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Document 02000R1760-20210421
Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97
Consolidated text: Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio
02000R1760 — IT — 21.04.2021 — 006.001
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REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 luglio 2000 (GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1791/2006 DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006 |
L 363 |
1 |
20.12.2006 |
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REGOLAMENTO (UE) N. 517/2013 DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013 |
L 158 |
1 |
10.6.2013 |
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REGOLAMENTO (UE) n. 653/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 |
L 189 |
33 |
27.6.2014 |
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REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2016 |
L 84 |
1 |
31.3.2016 |
Modificato da:
L 236 |
33 |
23.9.2003 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1760/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2000
che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio
TITOLO I
Identificazione e registrazione dei bovini
▼M4 —————
TITOLO II
Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
Articolo 11
Gli operatori e le organizzazioni, quali definiti all'articolo 12, che
si attengono al presente titolo.
Il presente titolo si applica fatta salva la pertinente normativa comunitaria, segnatamente nel settore delle carni bovine.
Articolo 12
Ai fini del presente titolo si intende per:
1) |
«carni bovine» : tutti i prodotti dei codici NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 e 0206 29 91 ; |
2) |
«etichettatura» : l’apposizione di un’etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale d’imballaggio o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate scritte e visibili al consumatore nel punto vendita; |
3) |
«organizzazione» : un gruppo di operatori del medesimo settore o di settori diversi del commercio di carni bovine; |
4) |
«carni macinate» : carni disossate che sono state sottoposte a un’operazione di macinazione in frammenti e contengono meno dell’1 % di sale, di cui ai codici NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 e 0206 29 91 ; |
5) |
«rifilature» : piccoli pezzi di carne riconosciuti idonei al consumo umano e risultanti esclusivamente da un’operazione di modanatura della carne e ottenuti al momento del disossamento delle carcasse e/o del sezionamento delle carni; |
6) |
«carni sezionate» : le carni sezionate in cubetti, fette o altre porzioni individuali, che non richiedono un ulteriore taglio da parte di un operatore prima di essere acquistate dal consumatore finale e che sono direttamente utilizzabili da quest’ultimo. Non rientrano in questa definizione le carni macinate e le rifilature. |
SEZIONE I
Sistema comunitario obbligatorio di etichettatura delle carni bovine
Articolo 13
Regole generali
Il sistema obbligatorio di etichettatura permette di evidenziare il nesso fra, da un lato, l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, dall'altro, il singolo animale, oppure il gruppo di animali di cui trattasi, ove ciò sia sufficiente a consentire di verificare informazioni che figurano sull'etichetta.
L'etichetta reca le seguenti indicazioni:
un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Tale numero può essere il numero d'identificazione del singolo animale da cui provengono le carni, o il numero d'identificazione di un gruppo di animali;
il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale macello. L'indicazione deve recare le parole «Macellato in [nome dello Stato membro o del paese terzo] [numero di approvazione]»;
il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato tale laboratorio. L'indicazione deve recare le parole «Sezionato in [nome dello Stato membro o del paese terzo] [numero di approvazione]».
▼M3 —————
Gli operatori e le organizzazioni indicano inoltre sulle etichette:
◄lo Stato membro o il paese terzo di nascita;
gli Stati membri o i paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso;
lo Stato membro o il paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione.
Tuttavia, se le carni bovine provengono da animali nati, detenuti e macellati
nello stesso Stato membro, si può indicare «Origine: (nome dello Stato membro)» oppure;
in uno stesso paese terzo, si può indicare «Origine: (nome del paese terzo)».
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme concernenti le dimensioni massime e la composizione del gruppo di animali di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettera a), tenendo conto dei vincoli relativi all’omogeneità dei gruppi di animali da cui sono ottenute tali carni sezionate e rifilature. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Articolo 14
Deroghe al sistema obbligatorio di etichettatura
In deroga all'articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e c) e all'articolo 13, paragrafo 5, lettera a), punti i) e ii), gli operatori e le organizzazioni che preparano carni bovine macinate indicano sull'etichetta «Preparato in [nome dello Stato membro o del paese terzo]» secondo il luogo in cui le carni sono state preparate e «Origine» nel caso in cui lo Stato o gli Stati in questione non siano quello in cui è avvenuta la preparazione.
L'obbligo di cui all'articolo 13, paragrafo 5, lettera a), punto iii), è applicabile a tali carni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
Tuttavia detti operatori o organizzazioni possono completare l'etichetta delle carni bovine macinate
Al fine di garantire la conformità con le norme orizzontali in materia di etichettatura previste dalla presente sezione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter per stabilire, per le rifilature di carni bovine o per le carni bovine sezionate, sulla base dell’esperienza ottenuta in relazione alle carni macinate, norme equivalenti a quelle previste nei primi tre commi del presente articolo.
Articolo 15
Etichettatura obbligatoria delle carni bovine provenienti da paesi terzi
In deroga all’articolo 13, le carni bovine importate nel territorio dell’Unione, per le quali non sono disponibili tutte le informazioni di cui all’articolo 13, sono etichettate con la seguente indicazione:
«Origine: non UE» e «Macellato in: (nome del paese terzo)».
SEZIONE II
Etichettatura facoltativa
Articolo 15 bis
Regole generali
Le informazioni sugli alimenti diverse da quelle previste agli articoli 13, 14 e 15 che sono volontariamente aggiunte sulle etichette dagli operatori o dalle organizzazioni che commercializzano carni bovine sono oggettive, verificabili da parte delle autorità competenti e comprensibili per i consumatori.
Tali informazioni sono conformi alla legislazione orizzontale in materia di etichettatura, e in particolare al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).
Qualora gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine non rispettino gli obblighi di cui al primo e al secondo comma, l’autorità competente applica sanzioni appropriate conformemente all’articolo 22.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 22 ter riguardo alle definizioni e ai requisiti applicabili ai termini o alle categorie di termini che possono figurare sulle etichette delle carni bovine preconfezionate fresche e congelate.
▼M3 —————
SEZIONE III
Disposizioni generali
▼M3 —————
TITOLO III
Disposizioni comuni
Articolo 22
I controlli previsti non pregiudicano eventuali controlli che la Commissione può effettuare a titolo dell'articolo 9 del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95.
Eventuali sanzioni imposte dallo Stato membro ad un operatore o a un'organizzazione che commercializzano carni bovine devono essere effettive, dissuasive e proporzionate.
Fermo restando il paragrafo 1, se gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine non hanno rispettato i propri obblighi di cui al titolo II del presente regolamento nell'etichettare le carni bovine, gli Stati membri richiedono che esse siano ritirate dal mercato, ove necessario e conformemente al principio di proporzionalità. Oltre alle sanzioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono:
qualora le carni interessate risultino conformi alle vigenti norme sanitarie e veterinarie, consentire che esse:
siano immesse sul mercato dopo essere state opportunamente etichettate in conformità dei requisiti dell'Unione; oppure
siano destinate direttamente alla trasformazione in prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 12, punto 1;
disporre la sospensione o la revoca dell'approvazione rilasciata agli operatori e alle organizzazioni in questione.
Gli esperti della Commissione, in collaborazione con le autorità competenti:
verificano che gli Stati membri si conformano agli obblighi del presente regolamento;
effettuano controlli sul posto per assicurarsi che le ispezioni vengano effettuate ai sensi del presente regolamento.
Articolo 22 bis
Autorità competenti
Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità competenti incaricate di garantire l’osservanza del presente regolamento e di tutti gli atti adottati dalla Commissione in base ad esso.
Essi comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità di tali autorità.
Articolo 22 ter
Esercizio della delega
Articolo 23
Procedura di comitato
Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).
Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, detta procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
Articolo 23 bis
Relazione e sviluppi legislativi
Entro:
la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni corrispondenti relative all’attuazione e all’impatto del presente regolamento, riguardanti tra l’altro, nel primo caso, la possibilità di sottoporre a riesame le disposizioni relative all’etichettatura facoltativa e, nel secondo caso, la fattibilità tecnica ed economica dell’introduzione dell’identificazione elettronica obbligatoria in tutta l’Unione.
Se necessario, tali relazioni sono corredate delle opportune proposte legislative.
Articolo 24
Articolo 25
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile alle carni bovine provenienti da animali macellati a partire dal 1o settembre 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Tabella di concordanza
Regolamento (CE) n. 820/97 |
Il presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4 |
Articolo 4 |
Articolo 5 |
Articolo 5 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 11 |
— |
Articolo 12 |
Articolo 11 |
Articolo 13 |
Articolo 12 |
Articolo 14, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 14, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 14, paragrafo 3 |
Articolo 16, paragrafo 5 |
Articolo 14, paragrafo 4 |
Articolo 16, paragrafo 4 |
Articolo 15 |
Articolo 17 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 13, paragrafo 2, lettera a) |
Articolo 17 |
Articolo 18 |
Articolo 18 |
Articolo 19 |
Articolo 19 |
— |
Articolo 20 |
Articolo 20 |
Articolo 21 |
Articolo 22 |
Articolo 22 |
Articolo 25 |
ALLEGATO I
MEZZI DI IDENTIFICAZIONE
MARCHIO AURICOLARE CONVENZIONALE A
DECORRERE DAL 18 LUGLIO 2019
IDENTIFICATORE ELETTRONICO SOTTO FORMA DI MARCHIO AURICOLARE ELETTRONICO
IDENTIFICATORE ELETTRONICO SOTTO FORMA DI BOLO RUMINALE
IDENTIFICATORE ELETTRONICO SOTTO FORMA DI TRANSPONDER INIETTABILE.
( 1 ) Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).
( 2 ) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
( 3 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).