EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01989R1553-20210101

Consolidated text: Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernte il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1553/2021-01-01

01989R1553 — IT — 01.01.2021 — 003.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1553/89 DEL CONSIGLIO,

del 29 maggio 1989,

concernte il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto

(GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1026/1999 DEL CONSIGLIO, del 10 maggio 1999

  L 126

1

20.5.1999

 M2

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 807/2003 DEL CONSIGLIO, del 14 aprile 2003

  L 122

36

16.5.2003

►M3

REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2021/769 DEL CONSIGLIO del 30 aprile 2021

  L 165

9

11.5.2021



NB: A partire dal 1o gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).




▼B

REGOLAMENTO (CEE, EURATOM) N. 1553/89 DEL CONSIGLIO

del 29 maggio 1989

concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto



▼M3 —————

▼M3

Articolo 1

La risorsa propria basata sull’IVA è calcolata applicando l’aliquota uniforme di prelievo, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 ( 1 ), alla base determinata conformemente al presente regolamento.



▼M3 —————

▼M3

Articolo 2

La risorsa propria basata sull’IVA è calcolata sulla base delle operazioni imponibili di cui all’articolo 2 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 2 ).



▼M3 —————

▼M3

Articolo 3

1.  
Per un dato anno civile la base della risorsa propria basata sull’IVA è determinata dividendo l’importo totale delle entrate nette dell’IVA riscosse dallo Stato membro sulle operazioni di cui all’articolo 2 del presente articolo nel corso di detto anno, rettificate a norma del paragrafo 2, per l’aliquota media ponderata pluriennale definitiva calcolata secondo il metodo di cui all’articolo 4.

Tale aliquota media ponderata pluriennale definitiva è espressa in percentuale, applicando il metodo di cui all’articolo 4.

2.  

L’importo totale delle entrate nette dell’IVA di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono rettificate per tenere conto degli importi seguenti:

a) 

gli importi da considerare ai fini delle risorse proprie come operazioni effettuate in provenienza da o a destinazione di uno Stato membro, anche se sono effettuate in provenienza da o a destinazione di uno dei territori di cui all’articolo 6 della direttiva 2006/112/CE;

b) 

gli importi provenienti dalle operazioni in provenienza o a destinazione di uno dei luoghi di cui all’articolo 7 della direttiva 2006/112/CE, nella misura in cui uno Stato membro è in grado di dimostrare che le entrate vi sono state trasferite;

c) 

gli importi dovuti a seguito di rettifiche derivanti delle infrazioni della direttiva 2006/112/CE.

3.  
L’importo determinato in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo è moltiplicato per l’aliquota uniforme di prelievo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 per ottenere la risorsa propria basata sull’IVA che deve essere messa a disposizione del bilancio dell’Unione.

Articolo 4

1.  
La risorsa propria basata sull’IVA è calcolata sulla base degli anni civili.
2.  
L’aliquota media ponderata pluriennale definitiva è calcolata applicando il metodo di cui ai paragrafi da 3 a 8.
3.  
L’aliquota media ponderata pluriennale definitiva è la percentuale calcolata dallo Stato membro per l’esercizio 2016, in conformità delle disposizioni del presente articolo nella versione applicabile prima del 1o gennaio 2021.
4.  
La percentuale in cui è espressa l’aliquota media ponderata pluriennale definitiva è calcolata alla quarta cifra decimale.
5.  
L’aliquota media ponderata pluriennale definitiva deve essere stata controllata e non deve essere oggetto di notifiche relative ai punti in sospeso di cui all’articolo 9, paragrafo 2.
6.  
Fino alla risoluzione dei punti notificati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, è usata un’aliquota media ponderata oggetto di notifica, da considerarsi come l’aliquota media ponderata pluriennale provvisoria.
7.  
Una volta risolti i punti in sospeso di cui all’articolo 9, paragrafo 2, la percentuale risultante sostituisce l’aliquota media ponderata pluriennale provvisoria e diventa l’aliquota media ponderata pluriennale definitiva a partire dall’esercizio 2021 in poi.
8.  
l’incidenza sul bilancio di eventuali differenze tra l’aliquota media ponderata pluriennale provvisoria e quella definitiva è trattata secondo la procedura di cui all’articolo 10 ter, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio ( 3 ), («esercizio di calcolo dei saldi annuali»).



▼M3 —————

▼M3

Articolo 7

1.  
Ogni anno, entro il 31 luglio, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un estratto in cui si indica l’ammontare totale della base della risorsa propria basata sull’IVA, determinata conformemente all’articolo 3, relativa all’anno civile precedente e alla quale deve essere applicata l’aliquota uniforme prevista all’articolo 1.
2.  
L’estratto di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene tutti i dati utilizzati per stabilire la base che sono necessari per i controlli di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio ( 4 ).
3.  
I dati utilizzati per determinare la base per risorsa propria basata sull’IVA sono i dati più recenti che esistono al momento della compilazione dell’estratto.
4.  
Gli Stati membri possono chiedere una proroga del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo se circostanze eccezionali che sfuggono al loro controllo rendono impossibile effettuare i calcoli a norma dell’articolo 3 e rispettare pertanto il suddetto termine. Tale richiesta è presentata per iscritto alla Commissione e indica i motivi delle circostanze eccezionali.
5.  
Dopo aver esaminato la richiesta di cui al paragrafo 4 del presente articolo, la Commissione può concedere un’unica proroga massima di due mesi del termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Ogni anno la Commissione comunica il numero delle richieste e le corrispondenti decisioni al comitato di cui all’articolo 13, paragrafo 1.

Articolo 8

Per motivi di bilancio, entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una stima della base della risorsa propria basata sull’IVA per il successivo esercizio.

Articolo 9

1.  
Le rettifiche da apportare, per qualunque motivo, agli estratti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento e concernenti gli esercizi precedenti possono essere effettuate soltanto previo accordo tra la Commissione e lo Stato membro interessato.

Se lo Stato membro interessato e la Commissione non raggiungono un accordo su una rettifica, la Commissione informa tale Stato membro con una lettera in merito alla rettifica necessaria. Tale lettera costituisce le «misure» di cui all’articolo 12, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

bis.  
Lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di riesaminare la rettifica comunicata nella lettera di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo entro due mesi dalla data di ricevimento di tale lettera. Il riesame si conclude con una decisione che deve essere adottata della Commissione al più tardi tre mesi dopo la data di ricevimento della richiesta dello Stato membro.

Qualora la decisione della Commissione riveda, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti alla rettifica comunicata nella lettera di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo, lo Stato membro mette a disposizione l’importo corrispondente. Né la richiesta dello Stato membro di rivedere la rettifica né un ricorso di annullamento contro la decisione della Commissione pregiudicano l’obbligo dello Stato membro di mettere a disposizione l’importo corrispondente alla rettifica.

Tutte le rettifiche agli estratti di cui all’articolo 7, paragrafo 1 sono raggruppate in quadri generali, che modificano gli estratti preliminari stabiliti per gli esercizi considerati.

ter.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano ulteriormente le procedure del riesame di cui al paragrafo 1 bis. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 13, paragrafo 3.
2.  
Dopo il 31 luglio del quarto anno che segue un dato esercizio, gli estratti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, non sono più rettificati, tranne che per i punti notificati prima, dalla Commissione o dallo Stato membro interessato.



▼M3 —————

▼M3

Articolo 10

1.  
Entro il 30 aprile di ogni esercizio, ogni Stato membro informa la Commissione di tutte le soluzioni e le relative modifiche che propone di adottare per determinare gli importi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b). La soluzione proposta indica, ove occorra, la natura dei dati che lo Stato membro considera adeguati, e comprende una stima del valore della base della risorsa propria basata sull’IVA per ciascuna voce.

Entro il 31 maggio dello stesso esercizio, la Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo ricevute da uno Stato membro.

2.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione in merito alle soluzioni e alle relative modifiche proposte dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 13, paragrafo 2, entro 60 giorni dal parere del comitato di cui all’articolo 13, paragrafo 1.

Articolo 11

1.  
A seguito dei controlli di cui all’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2021/768, l’estratto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento è rettificato alle condizioni previste all’articolo 9 del presente regolamento.
2.  
Per quanto riguarda l’aliquota media ponderata pluriennale definitiva di cui all’articolo 4, paragrafo 2, la Commissione valuta le rettifiche di cui all’articolo 9 presentate dagli Stati membri al fine di risolvere eventuali notifiche relative a punti in sospeso riguardanti l’aliquota media ponderata.

Articolo 12

1.  
Ogni anno ogni Stato membro trasmette alla Commissione informazioni su tutte le modifiche pertinenti introdotte nei processi e nelle procedure amministrative che esso applica per la riscossione dell’IVA rispetto alle informazioni comunicate precedentemente.
2.  
La Commissione esamina, in collaborazione con gli Stati membri interessati, la possibilità di migliorare i processi e procedure di cui al paragrafo 1.
3.  
Ogni cinque anni la Commissione compila una relazione sulle misure adottate e sui progressi realizzati dagli Stati membri nella riscossione dell’IVA e su eventuali miglioramenti.

La Commissione presenta tale relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per la prima volta entro il 31 dicembre 2025.

Articolo 13

1.  
La Commissione è assistita dal comitato consultivo delle risorse proprie (CCRP/IVA) istituito dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2021/768. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ).
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

▼M3

Articolo 13 bis

1.  

La Commissione elabora una relazione sul funzionamento del sistema di risorse proprie basate sull’IVA al più tardi entro il 1o gennaio 2025. La relazione indica:

a) 

il numero degli Stati membri che applicano ancora un’aliquota media ponderata oggetto di eventuali notifiche relative ai punti in sospeso;

b) 

eventuali modifiche delle aliquote IVA nazionali.

2.  
La relazione di cui al paragrafo 1 comprende una valutazione dell’efficacia e dell’adeguatezza del sistema di risorse proprie basate sull’IVA, in particolare, dell’aliquota media ponderata pluriennale. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta di modifica del presente regolamento al fine di calcolare l’aliquota media ponderata pluriennale definitiva sulla base di dati più recenti.



▼M3 —————

▼B

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1989.

Tuttavia, esso non si applica alla compilazione o alla correzione degli estratti che indicano la base delle risorse IVA degli anni che precedono il 1989, stabiliti conformemente al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2892/77 che rimane d'applicazione per gli estratti in questione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

( 2 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull’IVA e sull’RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

( 4 ) Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che stabilisce misure di attuazione per il sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014 (GU L 165 del …, pag. 1).

( 5 ) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Top