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Document 01993D0197-20100821

Consolidated text: Decisione della Commissione del 5 febbraio 1993 relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (93/197/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/197/2010-08-21

1993D0197 — IT — 21.08.2010 — 034.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione

(93/197/CEE)

(GU L 086, 6.4.1993, p.16)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

 M1

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 1993

  L 138

11

9.6.1993

►M2

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 1993

  L 238

45

23.9.1993

 M3

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 1993

  L 317

82

18.12.1993

 M4

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 giugno 1994

  L 187

11

22.7.1994

 M5

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 1994

  L 214

17

19.8.1994

 M6

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1995

  L 190

9

11.8.1995

 M7

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 1995

  L 190

11

11.8.1995

 M8

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 1995

  L 304

49

16.12.1995

►M9

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 1996

  L 19

53

25.1.1996

►M10

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 gennaio 1996

  L 19

56

25.1.1996

 M11

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 febbraio 1996

  L 107

1

30.4.1996

►M12

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1996

  L 3

9

7.1.1997

►M13

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1996

  L 14

57

17.1.1997

 M14

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 1997

  L 62

39

4.3.1997

 M15

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 1998

  L 163

44

6.6.1998

 M16

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 1998

  L 286

53

23.10.1998

 M17

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1999

  L 83

77

27.3.1999

 M18

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 marzo 1999

  L 87

13

31.3.1999

►M19

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1999

  L 96

31

10.4.1999

 M20

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 settembre 1999

  L 243

12

15.9.1999

►M21

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 febbraio 2000

  L 64

22

11.3.2000

 M22

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2001

  L 43

38

14.2.2001

 M23

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2001

  L 214

49

8.8.2001

 M24

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2001

  L 215

55

9.8.2001

►M25

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2001

  L 282

81

26.10.2001

 M26

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 ottobre 2001

  L 288

50

1.11.2001

►M27

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2001

  L 308

41

27.11.2001

►M28

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2002

  L 206

20

3.8.2002

►M29

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2002

  L 287

42

25.10.2002

 M30

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2003

  L 185

41

24.7.2003

►M31

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 2004

  L 36

20

7.2.2004

►M32

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2004

  L 74

19

12.3.2004

 M33

REGOLAMENTO (CE) N. 1792/2006 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2006

  L 362

1

20.12.2006

►M34

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2010

  L 117

85

11.5.2010

►M35

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 agosto 2010

  L 220

74

21.8.2010


Modificato da:

 A1

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..

►A2

  L 236

33

23.9.2003


Rettificato da:

 C1

Rettifica, GU L 078, 20.3.1997, pag. 54  (160/97)




▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1993

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione

(93/197/CEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ( 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 92/36/CEE della Commissione ( 2 ), in particolare l'articolo 15, lettera a) e l'articolo 16,

considerando che la decisione 79/542/CEE del Consiglio ( 3 ), modificata da ultimo della decisione 93/100/CEE della Commissione ( 4 ), ha stabilito l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi;

considerando che è altresì necessario tener conto della regionalizzazione attuata da taluni paesi terzi compresi nel succitato elenco, che costituisce l'oggetto della decisione 92/160/CEE della Commissione ( 5 ), modificata dalla decisione 92/161/CEE ( 6 );

considerando che le competenti autorità nazionali si sono impegnate a comunicare alla Commissione e agli Stati membri, con telegramma, telex o telefax, entro 24 ore, la conferma del rilevamento di casi di malattia infettiva o contagiosa di equidi classificati negli elenchi A e B dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) o l'avvio della vaccinazione contro tali malattie oppure, entro un congruo periodo di tempo, le proposte di modificazione delle norme nazionali sull'importazione degli equidi;

considerando che le condizioni da stabilire per le importazioni di equidi da selezione e produzione devono lasciare impregiudicate le disposizioni della direttiva 86/469/CEE del Consiglio ( 7 ) che precludono l'uso di sostanze tireostatiche, estrogene, androgene o gestagene per scopi di ingrasso degli equidi;

considerando che gli Stati membri importano equidi in conformità delle disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio ( 8 ), modificata dalla decisione 92/438/CEE ( 9 ), che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità;

considerando che l'esistenza di situazioni sanitarie equivalenti in più paesi terzi giustifica la definizione di zone sanitarie ai fini dell'importazione di equidi;

considerando che gli equidi delle varie categorie presentano caratteristiche distinte e che la loro importazione è autorizzata per scopi diversi; che occorre pertanto definire requisiti specifici di polizia sanitaria per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione;

considerando che, data l'esistenza di differenti situazioni sanitarie, è necessario prevedere per gli equidi registrati e per gli equidi da riproduzione e produzione certificati sanitari corrispondentemente differenziati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:



Articolo 1

Ferma restando la decisione 92/160/CEE della Commissione, gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e da produzione che:

 provengono dai paesi terzi menzionati nell'elenco contenuto nell'allegato I,

 rispondono ai requisiti precisati nell'adatto certificato sanitario riprodotto nell'allegato II.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼M34




ALLEGATO I

Gruppo sanitario A ( 10 )

Isole Falkland (FK), Groenlandia (GL), Islanda (IS), Svizzera (CH)

Gruppo sanitario B (10) 

Australia (AU), Bielorussia (BY), Croazia (HR), Kirghizistan ( 11 ) ( 12 ) (KG), Montenegro (ME), ex Repubblica iugoslava di Macedonia ( 13 ) (MK), Nuova Zelanda (NZ), Serbia (RS), Russia (13)  (RU), Ucraina (UA)

Gruppo sanitario C (13) 

Canada (CA), Cina (13)  (13)  (CN), Hong Kong (13)  (HK), Giappone (13)  (JP), Repubblica di Corea (13)  (KR), Macao (MO) (13)  Malaysia (penisola) (13)  (MY), Singapore (13)  (SG), Thailandia (13)  (TH), Stati Uniti d’America (US)

Gruppo sanitario D (13) 

Argentina (AR), Barbados (13)  (BB), Bermuda (13)  (BM), Bolivia (13)  (BO), Brasile (13)  (BR), Cile (CL), Cuba (13)  (CU), Giamaica (13)  (JM), Messico (13)  (MX), Perù (13)  (13)  (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

Gruppo sanitario E (13) 

Emirati arabi uniti (13)  (AE), Bahrein (13)  (BH), Algeria (DZ), ►M35  ————— (13)  (13) ————— ◄ Israele (IL), Giordania (13)  (JO), Kuwait (13)  (KW), Libano (13)  (LB), Marocco (MA), Maurizio (13)  (MU), Oman (13)  (OM), Qatar (13)  (QA), Arabia Saudita (13)  (13)  (SA), Siria (13)  (SY), Tunisia (TN), Turchia (13)  (13)  (TR)

Gruppo sanitario F (13) 

Sudafrica (13)  (13)  (ZA)

Gruppo sanitario G (13) 

Saint Pierre e Miquelon (PM)

▼B




ALLEGATO II

A.

Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo A.

B.

Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo B.

C.

Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo C.

D.

Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo D.

E.

Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo E.

▼M12

F.

Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo F.

▼M25

G.

Certificato sanitario per le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione provenienti dai paesi terzi elencati nel gruppo G.

▼B

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►(1) M34  

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►(2) M2  

►(2) M9  

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►(1) M13  

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►(1) M19  

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►(1) M34  

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►(2) M2  

►(2) M9  

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►(2) M19  

►(2) A2  

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►(1) M34  

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►(2) M2  

►(2) M9  

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►(2) M34  

►(2) M27  

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►(2) M19  

►(2) M21  

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►(1) M34  

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►(2) M2  

►(2) M9  

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►(1) M10  

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►(1) M19  

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►(1) M34  

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►(1) M28  

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►(3) M28  

►(3) M29   ►(3) M29  

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►(1) M19  

▼M31

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►(1) M34  

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►(1) M32  

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( 1 ) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

( 2 ) GU n. L 157 del 10. 6. 1992, pag. 28.

( 3 ) GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.

( 4 ) GU n. L 40 del 17. 2. 1993, pag. 23.

( 5 ) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.

( 6 ) GU n. L 71 del 18. 3. 1992, pag. 29.

( 7 ) GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

( 8 ) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.

( 9 ) GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.

( 10 ) Gruppo sanitario come indicato nella colonna 5 dell’allegato I della decisione 2004/211/CE.

I paesi terzi, territori o parti di essi classificati in tale gruppo sanitario utilizzano il certificato sanitario recante la stessa lettera, di cui all’allegato II della decisione.

( 11 ) Parte del paese terzo o territorio in conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 90/426/CEE come indicato nelle colonne 3 e 4 dell’allegato I della decisione 2004/211/CE.

( 12 ) Solo cavalli registrati.

( 13 ) Codice provvisorio il quale non pregiudica la denominazione definitiva del paese, che verrà attribuita una volta conclusi i negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

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