità comunitarie i nomi dei membri delle organizzazioni elencate ed altre informazioni pertinenti, nonché ogni relativo cambiamento.

    5.  

    a) Le organizzazioni elencate o i loro membri garantiscono alla pertinente autorità comunitaria l'accesso alle informazioni che possono essere necessarie per valutare l'adeguato funzionamento del sistema di garanzie e di autoregolamentazione dell'industria. Se le circostanze lo giustificano, tale autorità comunitaria può chiedere garanzie supplementari sulla capacità delle organizzazioni di assicurare un sistema credibile.

    b) L'autorità comunitaria appropriata riferisce annualmente alla Commissione sulla sua valutazione.

    6.  Qualora l'autorità comunitaria di uno Stato membro, nel corso del monitoraggio dell'adeguato funzionamento del sistema, ottenga informazioni attendibili secondo cui un'organizzazione elencata di cui al presente articolo, residente o stabilita in tale Stato membro, o uno dei suoi membri, residente o stabilito nel medesimo Stato membro, violano le disposizioni del presente articolo, essa svolge un'inchiesta al riguardo per verificare se le disposizioni in questione siano state effettivamente violate.

    7.  

    a) Qualora la Commissione disponga di informazioni attendibili secondo cui un'organizzazione elencata o uno dei suoi membri violano le disposizioni del presente articolo, essa chiede all'autorità comunitaria dello Stato membro in cui tale organizzazione o il suo membro risiedono o sono stabiliti di procedere alla valutazione della situazione. In seguito a tale richiesta, l'autorità comunitaria pertinente svolge rapidamente un'inchiesta al riguardo e informa debitamente la Commissione sulle sue conclusioni.

    b) Qualora la Commissione concluda, sulla base di relazioni, valutazioni o altre informazioni pertinenti, che un sistema di garanzie e di autoregolamentazione dell'industria non funziona correttamente e la questione non sia stata adeguatamente trattata, essa adotta le necessarie misure conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

    8.  Se un'inchiesta dimostra che un'organizzazione viola le disposizioni del presente articolo, l'autorità comunitaria dello Stato membro in cui l'organizzazione risiede o è stabilita notifica immediatamente il fatto alla Commissione. Dal canto suo, la Commissione adotta le misure appropriate, conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, al fine di escludere l'organizzazione dall'elenco di cui allegato V.

    9.  Qualora un'organizzazione elencata o uno o più dei suoi membri risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro che non abbia designato un'autorità comunitaria ai fini del presente articolo, la Commissione funge da autorità comunitaria per tale organizzazione o per tali membri.

    10.  Per quanto riguarda le organizzazioni o i loro membri contemplati dal presente articolo che operano sul territorio di un partecipante diverso dalla Comunità, si considera che essi ottemperino alle disposizioni del presente articolo se si sono conformati alle norme e ai regolamenti stabiliti da tale partecipante ai fini dell'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley.



    CAPITOLO V

    TRANSITO

    ▼M36

    Articolo 18

    Gli articoli 4, 11, 12 e 14 non si applicano ai diamanti grezzi che entrano nel territorio della Comunità o in Groenlandia unicamente per il transito verso un partecipante esterno a tali territori, a condizione che né il contenitore originale in cui sono trasportati i diamanti grezzi né il certificato originale allegato, rilasciato da un’autorità competente di un paese partecipante, siano stati manomessi all’ingresso o all’uscita dal territorio della Comunità o dalla Groenlandia, e che la finalità del transito sia chiaramente indicata sul certificato allegato.

    ▼B



    CAPITOLO VI

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 19

    1.  Gli Stati membri possono designare, nel loro territorio, una o più autorità come autorità comunitarie affidando loro vari compiti.

    2.  Gli Stati membri che designano un'autorità comunitaria forniscono alla Commissione le informazioni che dimostrano che le autorità comunitarie designate possono svolgere in maniera affidabile, tempestiva, efficace ed adeguata i compiti previsti nel presente regolamento.

    3.  Gli Stati membri possono limitare il numero di sedi dove possono essere espletate le formalità contemplate dal presente regolamento e ne informano la Commissione. Sulla base delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e conformemente alla procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, la Commissione stabilisce nell'allegato III un elenco delle autorità comunitarie, la loro ubicazione e specifica i compiti ad esse affidati.

    4.  Le autorità comunitarie possono chiedere a un operatore economico di corrispondere un diritto per la stesura, il rilascio e/o la convalida di un certificato e per un'ispezione fisica ai sensi degli articoli 4 e 14. In nessun caso, però, l'importo da versare supera i costi sostenuti dall'autorità competente per l'operazione in questione. Non sono dovuti imposte o dazi analoghi per le operazioni suddette.

    5.  Gli Stati membri notificano alla Commissione l'opzione da essi prescelta ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 e dell'articolo 12, paragrafo 3 e le successive modifiche.

    6.  La Commissione può modificare le specifiche del certificato comunitario per migliorarne la sicurezza, il trattamento e la funzionalità ai fini del sistema di certificazione PK.

    ▼M1

    Articolo 20

    In base alle informazioni pertinenti fornite dal presidente del processo di Kimberley e/o dai partecipanti, la Commissione può modificare l'elenco dei partecipanti e delle loro autorità competenti.

    ▼M36

    Articolo 21

    1.  L’Unione, compresa la Groenlandia, è un partecipante al sistema di certificazione PK.

    2.  La Commissione, che rappresenta l’Unione, compresa la Groenlandia, nel sistema di certificazione PK, si adopera per assicurare un’attuazione ottimale del sistema di certificazione PK, segnatamente attraverso la cooperazione con i partecipanti. A tal fine essa scambia con i partecipanti informazioni sul commercio internazionale dei diamanti grezzi, collabora alle attività di monitoraggio, se del caso, e alla composizione di eventuali controversie.

    ▼B

    Articolo 22

    1.  Nell'esercizio delle funzioni in virtù degli articoli 8, 10, 15, 16, 17 e 19, la Commissione è assistita da un comitato (designato in appresso come il «Comitato»).

    2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 10 giorni lavorativi.

    3.  Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

    ▼M36

    Articolo 23

    Il comitato di cui all’articolo 22 può esaminare ogni questione relativa all’applicazione del presente regolamento. Dette questioni possono essere sollevate sia dal presidente sia da un rappresentante di uno Stato membro o della Groenlandia.

    ▼B

    Articolo 24

    1.  Le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi direttamente o indirettamente collegati alle attività contemplate dagli articoli 3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 17 o 18 verificano con la debita diligenza se le attività per le quali forniscono servizi rispettano le disposizioni del presente regolamento.

    2.  È vietata la partecipazione, consapevole e intenzionale, alle attività il cui oggetto o la cui conseguenza sia l'elusione, diretta o indiretta, delle disposizioni del presente regolamento.

    3.  Ogni informazione in merito a casi, anche passati, di elusione delle disposizioni del presente regolamento è notificata alla Commissione.

    Articolo 25

    Le informazioni fornite conformemente al presente regolamento sono utilizzate soltanto ai fini per i quali sono state fornite.

    Le informazioni di natura riservata o trasmesse su base riservata sono coperte dall'obbligo del segreto professionale. La Commissione non può rivelarle senza l'espressa autorizzazione della persona che le ha fornite.

    La loro comunicazione è tuttavia permessa se la Commissione è obbligata o autorizzata a farlo, in particolare in relazione a procedimenti legali. Detta comunicazione deve tenere conto dell'interesse legittimo della persona interessata alla segretezza delle sue operazioni commerciali.

    Il presente articolo non pregiudica la possibilità da parte della Commissione di divulgare informazioni di carattere generale. Tale divulgazione non è consentita qualora risulti incompatibile con il fine originario di detta informazione.

    In caso di violazione della riservatezza, la persona interessata può ottenere che l'informazione sia cancellata, ignorata o rettificata, a seconda dei casi.

    Articolo 26

    Il rispetto del presente regolamento non esonera le persone fisiche o giuridiche dall'osservanza, totale o parziale di qualsiasi altro obbligo ai sensi della normativa comunitaria o della legislazione nazionale.

    Articolo 27

    Ciascuno Stato membro determina le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e far sì che i responsabili della violazione non ottengano nessun beneficio economico dalla loro azione.

    In attesa dell'eventuale adozione di norme a tal fine, le sanzioni da istituire in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento sono, se pertinenti, quelle stabilite dagli Stati membri per attuare l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 303/2002.

    Articolo 28

    Il presente regolamento si applica:

    a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, o a bordo degli aeromobili e dei natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro,

    b) ai cittadini di uno Stato membro e alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro.

    Articolo 29

    1.  Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    2.  La Commissione riferisce annualmente o in qualsiasi altro momento, se necessario, al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento e sulla necessità di un suo riesame, o della sua abrogazione.

    ▼M1

    3.  Gli articoli 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 si applicano a decorrere dal 1o febbraio 2003.

    ▼B

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




    ALLEGATO I

    SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO DI KIMBERLEY

    PREAMBOLO

    I PARTECIPANTI,

     RICONOSCENDO che il commercio dei diamanti insanguinati è un grave problema internazionale, che può contribuire ad alimentare direttamente i conflitti armati, le attività di movimenti ribelli volte ad indebolire o rovesciare governi legittimi, il traffico illecito e la proliferazione degli armamenti, in particolare armi portatili e di piccolo calibro,

     RICONOSCENDO ALTRESÌ gli effetti devastanti dei conflitti alimentati dal commercio dei diamanti insanguinati sulla pace e sulla sicurezza delle popolazioni dei paesi colpiti, nonché le gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani perpetrate durante questi conflitti,

     TENENDO PRESENTI l'impatto negativo di questi conflitti sulla stabilità regionale e gli obblighi imposti agli Stati dalla Carta delle Nazioni Unite per preservare la pace e la sicurezza internazionali,

     CONSAPEVOLI che sono necessarie urgenti misure internazionali per impedire che il problema dei diamanti insanguinati incida negativamente sul commercio legittimo dei diamanti, il quale ha un ruolo importante nelle economie dei numerosi Stati, soprattutto paesi in via di sviluppo, che producono, lavorano, esportano e importano diamanti,

     RAMMENTANDO tutte le pertinenti risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel quadro del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, incluse le pertinenti disposizioni delle risoluzioni 1173 (1998), 1295 (2000), 1306 (2000), e 1343 (2001), e decisi a sostenere l'attuazione delle misure ivi previste,

     SOTTOLINEANDO la risoluzione 55/56 (2000) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul legame tra commercio di diamanti insanguinati e guerre, nella quale si chiede alla comunità internazionale di intervenire con urgenza e attenzione onde adottare misure efficaci e concrete per la soluzione del problema,

     SOTTOLINEANDO INOLTRE la raccomandazione formulata nel quadro della risoluzione 55/56 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, affinché la comunità internazionale elabori proposte particolareggiate per lo sviluppo di un sistema semplice ed efficace di certificazione internazionale per i diamanti grezzi basato essenzialmente sui sistemi di certificazione nazionali e su standard minimi concordati a livello internazionale,

     RAMMENTANDO che il processo di Kimberley, creato per trovare una soluzione al problema internazionale dei diamanti insanguinati, mirava a coinvolgere tutte le parti interessate, cioè gli Stati produttori, esportatori ed importatori di diamanti, l'industria dei diamanti e la società civile,

     CONVINTI che il legame fra diamanti insanguinati e guerre può essere spezzato introducendo un sistema di certificazione per i diamanti grezzi inteso ad escludere i diamanti insanguinati dal commercio legittimo,

     RAMMENTANDO che il processo di Kimberley è giunto alla conclusione che un sistema internazionale di certificazione per i diamanti grezzi, basato sulle norme e sulle prassi nazionali e su standard minimi concordati a livello internazionale, sarà il modo più efficace per affrontare il problema dei diamanti insanguinati,

     PRENDENDO ATTO delle importanti iniziative già adottate per trovare una soluzione al problema, in particolare dai governi dell'Angola, della Repubblica democratica del Congo, della Guinea e della Sierra Leone e da altri paesi produttori, esportatori e importatori di diamanti, nonché dall'industria dei diamanti, in particolare dal «World Diamond Council», e dalla società civile,

     PLAUDENDO alle iniziative di autoregolamentazione su base volontaria annunciate dall'industria dei diamanti, e consapevoli che un sistema di questo tipo contribuirà ad assicurare un efficace controllo interno sui diamanti grezzi conforme al sistema internazionale di certificazione per i diamanti grezzi,

     RICONOSCENDO che un siffatto sistema sarà credibile soltanto se tutti i partecipanti avranno istituito sistemi interni di controllo per eliminare i diamanti insanguinati dalla catena di produzione, esportazione e importazione di diamanti grezzi nei loro territori, pur tenendo presente che le differenze a livello di metodi di produzione, pratiche commerciali e controlli istituzionali potrebbero richiedere l'applicazione di metodi diversi per conformarsi agli standard minimi,

     CONSAPEVOLI altresì che il sistema internazionale di certificazione per i diamanti grezzi deve rispettare la normativa in materia di commercio internazionale,

     RICONOSCENDO che occorre rispettare la sovranità nazionale e i principi di uguaglianza, vantaggi reciproci e consenso,

    RACCOMANDANO QUANTO SEGUE:

    SEZIONE I

    Definizioni

    Ai fini del sistema internazionale di certificazione per i diamanti grezzi (qui di seguito denominato «il sistema di certificazione»), si intende per:

    DIAMANTI INSANGUINATI: i diamanti grezzi utilizzati dai movimenti ribelli o dai loro alleati per finanziare i conflitti volti a rovesciare governi legittimi, come indicato nelle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in vigore, o in altre analoghe risoluzioni che potrebbero essere adottate in futuro dal Consiglio di sicurezza, e come indicato e riconosciuto nella risoluzione 55/56 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, o in altre analoghe risoluzioni che potrebbero essere adottate in futuro dall'Assemblea generale,

    PAESE DI ORIGINE: il paese in cui è stata estratta una spedizione di diamanti grezzi,

    PAESE DI PROVENIENZA: l'ultimo partecipante dal quale è stata esportata una spedizione di diamanti grezzi, come indicato nella documentazione d'importazione,

    DIAMANTE: un minerale naturale di forma isometrica costituito essenzialmente da carbonio cristallizzato puro, la cui durezza sulla scala di Mohs (incisione) è pari a 10, il cui peso specifico è pari a circa 3,52 e il cui indice di rifrazione è pari a 2,42,

    ESPORTAZIONE: l'uscita materiale o il ritiro di un bene da una qualsiasi zona del territorio geografico di un partecipante,

    AUTORITÀ DI ESPORTAZIONE: le autorità o gli organismi designati da un partecipante dal cui territorio è esportata una spedizione di diamanti grezzi, e che sono autorizzati a convalidare il certificato del processo di Kimberley,

    ZONA DI LIBERO SCAMBIO: una parte del territorio di un partecipante in cui le merci introdotte sono di solito considerate, per quanto riguarda imposte e dazi all'importazione, come poste al di fuori del territorio doganale,

    IMPORTAZIONE: l'ingresso materiale o l'introduzione di un bene in una qualsiasi zona del territorio geografico di un partecipante,

    AUTORITÀ DI IMPORTAZIONE: le autorità o gli organismi designati da un partecipante nel cui territorio è importata una spedizione di diamanti grezzi e incaricati di espletare tutte le formalità previste per l'importazione, in particolare la verifica dei certificati,

    CERTIFICATO DEL PROCESSO DI KIMBERLEY: un documento non falsificabile, di formato particolare, che attesta che una spedizione di diamanti grezzi è conforme ai requisiti richiesti dal sistema di certificazione,

    OSSERVATORE: un rappresentante della società civile, dell'industria dei diamanti, delle organizzazioni internazionali e dei governi non partecipanti invitato a partecipare alle riunioni plenarie,

    PARTITA: uno o più diamanti imballati insieme,

    PARTITA DI ORIGINE MISTA: una partita che contiene diamanti grezzi provenienti da due o più paesi d'origine,

    PARTECIPANTE: uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica per i quali opera il sistema di certificazione,

    ORGANIZZAZIONE REGIONALE D'INTEGRAZIONE ECONOMICA: un'organizzazione costituita da Stati sovrani che hanno trasferito a questa organizzazione le competenze relative al sistema di certificazione,

    DIAMANTI GREZZI: diamanti non lavorati o semplicemente tagliati, sfaldati o sbozzati e classificabili ai codici 7102 10 00 , 7102 21 00 e 7102 31 00 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci,

    SPEDIZIONE: l'importazione o l'esportazione fisica di una o più partite,

    TRANSITO: il passaggio fisico sul territorio di un partecipante o non partecipante, con o senza trasbordo, deposito o variazione di modo di trasporto, se tale passaggio rappresenta soltanto una parte del tragitto completo, che ha inizio e termina al di là della frontiera del partecipante o non partecipante attraverso il cui territorio transita la spedizione.

    SEZIONE II

    Certificato del processo di Kimberley

    Ciascun partecipante dovrebbe assicurarsi che:

    a) ogni spedizione di diamanti grezzi destinata all'esportazione sia corredata di un certificato del processo di Kimberley (qui di seguito denominato «il certificato»);

    b) le procedure per il rilascio dei certificati siano conformi agli standard minimi del processo di Kimberley stabiliti nella sezione IV;

    c) i certificati siano conformi ai requisiti minimi indicati nell'allegato I. Una volta assicurato il rispetto di questi requisiti, i partecipanti possono aggiungere a loro discrezione altri elementi ai propri certificati, per esempio la forma, dati supplementari o caratteristiche di sicurezza;

    d) ai fini della convalida, le caratteristiche dei certificati, come indicato nell'allegato I, siano notificate, tramite il presidente, a tutti gli altri partecipanti.

    SEZIONE III

    Impegni in relazione al commercio internazionale dei diamanti grezzi

    Ciascun partecipante deve:

    a) per quanto riguarda le esportazioni di diamanti grezzi in un partecipante, chiedere che ogni spedizione sia corredata di un certificato debitamente convalidato;

    b) per quanto riguarda i diamanti grezzi importati da un partecipante:

     richiedere un certificato debitamente convalidato,

     inviare rapidamente l'avviso di ricevimento alla competente autorità d'esportazione. La conferma dovrebbe riguardare almeno il numero del certificato, il numero di partite, il peso in carati e i dati relativi all'importatore e all'esportatore,

     decidere che l'originale del certificato sia conservato e sia facilmente accessibile per un periodo non inferiore a tre anni;

    c) assicurarsi che nessuna spedizione di diamanti grezzi sia importata da o esportata verso un non partecipante;

    d) riconoscere che i partecipanti attraverso il cui territorio transitano le spedizioni non sono tenuti a conformarsi agli obblighi di cui alle lettere a) e b) e alla sezione II, lettera a), purché le autorità competenti del partecipante in questione garantiscano che la spedizione lascia il suo territorio nelle stesse condizioni in cui vi è entrata (cioè, chiusa e non manomessa).

    SEZIONE IV

    Controlli interni

    Impegni dei partecipanti

    Ciascun partecipante dovrebbe:

    a) istituire un sistema di controlli interni inteso ad eliminare i diamanti insanguinati dalle spedizioni di diamanti grezzi importati nel e esportati dal proprio territorio;

    b) designare una o più autorità di importazione e di esportazione;

    c) assicurarsi che i diamanti grezzi siano importati ed esportati in contenitori in grado di resistere alle manomissioni;

    d) se necessario, modificare o adottare leggi o regolamenti per attuare il sistema di certificazione e applicare sanzioni dissuasive e proporzionate in caso di trasgressioni;

    e) raccogliere e conservare dati ufficiali relativi alla produzione, alle importazioni e alle esportazioni e scambiarli conformemente alle disposizioni della sezione V;

    f) all'atto dell'istituzione di un sistema di controlli interni, tenere conto, se necessario, delle opzioni e delle raccomandazioni relative ai controlli interni indicate nell'allegato II.

    Principi di autoregolamentazione dell'industria

    I partecipanti si rendono conto che un sistema volontario di autoregolamentazione dell'industria, quale indicato nel preambolo del presente documento, comprenderà un sistema di garanzie basato sui controlli di revisori indipendenti di singole società e sulle sanzioni interne fissate dall'industria, in modo da rendere rintracciabili le transazioni di diamanti grezzi da parte delle autorità di governo.

    SEZIONE V

    Cooperazione e trasparenza

    I partecipanti dovrebbero:

    a) scambiarsi, tramite la presidenza, informazioni relative alle autorità o agli organismi designati responsabili per l'attuazione delle disposizioni del presente sistema di certificazione. Ciascun partecipante dovrebbe fornire, tramite la presidenza, agli altri partecipanti informazioni, preferibilmente per via elettronica, sulla normativa, sui regolamenti, sulle norme, sulle procedure e sulle pratiche da esso applicati e, eventualmente, aggiornarle. Tra le informazioni dovrebbe essere inclusa una sintesi in inglese dei punti fondamentali;

    b) raccogliere e mettere a disposizione di tutti gli altri partecipanti, tramite la presidenza, dati statistici conformemente ai principi stabiliti nell'allegato III;

    c) scambiarsi periodicamente informazioni ed altri dati pertinenti, inclusi quelli sull'autovalutazione, per determinare le migliori pratiche nelle varie circostanze;

    d) considerare favorevolmente le richieste di assistenza di altri partecipanti per migliorare il funzionamento del sistema di certificazione nei loro territori;

    e) informare un altro partecipante, tramite la presidenza, se ritengono che la normativa, i regolamenti, le norme, le procedure o le prassi applicate dal suddetto partecipante non garantiscono l'assenza di diamanti insanguinati nelle sue esportazioni;

    f) cooperare con gli altri partecipanti per la soluzione di problemi che possono nascere da circostanze non volute e che potrebbero comportare l'inosservanza dei requisiti minimi per il rilascio o l'accettazione dei certificati e informare tutti gli altri partecipanti dei problemi riscontrati e delle soluzioni trovate;

    g) favorire, attraverso le autorità competenti, una più stretta collaborazione tra le agenzie incaricate dell'applicazione della normativa e le autorità doganali dei paesi partecipanti.

    SEZIONE VI

    Questioni amministrative

    RIUNIONI

    1. I partecipanti e gli osservatori si incontrano annualmente in riunione plenaria e, se lo ritengono necessario, in altre occasioni, per discutere sull'efficacia del sistema di certificazione.

    2. Durante la prima riunione plenaria i partecipanti dovrebbero adottare il regolamento interno per le riunioni.

    3. Le riunioni si tengono nel paese in cui risiede il presidente, a meno che un partecipante o un'organizzazione internazionale non proponga di ospitare una riunione e l'offerta venga accettata. Il paese ospitante dovrebbe semplificare le formalità di ingresso per i partecipanti alle riunioni.

    4. Al termine di ogni riunione plenaria, viene eletto un presidente incaricato di presiedere tutte le riunioni plenarie e le riunioni dei gruppi di lavoro ad hoc, fino alla conclusione della successiva riunione plenaria annuale.

    5. I partecipanti decidono all'unanimità. Se non c'è unanimità, il presidente deve avviare consultazioni.

    SOSTEGNO AMMINISTRATIVO

    6. Per garantire un'efficace gestione del sistema di certificazione, sarà necessario un sostegno amministrativo. Le modalità e le funzioni di questo sostegno dovrebbero essere discusse durante la prima riunione plenaria, previa approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

    7. Il sostegno amministrativo potrebbe comprendere le seguenti funzioni:

    a) permettere la comunicazione, lo scambio d'informazioni e le consultazioni tra i partecipanti per tutte le questioni indicate nel presente documento;

    b) conservare e mettere a disposizione di tutti i partecipanti una raccolta delle leggi, dei regolamenti, delle norme, delle procedure, delle prassi e delle statistiche forniti conformemente alla sezione V;

    c) elaborare documenti e fornire sostegno amministrativo per le riunioni plenarie e per quelle dei gruppi di lavoro;

    d) svolgere gli altri compiti che potrebbero essere indicati durante le riunioni plenarie, o durante le riunioni dei gruppi di lavoro delegati dalle riunioni plenarie.

    PARTECIPAZIONE

    8. La partecipazione al sistema di certificazione è aperta su base mondiale non discriminatoria a tutti i richiedenti che intendano e siano in grado di rispettare gli obblighi previsti dal sistema.

    9. I richiedenti che intendano partecipare al sistema di certificazione dovrebbero manifestare il proprio interesse rivolgendosi alla presidenza attraverso canali diplomatici. Nella notifica, che dovrebbe essere trasmessa entro un mese a tutti i partecipanti, dovrebbero figurare le informazioni previste alla sezione V, lettera a).

    10. I partecipanti intendono invitare i rappresentanti della società civile, dell'industria dei diamanti, dei governi non partecipanti e delle organizzazioni internazionali alle riunioni plenarie in qualità di osservatori.

    OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

    11. Prima delle riunioni plenarie annuali del Processo di Kimberley, i partecipanti devono preparare e mettere a disposizione degli altri partecipanti le informazioni richieste alla lettera a) della sezione V spiegando come gli obblighi previsti dal sistema di certificazione sono attuati nelle rispettive giurisdizioni.

    12. L'ordine del giorno della riunione plenaria annuale deve prevedere il riesame delle informazioni di cui alla lettera a) della sezione V e permettere ai partecipanti, su richiesta dell'assemblea, di fornire ulteriori particolari sui rispettivi sistemi.

    13. Qualora siano necessari ulteriori chiarimenti, su raccomandazione della presidenza i partecipanti alle riunioni plenarie possono individuare e decidere misure di verifica supplementari. Tali misure devono essere attuate conformemente alle normative nazionali e internazionali applicabili e possono comprendere, tra l'altro:

    a) la richiesta di informazioni e chiarimenti supplementari ai partecipanti;

    b) missioni di riesame da parte di altri partecipanti o di loro rappresentanti, qualora sussistano indicazioni verosimili di gravi inosservanze del sistema di certificazione.

    14. Le missioni di riesame devono essere effettuate in modo analitico, con competenza e imparzialità e con il consenso del partecipante interessato. Il numero, la composizione, il mandato e la durata delle missioni variano in funzione delle circostanze e sono decisi dalla presidenza, d'intesa con il partecipante interessato, e previa consultazione di tutti gli altri partecipanti.

    15. Una relazione sui risultati delle misure di verifica deve essere trasmessa alla presidenza e al partecipante interessato entro tre settimane dalla conclusione della missione. Le osservazioni del partecipante e la relazione devono figurare nella sezione ad accesso limitato di un sito web ufficiale del sistema di certificazione entro tre settimane dalla presentazione della relazione al partecipante interessato. I partecipanti e gli osservatori dovrebbero impegnarsi alla massima riservatezza in relazione alle questioni e alle discussioni sulla conformità al sistema di certificazione.

    CONFORMITÀ E PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE

    16. Qualora si ponga un problema relativo alla conformità di un partecipante o qualsiasi altra questione relativa all'attuazione del sistema, il partecipante interessato ne informa la presidenza, la quale a sua volta informa senza indugio tutti i partecipanti e avvia un dialogo per risolvere il problema. I partecipanti e gli osservatori si impegnano alla massima riservatezza in relazione alle questioni e alle discussioni relative alla conformità al sistema di certificazione.

    MODIFICHE

    17. Il presente documento può essere modificato con decisione unanime dei partecipanti.

    18. Ciascun partecipante può proporre modifiche. Tali proposte dovrebbero essere trasmesse per iscritto alla presidenza, almeno 90 giorni prima della successiva riunione plenaria, salvo diversa indicazione.

    19. La presidenza deve comunicare senza indugio a tutti i partecipanti e agli osservatori le modifiche proposte e porle all'ordine del giorno della successiva riunione plenaria annuale.

    MECCANISMO DI RIESAME

    20. I partecipanti desiderano che il sistema di certificazione sia oggetto di un riesame periodico, per consentire ai partecipanti un'analisi approfondita di tutti gli elementi che lo costituiscono. Il riesame dovrebbe permettere anche la valutazione della pertinenza di un siffatto sistema, visto che i partecipanti e le organizzazioni internazionali, in particolare le Nazioni Unite, ritengono che i diamanti insanguinati costituiscano una minaccia costante. Il primo riesame dovrebbe essere effettuato entro tre anni dalla data effettiva di entrata in vigore del sistema di certificazione. La riunione di riesame dovrebbe coincidere con la riunione plenaria annuale, salvo diversa indicazione.

    INIZIO DELL'ATTUAZIONE DEL SISTEMA

    21. Il sistema di certificazione dovrebbe essere istituito alla riunione ministeriale di Interlaken del 5 novembre 2002 del sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi.




    Allegato I all'allegato I

    Certificati

    A.   Requisiti minimi per i certificati

    I certificati devono essere conformi ai seguenti requisiti:

     su ciascun certificato dovrebbero figurare il titolo «Certificato del processo di Kimberley», il logo e la seguente dichiarazione. «I diamanti grezzi contenuti in questa spedizione sono stati lavorati conformemente alle disposizioni del sistema di certificazione del processo di Kimberley per i diamanti grezzi»,

     paese di origine per le spedizioni di partite di origine unica (cioè, di provenienza unica),

     i certificati possono essere rilasciati in qualsiasi lingua, purché sia inclusa una traduzione in inglese,

     numerazione unica con il codice per paese Alpha 2, conformemente alla norma ISO 3166-1,

     protezione contro manomissioni e falsificazioni,

     data di rilascio,

     data di scadenza,

     autorità che rilascia il certificato,

     identità dell'esportatore e dell'importatore,

     peso in carati/massa,

     valore in USD,

     numero di partite per spedizione,

     sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci,

     convalida del certificato da parte dell'autorità di esportazione.

    B.   Elementi facoltativi

    Sono facoltativi i seguenti elementi:

     caratteristiche particolari (per esempio, la forma, i dati supplementari o gli elementi relativi alla sicurezza),

     l'indicazione della qualità dei diamanti grezzi che fanno parte della spedizione,

     nella ricevuta d'importazione dovrebbero figurare i seguenti elementi:

     

    paese destinatario

    identità dell'importatore

    peso in carati e valore in USD

    sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci

    data di ricevimento da parte dell'autorità d'importazione

    vidimazione da parte dell'autorità d'importazione

    C.   Procedure facoltative

    I diamanti grezzi possono essere spediti in contenitori di sicurezza trasparenti.

    Il numero di certificato unico può essere riprodotto sul contenitore.




    Allegato II all'allegato I

    Raccomandazioni di cui alla sezione IV, lettera f)

    Raccomandazioni generali

    1. I partecipanti possono nominare uno o più coordinatori incaricati dell'attuazione del sistema di certificazione.

    2. I partecipanti possono valutare l'opportunità di integrare e/o migliorare la raccolta e la pubblicazione delle statistiche di cui all'allegato III in base al contenuto dei certificati del processo di Kimberley.

    3. I partecipanti sono invitati a conservare le informazioni e i dati richiesti alla sezione V in una base di dati informatica.

    4. I partecipanti sono invitati a trasmettere e a ricevere messaggi elettronici per promuovere il sistema di certificazione.

    5. I paesi partecipanti produttori di diamanti, che sospettano gruppi ribelli di estrarre diamanti nei loro territori, sono invitati ad individuare le aree di attività dei ribelli e a trasmettere l'informazione a tutti gli altri partecipanti. Questi dati devono essere aggiornati periodicamente.

    6. I partecipanti sono invitati a rendere noti, tramite la presidenza, a tutti gli altri partecipanti i nomi dei singoli o delle società colpevoli di attività illecite ai fini del sistema di certificazione.

    7. I partecipanti sono invitati a fare in modo che tutti gli acquisti di diamanti grezzi effettuati in contanti siano conclusi attraverso le banche ufficiali e accompagnati da documentazione verificabile.

    8. I paesi partecipanti produttori di diamanti dovrebbero analizzare la loro produzione per quanto riguarda:

     le caratteristiche dei diamanti estratti,

     la produzione effettiva.

    Raccomandazioni per il controllo sulle miniere di diamanti

    9. I partecipanti sono invitati ad assicurarsi che tutte le miniere di diamanti abbiano una licenza e che solamente le miniere autorizzate estraggano diamanti.

    10. I partecipanti sono invitati ad assicurarsi che le società che si occupano di prospezione e di estrazione mineraria osservino standard di sicurezza efficaci per fare in modo che i diamanti insanguinati non contaminino il commercio legittimo.

    Raccomandazioni per i paesi partecipanti che hanno miniere su piccola scala

    11. Tutte le miniere di diamanti artigianali e informali dovrebbero avere una licenza e soltanto alle persone autorizzate dovrebbe essere concesso di estrarre diamanti.

    12. Sulle licenze dovrebbero essere indicati almeno: il nome, l'indirizzo, la nazionalità e/o la residenza e l'area in cui viene autorizzata l'attività di estrazione dei diamanti.

    Raccomandazioni per gli acquirenti, i rivenditori e gli esportatori di diamanti grezzi

    13. Gli acquirenti, i venditori, gli esportatori, gli agenti e le società interessate al trasporto dei diamanti grezzi devono essere registrati e devono ottenere una licenza dalle autorità competenti di ciascun paese partecipante.

    14. Sulle licenze dovrebbero essere indicati almeno: il nome, l'indirizzo e la nazionalità e/o la residenza.

    15. Gli acquirenti, i venditori e gli esportatori dei diamanti grezzi dovrebbero, a norma di legge, conservare per cinque anni le scritture contabili giornaliere relative agli acquisti, alle vendite o alle esportazioni con l'elenco dei nomi dei clienti, compratori o venditori, il loro numero di licenza e la quantità e il valore dei diamanti venduti, esportati o acquistati.

    16. Le informazioni di cui al paragrafo 14 dovrebbero essere inserite in una base di dati informatica, per facilitare la presentazione di informazioni particolareggiate relative all'attività dei singoli acquirenti e venditori di diamanti grezzi.

    Raccomandazioni per le esportazioni

    17. L'esportatore dovrebbe presentare la spedizione di diamanti grezzi alle competenti autorità d'esportazione.

    18. L'autorità d'esportazione è invitata, prima di convalidare un certificato, a chiedere all'esportatore una dichiarazione in cui si attesta che i diamanti grezzi da esportare non sono diamanti insanguinati.

    19. I diamanti grezzi dovrebbero essere sigillati in un contenitore a prova di manomissione insieme al certificato o a una copia debitamente autenticata. L'autorità d'esportazione dovrebbe quindi inviare un messaggio e-mail particolareggiato alla competente autorità d'importazione con indicazione del peso in carati, del valore, del paese d'origine o di provenienza, dell'importatore e del numero di serie del certificato.

    20. L'autorità d'esportazione dovrebbe registrare tutti i particolari relativi alle spedizioni di diamanti grezzi in una base di dati informatica.

    Raccomandazioni per l'importazione

    21. L'autorità d'importazione dovrebbe ricevere un messaggio e-mail prima o all'arrivo di una spedizione di diamanti grezzi. Nel messaggio dovrebbero figurare particolari quali il peso in carati, il valore, il paese di origine o di provenienza, l'esportatore e il numero di serie del certificato.

    22. L'autorità d'importazione dovrebbe ispezionare la spedizione di diamanti grezzi per verificare se i sigilli e il contenitore siano stati manomessi e se l'esportazione sia stata effettuata conformemente al sistema di certificazione.

    23. L'autorità d'importazione dovrebbe aprire e ispezionare il contenuto della spedizione per verificare la veridicità dei dati dichiarati sul certificato.

    24. Quando previsto e su richiesta, l'autorità d'importazione dovrebbe rinviare alla competente autorità d'esportazione il tagliando di ricevuta o il talloncino che conferma l'avvenuta importazione.

    25. L'autorità d'importazione dovrebbe registrare tutti i particolari relativi alle spedizioni di diamanti grezzi in una base di dati informatica.

    Raccomandazioni relative alle spedizioni destinate a e provenienti da zone di libero scambio

    26. Le spedizioni di diamanti grezzi destinate a e provenienti da zone di libero scambio dovrebbero essere esaminate dalle autorità competenti.




    Allegato III all'allegato I

    Statistiche

    Riconoscendo che la disponibilità di dati affidabili e comparabili sulla produzione e sul commercio internazionale di diamanti grezzi è essenziale per attuare in modo effettivo il sistema di certificazione, in particolare per individuare irregolarità o anomalie che potrebbero rivelare la presenza di diamanti insanguinati nel commercio legittimo, i partecipanti, pur tenendo conto della necessità di proteggere informazioni sensibili in campo commerciale, sostengono con convinzione i seguenti principi:

    a) conservare e pubblicare, entro due mesi dall'inizio del periodo di riferimento e in un formato standard, statistiche trimestrali globali sulle esportazioni e sulle importazioni di diamanti grezzi, nonché sul numero di certificati vidimati per l'esportazione e sulle importazioni corredate di certificati;

    b) conservare e pubblicare statistiche sulle esportazioni e sulle importazioni per origine e provenienza, se possibile; per peso in carati e valore; e secondo i codici 7102 10 , 7102 21 e 7102 31 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci;

    c) conservare e pubblicare, su base semestrale ed entro due mesi dall'inizio del periodo di riferimento, statistiche sulla produzione di diamanti grezzi per peso in carati e per valore. Se un paese partecipante non può pubblicare queste statistiche, dovrebbe notificarlo immediatamente al presidente;

    d) raccogliere e pubblicare queste statistiche basandosi in primo luogo sulle procedure e metodologie nazionali già applicate;

    e) mettere queste statistiche a disposizione di organismi intergovernativi o di un altro meccanismo appropriato indicato dai partecipanti per 1) la compilazione e la pubblicazione trimestrale dei dati relativi alle esportazioni e alle importazioni, e 2) la compilazione e la pubblicazione semestrale dei dati relativi alla produzione. Queste statistiche devono essere messe a disposizione delle parti interessate e dei partecipanti, singolarmente o collettivamente, per poter essere analizzate in base ai parametri stabiliti dai partecipanti;

    f) esaminare le informazioni statistiche relative al commercio internazionale e alla produzione di diamanti grezzi durante le riunioni plenarie annuali, per affrontare le questioni connesse e favorire l'attuazione effettiva del sistema di certificazione.

    ▼M40




    ALLEGATO II

    Elenco dei partecipanti al sistema di certificazione del processo di Kimberley e delle loro autorità competenti debitamente designate, di cui agli articoli 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 e 20

    ANGOLA

    Ministry of Geology and Mines

    Rua Hochi Min

    C.P # 1260

    Luanda

    Angola

    ARMENIA

    Department of Gemstones and Jewellery

    Ministry of Trade and Economic Development

    M. Mkrtchyan 5

    Yerevan

    Armenia

    AUSTRALIA

    Department of Foreign Affairs and Trade

    Trade Development Division

    R.G. Casey Building

    John McEwen Crescent

    Barton ACT 0221

    Australia

    BANGLADESH

    Export Promotion Bureau

    TCB Bhaban

    1, Karwan Bazaar

    Dhaka

    Bangladesh

    BIELORUSSIA

    Ministry of Finance

    Department for Precious Metals and Precious Stones

    Sovetskaja Str., 7

    220010 Minsk

    Republic of Belarus

    BOTSWANA

    Ministry of Minerals, Energy and Water Resources

    PI Bag 0018

    Gaborone

    Botswana

    BRASILE

    Ministry of Mines and Energy

    Esplanada dos Ministérios — Bloco «U» — 4o andar

    70065 — 900 Brasilia — DF

    Brazil

    CAMBOGIA

    Ministry of Commerce

    Export-Import Department

    #19-61, MOC Road (1138 Road)

    Phum Teuk Thla, Sangkai Teuk Thla, Khan Sen Sok,

    Phnom Penh

    Cambodia

    CAMERUN

    National Permanent Secretariat for the Kimberley Process

    Ministry of Mines, Industry and Technological Development

    Intek Building

    Navik Street

    P.O. Box 8390

    Yaoundé

    Cameroon

    CANADA

    International:

    Department of Foreign Affairs, Trade and Development

    Human Rights, Governance and Indigenous Affairs Policy Division — MIH

    125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1 A 0G2

    Canada

    For General Enquiries at Natural Resources Canada:

    Kimberley Process Office

    Minerals and Metals Sector (MMS)

    Natural Resources Canada (NRCan)

    580 Booth Street, 10th floor

    Ottawa, Ontario

    Canada K1 A 0E4

    REPUBBLICA CENTRAFRICANA

    Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley

    BP 26

    Bangui

    Central African Republic

    REPUBBLICA POPOLARE CINESE

    Department of Inspection and Quarantine Clearance

    General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

    9 Madiandonglu

    Haidian District, Beijing 100088

    People's Republic of China

    COSTA D'AVORIO

    Ministère de l'Industrie et des Mines

    Secrétariat Permanent de la Représentation en Côte d'Ivoire du Processus de Kimberley (SPRPK-CI)

    Abidjan-Plateau, Immeuble les Harmonies II

    Abidjan

    Côte d'Ivoire

    HONG KONG, Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare cinese

    Department of Trade and Industry

    Hong Kong Special Administrative Region

    Peoples Republic of China

    Room 703, Trade and Industry Tower

    700 Nathan Road

    Kowloon

    Hong Kong

    China

    CONGO, Repubblica democratica del

    Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification

    des Substances Minérales Précieuses et Semi-précieuses (CEEC)

    3989, av des cliniques,

    Kinshasa/Gombe

    Democratic Republic of Congo

    CONGO, Repubblica del

    Bureau d'Expertise, d'Evaluation et de Certification

    des Substances Minérales Précieuses (BEEC)

    BP 2787

    Brazzaville

    Republic of Congo

    UNIONE EUROPEA

    Commissione europea

    Servizio degli strumenti di politica estera

    Ufficio EEAS 02/309

    B-1049 Bruxelles/Brussel

    Belgio

    GHANA

    Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

    Diamond House,

    Kinbu Road,

    P.O. Box M. 108

    Accra

    Ghana

    GUINEA

    Ministry of Mines and Geology

    BP 2696

    Conakry

    Guinea

    GUYANA

    Geology and Mines Commission

    P O Box 1028

    Upper Brickdam

    Stabroek

    Georgetown

    Guyana

    INDIA

    Department of Commerce

    Ministry of Commerce & Industry

    Udyog Bhawan

    Maulana Azad Road

    New Delhi 110 011

    India

    INDONESIA

    Directorate-General of Foreign Trade

    Ministry of Trade

    JI M.I. Ridwan Rais No. 5

    Blok I Iantai 4

    Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

    Jakarta

    Indonesia

    ISRAELE

    Ministry of Industry, Trade and Labor

    Office of the Diamond Controller

    3 Jabotinsky Road

    Ramat Gan 52520

    Israel

    GIAPPONE

    United Nations Policy Division

    Foreign Policy Bureau

    Ministry of Foreign Affairs

    2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

    100-8919 Tokyo

    Japan

    KAZAKISTAN

    Ministry of Economy and Budget Planning

    Orynbor str., 8, entrance 7

    Administrative building ‘The house of ministries’

    010000 Astana

    Kazakhstan

    COREA, Repubblica di

    Export Control Policy Division

    Ministry of Knowledge Economy

    Government Complex

    Jungang-dong 1, Gwacheon-si

    Gyeonggi-do 427-723

    Seoul

    Korea

    LAOS, Repubblica popolare democratica del

    Department of Import and Export

    Ministry of Industry and Commerce

    Vientiane

    Laos

    LIBANO

    Ministry of Economy and Trade

    Lazariah Building

    Down Town

    Beirut

    Lebanon

    LESOTHO

    Department of Mines

    Corner Constitution and Parliament Road

    P.O. Box 750

    Maseru 100

    Lesotho

    LIBERIA

    Government Diamond Office

    Ministry of Lands, Mines and Energy

    Capitol Hill

    P.O. Box 10-9024

    1000 Monrovia 10

    Liberia

    MALAYSIA

    Ministry of International Trade and Industry

    Trade Cooperation and Industry Coordination Section

    Block 10

    Komplek Kerajaan Jalan Duta

    50622 Kuala Lumpur

    Malaysia

    MALI

    Ministère des Mines

    Bureau d'Expertise d'Evaluation et de Certification des Diamants Bruts

    Zone Industrielle Ex. DNGM

    Bamako

    République du Mali

    MAURIZIO

    Import Division

    Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

    4th Floor, Anglo Mauritius Building

    Intendance Street

    Port Louis

    Mauritius

    MESSICO

    Secretaría de Economía

    Dirección General de Política Comercial

    Alfonso Reyes No. 30, Colonia Hipodromo Condesa, Piso 16.

    Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

    Mexico

    NAMIBIA

    Diamond Commission

    Directorate of Diamond Affairs

    Ministry of Mines and Energy

    Private Bag 13297

    1st Aviation Road (Eros Airport)

    Windhoek

    Namibia

    NUOVA ZELANDA

    Certificate Issuing authority:

    Middle East and Africa Division

    Ministry of Foreign Affairs and Trade

    Private Bag 18 901

    Wellington

    New Zealand

    Import and Export Authority:

    New Zealand Customs Service

    PO Box 2218

    Wellington

    New Zealand

    NORVEGIA

    Section for Public International Law

    Department for Legal Affairs

    Royal Ministry of Foreign Affairs

    P.O. Box 8114

    0032 Oslo

    Norway

    PANAMA

    General Direction of International Economic Affairs

    Ministry of Foreign Affairs

    San Felipe, Calle 3

    Palacio Bolívar, Edificio 26

    Panamá 4

    Republic of Panama

    FEDERAZIONE RUSSA

    International:

    Ministry of Finance

    9, Ilyinka Street,

    109097 Moscow

    Russia

    Import and Export Authority:

    Gokhran of Russia

    14, 1812 Goda St.

    121170 Moscow

    Russia

    SIERRA LEONE

    Ministry of Mineral Resources

    Gold and Diamond Office (GDO)

    Youyi Building

    Brookfields

    Freetown

    Sierra Leone

    SINGAPORE

    Ministry of Trade and Industry

    100 High Street

    #09-01, The Treasury,

    Singapore 179434

    SUDAFRICA

    South African Diamond and Precious Metals Regulator

    SA Diamond Centre

    251 Fox Street

    Johannesburg 2000

    South Africa

    SRI LANKA

    National Gem and Jewellery Authority

    25, Galleface Terrace

    Colombo 03

    Sri Lanka

    SWAZILAND

    Office for the Commissioner of Mines

    Ministry of Natural Resources and Energy

    Mining department

    Lilunga House (3rd floor, Wing B)

    Somhlolo Road

    PO Box 9,

    Mbabane H100

    Swaziland

    SVIZZERA

    State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

    Sanctions Unit

    Holzikofenweg 36

    CH-3003 Berne/Switzerland

    TAIWAN, PENGHU, KINMEN E MATSU, TERRITORIO DOGANALE SEPARATO

    Export/Import Administration Division

    Bureau of Foreign Trade

    Ministry of Economic Affairs

    1, Hu Kou Street

    Taipei, 100

    Taiwan

    TANZANIA

    Commission for Minerals

    Ministry of Energy and Minerals

    PO Box 2000

    Dar es Salaam

    Tanzania

    THAILANDIA

    Department of Foreign Trade

    Ministry of Commerce

    44/100 Nonthaburi 1 Road

    Muang District, Nonthaburi 11000

    Thailand

    TOGO

    Ministry of Mine, Energy and Water

    Head Office of Mines and Geology

    216, Avenue Sarakawa

    B.P. 356

    Lomé

    Togo

    TURCHIA

    Foreign Exchange Department

    Undersecretariat of Treasury

    T.C. Bașbakanlık Hazine

    Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

    06510 Emek — Ankara

    Turkey

    Import and Export Authority:

    Istanbul Gold Exchange

    Rıhtım Cad. No:81

    34425 Karaköy — İstanbul

    Turkey

    UCRAINA

    Ministry of Finance

    State Gemological Center

    Degtyarivska St. 38-44

    Kiev 04119

    Ukraine

    EMIRATI ARABI UNITI

    U.A.E Kimberley Process Office

    Dubai Multi Commodities Center

    Dubai Airport Free Zone

    Emirates Security Building

    Block B, 2nd Floor, Office # 20

    P.O. Box 48800

    Dubai

    United Arab Emirates

    STATI UNITI D'AMERICA

    United States Kimberley Process Authority

    11 West 47 Street 11th floor

    New York, NY 10036

    United States of America

    U.S. Department of State

    Room 4843 EB/ESC

    2201 C Street, NW

    Washington D.C. 20520

    United States of America

    VIETNAM

    Ministry of Industry and Trade

    Import Export Management Department

    54 Hai Ba Trung,

    Hoan Kiem

    Hanoi

    Vietnam

    ZIMBABWE

    Principal Minerals Development Office

    Ministry of Mines and Mining Development

    Private Bag 7709, Causeway

    Harare

    Zimbabwe

    ▼M41




    ALLEGATO III

    Elenco delle autorità competenti degli Stati membri e delle loro funzioni indicate agli articoli 2 e 19 del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio

    BELGIO

    Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie, Dienst Vergunningen

    Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale, Service Licence.

    Italiëlei 124, bus 71

    B-2000 Antwerpen

    Tel. +32 2 277 54 59

    Fax +32 2 277 54 61

    E-mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

    In Belgio i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

    The Diamond Office,

    Hovenierstraat 22

    BE-2018 Antwerpen

    REPUBBLICA CECA

    Nella Repubblica ceca i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

    Generální ředitelství cel

    Budějovická 7

    140 96 Praha 4

    Česká republika

    Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

    Fax (420-2) 61 33 38 70

    E-mail: diamond@cs.mfcr.cz

    Permanent service at designated custom office — Praha Ruzyně

    Tel. (420-2) 20 113 788 (dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 15:30)

    Tel. (420-2) 20 119 678 (sabato, domenica e giorni festivi, dalle 15:30 alle 7:30)

    GERMANIA

    In Germania i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002, incluso il rilascio dei certificati UE, sono di esclusiva competenza di:

    Hauptzollamt Koblenz

    Zollamt Idar-Oberstein

    Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

    Hauptstraße 197

    D-55743 Idar-Oberstein

    Tel. (49-6781) 56 27-0

    Fax (49-6781) 56 27-19

    E-mail: poststelle.za-idar-oberstein@zoll.bund.de

    Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 3, degli articoli 6, 9 e 10, dell'articolo 14, paragrafo 3, e degli articoli 15 e 17 di tale regolamento, specie per quanto riguarda gli obblighi di informazione nei confronti della Commissione, l'autorità tedesca competente è la seguente:

    Generalzolldirektion

    - Direktion VI -

    Recht des grenzüberschreitenden Warenverkehrs/Besonderes Zollrecht

    Krelingstraβe 50

    D-90408 Nürnberg

    Tel. (49-911) 376 3754

    Fax (49-911) 376 2273

    E-mail: DVIA3.gzd@zoll.bund.de

    PORTOGALLO

    Autoridade Tributária e Aduaneira

    Direção de Serviços de Regulação Aduaneira

    R. da Alfândega, 5

    1149-006 Lisboa

    Tel. +351 218813888/9

    Fax +351 218813941

    E-mail: dsra@at.gov.pt

    In Portogallo i controlli delle importazioni e delle esportazioni di diamanti grezzi imposti dal regolamento (CE) n. 2368/2002 e il trattamento doganale sono di esclusiva competenza di:

    Alfândega do Aeroporto de Lisboa

    Aeroporto de Lisboa,

    Terminal de Carga, Edifício 134

    1750-364 Lisboa

    Tel. +351 210030080

    Fax +351 210037777

    E-mail: aalisboa-kimberley@at.gov.pt

    ROMANIA

    Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

    (Autorità nazionale per la tutela dei consumatori)

    1 Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România

    (72 Aviatorilor Bvd., sector 1, Bucharest, Romania)

    Cod postal (codice postale) 011865

    Tel. (40-21) 318 46 35/312 98 90/312 12 75

    Fax (40-21) 318 46 35/314 34 62

    www.anpc.ro

    REGNO UNITO

    Government Diamond Office

    Conflict Department

    Room WH.1.163

    Foreign and Commonwealth Office

    King Charles Street

    London

    SW1 A 2AH

    Tel. (44-207) 008 6903/5797

    Fax (44-207) 008 3905

    E-mail: KPUK@fco.gov.uk

    ▼M32




    ALLEGATO IV

    Certificato comunitario di cui all'articolo 2

    Conformemente alle modifiche introdotte dal trattato di Lisbona, a norma del quale l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea, per «certificato UE» si intende il certificato comunitario definito all'articolo 2, lettera g), del presente regolamento.

    Il certificato UE consta degli elementi indicati in appresso. Gli Stati membri assicurano che i certificati da essi rilasciati siano identici e, a tal fine, sottopongono alla Commissione modelli di certificati da rilasciare.

    Gli Stati membri provvedono alla stampa dei certificati UE. I certificati UE possono essere stampati anche da tipografie incaricate dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni certificato UE deve recare il riferimento a detto riconoscimento dello Stato membro. Su ogni certificato UE figurano il nome e l'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. La tipografia deve essere una tipografia ad alta sicurezza per la stampa di banconote. La tipografia dovrebbe fornire opportune referenze di clienti governativi e commerciali.

    La Commissione europea mette a disposizione delle autorità UE modelli dei certificati UE originali.

    Materiali

     Dimensioni: A4 (210 mm × 297 mm).

     Filigrana con fibre invisibili (giallo/rosso) alla luce UV.

     Sensibile ai solventi.

     Opacità agli UV (gli elementi del documento appaiono nettamente se illuminati da una lampada UV).

     Carta 95 g/m2.

    Stampa

     Stampa di fondo iridescente (sensibile ai solventi).

     La stampa di fondo iridescente non è visibile in fotocopia.

     Gli inchiostri utilizzati devono essere «sensibili ai solventi», in modo da proteggere il documento dall'attacco di prodotti chimici impiegati per alterare il testo, per es. uno sbiancante.

     Stampa di fondo monocromatica (permanente e fotostabile).

     Garantire la stampa di un'iride secondaria per impedire che la luce del sole danneggi i certificati.

     Procedimento invisibile agli UV (stelle della bandiera UE).

     Nella stampa di sicurezza dovrebbe essere applicata la quantità esatta di inchiostro per garantire che l'elemento UV sia invisibile alla luce normale.

     Bandiera UE: stampata in giallo oro e blu europeo.

     Bordo in calcografia.

     L'inchiostro della calcografia percettibile al tatto è uno degli elementi più importanti del documento.

     Rabescatura a microstampa: «Certificato del processo di Kimberley».

     Immagine latente: KP.

     Microstampa con l'acronimo KPCS.

     Il documento deve incorporare elementi anticopia («Medaglione») nella rabescatura ad alta sicurezza.

    Numerazione

     Ogni certificato UE ha un numero di serie unico preceduto dal codice: UE.

     La Commissione attribuisce i numeri di serie agli Stati membri che intendono rilasciare certificati UE.

     Dovrebbero esserci due tipi di numerazione accoppiata: visibile e invisibile:

     Tipo 1: numero sequenziale a 8 cifre, una volta su tutte le parti del documento, stampato in nero.

     La tipografia dovrebbe essere interamente responsabile della numerazione dei certificati.

     La tipografia dovrebbe anche tenere una base dati di tutta la numerazione.

     Tipo 2: numero sequenziale a 8 cifre, stampato invisibile (accoppiato a quello summenzionato), che diventa fluorescente alla luce UV.

    Lingua

    Inglese e, se del caso, lingua (lingue) dello Stato membro interessato.

    Presentazione e finitura

    Elementi obbligatori

    Perforazione tratteggiata in una posizione, taglio in fogli singoli A4, a 100 mm dal bordo destro.

    a) lato sinistro:

    image

    b) lato destro:

    image




    ALLEGATO V

    Elenco delle organizzazioni che si occupano di commercio dei diamanti che attuano il sistema di garanzie e autoregolamentazione dell'industria di cui agli articoli 13 e 17

    Antwerpsche Diamantkring CV

    Hoveniersstraat 2 bus 515

    B-2018 Antwerpen

    Beurs voor Diamanthandel CV

    Pelikaanstraat 78

    B-2018 Antwerpen

    Diamantclub van Antwerpen CV

    Pelikaanstraat 62

    B-2018 Antwerpen

    Vrije Diamanthandel NV

    Pelikaanstraat 62

    B-2018 Antwerpen

    The London Diamond Bourse and Club

    100 Hatton Garden

    London EC1N 8NX

    United Kingdom



    ( 1 ) GU L 47 del 19.2.2002, pag. 8.

    ( 2 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    ( 3 ) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17).

    ( 4 ) A decorrere dal 1o dicembre 2009 il trattato sul funzionamento dell’Unione europea ha introdotto alcune modifiche terminologiche, tra cui la sostituzione di «Comunità» con «Unione».

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