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Document 32023R0730
Council Regulation (EU) 2023/730 of 31 March 2023 amending Regulation (EU) 2023/194 fixing for 2023 the fishing opportunities for certain fish stocks, applicable in Union waters and, for Union fishing vessels, in certain non-Union waters, as well as fixing for 2023 and 2024 such fishing opportunities for certain deep-sea fish stocks, and Regulation (EU) 2022/109
Regolamento (UE) 2023/730 del Consiglio del 31 marzo 2023 che modifica il regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde, e il regolamento (UE) 2022/109
Regolamento (UE) 2023/730 del Consiglio del 31 marzo 2023 che modifica il regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde, e il regolamento (UE) 2022/109
ST/7526/2023/INIT
GU L 95 del 4.4.2023, p. 1–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.4.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 95/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/730 DEL CONSIGLIO
del 31 marzo 2023
che modifica il regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde, e il regolamento (UE) 2022/109
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (1) fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. È opportuno modificare i totali ammissibili di catture (TAC) e le misure funzionalmente collegate ai TAC stabilite dal regolamento (UE) 2023/194 per tenere conto della pubblicazione dei pareri scientifici nonché dell'esito delle consultazioni con i paesi terzi e delle riunioni con le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). |
(2) |
Il regolamento (UE) 2023/194 fissa un TAC provvisorio per l'acciuga (Engraulis encrasicolus) nella sottozona CIEM 8 per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 30 giugno 2023, in attesa della disponibilità del parere scientifico per tale stock per il 2023. Il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato il suo parere scientifico per tale stock per il 2023 il 16 dicembre 2022. Il TAC definitivo per tale stock per il 2023 dovrebbe essere pertanto fissato in linea con tale parere. |
(3) |
Tra il 9 e il 13 marzo 2023 si sono svolte consultazioni bilaterali tra l'Unione e il Regno Unito sul livello del TAC per il cicerello e le catture accessorie connesse (Ammodytes spp.) nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4, nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a e nelle acque dell'Unione della divisione 3a. Tali consultazioni si sono svolte conformemente all'articolo 498, paragrafi 2, 4 e 6, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (2) e sulla base della posizione dell'Unione approvata dal Consiglio il 2 marzo 2023. L'esito di tali consultazioni è stato riportato in un verbale scritto. È pertanto opportuno fissare il TAC pertinente al livello convenuto con il Regno Unito. |
(4) |
L'Unione e la Norvegia hanno tenuto consultazioni bilaterali su: i) stock condivisi e gestiti congiuntamente nello Skagerrak, compresi il gamberetto boreale (Pandalus borealis) e il merlano (Merlangius merlangus) nella divisione CIEM 3a, al fine di concordare la gestione di tali stock, comprese le possibilità di pesca; ii) accesso alle acque; e iii) scambi di possibilità di pesca. Le consultazioni sulla gestione degli stock nello Skagerrak si sono svolte tra il 9 novembre e il 9 dicembre 2022, sulla base della posizione dell'Unione concordata dal Consiglio. Tra il 9 novembre 2022 e il 16 marzo 2023 si sono svolte consultazioni sull'accesso alle acque e sugli scambi di possibilità di pesca, sempre sulla base della posizione dell'Unione convenuta dal Consiglio. Il loro esito è stato riportato in due verbali concordati firmati il 17 marzo 2023 dai capi delle delegazioni dell'Unione e della Norvegia. È opportuno fissare le possibilità di pesca pertinenti al livello stabilito in tali verbali concordati e attuare nel diritto dell'Unione le altre disposizioni dei verbali concordati. Le possibilità di pesca pertinenti fissate dal regolamento (UE) 2023/194 e le possibilità di pesca per il capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 fissate dal regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio (3) dovrebbero essere modificate di conseguenza. |
(5) |
Nell'11a riunione annuale del 2023 l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha adottato limiti di cattura per il sugarello cileno (Trachurus murphyi), ha mantenuto attività di pesca esplorative degli austromerluzzi (Dissostichus spp.) e ha eliminato il limite dello sforzo di pesca per la pesca pelagica. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione. |
(6) |
Nella riunione annuale del 2022 la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha mantenuto i limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares) nella zona di competenza della IOTC nell'ambito del piano di ricostituzione relativo a tale stock. Il regolamento (UE) 2023/194 fissa il contingente dell'Unione per tale stock per il 2023 in linea con la misura adottata dalla IOTC. In seguito alla revisione del limite di cattura annuale di base dell'Unione nell'ambito del piano di ricostituzione relativo al tonno albacora nella zona di competenza della IOTC, quest'ultima ha riveduto il contingente dell'Unione per tale stock per il 2023 in linea con il piano di ricostituzione. È opportuno attuare tale contingente dell'Unione riveduto nel diritto dell'Unione. |
(7) |
Conformemente a varie raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), l'Unione può richiedere di riportare una percentuale del proprio contingente inutilizzato di stock nella zona della convenzione ICCAT dal penultimo anno o dall'anno precedente a un determinato anno, in base alle norme stabilite dall'ICCAT per ciascuno stock. Tali raccomandazioni dovrebbero essere attuate quanto prima nel diritto dell'Unione sulla base di una proposta presentata dalla Commissione, in modo che gli Stati membri possano utilizzare i contingenti dell'Unione per gli stock dell'ICCAT nella loro totalità, secondo quanto previsto dall'ICCAT per il 2024. In attesa dell'attuazione di tali raccomandazioni nel diritto dell'Unione, il regolamento (UE) 2023/194 fissa contingenti dei singoli Stati membri per determinati stock sulla base di un contingente totale dell'Unione per il 2023 convenuto dall'ICCAT prima di eventuali adeguamenti in ragione di una pesca eccessiva o di un sottoutilizzo da parte degli Stati membri. |
(8) |
I contingenti dell'Unione per gli stock nella zona della convenzione ICCAT per il 2023 sono stati adeguati nel corso della riunione annuale dell'ICCAT del novembre 2022, conformemente a diverse raccomandazioni ICCAT in base alle quali l'Unione è autorizzata, su richiesta, a riportare una determinata percentuale del proprio contingente inutilizzato di possibilità di pesca dal 2021 al 2023. I contingenti dei singoli Stati membri per tali stock per il 2023 dovrebbero tenere conto dei riporti di contingenti inutilizzati dell'Unione autorizzati dall'ICCAT prima dell'inizio delle campagne di pesca per tali stock. È pertanto opportuno modificare i contingenti di alalunga del nord (Thunnus alalunga) (ALB/AN05N), alalunga australe (ALB/AS05N), tonno obeso (Thunnus obesus) nell'Oceano Atlantico (BET/ATLANT), nonché di pesce spada (Xiphias gladius) nell'Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N) e di pesce spada nell'Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N), per riflettere tali adeguamenti, tenendo conto del principio di stabilità relativa. È inoltre opportuno mantenere alcune misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca al fine di rispettare gli impegni internazionali dell'Unione. |
(9) |
I limiti dello sforzo di pesca per i pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso (Thunnus thynnus) nella zona della convenzione ICCAT e il quantitativo massimo di immissione e la capacità massima per gli allevamenti di tonno rosso dell'Unione in tale zona si basano sulle informazioni fornite nei piani annuali di pesca, nei piani annuali di gestione della capacità di pesca e nei piani annuali di gestione dell'allevamento di tonno rosso degli Stati membri. Gli Stati membri devono trasmettere tali piani alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Successivamente la Commissione trasmette alla segreteria dell'ICCAT i limiti dello sforzo di pesca e il quantitativo massimo di immissione e la capacità massima di allevamento, mediante il piano di pesca e di gestione della capacità dell'Unione, per discussione e approvazione da parte dell'ICCAT a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1627. I limiti dello sforzo di pesca dell'Unione e il quantitativo massimo di immissione e la capacità massima di allevamento dell'Unione per il 2023 dovrebbero essere fissati conformemente al piano dell'Unione approvato dall'ICCAT l'8 marzo 2023. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/194. |
(11) |
Le possibilità di pesca stabilite dal regolamento (UE) 2023/194 si applicano dal 1o gennaio 2023. Le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative alle possibilità di pesca dovrebbero pertanto entrare in vigore anch'esse a decorrere dal 1o gennaio 2023, ad eccezione delle possibilità di pesca per il capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 che dovrebbero applicarsi dal 15 ottobre 2022 al 15 aprile 2023. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto o della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione risultano aumentate. Vista l'urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2023/194
Il regolamento (UE) 2023/194 è così modificato:
1) |
l'articolo 7 è soppresso; |
2) |
all'articolo 34, il paragrafo 2 è soppresso; |
3) |
gli allegati IA, IB, ID, IH, IJ e VI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifica del regolamento (UE) 2022/109
Nell'allegato IB del regolamento (UE) 2022/109 la tabella relativa al capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 è sostituita dalla seguente:
«
Specie: |
Capelin Mallotus villosus |
Zona: |
Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN) |
|
Danimarca |
0 |
|
TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 |
|
Germania |
0 |
|
||
Svezia |
0 |
|
||
Tutti gli Stati membri |
0 |
(1) |
||
Unione |
0 |
(2) |
||
Norvegia |
10 000 |
(2) |
||
|
|
|
||
TAC |
Non pertinente |
|
||
(1) |
Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente “Tutti gli Stati membri” solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente “Tutti gli Stati membri”. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS). |
|||
(2) |
Per il periodo di pesca compreso tra il 15 ottobre 2022 e il 15 aprile 2023. |
».
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2023, ad eccezione delle disposizioni relative al capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14, che si applicano dal 15 ottobre 2022 al 15 aprile 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. ROSWALL
(1) Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).
(2) Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10).
(3) Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2016/1627 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati del regolamento (UE) 2023/194 sono così modificati:
1) |
all'allegato IA:
|
2) |
all'allegato IB:
|
3) |
all'allegato ID:
|
4) |
l'allegato IH è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IH ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO
|
5) |
l'allegato IJ è sostituito dal seguente: «ALLEGATO IJ ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC Le catture di tonno albacora (Thunnus albacares) effettuate da pescherecci dell'Unione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.
|
6) |
all'allegato VI:
|
(1) I numeri riportati nella presente tabella possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
(2) Un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni è stato sostituito con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci adibiti alla pesca artigianale.
(3) È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangari.
(4) È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari.
(5) I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella presente tabella sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.
(6) Pescherecci polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).