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Document 32023R1497
Council Implementing Regulation (EU) 2023/1497 of 20 July 2023 implementing Regulation (EU) No 401/2013 concerning restrictive measures in view of the situation in Myanmar/Burma
Regolamento di esecuzione (PESC) 2023/1497 del Consiglio del 20 luglio 2023 che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania
Regolamento di esecuzione (PESC) 2023/1497 del Consiglio del 20 luglio 2023 che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania
ST/11254/2023/INIT
GU L 183I del 20.7.2023, blz. 19-26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Van kracht
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20.7.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 183/19 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (PESC) 2023/1497 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2023
che attua il regolamento (UE) n. 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, del 2 maggio 2013, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania e che abroga il regolamento (CE) n. 194/2008 (1), in particolare l’articolo 4 decies,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 2 maggio 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 401/2013. |
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(2) |
Il 31 gennaio 2023 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione in cui condanna fermamente il rovesciamento, da parte delle forze armate del Myanmar, del governo democraticamente eletto, in palese violazione della volontà popolare espressa nelle elezioni generali dell’8 novembre 2020. Tale atto illecito ha invertito la transizione democratica del paese, con conseguenze disastrose sul piano umanitario, sociale, economico, della sicurezza e dei diritti umani. |
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(3) |
L’Unione resta profondamente preoccupata per la continua escalation della violenza e per l’evoluzione verso un conflitto prolungato con implicazioni regionali. L’Unione condanna il persistere delle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dalle forze armate del Myanmar, tra cui la tortura, la violenza sessuale e di genere, la persecuzione degli attori della società civile, dei difensori dei diritti umani e dei giornalisti, nonché gli attacchi contro la popolazione civile, ivi comprese le minoranze etniche e religiose. |
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(4) |
In assenza di rapidi progressi nella situazione in Myanmar/Birmania, l’Unione si è più volte dichiarata pronta ad adottare ulteriori misure restrittive nei confronti delle persone responsabili di aver compromesso la democrazia e lo Stato di diritto e di aver commesso gravi violazioni dei diritti umani esistenti in tale paese. |
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(5) |
In considerazione del perdurare della grave situazione in Myanmar/Birmania, è opportuno che sei persone e un’entità siano aggiunte nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui all’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013. |
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(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 401/2013, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
ALLEGATO
L’allegato IV del regolamento (UE) n. 401/2013 è così modificato:
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1) |
le voci seguenti sono aggiunte nell’elenco alla rubrica «A. Elenco delle persone fisiche di cui all’articolo 4 bis»:
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2) |
la voce seguente è aggiunta nell’elenco alla rubrica «B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all’articolo 4 bis»:
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