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Document 01993R3030-20050914

Consolidated text: Regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio del 12 ottobre 1993 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3030/2005-09-14

1993R3030 — IT — 14.09.2005 — 030.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

REGOLAMENTO (CEE) N. 3030/93 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 1993

relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

(GU L 275, 8.11.1993, p.1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

REGOLAMENTO (CE) N. 3617/93 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1993

  L 328

22

29.12.1993

 M2

REGOLAMENTO (CE) N. 195/94 DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 1994

  L 29

1

2.2.1994

 M3

REGOLAMENTO (CE) N. 3169/94 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1994

  L 335

33

23.12.1994

►M4

REGOLAMENTO (CE) N. 3289/94 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 1994

  L 349

85

31.12.1994

 M5

REGOLAMENTO (CE) N. 1616/95 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 1995

  L 154

3

5.7.1995

 M6

REGOLAMENTO (CE) N. 3053/95 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1995

  L 323

1

30.12.1995

 M8

REGOLAMENTO (CE) N. 941/96 DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 1996

  L 128

15

29.5.1996

►M9

REGOLAMENTO (CE) N. 2231/96 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1996

  L 307

1

28.11.1996

 M10

REGOLAMENTO (CE) N. 2315/96 DEL CONSIGLIO del 25 novembre 1996

  L 314

1

4.12.1996

 M11

REGOLAMENTO (CE) N. 152/97 DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 1997

  L 26

8

29.1.1997

 M12

REGOLAMENTO (CE) N. 447/97 DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 1997

  L 68

16

8.3.1997

►M13

REGOLAMENTO (CE) N. 824/97 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1997

  L 119

1

8.5.1997

 M14

REGOLAMENTO (CE) N. 1445/97 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 1997

  L 198

1

25.7.1997

►M15

REGOLAMENTO (CE) N. 339/98 DELLA COMMISSIONE del 11 febbraio 1998

  L 45

1

16.2.1998

 M16

REGOLAMENTO (CE) N. 856/98 DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 1998

  L 122

11

24.4.1998

 M17

REGOLAMENTO (CE) N. 1053/98 DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 1998

  L 151

10

21.5.1998

 M18

REGOLAMENTO (CE) N. 2798/98 DELLA COMMISSIONE del 22 dicembre 1998

  L 353

1

29.12.1998

 M19

REGOLAMENTO (CE) N. 1072/1999 DELLA COMMISSIONE del 10 maggio 1999

  L 134

1

28.5.1999

►M20

REGOLAMENTO (CE) N. 1591/2000 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 2000

  L 186

1

25.7.2000

 M21

REGOLAMENTO (CE) N. 1987/2000 DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2000

  L 237

24

21.9.2000

 M22

REGOLAMENTO (CE) N. 2474/2000 DEL CONSIGLIO del 9 novembre 2000

  L 286

1

11.11.2000

 M23

REGOLAMENTO (CE) N. 27/2002 DELLA COMMISSIONE del 28 dicembre 2001

  L 9

1

11.1.2002

►M24

REGOLAMENTO (CE) N. 391/2001 DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2001

  L 58

3

28.2.2001

 M25

REGOLAMENTO (CE) N. 1809/2001 DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2001

  L 252

1

20.9.2001

►M26

REGOLAMENTO (CE) N. 797/2002 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 2002

  L 128

29

15.5.2002

 M27

REGOLAMENTO (CE) N. 2344/2002 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2002

  L 357

91

31.12.2002

►M28

REGOLAMENTO (CE) N. 138/2003 DEL CONSIGLIO del 21 gennaio 2003

  L 23

1

28.1.2003

►M29

REGOLAMENTO (CE) N. 260/2004 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2004

  L 51

1

20.2.2004

►M30

REGOLAMENTO (CE) N. 487/2004 DEL CONSIGLIO dell'11 marzo 2004

  L 79

1

17.3.2004

 M31

REGOLAMENTO (CE) N. 1627/2004 DEL CONSIGLIO del 13 settembre 2004

  L 295

1

18.9.2004

►M32

REGOLAMENTO (CE) N. 2200/2004 DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2004

  L 374

1

22.12.2004

►M33

REGOLAMENTO (CE) N. 930/2005 DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 2005

  L 162

1

23.6.2005

►M34

REGOLAMENTO (CE) N. 1084/2005 DELLA COMMISSIONE dell’8 luglio 2005

  L 177

19

9.7.2005

►M35

REGOLAMENTO (CE) N. 1478/2005 DELLA COMMISSIONE del 12 settembre 2005

  L 236

3

13.9.2005


Modificato da:

 A1

Atto di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia

  C 241

21

29.8.1994

 

(adattado dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)

  L 001

1

..

 A2

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea

  L 236

33

23.9.2003



NB: A partire dal 1o gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).




▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 3030/93 DEL CONSIGLIO

del 12 ottobre 1993

relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha accettato la proroga dell'accordo sul commercio internazionale dei tessili, alle condizioni stabilite nel protocollo che proroga l'accordo, nonché nelle conclusioni approvate il 9 dicembre 1992 dal comitato dei tessili del GATT allegate a detto protocollo;

considerando che la Comunità ha negoziato la proroga di tre anni degli accordi esistenti relativi al commercio di prodotti tessili con una serie di paesi fornitori;

considerando che gli accordi in questione istituiscono dei limiti quantitativi comunitari per il 1993, il 1994 e il 1995;

considerando che la Comunità ha negoziato nuovi accordi bilaterali ed altre intese con una serie di paesi fornitori;

considerando che la Comunità ha negoziato accordi in forma di protocolli aggiuntivi degli accordi europei e/o degli accordi interinali relativi al commercio dei prodotti tessili con una serie di paesi fornitori;

considerando che occorre assicurare che gli obiettivi dei singoli accordi, protocolli e altre intese non vengano elusi mediante deviazioni degli scambi; che occorre quindi fissare le modalità di controllo dell'origine dei prodotti e gli appropriati metodi di cooperazione amministrativa;

considerando che l'osservanza dei limiti quantitativi all'esportazione stabiliti in questi accordi e protocolli è garantita da un sistema di duplice controllo; che l'efficacia di queste misure dipende dall'istituzione sul piano comunitario di un regime di limiti quantitativi comunitari, da applicare alle importazioni di tutti i prodotti originari dei paesi fornitori la cui esportazione sia soggetta a limiti quantitativi;

considerando che i prodotti introdotti in zona franca o ammessi in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) non devono essere soggetti a questi limiti quantitativi comunitari;

considerando che gli accordi conclusi dalla Comunità con taluni paesi terzi contengono speciali disposizioni relative alle importazioni nella Comunità dei prodotti del folclore e artigianali e che è pertanto necessario stabilire adeguate procedure per l'applicazione di tali disposizioni;

considerando che si devono prevedere norme speciali per i prodotti reimportati in regime di perfezionamento passivo economico e per la gestione dei relativi limiti quantitativi comunitari;

considerando che, per garantire che i limiti quantitativi comunitari non siano superati, è necessario stabilire una speciale procedura di gestione in base alla quale le competenti autorità degli Stati membri non rilasceranno licenze d'importazione prima di ottenere la conferma da parte della Commissione che vi sono ancora quantità disponibili nell'ambito dei limiti quantitativi in causa;

considerando che occorre parimenti stabilire procedure efficaci e rapide per modificare i limiti quantitativi comunitari e la loro ripartizione per tener conto dell'evoluzione delle correnti di scambio, di ulteriori necessità di importazione e degli obblighi della Comunità a norma degli accordi negoziati con i paesi fornitori;

considerando che, per i prodotti non soggetti a limitazioni quantitative, gli accordi stabiliscono una procedura di consultazione per giungere ad un accordo con il paese fornitore interessato sull'applicazione dei limiti quantitativi, ogniqualvolta, per una categoria di prodotti, il volume delle importazioni nella Comunità abbia superato un certo limite; che i paesi fornitori si impegnano inoltre a sospendere o a limitare le loro esportazioni a decorrere dalla richiesta di consultazione, sino al livello indicato dalla Comunità; che, in mancanza di accordo con il paese fornitore entro i termini fissati, la Comunità può instaurare limiti quantitativi per un determinato livello annuo o pluriennale;

considerando che, in talune circostanze eccezionali, può essere appropriato applicare detti limiti quantitativi a livello regionale anziché comunitario e che è necessario pertanto stabilire procedure efficaci per decidere in merito ad adeguate misure che non perturbino il funzionamento del mercato interno;

considerando che gli accordi, i protocolli e le intese con taluni paesi prevedono la possibilità, da parte della Comunità, di sottoporre le importazioni dei prodotti tessili e dell'abbigliamento ad un sistema di sorveglianza e che, di conseguenza, è necessario stabilire le procedure amministrative per l'introduzione e l'applicazione di tali misure di sorveglianza;

considerando che, dopo il completamento, il 1o gennaio 1993, del mercato interno per i prodotti tessili e dell'abbigliamento i limiti quantitativi comunitari non sono più suddivisi in quote per ciascuno Stato membro; che gli accordi con i paesi terzi prevedono consultazioni nel caso in cui sorgano problemi come conseguenza della concentrazione regionale delle importazioni dirette nella Comunità e che è necessario stabilire un'efficace procedura per l'applicazione di tali disposizioni;

considerando che gli accordi, i protocolli e le altre intese con taluni paesi terzi istituiscono un sistema di cooperazione tra la Comunità e i paesi fornitori per evitare che gli accordi sui limiti quantitativi vengano elusi mediante operazioni di trasbordo, deviazione o altre; che è stata stabilita una procedura di consultazione secondo la quale si può concordare con il paese fornitore interessato un adeguamento equivalente al limite quantitativo in causa quando risulti che le disposizioni dell'accordo stesso sono state eluse; che i paesi fornitori si sono inoltre impegnati ad attuare le misure necessarie per garantire la rapida applicazione di qualsiasi adeguamento; che in mancanza di un accordo con il paese fornitore entro il limite di tempo previsto, nei casi in cui le disposizioni sono state palesemente eluse, la Comunità può applicare l'adeguamento equivalente;

considerando che, in particolare per poter rispettare i termini stabiliti nell'accordo, è opportuno instaurare una procedura rapida ed efficace per introdurre tali limiti quantitativi e per concludere tali accordi con i paesi fornitori;

considerando che le disposizioni del presente regolamento devono essere applicate in conformità degli obblighi internazionali della Comunità, in particolare di quelli derivanti dai suddetti accordi conclusi con i paesi fornitori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

Campo di applicazione

▼M32

1.  Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 5 e l'articolo 13, il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili di cui all'allegato I originari dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi, protocolli o altre intese bilaterali elencati nell'allegato II. Le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applicano anche alle importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento originari della Cina ai sensi dell’articolo 10 bis.

▼B

2.  Ai fini del paragrafo 1, i prodotti tessili compresí nella sezione XI della nomenclatura combinata sono suddivisi in categorie, come indicato nell'allegato I.

3.  La classificazione dei prodotti di cui all'allegato I si basa sulla nomenclatura combinata (NC), fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 6. Le procedure per l'applicazione del presente paragrafo sono definite nell'allegato III.

4.  Fatto salvo il presente regolamento, l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1 non è soggetta a restrizioni quantitative o a misure di effetto equivalente.

5.  L'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 viene determinata conformemente alle disposizioni vigenti nella Comunità.

▼M28

6.  I requisiti per l'attestazione d'origine dei prodotti di cui al paragrafo 1 sono definiti nell'allegato III e nella legislazione comunitaria pertinente. Tuttavia, in luogo delle attestazioni di origine richieste da accordi bilaterali, protocolli o altre intese che stabiliscono regole più rigorose, possono anche essere accettate attestazioni d'origine presentate in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1541/98.

Le procedure di verifica dell'origine di questi prodotti sono definite nell'allegato IV e nella legislazione comunitaria pertinente.

▼M32 —————

▼M28

8.  In deroga al presente regolamento, l'importazione dei prodotti tessili specificati in appresso non è soggetta a restrizioni quantitative, licenze o requisiti inerenti all'attestazione d'origine:

a) campioni di prodotti tessili il cui valore è trascurabile e che non possono servire che a procurare ordinazioni di merci della specie che essi rappresentano, ai fini della loro importazione nel territorio doganale della Comunità. Le autorità competenti possono esigere che, per fruire della deroga, alcuni articoli siano messi definitivamente fuori uso mediante lacerazione, perforazione, marcatura visibile ed indelebile o altro procedimento, senza che tale operazione possa avere l'effetto di privarli della qualità di campioni. Per «campioni di prodotti tessili» si intendono gli articoli che rappresentano una categoria di merci il cui tipo di presentazione e la cui quantità per una stessa specie o qualità di merce li rende inutilizzabili per fini diversi dalla promozione delle vendite;

b) Campioni rappresentativi di prodotti tessili fabbricati fuori dal territorio doganale della Comunità e destinati a un'esposizione o ad una manifestazione consimile, sempre che essi:

 siano identificabili come campioni di carattere pubblicitario aventi uno scarso valore unitario,

 non possano prestarsi alla commercializzazione, o

 il loro valore globale e la loro quantità, siano in rapporto con la natura delle manifestazioni, col numero di visitatori e con l'importanza della partecipazione dell'espositore.

▼B

Articolo 2

Limiti quantitativi

▼M4

1.  L'importazione nella Comunità dei prodotti tessili elencati nell'allegato V, originari di uno dei paesi fornitori elencati in detto allegato è soggetta ai limiti quantitativi annui indicati nell'allegato stesso.

▼B

2.  L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti la cui importazione è soggetta ai limiti quantitativi di cui all'allegato V è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione rilasciata dalle autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 12.

3.  Le importazioni autorizzate vengono imputate ai limiti quantitativi stabiliti per l'anno durante il quale i prodotti sono stati spediti dal paese fornitore interessato. A norma del presente regolamento, le merci s'intendono spedite dal momento in cui vengono caricate sul mezzo di trasporto.

▼M32 —————

▼M32

5.  L'immissione in libera pratica dei prodotti la cui importazione era soggetta, prima del 1o gennaio 2005, ai limiti quantitativi di cui agli allegati V bis e VII bis e spediti prima di tale data, continua, fino al 31 marzo 2005, ad essere soggetta alla presentazione dell’autorizzazione d’importazione emessa in forza del regime di importazione vigente anteriormente al 1o gennaio 2005. Le merci s'intendono spedite alla data in cui, nel paese di origine, vengono caricate sull’aereo, sull’autoveicolo o sulla nave per essere esportate.

▼B

6.  La definizione dei limiti quantitativi di cui all'allegato V e delle categorie di prodotti cui essi si applicano viene adeguata conformemente alla procedura prevista all'articolo 17, quando ciò si riveli necessario per evitare che qualsiasi successiva modifica alla nomenclatura combinata (NC) o qualsiasi decisione che modifichi la classificazione di tali prodotti determini una riduzione dei suddetti limiti quantitativi.

7.  Per assicurare che le quantità per le quali vengono emesse autorizzazioni d'importazione non superino in nessun momento i limiti quantitativi complessivi della Comunità per ciascuna categoria di prodotti tessili e per ciascun paese terzo interessato, le competenti autorità rilasciano autorizzazioni d'importazione solo previa conferma, da parte della Commissione, che vi sono ancora quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi comunitari complessivi per le categorie di prodotti tessili e per i paesi terzi interessati, per i quali l'importatore o gli importatori hanno presentato domanda alle suddette autorità.

▼M24

8.  Su richiesta dello Stato membro interessato, i prodotti tessili confiscati dalle autorità competenti del suddetto Stato membro, specie in caso di procedure fallimentari o simili, per cui non si dispone più di un'autorizzazione d'importazione valida, possono essere immessi in libera pratica secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

▼M30

9.  L'immissione in libera pratica in uno dei dieci nuovi Stati membri che aderiranno all'Unione europea il 1o maggio 2004, vale a dire la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lituania, la Lettonia, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, di prodotti tessili che sono soggetti a limiti quantitativi o a vigilanza nella Comunità, che sono stati spediti anteriormente al 1o maggio 2004 e che entrano nei dieci nuovi Stati membri dal 1o maggio 2004 in poi è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'importazione. L'autorizzazione è rilasciata automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti dello Stato membro in questione purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad esempio la polizza di carico, che i prodotti sono stati spediti anteriormente al 1o maggio 2004.

Le licenze sono comunicate alla Commissione.

▼B

Articolo 3

Prodotti del folclore e artigianali

▼M13

1.  I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti artigianali e del folclore di cui all'allegato VI, che sono accompagnati all'importazione da un certificato rilasciato dalle autorità competenti del paese d'origine conformemente alle disposizioni dell'allegato VI e soddisfano le altre condizioni ivi definite.

▼B

2.  L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1 viene autorizzata, sempreché i prodotti analoghi fatti a macchina siano soggetti a limiti quantitativi, soltanto per i prodotti coperti da un documento d'importazione rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri.

Detto documento d'importazione viene rilasciato automaticamente entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dal giorno della presentazione da parte dell'importatore del certificato di cui al paragrafo 1, rilasciato dalle autorità competenti del paese fornitore.

Il documento d'importazione ha una validità di sei mesi e indica il motivo dell'esenzione quale figura nel certificato di cui al paragrafo 1.

▼M32 —————

▼B

Articolo 4

Importazioni temporanee

1.  I limiti quantitativi di cui all'allegato V non si applicano ai prodotti introdotti in zona franca o ammessi in regime di deposito doganale, d'importazione temporanea o di perfezionamento attivo (sistema di sospensione) ( 1 ).

Se i prodotti di cui al primo comma vengono successivamente immessi in libera pratica, tali e quali oppure dopo lavorazione o trasformazione, si applica l'articolo 2, paragrafo 2 e i quantitativi immessi in libera pratica vengono imputati sui limiti quantitativi fissati per l'anno a cui si riferisce la licenza d'esportazione.

2.  Se le autorità degli Stati membri accertano che importazioni di prodotti tessili sono state imputate su un limite quantitativo fissato in applicazione dell'allegato V e che questi prodotti sono stati successivamente riesportati al di fuori del territorio doganale della Comunità, esse segnalano alla Commissione, entro quattro settimane, i quantitativi in causa, che sono riportati sui limiti quantitativi di cui all'allegato V e utilizzati conformemente alle disposizioni stabilite all'articolo 12.

Articolo 5

Perfezionamento passivo

Ferme restando le condizioni di cui all'allegato VII, le reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili ottenuti dopo perfezionamento nei paesi elencati nel suddetto allegato non sono soggette ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, sempreché siano state effettuate conformemente alla normativa sul traffico di perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità.

▼M30

L'immissione in libera pratica di prodotti tessili spediti a fini di trasformazione, anteriormente al 1o maggio 2004, da uno dei nuovi Stati membri che aderiranno all'Unione europea il 1o maggio 2004 verso una destinazione situata al di fuori della Comunità, e reimportati nel medesimo Stato membro a decorrere da questa data, viene esentata dai limiti quantitativi o dall'obbligo dell'autorizzazione d'importazione su presentazione di una prova adeguata come la dichiarazione di esportazione. Le autorità competenti dello Stato membro in questione forniscono alla Commissione informazioni sulle importazioni suddette.

▼B

Articolo 6

Prezzi

1.  Conformemente alle pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali con i paesi fornitori interessati, qualora le importazioni nella Comunità di prodotti tessili elencati nell'allegato I siano effettuate a prezzi anormalmente bassi, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, chiedere consultazioni con le autorità del paese fornitore in questione conformemente all'articolo 16.

2.  Conformemente alla procedura stabilita all'articolo 17 si adottano misure per ovviare a questa situazione, nel rispetto delle clausole e condizioni contenute nei pertinenti accordi bilaterali.

▼M32

Articolo 7

Disposizioni di flessibilità

I paesi fornitori, previa notifica alla Commissione, possono effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi di cui agli allegati V e V bis nella misura e alle condizioni di cui agli allegati VIII e VIII bis.

▼M13

Articolo 8

Importazioni supplementari

Qualora in circostanze particolari si manifestassero esigenze di importazioni supplementari rispetto a quelle previste dall'allegato V per una o più categorie di prodotti, la Commissione può accordare possibilità supplementari di importazione nel corso di un determinato anno di contingentamento, in conformità della procedura stabilita dall'articolo 17.

In casi specifici la concessione di tali possibilità supplementari può eventualmente essere soggetta a talune condizioni o modalità specialmente nella deduzione dell'importo corrispondente al limite quantitativo:

 di una o più categorie di prodotto appartenenti allo stesso gruppo o sottogruppo di prodotti per l'anno di contingentamento in corso (a condizione che tale ammontare non superi il 3 % del limite quantitativo per la categoria per la quale sono accordate possibilità supplementari) e/o

 della stessa categoria di prodotti per l'anno di contingentamento successivo.

In casi urgenti, la Commissione apre la consultazione in seno al comitato di cui all'articolo 17 entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di uno Stato membro e delibera entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla stessa data.

Le possibilità di importazioni supplementari concesse non sono prese in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 7.

▼M32 —————

▼M4

Articolo 10

Misure di salvaguardia

1.  Se le importazioni nella Comunità dei prodotti di una determinata categoria non soggetta ai limiti quantitativi fissati nell'allegato V e originari di uno dei paesi di cui all'allegato IX superano, rispetto al totale delle importazioni nella Comunità di prodotti della stessa categoria durante l'anno civile precedente, le percentuali riportate nella tabella dell'allegato IX, esse possono essere subordinate a limiti quantitativi alle condizioni fissate nel presente articolo.

2.  Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando le percentuali ivi contemplate sono raggiunte in seguito al calo delle importazioni totali nella Comunità e non in seguito ad un incremento delle esportazioni dei prodotti originari del paese fornitore interessato.

3.  Quando la Commissione constata, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 1 e ritiene opportuno subordinare una determinata categoria di prodotti a un limite quantitativo, essa:

a) avvia consultazioni con il paese fornitore interessato secondo la procedura di cui all'articolo 16, per giungere ad un accordo o a conclusioni comuni su un livello adeguato di restrizioni per la categoria di prodotti in questione;

b) in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione chiede, di norma, al paese fornitore interessato di limitare le esportazioni nella Comunità dei prodotti della categoria in questione per un periodo provvisorio di 3 mesi dalla data di richiesta delle consultazioni. Detto limite provvisorio è fissato al 25 % del livello delle importazioni raggiunto durante l'anno civile precedente oppure, se più elevato, al 25 % del livello risultante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 1;

c) in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, essa può subordinare le importazioni dei prodotti della categoria in questione a limiti quantitativi identici a quelli richiesti al paese fornitore ai sensi della lettera b). Queste misure non pregiudicano le disposizioni definitive che saranno adottate dalla Comunità tenendo conto del risultato delle consultazioni.

▼M32 —————

▼M4

7.  

a) Le misure adottate a norma del paragrafo 3 sono oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

b) In caso di urgenza, la Commissione si appella al comitato di cui all'articolo 17, di propria iniziativa o entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta da uno o più Stati membri, in cui si specifichino i motivi dell'urgenza, e adotta una decisione entro 5 giorni lavorativi dal termine delle deliberazioni del comitato.

8.   ►M32  Le consultazioni con il paese fornitore interessato previste dal paragrafo 3 possono portare ad un'intesa fra tale paese e la Comunità sull'introduzione e il livello di limiti quantitativi. ◄ In tali intese si stabilisce che i limiti quantitativi convenuti sono amministrati in base a un sistema di duplice controllo.

9.  Qualora le parti non riescano a giungere a una conclusione soddisfacente entro 60 giorni dalla notifica della richiesta di consultazioni, la Comunità ha il diritto di introdurre un limite quantitativo definitivo ad un livello annuale non inferiore:

a) nel caso dei paesi fornitori elencati nell'allegato IX, al livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 1 oppure, se più elevato, al 106 % del livello delle importazioni raggiunto durante l'anno civile precedente quello in cui le importazioni hanno superato il livello derivante dall'applicazione della formula di cui al paragrafo 1 e hanno dato luogo alla richiesta di consultazioni.

▼M32 —————

▼M4

11.  I limiti quantitativi stabiliti in virtù del presente articolo non si applicano ai prodotti già inoltrati verso la Comunità, a condizione che siano stati spediti dal paese fornitore del quale sono originari per essere esportati verso la Comunità prima della data di notifica della richiesta di consultazioni.

▼M32 —————

▼M32

13.  Le misure di cui ai paragrafi 3 e 9 del presente articolo sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

▼M28

Articolo 10 bis

Misure di salvaguardia speciali per la Cina

1.  Se le importazioni nella Comunità di prodotti tessili e capi di abbigliamento originari della Cina disciplinati dall'ATA rischiano, a causa di distorsioni del mercato, di pregiudicare l'andamento stabile degli scambi di questi prodotti, tali importazioni possono essere subordinate, fino al 31 dicembre 2008, a specifiche misure di salvaguardia alle seguenti condizioni:

a) su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione avvia consultazioni con la Cina al fine di risolvere o prevenire tali distorsioni del mercato. Nella richiesta di consultazioni viene fornita alla Cina una dichiarazione dettagliata sui motivi e le giustificazioni della suddetta richiesta, corredata di dati aggiornati comprovanti l'esistenza o il rischio di distorsioni del mercato e il ruolo che svolgono in tale contesto i prodotti di origine cinese. Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e il periodo di consultazione dura 90 giorni dalla stessa data, salvo diverso accordo tra le parti.

Una volta ricevuta la richiesta di consultazioni, la Cina provvede, nel suddetto periodo, a mantenere le spedizioni di tessili o prodotti tessili appartenenti alla(e) categoria(e) oggetto di consultazioni ad un livello non superiore del 7,5 % (6 % per le categorie di prodotti di lana) rispetto alle importazioni effettuate nei primi 12 mesi dell'ultimo periodo di 14 mesi precedenti il mese in cui è effettuata la richiesta di consultazioni.

b) Se nel periodo di consultazione di 90 giorni le parti non raggiungono una soluzione soddisfacente, la Commissione ha il diritto di istituire un limite quantitativo per la categoria o le categorie oggetto di consultazioni. Il limite quantitativo è fissato sulla base del livello al quale la Cina ha sospeso le spedizioni alla data di ricezione della richiesta di consultazioni da parte della Comunità. I limiti quantitativi sono in vigore fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata richiesta la consultazione o, se mancano tre o un numero inferiore di mesi alla fine dell'anno, per un periodo di 12 mesi dalla data di richiesta delle consultazioni. Le consultazioni con la Cina proseguono nel periodo di applicazione dei limiti quantitativi stabiliti a norma della presente disposizione.

c) Salvo diverso accordo tra la Comunità e la Cina, nessuna misura adottata ai sensi del presente paragrafo resta in vigore per più di un anno se non viene nuovamente richiesta. È opportuno evitare di applicare simultaneamente misure allo stesso prodotto a norma del presente comma e della sezione 16 del protocollo di adesione della Cina all'OMC. Le misure adottate ai sensi della lettera b) saranno oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2.  I limiti quantitativi fissati a norma del presente articolo non si applicano ai prodotti già inoltrati verso la Comunità, a condizione che siano stati spediti dal paese fornitore di cui sono originari per essere esportati verso la Comunità prima della notifica della richiesta di consultazioni.

▼M32

2 bis.  Le importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento compresi nell’allegato I originari della Cina ed elencati nella tabella B dell’allegato III sono soggette ad un sistema di previa sorveglianza unica ai sensi dell'articolo 13 e della parte IV dell’allegato III. Il requisito per il rilascio di un documento di sorveglianza non si applica ai prodotti tessili e dell'abbigliamento per i quali sia stata rilasciata un'autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 5. Tale sistema di previa sorveglianza sarà abolito non appena sarà pienamente operativo il sistema di sorveglianza ex post a livello doganale istituito dall'articolo 13. Le decisioni per porre fine al sistema di previa sorveglianza e per modificare la tabella B dell'allegato III sono adottate ai sensi dell'articolo 17.

▼M28

3.  Le misure di cui al presente articolo, compreso l'avvio di consultazioni previsto al paragrafo 1, lettera a), sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

▼M32 —————

▼B

Articolo 12

Norme specifiche per la gestione dei limiti quantitativi comunitari

1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, prima di rilasciare le autorizzazioni di importazione, le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione delle Comunità europee i quantitativi delle domande di autorizzazione all'importazione, corredate dei certificati originari di esportazione, da esse ricevute. A giro di posta la Commissione trasmette conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute le notifiche degli Stati membri (criterio «chi arriva primo ha la precedenza»). Tuttavia, in casi eccezionali in cui vi è ragione di credere che le domande anticipate di autorizzazione all'importazione rischino di eccedere i limiti quantitativi, la Commissione, in conformità della procedura fissata all'articolo 17, può limitare l'importo da assegnare secondo il criterio «chi arriva primo ha la precedenza» al 90 % dei limiti quantitativi in questione. In questo caso, una volta raggiunto tale livello, l'assegnazione del resto sarà decisa conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

2.  Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente per ogni caso il paese terzo fornitore, la categoria dei prodotti tessili interessata, i quantitativi da importare, il numero della licenza d'esportazione, l'anno di contingentamento e lo Stato membro in cui i prodotti sono destinati ad essere immessi in libera pratica.

3.  Di norma le notifiche di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo sono comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata a tal fine istituita, a meno che motivi tecnici imperativi non rendano necessario il ricorso provvisorio ad altri mezzi di comunicazione.

4.  Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nella richiesta notificata per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun paese terzo interessato. Le notifiche presentate dagli Stati membri, per le quali non è possibile dare conferma perché i quantitativi richiesti non sono più disponibili all'interno dei limiti comunitari, sono messe da parte dalla Commissione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute e sono confermate nel medesimo ordine non appena si rendano disponibili ulteriori quantitativi ad esempio tramite l'applicazione delle flessibilità previste all'articolo 7. Inoltre, la Commissione prende immediatamente contatto con le autorità del paese fornitore interessato nei casi in cui le richieste notificate superino i limiti quantitativi, al fine di ottenere chiarimenti e trovare rapidamente una soluzione.

▼M24

5.  Le autorità competenti avvisano la Commissione immediatamente dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità o allo scadere dell'autorizzazione all'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente trasferiti nei quantitativi restanti del limite quantitativo comunitario globale all'importazione per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun paese terzo interessato.

▼B

6.  Le autorizzazioni all'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati conformemente all'allegato III.

7.  Le competenti autorità degli Stati membri notificano alla Commissione qualsiasi revoca di autorizzazioni all'importazione o di documenti equivalenti già emessi, nei casi in cui le corrispondenti licenze d'esportazione siano state revocate o annullate dalle competenti autorità dei paesi fornitori. Tuttavia, se la Commissione o le competenti autorità di uno Stato membro sono state informate dalle competenti autorità di un paese fornitore della revoca o dell'annullamento di una licenza di esportazione dopo che i relativi prodotti sono stati importati nella Comunità, i quantitativi in questione sono imputati al limite quantitativo dell'anno durante il quale i prodotti in questione sono stati spediti.

8.  La Commissione, conformemente alla procedura stabilita nell'articolo 17, può adottare qualsiasi misura necessaria ai fini dell'esecuzione del presente articolo.

Articolo 13

Sorveglianza

▼M32

1.  Qualora, ai sensi delle pertinenti disposizioni di un accordo, di un protocollo o altra intesa fra la Comunità e un paese terzo o per monitorare le tendenze delle importazioni di prodotti originari di un paese terzo, sia stato istituito un sistema di sorveglianza ex ante o ex post su una categoria di prodotti di cui all'allegato I che non è soggetta ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, le procedure e le formalità concernenti la sorveglianza unica e doppia, il perfezionamento economico passivo, la classificazione e la certificazione dell'origine sono quelle stabilite negli allegati III e IV.

▼B

2.  Le categorie di prodotti e i paesi terzi attualmente soggetti a sorveglianza, conformemente al paragrafo 1, sono elencati nelle tabelle dell'allegato III.

▼M32

3.  La decisione di imporre il sistema di sorveglianza su categorie di prodotti o su paesi fornitori non elencati nelle tabelle dell'allegato III è adottata, se applicabile, ai sensi delle pertinenti disposizioni in materia di consultazioni previste nell'accordo, nel protocollo o altre intese con il paese terzo in questione.

La Commissione decide dell'introduzione di un sistema di sorveglianza ex ante o ex post. Le decisioni di imporre il sistema di controllo ex ante e altre misure necessarie per attuare tale sistema sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

▼M32 —————

▼B

Articolo 15

Elusione

▼M32

1.  Quando, a seguito di indagini svolte secondo le procedure di cui all'allegato IV, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone provano che alcuni prodotti originari di un paese fornitore di cui all'allegato V e soggetti ai limiti quantitativi di cui all'articolo 2 oppure introdotti in forza degli articoli 10 o 10 bis sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità, eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'apertura di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 17, al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente ai corrispondenti limiti quantitativi.

▼B

2.  In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere al paese fornitore interessato di prendere a titolo precauzionale le misure necessarie onde garantire che gli adeguamenti dei limiti quantitativi concordati a seguito delle consultazioni suddette possano essere operati nell'anno della richiesta di consultazione oppure nell'anno successivo, quando il limite quantitativo per l'anno in corso è esaurito, sempreché i fatti siano comprovati.

3.  Se, entro il termine indicato nell'articolo 16, la Comunità e il paese fornitore non giungono ad una soluzione soddisfacente, la Commissione, quando i fatti sono comprovati, deduce dai limiti quantitativi, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 17, un equivalente volume di prodotti originari del paese fornitore interessato.

4.  A norma dei protocolli e di taluni accordi bilaterali conclusi con i paesi terzi, quando vi siano prove sufficienti che è stata effettuata una dichiarazione falsa relativamente al tenore in fibre, alle quantità, alla descrizione o alla classificazione dei prodotti originari dei paesi interessati, le autorità comunitarie possono rifiutare l'importazione dei prodotti in questione.

Se dovesse inoltre risultare che il territorio di uno dei paesi in questione è coinvolto nel trasbordo o nella deviazione di prodotti non originari nel medesimo, la Commissione può introdurre limiti quantitativi nei confronti degli stessi prodotti originari dello stesso territorio, qualora non siano già soggetti a limiti quantitativi, o può adottare qualsiasi altra misura adeguata.

▼M13

5.  Se sarà inoltre dimostrato il coinvolgimento di territori di paesi terzi membri dell'OMC non elencati nell'allegato V, la Commissione chiederà di consultare il paese o i paesi terzi interessati conformemente alla procedura prevista dall'articolo 16, al fine di prendere misure adeguate per la risoluzione del problema. La Commissione può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, introdurre limiti quantitativi nei confronti dei paesi terzi interessati, o può adottare qualsiasi altra misura adeguata.

▼B

Articolo 16

Consultazioni

▼M13

1.  La Commissione, conformemente alla procedura prevista dall' ►M24  articolo 17 bis ◄ , conduce le consultazioni di cui al presente regolamento, secondo le seguenti modalità:

▼B

 la Commissione notifica la richiesta di consultazioni al paese fornitore interessato;

 la richiesta di consultazioni è seguita entro un termine ragionevole (comunque non oltre quindici giorni dalla notifica) da una relazione sui motivi e sulle circostanze che, a parere della Comunità, giustificano la presentazione di siffatta richiesta;

 la Commissione avvia le consultazioni al più tardi un mese dopo la notifica della richiesta per giungere, entro il termine massimo di un mese, ad un accordo o a conclusioni di reciproca soddisfazione.

▼M32 —————

▼M24

Articolo 17

Comitato dei tessili

1.  La Commissione è assistita da un comitato (in seguito denominato: «il comitato dei tessili»), composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.  Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3.  Il comitato dei tessili adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 17 bis

Il presidente può, di sua iniziativa o su richiesta di uno dei rappresentanti degli Stati membri, sentire il comitato dei tessili su qualsiasi altra questione relativa al funzionamento o all'applicazione del presente regolamento.

▼B



Disposizioni finali

Articolo 18

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le misure prese in applicazione del presente regolamento, nonché ogni altra disposizione legislativa, regolamentare e amministrativa relativa al regime d'importazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento.

Articolo 19

Le modifiche degli allegati del presente regolamento, necessarie per tener conto della conclusione, della modifica o della scadenza di accordi, protocolli o intese con paesi terzi o degli emendamenti apportati alla normativa comunitaria in materia di statistiche, di regimi doganali o di regimi comuni all'importazione, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

▼M32

Articolo 20

Il presente regolamento fa salve le disposizioni degli accordi, protocolli o intese bilaterali conclusi tra la Comunità ed i paesi terzi elencati nell'allegato II.

▼B

Articolo 21

Il regolamento (CEE) n. 958/93 è abrogato, escluse le disposizioni transitorie applicabili fino al 31 marzo 1993.

▼M32

Articolo 21 bis

I riferimenti agli allegati V, VII e VIII si applicano, mutatis mutandis, agli allegati V bis, VII bis e VIII bis.

▼B

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




Elenco degli allegati

I Elenco dei prodotti tessili

II Elenco dei paesi esportatori

III Procedure di classificazione, origine, sistema di duplice controllo, sorveglianza

IV Cooperazione amministrativa

V Elenco dei limiti quantitativi comunitari

VI Prodotti del folclore e artigianali

VII Limiti quantitativi comunitari per reimportazioni in regime economico di perfezionamento passivo

VIII Flessibilità

IX Clausole di salvaguardia; soglie di uscita dal paniere

▼M33




ALLEGATO I

PRODOTTI TESSILI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 ( 2 )

1. Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci è considerato puramente indicativo, dato che nel presente allegato i prodotti di ciascuna categoria sono determinati dai codici NC. Laddove un codice NC sia preceduto dal simbolo «ex», i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

2. Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie da 1 a 114 originari del Vietnam, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.

3. Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono classificati come indumenti per donna o ragazza.

4. L’espressione «indumenti per bambini piccoli (bebè)» comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.



Categoria

Designazione delle merci

Codice NC 2005

Tabella delle equivalenze

pezzi/kg

g/pezzo

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPPO I A

1

Filati di cotone non condizionati per la vendita al minuto

5204 11 005204 19 005205 11 005205 12 005205 13 005205 14 005205 15 105205 15 905205 21 005205 22 005205 23 005205 24 005205 26 005205 27 005205 28 005205 31 005205 32 005205 33 005205 34 005205 35 005205 41 005205 42 005205 43 005205 44 005205 46 005205 47 005205 48 005206 11 005206 12 005206 13 005206 14 005206 15 005206 21 005206 22 005206 23 005206 24 005206 25 005206 31 005206 32 005206 33 005206 34 005206 35 005206 41 005206 42 005206 43 005206 44 005206 45 00ex560490 00

 
 

2

Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, nastri, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate

5208 11 105208 11 905208 12 165208 12 195208 12 965208 12 995208 13 005208 19 005208 21 105208 21 905208 22 165208 22 195208 22 965208 22 995208 23 005208 29 005208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 105208 52 905208 53 005208 59 005209 11 005209 12 005209 19 005209 21 005209 22 005209 29 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 11 005210 12 005210 19 005210 21 005210 22 005210 29 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 42 005210 49 005210 51 005210 52 005210 59 005211 11 005211 12 005211 19 005211 21 005211 22 005211 29 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 11 105212 11 905212 12 105212 12 905212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 21 105212 21 905212 22 105212 22 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex581100 00ex630800 00

 
 

2 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

5208 31 005208 32 165208 32 195208 32 965208 32 995208 33 005208 39 005208 41 005208 42 005208 43 005208 49 005208 51 005208 52 105208 52 905208 53 005208 59 005209 31 005209 32 005209 39 005209 41 005209 42 005209 43 005209 49 005209 51 005209 52 005209 59 005210 31 005210 32 005210 39 005210 41 005210 42 005210 49 005210 51 005210 52 005210 59 005211 31 005211 32 005211 39 005211 41 005211 42 005211 43 005211 49 105211 49 905211 51 005211 52 005211 59 005212 13 105212 13 905212 14 105212 14 905212 15 105212 15 905212 23 105212 23 905212 24 105212 24 905212 25 105212 25 90ex581100 00ex630800 00

3

Tessuti di fibre sintetiche (discontinue e cascami) diversi da nastri, galloni e simili, velluti e felpe (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia

5512 11 005512 19 105512 19 905512 21 005512 29 105512 29 905512 91 005512 99 105512 99 905513 11 205513 11 905513 12 005513 13 005513 19 005513 21 105513 21 305513 21 905513 22 005513 23 005513 29 005513 31 005513 32 005513 33 005513 39 005513 41 005513 42 005513 43 005513 49 005514 11 005514 12 005514 13 005514 19 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 31 005514 32 005514 33 005514 39 005514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 105515 11 305515 11 905515 12 105515 12 305515 12 905515 13 115515 13 195515 13 915515 13 995515 19 105515 19 305515 19 905515 21 105515 21 305515 21 905515 22 115515 22 195515 22 915515 22 995515 29 005515 91 105515 91 305515 91 905515 92 105515 92 905515 99 105515 99 305515 99 90ex580390 40ex590500 70ex630800 00

 
 

3 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

5512 19 105512 19 905512 29 105512 29 905512 99 105512 99 905513 21 105513 21 305513 21 905513 22 005513 23 005513 29 005513 31 005513 32 005513 33 005513 39 005513 41 005513 42 005513 43 005513 49 005514 21 005514 22 005514 23 005514 29 005514 31 005514 32 005514 33 005514 39 005514 41 005514 42 005514 43 005514 49 005515 11 305515 11 905515 12 305515 12 905515 13 195515 13 995515 19 305515 19 905515 21 305515 21 905515 22 195515 22 99ex551529 005515 91 305515 91 90ex551592 10ex551592 905515 99 305515 99 90ex580390 40ex590500 70ex630800 00

GRUPPO I B

4

Camicie, camicette, T-shirt, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia

6105 10 006105 20 106105 20 906105 90 106109 10 006109 90 106109 90 306110 20 106110 30 10

6,48

154

5

Maglioni (golf), pullover (con o senza maniche), gilè, twinset, cardigan, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti), giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia

6101 10 906101 20 906101 30 906102 10 906102 20 906102 30 906110 11 106110 11 306110 11 906110 12 106110 12 906110 19 106110 19 906110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

4,53

221

6

Pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e short (diversi da quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo o ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti inferiori di tute sportive (training), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 506204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 186211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

1,76

568

7

Camicette, bluse e bluse-camicette, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza

6106 10 006106 20 006106 90 106206 20 006206 30 006206 40 00

5,55

180

8

Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo o ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6205 10 006205 20 006205 30 00

4,60

217

GRUPPO II A

9

Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone

5802 11 005802 19 00ex630260 00

 
 

20

Biancheria da letto, non a maglia

6302 21 006302 22 906302 29 906302 31 006302 32 906302 39 90

 
 

22

Filati di fibre sintetiche in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto

5508 10 105509 11 005509 12 005509 21 005509 22 005509 31 005509 32 005509 41 005509 42 005509 51 005509 52 005509 53 005509 59 005509 61 005509 62 005509 69 005509 91 005509 92 005509 99 00

 
 

22 a)

Di cui: acrilici

ex550810 105509 31 005509 32 005509 61 005509 62 005509 69 00

23

Filati di fibre artificiali in fiocco, non condizionati per la vendita al minuto

5508 20 105510 11 005510 12 005510 20 005510 30 005510 90 00

 
 

32

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia (esclusi i tessuti ricci del tipo spugna, i nastri, galloni e simili) e superfici tessili «tufted», di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

5801 10 005801 21 005801 22 005801 23 005801 24 005801 25 005801 26 005801 31 005801 32 005801 33 005801 34 005801 35 005801 36 005802 20 005802 30 00

 
 

32 a)

Di cui: velluti e felpe a trama, tagliati, a coste, di cotone

5801 22 00

39

Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, diversa da quella di cotone riccio del tipo spugna

6302 51 006302 53 90ex630259 006302 91 006302 93 90ex630299 00

 
 

GRUPPO II B

12

Calzemaglie (collant), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebè), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70

6115 12 006115 19 006115 20 116115 20 906115 91 006115 92 006115 93 106115 93 306115 93 996115 99 00

24,3 paia

41

13

Mutande, mutandine e slip per uomo o ragazzo, nonché per donna o ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6107 11 006107 12 006107 19 006108 21 006108 22 006108 29 00ex621210 10

17

59

14

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, tessuti, per uomo o ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)

6201 11 00ex620112 10ex620112 90ex620113 10ex620113 906210 20 00

0,72

1 389

15

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, tessuti, per donna o ragazza; giacche, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)

6202 11 00ex620212 10ex620212 90ex620213 10ex620213 906204 31 006204 32 906204 33 906204 39 196210 30 00

0,84

1 190

16

Vestiti, completi e insiemi non a maglia, per uomo o ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (training), con fodera, di cui l’esterno è realizzato in un’unica stoffa, per uomo o ragazzo, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6203 11 006203 12 006203 19 106203 19 306203 21 006203 22 806203 23 806203 29 186211 32 316211 33 31

0,80

1 250

17

Giacche, escluse quelle a maglia, per uomo o ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6203 31 006203 32 906203 33 906203 39 19

1,43

700

18

Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, esclusi quelli a maglia

6207 11 006207 19 006207 21 006207 22 006207 29 006207 91 006207 92 006207 99 00

Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, esclusi quelli a maglia

6208 11 006208 19 006208 21 006208 22 006208 29 006208 91 006208 92 006208 99 00ex621210 10

 
 

19

Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia

6213 20 006213 90 00

59

17

21

Eskimo; giacche a vento (anorak) e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; parti superiori di tute sportive (training), con fodera, diverse da quelle delle categorie 16 o 29, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

ex620112 10ex620112 90ex620113 10ex620113 906201 91 006201 92 006201 93 00ex620212 10ex620212 90ex620213 10ex620213 906202 91 006202 92 006202 93 006211 32 416211 33 416211 42 416211 43 41

2,3

435

24

Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo

6107 21 006107 22 006107 29 006107 91 006107 92 00ex610799 00

Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

6108 31 006108 32 006108 39 006108 91 006108 92 00ex610899 00

3,9

257

26

Abiti interi per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6104 41 006104 42 006104 43 006104 44 006204 41 006204 42 006204 43 006204 44 00

3,1

323

27

Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o ragazza

6104 51 006104 52 006104 53 006104 59 006204 51 006204 52 006204 53 006204 59 10

2,6

385

28

Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia

6103 41 006103 42 006103 43 00ex610349 006104 61 006104 62 006104 63 00ex610469 00

1,61

620

29

Abiti a giacca, completi e insiemi, non a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci; tute sportive (training), con fodera, di cui l’esterno è realizzato in un’unica stoffa, per donna o ragazza, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6204 11 006204 12 006204 13 006204 19 106204 21 006204 22 806204 23 806204 29 186211 42 316211 43 31

1,37

730

31

Reggiseno e bustini, a maglia

ex621210 106212 10 90

18,2

55

68

Indumenti per bambini piccoli (bebè) ed accessori per abbigliamento, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie 10 e 87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, non a maglia, della categoria 88

6111 10 906111 20 906111 30 90ex611190 00ex620910 00ex620920 00ex620930 00ex620990 00

 
 

73

Tute sportive (training) a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6112 11 006112 12 006112 19 00

1,67

600

76

Indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per uomo o ragazzo

6203 22 106203 23 106203 29 116203 32 106203 33 106203 39 116203 42 116203 42 516203 43 116203 43 316203 49 116203 49 316211 32 106211 33 10

Grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, esclusi quelli a maglia, per donna o ragazza

6204 22 106204 23 106204 29 116204 32 106204 33 106204 39 116204 62 116204 62 516204 63 116204 63 316204 69 116204 69 316211 42 106211 43 10

 
 

77

Tute e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia

ex621120 00

 
 

78

Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77

6203 41 306203 42 596203 43 396203 49 396204 61 856204 62 596204 62 906204 63 396204 63 906204 69 396204 69 506210 40 006210 50 006211 31 006211 32 906211 33 906211 41 006211 42 906211 43 90

 
 

83

Cappotti, giacche e altri indumenti, comprese le tute e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75

6101 10 106101 20 106101 30 106102 10 106102 20 106102 30 106103 31 006103 32 006103 33 00ex610339 006104 31 006104 32 006104 33 00ex610439 006112 20 006113 00 906114 10 006114 20 006114 30 00

 
 

GRUPPO III A

33

Tessuti di filati di filamenti sintetici, ottenuti con lamelle e forme simili di polietilene o di polipropilene, di larghezza inferiore a 3 m

5407 20 11

Sacchi e sacchetti da imballaggio, non a maglia, ottenuti da lamelle e forme simili

6305 32 816305 32 896305 33 916305 33 99

 
 

34

Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamelle o forme simili, di polietilene o di polipropilene, di larghezza superiore a 3 m

5407 20 19

 
 

35

Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114

5407 10 005407 20 905407 30 005407 41 005407 42 005407 43 005407 44 005407 51 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 105407 61 305407 61 505407 61 905407 69 105407 69 905407 71 005407 72 005407 73 005407 74 005407 81 005407 82 005407 83 005407 84 005407 91 005407 92 005407 93 005407 94 00ex581100 00ex590500 70

 
 

35 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

ex540710 00ex540720 90ex540730 005407 42 005407 43 005407 44 005407 52 005407 53 005407 54 005407 61 305407 61 505407 61 905407 69 905407 72 005407 73 005407 74 005407 82 005407 83 005407 84 005407 92 005407 93 005407 94 00ex581100 00ex590500 70

36

Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114

5408 10 005408 21 005408 22 105408 22 905408 23 105408 23 905408 24 005408 31 005408 32 005408 33 005408 34 00ex581100 00ex590500 70

 
 

36 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

ex540810 005408 22 105408 22 905408 23 105408 23 905408 24 005408 32 005408 33 005408 34 00ex581100 00ex590500 70

37

Tessuti di fibre artificiali in fiocco

5516 11 005516 12 005516 13 005516 14 005516 21 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 31 005516 32 005516 33 005516 34 005516 41 005516 42 005516 43 005516 44 005516 91 005516 92 005516 93 005516 94 00ex580390 40ex590500 70

 
 

37 a)

Di cui: non greggi né imbianchiti

5516 12 005516 13 005516 14 005516 22 005516 23 105516 23 905516 24 005516 32 005516 33 005516 34 005516 42 005516 43 005516 44 005516 92 005516 93 005516 94 00ex580390 40ex590500 70

38 A

Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine

6005 31 106005 32 106005 33 106005 34 106006 31 106006 32 106006 33 106006 34 10

 
 

38 B

Tendine, escluse quelle a maglia

ex630391 00ex630392 90ex630399 90

 
 

40

Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane, tendaggi per letto e altri manufatti per l’arredamento, non a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

ex630391 00ex630392 90ex630399 906304 19 10ex630419 906304 92 00ex630493 00ex630499 00

 
 

41

Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici non testurizzati, non torti o con torsione inferiore o uguale a 50 giri per metro

5401 10 125401 10 145401 10 165401 10 185402 10 105402 10 905402 20 005402 31 005402 32 005402 33 005402 39 105402 39 905402 49 105402 49 915402 49 995402 51 005402 52 005402 59 105402 59 905402 61 005402 62 005402 69 105402 69 90ex560420 00ex560490 00

 
 

42

Filati di fibre sintetiche o artificiali continue, non condizionati per la vendita al minuto

5401 20 10

Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati semplici di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa

5403 10 005403 20 00ex540332 00ex540333 005403 39 005403 41 005403 42 005403 49 00ex560420 00

 
 

43

Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, condizionati per la vendita al minuto

5204 20 005207 10 005207 90 005401 10 905401 20 905406 10 005406 20 005508 20 905511 30 00

 
 

46

Lana e peli fini, cardati o pettinati

5105 10 005105 21 005105 29 005105 31 005105 39 105105 39 90

 
 

47

Filati di lana o di peli fini, cardati, non condizionati per la vendita al minuto

5106 10 105106 10 905106 20 105106 20 915106 20 995108 10 105108 10 90

 
 

48

Filati di lana o di peli fini, pettinati, non condizionati per la vendita al minuto

5107 10 105107 10 905107 20 105107 20 305107 20 515107 20 595107 20 915107 20 995108 20 105108 20 90

 
 

49

Filati di lana o di peli fini pettinati, condizionati per la vendita al minuto

5109 10 105109 10 905109 90 105109 90 90

 
 

50

Tessuti di lana o di peli fini

5111 11 005111 19 105111 19 905111 20 005111 30 105111 30 305111 30 905111 90 105111 90 915111 90 935111 90 995112 11 005112 19 105112 19 905112 20 005112 30 105112 30 305112 30 905112 90 105112 90 915112 90 935112 90 99

 
 

51

Cotone cardato o pettinato

5203 00 00

 
 

53

Tessuti di cotone a punto di garza

5803 10 00

 
 

54

Fibre artificiali in fiocco, compresi i cascami, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5507 00 00

 
 

55

Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5506 10 005506 20 005506 30 005506 90 105506 90 90

 
 

56

Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), condizionati per la vendita al minuto

5508 10 905511 10 005511 20 00

 
 

58

Tappeti a punti annodati o arrotondati, anche confezionati

5701 10 105701 10 905701 90 105701 90 90

 
 

59

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58

5702 10 005702 31 105702 31 805702 32 105702 32 90ex570239 005702 41 005702 42 00ex570249 005702 51 005702 52 105702 52 90ex570259 005702 91 005702 92 105702 92 90ex570299 005703 10 005703 20 115703 20 195703 20 915703 20 995703 30 115703 30 195703 30 815703 30 895703 90 105703 90 905704 10 005704 90 005705 00 105705 00 30ex570500 90

 
 

60

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce, ecc.), anche confezionati

5805 00 00

 
 

61

Nastri, galloni e simili, nastri senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62; tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma

ex580610 005806 20 005806 31 005806 32 105806 32 905806 39 005806 40 00

 
 

62

Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati) diversi dai filati metallici e metallizzati e dai filati di crine rivestiti (spiralati)

5606 00 915606 00 99

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi

5804 10 115804 10 195804 10 905804 21 105804 21 905804 29 105804 29 905804 30 00

Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti

5807 10 105807 10 90

Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompon) e simili

5808 10 005808 90 00

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

5810 10 105810 10 905810 91 105810 91 905810 92 105810 92 905810 99 105810 99 90

 
 

63

Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma

5906 91 00ex600240 006002 90 00ex600410 006004 90 00

Pizzi Raschel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche

ex600110 006003 30 106005 31 506005 32 506005 33 506005 34 50

 
 

65

Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38 A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

5606 00 10ex600110 006001 21 006001 22 00ex600129 006001 91 006001 92 00ex600199 00ex600240 006003 10 006003 20 006003 30 906003 40 00ex600410 006005 10 006005 21 006005 22 006005 23 006005 24 006005 31 906005 32 906005 33 906005 34 906005 41 006005 42 006005 43 006005 44 006006 10 006006 21 006006 22 006006 23 006006 24 006006 31 906006 32 906006 33 906006 34 906006 41 006006 42 006006 43 006006 44 00

 
 

66

Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6301 10 006301 20 906301 30 90ex630140 90ex630190 90

 
 

GRUPPO III B

10

Guanti, mezzoguanti e muffole a maglia

6111 10 106111 20 106111 30 10ex611190 006116 10 206116 10 806116 91 006116 92 006116 93 006116 99 00

17 paia

59

67

Accessori per abbigliamento, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebè); biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane, tendaggi per letto e altri manufatti per l’arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori per abbigliamento

5807 90 906113 00 106117 10 006117 20 006117 80 106117 80 906117 90 006301 20 106301 30 106301 40 106301 90 106302 10 006302 40 00ex630260 006303 11 006303 12 006303 19 006304 11 006304 91 00ex630520 006305 32 11ex630532 906305 33 10ex630539 00ex630590 006307 10 106307 90 10

 
 

67 a)

Di cui: sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene

6305 32 116305 33 10

 
 

69

Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna o ragazza

6108 11 006108 19 00

7,8

128

70

Calzemaglie (collant), di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex (6,7 tex)

6115 11 006115 20 19

Calze da donna, di fibre sintetiche

6115 93 91

30,4 paia

33

72

Costumi, mutandine e slip da bagno, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6112 31 106112 31 906112 39 106112 39 906112 41 106112 41 906112 49 106112 49 906211 11 006211 12 00

9,7

103

74

Abiti a giacca, completi e insiemi, a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci

6104 11 006104 12 006104 13 00ex610419 006104 21 006104 22 006104 23 00ex610429 00

1,54

650

75

Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo o ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci

6103 11 006103 12 006103 19 006103 21 006103 22 006103 23 006103 29 00

0,80

1 250

84

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali

6214 20 006214 30 006214 40 006214 90 10

 
 

85

Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali

6215 20 006215 90 00

17,9

56

86

Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

6212 20 006212 30 006212 90 00

8,8

114

87

Guanti, mezzoguanti e muffole, non a maglia

ex620910 00ex620920 00ex620930 00ex620990 006216 00 00

 
 

88

Calze e calzini, non a maglia; altri accessori per abbigliamento, parti di indumenti o di accessori per abbigliamento, esclusi quelli per bambini piccoli (bebè), non a maglia

ex620910 00ex620920 00ex620930 00ex620990 006217 10 006217 90 00

 
 

90

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di fibre sintetiche

5607 41 005607 49 115607 49 195607 49 905607 50 115607 50 195607 50 305607 50 90

 
 

91

Tende

6306 21 006306 22 006306 29 00

 
 

93

Sacchi e sacchetti da imballaggio, di tessuti, esclusi quelli ottenuti da lamelle di polietilene o di polipropilene

ex630520 00ex630532 90ex630539 00

 
 

94

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

5601 10 105601 10 905601 21 105601 21 905601 22 105601 22 915601 22 995601 29 005601 30 00

 
 

95

Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, esclusi quelli per ricoprire i pavimenti

5602 10 195602 10 315602 10 395602 10 905602 21 00ex560229 005602 90 00ex580790 10ex590500 706210 10 106307 90 91

 
 

96

Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati

5603 11 105603 11 905603 12 105603 12 905603 13 105603 13 905603 14 105603 14 905603 91 105603 91 905603 92 105603 92 905603 93 105603 93 905603 94 105603 94 90ex580790 10ex590500 706210 10 90ex630140 90ex630190 906302 22 106302 32 106302 53 106302 93 106303 92 106303 99 10ex630419 90ex630493 00ex630499 00ex630532 90ex630539 006307 10 30ex630790 99

 
 

97

Reti ottenute con spago, corde o funi e reti confezionate per la pesca, costituite da filati, spago, corde o funi

5608 11 115608 11 195608 11 915608 11 995608 19 115608 19 195608 19 305608 19 905608 90 00

 
 

98

Altri manufatti ottenuti con filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuti e i manufatti della categoria 97

5609 00 005905 00 10

 
 

99

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

5901 10 005901 90 00

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

5904 10 005904 90 00

Tessuti gommati, non a maglia, esclusi quelli per pneumatici

5906 10 005906 99 105906 99 90

Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, escluse quelle della categoria 100

5907 00 105907 00 90

 
 

100

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali

5903 10 105903 10 905903 20 105903 20 905903 90 105903 90 915903 90 99

 
 

101

Spago, corde e funi, anche intrecciati, esclusi quelli di fibre sintetiche

ex560790 90

 
 

109

Copertoni, vele per imbarcazioni, tende e tende per l’esterno

6306 11 006306 12 006306 19 006306 31 006306 39 00

 
 

110

Materassi pneumatici, tessuti

6306 41 006306 49 00

 
 

111

Oggetti da campeggio, tessuti, esclusi i materassi pneumatici e le tende

6306 91 006306 99 00

 
 

112

Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114

6307 20 00ex630790 99

 
 

113

Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia

6307 10 90

 
 

114

Tessuti e manufatti per usi tecnici

5902 10 105902 10 905902 20 105902 20 905902 90 105902 90 905908 00 005909 00 105909 00 905910 00 005911 10 00ex591120 005911 31 115911 31 195911 31 905911 32 105911 32 905911 40 005911 90 105911 90 90

 
 

GRUPPO IV

115

Filati di lino o di ramiè

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 
 

117

Tessuti di lino o di ramiè

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 105309 21 905309 29 005311 00 105803 90 905905 00 30

 
 

118

Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, di lino o di ramiè, non a maglia

6302 29 106302 39 206302 52 00ex630259 006302 92 00ex630299 00

 
 

120

Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per l’arredamento, non a maglia, di lino o di ramiè

ex630399 906304 19 30ex630499 00

 
 

121

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè

ex560790 90

 
 

122

Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, non a maglia

ex630590 00

 
 

123

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, di lino o di ramiè, esclusi i nastri, galloni e simili

5801 90 10ex580190 90

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, non a maglia

6214 90 90

 
 

GRUPPO V

124

Fibre sintetiche in fiocco

5501 10 005501 20 005501 30 005501 90 105501 90 905503 10 105503 10 905503 20 005503 30 005503 40 005503 90 105503 90 905505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 
 

125 A

Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41

5402 41 005402 42 005402 43 00

 
 

125 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali

5404 10 105404 10 905404 90 115404 90 195404 90 90ex560420 00ex560490 00

 
 

126

Fibre artificiali in fiocco

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 
 

127 A

Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, diversi dai filati della categoria 42

5403 31 00ex540332 00ex540333 00

 
 

127 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali

5405 00 00ex560490 00

 
 

128

Peli grossolani, cardati o pettinati

5105 40 00

 
 

129

Filati di peli grossolani o di crine

5110 00 00

 
 

130 A

Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta

5004 00 105004 00 905006 00 10

 
 

130 B

Filati di seta, diversi da quelli della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)

5005 00 105005 00 905006 00 90ex560490 00

 
 

131

Filati di altre fibre tessili vegetali

5308 90 90

 
 

132

Filati di carta

5308 90 50

 
 

133

Filati di canapa

5308 20 105308 20 90

 
 

134

Filati metallici

5605 00 00

 
 

135

Tessuti di peli grossolani o di crine

5113 00 00

 
 

136

Tessuti di seta o di cascami di seta

5007 10 005007 20 115007 20 195007 20 215007 20 315007 20 395007 20 415007 20 515007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 105007 90 305007 90 505007 90 905803 90 10ex590500 90ex591120 00

 
 

137

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta

ex580190 90ex580610 00

 
 

138

Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè

5311 00 90ex590500 90

 
 

139

Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati

5809 00 00

 
 

140

Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre artificiali o sintetiche

ex600110 00ex600129 00ex600199 006003 90 006005 90 006006 90 00

 
 

141

Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali

ex630190 90

 
 

142

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o di canapa di Manila

ex570239 00ex570249 00ex570259 00ex570299 00ex570500 90

 
 

144

Feltri di peli grossolani

5602 10 35ex560229 00

 
 

145

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di abaca (canapa di Manila) o di canapa

5607 90 10ex560790 90

 
 

146 A

Spago per legare, per macchine agricole, di sisal e di altre fibre della famiglia delle agavi

ex560721 00

 
 

146 B

Spago, corde e funi, di sisal e di altre fibre della famiglia delle agavi, diversi dai prodotti della categoria 146 A

ex560721 005607 29 105607 29 90

 
 

146 C

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

5607 10 00

 
 

147

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati

5003 90 00

 
 

148 A

Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

5307 10 105307 10 905307 20 00

 
 

148 B

Filati di cocco

5308 10 00)

 
 

149

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm

5310 10 90ex531090 00

 
 

150

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati

5310 10 10ex531090 005905 00 506305 10 90

 
 

151 A

Rivestimenti del suolo, di cocco

5702 20 00

 
 

151 B

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi dai tappeti «tufted» o «floccati»

ex570239 00ex570249 00ex570259 00ex570299 00

 
 

152

Feltri all’ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti

5602 10 11

 
 

153

Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

6305 10 10

 
 

154

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

5001 00 00

Seta greggia (non torta)

5002 00 00

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), non cardati né pettinati

5003 10 00

Lane, non cardate né pettinate

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

5103 10 105103 10 905103 20 105103 20 915103 20 995103 30 00

Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani

5104 00 00

Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 105301 30 90

Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca della voce 5304

5305 90 00

Cotone, non cardato né pettinato

5201 00 105201 00 90

Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5302 10 005302 90 00

Abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5305 21 005305 29 00

Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di iuta e di altre fibre tessili liberiane (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5303 10 005303 90 00

Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5304 10 005304 90 005305 11 005305 19 005305 90 00

 
 

156

Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza

6106 90 30ex611090 90

 
 

157

Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156

6101 90 106101 90 906102 90 106102 90 90ex610339 00ex610349 00ex610419 00ex610429 00ex610439 006104 49 00ex610469 006105 90 906106 90 506106 90 90ex610799 00ex610899 006109 90 906110 90 10ex611090 90ex611190 006114 90 00

 
 

159

Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta

6204 49 106206 10 00

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta

6214 10 00

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di seta o di cascami di seta

6215 10 00

 
 

160

Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta

6213 10 00

 
 

161

Indumenti, non a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 106205 90 906206 90 106206 90 90ex621120 006211 39 006211 49 00

 
 




ALLEGATO I A



Categoria

Designazione delle merci

Codice NC 2005

Tabella delle equivalenze

pezzi/kg

g/pezzo

(1)

(2)

(3)

(4)

163 (1)

Garze e prodotti di garza condizionati per la vendita al minuto

3005 90 31

 
 

(1)   Si applica solo alle importazioni dalla Cina.




ALLEGATO I B

1. Il presente allegato comprende le materie prime tessili (categorie 128 e 154), i prodotti tessili diversi da quelli di lana, di peli fini, di cotone e di fibre sintetiche o artificiali nonché le fibre sintetiche o artificiali, i filamenti e filati delle categorie 124, 125 A, 125 B, 126, 127 A e 127 B.

2. Fatte salve le regole d’interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci è considerato puramente indicativo, dato che nel presente allegato i prodotti di ciascuna categoria sono determinati dai codici NC. Laddove un codice NC sia preceduto dalla dicitura «ex», i prodotti compresi nelle categorie interessate sono definiti dal codice NC e dalla corrispondente designazione.

3. Gli indumenti che non siano riconoscibili come indumenti per uomo o ragazzo o come indumenti per donna o ragazza sono classificati come indumenti per donna o ragazza.

4. L’espressione «indumenti per bambini piccoli (bebè)» comprende gli indumenti fino alla taglia commerciale 86 compresa.



Categoria

Designazione delle merci

Codice NC 2005

Tabella delle equivalenze

pezzi/kg

g/pezzo

(1)

(2)

(3)

(4)

GRUPPO I

ex20

Biancheria da letto, non a maglia

ex630229 90ex630239 90

 
 

ex32

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia e superfici tessili «tufted»

ex580220 00ex580230 00

 
 

ex39

Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, non a maglia, diversa da quella della categoria 118

ex630259 00ex630299 00

 
 

GRUPPO II

ex12

Calzemaglie (collant), calze, sottocalze, calzini, proteggicalze o manufatti simili, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebè)

ex611519 00ex611520 90ex611599 00

24,3

41

ex13

Mutande, mutandine e slip per uomo o ragazzo e per donna o ragazza, a maglia

ex610719 00ex610829 00ex621210 10

17

59

ex14

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, tessuti, per uomo o ragazzo

ex621020 00

0,72

1 389

ex15

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili e giacche, tessuti, per donna o ragazza, esclusi gli eskimo

ex621030 00

0,84

1 190

ex18

Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o ragazzo, esclusi quelli a maglia

ex620719 00ex620729 00ex620799 00

Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o ragazza, esclusi quelli a maglia

ex620819 00ex620829 00ex620899 00ex621210 10

 
 

ex19

Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli di seta o di cascami di seta

ex621390 00

59

17

ex24

Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo o ragazzo

ex610729 00

Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna o ragazza

ex610839 00

3,9

257

ex27

Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o ragazza

ex610459 00

2,6

385

ex28

Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia

ex610349 00ex610469 00

1,61

620

ex31

Reggiseno e bustini, tessuti o a maglia

ex621210 10ex621210 90

18,2

55

ex68

Indumenti per bambini piccoli (bebè) ed accessori per abbigliamento, esclusi i guanti per bambini piccoli delle categorie ex10 ed ex87, nonché le calze e i calzini per bambini piccoli, non a maglia, della categoria ex88

ex620990 00

 
 

ex73

Tute sportive a maglia

ex611219 00

1,67

600

ex78

Indumenti di tessuti delle voci 5903, 5906 e 5907, esclusi gli indumenti delle categorieex14 e ex15

ex621040 00ex621050 00

 
 

ex83

Indumenti di tessuti a maglia delle voci 5903 e 5907; tute e insiemi da sci, a maglia

ex611220 00ex611300 90

 
 

GRUPPO III A

ex38 B

Tendine, escluse quelle a maglia

ex630399 90

 
 

ex40

Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane, tendaggi per letto e altri manufatti per l’arredamento, non a maglia

ex630399 90ex630419 90ex630499 00

 
 

ex58

Tappeti a punti annodati o arrotondati, anche confezionati

ex570190 10ex570190 90

 
 

ex59

Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli delle categorie ex58, 142 e 151 B

ex570210 00ex570259 00ex570299 00ex570390 10ex570390 90ex570410 00ex570490 00ex570500 90

 
 

ex60

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelin, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce, ecc.), anche confezionati

ex580500 00

 
 

ex61

Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria ex62 e della categoria 137. Tessuti elastici e manufatti di passamaneria (diversi da quelli a maglia), costituiti da materie tessili miste a fili di gomma

ex580610 00ex580620 00ex580639 00ex580640 00

 
 

ex62

Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati)

ex560600 91ex560600 99

Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza, in strisce o in motivi

ex580410 11ex580410 19ex580410 90ex580429 10ex580429 90ex580430 00

Etichette, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti

ex580710 10ex580710 90

Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompon) e simili

ex580810 00ex580890 00

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

ex581010 10ex581010 90ex581099 10ex581099 90

 
 

ex63

Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati di elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma

ex590691 00ex600240 00ex600290 00ex600410 00ex600490 00

 
 

ex65

Stoffe a maglia, diverse da quelle della categoria ex63

ex560600 10ex600240 00ex600410 00

 
 

ex66

Coperte, escluse quelle a maglia

ex630110 00ex630190 90

 
 

GRUPPO III B

ex10

Guanti, mezzoguanti e muffole a maglia

ex611610 20ex611610 80ex611699 00

17 paia

59

ex67

Accessori per abbigliamento, a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bebè); biancheria di qualsiasi tipo, a maglia; tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane, tendaggi per letto e altri manufatti per l’arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori per abbigliamento

ex580790 90ex611300 10ex611710 00ex611720 00ex611780 10ex611780 90ex611790 00ex630190 10ex630210 00ex630240 00ex630319 00ex630411 00ex630491 00ex630710 10ex630790 10

 
 

ex69

Sottovesti e sottogonne a maglia, per donna o ragazza

ex610819 00

7,8

128

ex72

Costumi, mutandine e slip da bagno

ex611239 10ex611239 90ex611249 10ex611249 90ex621111 00ex621112 00

9,7

103

ex75

Vestiti, completi e insiemi a maglia, per uomo o ragazzo

ex610319 00ex610329 00

0,80

1 250

ex85

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, escluse quelle a maglia, diverse da quelle della categoria 159

ex621590 00

17,9

56

ex86

Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia

ex621220 00ex621230 00ex621290 00

8,8

114

ex87

Guanti, mezzoguanti e muffole, non a maglia

ex620990 00ex621600 00

 
 

ex88

Calze e calzini, non a maglia; altri accessori per abbigliamento, parti di indumenti o di accessori per abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bebè), esclusi quelli a maglia

ex620990 00ex621710 00ex621790 00

 
 

ex91

Tende

ex630629 00

 
 

ex94

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

ex560110 90ex560129 00ex560130 00

 
 

ex95

Feltri e manufatti di feltro anche impregnati o spalmati, esclusi quelli per ricoprire i pavimenti

ex560210 19ex560210 39ex560210 90ex560229 00ex560290 00ex580790 10ex621010 10ex630790 91

 
 

ex97

Reti ottenute con spago, corde o funi e reti confezionate per la pesca, costituite da filati, spago, corde o funi

ex560890 00

 
 

ex98

Altri manufatti ottenuti con filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuti e i manufatti della categoria 97

ex560900 00ex590500 10

 
 

ex99

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

ex590110 00ex590190 00

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

ex590410 00ex590490 00

Tessuti gommati, non a maglia, esclusi quelli per pneumatici

ex590610 00ex590699 10ex590699 90

Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri o per sfondi di studi, escluse quelle della categoria ex10 0

ex590700 10ex590700 90

 
 

ex10 0

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali

ex590310 10ex590310 90ex590320 10ex590320 90ex590390 10ex590390 91ex590390 99

 
 

ex10 9

Copertoni, vele per imbarcazioni, tende e tende per l’esterno

ex630619 00ex630639 00

 
 

ex11 0

Materassi pneumatici, tessuti

ex630649 00

 
 

ex11 1

Oggetti da campeggio, tessuti, esclusi i materassi pneumatici e le tende

ex630699 00

 
 

ex11 2

Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie ex11 3 e ex11 4

ex630720 00ex630790 99

 
 

ex11 3

Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia

ex630710 90

 
 

ex11 4

Tessuti e manufatti per usi tecnici, diversi da quelli della categoria 136

ex590800 00ex590900 90ex591000 00ex591110 00ex591131 19ex591131 90ex591132 10ex591132 90ex591140 00ex591190 10ex591190 90

 
 

GRUPPO IV

115

Filati di lino o di ramiè

5306 10 105306 10 305306 10 505306 10 905306 20 105306 20 905308 90 125308 90 19

 
 

117

Tessuti di lino o di ramiè

5309 11 105309 11 905309 19 005309 21 105309 21 905309 29 005311 00 105803 90 905905 00 30

 
 

118

Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, di lino o di ramiè, non a maglia

6302 29 106302 39 206302 52 00ex630259 006302 92 00ex630299 00

 
 

120

Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto e altri manufatti per l’arredamento, non a maglia, di lino o di ramiè

ex630399 906304 19 30ex630499 00

 
 

121

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè

ex560790 90

 
 

122

Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, non a maglia

ex630590 00

 
 

123

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, di lino o di ramiè, esclusi i nastri, galloni e simili

5801 90 10ex580190 90

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, non a maglia

6214 90 90

 
 

GRUPPO V

124

Fibre sintetiche in fiocco

5501 10 005501 20 005501 30 005501 90 105501 90 905503 10 105503 10 905503 20 005503 30 005503 40 005503 90 105503 90 905505 10 105505 10 305505 10 505505 10 705505 10 90

 
 

125 A

Filati di filamenti sintetici continui, non condizionati per la vendita al minuto

5402 41 005402 42 005402 43 00

 
 

125 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali

5404 10 105404 10 905404 90 115404 90 195404 90 90ex560420 00ex560490 00

 
 

126

Fibre artificiali in fiocco

5502 00 105502 00 405502 00 805504 10 005504 90 005505 20 00

 
 

127 A

Filati di filamenti artificiali continui, non condizionati per la vendita al minuto, filati semplici di rayon viscosa, non torti o con torsione inferiore o uguale a 250 giri per metro e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa

5403 31 00ex540332 00ex540333 00

 
 

127 B

Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut, di materie tessili artificiali

5405 00 00ex560490 00

 
 

128

Peli grossolani, cardati o pettinati

5105 40 00

 
 

129

Filati di peli grossolani o di crine

5110 00 00

 
 

130 A

Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta

5004 00 105004 00 905006 00 10

 
 

130 B

Filati di seta, diversi da quelli della categoria 130 A; pelo di Messina (crine di Firenze)

5005 00 105005 00 905006 00 90ex560490 00

 
 

131

Filati di altre fibre tessili vegetali

5308 90 90

 
 

132

Filati di carta

5308 90 50

 
 

133

Filati di canapa

5308 20 105308 20 90

 
 

134

Filati metallici

5605 00 00

 
 

135

Tessuti di peli grossolani o di crine

5113 00 00

 
 

136 A

Tessuti di seta o di cascami di seta diversi da quelli greggi, sgommati o imbianchiti

5007 20 19ex500720 31ex500720 39ex500720 415007 20 595007 20 615007 20 695007 20 715007 90 305007 90 505007 90 90

 
 

136 B

Tessuti di seta o di cascami di seta diversi da quelli della categoria 136 A

ex500710 005007 20 115007 20 21ex500720 31ex500720 395007 20 415007 20 515007 90 10ex580390 10ex590500 90ex591120 00

 
 

137

Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, nastri, galloni e simili di seta o di cascami di seta

ex580190 90ex580610 00

 
 

138

Tessuti di filati di carta e di altre fibre tessili, diversi dai tessuti di ramiè

5311 00 90ex590500 90

 
 

139

Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati

5809 00 00

 
 

140

Stoffe a maglia di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre sintetiche o artificiali

ex600110 00ex600129 00ex600199 006003 90 006005 90 006006 90 00

 
 

141

Coperte di materie tessili diverse dalla lana, dai peli fini, dal cotone e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali

ex630190 90

 
 

142

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o di canapa di Manila

ex570239 00ex570249 00ex570259 00ex570299 00ex570500 90

 
 

144

Feltri di peli grossolani

5602 10 35ex560229 00

 
 

145

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di abaca (canapa di Manila) o di canapa

5607 90 10ex560790 90

 
 

146 A

Spago per legare, per macchine agricole, di sisal e altre fibre della famiglia delle agavi

ex560721 00

 
 

146 B

Spago, corde e funi, di sisal e di altre fibre della famiglia delle agavi, diversi dai prodotti della categoria 146 A

ex560721 005607 29 105607 29 90

 
 

146 C

Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

5607 10 00

 
 

147

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, diversi da quelli non cardati né pettinati

5003 90 00

 
 

148 A

Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

5307 10 105307 10 905307 20 00

 
 

148 B

Filati di cocco

5308 10 00

 
 

149

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza superiore a 150 cm

5310 10 90ex531090 00

 
 

150

Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane di larghezza inferiore o uguale a 150 cm; sacchi e sacchetti da imballaggio, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi da quelli usati

5310 10 10ex531090 005905 00 506305 10 90

 
 

151 A

Rivestimenti del suolo, di cocco

5702 20 00

 
 

151 B

Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, diversi dai tappeti «tufted» o «floccati»

ex570239 00ex570249 00ex570259 00ex570299 00

 
 

152

Feltri all’ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane, non impregnati né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti

5602 10 11

 
 

153

Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303

6305 10 10

 
 

154

Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura

5001 00 00

Seta greggia (non torta)

5002 00 00

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura), cascami di filatura e sfilacciati, non cardati né pettinati

5003 10 00

Lane, non cardate né pettinate

5101 11 005101 19 005101 21 005101 29 005101 30 00

Peli fini o grossolani, non cardati né pettinati

5102 11 005102 19 105102 19 305102 19 405102 19 905102 20 00

Cascami di lana o di peli fini o grossolani, compresi i cascami di filati ma esclusi gli sfilacciati

5103 10 105103 10 905103 20 105103 20 915103 20 995103 30 00

Sfilacciati di lana e di peli fini o grossolani

5104 00 00

Lino greggio o preparato, ma non filato; stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5301 10 005301 21 005301 29 005301 30 105301 30 90

Ramiè ed altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami, diversi dalle fibre di cocco e di abaca della voce 5304

5305 90 00

Cotone, non cardato né pettinato

5201 00 105201 00 90

Cascami di cotone (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5202 10 005202 91 005202 99 00

Canapa (Cannabis sativa L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5302 10 005302 90 00

Abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee»), greggia o preparata ma non filata; stoppe e cascami di abaca (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5305 21 005305 29 00

Iuta ed altre fibre tessili liberiane (esclusi il lino, la canapa ed il ramiè), gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di iuta o di altre fibre tessili liberiane (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5303 10 005303 90 00

Altre fibre tessili vegetali, gregge o preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

5304 10 005304 90 005305 11 005305 19 005305 90 00

 
 

156

Bluse e pullover, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza

6106 90 30ex611090 90

 
 

157

Indumenti, a maglia, esclusi quelli delle categorie ex10, ex12, ex13, ex24, ex27, ex28, ex67, ex69, ex72, ex73, ex75, ex83 e 156

6101 90 106101 90 906102 90 106102 90 90ex610339 00ex610349 00ex610419 00ex610429 00ex610439 006104 49 00ex610469 006105 90 906106 90 506106 90 90ex610799 00ex610899 006109 90 906110 90 10ex611090 90ex611190 006114 90 00

 
 

159

Abiti, bluse e bluse-camicette, non a maglia, di seta o di cascami di seta

6204 49 106206 10 00

Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, non a maglia, di seta o di cascami di seta

6214 10 00

Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di seta o di cascami di seta

6215 10 00

 
 

160

Fazzoletti da naso e da taschino, di seta o di cascami di seta

6213 10 00

 
 

161

Indumenti, non a maglia, esclusi quelli delle categorie ex14, ex15, ex18, ex31, ex68, ex72, ex78, ex86, ex87, ex88 e 159

6201 19 006201 99 006202 19 006202 99 006203 19 906203 29 906203 39 906203 49 906204 19 906204 29 906204 39 906204 49 906204 59 906204 69 906205 90 106205 90 906206 90 106206 90 90ex621120 006211 39 006211 49 00

 
 

▼M34




ALLEGATO II

PAESI ESPORTATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Bielorussia

Cina

Russia

Serbia

Ucraina

Uzbekistan

Vietnam

▼M15




ALLEGATO III

di cui agli articoli 1, 12 e 13

PARTE I

Classificazione

Articolo 1

La classificazione dei prodotti tessili di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento si basa sulla nomenclatura combinata (NC).

Articolo 2

Per iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, il comitato per la sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del codice doganale, istituito dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 3 ), esamina senza indugio, in conformità delle disposizioni dei regolamenti suddetti, tutte le questioni relative alla classificazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento nella nomenclatura combinata (NC) onde classificarli nelle opportune categorie.

Articolo 3

La Commissione informa i paesi fornitori di qualsiasi cambiamento intervenuto nella nomenclatura combinata (NC) al momento dell'adozione da parte delle competenti autorità comunitarie.

Articolo 4

La Commissione informa le competenti autorità dei paesi fornitori di qualsiasi decisione presa conformemente alle procedure in vigore nella Comunità in materia di classificazione dei prodotti oggetto del presente regolamento, al più tardi entro un mese dall'adozione. Tale comunicazione comprende:

a) una descrizione dei prodotti interessati;

b) la relativa categoria e il codice della nomenclatura combinata (codice NC);

c) le ragioni che hanno motivato la suddetta decisione.

Articolo 5

1.  Se una decisione di classificazione adottata conformemente alle procedure comunitarie vigenti determina un cambiamento nella classificazione precedente oppure una modifica di categoria per qualsiasi prodotto oggetto del presente regolamento, le competenti autorità degli Stati membri concedono un preavviso di trenta giorni, a decorrere dalla data della notifica della Comunità, per la messa in vigore della decisione.

2.  I prodotti spediti anteriormente alla data di entrata in vigore della decisione rimangono subordinati alla precedente classificazione, sempreché le merci in oggetto siano presentate all'importazione entro sessanta giorni a decorrere da tale data.

Articolo 6

Qualora una decisione di classificazione, adottata conformemente alle procedure comunitarie di cui all'articolo 5 del presente allegato, riguardi una categoria di prodotti subordinata a un limite quantitativo, la Commissione avvia senza indugio consultazioni conformemente all'articolo 16 del regolamento al fine di raggiungere un accordo sugli adeguamenti necessari dei limiti quantitativi di cui all'allegato V.

Articolo 7

1.  Fatta salva qualsiasi altra disposizione in materia, in caso di divergenza tra la classificazione indicata nella documentazione necessaria per l'importazione dei prodotti oggetto del presente regolamento e la classificazione assegnata dalle competenti autorità dello Stato membro importatore, le merci in causa sono provvisoriamente subordinate al regime di importazione che ad essi si applica conformemente al presente regolamento sulla base della classificazione stabilita dalle suddette autorità.

2.  Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione dei casi di cui al paragrafo 1 indicando in particolare:

 i quantitativi dei prodotti interessati;

 la categoria figurante nella documentazione d'importazione e quella registrata dalle autorità competenti;

 qualora sia emessa una licenza di esportazione, il numero della licenza e la categoria indicata.

3.  Le competenti autorità degli Stati membri non rilasciano alcuna nuova autorizzazione d'importazione per i prodotti tessili soggetti ad un limite quantitativo comunitario figuranti nell'allegato V a seguito della riclassificazione prima di aver ottenuto conferma dalla Commissione che i quantitativi da importare sono disponibili conformemente alla procedura di cui all'articolo 12 del regolamento.

4.  La Commissione notifica ai paesi fornitori interessati i casi di cui al presente articolo.

Articolo 8

Nei casi di cui all'articolo 7 del presente allegato nonché in circostanze analoghe rese note dalle competenti autorità dei paesi fornitori, la Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 16 del regolamento, intraprende, se necessario, consultazioni con il paese o i paesi fornitori, al fine di raggiungere un accordo sulla classificazione definitiva dei prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 9

Di concerto con le competenti autorità dello Stato o degli Stati membri importatori nonché del paese o dei paesi fornitori, nei casi di cui all'articolo 8, la Commissione determina la classificazione definitiva per i prodotti oggetto della divergenza.

Articolo 10

Quando un caso di divergenza di cui all'articolo 7 non può essere risolto a norma dell'articolo 9, la Commissione, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2658/87, adotta una disposizione che stabilisce la classificazione delle merci nella nomenclatura combinata.



PARTE II

Sistema di duplice controllo

(per la gestione dei limiti quantitativi)

Articolo 11

1.  Le competenti autorità dei paesi fornitori rilasciano una licenza d'esportazione per tutte le spedizioni di prodotti tessili soggetti a limiti quantitativi di cui all'allegato V fino a concorrenza dei suddetti limiti.

2.  L'originale della licenza d'esportazione deve essere presentato dall'importatore ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 14.

▼M24

3.  Se un paese fornitore ha concluso un'intesa amministrativa con la Comunità riguardante le licenze elettroniche, le informazioni pertinenti possono essere trasmesse per via elettronica in sostituzione delle licenze di esportazione su carta.

▼M15

Articolo 12

1.  La licenza di esportazione per i limiti quantitativi è conforme al modello accluso al presente allegato e può figurarvi, eventualmente, anche la traduzione in un'altra lingua. Essa deve attestare, tra l'altro, che il quantitativo del prodotto in questione è stato imputato al limite quantitativo fissato per la categoria cui il prodotto appartiene.

▼M32 —————

▼M15

3.  Ciascuna licenza d'esportazione copre soltanto una delle categorie di prodotti elencate nell'allegato V.

▼M24

4.  Se un paese fornitore ha concluso un'intesa amministrativa con la Comunità riguardante le licenze elettroniche, le informazioni pertinenti possono essere trasmesse per via elettronica e sostituiscono i modelli di cui ai paragrafi 1 o 2.

▼M15

Articolo 13

Le esportazioni vengono imputate ai limiti quantitativi fissati per l'anno in cui i prodotti contemplati dalla licenza di esportazione sono stati spediti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento.

Articolo 14

1.  Nella misura in cui la Commissione, in conformità dell'articolo 12 del presente regolamento, ha confermato che il quantitativo è disponibile entro il limite in questione, le autorità di qualsiasi Stato membro rilasciano un'autorizzazione d'importazione al più tardi entro cinque giorni lavorativi dal giorno in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza d'esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza d'esportazione. In circostante eccezionali, il limite per la presentazione della licenza d'esportazione può essere prorogato fino al 30 giugno, dietro richiesta debitamente motivata di uno Stato membro e mediante la procedura di cui all'articolo 17 del presente regolamento ( 4 ).

▼M24

2.  Le autorizzazioni d'importazione valgono per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del loro rilascio. Su richiesta debitamente motivata dell'importatore, le competenti autorità di uno Stato membro possono prorogarne la validità di due ulteriori periodi di tre mesi. Tali proroghe sono notificate alla Commissione. In circostanze eccezionali, l'importatore può chiedere una terza proroga. Queste richieste eccezionali possono essere accolte solo previa decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento.

▼M15

3.  Le autorizzazioni all'importazione di prodotti, compilate su moduli conformi al modello figurante nell'appendice 1 al presente allegato, sono validi su tutto il territorio doganale della Comunità europea.

4.  La dichiarazione o la domanda inviata dall'importatore alle autorità competenti, al fine di ottenere l'autorizzazione d'importazione, deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore (incluso eventualmente il numero di telefono e di telefax e il numero di identificazione depositato presso le autorità nazionali competenti) e, se del caso, il numero di partita IVA;

b) il nome e l'indirizzo completo del dichiarante;

c) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;

d) il paese di origine dei prodotti ed il paese di consegna;

e) una descrizione dei prodotti indicante:

 la denominazione commerciale;

 la descrizione dei prodotti e il codice della nomenclatura combinata (NC);

f) la categoria e il quantitativo nell'unità appropriata, come indicato nell'allegato V per i prodotti interessati;

g) il valore dei prodotti, come ripartito nella casella 12 della licenza d'esportazione;

h) eventualmente, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;

i) la data e il numero della licenza d'esportazione;

j) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi, come il codice Taric;

k) la data e la firma dell'importatore.

Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, concedere che la presentazione di dichiarazioni o richieste avvenga mediante trasmissione o stampa con mezzi elettronici. Tuttavia tutti i documenti e le prove debbono essere a disposizione delle competenti autorità.

5.  Gli importatori non sono obbligati a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale coperto da un'autorizzazione d'importazione.

Articolo 15

La validità delle autorizzazioni di importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità e ai quantitativi indicati nelle licenze d'esportazione emesse dalle autorità competenti dei paesi fornitori, in base alle quali sono state rilasciate le suddette autorizzazioni d'importazione.

Articolo 16

Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 e senza discriminazione a ogni importatore della Comunità, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 17

1.  Se la Commissione constata che il volume totale coperto dalle licenze d'esportazione rilasciate da un paese fornitore per una determinata categoria in un anno qualsiasi dell'accordo supera il limite quantitativo fissato per detta categoria, le autorità che rilasciano la licenza negli Stati membri devono essere informate senza indugio di sospendere l'ulteriore rilascio di autorizzazioni d'importazione o di documenti d'importazione. In tal caso, si avvia immediatamente la speciale procedura di consultazione di cui all'articolo 16 del presente regolamento.

2.  Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano il rilascio di autorizzazioni d'esportazione per i prodotti originari di un paese fornitore non coperti da licenze d'esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato.



PARTE III

Sistema di duplice controllo

(per i prodotti sottoposti a sorveglianza)

Articolo 18

1.  Le autorità competenti dei paesi fornitori elencati nella tabella A rilasciano una licenza di esportazione o un documento d'informazione d'esportazione per tutti i prodotti tessili soggetti a procedure di sorveglianza secondo il sistema del duplice controllo.

▼M32 —————

▼M15

3.  L'originale della licenza d'esportazione deve essere presentato dall'importatore, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'importazione di cui all'articolo 14.

▼M24

4.  Se un paese fornitore ha concluso un'intesa amministrativa con la Comunità riguardante le licenze elettroniche, le informazioni pertinenti possono essere trasmesse per via elettronica in sostituzione delle licenze di esportazione su carta.

▼M15

Articolo 19

1.  La licenza d'esportazione è conforme al modello accluso al presente allegato e può inoltre contenere la traduzione in un'altra lingua.

▼M32 —————

▼M15

3.  Ciascuna licenza d'esportazione copre soltanto una delle categorie dei prodotti elencati nella tabella A.

▼M24

4.  Se un paese fornitore ha concluso un'intesa amministrativa con la Comunità riguardante le licenze elettroniche, le informazioni pertinenti possono essere trasmesse per via elettronica e sostituiscono i modelli di cui ai paragrafi 1 o 2.

▼M15

Articolo 20

Le esportazioni sono registrate in base all'anno nel corso del quale i prodotti coperti dalla licenza d'esportazione sono stati spediti.

Articolo 21

1.  Le autorità degli Stati membri rilasciano un'autorizzazione d'importazione al più tardi entro 5 giorni lavorativi dal giorno in cui l'importatore ha presentato l'originale della licenza d'esportazione corrispondente. Ciò deve avvenire non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state spedite le merci oggetto della licenza d'esportazione. In circostanze eccezionali, il limite per la presentazione della licenza d'esportazione può essere prorogato fino al 30 giugno, dietro richiesta debitamente motivata di uno Stato membro e mediante la procedura prevista dall'articolo 17 del presente regolamento. ►M32  ————— ◄ Le autorizzazioni all'importazione, compilate sul formulario conforme al facsimile figurante nell'appendice 1 del presente allegato, sono valide su tutto il territorio doganale della Comunità ( 5 ).

▼M24

2.  Le autorizzazioni d'importazione valgono per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del rilascio. Su richiesta debitamente motivata di un importatore, le autorità competenti di uno Stato membro possono prorogarne la validità per due ulteriori periodi di tre mesi, informandone la Commissione. In circostanze eccezionali, un importatore può chiedere una terza proroga. Queste richieste eccezionali possono essere accolte solo previa decisione adottata secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento.

▼M15

3.  La dichiarazione o la domanda presentata dall'importatore alle autorità competenti, ai fini del rilascio di un documento di sorveglianza, deve contenere:

a) il nome dell'importatore e l'indirizzo completo (inclusi, eventualmente, il numero di telefono e di fax e il numero di identificazione depositato presso le autorità nazionali competenti) e, se del caso, il numero di partita IVA;

b) il nome e l'indirizzo completo del dichiarante;

c) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;

d) il paese di origine dei prodotti ed il paese di consegna;

e) una descrizione dei prodotti indicante:

 la denominazione commerciale;

 la descrizione dei prodotti e il codice della nomenclatura combinata (NC);

f) la categoria e il quantitativo nell'unità appropriata, come indicato nella tabella A per i prodotti interessati;

g) il valore dei prodotti, come riportato nella casella 12 della licenza d'esportazione;

h) eventualmente, la data di pagamento e di consegna e una copia della polizza di carico e del contratto d'acquisto;

i) la data e il numero della licenza d'esportazione;

j) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi, come il codice Taric;

k) la data e la firma dell'importatore.

Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, concedere che la presentazione di dichiarazioni o richieste avvenga mediante trasmissione o stampa con mezzi elettronici. Tuttavia tutti i documenti e le prove debbono essere a disposizione delle competenti autorità.

4.  Gli importatori non sono obbligati a importare in un'unica spedizione il quantitativo totale coperto da un'autorizzazione.

Articolo 22

La validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità degli Stati membri è subordinata alla validità delle licenze d'esportazione emesse dalle autorità competenti dei paesi fornitori, in base alle quali sono state rilasciate le suddette autorizzazioni d'importazione.

Articolo 23

Le autorizzazioni d'importazione o i documenti equivalenti sono rilasciati senza discriminazione a ogni importatore della Comunità stessa, indipendentemente dal luogo in cui è stabilito nella Comunità, fatta salva l'osservanza delle altre condizioni imposte dalle norme vigenti.

Articolo 24

Le competenti autorità di uno Stato membro rifiutano il rilascio di autorizzazioni d'importazione per i prodotti elencati nella tabella A originari di un paese fornitore non coperti da licenze d'esportazione rilasciate conformemente alle disposizioni del presente allegato.



PARTE IV

Sistema di controllo semplice

(per i prodotti soggetti a sorveglianza)

Articolo 25

1.  I prodotti tessili provenienti dai paesi fornitori elencati nella tabella B sono soggetti a un sistema di sorveglianza semplice «a priori».

2.  L'immissione in libera pratica dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di sorveglianza.

3.  Le autorità competenti degli Stati membri rilasciano i documenti di sorveglianza entro un termine di cinque giorni lavorativi a decorrere dal giorno della presentazione di una domanda da parte dell'importatore.

▼M32

4.  I documenti di sorveglianza elaborati in base al modulo conforme al facsimile di cui all'appendice I del presente allegato o, per quanto riguarda la Cina, a quello corrispondente al modello di cui all'allegato I del regolamento 3285/94 del Consiglio, sono validi in tutto il territorio doganale della Comunità europea. I documenti di sorveglianza sono validi per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di rilascio.

▼M15

Articolo 26

La dichiarazione o la domanda presentata dall'importatore alle autorità competenti ai fini del rilascio di un documento di sorveglianza deve contenere:

a) il nome e l'indirizzo completo dell'importatore (inclusi, eventualmente, il numero di telefono e di telefax e il numero di identificazione depositato presso le autorità nazionali competenti) e, se del caso, il numero di partita IVA;

b) il nome e l'indirizzo completo del dichiarante;

c) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;

d) il paese di origine dei prodotti ed il paese di consegna;

e) una descrizione dei prodotti indicante:

 la denominazione commerciale;

 la descrizione dei prodotti e il codice della nomenclatura combinata (NC);

f) la categoria e il quantitativo nell'unità appropriata, come indicato nella tabella B per i prodotti interessati;

g) il valore dei prodotti;

h) qualsiasi codice interno utilizzato a fini amministrativi, come il codice Taric;

i) la data e la firma dell'importatore.

Essa è accompagnata da una copia conforme del titolo di trasporto, della lettera di credito, del contratto o di qualsiasi altro documento commerciale attestante l'intenzione di effettuare l'importazione.

Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, concedere che la presentazione di dichiarazioni o richieste avvenga mediante trasmissione o stampa con mezzi elettronici. Tuttavia tutti i documenti e le prove debbono essere a disposizione delle competenti autorità ( 6 ).

▼M32

Articolo 26 bis

Quando l’importazione di prodotti tessili e dell’abbigliamento è soggetta a misure di previa sorveglianza, gli Stati membri, per ciascun documento di sorveglianza rilasciato, comunicano alla Commissione il paese di origine, la categoria del prodotto e i particolari relativi alla quantità ed al valore dei prodotti. Subito dopo l’emissione dei documenti di sorveglianza tali informazioni vanno comunicate in forma elettronica usando la rete integrata creata a tal fine («Système Intégré de Gestion de Licences»), nelle forme e secondo le procedure armonizzate che saranno stabilite.

▼M15



PARTE V

Sorveglianza a posteriori

▼M34

Articolo 27

I prodotti tessili elencati nelle tabelle C e D sono soggetti ad un sistema di sorveglianza statistica a posteriori. La sorveglianza viene effettuata conformemente allo schema di cui all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ( 7 ). In seguito all'immissione in libera pratica dei prodotti, le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione, se possibile settimanalmente ma comunque entro il 12 di ogni mese per il mese precedente, le quantità totali importate e il loro valore, specificando la data di immissione in libera pratica dei prodotti, l'origine dei prodotti e il numero d'ordine. Le informazioni devono indicare il codice della nomenclatura combinata e, se del caso, le suddivisioni TARIC, la categoria dei prodotti cui appartengono e, qualora opportuno, le unità supplementari richieste per tale codice di nomenclatura. Le informazioni devono essere in un formato compatibile con il sistema di sorveglianza gestito dalla direzione generale Fiscalità e unione doganale.

▼M15



PARTE VI

Disposizioni comuni

▼M20

Articolo 28

1.  La licenza d'esportazione di cui agli articoli 11 e 19, nonché il certificato d'origine, possono comprendere copie supplementari debitamente indicate come tali. Essi sono redatti in inglese, in francese o in spagnolo.

2.  Se i documenti in questione sono compilati a mano, le informazioni devono figurarvi ad inchiostro e in carattere stampatello.

3.  Il formato delle licenze d'esportazione o dei documenti equivalenti e dei certificati d'origine è di 210 × 297 mm ( 8 ). La carta è bianca, trattata con turapori, del peso minimo di 25 grammi al m2 e senza pasta meccanica ( 9 ). I documenti hanno un fondo arabescato, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici ( 10 ).

4.  Le competenti autorità comunitarie accettano soltanto l'originale quale documento valido ai fini dell'esportazione, conformemente al presente regolamento.

5.  Ciascuna licenza d'esportazione o documento equivalente ed il certificato d'origine devono recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerli ( 11 ).

▼M34

6.  Detto numero si compone dei seguenti elementi:

 due lettere che identificano il paese esportatore come segue:

 

 Bielorussia = BY

 Cina = CN

 Serbia = XS

 Uzbekistan = UZ

 Vietnam = VN

 due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione previsto, o il gruppo di Stati membri, come segue:

 

 AT = Austria

 BL = Benelux

 CY = Cipro

 CZ = Repubblica ceca

 DE = Repubblica federale di Germania

 DK = Danimarca

 EE = Estonia

 GR = Grecia

 ES = Spagna

 FI = Finlandia

 FR = Francia

 GB = Regno Unito

 HU = Ungheria

 IE = Irlanda

 IT = Italia

 LT = Lituania

 LV = Lettonia

 MT = Malta

 PL = Polonia

 PT = Portogallo

 SE = Svezia

 SI = Slovenia

 SK = Slovacchia

 un numero ad una cifra che identifica l'anno del contingente o l'anno di registrazione nel caso di prodotti di cui alla tabella A del presente allegato, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio «5» per il 2005 e «6» per il 2006,

 un numero a due cifre che identifica l'ufficio del paese esportatore che ha rilasciato il documento,

 un numero a cinque cifre compreso tra 00001 e 99999 assegnato allo Stato membro di destinazione.

▼M24

7.  Su richiesta dell'importatore, le autorità doganali degli Stati membri possono accettare un unico certificato di origine per una o più spedizioni, quando le merci:

a) sono coperte da un'unica licenza di esportazione;

b) sono classificate nella stessa categoria;

c) provengono esclusivamente dallo stesso esportatore, sono destinate allo stesso importatore; e

d) sono oggetto delle formalità di entrata presso lo stesso ufficio doganale nella Comunità.

Questa procedura si applica per tutta la validità dell'autorizzazione d'importazione, comprese le eventuali proroghe.

Fatta salva la lettera d), se dopo l'importazione della prima spedizione le merci restanti devono essere sdoganate presso un ufficio doganale diverso dall'ufficio in cui il certificato d'origine originale è stato presentato, uno o più certificati d'origine sostitutivi in merito ai quantitativi restanti previsti dal certificato originale possono essere rilasciati, su richiesta scritta dell'importatore, dal primo ufficio doganale. Le indicazioni del certificato sostitutivo devono essere identiche a quelle del certificato originale. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato d'origine definitivo per i prodotti cui si riferisce.

▼M15

Articolo 29

Le licenze d'esportazione e i certificati d'origine possono essere rilasciati dopo la spedizione delle merci cui si riferiscono. In questi casi essi devono recare la dicitura «délivré a posteriori» o «issued retrospectively» o «expedido con posterioridad».

Articolo 30

In caso di furto, perdita o distruzione di una licenza d'esportazione, di una licenza d'importazione o di un certificato d'origine, l'esportatore può rivolgersi all'autorità competente che ha rilasciato il documento per ottenere un duplicato in base ai documenti di esportazione in suo possesso. La licenza o il certificato rilasciato in sostituzione dell'originale deve recare la dicitura «duplicata», «duplicate» o «duplicado».

Il duplicato deve indicare la data della licenza o del certificato originale.

Articolo 30 bis

L'elenco e gli indirizzi delle autorità competenti di cui all'articolo 14, paragrafo 4, all'articolo 21, paragrafi 1 e 3, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 26 e all'articolo 31, paragrafo 1, sono pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C ( 12 ).



PARTE VII

Licenza d'importazione comunitaria — modulo comune

Articolo 31

1.  I formulari che devono essere utilizzati dalle autorità competenti degli Stati membri per rilasciare le autorizzazioni d'importazione e i documenti di sorveglianza di cui all'articolo 14, paragrafo 1, all'articolo 21, paragrafo 1 e all'articolo 25, paragrafo 3, sono conformi al facsimile della licenza d'importazione riportato nell'appendice 1 del presente allegato.

2.  I moduli delle licenze d'importazione e i loro estratti sono compilati in duplice copia, la prima delle quali, denominata «esemplare per il destinatario», e recante il n. 1, è rilasciata al richiedente, e la seconda, denominata «esemplare per l'autorità competente» e recante il n. 2, è conservata dall'autorità che ha rilasciato la licenza. Le autorità competenti possono aggiungere copie aggiuntive all'esemplare n. 2 per scopi amministrativi.

3.  I moduli sono stampati su carta bianca non contenente paste meccaniche, collata per scrittura, di peso compreso tra 55 e 65 g al m2. Il loro formato è di 210 × 297 mm, l'interlinea dattilografica di 4,24 mm (un sesto di pollice); la disposizione dei moduli deve essere rigorosamente rispettata. Le due facce dell'esemplare n. 1, che costituisce la licenza propriamente detta, recano inoltre stampato un fondo arabescato che rende palese qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

4.  Gli Stati membri provvedono alla stampa dei moduli. Questi possono essere stampati anche da tipografie riconosciute dallo Stato membro nel quale sono stabilite. In tal caso, ogni modulo deve recare il riferimento a tale riconoscimento. Ogni modulo è corredato di una dicitura recante il nome e l'indirizzo della tipografia o di un segno che ne permetta l'identificazione.

5.  Alle licenze d'importazione o agli estratti, al momento del rilascio, deve essere assegnato un numero determinato dalle autorità competenti degli Stati membri. Il numero della licenza d'importazione deve essere notificato alla Commissione per via elettronica nell'ambito della rete integrata istituita a norma dell'articolo 12.

6.  Le licenze e gli estratti sono redatti nella o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale sono rilasciati.

7.  Nella casella 10 le autorità competenti indicano la categoria tessile appropriata.

8.  Le sigle degli organismi emittenti e delle autorità che procedono all'imputazione devono essere applicate mediante timbro. Tuttavia il timbro degli organismi emittenti può essere sostituito da un timbro a secco combinato con lettere e cifre ottenute mediante perforazione o impronta sulla licenza. I quantitativi accordati sono indicati dall'organismo di rilascio mediante qualsiasi mezzo non falsificabile, rendendo impossibile l'aggiunta di cifre o indicazioni (ad esempio, *ECU* 1 000*).

9.  Sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 figura un riquadro destinato a consentire l'imputazione dei quantitativi da parte delle autorità doganali all'espletamento delle formalità d'importazione, oppure da parte delle autorità amministrative competenti all'atto del rilascio degli estratti.

Se lo spazio riservato alle imputazioni sulle licenze o sui loro estratti risulta insufficiente, le autorità competenti possono allegare una o più pagine aggiuntive recanti le caselle previste sul retro degli esemplari n. 1 e n. 2 delle licenze o dei loro estratti. Le autorità che procedono all'imputazione appongono un timbro per metà sulle licenze e sui loro estratti e per l'altra metà sulla pagina aggiuntiva. In caso di più aggiunte, il timbro sarà apposto per metà su ciascuna delle varie aggiunte.

10.  Le licenze e gli estratti rilasciati, nonché le indicazioni e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro hanno, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle indicazioni e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

11.  Se necessario, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono esigere la traduzione delle indicazioni figuranti sulle licenze o sui loro estratti nella loro lingua ufficiale o in una delle loro lingue ufficiali.

12.  La licenza d'importazione può essere rilasciata con mezzi elettronici se gli uffici doganali interessati hanno accesso a tale licenza tramite rete informatica ( 13 ).



PARTE VIII

Disposizione transitoria

Articolo 32

1.  Fatte salve le disposizioni dell'articolo 31, per un periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 1995 e a condizione che il richiedente, al momento della domanda non abbia richiesto il rilascio di una licenza comunitaria d'importazione conforme al modello figurante all'appendice 1, le autorità competenti degli Stati membri sono autorizzate ad utilizzare i propri modelli nazionali per il rilascio di autorizzazioni di importazione o documenti di sorveglianza ed eventuali loro estratti, anziché i moduli di cui all'articolo 31.

2.  Tali moduli devono contenere le indicazioni di cui alle caselle da 1 a 13 del modello di licenza comunitaria d'importazione figurante nell'appendice 1. Essi sono validi solo nel territorio dello Stato membro di rilascio.




▼M29

TABELLA A

▼M32

Paese e categorie soggetti al sistema di sorveglianza doppia

▼M33



Paese terzo

Gruppo

Categoria

Unità

Uzbekistan

I A

1

Tonnellate

3

Tonnellate

I B

4

1 000 pezzi

5

1 000 pezzi

6

1 000 pezzi

7

1 000 pezzi

8

1 000 pezzi

II B

26

1 000 pezzi

▼M15

TABELLA B

▼M34

Paesi e categorie soggetti al sistema di sorveglianza



Paese terzo

Gruppo

Categoria

Unità

Cina

I A

1

tonnellate

3

tonnellate

di cui 3a

tonnellate

ex 20

tonnellate

I B

8

1 000 pezzi

II A

9

tonnellate

22

tonnellate

23

tonnellate

II B

12

1 000 paia

13

1 000 pezzi

14

1 000 pezzi

15

1 000 pezzi

16

1 000 pezzi

17

1 000 pezzi

28

1 000 pezzi

29

1 000 pezzi

78

tonnellate

83

tonnellate

III A

35

tonnellate

III B

97

tonnellate

IV

117

tonnellate

118

tonnellate

122

tonnellate

V

136A

tonnellate

156

tonnellate

157

tonnellate

159

tonnellate

163

tonnellate

▼M15

TABELLA C

▼M32

Paesi e categorie soggetti al sistema di sorveglianza statistica ex post per le importazioni dirette



Paese terzo

Gruppo

Categoria

Unità

Tutti i paesi

GRUPPO IA

 

1

tonnellate

2

tonnellate

di cui 2a

tonnellate

3

tonnellate

di cui 3a

tonnellate

ex 20

tonnellate

GRUPPO IB

 

4

1 000 pezzi

5

1 000 pezzi

6

1 000 pezzi

7

1 000 pezzi

8

1 000 pezzi

GRUPPO IIA

 

9

tonnellate

20

tonnellate

22

tonnellate

23

tonnellate

39

tonnellate

GRUPPO IIB

 

12

1 000 paia

13

1 000 pezzi

14

1 000 pezzi

15

1 000 pezzi

16

1 000 pezzi

17

1 000 pezzi

18

tonnellate

21

1 000 pezzi

24

1 000 pezzi

26

1 000 pezzi

28

1 000 pezzi

29

1 000 pezzi

31

1 000 pezzi

68

tonnellate

78

tonnellate

83

tonnellate

GRUPPO III A

 

35

tonnellate

GRUPPO III B

 

97

tonnellate

97 a

tonnellate

GRUPPO IV

 

115

tonnellate

117

tonnellate

118

tonnellate

122

tonnellate

GRUPPO V

 

136 A

tonnellate

156

tonnellate

157

tonnellate

159

tonnellate

163

tonnellate

▼M15

TABELLA D

Paesi a categorie soggetti alla sorveglianza statistica «a posteriori» per il traffico di perfezionamento passivo

(La descrizione completa delle merci figura nell'allegato I)

image

Facsimile di certificato di origine di cui all'articolo 28 dell'allegato III

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▼M32 —————

image

▼M15

Facsimile di licenza di esportazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1 dell'allegato III

image

▼M32 —————

image

▼M15




Appendice 1 dell'allegato III

image

image




Appendice 1 dell'allegato III

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image

▼M9




ALLEGATO IV

di cui all'articolo 1

Cooperazione amministrativa

Articolo 1

La Commissione comunica alle autorità degli Stati membri i nomi e gli indirizzi delle autorità dei paesi fornitori competenti a rilasciare i certificati d'origine e le licenze d'esportazione, nonché i modelli dei timbri utilizzati da dette autorità.

Articolo 2

Per i prodotti tessili subordinati ai limiti quantitativi di cui all'articolo 2 o alle misure di sorveglianza con sistema di duplice controllo di cui all'allegato III, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, i quantitativi totali per i quali sono state rilasciate durante il mese precedente autorizzazioni d'importazione, nell'unità appropriata, per ciascun paese di origine e ciascuna categoria di prodotti.

Articolo 3

1.  A titolo di sondaggio o qualora le autorità competenti della Comunità nutrano fondati dubbi sull'autenticità del certificato d'origine o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale dei prodotti in questione, vengono effettuati controlli a posteriori dei certificati d'origine o delle licenze di esportazione.

In questi casi le autorità comunitarie competenti rinviano il certificato di origine o la licenza di esportazione o una copia all'autorità governativa competente del paese fornitore interessato indicando, eventualmente, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'indagine. Esse allegano al certificato di origine o alla licenza di esportazione la fattura eventualmente emessa o una copia della medesima e forniscono tutte le informazioni riunite che inducono a ritenere inesatte le diciture che figurano nel certificato o nella licenza di cui trattasi.

2.  Il paragrafo 1 si applica altresì ai controlli a posteriori delle dichiarazioni di origine.

3.  I risultati dei controlli a posteriori, effettuati a norma dei paragrafi 1 e 2, vengono portati a conoscenza delle autorità comunitarie competenti entro il termine massimo di tre mesi.

Le informazioni comunicate indicano se il certificato, la licenza o la dichiarazione oggetto della contestazione si applicano alle merci effettivamente esportate e se queste ultime sono ammissibili all'esportazione nella Comunità a norma del presente regolamento. Le autorità comunitarie competenti possono inoltre esigere copie di tutta la documentazione necessaria per determinare l'esattezza dei fatti, in particolare l'effettiva origine delle merci stesse ( 14 ).

4.  Se da questi controlli emergono abusi o gravi irregolarità nell'uso delle dichiarazioni di origine, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione che comunica queste informazioni agli altri Stati membri.

Su richieste di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, il comitato dell'origine esamina quanto prima, conformemente alla procedura di cui all'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ( 15 ), l'opportunità di esigere, per i prodotti interessati e nei confronti del paese fornitore in questione, la presentazione di un certificato di origine.

La decisione viene presa conformemente alla procedura stabilita nell'articolo 249 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

5.  Il ricorso alla procedura di cui al presente articolo, a titolo di sondaggio, non può ostare alla commercializzazione dei prodotti in questione.

Articolo 4

1.  Se dalla procedura di verifica di cui all'articolo 2, oppure se dalle informazioni di cui dispongono le autorità comunitarie competenti emerge che sono state trasgredite le disposizioni del presente regolamento, le suddette autorità chiedono al paese o ai paesi fornitori interessati di svolgere le indagini del caso o di prendere disposizioni in tal senso riguardo alle operazioni che sono o sembrano essere incompatibili con il presente regolamento. I risultati di tali indagini vengono comunicati alle autorità competenti della Comunità insieme a eventuali altre informazioni pertinenti che consentano di stabilire l'autentica origine delle merci.

2.  A seguito delle azioni attuate a norma del presente allegato, le autorità comunitarie competenti possono scambiare con le autorità governative competenti del paese fornitore qualsiasi informazione ritenuta utile per prevenire infrazioni al presente regolamento.

3.  Qualora si accerti l'infrazione al presente regolamento, la Commissione, che agisce conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, può concordare con il paese o con i paesi fornitori le misure necessarie a prevenire il ripetersi di tali infrazioni.

Articolo 5

La Commissione coordina le azioni intraprese dalle competenti autorità degli Stati membri in base alle disposizioni del presente allegato. Le competenti autorità degli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri delle azioni da essi intraprese e dei risultati ottenuti.




▼M35

ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI



a)  applicabili nel 2005

(La descrizione completa delle merci figura nell’allegato I)

Limiti quantitativi comunitari

Paese terzo

Categoria

Unità

2005

Bielorussia

GRUPPO IA

 
 

1

tonnellate

1 585

2

tonnellate

5 100

3

tonnellate

233

GRUPPO IB

 
 

4

1 000 pezzi

1 600

5

1 000 pezzi

1 058

6

1 000 pezzi

1 400

7

1 000 pezzi

1 200

8

1 000 pezzi

1 110

GRUPPO IIA

 
 

9

tonnellate

363

20

tonnellate

318

22

tonnellate

498

23

tonnellate

255

39

tonnellate

230

GRUPPO IIB

 
 

12

1 000 paia

5 958

13

1 000 pezzi

2 651

15

1 000 pezzi

1 500

16

1 000 pezzi

186

21

1 000 pezzi

889

24

1 000 pezzi

803

26/27

1 000 pezzi

1 069

29

1 000 pezzi

450

73

1 000 pezzi

315

83

tonnellate

178

GRUPPO IIIA

 
 

33

tonnellate

387

36

tonnellate

1 242

37

tonnellate

463

50

tonnellate

196

GRUPPO IIIB

 
 

67

tonnellate

339

74

1 000 pezzi

361

90

tonnellate

199

GRUPPO IV

 
 

115

tonnellate

87

117

tonnellate

1 800

118

tonnellate

448

Serbia (1)

GRUPPO IA

 
 

1

tonnellate

 

2

tonnellate

 

2a

tonnellate

 

3

tonnellate

 

GRUPPO IB

 
 

5

1 000 pezzi

 

6

1 000 pezzi

 

7

1 000 pezzi

 

8

1 000 pezzi

 

GRUPPO IIA

 
 

9

tonnellate

 

GRUPPO IIB

 
 

15

1 000 pezzi

 

16

1 000 pezzi

 

GRUPPO IIIB

 
 

67

tonnellate

 

Vietnam (2)

GRUPPO IB

 
 

4

1 000 pezzi

 

5

1 000 pezzi

 

6

1 000 pezzi

 

7

1 000 pezzi

 

8

1 000 pezzi

 

GRUPPO IIA

 
 

9

tonnellate

 

20

tonnellate

 

39

tonnellate

 

GRUPPO IIB

 
 

12

1 000 paia

 

13

1 000 pezzi

 

14

1 000 pezzi

 

15

1 000 pezzi

 

18

tonnellate

 

21

1 000 pezzi

 

26

1 000 pezzi

 

28

1 000 pezzi

 

29

1 000 pezzi

 

31

1 000 pezzi

 

68

tonnellate

 

73

1 000 pezzi

 

76

tonnellate

 

78

tonnellate

 

83

tonnellate

 

GRUPPO IIIA

 
 

35

tonnellate

 

41

tonnellate

 

GRUPPO IIIB

 
 

10

1 000 paia

 

97

tonnellate

 

GRUPPO IV

 
 

118

tonnellate

 

GRUPPO V

 
 

161

tonnellate

 

(1)   Ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio dei prodotti tessili (GU L 90 dell’8.4.2005, pag. 36) non si applicano le restrizioni quantitative per la Serbia. La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

(2)   Le restrizioni quantitative per il Vietnam sono sospese ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull’accesso al mercato (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 35). La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.



b)  applicabili nel 2005, nel 2006 e nel 2007

(La descrizione completa delle merci figura nell’allegato I)

Livelli concordati

Paese terzo

Categoria

Unità

Dall’11 giugno al 31 dicembre 2005 (1)

2006

2007

Cina

GRUPPO IA

 
 
 
 

2 (compreso 2a)

tonnellate

20 212

61 948

69 692

GRUPPO IB

 
 
 
 

(2)

1 000 pezzi

161 255

540 204

594 225

5

1 000 pezzi

118 783

189 719

219 674

6

1 000 pezzi

124 194

338 923

382 880

7

1 000 pezzi

26 398

80 493

88 543

GRUPPO IIA

 
 
 
 

20

tonnellate

6 451

15 795

17 770

39

tonnellate

5 521

12 349

13 892

GRUPPO IIB

 
 
 
 

26

1 000 pezzi

8 096

27 001

29 701

31

1 000 pezzi

108 896

219 882

248 261

GRUPPO IV

 
 
 
 

115

tonnellate

2 096

4 740

5 214

(1)   Le importazioni nella Comunità di prodotti spediti prima dell’11 giugno 2005 ma presentati per essere immessi in libera pratica in o dopo quella data non sono soggette a limiti quantitativi. Le autorizzazioni d’importazione per tali prodotti sono rilasciate automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti degli Stati membri, purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad esempio la polizza di carico e la presentazione di una dichiarazione firmata dall’importatore, che le merci sono state spedite prima di tale data. In deroga all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3030/93, anche le importazioni di merci spedite prima dell’11 giugno 2005 vengono immesse in libera pratica su presentazione di un documento di sorveglianza rilasciato conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3030/93.

(2)   Cfr. appendice A.




Appendice A dell’allegato V



Categoria

Paese terzo

Osservazioni

4

Cina

Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm.

Nella casella 9 della licenza di esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la seguente dicitura: «Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm».

▼M32 —————

▼M32




ALLEGATO V bis



LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI di cui all'articolo 2, paragrafo 5

Paese terzo

Categoria

Unità

Limiti quantitativi comunitari

Livelli del contingente applicabili nel 2004

Argentina

GRUPPO IA

1

tonnellate

6 010

2

tonnellate

8 551

2 a

tonnellate

7 622

Cina (2) (3)

GRUPPO IA

1

tonnellate

4 770

(4) (1)

tonnellate

30 556

di cui 2a

tonnellate

4 359

3

tonnellate

8 088

di cui 3a

tonnellate

2 769

GRUPPO IB

(1)

1 000 pezzi

126 808

(1)

1 000 pezzi

39 422

(1)

1 000 pezzi

40 913

(1)

1 000 pezzi

17 093

(1)

1 000 pezzi

27 723

GRUPPO IIA

9

tonnellate

6 962

20/39

tonnellate

11 361

22

tonnellate

19 351

23

tonnellate

11 847

GRUPPO IIB

12

1 000 paia

132 029

13

1 000 pezzi

586 244

14

1 000 pezzi

17 887

15 (1)

1 000 pezzi

20 131

16

1 000 pezzi

17 181

17

1 000 pezzi

13 061

26 (1)

1 000 pezzi

6 645

28

1 000 pezzi

92 909

29

1 000 pezzi

15 687

31

1 000 pezzi

96 488

78

tonnellate

36 651

83

tonnellate

10 883

Gruppo III B

97

tonnellate

2 861

GRUPPO V

163 (1)

tonnellate

8 481

Hong Kong

GRUPPO IA

2

tonnellate

14 172

2a

tonnellate

12 166

3

tonnellate

11 912

3a

tonnellate

8 085

GRUPPO IB

(1)

1 000 pezzi

58 250

5

1 000 pezzi

40 240

(1)

1 000 pezzi

79 703

6 a

1 000 pezzi

68 857

7

1 000 pezzi

42 372

8

1 000 pezzi

59 172

GRUPPO IIA

39

tonnellate

2 444

GRUPPO IIB

12

1 000 paia

53 159

13 (1)

1 000 pezzi

117 655

16

1 000 serie

4 707

26

1 000 pezzi

12 498

29

1 000 serie

5 191

31

1 000 pezzi

35 442

78

tonnellate

14 658

83

tonnellate

792

India

GRUPPO IA

1

tonnellate

55 398

2

tonnellate

67 539

2 a

tonnellate

30 211

3

tonnellate

38 567

3 a

tonnellate

7 816

GRUPPO IB

(1)

1 000 pezzi

100 237

5

1 000 pezzi

53 303

(1)

1 000 pezzi

13 706

7

1 000 pezzi

78 485

8

1 000 pezzi

58 173

GRUPPO IIA

9

tonnellate

15 656

20

tonnellate

29 049

23

tonnellate

31 206

39

tonnellate

9 185

GRUPPO IIB

15

1 000 pezzi

10 238

26

1 000 pezzi

24 712

29

1 000 pezzi

14 637

Indonesia

GRUPPO IA

1

tonnellate

22 559

2

tonnellate

34 126

2 a

tonnellate

12 724

3

tonnellate

31 250

3 a

tonnellate

16 872

GRUPPO IB

4

1 000 pezzi

59 337

5

1 000 pezzi

58 725

(1)

1 000 pezzi

21 429

7

1 000 pezzi

15 694

8

1 000 pezzi

24 626

GRUPPO IIA

23

tonnellate

32 405

GRUPPO IIIA

35

tonnellate

32 725

Macao

GRUPPO IB

(1)

1 000 pezzi

15 051

5

1 000 pezzi

14 055

(1)

1 000 pezzi

15 179

7

1 000 pezzi

5 907

8

1 000 pezzi

8 257

GRUPPO IIA

20

tonnellate

244

39

tonnellate

307

GRUPPO IIB

13

1 000 pezzi

9 446

15

1 000 pezzi

651

16

1 000 pezzi

508

26

1 000 pezzi

1 322

31

1 000 pezzi

10 789

78

tonnellate

2 115

83

tonnellate

517

Malaysia

GRUPPO IA

2

tonnellate

8 870

2 a

tonnellate

3 406

(1)

tonnellate

18 594

3 a (1)

tonnellate

7 652

GRUPPO IB

(1)

1 000 pezzi

21 805

5

1 000 pezzi

10 132

(1)

1 000 pezzi

12 831

7

1 000 pezzi

43 822

8

1 000 pezzi

10 500

GRUPPO IIA

22

tonnellate

18 573

Pakistan

GRUPPO IA

(1)

tonnellate

25 961

2

tonnellate

51 252

2 a

tonnellate

19 376

3

tonnellate

86 004

GRUPPO IB

(1)

1 000 pezzi

50 030

5

1 000 pezzi

14 849

6

1 000 pezzi

53 885

7

1 000 pezzi

36 205

8

1 000 pezzi

8 350

GRUPPO IIA

9

tonnellate

15 398

20

tonnellate

59 896

39

tonnellate

20 156

GRUPPO IIB

26

1 000 pezzi

35 434

28

1 000 pezzi

128 083

Perù

GRUPPO IA

(1)

tonnellate

24 085

2

tonnellate

18 080

Filippine

GRUPPO IB

(1)

1 000 pezzi

32 787

5

1 000 pezzi

16 653

(1)

1 000 pezzi

15 388

7

1 000 pezzi

8 185

8

1 000 pezzi

9 275

GRUPPO IIB

13

1 000 pezzi

42 526

15

1 000 pezzi

5 213

26

1 000 pezzi

6 964

31

1 000 pezzi

26 364

Singapore

GRUPPO IA

2

tonnellate

5 895

2a

tonnellate

2 846

3

tonnellate

2 009

GRUPPO IB

(1)

1 000 pezzi

35 106

5

1 000 pezzi

19 924

(1)

1 000 pezzi

21 452

7

1 000 pezzi

17 176

8

1 000 pezzi

10 343

Corea del Sud

GRUPPO IA

1

tonnellate

932

2

tonnellate

6 290

2a

tonnellate

1 156

3

tonnellate

9 470

3 a

tonnellate

5 156

GRUPPO IB

(1)

1 000 pezzi

16 962

5

1 000 pezzi

36 754

(1)

1 000 pezzi

6 749

7

1 000 pezzi

10 785

8

1 000 pezzi

34 921

GRUPPO IIA

9

tonnellate

1 721

22

tonnellate

22 841

GRUPPO IIB

12

1 000 paia

231 975

13

1 000 pezzi

17 701

14

1 000 pezzi

8 961

15

1 000 pezzi

12 744

16

1 000 pezzi

1 285

17

1 000 pezzi

3 524

26

1 000 pezzi

3 345

28

1 000 pezzi

1 359

29 (1)

1 000 pezzi

857

31

1 000 pezzi

8 318

78

tonnellate

9 358

83

tonnellate

485

GRUPPO IIIA

35

tonnellate

17 631

50

tonnellate

1 463

GRUPPO IIIB

97

tonnellate

2 783

97 a (1)

tonnellate

889

Taiwan

GRUPPO IA

2

tonnellate

5 994

2 a

tonnellate

595

3

tonnellate

12 143

3 a

tonnellate

4 485

GRUPPO IB

(1)

1 000 pezzi

12 468

5

1 000 pezzi

22 264

(1)

1 000 pezzi

6 215

7

1 000 pezzi

3 823

8

1 000 pezzi

9 821

GRUPPO IIA

20

tonnellate

369

22

tonnellate

10 054

23

tonnellate

6 524

GRUPPO IIB

12

1 000 paia

43 744

13

1 000 pezzi

3 765

14

1 000 pezzi

5 076

15

1 000 pezzi

3 162

16

1 000 pezzi

530

17

1 000 pezzi

1 014

26

1 000 pezzi

3 467

28 (1)

1 000 pezzi

2 549

78

tonnellate

5 815

83

tonnellate

1 300

GRUPPO IIIA

35

tonnellate

12 480

GRUPPO IIIB

97

tonnellate

1 783

97 a (1)

tonnellate

807

Thailandia

GRUPPO IA

1

tonnellate

25 175

2

tonnellate

18 729

2 a

tonnellate

4 987

(1)

tonnellate

34 101

3a (1)

tonnellate

9 517

GRUPPO IB

4

1 000 pezzi

55 198

5

1 000 pezzi

38 795

6

1 000 pezzi

16 568

7

1 000 pezzi

13 169

8

1 000 pezzi

6 856

GRUPPO IIA

20

tonnellate

15 443

22

tonnellate

7 478

GRUPPO IIB

12

1 000 paia

49 261

26

1 000 pezzi

11 460

GRUPPO IIIB

97

tonnellate

3 445

97 a (1)

tonnellate

2 911

(1)   Vedi appendice A.

(2)   Vedi appendice B.

(3)   Vedi appendice C.

(4)   Si può trasferire verso e dalla categoria 3 fino al 40 % della categoria verso cui è effettuato il trasferimento.




Appendice A dell'allegato V bis



Categoria

Paese terzo

Osservazioni

1

Pakistan

I seguenti quantitativi supplementari possono essere aggiunti al limite quantitativo annuale corrispondente (tonnellate):

509

Detti quantitativi possono essere trasferiti, previa notifica, verso i limiti quantitativi corrispondenti della categoria 2. Una parte del quantitativo trasferito può essere utilizzata, su base proporzionale, per la categoria 2a

Perù

Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, viene riservato un quantitativo annuo supplementare di 900 tonnellate di prodotto della categoria 1 per le importazioni nella Comunità destinate ad essere trasformate dall'industria comunitaria.

2

Cina

Per i tessuti di larghezza inferiore a 115 cm (codici NC: 5208 11 90, ex520812 16, ex520812 96, 5208 13 00, 5208 19 00, 5208 21 90, ex520822 16, ex520822 96, 5208 23 00, 5208 29 00, 5208 31 00, ex520832 16, ex520832 96, 5208 33 00, 5208 39 00, 5208 41 00, 5208 42 00, 5208 43 00, 5208 49 00, 5208 51 00, 5208 52 10, 5208 53 00, 5208 59 00, 5209 11 00, 5209 12 00, 5209 19 00, 5209 21 00, 5209 22 00, 5209 29 00, 5209 31 00, 5209 32 00, 5209 39 00, 5209 41 00, 5209 42 00, 5209 43 00, 5209 49 90, 5209 51 00, 5209 52 00, 5209 59 00, 5210 11 10, 5210 12 00, 5210 19 00, 5210 31 10, 5210 32 00, 5210 39 00, 5210 41 00, 5210 42 00, 5210 49 00, 5211 11 00, 5211 12 00, 5211 19 00, 5211 31 00, 5211 32 00, 5211 39 00, 5211 41 00, 5211 42 00, 5211 43 00, ex521149 10, 5211 49 90, 5212 11 10, 5212 11 90, 5212 13 90, 5212 14 10, 5212 14 90, 5212 21 10, 5212 21 90, 5212 23 10, 5212 23 90, 5212 24 10, 5212 24 90, ex581100 00 ed ex630800 00), la Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari (tonnellate):

1 454

La Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari (tonnellate) di tessuti della categoria 2 per garze per fasciature (codici NC 5208 11 10 e 5208 21 10):

2 009

I trasferimenti verso e dalla categoria 3 sono autorizzati fino al 40 % della categoria di destinazione.

3

Malaysia

Tailandia

I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis comprendono i tessuti di cotone della categoria 2.

3a

Malaysia

Tailandia

I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis comprendono i tessuti di cotone diversi da quelli greggi o imbianchiti della categoria 2a.

4

Cina

Hong Kong

India

Macao

Malaysia

Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm.

5

Pakistan

Filippine

Singapore

Corea del Sud

Taiwan

Questa cifra è del 3 % per Hong Kong, Macao e la Corea del Sud e del 4 % per Taiwan.

Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: «Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm».

Cina

Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi):

700

Ai prodotti della categoria 5 [tranne le giacche a vento (anoraks), i giubbotti e simili] di peli fini di cui ai codici NC 6110 12 10, 6110 12 90, 6110 19 10 e 6110 19 90, si applicano i seguenti sottolimiti, entro i limiti quantitativi fissati per la categoria 5 (migliaia di pezzi):

250

6

Cina

Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi):

1 274

La Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari di shorts (codici NC 6203 41 90, 6203 42 90, 6203 43 90, e 6203 49 50) (migliaia di pezzi):

1 266

Hong Kong

India

Indonesia

Macao

Malaysia

Filippine

Singapore

Corea del Sud

Taiwan

Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm.

Questa cifra è del 3 % per Macao e dell'1 % per Hong Kong. L'uso del tasso di conversione per Hong Kong è limitato, per i pantaloni lunghi, al sottomassimale indicato in appresso.

Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: «Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm».

Hong Kong

I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis comprendono i seguenti sottomassimali per i pantaloni lunghi dei codici NC:

6203 41 10, 6203 42 31, 6203 42 33, 6203 42 35, 6203 43 19, 6203 49 19, 6204 61 10, 6204 62 31, 6204 62 33, 6204 62 39, 6204 63 18, 6204 69 18, 6211 32 42, 6211 33 42, 6211 42 42 e 6211 43 42 (migliaia di pezzi):

68 857.

Sulla licenza di esportazione per questi prodotti deve figurare la dicitura «Categoria 6A».

7

Cina

Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi):

755

8

Chine

Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi):

1 220

13

Hong Kong

I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis riguardano solo i prodotti di cotone o di fibre sintetiche dei codici NC:

6107 11 00, ex610712 00, 6108 21 00, ex610822 00 ed ex621210 10.

Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V bis, sono stati concordati i seguenti quantitativi specifici per le esportazioni di prodotti (di lana o di fibre rigenerate) dei codici NC

Ex610712 00, ex610719 00, ex610822 00, ex610829 00 ed ex621210 10 (tonnellate):

3 002

Sulla licenza di esportazione per questi prodotti deve figurare la dicitura «Categoria 13 S».

15

Cina

Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi):

371

26

Cina

Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi):

370

28

Taiwan

Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V bis, sono stati concordati quantitativi specifici per le esportazioni di tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e shorts dei codici NC:

6103 41 90, 6103 42 90, 6103 43 90, 6103 49 91, 6104 61 90, 6104 62 90, 6104 63 90 ed 6104 69 91:

1 226 368 pezzi.

29

Corea del Sud

Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V bis, vengono riservati quantitativi supplementari per gli indumenti destinati alle arti marziali (judo, karate, kung fu, taekwondo e simili) (migliaia di pezzi):

454

97 a

Corea del Sud

Taiwan

Tailandia

Reti fine (codici NC 5608 11 19 e 5608 11 99).

163

Cina

Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (tonnellate):

400

Tutte le categorie soggette a limiti quantitativi

Vietnam

Il Vietnam riserva il 30 % dei suoi limiti quantitativi alle imprese dell'industria tessile comunitaria per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base di elenchi forniti dalla Comunità entro il 30 ottobre dell'anno precedente.




Appendice B dell'allegato V bis



Paese terzo

Categoria

Unità

2004

Cina

I seguenti quantitativi, disponibili per il 2004, possono essere utilizzati solo alle fiere europee:

1

tonnellate

317

2

tonnellate

1 338

2a

tonnellate

159

3

tonnellate

196

3a

tonnellate

27

4

1 000 pezzi

2 061

5

1 000 pezzi

705

6

1 000 pezzi

1 689

7

1 000 pezzi

302

8

1 000 pezzi

992

9

tonnellate

294

12

1 000 paia

843

13

1 000 pezzi

3 192

20/39

tonnellate

372

22

tonnellate

332

Le flessibilità previste per la Cina all'articolo 7 e all'allegato VIII bis del regolamento (CEE) n. 3030/93 si applicano alle categorie e ai quantitativi suddetti.




Appendice C dell'allegato V bis



LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

Paese terzo

Categoria

Unità

2004

Cina

GRUPPO I

ex 20 (1)

tonnellate

59

GRUPPO IV

115

tonnellate

1 413

117

tonnellate

684

118

tonnellate

1 513

122

tonnellate

220

GRUPPO V

136 A

tonnellate

462

156 (2)

tonnellate

3 986

157 (2)

tonnellate

13 738

159 (2)

tonnellate

4 352

(1)   Le categorie precedute dalla dicitura «ex» comprendono prodotti diversi da quelli di lana o di peli fini di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali.

(2)   Per queste categorie, la Cina si impegna a riservare, in via prioritaria, il 23 % dei limiti quantitativi in questione agli utilizzatori appartenenti all'industria tessile comunitaria per 90 giorni a decorrere dal 1o gennaio di ogni anno;

▼M15




ALLEGATO VI

di cui all'articolo 3

Prodotti artigianali e del folclore

1. L'eccezione di cui all'articolo 3 per i prodotti di fabbricazione artigianale si applica soltanto ai seguenti tipi di prodotti:

a) tessuti ottenuti sui telai azionati esclusivamente a mano o a pedale, che siano prodotti tradizionali dell'artigianato di ciascun paese fornitore;

b) indumenti o altri articoli tessili fabbricati tradizionalmente in ciascun paese fornitore, ottenuti a mano coi tessuti specificati al precedente comma e cuciti esclusivamente a mano senza l'aiuto di una macchina. Nel caso dell'India e del Pakistan questa eccezione si applica ai prodotti dell'artigianato fatti a mano con i prodotti di cui alla lettera a);

c) prodotti del folclore tradizionale di ciascun paese fornitore, fatti a mano ed enumerati in un elenco allegato agli accordi bilaterali interessati;

▼M32 —————

▼M15

Queste tre fasi vengono ripetute sul tessuto per ciascuno dei colori o delle sfumature del disegno.

2. Questa eccezione è concessa soltanto ai prodotti contemplati in un certificato conforme al modello accluso al presente allegato che viene rilasciato dalle autorità competenti del paese fornitore.

Per quanto riguarda il Vietnam, i certificati relativi ai prodotti di cui al punto c) devono riportare chiaramente la dicitura «FOLKLORE». Qualora si verifichino divergenze di opinione tra la Comunità e questo paese sull'esatta natura dei prodotti, vengono avviate consultazioni entro un mese per risolvere tali differenze.

Nei suddetti certificati si precisano i motivi per i quali viene concessa l'eccezione.

3. Se le importazioni di uno dei prodotti di cui sopra raggiungono un volume tale da rischiare di creare difficoltà all'interno della Comunità, vengono avviate quanto prima consultazioni con i paesi fornitori al fine di risolvere il problema introducendo un limite quantitativo conformemente agli articoli 10 e 13 del presente regolamento.

Le disposizioni della parte VI dell'allegato III si applicano mutatis mutandis ai prodotti di cui al paragrafo 1 del presente allegato.

image

▼M9 —————

▼M29




ALLEGATO VII

di cui all'articolo 5

Traffico di perfezionamento passivo

Articolo 1

Le reimportazioni nella Comunità dei prodotti tessili di cui alla colonna 2 della tabella annessa al presente allegato, effettuate conformemente ai regolamenti sul perfezionamento passivo economico in vigore nella Comunità non sono subordinate alle limitazioni quantitative di cui all'articolo 2 del regolamento quando sono soggette ai limiti quantitativi specifici di cui alla colonna 4 della tabella e sono state reintrodotte nello Stato membro interessato previo perfezionamento nel paese terzo corrispondente, elencato nella colonna 1 della medesima tabella per ciascuno dei limiti quantitativi ivi indicati.

Articolo 2

Le reimportazioni non incluse nel presente allegato possono essere soggette a limiti quantitativi specifici conformemente alla procedura indicata all'articolo 17 del regolamento, sempreché i prodotti in questione siano soggetti ai limiti quantitativi indicati all'articolo 2 del presente regolamento.

Articolo 3

1. I trasferimenti tra categorie e l'uso anticipato o il riporto di determinate quote di limiti quantitativi specifici da un anno all'altro sono autorizzati conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 del regolamento

2. Tuttavia, è possibile procedere a trasferimenti automatici, in conformità del paragrafo 1, entro i limiti seguenti:

 trasferimento tra categorie fino a concorrenza del 20 % del limite quantitativo della categoria verso cui viene effettuato il trasferimento,

 riporto di un limite quantitativo specifico da un anno all'altro fino a concorrenza del 10,5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione,

 uso anticipato di un limite quantitativo specifico fino a concorrenza del 7,5 % della quota dell'anno di effettiva utilizzazione.

3. Ove si ravvisi la necessità di importazioni supplementari, è autorizzato l'adeguamento dei limiti quantitativi specifici conformemente alla procedura indicata all'articolo 17 del regolamento.

4. La Commissione informa il paese terzo o i paesi terzi interessati delle misure prese a norma dei precedenti paragrafi.

Articolo 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, le autorità competenti degli Stati membri, prima di rilasciare autorizzazioni preventive in conformità dei regolamenti comunitari sul perfezionamento passivo economico, notificano alla Commissione la quantità di richieste di autorizzazioni ricevute. La Commissione conferma che i quantitativi richiesti sono disponibili per la reimportazione entro i rispettivi limiti comunitari in conformità dei regolamenti comunitari sul perfezionamento passivo economico.

2. Le richieste incluse nelle notifiche trasmesse alla Commissione sono valide se indicano chiaramente per ogni caso:

a) il paese terzo nel quale le merci saranno trasformate;

b) la categoria dei prodotti tessili in questione;

c) il quantitativo da reimportare;

d) lo Stato membro nel quale i prodotti reimportati saranno immessi in libera pratica;

e) se la richiesta si riferisce:

i) a un precedente beneficiario che presenta domanda per i quantitativi accantonati a norma dell'articolo 3, paragrafo 4 o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio ( 16 ), oppure

ii) ad un richiedente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma o dell'articolo 3, paragrafo 5 del medesimo regolamento.

3. Di norma le notifiche di cui ai precedenti paragrafi del presente articolo vengono comunicate elettronicamente per mezzo della rete integrata creata a tal fine, a meno che per motivi tecnici non sia assolutamente necessario utilizzare temporaneamente altri mezzi di comunicazione.

4. Per quanto possibile, la Commissione conferma alle autorità l'intero quantitativo indicato nelle richieste notificate per ciascuna categoria di prodotti e per ciascun paese terzo interessato. Le notifiche presentate dagli Stati membri, per le quali non è possibile dare conferma perché i quantitativi richiesti non sono più disponibili all'interno dei limiti comunitari, sono messe da parte dalla Commissione nell'ordine cronologico in cui sono state ricevute e sono confermate nel medesimo ordine non appena si rendano disponibili ulteriori quantitativi tramite l'applicazione delle flessibilità previste all'articolo 3.

5. Le competenti autorità avvisano la Commissione immediatamente dopo essere state informate di qualsiasi quantitativo non utilizzato nel periodo di validità dell'autorizzazione d'importazione. Detti quantitativi non utilizzati sono automaticamente accreditati ai quantitativi compresi entro i limiti quantitativi comunitari non accantonati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio.

I quantitativi per i quali è stata presentata una rinuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma del regolamento (CE) n. 3036/94 del Consiglio sono automaticamente aggiunti ai quantitativi del contingente comunitario non accantonati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma o dell'articolo 3, paragrafo 5, quinto comma del suddetto regolamento.

Tutti i quantitativi di cui ai commi precedenti vengono notificati alla Commissione in conformità del paragrafo 3.

Articolo 5

Il certificato di origine viene rilasciato dalle autorità governative competenti nel paese fornitore interessato, conformemente alla legislazione comunitaria in vigore e alle disposizioni dell'allegato III per tutti i prodotti contemplati dal presente allegato.

Articolo 6

Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni preventive di cui all'articolo 4 e il facsimile dei timbri utilizzati.

▼M35




TABELLA

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI PER LE MERCI REIMPORTATE IN REGIME TPP



Paese terzo

Categoria

Unità

Limiti quantitativi comunitari

2005

Bielorussia

GRUPPO IB

 
 

4

1 000 pezzi

4 733

5

1 000 pezzi

6 599

6

1 000 pezzi

8 800

7

1 000 pezzi

6 605

8

1 000 pezzi

2 249

GRUPPO IIB

 
 

12

1 000 paia

4 446

13

1 000 pezzi

697

15

1 000 pezzi

3 858

16

1 000 pezzi

786

21

1 000 pezzi

2 567

24

1 000 pezzi

661

26/27

1 000 pezzi

3 215

29

1 000 pezzi

1 304

73

1 000 pezzi

4 998

83

tonnellate

664

GRUPPO IIIB

 
 

74

1 000 pezzi

872

Serbia (1)

GRUPPO IB

 
 

5

1 000 pezzi

 

6

1 000 pezzi

 

7

1 000 pezzi

 

8

1 000 pezzi

 

GRUPPO IIB

 
 

15

1 000 pezzi

 

16

1 000 pezzi

 

Vietnam (2)

GRUPPO IB

 
 

4

1 000 pezzi

 

5

1 000 pezzi

 

6

1 000 pezzi

 

7

1 000 pezzi

 

8

1 000 pezzi

 

GRUPPO IIB

 
 

12

1 000 paia

 

13

1 000 pezzi

 

15

1 000 pezzi

 

18

tonnellate

 

21

1 000 pezzi

 

26

1 000 pezzi

 

31

1 000 pezzi

 

68

tonnellate

 

76

tonnellate

 

78

tonnellate

 

(1)   Ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Serbia sul commercio dei prodotti tessili (GU L 90 dell’8.4.2005, pag. 36) non si applicano le restrizioni quantitative per la Serbia. La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.

(2)   Le restrizioni quantitative per il Vietnam sono sospese ai sensi dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica socialista del Vietnam sull’accesso al mercato (GU L 75 del 22.3.2005, pag. 35). La Comunità europea si riserva il diritto di reintrodurre restrizioni quantitative in determinate circostanze.



Paese terzo

Categoria

Unità

Livelli specifici concordati

Dall’11 giugno al 31 dicembre 2005 (1)

2006

2007

Cina

GRUPPO IB

 
 
 
 

4

1 000 pezzi

208

408

449

5

1 000 pezzi

453

886

975

6

1 000 pezzi

1 642

3 216

3 538

7

1 000 pezzi

439

860

946

GRUPPO IIB

 
 
 
 

26

1 000 pezzi

791

1 550

1 705

31

1 000 pezzi

6 301

12 341

13 575

(1)   I prodotti tessili spediti dalla Comunità nella Repubblica popolare cinese ai fini del perfezionamento prima dell’11 giugno 2005 e reimportati nella Comunità dopo tale data usufruiscono di queste disposizioni previa presentazione di una prova adeguata come la dichiarazione di esportazione.

▼M32




ALLEGATO VII bis

TABELLA



Limiti quantitativi comunitari per le merci reimportate in regime tpp di cui all'articolo 2, paragrafo 5

Paese terzo

Categoria

Unità

Limiti quantitativi comunitari

2004

Bielorussia

GRUPPO IB

4

1 000 pezzi

4 432

5

1 000 pezzi

6 179

6

1 000 pezzi

7 526

7

1 000 pezzi

5 586

8

1 000 pezzi

1 966

GRUPPO IIB

12

1 000 paia

4 163

13

1 000 pezzi

419

15

1 000 pezzi

3 228

16

1 000 pezzi

736

21

1 000 pezzi

2 403

24

1 000 pezzi

526

26/27

1 000 pezzi

2 598

29

1 000 pezzi

1 221

73

1 000 pezzi

4 679

83

tonnellate

622

GRUPPO IIIB

74

1 000 pezzi

816

Cina

GRUPPO IB

4

1 000 pezzi

337

5

1 000 pezzi

746

6

1 000 pezzi

2 707

7

1 000 pezzi

724

8

1 000 pezzi

1 644

GRUPPO IIB

13

1 000 pezzi

888

14

1 000 pezzi

660

15

1 000 pezzi

679

16

1 000 pezzi

1 032

17

1 000 pezzi

868

26

1 000 pezzi

1 281

29

1 000 pezzi

129

31

1 000 pezzi

10 199

78

tonnellate

105

83

tonnellate

105

GRUPPO V

159

tonnellate

9

India

GRUPPO I B

7

1 000 pezzi

4 987

8

1 000 pezzi

3 770

GRUPPO II B

15

1 000 pezzi

380

26

1 000 pezzi

3 555

Indonesia

GRUPPO I B

6

1 000 pezzi

2 456

7

1 000 pezzi

1 633

8

1 000 pezzi

2 045

Macao

GRUPPO I B

6

1 000 pezzi

335

GRUPPO II B

16

1 000 pezzi

906

Malaysia

GRUPPO I B

4

1 000 pezzi

594

5

1 000 pezzi

594

6

1 000 pezzi

594

7

1 000 pezzi

383

8

1 000 pezzi

308

Pakistan

GRUPPO IB

4

1 000 pezzi

8 273

5

1 000 pezzi

4 148

6

1 000 pezzi

7 096

7

1 000 pezzi

3 372

8

1 000 pezzi

4 704

GRUPPO IIB

26

1 000 pezzi

4 604

Filippine

GRUPPO IB

6

1 000 pezzi

738

8

1 000 pezzi

221

Singapore

GRUPPO IB

7

1 000 pezzi

1 283

Tailandia

GRUPPO IB

5

1 000 pezzi

416

6

1 000 pezzi

417

7

1 000 pezzi

653

8

1 000 pezzi

416

GRUPPO IIB

26

1 000 pezzi

633

Vietnam

GRUPPO IB

4

1 000 pezzi

1 064

5

1 000 pezzi

811

6

1 000 pezzi

757

7

1 000 pezzi

1 417

8

1 000 pezzi

3 286

GRUPPO IIB

12

1 000 paia

3 348

13

1 000 pezzi

1 024

15

1 000 pezzi

329

18

tonnellate

385

21

1 000 pezzi

2 235

26

1 000 pezzi

209

31

1 000 pezzi

1 869

68

tonnellate

156

76

tonnellate

532

78

tonnellate

371

▼M26




ALLEGATO VIII

DI CUI ALL'ARTICOLO 7

Flessibilità

La tabella in appresso indica, per ciascun paese fornitore figurante nella colonna 1, le quantità massime che, previa notifica alla Commissione, esso può trasferire entro i limiti quantitativi corrispondenti indicati nell'allegato V, conformemente alle disposizioni seguenti:

 l'utilizzazione anticipata del limite quantitativo per una particolare categoria stabilita per l'anno di contingente successivo è autorizzata fino alla percentuale del limite quantitativo per l'anno corrente indicata nella colonna 2,

 le quantità non utilizzate in un dato anno possono essere riportate al limite quantitativo corrispondente dell'anno successivo fino alla percentuale del limite per l'anno di utilizzazione effettiva indicata nella colonna 3,

 i trasferimenti dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3 sono autorizzati fino alle percentuali del limite quantitativo verso cui è effettuato il trasferimento indicate nella colonna 4,

 i trasferimenti tra le categorie 2 e 3 sono autorizzati fino alle percentuali del limite quantitativo verso cui è effettuato il trasferimento indicate nella colonna 5,

 i trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8 sono autorizzati fino alle percentuali del limite quantitativo verso cui è effettuato il trasferimento indicate nella colonna 6,

 i trasferimenti a qualsiasi categoria dei gruppi II o III (e, ove applicabile, del gruppo IV) da qualsiasi categoria dei gruppi I, II o III sono autorizzati fino alle percentuali del limite quantitativo verso cui è effettuato il trasferimento indicate nella colonna 7.

Dall'applicazione cumulativa delle disposizione sulla flessibilità di cui sopra non risulta alcun aumento del limite quantitativo comunitario per un dato anno superiore alla percentuale indicata nella colonna 8.

La tabella delle equivalenze applicabile ai trasferimenti soprammenzionati figura nell'allegato I.

Nella colonna 9 della tabella sono riportate condizioni supplementari, possibilità di trasferimenti e osservazioni.

▼M35



1.  PAESE

2.  Uso anticipato

3.  Riporto

4.  Trasferimenti dalla categoria 1 alle categorie 2 e 3

5.  Trasferimenti tra le categorie 2 e 3

6.  Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7, 8

7.  Trasferimenti dai gruppi I, II, III ai gruppi II, III, IV

8.  Aumento massimo per ciascuna categoria

9.  Condizioni supplementari

Bielorussia

5 %

4 %

4 %

4 %

5 %

13,5 %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %.

Serbia

5 %

10 %

12 %

12 %

12 %

12 %

17 %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II e III verso i gruppi II e III.

Cina

5 %

7 %

 
 
 
 
 

Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7, 26 e 31: 4 %.

Trasferimenti tra le categorie 2, 20, 39 e 115: 4 %.

2 072 924 kg della categoria 2 possono essere trasferiti nel 2005 dalla Commissione alle categorie 4, 5, 6, 7, 20, 26, 31, 39 e 115.

Per poter procedere ai trasferimenti suddetti è necessaria un’autorizzazione preventiva della Commissione. I trasferimenti eseguiti devono essere resi pubblici.

▼M26



Disposizioni di flessibilità per le restrizioni quantitative di cui all'appendice C all'allegato V

1. Paese

2. Uso anticipato

3. Riporto

4. Trasferimenti tra le categorie 156, 157, 159 e 161

5. Trasferimenti tra altre categorie

6. Aumento massimo per ciascuna categoria

7. Condizioni supplementari

Cina

1 %

3 %

1,5 %

6 %

14 %

La Commissione può autorizzare ulteriori quantitativi, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, entro i seguenti limiti:

colonna 2: 5 %

colonna 3: 7 %

▼M32 —————

▼M32




ALLEGATO VIII bis



Disposizioni di flessibilità di cui all'articolo 7

PAESE

Uso anticipato

Riporto

Trasferimenti dalla categoria 1alle categorie2 e 3

Trasferimenti tra le categorie 2 e 3

Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8

Trasferimenti dai gruppi I, II e III ai gruppi II, III e IV

Aumento massimo per ciascuna categoria

Condizioni supplementari

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Argentina

5 %

7 %

7 %

7 %

7 %

7 %

n.a.

Si possono effettuare trasferimenti dalle categorie 2 e 3 alla cat. 1 fino al 4 %

Bielorussia

5 %

7 %

4 %

4 %

4 %

5 %

13,5 %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %

Cina

1 %

3 %

1 %

4 %

4 %

6 %

17 %

Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a:

colonna 2: 5 %

colonna 3: 7 %

Per quanto riguarda la colonna 7, i trasferimenti dai gruppi I, II e III possono essere effettuati soltanto verso i gruppi II e III

Hong Kong

*

*

0 %

4 %

4 %

5 %

n.a.

Cfr. appendice dell'allegato VIII bis

India

5 %

7 %

7 %

7 %

7 %

7 %

n.a

Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità delle procedure previste dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a 8 000 tonnellate (2 500 tonnellate e 3 000 tonnellate nel reparto dell'abbigliamento)

Indonesia

5 %

7 %

7 %

7 %

7 %

7 %

n.a.

 

Macao

1 %

2 %

0 %

4 %

4 %

5 %

n.a.

Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a:

Colonna 2: 5 %

Colonna 3: 7 %

Malaysia

5 %

7 %

7 %

7 %

7 %

7 %

n.a.

 

Pakistan

5 %

7 %

7 %

7 %

7 %

7 %

n.a.

Per quanto riguarda la colonna 4 si possono effettuare trasferimenti tra le categorie 1, 2 e 3.

Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a 4 000 tonnellate (2 000 tonnellate per ciascuna categoria)

Perù

5 %

9 %

11 %

11 %

11 %

11 %

n.a.

Si possono effettuare trasferimenti tra le categorie 1, 2 e 3 fino all'11 %

Filippine

5 %

7 %

7 %

7 %

7 %

7 %

n.a.

 

Singapore

5 %

7 %

7 %

7 %

7 %

7 %

n.a.

 

Corea del Sud

1 %

2 %

0 %

4 %

4 %

5 %

n.a.

Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a:

Colonna 2: 5 %

Colonna 3: 7 %

Taiwan

5 %

7 %

0 %

4 %

4 %

5 %

12 %

 

Tailandia

5 %

7 %

7 %

7 %

7 %

7 %

n.a.

 

Uzbekistan

5 %

7 %

4 %

4 %

4 %

5 %

13,5 %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V.

Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %

Vietnam

5 %

7 %

0 %

0 %

7 %

7 %

17 %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II, III, IV e V verso i gruppi II, III, IV e V

n.a. = non applicabile



Disposizioni di flessibilità per le restrizioni quantitative di cui all'appendice C dell'allegato V bis

PAESE

Uso anticipato

Riporto

Trasferimenti tra le categorie 156, 157, 159 e 161

Trasferimenti tra altre categorie

Aumento massimo per ciascuna categoria

Condizioni supplementari

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Cina

1 %

3 %

1,5 %

6 %

14 %

Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a:

Colonna 2: 5 %

Colonna 3: 7 %

n.a. = non applicabile




Appendice dell'allegato VIII bis

Disposizioni di flessibilità Hong Kong



1.  Paese

Gruppo

Categoria

2.  Uso anticipato

Hong Kong

Gruppo I

2, 2 A

3,25 %

3, 3A, 4, 7, 8

3,00 %

5

3,75 %

6, 6 A

2,75 %

Gruppo II

13, 21, 68, 73

3,50 %

12, 16, 18, 24, 26, 32, 39, 77

4,25 %

13 S, 31, 68 S, 83

4,50 %

27, 29, 78

5,00 %

Gruppo III

tutte le categorie

5,00 %



1.  Paese

Gruppo

Categoria

3.  Riporto

Hong Kong

Gruppo I

2, 2 A, 3, 3 A

3,75 %

4

3,25 %

5

3,00 %

6, 6 A, 7, 8

2,50 %

Gruppo II

13, 13 S, 21, 73

3,00 %

18, 68, 68 S

3,50 %

12, 31

4,50 %

24, 26, 27, 32, 39, 78

5,00 %

16, 29, 77, 83

5,50 %

Gruppo III

tutte le categorie

5,50 %;

▼M32




ALLEGATO IX



Paese fornitore

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Gruppo IV

Gruppo V

Bielorussia

 

1,20 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %

Ucraina

 

1,20 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %

Uzbekistan

0,35 % (1)

1,20 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %

(1)   Tranne la categoria 1:2005: %



Paese fornitore

Gruppo I

Gruppo II A

Gruppo II B

Gruppo III

Gruppo IV

Gruppo V

Vietnam

1,0 %

5,0 %

2,5 %

10,0 %

10,0 %

10,0 %

▼M32 —————

▼M13 —————



( 1 ) Vedi tuttavia l'allegato V, appendice A concernente i prodotti della categoria 33 importati dalla Cina, per i quali è richiesta un'autorizzazione di importazione.

( 2

( 3 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

( 4 ) GU 119 dell'8.5.1997, pag. 1.

( 5 ) GU L 119 dell'8.5.1997, pag. 1.

( 6 ) GU L 119 dell'8.5.1997, pag. 1.

( 7 ) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).

( 8

i Tali disposizioni non sono obbligatorie per la Thailandia.

( 9

ii Tali disposizioni non sono obbligatorie per Hong Kong.

( 10

iii Tali disposizioni non sono obbligatorie per Hong Kong e l'Egitto.

( 11

iv Nel caso di Hong Kong, tale disposizione è obbligatoria solo per la licenza di esportazione.

( 12 ) GU L 119 dell'8.5.1997, pag. 1.

( 13 ) GU L 119 dell'8.5.1997, pag. 1.

( 14 ) Ai fini dei controlli a posteriori dei certificati di origine, l'autorità governativa competente del paese fornitore deve conservare per almeno due anni le copie dei certificati nonché, eventualmente, i relativi documenti d'esportazione.

( 15 ) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

( 16 ) GU L 322 del 15.12.1994, pag. 1.

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