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Document 32023R0853

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/853 del Consiglio del 24 aprile 2023 che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

ST/8056/2023/INIT

GU L 110 del 25.4.2023, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/853/oj

25.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 110/25


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/853 DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 2023

che attua il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 267/2012.

(2)

Sulla base di un riesame dell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio (2), la voce relativa a una persona designata nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 dovrebbe essere rimossa da tale allegato. È opportuno aggiornare una voce inclusa nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012.

(3)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 267/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 24 aprile 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 88 del 24.3.2012, pag. 1.

(2)  Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39).


ALLEGATO

L’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 è così modificato:

1)

la voce 10 (relativa a Rostam QASEMI) di cui all’elenco figurante nella sezione «II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps — IRGC)» nella sottosezione «A. Persone», è soppressa;

2)

nella sezione «I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell’Iran», la corrispondente voce di cui all’elenco figurante nella sottosezione «B. Entità» è sostituita dalla voce seguente:

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell’elenco

«12.

Fajr Aviation Composite Industries

Aeroporto di Mehrabad, C.P. 13445-885, Teheran, Iran

Filiale dell’IAIO nel quadro del MODAFL, designate entrambe dall’UE, produce principalmente materiali compositi per l’industria aeronautica.

Fajr Aviation Composite Industries produce inoltre droni che si presume siano utilizzati per la destabilizzazione regionale.

26.7.2010».


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