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Document 32023D0405

Decisione di esecuzione (UE) 2023/405 del Consiglio del 20 febbraio 2023 recante modifica della decisione di esecuzione 2014/170/UE, che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda la Repubblica del Camerun

ST/5501/2023/INIT

GU L 56 del 23.2.2023, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/405/oj

23.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 56/26


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/405 DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 2023

recante modifica della decisione di esecuzione 2014/170/UE, che stabilisce un elenco di paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per quanto riguarda la Repubblica del Camerun

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1.   INTRODUZIONE E PROCEDURA

(1)

Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime dell’Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»).

(2)

Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura per l’identificazione dei paesi terzi non cooperanti, le prassi applicabili a tali paesi, l’elaborazione di un elenco di tali paesi, la loro radiazione dall’elenco, la pubblicità dell’elenco e le misure di emergenza.

(3)

Il 24 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2014/170/UE (2), che ha fissato un elenco di paesi terzi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

(4)

A norma dell’articolo 32 del regolamento INN, la Commissione ha notificato alla Repubblica del Camerun («Camerun»), con decisione del 17 febbraio 2021 (3) («decisione del 17 febbraio 2021»), la possibilità di identificazione come paese che la Commissione considera paese terzo non cooperante.

(5)

Nella decisione del 17 febbraio 2021 la Commissione ha incluso le informazioni sui fatti essenziali e le considerazioni che motivavano tale identificazione.

(6)

La decisione del 17 febbraio 2021 è stata notificata al Camerun unitamente a una lettera che lo invitava ad attuare, in stretta collaborazione con la Commissione, un piano d’azione inteso ad ovviare alle carenze individuate nell’ambito del regolamento INN.

(7)

Con la decisione del 17 febbraio 2021 la Commissione ha avviato un dialogo con il Camerun.

(8)

In particolare, la Commissione ha invitato il Camerun ad adottare tutte le misure necessarie per attuare gli interventi contenuti nel piano d’azione proposto dalla Commissione e a valutarne l’attuazione.

(9)

Al Camerun è stata data la possibilità di rispondere alla decisione del 17 febbraio 2021 e ad altre informazioni del caso comunicate dalla Commissione e di presentare prove atte a confutare o completare i fatti riportati in tale decisione. Al Camerun è stato inoltre garantito il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari.

(10)

La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni pertinenti. Le osservazioni scritte e orali presentate dal Camerun in seguito alla decisione del 17 febbraio 2021 sono state esaminate e prese in considerazione e il Camerun e la Commissione si sono incontrati virtualmente per trattare i punti in questione. Il Camerun è stato tenuto al corrente, oralmente o per iscritto, delle considerazioni della Commissione.

(11)

Sulla base delle informazioni raccolte la Commissione ha ritenuto che il Camerun non avesse fatto sufficientemente fronte alle carenze e ai motivi di preoccupazione illustrati nella decisione del 17 febbraio 2021. La Commissione ha inoltre concluso che le misure proposte nel piano d’azione non erano state attuate integralmente.

(12)

La Commissione ha pertanto adottato la decisione di esecuzione del 5 gennaio 2023, in cui identifica il Camerun come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca INN («decisione di esecuzione del 5 gennaio 2023»).

(13)

Tenuto conto dell’iter d’indagine e di dialogo intrapreso dalla Commissione, compresi gli scambi di corrispondenza e le riunioni organizzate, nonché delle ragioni alla base della decisione del 17 febbraio 2021 e della decisione di esecuzione del 5 gennaio 2023, è opportuno includere il Camerun nell’elenco dei paesi terzi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN.

2.   IDENTIFICAZIONE DEL CAMERUN COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

(14)

Nella decisione del 17 febbraio 2021 la Commissione ha esaminato gli obblighi del Camerun e ha valutato il rispetto, da parte di tale paese, degli obblighi internazionali ad esso incombenti in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i criteri elencati all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

(15)

La Commissione ha esaminato, alla luce delle conclusioni formulate nella decisione del 17 febbraio 2021, il rispetto, da parte del Camerun, degli obblighi ad esso incombenti e, sulla base delle informazioni comunicate in proposito dal paese, il piano d’azione proposto e le misure intraprese per porre rimedio alla situazione.

(16)

Le principali carenze individuate dalla Commissione riguardavano diverse inadempienze nell’attuazione degli obblighi a norma del diritto internazionale, in particolare, alla mancata adozione di un quadro giuridico adeguato e aggiornato, all’assenza di procedure chiare e trasparenti di immatricolazione e di rilascio delle licenze e all’assenza di un monitoraggio efficace e adeguato dei pescherecci. Le carenze individuate riguardavano, più in generale, le condizioni di immatricolazione dei pescherecci e il loro controllo conformemente al diritto internazionale. È stato inoltre riscontrato il mancato allineamento alle raccomandazioni e alle risoluzioni emanate da organismi competenti, come il piano d’azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IPOA-INN) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e le linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera. Tale mancanza di coerenza delle procedure del Camerun con raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un elemento di prova supplementare e non una base per l’identificazione.

(17)

Nella decisione di esecuzione del 5 gennaio 2023 la Commissione ha pertanto identificato il Camerun come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN.

(18)

Tenuto conto delle eventuali difficoltà dovute al fatto che il Camerun è un paese in via di sviluppo, si osserva che lo stato di sviluppo e la condotta generale del Camerun nel settore della pesca non sono compromessi dal suo livello generale di sviluppo.

(19)

Tenuto conto della decisione del 17 febbraio 2021, della decisione di esecuzione del 5 gennaio 2023 e dell’iter di dialogo intrapreso tra il Camerun e la Commissione e relativi esiti, si conclude che le azioni adottate dal Camerun alla luce dei suoi obblighi in qualità di Stato di bandiera non sono sufficienti per conformarsi agli articoli 91, 92, 94, 117 e 118 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

(20)

Pertanto, il Camerun non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti a norma del diritto internazionale, in quanto Stato di bandiera, di adottare azioni volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

3.   ELABORAZIONE DI UN ELENCO DI PAESI TERZI NON COOPERANTI

(21)

Alla luce delle conclusioni tratte riguardo al Camerun è opportuno aggiungere tale paese, ai sensi dell’articolo 33 del regolamento INN, all’elenco dei paesi terzi non cooperanti istituito dalla decisione di esecuzione 2014/170/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza detta decisione.

(22)

L’inclusione del Camerun nell’elenco dei paesi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN comporta l’applicazione delle misure di cui all’articolo 38 del regolamento INN. L’articolo 38, paragrafo 1, del regolamento INN prevede il divieto di importazione di prodotti della pesca catturati da pescherecci battenti bandiera di paesi terzi non cooperanti. Nel caso del Camerun tale divieto dovrebbe riguardare tutti gli stock e le specie definiti all’articolo 2, punto 8), del regolamento INN, dato che l’assenza di misure adeguate adottate in relazione ad attività di pesca INN che ha portato all’identificazione del Camerun come paese terzo non cooperante non si limita a un dato stock o a una data specie.

(23)

Si osservi che la pesca INN, fra l’altro, provoca il depauperamento degli stock ittici, distrugge gli habitat marini, compromette la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse marine, distorce la concorrenza, mette a repentaglio la sicurezza alimentare, pone in una condizione di svantaggio i pescatori onesti e indebolisce le comunità costiere. Considerata l’ampiezza dei problemi connessi alla pesca INN, si ritiene necessario che l’Unione attui rapidamente azioni nei confronti del Camerun in quanto paese terzo non cooperante. La presente decisione dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(24)

Se il Camerun dimostrerà di aver posto rimedio alla situazione che ne ha causato l’inserimento nell’elenco, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, radierà il Camerun dall’elenco dei paesi terzi non cooperanti in conformità dell’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento INN. Tale decisione di radiazione dovrebbe considerare se il Camerun abbia adottato provvedimenti concreti atti ad assicurare un miglioramento duraturo della situazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica del Camerun è aggiunta all’allegato della decisione di esecuzione 2014/170/UE.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/170/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che stabilisce un elenco di paesi terzi che la Commissione identifica come paesi terzi non cooperanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 91 del 27.3.2014, pag. 43).

(3)  Decisione della Commissione, del 17 febbraio 2021, che notifica alla Repubblica del Camerun la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 59 I del 19.2.2021, pag. 1).


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