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Document 32023R0057

    Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione del 31 ottobre 2022 che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio

    C/2022/7613

    GU L 5 del 6.1.2023, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/57/oj

    6.1.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 5/7


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/57 DELLA COMMISSIONE

    del 31 ottobre 2022

    che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, l’articolo 64, paragrafo 3, lettera d), e l’articolo 94, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2021/2116 con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro.

    (2)

    Conformemente all’articolo 44, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116, gli Stati membri possono decidere di versare anticipi ai beneficiari per gli interventi di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e per le misure volte a regolare o sostenere i mercati agricoli. Al fine di garantire un versamento coerente e non discriminatorio degli anticipi e la tutela dei fondi dell’Unione, è opportuno stabilire condizioni specifiche per tale versamento di anticipi sotto forma di percentuali massime della spesa prevista e l’obbligo per i beneficiari di costituire una cauzione.

    (3)

    È inoltre opportuno adattare le disposizioni riguardanti le cauzioni di cui al capo IV del regolamento delegato (UE) 2022/127 per tener conto di tali condizioni specifiche.

    (4)

    All’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/127 il riferimento all’articolo 27 è errato e dovrebbe essere sostituito da un riferimento all’articolo 26 dello stesso.

    (5)

    Per quanto riguarda i pagamenti degli aiuti previsti nell’ambito dei programmi apicoli effettuati a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è opportuno garantire continuità mantenendo il fatto generatore del tasso di cambio attualmente applicabile.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2022/127,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento delegato (UE) 2022/127

    Il regolamento delegato (UE) 2022/127 è così modificato:

    (1)

    è inserito il seguente capo III bis:

    «CAPO III bis

    Condizioni specifiche per il versamento degli anticipi

    Articolo 15 bis

    Condizioni specifiche per il versamento degli anticipi di cui all’articolo 44, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116

    1.   Il pagamento degli anticipi di cui all’articolo 44, paragrafo 3 bis, del regolamento (UE) 2021/2116 non supera l’80 % della spesa prevista del programma operativo approvato o, se del caso, degli interventi di cui agli articoli 55 e 58 del regolamento (UE) 2021/2115.

    2.   Il versamento degli anticipi di cui al paragrafo 1 è subordinato alla costituzione di una cauzione pari almeno all’importo dell’anticipo.»

    ;

    (2)

    L’articolo 27 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 27

    Ambito di applicazione

    La presente sezione si applica ogniqualvolta una normativa specifica dell’Unione preveda la possibilità di versare in anticipo un determinato importo prima che sia stato adempiuto l’obbligo previsto per l’ottenimento di un aiuto o di un beneficio.»

    ;

    (3)

    all’articolo 28 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

    «1 bis.   La domanda di svincolo della cauzione relativa al versamento degli anticipi è corredata dei documenti giustificativi comprovanti il diritto all’attribuzione definitiva dell’importo concesso o il rimborso dell’importo concesso, maggiorato di qualsiasi aggiunta prevista dalle norme specifiche dell’Unione.»

    ;

    (4)

    è inserito il seguente articolo 31 bis:

    «Articolo 31 bis

    Programmi apicoli

    Per gli importi pagati nell’ambito dei programmi apicoli a norma dell’articolo 55 del regolamento (UE) 1308/2013, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio dell’anno in cui è effettuato il pagamento.»

    .

    Articolo 2

    Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/127

    All’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2022/127, il primo comma, è sostituito dal seguente:

    «4.   In caso di adempimento di un obbligo entro i termini prescritti, ma ove sia previsto un termine per la presentazione della relativa prova, la cauzione che garantisce tale obbligo è incamerata per ogni giorno di calendario di superamento di tale termine in base alla formula 0,2/termine prescritto in giorni e tenendo conto dell’articolo 26.»

    .

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 95).

    (3)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).


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