EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0215

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/215 della Commissione del 1o febbraio 2023 recante rettifica della versione in lingua spagnola del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia

C/2023/668

GU L 30 del 2.2.2023, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/215/oj

2.2.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 30/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/215 DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 2023

recante rettifica della versione in lingua spagnola del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Turchia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua spagnola del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100 della Commissione (2) contiene un errore al considerando 24, seconda frase, e all’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, punto v), che modifica il significato delle disposizioni.

(2)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua spagnola del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1100. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(3)

Le misure di cui al presente regolamento di esecuzione sono conformi al parere del comitato degli strumenti di difesa commerciale, presentato il 4 giugno 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 2.

(2)  GU L 238 del 6.7.2021, pag. 32.


Top