EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0403

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/403 della Commissione dell'8 febbraio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda la fornitura di informazioni relative alla dichiarazione sommaria di entrata e all’analisi dei rischi in materia di sicurezza all’entrata delle merci, e che aggiunge l’Ucraina all’elenco dei paesi figuranti negli impegni del garante ai fini del transito (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2023/852

GU L 56 del 23.2.2023, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/403/oj

23.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 56/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/403 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2023

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda la fornitura di informazioni relative alla dichiarazione sommaria di entrata e all’analisi dei rischi in materia di sicurezza all’entrata delle merci, e che aggiunge l’Ucraina all’elenco dei paesi figuranti negli impegni del garante ai fini del transito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 17, primo comma, l’articolo 50, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 100, paragrafo 1, e l’articolo 132, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

L’attuazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 («il codice») in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2) ha mostrato che è necessario apportare alcune modifiche a detto regolamento di esecuzione al fine di adeguarlo meglio alle esigenze degli operatori economici e delle autorità doganali nonché di tenere in considerazione gli sviluppi relativi alla prossima fase di introduzione delle versioni 2 e 3 del sistema di controllo delle importazioni (ICS2).

(2)

L’articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 disciplina l’uso del sistema doganale di gestione dei rischi per lo scambio di informazioni in materia di rischio fra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione e fra le autorità doganali nonché per l’archiviazione di tali informazioni. In seguito all’introduzione dell’analisi della sicurezza nel sistema ICS2, è necessario modificare detto articolo al fine di consentire agli Stati membri e alla Commissione di scambiarsi le informazioni specifiche necessarie ai fini dell’analisi dei rischi in materia di sicurezza precedente l’arrivo nell’ambito del sistema ICS2.

(3)

L’articolo 184 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce obblighi di informazione relativi alla fornitura delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di persone diverse dal vettore. A decorrere dalla data stabilita nella parte II dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (3) per l’utilizzazione della versione 2 del sistema ICS2, diventa obbligatoria la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata mediante il sistema ICS2 per le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione per via aerea. Dovrebbe pertanto essere necessario stabilire l’obbligo per il vettore di informare le autorità doganali nel caso in cui un operatore postale di un paese terzo non fornisca le indicazioni richieste ai fini della dichiarazione sommaria di entrata.

(4)

A decorrere inoltre dalla data stabilita nella parte II dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema ICS2, diventa obbligatoria la presentazione della dichiarazione sommaria di entrata mediante il sistema ICS2 per le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione per ferrovia. Dovrebbe pertanto essere necessario stabilire l’obbligo per il vettore di informare le autorità doganali nel caso in cui chi emette la lettera di vettura per le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione per ferrovia non fornisca le indicazioni richieste ai fini della dichiarazione sommaria di entrata e imporre alla persona che emette la lettera di vettura di informare le altre parti del contratto di trasporto in merito a detta lettera di vettura. Occorre pertanto modificare l’articolo 184 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(5)

È necessario allineare gli allegati 32-01, 32-02 e 32-03 nonché la parte II, capi VI e VII, dell’allegato 72-04, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 alla convenzione relativa ad un regime comune di transito (4), al fine di tenere conto dell’adesione dell’Ucraina alla convenzione, a norma della decisione n. 3/2022 del comitato congiunto UE-PTC (5). Tuttavia, al fine di esaurire la scorta esistente di formulari relativi agli impegni del garante, i modelli di formulari di cui agli allegati 32-01, 32-02 e 32-03, validi fino al giorno prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, dovrebbero continuare a essere di applicazione fino al 1o aprile 2024, subordinatamente ai necessari adattamenti geografici di cui al punto 1 dei predetti allegati e alla menzione del nome e del domicilio eletto del mandatario autorizzato in Ucraina al punto 4 di tali allegati.

(6)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

1)

all’articolo 36 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il sistema di cui all’articolo 182, paragrafo 1, è utilizzato anche per lo scambio, il trattamento e l’archiviazione delle informazioni specifiche sul rischio in relazione alle dichiarazioni sommarie di entrata.»;

2)

l’articolo 184 è così modificato:

a)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 2 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, nei casi di cui all’articolo 113 bis, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 il vettore fornisce, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità dell’operatore postale, dell’operatore postale di un paese terzo o del corriere espresso che non mette a sua disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi 6 e 7:

«6.   A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, nei casi di cui all’articolo 112 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 il vettore e tutte le persone che emettono una lettera di vettura forniscono, nelle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità di qualsiasi persona che abbia concluso un contratto di trasporto con loro insieme alle indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata.

7.   A decorrere dalla data stabilita conformemente all’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 per l’utilizzazione della versione 3 del sistema elettronico di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del presente regolamento, nei casi di cui all’articolo 112 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 la persona che emette la lettera di vettura informa del rilascio di tale lettera la persona con cui ha concluso un contratto di trasporto.

Nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la lettera di vettura informa del rilascio di tale lettera la persona con cui ha concluso l’accordo.»;

3)

alla parte I (Impegno del garante) dell’allegato 32-01, il punto 1 è così modificato:

a)

il termine «dell’Ucraina,» è inserito dopo il testo «della Repubblica di Turchia,»;

b)

la nota 3), posta dopo il testo «della Repubblica di Turchia», è spostata dopo il testo «del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»;

4)

alla parte I (Impegno del garante), punto 1, dell’allegato 32-02 il termine «dell’Ucraina,» è inserito dopo il testo «della Repubblica di Turchia,»;

5)

alla parte I (Impegno del garante) dell’allegato 32-03, il punto 1 è così modificato:

a)

il termine «dell’Ucraina,» è inserito dopo il testo «della Repubblica di Turchia,»;

b)

la nota 3), posta dopo il testo «della Repubblica di Turchia», è spostata dopo il testo «del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord»;

6)

alla parte II, capo VI (Certificato di garanzia globale) (TC 31 Certificato di garanzia globale) (Recto), punto 7, dell’allegato 72-04, il termine «Ucraina» è inserito dopo il termine «Turchia»;

7)

alla parte II, capo VII (Certificato di esonero dalla garanzia) (TC 33 Certificato di esonero dalla garanzia) (Recto), punto 6, dell’allegato 72-04, il termine «Ucraina» è inserito dopo il termine «Turchia».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punti 3), 4) e 5), e il terzo comma del presente articolo si applicano a decorrere dalla data dell’adesione dell’Ucraina alla convenzione relativa ad un regime comune di transito.

I formulari basati sui modelli di cui all’allegato 32-01, all’allegato 32-02, all’allegato 32-03 e alla parte II, capo VI e capo VII, dell’allegato 72-04 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, nella versione applicabile il giorno prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, possono continuare a essere utilizzati, subordinatamente ai necessari adattamenti geografici e alla menzione del nome e del domicilio eletto del mandatario autorizzato, fino al 1o aprile 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all’utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell’Unione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 168).

(4)  Convenzione relativa ad un regime comune di transito, del 20 maggio 1987 (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2).

(5)  Decisione n. 3/2022 del comitato congiunto UE-PTC, del 29 settembre 2022, che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito [2022/1983] (GU L 272 del 20.10.2022, pag. 36).


Top