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Dokumentum 32023R1447

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1447 della Commissione del 12 luglio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive Bacillus pumilus QST 2808 e penflufen (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/4604

GU L 178 del 13.7.2023., 7–9. o. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum hatályossági állapota Hatályos

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1447/oj

13.7.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 178/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1447 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda i periodi di approvazione delle sostanze attive Bacillus pumilus QST 2808 e penflufen

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione (3) ha prorogato il periodo di approvazione della sostanza attiva Bacillus pumilus QST 2808 dal 31 agosto 2024 al 31 agosto 2025 e il periodo di approvazione della sostanza attiva penflufen dal 31 gennaio 2024 al 31 maggio 2025, al fine di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori, tenendo conto delle risorse necessarie per la valutazione del rinnovo e la decisione.

(3)

Non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive interessate conformemente all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione (4).

(4)

La proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive Bacillus pumilus QST 2808 e penflufen prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 non è più giustificata. È pertanto opportuno disporre che l’approvazione di tali sostanze scada alla data in cui sarebbe scaduta in assenza della proroga.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione, dell’8 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 1,4-dimetilnaftalene, 6-benziladenina, acechinocil, Adoxophyes orana granulovirus, solfato di alluminio, amisulbrom, Aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), azadiractina, Bacillus pumilus QST 2808, benalaxyl-M, bixafen, bupirimate, Candida oleophila di ceppo O, chlorantraniliprole, fosfonato di disodio, dithianon, dodina, emamectina, flubendiamide, fluometuron, fluxapyroxad, flutriafol, exitiazox, imazamox, ipconazolo, isoxaben, acido L-ascorbico, zolfo calcico, olio di arancio, Paecilomyces fumosoroseus ceppo FE 9901, pendimetalin, penflufen, penthiopyrad, fosfonati di potassio, prosulfuron, Pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyriofenone, pyroxsulam, quinmerac, acido S-Abscissico, sedaxane, sintofen, sodio argento tiosolfato, spinetoram, spirotetramat, Streptomyces lydicus ceppo WYEC 108, tau-fluvalinato, tebufenozide, tembotrione, thiencarbazone, valifenalate e fosfuro di zinco (GU L 414 del 9.12.2020, pag. 10).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1740 della Commissione, del 20 novembre 2020, che stabilisce le disposizioni necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 20).


ALLEGATO

L’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

alla riga 55 (Penflufen), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2024»;

2)

alla riga 75 (Bacillus pumilus QST 2808), sesta colonna (Scadenza dell’approvazione), la data è sostituita dalla data «31 agosto 2024».


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