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Document 32023R1531
Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1531 of 18 July 2023 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako’ (PDO))
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1531 della Commissione del 18 luglio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» (DOP)]
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1531 della Commissione del 18 luglio 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» (DOP)]
C/2023/4977
GU L 186 del 25.7.2023, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
25.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 186/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1531 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2023
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» presentata dalla Bulgaria è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
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(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 123 del 5.4.2023, pag. 32.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).