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Document 32023D0220

Decisione di esecuzione (UE) 2023/220 della Commissione del 1o febbraio 2023 che stabilisce e sviluppa lo standard del formato universale dei messaggi (UMF) a norma del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2023/645

GU L 30 del 2.2.2023, p. 18–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/220/oj

2.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 30/18


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/220 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2023

che stabilisce e sviluppa lo standard del formato universale dei messaggi (UMF) a norma del regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (1), in particolare l’articolo 38, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2019/817, unitamente al regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), istituisce un quadro per garantire l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere, dei visti, della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell’asilo e della migrazione.

(2)

Tali regolamenti prevedono un formato universale dei messaggi (universal message format - UMF) che funga da standard per lo scambio strutturato delle informazioni a livello transfrontaliero tra i sistemi di informazione, le autorità o le organizzazioni del settore Giustizia e affari interni.

(3)

È necessario stabilire specifiche norme UMF per lo sviluppo dell’EES, dell’ETIAS, del portale di ricerca europeo (ESP), dell’archivio comune di dati di identità (CIR), del rilevatore di identità multiple (MID) quali definiti nel regolamento (UE) 2019/817, e disporre di una disposizione specifica per l’etichettatura dei campi di dati per i sistemi che rientrano nell’ambito dell’interoperabilità.

(4)

Dato che il regolamento (UE) 2019/817 si basa sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato il recepimento di tale regolamento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dalla presente decisione.

(5)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa (3); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(6)

Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (4), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (5).

(7)

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (6) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (7).

(8)

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (9).

(9)

Per quanto riguarda Cipro, la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003 e dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2005.

(10)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e ha espresso un parere il 2 agosto 2022.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizione

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

(1)

«sistema di informazione»: un sistema centrale o nazionale di trattamento dei dati e una delle seguenti componenti dell’interoperabilità: il portale di ricerca europeo (ESP), l’archivio comune di dati di identità (CIR) e il rilevatore di identità multiple (MID).

Articolo 2

Standard del formato universale dei messaggi (UMF)

1.   Lo standard del formato universale dei messaggi (universal message format - UMF) per lo scambio transfrontaliero di informazioni tra le autorità o le organizzazioni del settore Giustizia e affari interni è definito nell’allegato I.

2.   Lo standard UMF è usato, se del caso, per lo sviluppo, da parte dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) o di altra agenzia dell’UE, di nuovi modelli per lo scambio di informazioni o nuovi sistemi di informazione del settore Giustizia e affari interni.

3.   Gli elementi di cui all’allegato II, ricavati dallo standard del formato universale dei messaggi (UMF), sono usati per lo sviluppo del sistema di ingressi/uscite (EES), del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e delle seguenti componenti dell’interoperabilità: ESP, CIR e MID.

Articolo 3

Uso dell’UMF

1.   Lo standard UMF può essere utilizzato per lo scambio di informazioni tra i sistemi di informazione, le autorità o le organizzazioni del settore Giustizia e affari interni.

2.   Lo standard UMF è utilizzato per descrivere le informazioni scambiate tra i sistemi di informazione del settore Giustizia e affari interni, fatte salve le disposizioni specifiche relative alle componenti dell’interoperabilità di cui agli articoli 4 e 5.

3.   Lo standard UMF non è obbligatorio per la descrizione di elementi di dati conservati in un sistema di informazione o in una banca dati.

Articolo 4

Uso dello standard UMF per lo sviluppo dell’ESP

Lo standard UMF è utilizzato per descrivere ed etichettare i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici interrogati e ricevuti attraverso l’ESP.

Articolo 5

Uso dello standard UMF per lo sviluppo del CIR e del MID

Lo standard UMF è utilizzato per descrivere ed etichettare i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici utilizzati per le informazioni scambiate con il CIR e con il MID ai sensi degli articoli 20 e 22 del regolamento (UE) 2019/817.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27.

(2)  Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

(3)  La presente decisione non rientra nell’ambito di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(5)  Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

(6)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

(7)  Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

(8)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

(9)  Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis„ con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

(10)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO I

Lo standard del formato universale dei messaggi (universal message format - UMF) consta dei seguenti documenti derivanti dal progetto UMF finanziato dalla Commissione europea.

(1)

«UMF3.1_BusinessDescription.»,

(2)

«UMF XML Schema Overview 3.1»,

(3)

«UMF V3.1 Schema&TestSamples».

Questi documenti sono disponibili all’indirizzo https://circabc.europa.eu/ui/group/af638ba5-eb84-4476-87fb-9a76ad669d2e. Tale sito web è gestito dal segretariato UMF, ospitato presso la direzione generale della Migrazione e degli Affari interni della Commissione europea. Tutti gli aggiornamenti di tali documenti sono pubblicati sullo stesso sito.


ALLEGATO II

Tabella tassonomica UMF riguardante gli elementi di dati dei documenti di identità e di viaggio nell’EES, nel VIS, nell’ETIAS, nell’ECRIS – TCN e nelle componenti dell’interoperabilità.

Etichetta degli elementi di dati

Mappatura UMF

Descrizione

FamilyName

PersonIdentity.PersonCoreName.FamilyName

Il cognome di una persona, generalmente comune ai membri di una famiglia. Contiene tutte le parti del cognome, compresi i prefissi.

FamilyNameAtBirth

PersonIdentity.PersonCoreName.BirthName

Cognome di una persona alla nascita.

PreviousFamilyName

a1)

PersonIdentity.OtherName.Type

LUT-value: PreviousName

a2)

PersonIdentity.OtherName.Description

Cognome utilizzato in passato e legittimamente modificato.

PreviousFirstNames

a1)

PersonIdentity.OtherName.Type

LUT-value: PreviousName

a2)

PersonIdentity.OtherName.Description

Nomi precedenti, ad esempio in caso di modifica legittima di nomi.

OtherName

a1)

PersonIdentity.OtherName.Type

LUT-value: NotAssignableName

a2)

PersonIdentity.OtherName.Description

[Disponibile con UMF 3.1]

Nome formale o non ufficiale con il quale è nota una persona (alias, nomi d’arte, soprannomi).

FirstName

PersonIdentity.PersonCoreName.FirstName

Nome o nomi di una persona. Tutti i nomi che fanno parte dell’identità di una persona.

DateOfBirth

PersonIdentity.DateOfBirth

Data in cui una persona è nata o in cui si considera ufficialmente che sia nata.

PlaceOfBirth

PersonIdentity.PlaceOfBirth

Città, paese, o altra località in cui una persona è nata o in cui si considera che sia nata.

CountryOfBirth

PersonIdentity.CountryOfBirth

Stato in cui una persona è nata o in cui si considera ufficialmente che sia nata.

Gender

PersonIdentity.Gender

Sesso di una persona.

FamilyNameOfFather

a1)

PersonIdentity.ParentOrGuardianName.Type

LUT-value: Father

a2)

PersonIdentity.ParentOrGuardianName.FamilyName

[Disponibile con UMF 3.1]

Cognome di un genitore (il padre) di una persona.

FirstNameOfFather

a1)

PersonIdentity.ParentOrGuardianName.Type

LUT-value: Father

a2)

PersonIdentity.ParentOrGuardianName.FirstName

[Disponibile con UMF 3.1]

Nome o nomi di un genitore (il padre) di una persona.

FamilyNameOfMother

a1)

PersonIdentity.ParentOrGuardianName.Type

LUT-value: Mother

a2)

PersonIdentity.ParentOrGuardianName.FamilyName

[Disponibile con UMF 3.1]

Cognome dell’altro genitore (la madre) di una persona.

FirstNameOfMother

a1)

PersonIdentity.ParentOrGuardianName.Type

LUT-value: Mother

a2)

PersonIdentity.ParentOrGuardianName.FirstName

[Disponibile con UMF 3.1]

Nome o nomi dell’altro genitore (la madre) di una persona.

Nationality

PersonIdentity.Nationality.Country

Paese di cui una persona ha la cittadinanza legale (o indicazione della condizione di apolide).

NationalityAtBirth

a1)

PersonIdentity.Nationality.Country

a2)

PersonIdentity.Nationality.StartDate = DateOfBirth

Paese o paesi di cui una persona aveva la cittadinanza legale alla nascita.

DocumentType

Document.DocumentType

Tipo di documento.

DocumentNumber

Document.NumberInformation.Number

Codice alfanumerico attribuito dal proprietario, portatore, utente, editore, distributore o fabbricante del documento.

IssuingCountry

Document.IssuingAuthority.NationalAffiliation

Paese dell’autorità di rilascio del documento.

IssuingAuthority

Document.IssuingAuthority.Department/Agency.Name

Denominazione dell’autorità di rilascio del documento.

IssueDate

Document.IssueDate

Data di rilascio del documento.

ValidUntil

Document.ValidUntil

Data di validità del documento.

FullName

PersonIdentity.PersonCoreName.FullName

Nome completo di una persona. L’attributo «completo» indica che esso può contenere, oltre al nome, al cognome e, in alcuni casi, al patronimico, anche elementi supplementari come titoli, secondi nomi o suffissi come «Terzo», «III», o elementi che non sono né nomi né cognomi.


Elementi di dati biometrici presenti nell’EES e nell’sBMS (Servizio comune di confronto biometrico)

Etichetta degli elementi di dati

Descrizione

BiometricType

Indicazione della modalità biometrica.

NISTFormat

Il formato NIST utilizzato per lo scambio del campione biometrico.

NIST

Il file binario dei dati biometrici.

MatchingScore

Risultato del confronto, indicante il grado di somiglianza fra i campioni biometrici (per le impronte digitali, il punteggio di corrispondenza vale per l’intera serie di impronte del modello). Più alto è il punteggio maggiore è la somiglianza.

MatchingInterval

Elemento indicante entro quale intervallo il punteggio di corrispondenza si colloca sotto, fra, e sopra la soglia di corrispondenza e la possibile soglia di corrispondenza.

Immagine del volto

QualityValue

Indicazione della qualità dei dati biometrici. I punteggi di qualità biometrica delle immagini del volto sono basati su un algoritmo che segue le raccomandazioni ISO/IEC 19794-5:2011.

NotProvidedReason

Valore della tabella codici indicante il motivo per cui non è stata fornita l’immagine del volto.

Source

Valore della tabella codici indicante la fonte dell’immagine del volto.

Impronte digitali

QualityValue

Indicazione della qualità dei dati biometrici. I punteggi di qualità biometrica delle impronte digitali sono basati sulla NFIQ 2.0 (NIST Fingerprint Image Quality versione 2.0).

NotProvidedReason

Valore della tabella codici indicante il motivo per cui non sono state fornite le impronte digitali.

FingersPermutation

Indicatore che specifica se la verifica debba essere effettuata o meno con permutazione delle dita.

HandsPermutation

Indicatore che specifica se l’interrogazione debba essere effettuata o meno con permutazione delle mani. Applicabile solo per l’identificazione con impronte digitali.


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