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Document 01993D0197-20100821
Commission Decision of 5 February 1993 on animal health conditions and veterinary certification for imports of registered equidae and equidae for breeding and production (93/197/EEC)
Consolidated text: Decisione della Commissione del 5 febbraio 1993 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (93/197/CEE)
Decisione della Commissione del 5 febbraio 1993 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (93/197/CEE)
1993D0197 — IT — 21.08.2010 — 034.001
Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 1993 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (GU L 086, 6.4.1993, p.16) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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No |
page |
date |
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L 138 |
11 |
9.6.1993 |
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L 238 |
45 |
23.9.1993 |
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L 317 |
82 |
18.12.1993 |
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L 187 |
11 |
22.7.1994 |
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L 214 |
17 |
19.8.1994 |
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L 190 |
9 |
11.8.1995 |
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L 190 |
11 |
11.8.1995 |
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L 304 |
49 |
16.12.1995 |
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L 19 |
53 |
25.1.1996 |
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L 19 |
56 |
25.1.1996 |
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L 107 |
1 |
30.4.1996 |
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L 3 |
9 |
7.1.1997 |
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L 14 |
57 |
17.1.1997 |
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L 62 |
39 |
4.3.1997 |
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L 163 |
44 |
6.6.1998 |
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L 286 |
53 |
23.10.1998 |
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L 83 |
77 |
27.3.1999 |
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L 87 |
13 |
31.3.1999 |
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L 96 |
31 |
10.4.1999 |
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L 243 |
12 |
15.9.1999 |
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L 64 |
22 |
11.3.2000 |
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L 43 |
38 |
14.2.2001 |
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L 214 |
49 |
8.8.2001 |
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L 215 |
55 |
9.8.2001 |
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L 282 |
81 |
26.10.2001 |
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L 288 |
50 |
1.11.2001 |
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L 308 |
41 |
27.11.2001 |
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L 206 |
20 |
3.8.2002 |
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L 287 |
42 |
25.10.2002 |
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L 185 |
41 |
24.7.2003 |
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L 36 |
20 |
7.2.2004 |
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L 74 |
19 |
12.3.2004 |
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REGOLAMENTO (CE) N. 1792/2006 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2006 |
L 362 |
1 |
20.12.2006 |
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L 117 |
85 |
11.5.2010 |
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L 220 |
74 |
21.8.2010 |
Modificato da:
C 241 |
21 |
29.8.1994 |
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L 001 |
1 |
.. |
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L 236 |
33 |
23.9.2003 |
Rettificato da:
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 1993
relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione
(93/197/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ( 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 92/36/CEE della Commissione ( 2 ), in particolare l'articolo 15, lettera a) e l'articolo 16,
considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio ( 3 ), modificata da ultimo della decisione 93/100/CEE della Commissione ( 4 ), ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi;
considerando che è altresì necessario tener conto della regionalizzazione attuata da taluni paesi terzi compresi nel succitato elenco, che costituisce l'oggetto della decisione 92/160/CEE della Commissione ( 5 ), modificata dalla decisione 92/161/CEE ( 6 );
considerando che le competenti autorità nazionali si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri, con telegramma, telex o telefax, entro 24 ore, la conferma del rilevamento di casi di malattia infettiva o contagiosa di equidi classificati negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) o l'avvio della vaccinazione contro tali malattie oppure, entro un congruo periodo di tempo, le proposte di modificazione delle norme nazionali sull'importazione degli equidi;
considerando che le condizioni da stabilire per le importazioni di equidi da selezione e produzione devono lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 86/469/CEE del Consiglio ( 7 ) che precludono l'uso di sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestagene per scopi di ingrasso degli equidi;
considerando che gli Stati membri importano equidi in conformità delle disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio ( 8 ), modificata dalla decisione 92/438/CEE ( 9 ), che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità;
considerando che l'esistenza di situazioni sanitarie equivalenti in più paesi terzi giustifica la definizione di zone sanitarie ai fini dell'importazione di equidi;
considerando che gli equidi delle varie categorie presentano caratteristiche distinte e che la loro importazione è autorizzata per scopi diversi; che occorre pertanto definire requisiti specifici di polizia sanitaria per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione;
considerando che, data l'esistenza di differenti situazioni sanitarie, è necessario prevedere per gli equidi registrati e per gli equidi da riproduzione e produzione certificati sanitari corrispondentemente differenziati;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ferma restando la decisione 92/160/CEE della Commissione, gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e da produzione che:
— provengono dai paesi terzi menzionati nell'elenco contenuto nell'allegato I,
— rispondono ai requisiti precisati nell'adatto certificato sanitario riprodotto nell'allegato II.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I
Gruppo sanitario A ( 10 )
Isole Falkland (FK), Groenlandia (GL), Islanda (IS), Svizzera (CH)
Gruppo sanitario B (10)
Australia (AU), Bielorussia (BY), Croazia (HR), Kirghizistan ( 11 ) ( 12 ) (KG), Montenegro (ME), ex Repubblica iugoslava di Macedonia ( 13 ) (MK), Nuova Zelanda (NZ), Serbia (RS), Russia (13) (RU), Ucraina (UA)
Gruppo sanitario C (13)
Canada (CA), Cina (13) (13) (CN), Hong Kong (13) (HK), Giappone (13) (JP), Repubblica di Corea (13) (KR), Macao (MO) (13) Malaysia (penisola) (13) (MY), Singapore (13) (SG), Thailandia (13) (TH), Stati Uniti d’America (US)
Gruppo sanitario D (13)
Argentina (AR), Barbados (13) (BB), Bermuda (13) (BM), Bolivia (13) (BO), Brasile (13) (BR), Cile (CL), Cuba (13) (CU), Giamaica (13) (JM), Messico (13) (MX), Perù (13) (13) (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)
Gruppo sanitario E (13)
Emirati arabi uniti (13) (AE), Bahrein (13) (BH), Algeria (DZ), ►M35 ————— (13) (13) ————— ◄ Israele (IL), Giordania (13) (JO), Kuwait (13) (KW), Libano (13) (LB), Marocco (MA), Maurizio (13) (MU), Oman (13) (OM), Qatar (13) (QA), Arabia Saudita (13) (13) (SA), Siria (13) (SY), Tunisia (TN), Turchia (13) (13) (TR)
Gruppo sanitario F (13)
Gruppo sanitario G (13)
Saint Pierre e Miquelon (PM)
ALLEGATO II
A. |
Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo A. |
B. |
Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo B. |
C. |
Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo C. |
D. |
Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo D. |
E. |
Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo E. |
F. |
Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo F. |
G. |
Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo G. |
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( 1 ) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.
( 2 ) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.
( 3 ) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.
( 4 ) GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 23.
( 5 ) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.
( 6 ) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 29.
( 7 ) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.
( 8 ) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
( 9 ) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.
( 10 ) Gruppo sanitario come indicato nella colonna 5 dell’allegato I della decisione 2004/211/CE.
I paesi terzi, territori o parti di essi classificati in tale gruppo sanitario utilizzano il certificato sanitario recante la stessa lettera, di cui all’allegato II della decisione.
( 11 ) Parte del paese terzo o territorio in conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/426/CEE come indicato nelle colonne 3 e 4 dell’allegato I della decisione 2004/211/CE.
( 12 ) Solo cavalli registrati.
( 13 ) Codice provvisorio il quale non pregiudica la denominazione definitiva del paese, che verrà attribuita una volta conclusi i negoziati in corso presso le Nazioni Unite.