Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D0927

    Decisione (PESC) 2023/927 del Consiglio del 5 maggio 2023 relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace al fine di sostenere le forze armate ucraine mediante la fornitura di munizioni

    ST/7344/2023/INIT

    GU L 123 del 8.5.2023, p. 27–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/927/oj

    8.5.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 123/27


    DECISIONE (PESC) 2023/927 DEL CONSIGLIO

    del 5 maggio 2023

    relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace al fine di sostenere le forze armate ucraine mediante la fornitura di munizioni

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione (PESC) 2021/509 (1) del Consiglio istituisce lo strumento europeo per la pace (European Peace Facility – EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

    (2)

    Le forze armate ucraine contrastano da diversi anni l’aggressione russa con continue vittime militari e civili. L’aggressione russa si è drammaticamente intensificata nel febbraio 2022 a causa di un’invasione su vasta scala non provocata dell’Ucraina da parte delle forze armate della Federazione russa.

    (3)

    Il 25 febbraio 2022 il governo ucraino ha rivolto all’Unione una richiesta urgente di assistenza mediante la fornitura di materiale militare. In risposta, dal 28 febbraio 2022 è stato fornito sostegno nell’ambito dell’EPF a norma delle decisioni (PESC) 2022/338 (2) e (PESC) 2022/339 (3) del Consiglio.

    (4)

    Durante il 24° vertice UE-Ucraina del 3 febbraio 2023, l’Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito il loro costante sostegno all’Ucraina e al popolo ucraino, per tutto il tempo necessario, nella guerra di aggressione condotta dalla Russia. In occasione della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 9 e 10 febbraio 2023, il presidente dell’Ucraina ha sottolineato l’urgente necessità di un ulteriore sostegno militare per l’Ucraina.

    (5)

    Il 2 marzo 2023 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha ricevuto una richiesta dell’Ucraina affinché l’Unione assista le forze armate ucraine mediante la fornitura di munizioni di artiglieria di calibro 155 mm.

    (6)

    Il 20 marzo 2023 il Consiglio ha concordato un approccio tripartito, in particolare per accelerare la consegna e l’acquisizione congiunta di un milione di munizioni di artiglieria per l’Ucraina, nell’ambito di uno sforzo congiunto, entro i prossimi dodici mesi e ha invitato ad attuare rapidamente tali tre linee di azione, che sono interconnesse e devono essere perseguite in parallelo e in modo coordinato. Il Consiglio ha invitato gli Stati membri a consegnare con urgenza munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria all’Ucraina e, se richiesti, missili. Relativamente alla terza linea di azione, il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a presentare proposte concrete per sostenere urgentemente l’incremento delle capacità di produzione dell’industria europea della difesa, garantire catene di approvvigionamento sicure, agevolare procedure di acquisizione efficienti, colmare le carenze nelle capacità di produzione e promuovere gli investimenti, anche, se del caso, mobilitando il bilancio dell’Unione.

    (7)

    Il Consiglio ha inoltre invitato gli Stati membri ad acquisire congiuntamente munizioni di calibro 155 mm e, se richiesti, missili per l’Ucraina nel modo più rapido possibile prima del 30 settembre 2023 dall’industria europea della difesa (e dalla Norvegia) entro i parametri definiti nel contesto di un progetto esistente dell’Agenzia europea per la difesa (AED) o attraverso progetti di acquisizione congiunta complementari guidati da uno Stato membro.

    (8)

    I termini e le condizioni di cui alla presente decisione sono pertinenti solo per le acquisizioni congiunte di cui al punto 3 della nota «Accelerare la consegna e l’acquisizione congiunta di munizioni per l’Ucraina», approvata dal Consiglio il 20 marzo 2023, e lasciano impregiudicati i termini e le condizioni di future decisioni o futuri regolamenti riguardanti l’industria europea della difesa.

    (9)

    Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti previsti dalla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (4), e in conformità delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF («norme di esecuzione dell’EPF»), comprese le norme sull’origine del materiale militare. A titolo di deroga dall’articolo 50 del libro 3 delle norme di esecuzione dell’EPF, e date le particolari circostanze, la partecipazione alle procedure di acquisizione congiunta per munizioni e missili da finanziare tramite la presente misura di assistenza è essere aperta solo agli operatori economici che sono stabiliti nell’Unione o in Norvegia e che producono tali munizioni e missili nell’Unione o in Norvegia, fatte salve eventuali decisioni future. Si dovrebbero applicare le norme di origine di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Dovrebbero essere altresì considerati ammissibili le munizioni e i missili per i quali una fase importante della fabbricazione, ovvero l’assemblaggio finale, ha avuto luogo nell’Unione o in Norvegia. Le catene di approvvigionamento di tali operatori possono comprendere operatori stabiliti o che hanno la loro produzione al di fuori dell’Unione o della Norvegia. A tale riguardo è opportuno tenere conto degli interessi di sicurezza e di difesa degli Stati membri.

    (10)

    Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario.

    (11)

    Il Consiglio riceverà mensilmente aggiornamenti periodici sull’attuazione della misura di assistenza prevista dalla presente decisione al fine di monitorare i progressi compiuti verso il conseguimento dell’obiettivo di fornire all’Ucraina un milione di munizioni di artiglieria. Saranno inoltre organizzate riunioni periodiche a livello di direttori nazionali degli armamenti con la task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa (Commissione, Servizio europeo per l’azione esterna, AED), al fine di valutare le esigenze e le capacità industriali nonché di garantire lo stretto coordinamento necessario, in particolare riguardo alle forniture dalle scorte, alla ridefinizione delle priorità degli ordini esistenti e ai vari progetti di acquisizione congiunta, allo scopo di assicurare l’adeguata attuazione delle tre diverse linee di azione.

    (12)

    Il Comitato dei rappresentanti permanenti monitorerà l’attuazione coordinata e parallela dell’approccio tripartito.

    (13)

    Il Consiglio ha inoltre osservato che resta determinato a fornire all’Ucraina sostegno politico e militare, in particolare attraverso l’EPF e la missione di assistenza militare dell’UE a sostegno dell’Ucraina, fatto salvo il carattere specifico delle politiche di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, e a garantire che si tenga debitamente conto degli interessi di sicurezza e di difesa di tutti gli Stati membri,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

    1.   È istituita una misura di assistenza a favore dell’Ucraina («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).

    2.   L’obiettivo della misura di assistenza è quello di contribuire a rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine per difendere l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina e proteggere la popolazione civile dall’aggressione militare in corso mediante la fornitura di munizioni di artiglieria di calibro 155 mm e, se richiesti, di missili, acquisiti congiuntamente presso l’industria europea della difesa nella maniera più rapida possibile.

    3.   Per conseguire l’obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura alle forze armate ucraine di munizioni di artiglieria di calibro 155 mm e, se richiesti, di missili. Tali munizioni e missili sono acquisiti congiuntamente presso operatori economici che sono stabiliti nell’Unione o in Norvegia e che producono tali munizioni e missili nell’Unione o in Norvegia. Si applicano le norme di origine di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013. Dovrebbero essere altresì considerati ammissibili le munizioni e i missili per i quali una fase importante della fabbricazione, ovvero l’assemblaggio finale, ha avuto luogo nell’Unione o in Norvegia Le catene di approvvigionamento di tali operatori possono comprendere operatori stabiliti o che hanno la loro produzione al di fuori dell’Unione o della Norvegia. A tale riguardo si tiene conto degli interessi di sicurezza e di difesa degli Stati membri. Le acquisizioni congiunte realizzate a titolo della presente misura di assistenza sono effettuate dagli enti elencati all’articolo 4, paragrafo 3, entro i parametri definiti nel contesto di un progetto esistente dell’Agenzia europea per la difesa o attraverso progetti di acquisizione congiunta complementari guidati da uno Stato membro.

    4.   La durata della misura di assistenza è di 56 mesi dalla data di adozione della presente decisione.

    Articolo 2

    Disposizioni finanziarie

    1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 1 000 000 000 EUR.

    2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF (“norme di esecuzione dell’EPF»), comprese le norme sull’origine del materiale militare. In deroga all’articolo 50 del libro 3 delle norme di esecuzione dell’EPF, la partecipazione alle procedure di acquisizione congiunta è aperta solo agli operatori economici di cui all’articolo 1, paragrafo 3.

    3.   Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 1 000 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nei relativi bilanci rettificativi e annuali corrispondenti alla misura di assistenza.

    4.   I contratti di acquisizione e gli ordini di acquisto relativi all’attuazione della misura di assistenza sono conclusi nel modo più rapido possibile tra il 20 marzo 2023 e il 30 settembre 2023. Le spese relative sono ammissibili a decorrere dal 20 marzo 2023 e fino a una data che sarà stabilita dal Consiglio.

    Articolo 3

    Accordi con il beneficiario

    1.   L’alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, e dell’articolo 62, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, quale condizione per la concessione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza.

    2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell’ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 1.

    Articolo 4

    Attuazione

    1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme di esecuzione dell’EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

    2.   Le specifiche delle munizioni di artiglieria di calibro 155 mm e dei missili da fornire nell’ambito della misura di assistenza corrispondono alle priorità comunicate dall’Ucraina attraverso lo Stato maggiore dell’UE. Il comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 decide in merito al quadro applicabile al finanziamento delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, e, se del caso, alle modalità di rimborso.

    3.   L’attuazione delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, può essere effettuata:

    a)

    dal ministero della Difesa del Belgio;

    b)

    dal ministero della Difesa della Bulgaria;

    c)

    dal ministero della Difesa della Croazia;

    d)

    dal ministero della Difesa di Cipro;

    e)

    dal ministero della Difesa della Repubblica ceca;

    f)

    dal ministero della Difesa della Danimarca;

    g)

    dal centro estone per gli investimenti nella difesa (ECDI) a nome del ministero della Difesa dell’Estonia;

    h)

    dal ministero della Difesa della Finlandia;

    i)

    dal ministero della Difesa della Francia;

    j)

    dal ministero della Difesa, dal ministero federale degli Affari esteri e dal ministero federale dell’Interno e della comunità nazionale della Germania;

    k)

    dal ministero della Difesa della Grecia;

    l)

    dal ministero della Difesa dell’Italia;

    m)

    dal ministero della Difesa della Lettonia e dal centro statale per la logistica e gli appalti nel settore della difesa della Lettonia;

    n)

    dal ministero della Difesa nazionale della Lituania;

    o)

    dalla direzione della Difesa del ministero degli Affari esteri ed europei del Lussemburgo;

    p)

    dal ministero della Difesa dei Paesi Bassi;

    q)

    dal ministero della Difesa della Polonia;

    r)

    dal ministero della Difesa del Portogallo;

    s)

    dal ministero della Difesa nazionale della Romania;

    t)

    dal ministero della Difesa della Repubblica slovacca;

    u)

    dal ministero della Difesa della Slovenia;

    v)

    dal ministero della Difesa della Spagna;

    w)

    dal ministero della Difesa della Svezia/dall’amministrazione svedese per i materiali della difesa.

    Articolo 5

    Sostegno dagli Stati membri

    Gli Stati membri consentono nel loro territorio, incluso lo spazio aereo, il transito di munizioni di artiglieria di calibro 155 mm e di missili, compreso il relativo personale, in linea con l’articolo 56, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2021/509.

    Articolo 6

    Sorveglianza, controllo e valutazione

    1.   L’alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti a norma dell’articolo 3 e di contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle forze armate ucraine sostenute nell’ambito della misura di assistenza.

    2.   Il controllo post-spedizione del materiale è organizzato in una maniera coerente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.

    Articolo 7

    Relazioni

    Durante il periodo di attuazione, l’alto rappresentante presenta al comitato politico e di sicurezza (CPS) relazioni semestrali sull’attuazione della misura di assistenza, conformemente all’articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. Queste relazioni saranno integrate, mensilmente, da aggiornamenti periodici al Consiglio sull’attuazione della misura di assistenza, compresi i progressi compiuti verso il conseguimento del suo obiettivo, sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri riguardo alle consegne di munizioni di artiglieria di calibro 155 mm e, se richiesti, missili. L’amministratore della misura di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all’esecuzione delle entrate e delle spese, a norma dell’articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

    Articolo 8

    Sospensione e cessazione

    1.   Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l’attuazione della misura di assistenza conformemente all’articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

    2.   Il CPS può inoltre raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

    Articolo 9

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Essa si applica a decorrere dal 20 marzo 2023.

    Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2023

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ROSWALL


    (1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

    (2)  Decisione (PESC) 2022/338 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura alle forze armate ucraine di materiale e piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza (GU L 60 del 28.2.2022, pag. 1).

    (3)  Decisione (PESC) 2022/339 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, relativa a una misura di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per sostenere le forze armate ucraine (GU L 61 del 28.2.2022, pag. 1).

    (4)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

    (5)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269, 10.10.2013, pag. 1).


    Top