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Document 01977L0249-20130701

Consolidated text: Direttiva del Consiglio del 22 marzo 1977 intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (77/249/CEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/249/2013-07-01

1977L0249 — IT — 01.07.2013 — 006.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1977

intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati

(77/249/CEE)

(GU L 078, 26.3.1977, p.17)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  No

page

date

►M1

DIRETTIVA 2006/100/CE DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2006

  L 363

141

20.12.2006

►M2

DIRETTIVA 2013/25/UE DEL CONSIGLIO del 13 maggio 2013

  L 158

368

10.6.2013


Modificato da:

►A1

  L 291

17

19.11.1979

►A2

  L 302

23

15.11.1985

 A3

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..

►A4

  L 236

33

23.9.2003




▼B

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1977

intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati

(77/249/CEE)



IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57 e 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),

visto il parere del Comitato economico e sociale ( 2 ),

considerando che, in applicazione del trattato, dopo la fine del periodo transitorio è proibita ogni restrizione in materia di prestazione di servizi basata sulle condizioni di cittadinanza o di residenza;

considerando che la presente direttiva riguarda soltanto le misure destinate a facilitare l'esercizio effettivo dell'attività di avvocato a titolo di prestazione di servizi e che, per facilitare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento, sarà necessaria l'elaborazione di misure maggiormente perfezionate;

considerando che l'esercizio effettivo dell'attività di avvocato a titolo di prestazione di servizi presuppone che lo stato membro ospitante riconosca come avvocati le persone che esercitano questa professione nei vari Stati membri;

considerando che, riguardando la presente direttiva la sola prestazione di servizi e non essendo accompagnata da disposizioni relative al riconoscimento reciproco dei diplomi, il beneficiario della direttiva farà uso del titolo professionale dello Stato membro nel quale egli è stabilito, qui di seguito indicato come «Stato membro di provenienza»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

1.  La presente direttiva si applica, nei limiti e alle condizioni da essa previste, all'attività di avvocato esercitata a titolo di prestazione di servizi.

Nonostante le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri possono riservare a determinate categorie di avvocati la compilazione di atti autentici che abilitano all'amministrazione dei beni di persone defunte o che riguardano la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari.

2.  Si intende per «avvocato» ogni persona abilitata ad esercitare le proprie attività professionali sotto le seguenti denominazioni:



Belgio:

Avocat / Advocaat

Danimarca:

Advokat

Germania (R.f.):

Rechtsanwalt

Francia:

Avocat

Irlanda:

Barrister

Solicitor

Italia:

Avvocato

Lussemburgo:

Avocat-avoué

Paesi Bassi:

Advocaat

Regno Unito:

Advocate

Barrister

Solicitor

▼A1

Grecia:

Δικηγόρος

▼A2

Spagna:

Abogado

Portogallo:

Advogado

Austria:

Rechtsanwalt

Finlandia:

AsianajajaAdvokat

Svezia:

Advokat

▼A4

Repubblica ceca:

Advokát

Estonia:

Vandeadvokaat

Cipro:

Δικηγόρος

Lettonia:

Zvērināts advokāts

Lituania:

Advokatas

Ungheria:

Ügyvéd

Malta:

Avukat/Prokuratur Legali

Polonia:

Adwokat/Radca prawny

Slovenia:

Odvetnik/Odvetnica

Slovacchia:

Advokát/Komerčný právnik

▼M1

Bulgaria:

Aдвокат

Romania:

Avocat

▼M2

Croazia:

Odvjetnik/Odvjetnica

▼B

Articolo 2

Ogni Stato membro riconosce come avvocato, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 1, le persone indicate al paragrafo 2 di tale articolo.

Articolo 3

Ogni persona menzionata all'articolo 1 fa uso del proprio titolo professionale espresso nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartiene o della giurisdizione presso la quale è ammessa in applicazione della legislazione di tale Stato.

Articolo 4

1.  Le attività relative alla rappresentanza e alla difesa di un cliente in giudizio o dinanzi alle autorità pubbliche sono esercitate in ogni Stato membro ospitante alle condizioni previste per gli avvocati stabiliti in questo Stato, ad esclusione di ogni condizione di residenza o d'iscrizione ad un'organizzazione professionale nello stesso Stato.

2.  Nell'esercizio delle predette attività l'avvocato rispetta le regole professionali dello Stato membro ospitante, fatti salvi gli obblighi cui è soggetto nello Stato membro di provenienza.

3.  Quando tali attività sono esercitate nel Regno Unito, si intende per «regole professionali dello Stato membro ospitante» le regole professionali dei «solicitors» nel caso in cui dette attività non siano riservate ai «barristers» o agli «advocates». In caso contrario si applicano le regole professionali di questi ultimi. Tuttavia, i «barristers» provenienti dall'Irlanda sono sempre soggetti alle regole professionali dei «barristers» o «advocates» del Regno Unito.

Quando tali attività sono esercitate in Irlanda si intende per «regole professionali dello Stato membro ospitante» le regole professionali dei «barristers» quando esse disciplinano la presentazione orale della causa innanzi alla corte. In tutti gli altri casi sono applicabili le regole professionali dei «solicitors». Tuttavia i «barristers» e gli «advocates» provenienti dal Regno Unito sono sempre soggetti alle regole professionali dei «barristers» d'Irlanda.

4.  Per l'esercizio delle attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l'avvocato resta sottoposto alle condizioni e alle regole professionali dello Stato membro di provenienza fatto salvo il rispetto delle norme, qualunque sia la loro fonte, che disciplinano la professione nello Stato membro ospitante, in particolare di quelle riguardanti l'incompatibilità fra l'esercizio delle attività di avvocato e quello di altre attività in detto Stato, il segreto professionale, il carattere riservato dei rapporti tra colleghi, il divieto per uno stesso avvocato di assistere parti che abbiano interessi contrapposti e la pubblicità. Tali norme possono essere applicate soltanto se esse possono essere osservate da un avvocato non stabilito nello Stato membro ospitante e nella misura in cui la loro osservanza sia giustificata oggettivamente per garantire in tale Stato il corretto esercizio delle attività di avvocato, la dignità della professione e il rispetto delle incompatibilità.

Articolo 5

Per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio di un cliente, ogni Stato membro può imporre agli avvocati di cui all'articolo 1:

 di essere introdotti, secondo le regole o consuetudini locali, presso il presidente della giurisdizione e, eventualmente, presso il presidente dell'ordine degli avvocati competente nello Stato membro ospitante;

 di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita e che sarebbe in caso di necessità responsabile nei confronti di tale giurisdizione, o con un «procuratore» o con un «avoué» che eserciti presso di essa.

Articolo 6

Ogni Stato membro può escludere gli avvocati dipendenti, legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato, dall'esercizio delle attività di rappresentanza e di difesa in giudizio di questo ente nella misura in cui gli avvocati stabiliti in detto Stato non siano autorizzati ad esercitare tali attività.

Articolo 7

1.  L'autorità competente dello Stato membro ospitante può chiedere al prestatore di servizi di documentare la propria qualità di avvocato.

2.  In caso di inadempienza agli obblighi vigenti nello Stato membro ospitante previsti dall'articolo 4, l'autorità competente di quest'ultimo ne determina, secondo le proprie norme di diritto e di procedura, le conseguenze e, a tal fine, può farsi comunicare informazioni professionali utili sul prestatore. Essa informa l'autorità competente dello Stato membro di provenienza di ogni decisione presa. Le comunicazioni non pregiudicano il carattere riservato delle informazioni fornite.

Articolo 8

1.  Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.



( 1 ) GU n C 103 del 5.10.1972, pag. 19 e GU n C 53 dell'8.3.1976, pag. 33.

( 2 ) GU n C 36 del 28.3.1970, pag. 37 e GU n C 50 del 4.3.1976, pag. 17.

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