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Document 32022D2270
Council Decision (CFSP) 2022/2270 of 18 November 2022 amending Decision (CFSP) 2019/2108 in support of strengthening biological safety and security in Latin America in line with the implementation of United Nations Security Council Resolution 1540 (2004) on non-proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery
Decisione (PESC) 2022/2270 del Consiglio del 18 novembre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2019/2108 a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in America latina in linea con l’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori
Decisione (PESC) 2022/2270 del Consiglio del 18 novembre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2019/2108 a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in America latina in linea con l’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori
ST/14120/2022/INIT
GU L 300 del 21.11.2022, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.11.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 300/21 |
DECISIONE (PESC) 2022/2270 DEL CONSIGLIO
del 18 novembre 2022
che modifica la decisione (PESC) 2019/2108 a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in America latina in linea con l’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 9 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/2108 (1), che prevede, per i progetti di cui al suo articolo 1, un periodo di esecuzione di 36 mesi a decorrere dalla data della conclusione dell’accordo di finanziamento di cui al suo articolo 3, paragrafo 3. |
(2) |
Il periodo di attuazione dell’accordo termina il 20 dicembre 2022. |
(3) |
Il 12 settembre 2022 il segretario esecutivo della Commissione interamericana contro il terrorismo dell’Organizzazione degli Stati americani (OAS/CICTE), responsabile dell’esecuzione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2019/2108, ha chiesto una proroga di 14 mesi a costo zero del periodo di attuazione di tale decisione. Tale proroga consente all’OAS/CICTE di eseguire diversi progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2019/2108 la cui esecuzione ha risentito negativamente della pandemia di COVID-19. |
(4) |
La proroga del periodo di esecuzione dei progetti di cui all’articolo 1 della decisione (PESC) 2019/2108 fino al 20 febbraio 2024 non ha implicazioni sul piano delle risorse finanziarie. |
(5) |
La decisione (PESC) 2019/2108 deve pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 5, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2019/2108 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 20 febbraio 2024.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) Decisione (PESC) 2019/2108 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione biologica in America latina in linea con l’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 318 del 10.12.2019, pag. 123).