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Document 32022R2288

Regolamento delegato (UE) 2022/2288 della Commissione del 16 agosto 2022 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2066 che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga dell’esenzione dall’obbligo di sbarco legata all’alto tasso di sopravvivenza per le vongole (Venus spp.), la cappasanta (Pecten jacobaeus) e le vongole (Venerupis spp.) nel Mar Mediterraneo occidentale

C/2022/5700

GU L 303 del 23.11.2022, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2288/oj

23.11.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 303/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2288 DELLA COMMISSIONE

del 16 agosto 2022

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2066 che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga dell’esenzione dall’obbligo di sbarco legata all’alto tasso di sopravvivenza per le vongole (Venus spp.), la cappasanta (Pecten jacobaeus) e le vongole (Venerupis spp.) nel Mar Mediterraneo occidentale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (1), in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2021/2066 della Commissione (2) prevede l’attuazione dell’obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale, applicabile dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.

(2)

Il 9 maggio 2022 la Spagna, la Francia e l’Italia (gruppo ad alto livello «Pescamed») hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune con cui hanno proposto la proroga di alcune esenzioni dall’obbligo di sbarco per le attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo occidentale, tenendo conto dei pareri del consiglio consultivo per il Mediterraneo («MEDAC»).

(3)

Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») ha valutato la raccomandazione tra il 16 e il 20 maggio 2022 (3).

(4)

L’8 luglio 2022 il gruppo ad alto livello Pescamed ha presentato una raccomandazione comune aggiornata, anch’essa valutata dallo CSTEP.

(5)

A norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) n 380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) la Commissione ha esaminato la raccomandazione comune dell’8 luglio 2022 alla luce della valutazione dello CSTEP al fine di accertarne la compatibilità con le misure di conservazione pertinenti, compreso l’obbligo di sbarco.

(6)

La raccomandazione comune aggiornata dell’8 luglio 2022 propone di prorogare le esenzioni legate all’alto tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, stabilite per le vongole (Venus spp.), la cappasanta (Pecten jacobaeus) e le vongole (Venerupis spp.) catturate con draghe meccanizzate.

(7)

Per quanto riguarda le vongole (Venus spp.) lo CSTEP ha concluso che le informazioni di supporto forniscono stime attendibili di alta capacità di sopravvivenza. La Commissione ritiene pertanto che l’esenzione debba essere prorogata.

(8)

Per quanto riguarda la cappasanta (Pecten jacobaeus) e le vongole (Venerupis spp.) lo CSTEP ha rilevato che sono state presentate prove supplementari per la cappasanta (Pecten jacobaeus). La Commissione riconosce che per queste due specie e altre specie simili di bivalvi catturate con draghe meccanizzate in altri bacini marittimi esistono studi e pubblicazioni scientifiche che, in passato, sono stati valutati dallo CSTEP. Per quanto riguarda le analogie con la cappasanta (Pecten jacobaeus) e le vongole (Venerupis spp.) del Mediterraneo occidentale, la probabilità di alto tasso di sopravvivenza va considerata in relazione a queste due specie, chiedendo nel contempo agli Stati membri di condurre studi nel Mar Mediterraneo occidentale.

(9)

Poiché le prove relative ai tassi di sopravvivenza della cappasanta (Pecten jacobaeus) e delle vongole (Venerupis spp.) non sono conclusive e lo CSTEP ha concluso che è necessario fornire ulteriori prove scientifiche sulla capacità di sopravvivenza di tali specie di bivalvi nel Mar Mediterraneo occidentale, la Commissione ritiene che l’esenzione debba essere prorogata solo per un breve periodo. Gli Stati membri interessati dovrebbero pertanto sottoporre alla valutazione dello CSTEP le prove scientifiche pertinenti.

(10)

Nella raccomandazione comune aggiornata del 8 luglio 2022 gli Stati membri hanno ribadito l’impegno ad aumentare la selettività degli attrezzi da pesca in linea con i risultati degli attuali programmi di ricerca, al fine di ridurre e limitare le catture indesiderate e, in particolare, le catture di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione.

(11)

Nella raccomandazione comune aggiornata dell’8 luglio 2022 gli Stati membri interessati si sono inoltre impegnati ad individuare ulteriori zone di chiusura della pesca al fine di ridurre la mortalità del novellame laddove vi siano prove di una sua elevata concentrazione.

(12)

Le misure proposte dalla raccomandazione comune aggiornata dell’8 luglio 2022 sono in linea con l’articolo 15, paragrafo 4, con l’articolo 15, paragrafo 5, lettera b), e con l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/2066.

(13)

Poiché le misure di cui al presente regolamento incidono direttamente sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Esso dovrebbe tuttavia applicarsi a decorrere da una data successiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/2066 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

alla cappasanta (Pecten jacobaeus) catturata con draghe automatiche (HMD) fino al 31 dicembre 2023;

b)

alle vongole (Venerupis spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) fino al 31 dicembre 2023;

c)

alle vongole (Venus spp.) catturate con draghe automatiche (HMD) fino al 31 dicembre 2024;»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Entro il 1o maggio 2022 e 2023 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mar Mediterraneo presentano alla Commissione dati supplementari relativi ai rigetti e ogni altra prova scientifica pertinente a sostegno dell’esenzione di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Lo CSTEP valuta i dati e le informazioni presentati al più tardi entro il 31 luglio.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 172 del 26. 6.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2021/2066 della Commissione, del 25 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcuni stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale per il periodo 2022-2024 (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 17).

(3)  Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), Evaluation of Joint Recommendations on the Landing Obligation and on the Technical Measures Regulation (Valutazione delle raccomandazioni comuni sull’obbligo di sbarco e sul regolamento sulle misure tecniche) (CSTEP-22-05).

(4)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).


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