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Document 02001R0044-20120314
Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
Consolidated text: Regolamento (CE) n . 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
Regolamento (CE) n . 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
02001R0044 — IT — 14.03.2012 — 009.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 44/2001 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2000 (GU L 012 del 16.1.2001, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1496/2002 DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2002 |
L 225 |
13 |
22.8.2002 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1937/2004 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2004 |
L 334 |
3 |
10.11.2004 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 2245/2004 DELLA COMMISSIONE del 27 dicembre 2004 |
L 381 |
10 |
28.12.2004 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006 |
L 363 |
1 |
20.12.2006 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1103/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 2008 |
L 304 |
80 |
14.11.2008 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 280/2009 DELLA COMMISSIONE del 6 aprile 2009 |
L 93 |
13 |
7.4.2009 |
|
REGOLAMENTO (UE) N. 416/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 maggio 2010 |
L 119 |
7 |
13.5.2010 |
|
REGOLAMENTO (UE) N. 156/2012 DELLA COMMISSIONE del 22 febbraio 2012 |
L 50 |
3 |
23.2.2012 |
Modificato da:
L 236 |
33 |
23.9.2003 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (CE) N. 44/2001 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2000
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
CAPO I
CAMPO D'APPLICAZIONE
Articolo 1
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni;
i fallimenti, i concordati e la procedure affini;
la sicurezza sociale;
l'arbitrato.
CAPO II
COMPETENZA
Sezione 1
Disposizioni generali
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Sezione 2
Competenze speciali
Articolo 5
La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:
in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;
i fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:
la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);
in materia di obbligazioni alimentari, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale o, qualora si tratti di una domanda accessoria ad un'azione relativa allo stato delle persone, davanti al giudice competente a conoscere quest'ultima secondo la legge nazionale, salvo che tale competenza si fondi unicamente sulla cittadinanza di una delle parti;
in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire;
qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice presso il quale è esercitata l'azione penale, sempre che secondo la propria legge tale giudice possa conoscere dell'azione civile;
qualora si tratti di controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata;
nella sua qualità di fondatore, trustee o beneficiario di un trustcostituito in applicazione di una legge o per iscritto o con clausola orale confermata per iscritto, davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il trust ha domicilio;
qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo, davanti al giudice nell'ambito della cui competenza il carico o il nolo ad esso relativo:
è stato sequestrato a garanzia del pagamento o
avrebbe potuto essere sequestrato a tal fine ma è stata fornita una cauzione o un'altra garanzia
questa disposizione si applica solo qualora si faccia valere che il convenuto è titolare di un diritto sul carico o sul nolo o aveva un tale diritto al momento dell'assistenza o del salvataggio.
Articolo 6
La persona di cui all'articolo precedente può inoltre essere convenuta:
in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili;
qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest'ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale;
qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale;
in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere riunita con un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato membro in cui l'immobile è situato.
Articolo 7
Qualora ai sensi del presente regolamento un giudice di uno Stato membro abbia competenza per le azioni relative alla responsabilità nell'impiego o nell'esercizio di una nave, tale giudice, o qualsiasi altro organo giurisdizionale competente secondo la legge nazionale, è anche competente per le domande relative alla limitazione di tale responsabilità.
Sezione 3
Competenza in materia di assicurazioni
Articolo 8
In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, salva l'applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5.
Articolo 9
L'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:
davanti ai giudici dello Stato in cui è domiciliato o
in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario, o
se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta l'azione contro l'assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione.
Articolo 10
L'assicuratore può essere altresì convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l'evento dannoso, qualora si tratti di assicurazione della responsabilità civile o di assicurazione sugli immobili. Lo stesso dicasi nel caso in cui l'assicurazione riguardi contemporaneamente beni immobili e beni mobili coperti dalla stessa polizza e colpiti dallo stesso sinistro.
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:
posteriore al sorgere della controversia, o
che consenta al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o
che, stipulata tra un contraente dell'assicurazione e un assicuratore aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, abbia per effetto, anche nel caso in cui l'evento dannoso si produca all'estero, di attribuire la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni, o
stipulata da un contraente dell'assicurazione che non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro, salvo che si tratti di assicurazione obbligatoria o relativa ad un immobile situato in uno Stato membro o
che riguardi un contratto di assicurazione nella misura in cui esso copre uno o più rischi di cui all'articolo 14.
Articolo 14
I rischi di cui all'articolo 13, punto 5 sono i seguenti:
ogni danno
subito dalle navi, dagli impianti offshore e d'alto mare o dagli aeromobili, causato da un avvenimento in relazione alla loro utilizzazione a fini commerciali;
subito dalle merci diverse dai bagagli dei passeggeri, durante un trasporto effettuato totalmente da tali navi o aeromobili oppure effettuato da questi ultimi in combinazione con altri mezzi di trasporto;
ogni responsabilità, salvo per lesioni personali dei passeggeri o danni ai loro bagagli,
risultante dall'impiego o dall'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), sempre che, per quanto riguarda questi ultimi, la legge dello Stato membro in cui l'aeromobile è immatricolato non vieti le clausole attributive di competenza nell'assicurazione di tali rischi;
derivante dalle merci durante un trasporto ai sensi del punto 1, lettera b);
ogni perdita pecuniaria connessa con l'impiego e l'esercizio delle navi, degli impianti o degli aeromobili di cui al punto 1, lettera a), in particolare quella del nolo o del corrispettivo del noleggio;
ogni rischio connesso con uno dei rischi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3;
Sezione 4
Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori
Articolo 15
Salve le disposizioni dell'articolo 4 e dell'articolo 5, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:
qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;
qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;
in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.
Articolo 16
Articolo 17
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:
posteriore al sorgere della controversia, o
che consenta al consumatore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione, o
che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni.
Sezione 5
Competenza in materia di contratti individuali di lavoro
Articolo 18
Articolo 19
Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:
davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o
in un altro Stato membro:
davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell'ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o
qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d'attività presso la quale è stato assunto.
Articolo 20
Articolo 21
Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:
posteriore al sorgere della controversia, o
che consenta al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione.
Sezione 6
Competenze esclusive
Articolo 22
Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:
in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d'affitto di immobili, i giudici dello Stato membro in cui l'immobile è situato.
Tuttavia in materia di contratti d'affitto di immobili ad uso privato temporaneo stipulati per un periodo massimo di sei mesi consecutivi, hanno competenza anche i giudici dello Stato membro in cui il convenuto è domiciliato, purché l'affittuario sia una persona fisica e il proprietario e l'affittuario siano domiciliati nel medesimo Stato membro;
in materia di validità, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche, aventi la sede nel territorio di uno Stato membro, o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi, i giudici di detto Stato membro. Per determinare tale sede il giudice applica le norme del proprio diritto internazionale privato;
in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri, i giudici dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti;
in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale.
Salva la competenza dell'ufficio europeo dei brevetti in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i giudici di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva, a prescindere dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato;
in materia di esecuzione delle decisioni, i giudici dello Stato membro nel cui territorio ha luogo l'esecuzione.
Sezione 7
Proroga di competenza
Articolo 23
Qualora le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato membro, abbiano attribuito la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta a questo giudice o ai giudici di questo Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. La clausola attributiva di competenza deve essere conclusa:
per iscritto o oralmente con conferma scritta, o
in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro, o
nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel ramo commerciale considerato.
Articolo 24
Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l'incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell'articolo 22.
Sezione 8
Esame della competenza e della ricevibilità dell'azione
Articolo 25
Il giudice di uno Stato membro, investito a titolo principale di una controversia per la quale l'articolo 22 stabilisce la competenza esclusiva di un giudice di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.
Articolo 26
Sezione 9
Litispendenza e connessione
Articolo 27
Articolo 28
Articolo 29
Qualora la competenza esclusiva a conoscere delle domande spetti a più giudici, quello successivamente adito deve rimettere la causa al giudice adito in precedenza.
Articolo 30
Ai fini della presente sezione un giudice è considerato adito:
quando la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché fosse effettuata la notificazione o comunicazione al convenuto, o
se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l'autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso il giudice.
Sezione 10
Provvedimenti provvisori e cautelari
Articolo 31
I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro.
CAPO III
RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE
Articolo 32
Ai sensi del presente regolamento, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere.
Sezione 1
Riconoscimento
Articolo 33
Articolo 34
Le decisioni non sono riconosciute:
se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
se sono in contrasto con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
se sono in contrasto con una decisione emessa precedentemente tra le medesime parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in una controversia avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, allorché tale decisione presenta le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro richiesto.
Articolo 35
Articolo 36
In nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.
Articolo 37
Sezione 2
Esecuzione
Articolo 38
Articolo 39
Articolo 40
Articolo 41
La decisione è dichiarata esecutiva immediatamente dopo l'espletamento delle formalità di cui all'articolo 53, senza alcun esame ai sensi degli articoli 34 e 35. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.
Articolo 42
Articolo 43
Articolo 44
La decisione emessa sul ricorso può costituire unicamente oggetto del ricorso di cui all'allegato IV.
Articolo 45
Articolo 46
Articolo 47
Articolo 48
Articolo 49
Le decisioni straniere che applicano una penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura di quest'ultima è stata definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro d'origine.
Articolo 50
L'istante che, nello Stato membro d'origine, ha beneficiato in tutto o in parte del gratuito patrocinio o di un'esenzione dalle spese, beneficia, nel procedimento di cui alla presente sezione, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione dalle spese più ampia prevista nel diritto dello Stato membro richiesto.
Articolo 51
Alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non può essere imposta alcuna cauzione o deposito, indipendentemente dalla relativa denominazione, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nel paese.
Articolo 52
Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non vengono riscossi, nello Stato membro richiesto, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.
Sezione 3
Disposizioni comuni
Articolo 53
Articolo 54
Il giudice o l'autorità competente dello Stato membro nel quale è stata emessa la decisione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato compilato utilizzando il formulario di cui all'allegato V del presente regolamento.
Articolo 55
Articolo 56
Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati all'articolo 53 o all'articolo 55, paragrafo 2, come anche, ove occorra, per la procura alle liti.
CAPO IV
ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE
Articolo 57
Articolo 58
Le transazioni concluse davanti al giudice nel corso di un processo ed aventi efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine hanno efficacia esecutiva nello Stato membro richiesto alle stesse condizioni previste per gli atti pubblici. Il giudice o l'autorità competente di uno Stato membro presso cui è stata conclusa una transazione rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un attestato, utilizzando il formulario riportato nell'allegato V del presente regolamento.
CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 59
Articolo 60
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:
la sua sede statutaria, o
la sua amministrazione centrale, oppure
il suo centro d'attività principale.
Articolo 61
Salvo disposizioni nazionali più favorevoli, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro alle quali venga contestata una violazione non dolosa davanti ai giudici penali di un altro Stato membro di cui non sono cittadini possono, anche se non compaiono personalmente, farsi difendere dalle persone a tal fine abilitate. Tuttavia, il giudice adito può ordinare la comparizione personale; se la comparizione non ha luogo, la decisione emessa nell'azione civile senza che la persona in causa abbia avuto la possibilità di difendersi potrà non essere riconosciuta né eseguita negli altri Stati membri.
Articolo 62
In Svezia, in caso di procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande) e all'assistenza (handräckning) i termini «giudici», «organi giurisdizionali» e «autorità giudiziarie» comprendono l'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata (kronofogdemyndighet).
Articolo 63
Articolo 64
Articolo 65
La competenza giurisdizionale, contemplata all'articolo 6, punto 2 e all'articolo 11, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in causa, non può essere invocata in Germania, in Austria e in Ungheria. Ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato membro può essere chiamata a comparire dinanzi ai giudici:
della Germania, in applicazione degli articoli 68 e da 72 a 74 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernenti la litis denuntiatio;
dell'Austria, conformemente all'articolo 21 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung) concernente la litis denuntiatio;
dell'Ungheria, conformemente agli articoli da 58 a 60 del codice di procedura civile (Polgári perrendtartás) concernenti la litis denuntiatio;
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 66
Tuttavia, nel caso in cui un'azione sia stata proposta nello Stato membro d'origine prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la decisione emessa dopo tale data è riconosciuta ed eseguita secondo le disposizioni del capo III:
se nello Stato membro di origine l'azione è stata proposta posteriormente all'entrata in vigore, sia in quest'ultimo Stato membro che nello Stato membro richiesto, della convenzione di Bruxelles o della convenzione di Lugano;
in tutti gli altri casi, se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dal capo II o da una convenzione tra lo Stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto, in vigore al momento in cui l'azione è stata proposta.
CAPO VII
RELAZIONI CON GLI ALTRI ATTI NORMATIVI
Articolo 67
Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e che sono contenute negli atti comunitari o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.
Articolo 68
Articolo 69
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 66, paragrafo 2 e dell'articolo 70, il presente regolamento sostituisce tra gli Stati membri le convenzioni e il trattato seguenti:
Articolo 70
Articolo 71
Ai fini della sua interpretazione uniforme, il paragrafo 1 si applica nel modo seguente:
il presente regolamento non osta a che il giudice di uno Stato membro che sia parte di una convenzione relativa a una materia particolare possa fondare la propria competenza su tale convenzione anche se il convenuto è domiciliato nel territorio di uno Stato che non è parte della medesima. Il giudice adito applica in ogni caso l'articolo 26 del presente regolamento;
le decisioni emesse in uno Stato membro da un giudice che abbia fondato la propria competenza su una convenzione relativa a una materia particolare sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri a norma del presente regolamento.
Se una convenzione relativa ad una materia particolare di cui sono parti lo stato membro d'origine e lo Stato membro richiesto determina le condizioni del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni, si applicano tali condizioni. È comunque possibile applicare le disposizioni del presente regolamento concernenti la procedura relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni.
Articolo 72
Il presente regolamento lascia impregiudicati gli accordi anteriori alla sua entrata in vigore con i quali gli Stati membri si siano impegnati, ai sensi dell'articolo 59 della convenzione di Bruxelles, a non riconoscere una decisione emessa, in particolare in un altro Stato contraente della convenzione, contro un convenuto che aveva il proprio domicilio o la propria residenza abituale in un paese terzo, qualora la decisione sia stata fondata, in un caso previsto all'articolo 4 della convenzione, soltanto sulle norme in materia di competenza di cui all'articolo 3, secondo comma, della convenzione stessa.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 73
Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del regolamento stesso. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte di modifica.
Articolo 74
Articolo 75
Articolo 76
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 2002.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.
ALLEGATO I
Norme nazionali sulla competenza di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, paragrafo 2
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in Belgio : gli articoli da 5 a 14 della legge 16 luglio 2004 sul diritto internazionale privato, |
— |
in Bulgaria : l’articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del codice di diritto internazionale privato, |
— |
nella Repubblica ceca : l’articolo 86 della legge n. 99/1963 Coll., il codice di procedura civile (občanský soudní řád) modificato, |
— |
in Danimarca : l’articolo 246, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile (lov om rettens pleje), |
— |
in Germania : l’articolo 23 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung), |
— |
in Estonia : l’articolo 86 del codice di procedura civile (tsiviilkohtumenetluse seadustik), |
— |
in Grecia : l’articolo 40 del codice di procedura civile (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας), |
— |
in Francia : gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil), |
— |
in Irlanda : le disposizioni relative alla competenza basata su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno in Irlanda, |
— |
in Italia : l’articolo 3 e l’articolo 4 della legge 31 maggio 1995, n. 218, |
— |
a Cipro : la sezione 21(2) della legge n. 14 del 1960, modificata, sulle corti di giustizia, |
— |
in Lettonia : l’articolo 27 e l’articolo 28, terzo, quinto, sesto e nono comma, del codice di procedura civile (Civilprocesa likums), |
— |
in Lituania : l’articolo 31 del codice di procedura civile (Civilinio proceso kodeksas), |
— |
in Lussemburgo : gli articoli 14 e 15 del codice civile (Code civil), |
— |
in Ungheria : l’articolo 57 del decreto legge n. 13 del 1979 sul diritto internazionale privato (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet), |
— |
a Malta : gli articoli 742, 743 e 744 del codice di procedura civile — Cap. 12 (Kodiċi tà Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap. 12) e l’articolo 549 del codice di commercio — Cap. 13 (Kodiċi tal-kummerċ — Kap. 13), |
— |
in Austria : l’articolo 99 della legge sulla competenza giurisdizionale (Jurisdiktionsnorm), |
— |
in Polonia : l’articolo 1103, paragrafo 4, del codice di procedura civile (Kodeks postępowania cywilnego), |
— |
in Portogallo : l’articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del codice di procedura civile (Código de Processo Civil), nella misura in cui siano contemplati criteri di competenza esorbitanti, quali il giudice del luogo in cui risiede la succursale, agenzia o qualsiasi altra sede d’attività (se in Portogallo) qualora la parte convenuta sia l’amministrazione centrale (presso uno Stato estero), e l’articolo 10 del codice di procedura del lavoro (Código de Processo de Trabalho), nella misura in cui siano contemplati criteri di competenza esorbitanti, quali il giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore nei procedimenti riguardanti contratti di lavoro individuali intentati dal lavoratore contro il datore di lavoro, |
— |
in Romania : gli articoli da 148 a 157 della legge n. 105/1992 sulle relazioni di diritto internazionale privato, |
— |
in Slovenia : l’articolo 48, secondo comma, della legge sul diritto internazionale privato e processuale (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l’articolo 47, secondo comma, della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku) e l’articolo 58 della legge sul diritto internazionale privato e processuale (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) in combinato disposto con l’articolo 59 della legge sulla procedura civile (Zakon o pravdnem postopku), |
— |
in Slovacchia : gli articoli da 37 a 37 sexties della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e relative norme di procedura, |
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in Finlandia : il capo 10, sezione 18, paragrafo 1, commi 1 e 2, del codice di procedura civile (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken), |
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in Svezia : il capo 10, sezione 3, paragrafo 1, prima frase, del codice di procedura civile (rättegångsbalken), |
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nel Regno Unito : le disposizioni relative alla competenza basata:
a)
su un atto di citazione notificato o comunicato al convenuto durante il suo temporaneo soggiorno nel Regno Unito; oppure
b)
sull’esistenza nel Regno Unito di beni appartenenti al convenuto; oppure
c)
sul sequestro, ottenuto dall’attore, di beni situati nel Regno Unito. |
ALLEGATO II
I giudici o le autorità competenti dinanzi ai quali deve essere proposta l’istanza di cui all’articolo 39 sono i seguenti:
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in Belgio : «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg» o «erstinstanzliches Gericht», |
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in Bulgaria : «окръжния съд», |
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nella Repubblica ceca : «okresní soud» o «soudní exekutor», |
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in Danimarca : «byret», |
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in Germania :
a)
il presidente di una sezione del «Landgericht»;
b)
un notaio, in caso di istanza per la dichiarazione di esecutività di un atto pubblico, |
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in Estonia : «maakohus», |
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in Grecia : «Μονομελές Πρωτοδικείο» |
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in Spagna : «Juzgado de Primera Instancia», |
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in Francia :
a)
«greffier en chef du tribunal de grande instance»;
b)
«président de la chambre départementale des notaires», in caso di istanza per la dichiarazione di esecutività di un atto pubblico notarile, |
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in Irlanda : «High Court», |
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in Italia : «Corte d’appello», |
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a Cipro : «Επαρχιακό Δικαστήριο» o, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Οικογενειακό Δικαστήριο», |
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in Lettonia : «rajona (pilsētas) tiesa», |
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in Lituania : «Lietuvos apeliacinis teismas», |
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nel Lussemburgo : presidente del «tribunal d’arrondissement», |
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in Ungheria : «megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság» e a Budapest «Budai Központi Kerületi Bíróság», |
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a Malta : «Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili» o «Qorti tal-Maġistrati ta Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Reġistratur tal-Qorti», cui l’istanza è trasmessa dal «Ministru responsabbli għall-Ġustizzja», |
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nei Paesi Bassi : «voorzieningenrechter van de rechtbank», |
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in Austria : «Bezirksgericht», |
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in Polonia : «sąd Okręgowy», |
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in Portogallo : «Tribunal de Comarca», |
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in Romania : «Tribunal», |
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in Slovenia : «okrožno sodišče», |
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in Slovacchia : «okresný súd», |
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in Finlandia : «käräjäoikeus/tingsrätt», |
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in Svezia : «Svea hovrätt», |
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nel Regno Unito :
a)
in Inghilterra e nel Galles, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court», alla quale l’istanza è trasmessa dal «Secretary of State»;
b)
in Scozia, «Court of Session» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Sheriff Court», alla quale l’istanza è trasmessa dagli «Scottish Ministers»;
c)
nell’Irlanda del Nord, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court», cui l’istanza è trasmessa dal «Secretary of State»;
d)
a Gibilterra, «Supreme Court of Gibraltar» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court», alla quale l’istanza è trasmessa dall’«Attorney General of Gibraltar». |
ALLEGATO III
I giudici dinanzi ai quali deve essere proposto il ricorso di cui all’articolo 43, paragrafo 2, sono i seguenti:
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in Belgio :
a)
per quanto riguarda il ricorso del convenuto: «tribunal de première instance» o «rechtbank van eerste aanleg» o «erstinstanzliches Gericht»;
b)
per quanto riguarda il ricorso dell’istante: «Cour d’appel» o «hof van beroep», |
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in Bulgaria : «Апелативен съд - София», |
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nella Repubblica ceca : giudice dell’impugnazione tramite il giudice di primo grado, |
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in Danimarca : «landsret», |
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in Germania : dinanzi all’«Oberlandesgericht», |
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in Estonia : «ringkonnakohus», |
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in Grecia : «Εφετείο», |
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in Spagna : «Juzgado de Primera Instancia» che ha reso la decisione contestata, affinché «Audiencia Provincial» si pronunci sul ricorso, |
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in Francia :
a)
«cour d’appel» per le decisioni che accolgono l’istanza;
b)
presidente del «tribunal de grande instance» per le decisioni che respingono l’istanza, |
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in Irlanda : «High Court», |
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in Italia : «Corte d’appello», |
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a Cipro : «Επαρχιακό Δικαστήριο» o, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Οικογενειακό Δικαστήριο», |
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in Lettonia : «Apgabaltiesa» tramite il «rajona (pilsētas) tiesa», |
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in Lituania : «Lietuvos apeliacinis teismas», |
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nel Lussemburgo : «Cour supérieure de justice» giudicante in appello in materia civile, |
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in Ungheria : giudice locale con sede presso il tribunale distrettuale (a Budapest, «Budai Központi Kerületi Bírósághoz», tribunale distrettuale centrale di Buda); il ricorso è assegnato dal tribunale distrettuale (a Budapest, «Fővárosi Bíróság», il tribunale della capitale), |
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a Malta : «Qorti tà l-Appell» conformemente alla procedura stabilita per i ricorsi nel Kodiċi tà Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap.12” ovvero, per le decisioni in materia di obbligazioni alimentari rese per «ċitazzjoni» davanti alla «Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati tà Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħhà», |
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nei Paesi Bassi : «rechtbank», |
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in Austria : «Landesgericht» tramite il «Bezirksgericht», |
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in Polonia : «sąd apelacyjny» tramite il «sąd okręgowy», |
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in Portogallo : «Tribunal da Relação». I ricorsi si propongono, ai sensi della legislazione nazionale vigente, presentando domanda al tribunale che ha pronunciato la decisione contestata, |
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in Romania : «Curte de Apel», |
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in Slovenia : «okrožno sodišče», |
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in Slovacchia : giudice dell’impugnazione tramite il giudice di primo grado di cui si impugna la decisione, |
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in Finlandia : «hovioikeus/hovrätt», |
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in Svezia : «Svea hovrätt», |
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nel Regno Unito :
a)
in Inghilterra e nel Galles, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court»;
b)
in Scozia, «Court of Session» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Sheriff Court»;
c)
nell’Irlanda del Nord, «High Court of Justice» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court»;
d)
a Gibilterra, «Supreme Court of Gibraltar» ovvero, nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Magistrates’ Court». |
ALLEGATO IV
I ricorsi che possono essere proposti in forza dell’articolo 44 sono i seguenti:
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in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi : ricorso in cassazione, |
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in Bulgaria : «обжалване пред Върховния касационен съд», |
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nella Repubblica ceca : «dovolání» e «žaloba pro zmatečnost», |
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in Danimarca : appello dinanzi al «Højesteret» su autorizzazione del «Procesbevillingsnævnet», |
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in Germania : «Rechtsbeschwerde», |
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in Estonia : «kassatsioonkaebus», |
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in Irlanda : ricorso alla «Supreme Court» per motivi di diritto, |
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a Cipro : appello alla Corte suprema, |
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in Lettonia : ricorso all’«Augstākās tiesas Senāts» tramite l’«Apgabaltiesa», |
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in Lituania : ricorso al «Lietuvos Aukščiausiasis Teismas», |
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in Ungheria : «felülvizsgálati kérelem», |
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a Malta : non esistono ulteriori mezzi di impugnazione dinanzi a un altro organo giurisdizionale; nel caso di procedimenti in materia di obbligazioni alimentari, «Qorti tà l-Appell» conformemente alla procedura stabilita per i ricorsi nel «kodiċi tà Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili — Kap. 12», |
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in Austria : «Revisionsrekurs», |
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in Polonia : «skarga kasacyjna», |
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in Portogallo : ricorso per motivi di diritto, |
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in Romania : «contestatie in anulare» o «revizuire», |
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in Slovenia : ricorso al «Vrhovno sodišče Republike Slovenije», |
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in Slovacchia : ricorso al «dovolanie», |
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in Finlandia : ricorso dinanzi al «korkein oikeus/högsta domstolen», |
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in Svezia : ricorso dinanzi allo «Högsta domstolen», |
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nel Regno Unito : ulteriore ricorso unico per motivi di diritto. |
ALLEGATO V
ALLEGATO VI
( 1 ) GU C 376 del 28.12.1999, pag. 1.
( 2 ) Parere emesso il 21.9.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
( 3 ) GU C 117 del 26.4.2000, pag. 6.
( 4 ) GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32.
GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1.
GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1.
GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1.
GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1.
Cfr. testo consolidato nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1.
( 5 ) GU L 204 del 2.8.1975, pag. 28.
GU L 304 del 30.10.1978, pag. 1.
GU L 388 del 31.12.1982, pag. 1.
GU L 285 del 3.10.1989, pag. 1.
GU C 15 del 15.1.1997, pag. 1.
Cfr. testo consolidato nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 28.
( 6 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
( 7 ) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65).
( 8 ) GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/26/CE.
( 9 ) GU L 330 del 29.11.1990, pag. 44.
( 10 ) GU L 160 del 30.6.2000, pag. 37.