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Document 32022R2090

Regolamento (UE) 2022/2090 del Consiglio del 27 ottobre 2022 che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/109 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

ST/13076/2022/INIT

GU L 281 del 31.10.2022, p. 1–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2090/oj

31.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 281/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/2090 DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2022

che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/109 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l’adozione di misure di conservazione, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e di altri organismi consultivi, i pareri dei consigli consultivi istituiti per le rispettive zone geografiche di competenza e le raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri.

(2)

Spetta al Consiglio adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca siano assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che l’obiettivo della politica comune della pesca è ottenere il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, MSY) entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock. L’obiettivo fissato per il periodo transitorio fino al 2020 consisteva nel trovare un giusto equilibrio tra il conseguimento dell’MSY per tutti gli stock e le possibili implicazioni socioeconomiche degli eventuali adeguamenti delle relative possibilità di pesca.

(4)

A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto di implicazioni biologiche e socioeconomiche e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi.

(5)

Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. Tale piano è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra dei livelli in grado di produrre l’MSY. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca per gli stock soggetti a piani pluriennali specifici debbano essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani pluriennali stessi.

(6)

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139, le possibilità di pesca per gli stock di cui all’articolo 1 dello stesso regolamento dovevano essere fissate in modo da raggiungere quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 una mortalità per pesca compatibile con l’MSY espresso in intervalli di valori. I limiti di cattura applicabili nel 2023 agli stock pertinenti nel Mar Baltico dovrebbero pertanto essere stabiliti in linea con gli obiettivi del piano pluriennale istituito da tale regolamento.

(7)

Il 31 maggio 2022 il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare («CIEM») ha pubblicato il parere annuale sugli stock del Mar Baltico, fatta salva l’aringa del Baltico occidentale, sulla quale il parere è uscito il 30 giugno 2022. Esso ha evidenziato che la biomassa dell’aringa del Baltico occidentale nelle sottodivisioni CIEM da 20 a 24 è lievemente aumentata ma è pari a solo il 59 % del valore limite di riferimento per la biomassa riproduttiva dello stock (Blim), al di sotto del quale la capacità riproduttiva potrebbe essere ridotta. Il reclutamento continua inoltre ad attestarsi su livelli storicamente bassi. Per il quinto anno consecutivo il CIEM ha quindi pubblicato un parere di zero catture per l’aringa del Baltico occidentale. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno pertanto adottare tutte le misure correttive atte ad assicurare un rapido ritorno dello stock in questione a livelli superiori a quello in grado di produrre l’MSY. Tale disposizione prevede inoltre che si adottino ulteriori misure correttive. Pertanto, nel 2022 la pesca diretta dell’aringa del Baltico occidentale è stata chiusa ed è stato fissato un TAC molto basso per le catture accessorie inevitabili di tale stock, al fine di evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante. Tuttavia, la pesca mirata dell’aringa del Baltico occidentale è stata autorizzata per le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica e svolte nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nonché per i pescatori che praticano una pesca costiera su piccola scala con determinati attrezzi fissi. Tenuto conto del parere del CIEM e della situazione immutata dello stock, è opportuno mantenere invariato il livello delle possibilità di pesca e le misure correttive a esse funzionalmente collegate.

(8)

Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, dal 2019 il CIEM può basare il suo parere precauzionale su una valutazione più ricca di dati. Secondo le sue stime la biomassa degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale continua a essere al di sotto del Blim e in pratica non è aumentata dal 2021. Per il quarto anno consecutivo, quindi, il CIEM ha pubblicato un parere di zero catture per il merluzzo bianco del Baltico orientale. Nell’Unione, dal 2019 sono state adottate misure di conservazione rigorose. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, la pesca mirata del merluzzo bianco del Baltico orientale è stata chiusa e, per le catture accessorie inevitabili di tale stock, è stato fissato un TAC di livello molto basso al fine di evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante. Sono state inoltre adottate ulteriori misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca sotto forma di chiusure della pesca nel periodo della riproduzione e di divieto della pesca ricreativa nella principale zona di distribuzione. Tenuto conto del parere del CIEM e della situazione immutata dello stock, è opportuno mantenere senza variazioni il livello delle possibilità di pesca e le misure correttive a esse funzionalmente collegate.

(9)

Per quanto riguarda lo stock del merluzzo bianco del Baltico occidentale, le stime degli scienziati hanno indicato da diversi anni che la biomassa riproduttiva dello stock era inferiore al valore di riferimento al di sotto del quale occorre adottare misure di gestione specifiche e appropriate (Btrigger). Negli ultimi anni sono state pertanto adottate misure di gestione sempre più rigorose. Nel 2021 il CIEM ha deciso di effettuare una valutazione più approfondita, dalla quale è emerso che in realtà da oltre dieci anni la biomassa del merluzzo bianco del Baltico occidentale è stata sostanzialmente al di sotto del Blim. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1139, la pesca mirata del merluzzo bianco del Baltico occidentale è stata pertanto chiusa ed è stato fissato un TAC molto basso per le catture accessorie inevitabili di tale stock, al fine di evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante. Sono state inoltre adottate ulteriori misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca sotto forma di proroga della chiusura della pesca, anche ricreativa, nel periodo della riproduzione, e di ulteriore riduzione del limite giornaliero della pesca ricreativa. Nel 2022 il CIEM ha rivisto al ribasso la biomassa dello stock che, nonostante un lieve aumento dello scorso anno, è stimata inferiore al 40 % del Blim. In ragione di stime di reclutamento in lieve crescita e fattori di mortalità aggiuntivi poco chiari - che il CIEM non è attualmente in grado di includere nel modello di valutazione - il parere per la mortalità per pesca che dà luogo a un MSY (FMSY) è di aumentare le catture totali. Tuttavia, il CIEM evidenzia che le sue previsioni a breve termine sono estremamente incerte e che, data la scarsa chiarezza dei fattori di mortalità aggiuntivi, se le possibilità di pesca saranno fissate al valore FMSY, esiste una probabilità del 66 % che nel 2024 la biomassa dello stock rimanga al di sotto del Blim. Inoltre, come nel 2021, il CIEM non è stato in grado di fornire pareri separati sulle catture commerciali e su quelle ricreative. Dato il calo dello stock e l’incertezza circa il parere per le catture al valore FMSY, è opportuno adottare un approccio precauzionale e mantenere senza variazioni il livello delle possibilità di pesca e le misure correttive funzionalmente collegate.

(10)

Secondo le stime del CIEM, nel 2020 la biomassa dell’aringa del Baltico centrale è scesa al di sotto del Btrigger e nel 2021 si è avvicinata al Blim. Nel 2022 il CIEAM aveva estimato che la biomassa fosse aumentata, pur rimanendo al di sotto del Btrigger. Lo stock ha potuto contare solo sulla classe di età 2019 e la stima della sua consistenza è cambiata considerevolmente dal 2020. È quindi opportuno fissare le possibilità di pesca conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139.

(11)

La biomassa dell’aringa del Golfo di Botnia è in costante diminuzione dal 2010. Nel 2019 il CIEM ha deciso di formulare un parere basato sull’approccio sviluppato per gli stock con dati limitati, a causa di forti distorsioni retrospettive nella valutazione degli stock. In seguito ad un’analisi approfondita, il CIEM è stato nuovamente in grado di formulare un parere sull’MSY nel 2021. Il parere aggiornato per il 2021 prevedeva un aumento sostanziale delle possibilità di pesca per il 2021, sulla base della stima di aumento della biomassa. Nel parere 2022 il CIEM ha raccomandato una lieve riduzione delle possibilità di pesca. Tuttavia, nel parere 2023, il CIEM ha rivisto significativamente al ribasso la biomassa dello stock. Secondo il CIEM, la riduzione della biomassa è molto probabilmente dovuta al continuo calo delle dimensioni dell’aringa. Il CIEM stima che la biomassa dello stock sia ora appena al di sopra del Btrigger. L’unico scenario di cattura raccomandato dal CIEM che manterrebbe lo stock al di sopra del Btrigger nel 2024 è il valore più basso dell’intervallo FMSY. Data l’evoluzione negativa e la necessità di evitare che lo stock scenda sotto il Btrigger, è opportuno fissare le possibilità di pesca al valore più basso dell’intervallo FMSY.

(12)

Secondo il parere del CIEM sulla passera di mare, il merluzzo bianco è una cattura accessoria della pesca della passera di mare. Secondo il parere del CIEM sullo spratto, quest’ultimo è catturato nella pesca multispecifica insieme all’aringa ed è una preda del merluzzo bianco. È opportuno tener conto di tali dinamiche interspecie e fissare le possibilità di pesca per la passera di mare e lo spratto al corrispondente intervallo FMSY inferiore.

(13)

Per quanto riguarda il salmone nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 31, il CIEM ha affermato per diversi anni che lo stato degli stock fluviali era assai eterogeneo. Nel 2021, in seguito ad analisi approfondita, il CIEM ha raccomandato che tutte le catture della pesca commerciale e ricreativa nel bacino principale, che sono intrinsecamente attività di pesca multispecifica finalizzate alla cattura del salmone proveniente da stock fluviali sia sani che deboli, siano interrotte per proteggere gli stock fluviali deboli. Il CIEM ritiene tuttavia che l’attuale pesca diretta nelle zone costiere del Golfo di Botnia e del Mare di Åland possa continuare durante la migrazione estiva del salmone. È stato quindi fissato un TAC specifico per le catture accessorie di salmone in tali zone, fatte salve le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, svolte nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241; per le attività di pesca costiera a nord della latitudine 59° 30′ N nel periodo compreso tra il 1o maggio e il 31 agosto. Sono state adottate ulteriori misure correttive funzionalmente collegate alle possibilità di pesca, sotto forma di limitazioni all’uso dei palangari e di limite giornaliero nella pesca ricreativa. Nel 2022 il CIEM ha ripresentato il parere del 2021. È pertanto opportuno mantenere senza variazioni il livello delle possibilità di pesca e le misure correttive funzionalmente collegate, precisando inoltre che il pescatore dedito alla pesca ricreativa dovrebbe cessare la pesca del salmone per il resto del giorno dopo la cattura del primo salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa.

(14)

Ai fini di garantire il pieno uso delle possibilità di pesca costiera, nel 2019 è stata introdotta per il salmone una flessibilità limitata all’interno della zona tra le sottodivisioni CIEM da 22 a 31 e la sottodivisione CIEM 32. Viste le possibilità di pesca invariate per i tali due stock, è opportuno mantenere inalterata la flessibilità attuale.

(15)

Il divieto di pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base e il limite delle catture accessorie al 3 % delle catture combinate di trota di mare e salmone hanno contribuito in larga misura a ridurre notevolmente il gran numero di dichiarazioni inesatte di catture di salmone, in particolare laddove dichiarate come catture di trota di mare. È opportuno pertanto mantenere invariata la disposizione di tenere basso il tasso di dichiarazioni inesatte.

(16)

Le misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco e del salmone e le misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone dovrebbero lasciare impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(17)

L’utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (4), in particolare l’articolo 33 riguardante rispettivamente la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e l’articolo 34 riguardante la trasmissione dei dati relativi all’esaurimento delle possibilità di pesca alla Commissione. È opportuno pertanto che il presente regolamento specifichi i codici relativi agli sbarchi di stock oggetto del medesimo, che gli Stati membri devono utilizzare quando trasmettono tali dati alla Commissione.

(18)

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (5) ha disposto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese, a norma dei suoi articoli 3 e 4, disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionali e a TAC analitici. A norma dell’articolo 2 di tale regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 e 4, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, l’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 ha istituito il meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all’obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un’eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, è opportuno precisare che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(19)

La biomassa degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, di merluzzo bianco del Baltico occidentale e di aringa del Baltico occidentale è inferiore al Blim e nel 2023 sono consentite solo catture accessorie, attività di pesca a scopo scientifico e, per l’aringa del Baltico occidentale, determinate attività di pesca costiera su piccola scala. Gli Stati membri con una quota del TAC pertinente si sono pertanto impegnati a non applicare, nel 2023, la flessibilità interannuale prevista all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tali stock, in modo che, in tale anno, le catture non superino il TAC fissato per il merluzzo bianco del Baltico orientale, l’aringa del Baltico occidentale e il merluzzo bianco del Baltico occidentale. Inoltre, la biomassa di quasi tutti gli stock fluviali di salmone a sud della latitudine 59° 30′ N è al di sotto del valore limite di riferimento per la produzione di giovani salmoni (Rlim) e nel 2023 in quella zona sono consentite solo le catture accessorie e le attività di pesca a scopo scientifico. Pertanto, gli Stati membri interessati hanno assunto un impegno analogo per quanto riguarda la flessibilità interannuale per le catture di salmone del bacino principale nel 2023.

(20)

Il regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio (6) fissa le possibilità di pesca per la busbana norvegese fino al 31 ottobre 2022 nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della sottozona 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione 2a. La campagna di pesca per la busbana norvegese decorre dal 1o novembre al 31 ottobre. Al fine di consentire l’inizio delle attività di pesca il 1o novembre 2022, sulla base di nuovi pareri scientifici e a seguito di consultazioni con il Regno Unito, è necessario fissare un TAC preliminare per la busbana norvegese nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della sottozona 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a per il periodo dal 1o novembre 2022 al 31 dicembre 2022. Tale TAC preliminare dovrebbe essere fissato in linea con il parere del CIEM pubblicato il 7 ottobre 2022.

(21)

L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra, e il relativo protocollo di esecuzione (7), prevede che all’Unione spetti il 7,7 % del TAC per la pesca del capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14. Il 7 ottobre 2022 le autorità groenlandesi hanno comunicato all’Unione che, a seguito dei migliori pareri scientifici disponibili e sulla base dell’accordo raggiunto tra la Groenlandia, l’Islanda e la Norvegia sul capelin, il governo della Groenlandia aveva fissato il proprio contingente. Conformemente al protocollo di esecuzione, la Groenlandia intende offrire all’Unione 7 760 tonnellate di capelin. In attesa dell’accettazione da parte dell’Unione dell’offerta di capelin e dell’attuazione di tale offerta nel diritto dell’Unione, le possibilità di pesca per tale stock nel regolamento (UE) 2022/109 dovrebbero recare la dicitura «Da fissare».

(22)

Il 12 ottobre 2022 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico aggiornato per il nasello australe nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 per il 2022. Tale parere scientifico aggiornato è un parere relativo all’MSY e si basa su un nuovo modello di valutazione sviluppato dal CIEM nel corso della definizione dei parametri di riferimento per tale stock effettuata nel febbraio 2022. Le possibilità di pesca per tale stock per il 2022, stabilite dal regolamento (UE) 2022/109, dovrebbero essere aggiornate sulla base di tale parere scientifico riveduto e il TAC dovrebbe essere fissato in linea con il valore più elevato all’interno dell’intervallo FMSY («FMSY superiore»), in quanto lo stock meridionale di nasello è la specie dal contingente più limitante nella pesca multispecifica.

(23)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/109.

(24)

Al fine di evitare un’interruzione delle attività di pesca, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative al Mar Baltico si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2023. I limiti di cattura previsti nel regolamento (UE) 2022/109 si applicano dal 1o gennaio 2022. Le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative a tali limiti di cattura dovrebbero pertanto entrare in vigore anch’esse a decorrere dal 1o gennaio 2022. È opportuno tuttavia che il presente regolamento si applichi alla busbana norvegese nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a dal 1o novembre 2022 al 31 ottobre 2023, poiché quella è la campagna di pesca dello stock. Data la necessità di proseguire le attività di pesca sostenibili e di avviare le attività di pesca pertinenti in tempo utile per l’apertura delle campagne di pesca, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura per il capelin nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 si applichino a decorrere dal 15 ottobre 2022. Poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite o saranno aumentate dal presente regolamento, l’applicazione retroattiva del presente regolamento non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2023 e modifica determinate possibilità di pesca in altre acque fissate dal regolamento (UE) 2022/109.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico.

2.   Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle disposizioni pertinenti.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1)

«sottodivisione»: una sottodivisione del Mar Baltico del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) quale definita nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

2)

«totale ammissibile di catture» (TAC): il quantitativo di ciascuno stock che può essere catturato nell’arco di un anno;

3)

«contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

4)

«pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi.

CAPO II

Possibilità di pesca

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti e, se del caso, le condizioni che vi sono funzionalmente collegate sono stabiliti nell’allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali riguardanti la ripartizione delle possibilità di pesca

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca a norma del presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati a norma dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d)

i quantitativi riportati a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o i quantitativi trasferiti a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Gli stock di specie non bersaglio rientranti nei limiti biologici di sicurezza di cui all’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che possono beneficiare della deroga dall’obbligo di imputare le catture al contingente pertinente sono indicati nelle tabelle dei TAC nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 7

Chiusure per proteggere le zone di riproduzione del merluzzo bianco

1.   Dal 1o maggio al 31 agosto è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 25 e 26.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:

a)

operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tale ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;

b)

pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, palangari di fondo, palangari entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti;

c)

pescherecci dell’Unione che pescano nella sottodivisione 25 per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm, nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 50 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita.

3.   Dal 15 gennaio al 31 marzo è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 22 e 23 e dal 15 maggio al 15 agosto nella suddivisione 24.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:

a)

operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché tale ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;

b)

pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, palangari di fondo, palangari entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti;

c)

pescherecci dell’Unione che pescano nella sottodivisione 24 per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm, nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 40 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita;

d)

pescherecci dell’Unione che pescano con draghe per molluschi bivalvi nella sottodivisione 22, nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti.

5.   I comandanti dei pescherecci di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), e al paragrafo 4, lettera b), c) o d), assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro competente.

Articolo 8

Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni da 22 a 26

1.   Nell’ambito delle attività di pesca ricreativa non può essere conservato più di un esemplare di merluzzo bianco per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22 e 23 e nella sottodivisione 24 entro sei miglia nautiche misurate dalle linee di base. Tuttavia, nel periodo dal 15 gennaio al 31 marzo, la pesca ricreativa del merluzzo bianco è vietata nelle zone suddette.

2.   La pesca ricreativa del merluzzo bianco è vietata nella sottodivisione 24 oltre le sei miglia nautiche misurate dalle linee di base e nelle sottodivisioni 25 e 26.

3.   Il presente articolo non pregiudica le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 9

Misure relative alla pesca ricreativa del salmone nelle sottodivisioni da 22 a 31

1.   La pesca ricreativa del salmone è vietata nelle sottodivisioni da 22 a 31. Qualsiasi esemplare di salmone catturato accidentalmente è immediatamente rilasciato in mare.

2.   In deroga al paragrafo 1, la pesca ricreativa del salmone è autorizzata alle seguenti condizioni cumulative:

a)

non può essere catturato e detenuto più di un esemplare di salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa per pescatore al giorno;

b)

dopo la cattura del primo salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa, il pescatore dedito alla pesca ricreativa deve cessare la pesca del salmone per il resto del giorno;

c)

tutti gli esemplari di qualsiasi specie ittica detenuti sono sbarcati interi.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, la pesca ricreativa del salmone a nord della latitudine 59° 30′ N è autorizzata dal 1o maggio al 31 agosto senza restrizioni in zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base.

4.   Il presente articolo non pregiudica le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 10

Misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone nelle sottodivisioni da 22 a 32

1.   Dal 1o gennaio al 31 dicembre 2023 ai pescherecci dell’Unione è vietata la pesca della trota di mare al di là delle quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni da 22 a 32. Nell’ambito della pesca del salmone al di là delle quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nella sottodivisione 32, le catture accessorie di trota di mare non superano il 3 % delle catture totali di salmone e di trota di mare detenute a bordo in qualsiasi momento o sbarcate al termine di ciascuna bordata di pesca.

2.   Nelle sottodivisioni da 22 a 31 è vietata la pesca con palangari oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 11

Flessibilità

1.   Salvo se diversamente specificato nell’allegato del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali, mentre l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

2.   L’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano se lo Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 12

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato del presente regolamento.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 13

Modifiche del regolamento (UE) 2022/109

Il regolamento (UE) 2022/109 è così modificato:

1)

nell’allegato IA, parte A, la tabella sulle possibilità di pesca per il nasello (Merluccius merluccius) nella divisione CIEM 8c, nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Nasello

Merluccius merluccius

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1

(HKE/8C3411)

Spagna

 

9 021

 

TAC analitico»

Francia

866

Portogallo

4 209

Unione

14 096

 

 

TAC

14 429

2)

nell’allegato IA, parte B, la tabella sulle possibilità di pesca per la busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarkii

Zona:

3a; acque del Regno Unito e dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(NOP/2A3A4.)

Anno

2022

 

2023

 

 

Danimarca

49 478

(1) (3)

24 727

(1) (6)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

9

(1) (2) (3)

5

(1) (2) (6)

Paesi Bassi

36

(1) (2) (3)

18

(1) (2) (6)

Unione

49 524

(1) (3)

24 750

(1) (6)

Regno Unito

10 204

(2) (3)

5 250

(2) (6)

Norvegia

0

(4)

0

(4)

Isole Fær Øer

0

(5)

0

(5)

TAC

59 728

 

30 000

 

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/ * 2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e dell’Unione delle zone 2a, 3a e 4.

(3)

Può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2021 al 31 ottobre 2022.

(4)

Deve essere utilizzata una griglia di selezione.

(5)

Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/ * 2A3A4), da imputare a questo contingente.

(6)

Può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2022 al 31 ottobre 2023.»

3)

nell’allegato IB, la tabella sulle possibilità di pesca per il capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(CAP/514GRN)

Danimarca

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

Da fissare

 

Svezia

Da fissare

 

Tutti gli Stati membri

Da fissare

(1)

Unione

Da fissare

(2) (3)

Norvegia

Da fissare

(3)

TAC

Non pertinente

 

(1)

Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente “Tutti gli Stati membri” solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell’Unione non accedono in nessun caso al contingente “Tutti gli Stati membri”. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).

(2)

Le attività di pesca possono iniziare quando l’Unione accetta un’offerta da parte delle autorità groenlandesi per tali contingenti nel quadro dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra, e del relativo protocollo di esecuzione. Gli Stati membri provvedono affinché le loro catture non superino il quantitativo ricevuto dalle autorità groenlandesi, previa detrazione dei quantitativi trasferiti alla Norvegia.

(3)

Per il periodo di pesca compreso tra il 15 ottobre 2022 e il 15 aprile 2023.»

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023.

In deroga al secondo comma:

a)

l’articolo 13, punto 1), si applica dal 1o gennaio 2022;

b)

l’articolo 13, punto 2), si applica dal 1o novembre 2022 al 31 ottobre 2023;

c)

l’articolo 13, punto 3), si applica dal 15 ottobre 2022 al 15 aprile 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

(4)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(6)  Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).

(7)   GU L 175 del 18.5.2021, pag. 3.

(8)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).


ALLEGATO

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL’UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le condizioni a essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

Gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi scientifici delle specie.

Ai fini del presente regolamento è fornita la tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni riportata di seguito.

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Clupea harengus

HER

Aringa

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Salmo salar

SAL

Salmone atlantico

Sprattus sprattus

SPR

Spratto


Tabella 1

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

sottodivisioni 30-31

(HER/30/31.)

Finlandia

65 627

 

TAC analitico

Svezia

14 420

 

Unione

80 047

 

TAC

80 047

 


Tabella 2

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

sottodivisioni 22-24

(HER/3BC + 24)

Danimarca

110

(1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

435

(1)

Finlandia

0

(1)

Polonia

103

(1)

Svezia

140

(1)

Unione

788

(1)

TAC

788

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono essere dirette alla cattura dell’aringa, purché tale ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo paragrafo, la pesca di questo contingente è autorizzata per i pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, lenze a mano, reti a postazione fissa o attrezzatura da jigging. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro competente.


Tabella 3

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

(HER/3D-R30)

Danimarca

1 558

 

TAC analitico

Germania

413

 

Estonia

7 957

 

Finlandia

15 531

 

Lettonia

1 964

 

Lituania

2 068

 

Polonia

17 645

 

Svezia

23 686

 

Unione

70 822

 

TAC

Non pertinente


Tabella 4

Specie:

Aringa

Clupea harengus

Zona:

sottodivisione 28.1

(HER/03D.RG)

Estonia

21 078

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

Lettonia

24 565

 

Unione

45 643

 

TAC

45 643

 


Tabella 5

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-32

(COD/3DX32.)

Danimarca

 

137

(1)

TAC precauzionale

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

54

(1)

Estonia

13

(1)

Finlandia

10

(1)

Lettonia

51

(1)

Lituania

33

(1)

Polonia

159

(1)

Svezia

138

(1)

Unione

595

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono essere dirette alla cattura del merluzzo bianco, purché tale ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.


Tabella 6

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

sottodivisioni 22-24

(COD/3BC + 24)

Danimarca

214

(1)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

104

(1)

Estonia

5

(1)

Finlandia

4

(1)

Lettonia

18

(1)

Lituania

11

(1)

Polonia

57

(1)

Svezia

76

(1)

Unione

489

(1)

TAC

489

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono essere dirette alla cattura del merluzzo bianco, purché tale ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.


Tabella 7

Specie:

Passera di mare

Pleuronectes platessa

Zona:

acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

(PLE/3BCD-C)

Danimarca

8 105

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

Germania

900

 

Polonia

1 697

 

Svezia

611

 

Unione

11 313

 

TAC

11 313

 


Tabella 8

Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31

(SAL/3BCD-F)

Danimarca

13 223

(1)(2)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

1 471

(1)(2)

Estonia

1 344

(1)(2)(3)

Finlandia

16 488

(1)(2)

Lettonia

8 411

(1)(2)

Lituania

989

(1)(2)

Polonia

4 011

(1)(2)

Svezia

17 874

(1)(2)

Unione

63 811

(1)(2)

TAC

Non pertinente

(1)

Numero di esemplari.

(2)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono essere dirette alla cattura del salmone, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo paragrafo, la pesca di questo contingente è autorizzata per i pescherecci dell’Unione a nord della latitudine 59° 30′ N in zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nel periodo dal 1o maggio al 31 agosto.

(3)

Condizione speciale: fino a un massimo di 450 esemplari di questo contingente possono essere pescati nelle acque dell’Unione della sottodivisione 32 (SAL/ * 3D32).


Tabella 9

Specie:

Salmone atlantico

Salmo salar

Zona:

acque dell’Unione della sottodivisione 32

(SAL/3D32.)

Estonia

969

(1)

TAC precauzionale

Finlandia

8 486

(1)

Unione

9 455

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Numero di esemplari.


Tabella 10

Specie:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona:

acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

(SPR/3BCD-C)

Danimarca

22 107

 

TAC analitico

Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

Germania

14 006

 

Estonia

25 671

 

Finlandia

11 573

 

Lettonia

31 005

 

Lituania

11 216

 

Polonia

65 798

 

Svezia

42 738

 

Unione

224 114

 

TAC

Non pertinente


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