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Document 32023D0097

    Decisione di esecuzione (UE) 2023/97 della Commissione del 5 gennaio 2023 che identifica il Camerun come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

    C/2023/11

    GU L 8 del 11.1.2023, p. 4–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/97/oj

    11.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 8/4


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/97 DELLA COMMISSIONE

    del 5 gennaio 2023

    che identifica il Camerun come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1) (di seguito, «regolamento INN»), in particolare l’articolo 31,

    considerando quanto segue:

    1.   INTRODUZIONE

    (1)

    Il regolamento INN istituisce un regime dell’Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN).

    (2)

    Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura per l’identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione a tali paesi, l’elaborazione di un elenco di tali paesi, la radiazione dallo stesso, la pubblicità dell’elenco e le misure di emergenza.

    (3)

    Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti in materia di lotta contro la pesca INN. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiono l’obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN.

    (4)

    L’identificazione dei paesi terzi non cooperanti ai sensi dell’articolo 31 del regolamento INN deve fondarsi sull’esame di tutte le informazioni indicate all’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso. È basata sull’esame di tutte le informazioni ottenute a norma del regolamento INN o, se del caso, di qualsiasi altra informazione pertinente, ad esempio i dati di cattura, le informazioni sugli scambi ricavate da statistiche nazionali e da altre fonti affidabili, i registri e le banche dati sulle navi, i programmi di documentazione delle catture o di documentazione statistica e gli elenchi delle navi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), nonché qualsiasi altra informazione ottenuta nei porti e nelle zone di pesca.

    (5)

    Conformemente all’articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio è tenuto a decidere su un elenco di paesi non cooperanti. A tali paesi si applicano le misure di cui all’articolo 38 del regolamento INN.

    (6)

    Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento INN, possono essere importati nell’Unione unicamente i prodotti della pesca accompagnati da un certificato di cattura conforme a detto regolamento.

    (7)

    Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento INN, l’accettazione di certificati di cattura convalidati da Stati terzi di bandiera è subordinata a una notifica alla Commissione in cui lo Stato di bandiera interessato attesta di disporre di un dispositivo nazionale destinato a garantire l’attuazione, il controllo e l’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai suoi pescherecci e che le sue autorità pubbliche sono abilitate a certificare la veridicità delle informazioni contenute nei certificati di cattura.

    (8)

    Conformemente all’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione è tenuta a cooperare sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all’attuazione delle disposizioni di detto regolamento in materia di certificazione delle catture.

    (9)

    La Repubblica del Camerun (di seguito, «Camerun») ha presentato la notifica prevista in quanto Stato di bandiera ai sensi dell’articolo 20 del regolamento INN alla Commissione, che l’ha accettata in data 15 luglio 2009.

    (10)

    Sulla base delle informazioni di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN, la Commissione ha ritenuto che esistessero forti indicazioni del fatto che il Camerun avesse omesso di adempiere gli obblighi di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN ad esso imposti dal diritto internazionale in quanto Stato di bandiera, di approdo, costiero o di commercializzazione.

    (11)

    Conformemente all’articolo 32 del regolamento INN, la Commissione ha pertanto deciso, con decisione del 17 febbraio 2021 (2), di notificare al Camerun la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN.

    (12)

    La decisione del 17 febbraio 2021 conteneva informazioni sui fatti essenziali e considerazioni alla base di tale possibile identificazione.

    (13)

    La decisione è stata notificata al Camerun unitamente a una lettera che lo invitava ad attuare, in stretta collaborazione con la Commissione, un piano d’azione inteso ad ovviare alle carenze individuate.

    (14)

    La Commissione, in particolare, invitava il Camerun: i) ad adottare tutte le misure necessarie per attuare gli interventi contenuti nel piano d’azione proposto dalla Commissione e ii) a valutare l’attuazione degli interventi contenuti nel piano d’azione proposto dalla Commissione.

    (15)

    Al Camerun è stata data la possibilità di rispondere alla decisione del 17 febbraio 2021 e ad altre informazioni pertinenti comunicate dalla Commissione e di presentare prove atte a confutare o completare i fatti riportati in detta decisione. Al Camerun è stato inoltre garantito il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari.

    (16)

    Con la decisione del 17 febbraio 2021 la Commissione ha avviato un dialogo con il Camerun.

    (17)

    La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie. Le osservazioni orali e scritte presentate dal Camerun in seguito alla decisione del 17 febbraio 2021 sono state esaminate e prese in considerazione. Il Camerun è stato tenuto al corrente, oralmente o per iscritto, delle considerazioni della Commissione.

    (18)

    Alla luce degli elementi raccolti, illustrati nei considerando da 34 a 86, il Camerun non ha sufficientemente fatto fronte alle carenze e ai motivi di preoccupazione descritti nella decisione del 17 febbraio 2021 e ha omesso di attuare pienamente le misure proposte nel piano d’azione che accompagnava la decisione.

    2.   PROCEDURA RELATIVA AL CAMERUN

    (19)

    Il 17 febbraio 2021 la Commissione, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento INN, ha notificato al Camerun che stava valutando la possibilità di identificarlo come paese terzo non cooperante.

    (20)

    La Commissione ha invitato il Camerun ad attuare, in stretta collaborazione con i suoi servizi, un piano d’azione inteso ad ovviare alle carenze individuate nella decisione del 17 febbraio 2021.

    (21)

    Le principali carenze individuate dalla Commissione riguardavano una serie di inadempienze nell’attuazione degli obblighi di diritto internazionale connesse, in particolare, all’adozione di un quadro giuridico adeguato e aggiornato, all’assenza di procedure chiare e trasparenti di immatricolazione e di rilascio delle licenze e alla mancanza di un monitoraggio efficace e adeguato dei pescherecci. Le carenze individuate riguardavano, più in generale, le condizioni di immatricolazione dei pescherecci e il loro controllo conformemente al diritto internazionale. Si riscontrava inoltre il mancato allineamento alle raccomandazioni e alle risoluzioni emanate da organismi competenti quali il piano d’azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IPOA-INN) (3) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e le linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera (4). Tale mancanza di coerenza con raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti era tuttavia ritenuta un elemento di prova supplementare e non una base per l’identificazione.

    (22)

    Con lettere in data 17 marzo 2021, 22 marzo 2021, 16 aprile 2021 e 21 marzo 2022, il Camerun ha informato la Commissione della sua intenzione di ovviare alle carenze individuate nella decisione del 17 febbraio 2021 e di cooperare con la Commissione e ha accettato il piano d’azione.

    (23)

    Il 9 aprile 2021 la Commissione ha inviato al ministero per la Zootecnia, la pesca e l’industria zootecnica (Ministère de l’élevage, des pêches et des industries animales) una lettera in cui lo informava che la decisione del 17 febbraio 2021 era stata adottata ed era entrata in vigore e che le autorità del Camerun disponevano di un termine di sei mesi per render conto dei progressi compiuti in seguito all’adozione di detta decisione.

    (24)

    Con messaggio di posta elettronica del 25 aprile 2021, le autorità del Camerun hanno confermato che i pescherecci battenti bandiera camerunese non erano autorizzati ad esercitare attività di pesca nelle acque di paesi terzi. L’articolo 119 della legge n. 94/01 (Loi n. 94/01 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche) prevedeva solo la possibilità di ottenere una licenza di pesca d’altura. Le autorità del Camerun hanno inoltre affermato che, alla data, non risultava alcun rilascio di licenze ai pescherecci battenti bandiera camerunese che li autorizzasse ad operare al di fuori delle acque soggette alla giurisdizione del Camerun, comprese quelle d’altura e quelle soggette alla giurisdizione di altri paesi.

    (25)

    Il 28 aprile 2021 la Commissione e le autorità del Camerun hanno discusso in teleconferenza le modalità della loro cooperazione e il seguito relativo all’attuazione del piano d’azione. Durante la riunione le autorità del Camerun hanno ribadito l’intenzione di ovviare alle carenze individuate e di cooperare con la Commissione.

    (26)

    Dopo la videoconferenza gli scambi sono proseguiti per iscritto. In data 17 aprile, 19 aprile, 25 aprile, 27 aprile, 6 maggio, 27 maggio, 29 giugno e 26 ottobre 2021 le autorità del Camerun hanno trasmesso per via elettronica: i) la legge n. 94/01 e i regolamenti applicabili in materia di pesca, ii) un progetto di legge riveduto sulla pesca, su cui la Commissione ha formulato osservazioni, iii) un documento che illustrava in modo sintetico la procedura di immatricolazione e ulteriori dettagli su tale procedura, iv) elementi riguardanti la procedura di rilascio di una licenza ai pescherecci in Camerun, v) due elenchi distinti di pescherecci battenti bandiera camerunese, entrambi incompleti, vi) due elenchi distinti di pescherecci ai quali le autorità del Camerun avevano rilasciato licenza di pesca, vii) due elenchi di pescherecci radiati dal registro nazionale, uno dei quali incompleto, viii) e copie dei certificati di immatricolazione e di radiazione dei pescherecci.

    (27)

    Il 15 settembre 2021 le autorità del Camerun hanno presentato una relazione sui progressi compiuti in cui elencavano le azioni intraprese nell’attuare le raccomandazioni incluse nel piano d’azione. La Commissione ha tuttavia chiesto un documento più completo e dettagliato, ritenendo che la relazione non fosse sufficiente ai fini di un’adeguata valutazione dei progressi compiuti.

    (28)

    Con lettera dell’11 ottobre 2021 la Commissione ha sottolineato le sue preoccupazioni relativamente allo sviluppo del dialogo e alla mancanza di progressi da parte del Camerun nel dar seguito alle raccomandazioni contenute nel piano d’azione successivamente alla decisione del 17 febbraio 2021.

    (29)

    Il 21 ottobre 2021 le autorità del Camerun hanno presentato una relazione aggiornata sui progressi compiuti contenente le misure che il paese stava adottando per ovviare alle carenze individuate nella decisione del 17 febbraio 2021. Il Camerun dichiarava di aver avviato la revisione del suo quadro giuridico, tra cui anche quella della procedura di immatricolazione delle navi e del suo piano d’azione nazionale contro la pesca INN. Le autorità del Camerun avevano inoltre avviato l’iter necessario per ratificare l’accordo di Città del Capo (5), avevano istituito un comitato interministeriale incaricato di controllare il registro nazionale e il quadro giuridico applicabile, avevano organizzato riunioni tra il ministero per la Zootecnia, la pesca e l’industria zootecnica e il ministero dei Trasporti e avevano avviato la radiazione dal registro nazionale dei pescherecci sospettati di aver svolto attività di pesca INN o di aver svolto tali attività nelle zone economiche esclusive (ZEE) di paesi terzi. Informavano infine che il sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) non era più funzionante. I documenti giustificativi riguardanti le azioni summenzionate sono stati presentati alla Commissione solo nel giugno del 2022.

    (30)

    Tra l’aprile 2021 e il febbraio 2022 la Commissione ha cercato costantemente di contattare le autorità del Camerun, insistendo sulla necessità di instaurare un dialogo strutturato, costruttivo ed efficace, ribadendo l’urgenza di fornire documenti che giustificassero quanto affermato per iscritto e spiegando le eventuali implicazioni di una mancata risoluzione delle carenze più volte constatate. Le autorità del Camerun non hanno tuttavia fornito alla Commissione risposte esaurienti riguardanti i suddetti punti.

    (31)

    Nel giugno 2022 la Commissione ha inviato alle autorità del Camerun una lettera in cui sottolineava l’importanza di fornire le informazioni e i chiarimenti richiesti ai fini di una fattiva cooperazione in materia. A seguito di tale lettera, le autorità del Camerun hanno fornito, nel corso dello stesso mese, le informazioni e i documenti supplementari che erano stati richiesti nella precedente corrispondenza dell’aprile 2021. In particolare hanno fornito gli elenchi delle navi immatricolate sotto la bandiera camerunese per ciascun distretto marittimo del Camerun, una relazione aggiornata sui progressi compiuti, una copia del piano d’azione nazionale contro la pesca INN, un documento che elencava le sanzioni adottate nel 2017 nei confronti di tre navi battenti bandiera di paesi terzi e un progetto di decreto per la creazione di un centro di monitoraggio. In un messaggio di posta elettronica inviato nel luglio 2022 la Commissione ha tuttavia rilevato che non erano state fornite tutte le informazioni richieste e che, tra i documenti trasmessi, alcuni erano incompleti e contenevano evidenti incongruenze, ad esempio gli elenchi delle navi immatricolate sotto la bandiera camerunese.

    3.   IDENTIFICAZIONE DEL CAMERUN COME PAESE TERZO NON COOPERANTE

    (32)

    Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato la conformità del Camerun agli obblighi internazionali ad esso imposti in quanto Stato di bandiera, di approdo, costiero o di commercializzazione. A tal fine la Commissione ha preso in considerazione i criteri stabiliti all’articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN.

    3.1.   Misure adottate in relazione alla presenza ricorrente di pescherecci INN e di flussi commerciali di prodotti provenienti da attività di pesca INN (articolo 31, paragrafo 4, del regolamento INN)

    (33)

    Come sottolineato nella decisione del 17 febbraio 2021, la Commissione ha stabilito che il Camerun non ha ottemperato agli obblighi di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN ad esso imposti dal diritto internazionale in quanto Stato di bandiera.

    (34)

    Nei considerando da 16 a 26 della decisione del 17 febbraio 2021, la Commissione ha stabilito che i quattro pescherecci seguenti battevano bandiera del Camerun dopo essere stati inseriti nell’elenco delle navi INN della Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC): UTHAIWAN, SEA VIEW, SEA WIND e PROGRESO (6). Le autorità del Camerun hanno confermato che tali pescherecci stavano effettivamente battendo bandiera camerunese dopo il loro inserimento nell’elenco delle navi INN della IOTC.

    (35)

    Sulla base delle informazioni ricavate da banche dati liberamente accessibili, la Commissione ha appurato che, dopo la decisione del 17 febbraio 2021, più precisamente nell’aprile 2021, il Camerun ha concesso la sua nazionalità al peschereccio FREEDOM 7, che risultava incluso nell’elenco INN (7). Dopo innumerevoli richieste, nel giugno 2022 la Commissione ha finalmente ricevuto dalle autorità del Camerun una risposta su tale peschereccio nella quale esse negavano di aver proceduto alla sua immatricolazione. La Commissione ha tuttavia raccolto informazioni indicanti che il peschereccio batteva effettivamente bandiera camerunese e continua a farlo ancor oggi.

    (36)

    Quanto sopra conferma che, dopo la decisione del 17 febbraio 2021, le autorità del Camerun non hanno riesaminato la procedura di immatricolazione per verificare la pregressa conformità dei pescherecci e la loro capacità di rispettare i regolamenti applicabili e le misure internazionali. Analogamente, le autorità del Camerun non hanno controllato gli elenchi delle navi INN adottati dalle ORGP. Ciò non è in linea con i punti 36 e 42 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, come sottolineato nel considerando 19 della decisione del 17 febbraio 2021.

    (37)

    Secondo ulteriori informazioni raccolte dalla Commissione, dopo la decisione del 17 febbraio 2021 il Camerun ha concesso la sua nazionalità a tre pescherecci (8).

    (38)

    Secondo quanto dichiarato dalle autorità del Camerun durante gli scambi con la Commissione nell’aprile 2021, i distretti marittimi (9) non erano più autorizzati ad immatricolare direttamente i pescherecci e tutte le richieste di immatricolazione dei pescherecci dovevano ormai essere inviate preventivamente all’amministrazione centrale. Le autorità del Camerun hanno informato la Commissione che tale divieto discendeva da una circolare emanata dal ministero dei Trasporti, trasmessa nel giugno 2022 (10) alla Commissione stessa. Quest’ultima, tuttavia, non ha ricevuto indicazioni a conferma del fatto che il ministero dei Trasporti fosse stato consultato in relazione ai pescherecci citati al considerando 37 della presente decisione.

    (39)

    Dal febbraio 2021 il Camerun ha inoltre concesso la sua nazionalità ad almeno altri sei pescherecci (navi da trasporto e navi d’appoggio) (11). La Commissione non può escludere che tali navi, tutte operanti in acque non soggette alla giurisdizione del Camerun, svolgano attività connesse alla pesca senza che sia garantito il necessario controllo sulla loro attività come descritto nei considerando 43 e 44 della presente decisione.

    (40)

    La Commissione rileva pertanto che il Camerun ha continuato ad ampliare la sua flotta peschereccia d’altura dopo la decisione del 17 febbraio 2021, pur avendo dichiarato che non erano state rilasciate licenze di pesca a pescherecci operanti al di fuori delle sue acque giurisdizionali. Le autorità del Camerun hanno inoltre affermato che i pescherecci battenti la sua bandiera e operanti in acque soggette alla giurisdizione di paesi terzi non violano la legge n. 94/01, in quanto tale legge non obbliga in alcun modo i pescherecci a detenere licenze di pesca rilasciate dal Camerun per operare in acque soggette alla giurisdizione di paesi terzi (solo in alto mare).

    (41)

    Come sottolineato nel considerando 35 della decisione del 17 febbraio 2021, ciò non è in linea né con il punto 30 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera, che stabilisce che questi ultimi attuino un regime di autorizzazione della pesca e delle attività ad essa correlate, né con il punto 45 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, secondo il quale gli Stati sono tenuti a garantire che i pescherecci battenti la loro bandiera operanti in acque non soggette alla loro sovranità o giurisdizione siano in possesso di un’autorizzazione valida rilasciata dalle autorità competenti dello Stato di bandiera.

    (42)

    Inoltre, come già sottolineato nel considerando 34 della decisione del 17 febbraio 2021, il Camerun, in quanto Stato di bandiera, è tenuto a garantire il controllo delle navi battenti la sua bandiera, in linea con l’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS), che prevede che lo Stato di bandiera assuma giurisdizione sulle navi battenti la sua bandiera a norma del suo diritto interno.

    (43)

    I punti 31, 32 e 33 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera stabiliscono, tra l’altro, che tali Stati sono tenuti ad attuare un regime di controllo sulle navi battenti la loro bandiera. La legge n. 94/01 applicabile non contiene alcuna disposizione riguardante il controllo e la sorveglianza dei pescherecci battenti bandiera camerunese, in particolare al di fuori delle acque soggette alla giurisdizione del Camerun. Nel corso degli scambi intercorsi nell’aprile 2021, le autorità del Camerun responsabili della pesca hanno peraltro segnalato alla Commissione di non sapere se i pescherecci battenti bandiera camerunese operassero in acque soggette alla giurisdizione di paesi terzi, in quanto esse non erano in possesso di informazioni che chiarissero quali pescherecci battessero bandiera camerunese e tali pescherecci non erano soggetti alle norme relative alle licenze di pesca ai sensi della suddetta legge.

    (44)

    Le autorità del Camerun hanno anche confermato che i pescherecci battenti bandiera camerunese non sono controllati mediante sistema VMS. L’unico controllo è esercitato tramite il sistema di identificazione automatica (AIS) (12), concepito principalmente a fini di sicurezza marittima, dalle autorità marittime, che non hanno competenze riguardo all’applicazione della legislazione sulla pesca. Tale mancanza di controlli appropriati non è in linea né con il punto 24 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, in cui si precisa che gli Stati dovrebbero provvedere ad un’attività ampia ed efficace di monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca anche ricorrendo, ove opportuno, ad un sistema VMS, né con il punto 31 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera, in cui si prevede che lo Stato di bandiera metta in atto un regime di controllo sui pescherecci battenti la sua bandiera comprendente un minimo di strumentazione apposita, quale un sistema VMS. Le autorità del Camerun hanno continuato a concedere la bandiera camerunese pur non avendo predisposto i mezzi necessari per controllare i pescherecci interessati, la loro attività di pesca e le attività correlate.

    (45)

    Tale mancanza di controlli trova ulteriore conferma nel fatto che un peschereccio radiato dal registro nazionale del Camerun il 3 maggio 2019, secondo le informazioni fornite dalle autorità del paese, si è visto negare l’ingresso nel porto di un paese terzo dopo tale data. Il peschereccio in questione sosteneva di battere bandiera camerunese.

    (46)

    Due pescherecci battenti bandiera camerunese sono stati inoltre sorpresi ad esercitare attività di pesca INN in acque soggette alla giurisdizione di un paese terzo. Entrambi sono stati sanzionati dallo Stato costiero interessato.

    (47)

    Sebbene la Commissione ne abbia fatto più volte richiesta, le autorità del Camerun non hanno peraltro fornito l’elenco completo di tutti i pescherecci battenti bandiera camerunese. Gli elenchi forniti alla Commissione non riportano tutti i pescherecci battenti bandiera camerunese e non sono aggiornati. La Commissione, ad esempio, ha osservato che alcuni pescherecci radiati nel 2020 figuravano in un elenco fornitole nel 2021. Apparentemente, inoltre, due pescherecci inclusi negli elenchi trasmessi nel 2021 (13) non battono più bandiera camerunese pur non comparendo negli elenchi dei pescherecci radiati, mentre un altro (14) sembra essere stato immatricolato nel 2020 pur non essendo stato incluso negli elenchi trasmessi nel 2021. Ciò conferma gli elementi di cui al considerando 21 della decisione del 17 febbraio 2021, in cui si sottolineava che l’elenco dei pescherecci non era adeguatamente aggiornato. Tale situazione viola l’articolo 94, paragrafo 2, lettera a), dell’UNCLOS e non è in linea con il punto 42 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale ogni Stato deve tenere un registro navale in cui figurino i nomi e gli estremi di identificazione delle navi battenti la sua bandiera.

    (48)

    Tenuto conto delle informazioni di cui ai considerando da 34 a 47, la Commissione ritiene che il Camerun sia venuto meno alle responsabilità, ad esso spettanti in quanto Stato di bandiera, di esercitare un controllo sulla propria flotta e di impedirle di svolgere attività di pesca INN in acque al di fuori della propria giurisdizione. Ciò contravviene all’articolo 94, paragrafi 1 e 2, dell’UNCLOS, in base al quale ogni Stato è tenuto ad esercitare efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo sui pescherecci battenti la sua bandiera. Il Camerun, pertanto, è venuto meno all’obbligo di dovuta diligenza che gli impone di impiegare mezzi adeguati, adoperarsi con il massimo impegno e fare il possibile per impedire alle navi battenti la sua bandiera di svolgere attività di pesca INN. Tale inadempienza non è peraltro in linea con i punti 34 e 35 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, che impongono agli Stati di provvedere affinché i pescherecci autorizzati a battere la loro bandiera non esercitino né coadiuvino attività di pesca INN e garantiscono che, prima di immatricolare un peschereccio, lo Stato di bandiera sia in grado di esercitare le proprie responsabilità per far sì che tale peschereccio non intraprenda attività di pesca INN.

    (49)

    Di conseguenza, la Commissione non può escludere che, oltre ai due pescherecci di cui al considerando 46, anche altri pescherecci immatricolati in Camerun, aventi quindi la nazionalità di tale paese e autorizzati a batterne bandiera, abbiano praticato attività di pesca INN o attività connesse alla pesca INN in zone non soggette alla giurisdizione nazionale del Camerun, incluse quelle soggette alla giurisdizione di paesi terzi, e abbiano utilizzato porti di paesi terzi. La mancanza di controlli da parte del Camerun sui pescherecci battenti la sua bandiera consente inoltre a questi ultimi di sbarcare e/o trasbordare prodotti della pesca e non può pertanto impedire l’accesso ai mercati di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN.

    (50)

    Alla luce degli sviluppi intervenuti dopo il 17 febbraio 2021, la Commissione ritiene, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, e dell’articolo 31, paragrafo 4, lettera a), del regolamento INN, che il Camerun non abbia rispettato gli obblighi, impostigli dal diritto internazionale in quanto Stato di bandiera, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare e far cessare la pesca INN e, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, e dell’articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento INN, che esso non abbia adottato misure sufficienti per impedire l’accesso ai mercati di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN.

    3.2.   Mancata cooperazione e mancata esecuzione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento INN)

    (51)

    Come descritto nei considerando da 30 a 43 della decisione del 17 febbraio 2021, la Commissione ha esaminato se il Camerun abbia cooperato in modo efficace nel rispondere alle sue domande, fornirle riscontri o indagare su questioni relative alla pesca INN e alle attività correlate.

    (52)

    Dopo la decisione del 17 febbraio 2021 la Commissione ha continuato ad incontrare difficoltà nell’instaurare una cooperazione con le autorità del Camerun. Il Camerun non le ha fornito le informazioni necessarie, non ha risposto alle domande relative ai pescherecci battenti la sua bandiera e alle loro attività e non le ha trasmesso alcun elenco completo dei pescherecci immatricolati sotto la sua bandiera.

    (53)

    A seguito degli scambi intercorsi nell’aprile 2021, la Commissione ha invitato il Camerun a produrre una serie di documenti. Ad oggi, nonostante i numerosi messaggi che ne sono susseguiti, la Commissione non ha ancora ricevuto tutti i documenti e tutte le informazioni oggetto della cooperazione.

    (54)

    Secondo le dichiarazioni delle autorità del Camerun e anche in base ai documenti raccolti dalla Commissione, tale mancanza di cooperazione è aggravata dall’assenza di un coordinamento all’interno dell’amministrazione del paese, in particolare tra le autorità marittime incaricate dell’immatricolazione delle navi e quelle responsabili della gestione e della conservazione delle risorse alieutiche.

    (55)

    Dopo la decisione del 17 febbraio 2021 le autorità marittime del Camerun hanno continuato ad immatricolare pescherecci figuranti negli elenchi INN, pur segnalando che si erano svolte riunioni tra le due amministrazioni summenzionate e che si stava predisponendo una decisione congiunta sulla procedura di immatricolazione. Nel giugno 2022 sono stati trasmessi alla Commissione i verbali delle riunioni, ma non la decisione congiunta tra dette amministrazioni. Di fatto, è stato precisato che la decisione non sarebbe stata adottata dalle autorità del Camerun (15).

    (56)

    Come sottolineato nel considerando 31 della decisione del 17 febbraio 2021, nel valutare se il Camerun abbia rispettato i suoi obblighi in quanto Stato di bandiera, di approdo, costiero e di commercializzazione, la Commissione ha anche esaminato se esso abbia cooperato con altri Stati e con le ORGP pertinenti per quanto riguarda i pescherecci battenti la sua bandiera e inseriti da tali organizzazioni negli elenchi delle navi INN.

    (57)

    A seguito delle lettere della Commissione, il Camerun ha contattato le autorità del Bangladesh in merito allo stato di immatricolazione dei pescherecci SEA VIEW e SEA WIND. Le autorità del Camerun hanno inoltre accennato ai contatti intercorsi con le autorità del Pakistan riguardo a una nave battente bandiera camerunese.

    (58)

    Pur avendo fornito alle autorità del Camerun i contatti necessari, la Commissione non ha però ricevuto alcuna prova del fatto che tali autorità abbiano contattato il segretariato della IOTC per informarlo della radiazione dal registro nazionale di tre pescherecci figuranti in elenchi INN (16). Tali pescherecci continuano perciò a figurare come battenti bandiera camerunese in diversi elenchi INN delle ORGP (17).

    (59)

    Il Camerun non ha risposto alle richieste di assistenza reciproca inviategli da uno Stato membro nel 2020 ai sensi dell’articolo 51 del regolamento INN, come descritto nel considerando 31 della decisione del 17 febbraio 2021, né alle richieste inoltrategli da un altro Stato membro nel 2021 riguardanti informazioni sui pescherecci battenti la sua bandiera, nonostante la richiesta formulata dalla Commissione.

    (60)

    La Commissione, pertanto, osserva che dall’adozione della decisione del 17 febbraio 2021 non è stato compiuto alcun progresso in proposito.

    (61)

    Dalla situazione descritta nei considerando da 52 a 60 emerge che il Camerun non ha cooperato né ha coordinato le attività con altri Stati in cui operavano pescherecci battenti la sua bandiera, anche utilizzando porti di paesi terzi, al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, come stabilito al punto 28 del piano d’azione internazionale contro tale tipo di pesca. Inoltre, come stabilito al punto 31 di detto piano, il Camerun, in quanto Stato di bandiera, dovrebbe valutare l’opportunità di stipulare accordi o intese con altri Stati e comunque di cooperare per far rispettare le leggi e le misure di gestione applicabili o le disposizioni adottate a livello nazionale, regionale o internazionale, in particolare con i paesi in cui operano le sue navi. La Commissione non è venuta a conoscenza dell’esistenza di simili accordi, anche se diversi pescherecci battenti bandiera camerunese operano in acque soggette alla giurisdizione di paesi terzi e utilizzano porti di paesi terzi.

    (62)

    Come spiegato nei considerando da 33 a 39 della decisione del 17 febbraio 2021, la Commissione ha inoltre esaminato se il Camerun avesse adottato misure di esecuzione adeguate per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e se fossero state irrogate sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tali pratiche.

    (63)

    Le prove disponibili confermano che il Camerun non ha rispettato gli obblighi impostigli dal diritto internazionale per quanto riguarda la procedura di immatricolazione e il controllo delle navi battenti la sua bandiera.

    (64)

    Le autorità del Camerun hanno spiegato di aver avviato un iter di radiazione dal registro nazionale di tutti i pescherecci coinvolti o sospettati di praticare attività di pesca INN nelle ZEE degli Stati costieri. Secondo le informazioni raccolte dalla Commissione, i due pescherecci che sono stati sanzionati da uno Stato costiero per attività di pesca INN (18) continuano a battere bandiera camerunese (19). Sempre secondo le informazioni raccolte dalla Commissione, inoltre, dopo la decisione del 17 febbraio 2021 le autorità del Camerun hanno concesso la nazionalità camerunese ad almeno un peschereccio figurante in un elenco INN (FREEDOM 7), nonostante esso risultasse incluso in più elenchi INN delle ORGP (20).

    (65)

    Le autorità del Camerun hanno inoltre informato la Commissione che le navi sorprese ad esercitare attività di pesca INN in acque soggette alla giurisdizione del Camerun sono state oggetto di sanzioni finanziarie e amministrative conformemente alle norme applicabili. Tuttavia, secondo le informazioni fornite dalle autorità del Camerun nel giugno 2022, le sanzioni sono state irrogate nel 2017 per attività di pesca INN nei confronti di tre navi battenti bandiera di paesi terzi e non in relazione ai casi recenti di cui al considerando 46 della presente decisione.

    (66)

    In base alle informazioni raccolte dalla Commissione e ricavate da banche dati liberamente accessibili, dopo la decisione del 17 febbraio 2021 alcuni pescherecci battenti bandiera camerunese hanno continuato ad operare in acque al di fuori della giurisdizione del Camerun. Sebbene il Camerun abbia affermato che la legge n. 94/01 non esclude, per i suoi pescherecci, la possibilità di operare in acque soggette alla giurisdizione di paesi terzi (21), la Commissione non è venuta a conoscenza di misure adottate dalle autorità del Camerun per garantire l’effettivo controllo di tali pescherecci, ad eccezione del progetto di decreto che istituisce un centro di monitoraggio dei pescherecci battenti bandiera camerunese. Non è però ancora chiaro se e come, in futuro, le autorità riusciranno ad esercitare un controllo effettivo sui pescherecci mediante il semplice uso della tecnologia AIS (22). Il Camerun, tra l’altro, ha continuato a concedere la sua bandiera a pescherecci operanti al di fuori delle acque soggette alla sua giurisdizione.

    (67)

    Nel 2021, inoltre, un peschereccio continuava ad operare in acque al di fuori della giurisdizione del Camerun sotto la bandiera di tale paese mentre era in fase di radiazione dal registro nazionale e senza disporre di un certificato di immatricolazione valido dal maggio 2019. Il mancato rispetto da parte del Camerun dell’obbligo di controllare le proprie navi ha consentito a tale peschereccio di continuare ad operare sotto la bandiera camerunese (23).

    (68)

    La Commissione, pertanto, osserva che il Camerun non aveva posto rimedio alle carenze riguardanti il controllo esercitato sulla sua flotta peschereccia e non aveva di conseguenza rispettato l’articolo 94, paragrafo 2, lettera b), dell’UNCLOS, che prevede che lo Stato di bandiera assuma giurisdizione, a norma del suo diritto interno, su ciascuna nave battente la sua bandiera e sul comandante, sugli ufficiali e sull’equipaggio di tale nave.

    (69)

    Come evidenziato nel considerando 34 della decisione del 17 febbraio 2021, tale condotta non è inoltre in linea con i punti 31, 32 e 33 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera, che impongono a questi ultimi di sottoporre le navi battenti la loro bandiera ad un regime di sorveglianza e di dotarsi di misure di esecuzione che consentano, tra l’altro, di individuare eventuali violazioni delle leggi, dei regolamenti e delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili e di applicare sanzioni e provvedimenti adeguati nei confronti dei trasgressori. Le sanzioni e i provvedimenti dovrebbero essere sufficientemente severi da assicurare l’efficace rispetto delle norme e scoraggiare le violazioni ovunque esse si verifichino e dovrebbero privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite.

    (70)

    Le autorità del Camerun hanno confermato che tre dei pescherecci figuranti nell’elenco INN di cui al considerando 34 sono stati radiati dal registro nazionale per «pesca illegale» (24). Le autorità del Camerun, tuttavia, non hanno menzionato altre sanzioni nei confronti dei pescherecci in questione e dei loro operatori, a parte la cancellazione dal registro. Come sottolineato nel considerando 37 della decisione del 17 febbraio 2021, la radiazione di un peschereccio da parte di uno Stato di bandiera non è una misura sufficiente in quanto essa non contrasta l’attività di pesca INN e non garantisce l’applicazione di sanzioni o provvedimenti dissuasivi contro le attività di pesca INN praticate.

    (71)

    Inoltre, come indicato nel considerando 46, nel 2021 due pescherecci battenti bandiera camerunese sono stati sanzionati da un paese terzo per attività di pesca INN. La Commissione non ha avuto notizia di sanzioni adottate dal Camerun nei confronti di questi pescherecci e dei loro operatori. Le autorità del Camerun si sono limitate a segnalare che uno dei pescherecci era stato radiato dal registro nazionale, senza fornire prove di tale radiazione né del pagamento delle sanzioni imposte dal paese terzo secondo quanto previsto al punto 24 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera.

    (72)

    Come già indicato nel considerando 38 della decisione del 17 febbraio 2021, tale situazione non è in linea con le raccomandazioni miranti all’adozione di misure di esecuzione per le attività di pesca INN e all’applicazione di sanzioni sufficientemente severe nei confronti dei trasgressori al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare in modo efficace la pesca INN e di privarli dei benefici risultanti da tale attività, come stabilito al punto 21 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, all’articolo 8.2.7 del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile e ai punti 31, 32, 33, 35 e 38 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera.

    (73)

    Conformemente all’articolo 31, paragrafo 5, lettera c), del regolamento INN, la Commissione ha analizzato l’entità e la gravità delle attività di pesca INN considerate.

    (74)

    La Commissione ha tenuto conto del carattere ripetitivo delle inadempienze che avevano portato alla decisione del 17 febbraio 2021 e che le autorità del Camerun e i suoi pescherecci hanno continuato a commettere anche dopo l’adozione di tale decisione.

    (75)

    Dopo la decisione del 17 febbraio 2021 le autorità del Camerun hanno immatricolato un altro peschereccio figurante in elenchi INN e hanno continuato ad ampliare la flotta peschereccia d’altura, pur non disponendo dei mezzi necessari per controllare le attività di tali pescherecci.

    (76)

    Dopo la decisione del 17 febbraio 2021 le autorità del Camerun non hanno contattato gli Stati e le ORGP interessati al fine di cooperare e fornire ulteriori informazioni sui pescherecci battenti bandiera camerunese.

    (77)

    Come evidenziato nei considerando 51, 52 e 53 della decisione del 17 febbraio 2021, il livello di sviluppo del Camerun non può essere considerato un elemento in grado di pregiudicare la capacità delle autorità competenti di cooperare con altri paesi e di porre in atto misure volte a garantire il rispetto delle norme. La valutazione delle difficoltà specifiche dovute al livello di sviluppo del paese è trattata in modo più approfondito nei considerando da 86 a 90 della presente decisione.

    (78)

    Alla luce dei considerando da 30 a 42 della decisione del 17 febbraio 2021 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, ai sensi dell’articolo 31, paragrafi 3 e 5, del regolamento INN, è del parere che il Camerun non abbia rispettato gli obblighi impostigli dal diritto internazionale in quanto Stato di bandiera riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione.

    3.3.   Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)

    (79)

    Come descritto nei considerando da 45 a 49 della decisione del 17 febbraio 2021, conformemente all’articolo 31, paragrafo 6, lettere a) e b), del regolamento INN, la Commissione ha esaminato la ratifica da parte del Camerun di strumenti internazionali pertinenti nel settore della pesca, o la sua adesione a tali strumenti, e se esso sia parte contraente di organizzazioni regionali di gestione della pesca o si sia impegnato ad applicare le misure di conservazione e di gestione da esse adottate.

    (80)

    Come indicato nei considerando 45 e 47 della decisione del 17 febbraio 2021, il Camerun non ha ratificato gli strumenti giuridici internazionali riguardanti la gestione della pesca, fatta eccezione per l’UNCLOS, né è parte contraente o parte non contraente cooperante di nessuna ORGP.

    (81)

    Le autorità del Camerun hanno annunciato di aver istituito un gruppo di lavoro in vista della ratifica dell’accordo di Città del Capo del 2012 sulla sicurezza delle navi da pesca (25). La Commissione non è stata informata di iniziative analoghe relative ad altri accordi. Le autorità del Camerun hanno comunque riconosciuto la necessità di aderire ad alcuni accordi internazionali pertinenti in materia di pesca.

    (82)

    Come evidenziato nel considerando 46 della decisione del 17 febbraio 2021, ciò non è conforme al dovere di cooperare né all’obbligo di adottare le misure necessarie per la conservazione delle risorse marine vive in alto mare o di cooperare ai fini della loro adozione, come sancito agli articoli 117 e 118 dell’UNCLOS. Questa mancanza di cooperazione è anche in contrasto con le raccomandazioni di cui al punto 11 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, che esorta gli Stati, in via prioritaria, a ratificare, accettare o aderire all’UNFSA e all’accordo di conformità della FAO. Disattende inoltre quanto previsto al punto 14 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale gli Stati dovrebbero attuare pienamente ed efficacemente il codice di condotta della FAO e i piani d’azione internazionali ad esso correlati.

    (83)

    Conformemente all’articolo 31, paragrafo 6, lettera c), del regolamento INN, la Commissione ha esaminato se il Camerun sia stato coinvolto in eventuali atti o omissioni che possano aver compromesso l’efficacia delle leggi, dei regolamenti o delle misure internazionali di conservazione e di gestione applicabili.

    (84)

    Come indicato nel considerando 49 della decisione del 17 febbraio 2021, immatricolando nel registro nazionale i pescherecci figuranti negli elenchi INN delle ORGP e quindi concedendo loro il diritto di battere bandiera camerunese, le autorità del Camerun hanno sminuito l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalle ORGP, il che non è in linea con il punto 35 degli orientamenti volontari della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera e con i punti 38 e 39 del piano d’azione internazionale contro la pesca INN. Come descritto nel considerando 36 della presente decisione, tale politica di immatricolazione è proseguita anche dopo la decisione del 17 febbraio 2021.

    (85)

    Alla luce dei considerando da 45 a 49 della decisione del 17 febbraio 2021 e dei successivi sviluppi sopra menzionati, la Commissione, ai sensi dell’articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, è del parere che il Camerun non abbia rispettato gli obblighi impostigli dal diritto internazionale relativamente all’osservanza di norme, regolamenti e misure di conservazione e di gestione internazionali.

    3.4.   Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo (articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN)

    (86)

    È opportuno ricordare che nel 2019, secondo l’indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite, il Camerun, attestandosi al 153° posto su un totale di 189 paesi, era considerato un paese a sviluppo umano medio (26).

    (87)

    Come indicato nel considerando 52 della decisione del 17 febbraio 2021, non sono state individuate prove a conferma del fatto che il mancato adempimento, da parte del Camerun, dei suoi obblighi a norma del diritto internazionale sia dovuto a difficoltà di sviluppo.

    (88)

    Anche se possono sussistere difficoltà specifiche a livello di capacità per quanto riguarda le attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza della flotta, le difficoltà specifiche del Camerun riconducibili al suo livello di sviluppo non giustificano tutte le carenze segnalate nelle precedenti sezioni. In particolare, la natura delle carenze rilevate in Camerun, quali l’assenza di disposizioni specifiche nel quadro giuridico nazionale in materia di gestione della flotta peschereccia e di lotta, dissuasione ed eliminazione delle attività di pesca INN, la mancanza di procedure che garantiscano un’adeguata verifica dell’immatricolazione dei pescherecci battenti la sua bandiera e la mancanza di cooperazione con la Commissione, le ORGP o le amministrazioni di altri paesi, non può essere correlata al livello di sviluppo del paese né alle sue eventuali difficoltà specifiche. Le autorità del Camerun non hanno presentato alcuna prova del fatto che le carenze rilevate siano la conseguenza di una mancanza di capacità e di infrastrutture.

    (89)

    Le autorità del Camerun, inoltre, hanno ricevuto dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) un sostegno volto a rafforzare le azioni nazionali di lotta contro la pesca INN (27).

    (90)

    Alla luce dei considerando 51, 52 e 53 della decisione del 17 febbraio 2021 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione ritiene, ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN, che il livello di sviluppo del Camerun non ne comprometta la condotta generale in materia di pesca in quanto Stato di bandiera, di approdo, costiero o di commercializzazione e non possa quindi pienamente spiegare o altrimenti giustificare l’inadeguatezza delle azioni da esso intraprese per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

    4.   CONCLUSIONI CONCERNENTI L’IDENTIFICAZIONE IN QUANTO PAESE TERZO NON COOPERANTE

    (91)

    Alla luce delle conclusioni suesposte, secondo cui il Camerun non ha rispettato gli obblighi ad esso imposti dal diritto internazionale in quanto Stato di bandiera, di approdo, costiero o di commercializzazione e non ha adottato misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, è opportuno identificare tale paese, conformemente all’articolo 31 del regolamento INN, in quanto paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca INN.

    (92)

    In virtù dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera g), del regolamento INN, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a rifiutare l’importazione di prodotti della pesca nell’Unione senza dover chiedere prove supplementari o presentare domanda di assistenza allo Stato di bandiera, se sono venute a conoscenza del fatto che il certificato di cattura è stato convalidato dalle autorità di uno Stato di bandiera identificato come Stato non cooperante ai sensi dell’articolo 31 di detto regolamento.

    (93)

    È opportuno precisare che l’identificazione del Camerun come paese che la Commissione considera non cooperante non esclude che il Consiglio possa successivamente compilare un elenco di paesi non cooperanti.

    5.   PROCEDURA DI COMITATO

    (94)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per la pesca e l’acquacoltura,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il Camerun è identificato come paese terzo che la Commissione considera non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2023

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

    (2)  Decisione della Commissione, del 17 febbraio 2021, che notifica alla Repubblica del Camerun la possibilità di essere identificata come paese terzo non cooperante nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 59 I del 19.2.2021, pag. 1).

    (3)  Piano d’azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, 2001.

    (4)  Linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera (Voluntary Guidelines on Flag State Performance), marzo 2014, fonte: http://www.fao.org/3/a-i4577t.pdf.

    (5)  Accordo di Città del Capo del 2012 sull’attuazione delle disposizioni del protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca.

    (6)  UTHAIWAN (nome precedente WISDOM SEA REEFER, n. IMO 7637527), SEA VIEW (nome precedente AL WESAM 2, n. IMO 8692342), SEA WIND (nome precedente AL WESAM 1, n. IMO 8692354) e PROGRESO (nome precedente AL WESAM 5).

    (7)  FREEDOM 7, n. IMO 7302548, nomi precedenti ZHI MING/GOLDEN LAKE/n. 101 GLORIA, inserito nell’elenco della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) nel 2006 e successivamente incluso, sulla base di un incrocio di dati, negli elenchi della Commissione per la conservazione del tonno australe (CCSBT), della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), della IOTC, della Commissione per la pesca nell’Atlantico nord-orientale (NEAFC) e dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (SIOFA).

    (8)  MARIGOLDS (n. IMO 9447110) immatricolato il 6 maggio 2021, KAPITAN RUSAK (n. IMO 9121106) immatricolato il 27 settembre 2021 e DUNBOY (n. IMO 9147564) immatricolato il 29 marzo 2022. Secondo le informazioni raccolte dalla Commissione, KAPITAN RUSAK opera in acque soggette alla giurisdizione della Mauritania. DUNBOY si trovava nel porto di Walvis Bay, in Namibia, dal luglio 2022 almeno fino al mese di settembre 2022. Secondo informazioni ricavate dalla Commissione tramite banche dati liberamente accessibili, nel marzo 2022 MARIGOLDS si trovava manifestamente nel porto di Punta Arenas, in Cile. I suddetti pescherecci sono stati immatricolati dal distretto marittimo di Kribi (Circonscription maritime, fluviale et lacustre du Sud et de l’Est).

    (9)  Compreso il distretto marittimo di Kribi.

    (10)  Circolare n. 000007, firmata dal ministero dei Trasporti in data 11 settembre 2020. La circolare riguarda le navi di stazza lorda superiore alle 50 tonnellate, come MARIGOLDS, KAPITAN RUSAK e DUNBOY.

    (11)  GABU REEFER (n. IMO 8300949), SALY REEFER (n. IMO 7813925), SOLARTE (n. IMO 8210285), SILVER ICE (n. IMO 7819759), WAN YANG (n. IMO 8627309) e WRAITH (n. IMO 9101871). Tali navi sono descritte come navi da trasporto/frigorifere e navi d’appoggio.

    (12)  Nel giugno 2022 le autorità del Camerun hanno presentato un progetto di decreto per l’istituzione di un centro di monitoraggio delle navi battenti bandiera camerunese che avrà il compito di controllare, sotto la responsabilità delle autorità marittime, le navi battenti bandiera camerunese mediante AIS.

    (13)  KONYUI e PILOT WHALE (n. IMO 7703986).

    (14)  AKT, n. IMO 9923310, immatricolata il 16 novembre 2020.

    (15)  Si è invece deciso di coinvolgere le autorità responsabili della pesca nel centro di monitoraggio, sulla base di un progetto di decreto contenente anche disposizioni sulla procedura di immatricolazione delle navi.

    (16)  Si tratta dei pescherecci SEA WIND, SEA VIEW e PROGRESO, elencati in prima istanza dalla IOTC.

    (17)  In particolare, negli elenchi della CCSBT, dell’ICCAT, della IOTC, della NEAFC e del SIOFA.

    (18)  Cfr. considerando 46.

    (19)  La Commissione ha ricavato tali informazioni da una banca dati liberamente accessibile; nessuno dei due pescherecci, inoltre, risulta incluso nell’elenco dei pescherecci radiati trasmesso nel giugno 2022 dalle autorità del Camerun.

    (20)  Cfr. considerando 35.

    (21)  Cfr. considerando 40.

    (22)  Cfr. considerando 44.

    (23)  Cfr. considerando 45.

    (24)  Il peschereccio UTHAIWAN (nome precedente WISDOM SEA REEFER, n. IMO 7637527) è stato demolito.

    (25)  Cfr. considerando 29.

    (26)  Informazioni tratte dal sito https://hdr.undp.org/en/countries/profiles/CMR

    (27)  https://www.fao.org/iuu-fishing/capacity-development/en/


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