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Document 02002L0054-20220901
Council Directive 2002/54/EC of 13 June 2002 on the marketing of beet seed
Consolidated text: Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole
Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole
02002L0054 — IT — 01.09.2022 — 004.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
DIRETTIVA 2002/54/CE DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 165 |
23 |
3.7.2003 |
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L 14 |
18 |
18.1.2005 |
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DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2016/317 DELLA COMMISSIONE del 3 marzo 2016 |
L 60 |
72 |
5.3.2016 |
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DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2021/971 DELLA COMMISSION del 16 giugno 2021 |
L 214 |
62 |
17.6.2021 |
DIRETTIVA 2002/54/CE DEL CONSIGLIO
del 13 giugno 2002
relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole
Articolo 1
La presente direttiva riguarda le sementi di barbabietole commercializzate all'interno della Comunità.
Essa non si applica alle sementi di barbabietole per le quali sia provata la destinazione all'esportazione in paesi terzi.
Articolo 2
Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) |
«commercializzazione» : la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. Non vengono considerate come commercializzazione le compravendite di sementi non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà, come le seguenti operazioni:
—
la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione,
—
la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite.
Non viene parimenti considerata come commercializzazione la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero la propagazione di sementi a questo scopo, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite né sul prodotto del raccolto. Il fornitore delle sementi trasmette al servizio di certificazione una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite. Le modalità di applicazione delle presenti disposizioni sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2. |
b) |
Barbabietole : le barbabietole da zucchero e da foraggio della specie Beta vulgaris L. |
c) |
Sementi di base : le sementi
i)
prodotte sotto la responsabilità del costitutore secondo rigorose norme selettive per quanto riguarda la varietà,
ii)
previste per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»,
iii)
conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, alle condizioni dell'allegato I per le sementi di base e
iv)
per le quali, all’atto di un esame ufficiale o, qualora ricorrano le condizioni previste all’allegato I, parte B, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti i), ii) e iii). |
d) |
Sementi certificate : le sementi
i)
provenienti direttamente da sementi di base,
ii)
previste per la produzione di barbabietole,
iii)
conformi, fatto salvo quanto disposto all'articolo 5, lettera b), alle condizioni dell'allegato I per le sementi certificate e
iv)
per le quali, all’atto di un esame ufficiale o di un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni di cui ai punti i), ii) e iii). |
e) |
Sementi monogermi : sementi geneticamente monogermi. |
f) |
Sementi di precisione : le sementi destinate alle seminatrici di precisione che, conformemente alle disposizioni dell'allegato I, parte B, punto 3, lettera b), commi bb) e cc), danno solo una plantula. |
g) |
Disposizioni ufficiali : le disposizioni che sono adottate
i)
da autorità di uno Stato o
ii)
sotto la responsabilità dello Stato, da persone giuridiche di diritto pubblico o privato o
iii)
per attività ausiliarie, sempre sotto il controllo dello Stato, da persone fisiche vincolate da giuramento, a condizione che le persone indicate ai punti ii) e iii) non traggano profitto particolare dal risultato di dette disposizioni. |
h) |
Piccoli imballaggi CE : gli imballaggi contenenti le seguenti sementi certificate:
i)
sementi monogermi o di precisione: a concorrenza di 100 000 glomeruli o semi, o a concorrenza di un peso netto di 2,5 kg, esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi;
ii)
sementi diverse da quelle monogermi o di precisione: a concorrenza di un peso netto di 10 kg esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento o altri additivi solidi. |
Qualora venga eseguito l'esame sotto sorveglianza ufficiale di cui al paragrafo 1, lettera c), punto iv), e lettera d), punto iv), sono soddisfatte le seguenti condizioni:
Ispezione in campo
L’ispettore:
possiede le necessarie qualifiche tecniche;
non trae alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;
è ufficialmente autorizzato dall’autorità per la certificazione delle sementi dello Stato membro interessato; tale autorizzazione comprende, da parte degli ispettori, la prestazione di giuramento o la firma di una dichiarazione d’impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;
svolge le ispezioni sotto sorveglianza ufficiale conformemente alle norme applicabili alle ispezioni ufficiali;
la coltura da seme da ispezionare è ottenuta da sementi sottoposte con risultati soddisfacenti a controlli ufficiali a posteriori;
una parte delle colture da seme è controllata da ispettori ufficiali. Tale parte è almeno del 5 %;
una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte dalle colture da seme è conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli ufficiali di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale;
gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a), punto iii), agli ispettori ufficiali giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
Controlli delle sementi
I controlli delle sementi sono eseguiti da laboratori di controllo appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere da b) a d).
I laboratori dispongono di una persona incaricata dell'analisi delle sementi direttamente responsabile delle operazioni tecniche di laboratorio ed in possesso delle qualifiche necessarie per dirigere un laboratorio di controllo delle sementi.
Le persone incaricate dell'analisi delle sementi possiedono le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per analisti ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.
I locali e le attrezzature dei laboratori sono considerati ufficialmente soddisfacenti, al fine del controllo delle sementi nell'ambito dell'autorizzazione, dall'autorità per la certificazione delle sementi.
I controlli sono eseguiti secondo i metodi vigenti a livello internazionale.
I laboratori sono:
indipendenti
oppure
appartenenti a una società sementiera.
Nel caso di cui al punto ii) il laboratorio può eseguire il controllo soltanto in ordine a partite di sementi prodotte per conto della società a cui appartiene, salvo disposizione contraria convenuta tra la società sementiera, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi.
La prestazione dei laboratori per quanto riguarda il controllo delle sementi è soggetta a un'appropriata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi.
Ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta la certificazione ufficiale viene sottoposta a controllo da parte di analisti ufficiali delle sementi. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %.
Gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai laboratori ufficiali di analisi delle sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
▼M2 —————
Articolo 3
Articolo 4
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri prescrivono che possano essere commercializzate:
Articolo 5
Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare, in deroga all'articolo 3:
la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa; all'uopo, sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca una determinata facoltà germinativa che egli indica, per la commercializzazione, su una speciale etichetta recante il suo nome e indirizzo, nonché il numero di riferimento del lotto;
nell'interesse di un rapido approvvigionamento di sementi, la certificazione ufficiale e la commercializzazione, fino al primo destinatario commerciale, di sementi delle categorie «sementi di base» o «sementi certificate», per le quali non sia terminato l'esame ufficiale volto a controllare la rispondenza alle condizioni dell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa. La certificazione è concessa a condizione che sia presentato un rapporto di analisi provvisoria della semente e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario; sono adottate disposizioni opportune perché il fornitore garantisca la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa deve essere indicata, per la commercializzazione, su un'etichetta speciale recante il nome e l'indirizzo del fornitore, nonché il numero di riferimento del lotto.
Queste disposizioni non sono applicabili alle sementi importate dai paesi terzi, fatti salvi i casi previsti nell'articolo 22 limitatamente alle moltiplicazioni effettuate al di fuori della Comunità.
Gli Stati membri che fanno ricorso alla deroga di cui alle lettere a) o b) si garantiscono la reciproca assistenza amministrativa per quanto concerne i controlli.
Articolo 6
In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i produttori insediati nel proprio territorio a commercializzare:
piccoli quantitativi di sementi, a scopi scientifici o per lavori di selezione;
quantitativi adeguati di sementi per altri scopi di prova o sperimentazione, purché le sementi siano di una varietà per la quale sia stata depositata una richiesta di iscrizione nel catalogo nello Stato membro considerato.
Nel caso di materiali geneticamente modificati, tale autorizzazione può essere concessa solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente. Ai fini della valutazione del rischio ambientale da effettuare al riguardo si applicano quindi le disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/53/CE.
Articolo 7
Gli Stati membri possono stabilire, per quanto si riferisce all'allegato I, condizioni supplementari o più rigorose per la certificazione della loro produzione.
Articolo 8
Gli Stati membri stabiliscono, a richiesta del costitutore, che la descrizione eventualmente richiesta dei componenti genealogici sia tenuta segreta.
Articolo 9
Qualora venga eseguito il campionamento delle sementi sotto sorveglianza ufficiale previsto al paragrafo 1, sono soddisfatte le seguenti condizioni:
i campionamenti sono eseguiti da campionatori appositamente autorizzati dall'autorità dello Stato membro interessato per la certificazione delle sementi, alle condizioni di cui alle lettere b), c) e d);
i campionatori hanno le qualifiche tecniche necessarie, ottenute in corsi di formazione organizzati secondo le stesse modalità vigenti per i campionatori ufficiali e confermate mediante esami ufficiali.
Essi eseguono i campionamenti secondo i metodi vigenti a livello internazionale;
i campionatori sono:
persone fisiche indipendenti,
alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività non comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione di sementi o il commercio di sementi,
o
alle dipendenze di persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la produzione, la coltura, la trasformazione o il commercio di sementi.
Nel caso di cui al punto iii) i campionatori possono eseguire campionamenti soltanto su partite di sementi prodotte per conto del loro datore di lavoro, salvo disposizione contraria convenuta tra il loro datore di lavoro, il richiedente la certificazione e l'autorità per la certificazione delle sementi;
la loro prestazione per quanto riguarda il campionamento di sementi è soggetta a un'adeguata sorveglianza da parte dell'autorità per la certificazione delle sementi. Qualora si proceda al campionamento automatico occorre applicare le procedure adeguate e soggette a sorveglianza ufficiale;
ai fini della sorveglianza di cui alla lettera d) una percentuale delle partite di sementi per le quali è richiesta certificazione ufficiale viene sottoposta a campionamento ai fini del controllo da parte di campionatori ufficiali. In linea di massima questa percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione, ma può anche essere diretta all'eliminazione di determinati dubbi. Tale percentuale ammonta almeno al 5 %. Il campionamento ai fini del controllo non riguarda il campionamento automatico.
Gli Stati membri confrontano i campioni di sementi prelevati ufficialmente con quelli della stessa partita prelevati sotto sorveglianza ufficiale;
gli Stati membri stabiliscono le norme in materia di sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali che disciplinano l’esame sotto sorveglianza ufficiale, adottate ai sensi della presente direttiva. Le sanzioni previste debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Esse possono comprendere il ritiro dell’autorizzazione di cui alla lettera a) ai campionatori ufficiali di sementi giudicati colpevoli di aver violato, per negligenza o deliberatamente, le norme che disciplinano i controlli ufficiali. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accertata una siffatta violazione, la certificazione delle sementi controllate sia annullata, a meno che possa essere dimostrato che le sementi soddisfano comunque tutte le condizioni pertinenti.
Articolo 10
Articolo 11
Per assicurare la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'incorporazione dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.
Le misure previste dal secondo comma non sono indispensabili nel caso di un sistema di chiusura non riutilizzabile.
Con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, si può constatare se un determinato sistema di chiusura risponde alle disposizioni del presente paragrafo.
Articolo 12
Gli Stati membri prescrivono che gli imballaggi di sementi di base e di sementi certificate, quando non si tratta di sementi di questa ultima categoria presentate sotto forma di piccoli imballaggi CE,
siano muniti all'esterno di un'etichetta ufficiale non ancora utilizzata, conforme ai requisiti fissati all'allegato III, parte A, e redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e azzurro per le sementi certificate. Se l'etichetta è munita di un occhiello la sua fissazione è sempre assicurata mediante un sigillo ufficiale. Se, nel caso previsto all'articolo 5, lettera a), le sementi di base non soddisfano ai requisiti fissati nell'allegato I per quanto riguarda la facoltà germinativa, tale circostanza è menzionata sull'etichetta. È autorizzato l'impiego di etichette ufficiali adesive. Secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, può essere autorizzata, sotto controllo ufficiale, la stampa sull'imballaggio, in modo indelebile e secondo il modello dell'etichetta, delle indicazioni prescritte;
contengano un attestato ufficiale, dello stesso colore dell'etichetta, che riproduca almeno le indicazioni previste per l'etichetta all'allegato III, parte A I, punti 3, 5, 6, 11 e 12. L'attestato deve presentarsi in modo che non possa essere scambiato con l'etichetta di cui alla lettera a). Esso non è indispensabile quando le indicazioni sono stampate in modo indelebile sull'imballaggio o se, conformemente alla lettera a), è utilizzata un'etichetta adesiva o un'etichetta costituita da materiale non lacerabile.
Articolo 13
Gli Stati membri prescrivono che i piccoli imballaggi CE:
siano muniti all'esterno, conformemente all'allegato III, parte B, di un'etichetta del fornitore, di una scritta stampata o di un timbro in una delle lingue ufficiale delle Comunità; per gli imballaggi trasparenti tale etichetta può essere inserita all'interno purché sia leggibile attraverso l'imballaggio; il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e blu per le sementi certificate;
siano muniti di un numero d'ordine attribuito ufficialmente e apposto all'esterno dell'imballaggio o sull'etichetta del fornitore di cui alla lettera a); in caso di utilizzazione di un talloncino adesivo ufficiale, il colore dell'etichetta è bianco per le sementi di base e blu per le sementi certificate; le modalità di apposizione di tale numero d'ordine possono essere fissate secondo la procedura prevista all'articolo 28, paragrafo 2.
Articolo 14
Gli Stati membri possono prevedere che, in caso di domanda, i piccoli imballaggi CE siano chiusi e contrassegnati ufficialmente o sotto controllo ufficiale secondo l'articolo 11, paragrafo 1, e l'articolo 12.
Articolo 15
Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni opportune per permettere il controllo dell'identità delle sementi nel caso dei piccoli imballaggi e in particolare all'atto del frazionamento dei lotti di sementi. A tale scopo essi possono prevedere che i piccoli imballaggi, frazionati nel loro territorio, siano chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale.
Articolo 16
Articolo 17
Nel caso di sementi di una varietà geneticamente modificata, ogni etichetta apposta sulla relativa partita e ogni documento, ufficiale o meno, che la accompagni in virtù della presente direttiva, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata.
Articolo 18
Gli stati membri prescrivono che ogni trattamento chimico di sementi di base o di sementi certificate sia menzionato o sull'etichetta ufficiale o sull'etichetta del fornitore, nonché sull'imballaggio o all'interno dello stesso.
Articolo 19
Al fine di trovare migliori soluzioni per la modifica di talune disposizioni stabilite dalla presente direttiva si può decidere l'organizzazione, a determinate condizioni, di esperimenti temporanei a livello comunitario, con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
Nell'ambito di tali esperimenti, gli Stati membri possono essere esentati da taluni obblighi previsti dalla presente direttiva. La portata di tale esenzione è definita in rapporto alle condizioni cui essa si applica. La durata di un esperimento non deve superare sette anni.
Articolo 20
Gli Stati membri vigilano affinché le sementi commercializzate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sia vincolanti che facoltative, non siano soggette ad alcuna restrizione di commercializzazione diversa da quelle previste dalla presente direttiva o da altre direttive per quanto riguarda le loro caratteristiche, le disposizioni relative all'esame, il contrassegno e la chiusura.
Articolo 21
Le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base possono essere commercializzate in applicazione dell'articolo 4, primo trattino, a condizione che:
siano state ufficialmente controllate dal servizio competente per la certificazione, conformemente alle norme che disciplinano la certificazione delle sementi di base;
siano contenute in imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva, e
tali imballaggi siano provvisti di un'etichetta ufficiale, recante almeno le seguenti indicazioni:
L'etichetta è di color bianco ed è barrata diagonalmente da una linea viola.
Articolo 22
Gli Stati membri prescrivono che le sementi di barbabietole:
devono a richiesta e fatte salve le disposizioni della direttiva 2002/53/CE, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato I, parte A, per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato I, parte B, per la stessa categoria.
Allorché in questi casi le sementi sono state prodotti direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.
Le sementi di barbabietole raccolte nella Comunità e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo I sono:
Le disposizioni di cui al primo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, possono non essere applicate nel caso in cui le autorità responsabili del controllo in loco, quelle preposte al rilascio dei documenti per le sementi non definitivamente certificate ai fini della certificazione e quelle responsabili della certificazione stessa coincidano ovvero convengano sull'esenzione.
Gli Stati membri prescrivono inoltre che le sementi di barbabietole raccolte in un paese terzo sono, a richiesta, certificate ufficialmente se:
provengono direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un paese terzo al quale sia stata concessa l’equivalenza ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera b);
sono state sottoposte nella coltura di produzione a un’ispezione in campo che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), per la categoria interessata;
è stato costatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all’allegato I, parte B, per la stessa categoria.
Articolo 23
Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto:
nel caso previsto nell'articolo 22, che le ispezioni in campo in un paese terzo soddisfano alle condizioni dell'allegato I, parte A;
se sementi di barbabietole raccolte in un paese terzo e che offrano le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche nonché alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l’identità, per i contrassegni e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle sementi raccolte all’interno della Comunità e conformi alle disposizioni della presente direttiva.
Articolo 24
Articolo 25
Fatta salva la libera circolazione delle sementi all'interno della Comunità, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché, all'atto della commercializzazione di quantitativi di sementi superiori a 2 kg importate da paesi terzi, vengano fornite loro le seguenti indicazioni:
specie,
varietà,
categoria,
paese di produzione e servizio di controllo ufficiale,
paese speditore,
importatore,
quantitativi di sementi.
Le modalità secondi cui dette indicazioni debbono essere fornite possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
Articolo 26
All'interno della Comunità sono effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, prelevati mediante sondaggi, per il controllo a posteriore di sementi di barbabietole immesse sul mercato a norma delle disposizioni, della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:
Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall'autorità di bilancio.
Articolo 27
Le modifiche da apportare al testo degli allegati in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
Articolo 28
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
Articolo 29
Le presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale.
Articolo 30
Con la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda:
le condizioni di commercializzazione di sementi trattate chimicamente;
le condizioni di commercializzazione di sementi per quanto riguarda la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, compresi i miscugli di sementi di specie che comprendono anche le specie elencate all'articolo 1 della direttiva 2002/53/CE, associate a specifici habitat naturali o seminaturali e minacciate da erosione genetica;
le condizioni di commercializzazione di sementi adatte alla produzione biologica.
Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b), comprendono in particolare i seguenti punti:
le sementi di queste specie devono essere di provenienza nota e approvata dall'autorità competente di ciascuno Stato membro ai fini della commercializzazione nei settori specifici;
pertinenti restrizioni quantitative.
Articolo 30 bis
Secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, uno Stato membro può, su richiesta, essere dispensato in tutto o in parte dall'obbligo di applicare le disposizioni della presente direttiva, ad eccezione dell'articolo 20, nella misura in cui la coltura di barbabietole e la commercializzazione delle sementi di barbabietole siano di rilevanza economica minima nel suo territorio.
Articolo 31
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 32
La Commissione, entro e non oltre il 1o febbraio 2004, procede ad una valutazione dettagliata delle semplificazioni delle procedure di certificazione introdotte dall'articolo 1 della direttiva 98/96/CE. La valutazione verte in particolare sulle eventuali ripercussioni sulla qualità delle sementi.
Articolo 33
Articolo 34
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Articolo 35
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
CONDIZIONI PER LA CERTIFICAZIONE
A. Coltura
1. |
I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibli con la produzione di sementi di Beta vulgaris della varietà coltivata e il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalla coltura precedente. |
2. |
La coltura deve presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente. |
3. |
Il produttore di sementi deve sottoporre all'esame del servizio di certificazione tutte le moltiplicazioni di sementi di una varietà. |
4. |
Nel caso di sementi certificate di qualsiasi categoria si deve procedere almeno ad un'ispezione sul campo, che sia ufficiale o sotto sorveglianza ufficiale, e nel caso delle sementi di base almeno a due ispezioni sul campo, una per i planchons ed una per le piante da seme. |
5. |
Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente dell'identità e della purezza della varietà. |
5 bis |
Nel caso in cui, a seguito dell’attuazione dei punti da 2 a 5, permangano dubbi circa l’identità varietale delle sementi, l’autorità di certificazione può utilizzare, per l’esame di tale identità, una tecnica biochimica o molecolare riconosciuta a livello internazionale e riproducibile, in conformità alle norme internazionali applicabili. |
6. |
Le distanze minime da fonti vicine di polline sono le seguenti:
Le distanze suindicate possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinatore estraneo indesiderabile. Non è necessario alcun isolamento tra colture di sementi nelle quali viene utilizzato lo stesso impollinatore. Per stabilire la ploidia dei due componenti «portasemi» ed «emittente di polline» delle colture destinate alla produzione di sementi ci si deve riferire al catalogo comune delle specie di varietà di piante agricole stabilito ai sensi della direttiva 2002/53/CE, oppure ai cataloghi nazionali delle varietà compilati ai sensi della stessa direttiva. Qualora l'informazione mancasse per una varietà, la ploidia va ritenuta sconosciuta e in questo caso si osserva una distanza minima di isolamento di 600 m. |
B. Sementi
1. |
Le sementi devono presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente. |
2. |
La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile. |
3. |
Le sementi devono inoltre rispondere alle seguenti condizioni:
a)
b)
Condizioni supplementari richieste per le sementi monogermi e per le sementi di precisione:
aa)
Sementi monogermi: almeno il 90 % dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula.
La percentuale in glomeruli che porta tre piantine o più non supera il 5 % calcolato sui glomeruli germinati.
bb)
Sementi di precisione di barbabietole da zucchero: al minimo 70 % dei glomeruli germinati porta una sola piantina. La percentuale in glomeruli che dà tre piantine o più non supera il 5 % calcolato sui glomeruli germinati.
cc)
Sementi di precisione di barbabietole da foraggio: per le varietà la cui percentuale in diploidi supera 85, almeno il 58 % dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula. Per tutte le altre sementi, almeno il 63 % dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula. La percentuale di glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5 % rispetto ai germinati.
dd)
Per le sementi della categoria «sementi di base», la percentuale in peso di materia inerte non deve superare l'1,0 %. Per le sementi della categoria «sementi certificate», la percentuale in peso di materia inerte non deve superare lo 0,5 %. Per quanto concerne le sementi confettate delle due categorie, l'osservanza dellarispettiva disposizione viene verificata su campioni prelevati, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, da sementi trasformate parzialmente decorticate (per strofinamento o frantumazione) ma non ancora confettate, fermo restando l'esame ufficiale della purezza analitica minima sulle sementi confettate.
c)
Altre condizioni speciali Gli Stati membri provvedono a che nelle zone dichiarate indenni dalla rizomania in virtù di specifiche procedure comunitarie non possano essere introdotte sementi di barbabietole la cui percentuale in peso di materia inerte superi lo 0,5 %.
|
ALLEGATO II
Peso massimo di un lotto: 20 tonnellate.
Peso minimo di un campione: 500 grammi.
Il peso di un lotto non può eccedere per più del 5 % il peso massimo prescritto.
ALLEGATO III
CONTRASSEGNO
A. Etichetta ufficiale
I. Indicazioni prescritte
1. |
«Normativa CE». |
2. |
Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi. |
2 bis. |
Numero d'ordine attribuito ufficialmente. |
3. |
Numero di riferimento del lotto. |
4. |
Mese e anno della chiusura, indicati con l'espressione: «chiuso …» (mese, anno), o mese e anno dell'ultimo prelievo ufficiale di campioni per la decisione relativa alla certificazione, indicati con l'espressione: «campione prelevato …» (mese, anno). |
5. |
Specie, indicata almeno in caratteri latini con la sua denominazione botanica che può essere riportata in forma abbreviata, senza i nomi degli autori, o con il suo nome comune, o con entrambi; indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio. |
6. |
Varietà, indicata almeno in caratteri latini. |
7. |
Categoria. |
8. |
Paese di produzione. |
9. |
Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di glomeruli o di semi puri. |
10. |
In caso d'indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale. |
11. |
Per le sementi monogermi: la menzione «monogermi». |
12. |
Per le sementi di precisione: la menzione «precisione». |
13. |
In caso di rianalisi, per lo meno della facoltà germinativa, possono essere menzionati l'indicazione «rianalizzato … (mese ed anno)» e il servizio responsabile della rianalisi. Queste indicazioni possono figurare su un talloncino autoadesivo ufficiale apposto sull'etichetta ufficiale. |
II. Dimensioni minime
110 mm × 67 mm.
B. Etichetta del fornitore o scritta sull'imballaggio (piccolo imballaggio CE)
Indicazioni prescritte
1. |
«Piccolo imballaggio CE». |
2. |
Nome e indirizzo del fornitore responsabile del contrassegno o relativo segno di identificazione. |
3. |
Numero d'ordine attribuito ufficialmente. |
4. |
Servizio che ha attribuito il numero d'ordine e nome dello Stato membro o loro sigla. |
5. |
Numero di riferimento quando il numero d'ordine ufficiale non consente di identificare il lotto. |
6. |
Specie, indicata almeno in caratteri latini. Indicare se si tratta di barbabietole da zucchero o da foraggio. |
7. |
Varietà, indicata almeno in caratteri latini. |
8. |
«Categorie». |
9. |
Peso netto o lordo o numero di glomeruli o di semi puri. |
10. |
In caso di indicazione del peso e d'utilizzazione di antiparassitari granulati, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, l'indicazione della natura dell'additivo e il rapporto approssimativo tra il peso di glomeruli o di semi puri e il peso totale. |
11. |
Per le sementi monogermi: la menzione «monogermi». |
12. |
Per le sementi di precisione: la menzione «precisione». |
ALLEGATO IV
ETICHETTA E DOCUMENTO PREVISTI NEL CASO DI SEMENTI NON DEFINITIVAMENTE CERTIFICATE E RACCOLTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO
A. Indicazioni prescritte per l'etichetta
B. Colore dell'etichetta
L'etichetta è di colore grigio.
C. Indicazioni prescritte per il documento
ALLEGATO V
PARTE A
DIRETTIVA ABROGATA E MODIFICAZIONI SUCCESSIVE
(di cui all'articolo 33)
Direttiva 66/400/CEE (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66) |
|
Direttiva 69/61/CEE del Consiglio (GU L 48 del 26.2.1969, pag. 4) |
|
Direttiva 71/162/CEE del Consiglio (GU L 87 del 17.4.1971, pag. 24) |
unicamente l'articolo 1 |
Direttiva 72/274/CEE del Consiglio (GU L 171 del 29.7.1972, pag. 37) |
unicamente per quanto concerne i riferimenti alle disposizioni della direttiva 66/400/CEE di cui agli articoli 1 e 2 |
Direttiva 72/418/CEE del Consiglio (GU L 287 del 26.12.1972, pag. 22) |
unicamente l'articolo 1 |
Direttiva 73/438/CEE del Consiglio (GU L 356 del 27.12.1973, pag. 79) |
unicamente l'articolo 1 |
Direttiva 75/444/CEE del Consiglio (GU L 196 del 26.7.1975, pag. 6) |
unicamente l'articolo 1 |
Direttiva 76/331/CEE della Commissione (GU L 83 del 30.3.1976, pag. 34) |
|
Direttiva 78/55/CEE del Consiglio (GU L 16 del 20.1.1978, pag. 23) |
unicamente l'articolo 1 |
Direttiva 78/692/CEE del Consiglio (GU L 236 del 26.8.1978, pag. 13) |
unicamente l'articolo 1 |
Direttiva 87/120/CEE della Commissione (GU L 49 del 18.2.1987, pag. 39) |
unicamente l'articolo 1 |
Direttiva 88/95/CEE della Commissione (GU L 56 del 2.3.1988, pag. 42) |
|
Direttiva 88/332/CEE del Consiglio (GU L 151 del 17.6.1988, pag. 82) |
unicamente l'articolo 1 |
Direttiva 88/380/CEE del Consiglio (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 31) |
unicamente l'articolo 1 |
Direttiva 90/654/CEE del Consiglio (GU L 353 del 17.12.1990, pag. 48) |
unicamente per quanto concerne i riferimenti alle disposizioni della direttiva 66/400/CEE di cui agli articolo 2 e all'allegato II.I.1, lettera a) |
Direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 10) |
unicamente l'articolo 1 punto 1 |
Direttiva 98/95/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 1) |
unicamente l'articolo 1 e l'articolo 9, paragrafo 2 |
Direttiva 98/96/CE del Consiglio (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27) |
unicamente l'articolo 1, l'articolo 8, paragrafo 2 e l'articolo 9 |
PARTE B
TERMINI DI ATTUAZIONE IN DIRITTO NAZIONALE
(di cui all'articolo 33)
Direttiva |
Termine di attuazione |
66/400/CEE |
1o luglio 1968 (articolo 14, paragrafo 1) |
69/61/CEE |
1o luglio 1969 (3) |
71/162/CEE |
1o luglio 1970 (articolo 1, paragrafo 3) |
1o luglio 1972 (articolo 1, paragrafo 1) |
|
1o luglio 1971 (altre disposizioni) (1) |
|
72/274/CEE |
1o luglio 1972 (articolo 1) |
1o gennaio 1973 (articolo 2) |
|
72/418/CEE |
1o luglio 1973 |
73/438/CEE |
1o luglio 1973 (articolo 1, paragrafo 1) |
1o gennaio 1974 (articolo 1, paragrafo 2) |
|
75/444/CEE |
1o luglio 1977 |
76/331/CEE |
1o luglio 1978 (articolo 1) |
1o luglio 1979 (altre disposizioni) |
|
78/55/CEE |
1o luglio 1979 |
78/692/CEE |
1o luglio 1977 (articolo 1) |
1o luglio 1979 (altre disposizioni) |
|
87/120/CEE |
1o luglio 1988 |
88/95/CEE |
1o luglio 1988 |
88/332/CEE |
|
88/380/CEE |
1o luglio 1992 (articolo 1, paragrafo 8) |
1o luglio 1990 (altre disposizioni) |
|
90/654/CEE |
|
96/72/CE |
1o luglio 1997 (3) |
98/95/CE |
1o febbraio 2000 (Rettifica: GU L 126 del 20.5.1999, pag. 23) |
98/96/CE |
1o febbraio 2000 |
(1)
Il 1o luglio 1973 per l'articolo 14, paragrafo 1, il 1o luglio 1974 per le disposizioni relative alle sementi di base e il 1o 1976 per le restanti disposizioni per la Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito.
(2)
Il 1o gennaio 1986 per la Grecia, il 1o marzo 1986 per la Spagna, il 1o gennaio 1991 per il Portogallo e il 1o gennaio 1995 per l'Austria, la Finlandia e la Svezia.
(3)
Le scorte residue di etichette recanti l'abbreviazione «CEE» possono continuare ad essere utilizzate sino al 31 dicembre 2001. |
ALLEGATO VI
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 66/400/CEE |
Presente direttiva |
Articolo 1 |
Articolo 1, primo comma |
Articolo 18 |
Articolo 1, secondo comma |
Articolo 1 bis |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera A |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B a) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B b) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B c) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iii) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera B d) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto iv) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C a) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C b) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto ii) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C c) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iii) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C d), punto i) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iv), primo trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera C d), punto ii) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iv) secondo trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera D |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera E |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera f) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera F a) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto i) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera F b) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto ii) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera F c) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), punto iii) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera G, primo trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), punto i) |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera G, secondo trattino |
Articolo 2, paragrafo 1, lettera h), punto ii) |
Articolo 2, paragrafo 1 bis |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
— |
Articolo 2, paragrafo 3, punto i) |
Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera a) |
Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto i) |
Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto ii) |
Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera c) |
Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto iii) |
Articolo 2, paragrafo 3, punto i), lettera d) |
Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera a), punto iv) |
Articolo 2, paragrafo 3, punto ii) |
Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera b) |
Articolo 2, paragrafo 3, punto iii) |
Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera c) |
Articolo 2, paragrafo 3, punto iv) |
Articolo 2, paragrafo 3, primo comma, lettera d) |
Articolo 2, paragrafo 3, punto v) |
Articolo 2, paragrafo 3, secondo comma |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 3 bis |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 4 bis |
Articolo 6 |
Articolo 5 |
Articolo 7 |
Articolo 6 |
Articolo 8 |
Articolo 7 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Articolo 12 |
Articolo 11 bis |
Articolo 13 |
Articolo 11 ter |
Articolo 14 |
Articolo 11 quater |
Articolo 15 |
Articolo 12 |
Articolo 16 |
Articolo 12 bis |
Articolo 17 |
Articolo 13 |
Articolo 18 |
Articolo 13 bis |
Articolo 19 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 20 |
— |
— |
Articolo 14 bis |
Articolo 21 |
Articolo 15 |
Articolo 22 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 23, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
— |
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 23, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 4 |
— |
Articolo 17 |
Articolo 24 |
Articolo 19 |
Articolo 25 |
Articolo 20 |
Articolo 26 |
Articolo 21 bis |
Articolo 27 |
Articolo 21 |
Articolo 28 |
Articolo 22 |
Articolo 29 |
Articolo 22 bis, paragrafo 1 |
Articolo 30, paragrafo 1 |
Articolo 22 bis, paragrafo 2, punto i) |
Articolo 30, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 22 bis, paragrafo 2, punto ii) |
Articolo 30, paragrafo 2, lettera b) |
— |
Articolo 31 (1) |
— |
Articolo 32 (2) |
— |
Articolo 33 |
— |
Articolo 34 |
— |
Articolo 35 |
ALLEGATO I, parte A, punto 01 |
ALLEGATO I, parte A, punto 1 |
ALLEGATO I, parte A, punto 1 |
ALLEGATO I, parte A, punto 2 |
ALLEGATO I, parte A, punto 2 |
ALLEGATO I, parte A, punto 3 |
ALLEGATO I, parte A, punto 3 |
ALLEGATO I, parte A, punto 4 |
ALLEGATO I, parte A, punto 4 |
ALLEGATO I, parte A, punto 5 |
ALLEGATO I, parte A, punto 5 |
ALLEGATO I, parte A, punto 6 |
ALLEGATO I, parte B, punto 1 |
ALLEGATO I, parte B, punto 1 |
ALLEGATO I, parte B, punto 2 |
ALLEGATO I, parte B, punto 2 |
ALLEGATO I, parte B, punto 3.a) |
ALLEGATO I, parte B, punto 3.a) |
ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), aa) |
ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), aa) |
ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), aa) bis |
ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), bb) |
ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), bb) |
ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), cc) |
ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), cc) |
ALLEGATO I, parte B, punto 3.b), dd) |
ALLEGATO I, parte B, punto 3.c) |
ALLEGATO I, parte B, punto 3.c) |
ALLEGATO II |
ALLEGATO II |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.1 |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.1 |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.2 |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.2 |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.3 |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.3 |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.3 a |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.4 |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.4 |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.5 |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.5 |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.6 |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.6 |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.7 |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.7 |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.8 |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.8 |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.9 |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.9 |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.10 |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.10 |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.11 |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.11 |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.12 |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.12 |
ALLEGATO III, parte A, punto 1.13 |
ALLEGATO III, parte A, punto II |
ALLEGATO III, parte A, punto II |
ALLEGATO III, parte B |
ALLEGATO III, parte B |
ALLEGATO IV |
ALLEGATO IV |
— |
ALLEGATO V |
— |
ALLEGATO VI |
(1)
98/95/CE, articolo 9.2 e 98/96/CE, articolo 8.2.
(2)
98/96/CE, articolo 9. |
( 1 ) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2289/66.