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Document 32022R1929

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1929 della Commissione del 31 marzo 2022 che modifica le norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 per quanto riguarda i moduli per fornire le informazioni conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio

C/2022/1894

GU L 266 del 13.10.2022, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1929/oj

13.10.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 266/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1929 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2022

che modifica le norme tecniche di attuazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 per quanto riguarda i moduli per fornire le informazioni conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 7, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 della Commissione (2) stabilisce l’utilizzo di moduli per fornire le informazioni conformemente ai requisiti di notifica semplici, trasparenti e standardizzati (STS). In particolare, gli allegati da I a III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 specificano le informazioni da segnalare all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per le cartolarizzazioni che soddisfano i requisiti STS di cui agli articoli da 19 a 22 e agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402.

(2)

Il regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) 2017/2402 estendendo il quadro sulle cartolarizzazioni STS alle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio. Di conseguenza è necessario specificare il modulo per fornire le informazioni conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio.

(3)

Per fornire agli investitori, ai potenziali investitori e alle autorità competenti una panoramica comparativa di tutti i tipi di cartolarizzazioni STS, è opportuno garantire la coerenza tra tutte le notifiche STS. Il modulo di notifica per le cartolarizzazioni STS nel bilancio dovrebbe pertanto essere in linea con il formato del modulo per le cartolarizzazioni tradizionali STS, tenendo conto nel contempo dei requisiti concernenti gli accordi sulla protezione del credito e il ruolo dell’agente terzo verificatore di cui all’articolo 26 sexies del regolamento (UE) 2017/2402.

(4)

È opportuno specificare il formato di ciascuno dei campi da segnalare nella notifica per le cartolarizzazioni STS nel bilancio e trasmettere per via elettronica le informazioni da comunicare all’ESMA.

(5)

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 tiene conto delle modifiche apportate al regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione (4) di cui al regolamento delegato (UE) 2022/1301 della Commissione (5).

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227.

(7)

Il presente regolamento è basato sul progetto di norme tecniche di attuazione presentato dall’ESMA alla Commissione.

(8)

L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis.   Le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono fornite mediante il modulo di cui all’allegato IV del presente regolamento.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Se le informazioni da comunicare a norma del presente articolo non sono disponibili o non sono richieste in ragione dell’applicazione delle disposizioni transitorie di cui agli articoli 43 e 43 bis del regolamento (UE) 2017/2402, la notifica riporta la dizione “Non applicabile in ragione dell’applicazione delle disposizioni transitorie” nel campo o nei campi pertinenti degli allegati del presente regolamento.»;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Le informazioni supplementari di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono incluse nel campo “Casella da compilare” degli allegati da I a IV del presente regolamento.»

2)

Gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento.

3)

È aggiunto l’allegato IV, quale riportato nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 della Commissione, del 12 novembre 2019, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli per fornire le informazioni conformemente ai requisiti di notifica STS (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 315).

(3)  Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione, del 12 novembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio e che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 285).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2022/1301 della Commissione, del 26 luglio 2022, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1226 per quanto riguarda le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio (GU L 197 del 26.7.2022, pag. 10).

(6)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO I

Gli allegati I, II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 sono così modificati:

1.

nell’allegato I, nella tabella «Modulo di notifica STS per le cartolarizzazioni non ABCP», le righe corrispondenti ai codici dei campi STSS4, STSS17, STSS21 e STSS22 sono sostituite dalle seguenti:

«STSS4

Identificativo unico

 

{ALPHANUM-1000}

STSS17

Cedente (o prestatore originario) è un ente creditizio

 

{Y/N}

STSS21

Soggetto a disposizione rigida in tema di revocatoria

 

{ALPHANUM-10000}

STSS22

Esenzione per le disposizioni in tema di revocatoria nei diritti fallimentari nazionali

 

{ALPHANUM-10000}».

2.

Nell’allegato II, nella tabella «Modulo di notifica STS per le cartolarizzazioni ABCP», le righe corrispondenti ai codici dei campi STSAT4, STSAT17, STSAT21 e STSAT22 sono sostituite dalle seguenti:

«STSAT4

Identificativo unico

 

{ALPHANUM-1000}

STSAT17

Cedente (o prestatore originario) è un ente creditizio

 

{Y/N}

STSAT21

Soggetto a disposizione rigida in tema di revocatoria

 

{ALPHANUM-10000}

STSAT22

Esenzione per le disposizioni in tema di revocatoria nei diritti fallimentari nazionali

 

{ALPHANUM-10000}».

3.

Nell’allegato III, nella tabella «Modulo di notifica STS per i programmi ABCP», la riga corrispondente al codice del campo STSAP4 è sostituita dalla seguente:

«STSAP4

Identificativo unico

 

{ALPHANUM-1000}».


ALLEGATO II

«ALLEGATO IV

Formati dei campi da applicare nel modulo di notifica STS

SIMBOLO

TIPO DI DATI

DEFINIZIONE

{ALPHANUM-n}

Fino a n caratteri alfanumerici

Campo di testo libero. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati).

{COUNTRYCODE_2}

2 caratteri alfanumerici

Codice del paese a due lettere secondo i codici paese alpha-2 di ISO 3166-1. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati).

{CURRENCYCODE_3}

3 caratteri alfanumerici

Codice della valuta a tre lettere secondo i codici valuta di ISO 4217. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati).

{DATEFORMAT}

Formato della data secondo ISO 8601

Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG

{Y/N}

un carattere alfanumerico

“vero”: Y

“falso”: N

{ISIN}

12 caratteri alfanumerici

Codice ISIN secondo ISO 6166

{LEI}

20 caratteri alfanumerici

Identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442

Modulo di notifica STS per le cartolarizzazioni nel bilancio

CODICE DEL CAMPO

NOME DEL CAMPO

CASELLA DA COMPILARE

FORMATO DEL CAMPO

STSSY 1

Primo referente

 

{LEI}

STSSY 2

Data di notifica

 

{DATEFORMAT}

STSSY 3

Codice di identificazione dello strumento

 

{ISIN}

STSSY 4

Identificativo del soggetto giuridico (LEI)

 

{LEI}

STSSY 5

Venditore di protezione

 

{ALPHANUM-100}

STSSY 6

Identificativo della notifica

 

{ALPHANUM-100}

STSSY 7

Identificativo unico

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 8

Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni

 

{ALPHANUM-100}

STSSY 9

Paese di stabilimento

 

{COUNTRYCODE_2}

STSSY 10

Classificazione delle cartolarizzazioni sintetiche

 

{LIST}

STSSY 11

Cartolarizzazione sintetica con protezione del credito di tipo personale

 

{LIST}

STSSY 12

Accordo sulla protezione del credito utilizzato

 

{LIST}

STSSY 13

Classificazione delle esposizioni sottostanti

 

{LIST}

STSSY 14

Data di emissione

 

{DATEFORMAT}

STSSY 15

Verificatore terzo autorizzato — Dichiarazione

 

{ALPHANUM-100}

STSSY 16

Verificatore terzo autorizzato — Paese di stabilimento

 

{COUNTRYCODE_2}

STSSY 17

Verificatore terzo autorizzato — Autorità competente

 

{ALPHANUM-100}

STSSY 18

Status STS

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 19

Il cedente è un soggetto sottoposto a vigilanza nell’Unione

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 20

Cedente che applica politiche alle esposizioni di terzi acquistate

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 21

Creazione delle esposizioni sottostanti

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 22

Attività detenute nel bilancio del cedente alla conclusione dell’operazione

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 23

Gruppo/categoria

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 24

Nessuna ulteriore copertura dell’esposizione del cedente

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 25

Accordo sulla protezione del credito conforme all’articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 26

Accordo sulla protezione del credito conforme ad altre norme di attenuazione del rischio di credito

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY27

Dichiarazioni e garanzie — Titolo giuridico sulle esposizioni sottostanti

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY28

Dichiarazioni e garanzie — Il cedente mantiene il rischio di credito sulle attività sottostanti

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY29

Dichiarazioni e garanzie — Conformità dell’esposizione ai criteri di ammissibilità

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY30

Dichiarazioni e garanzie — Obbligo legale ed esecutivo nei confronti del debitore

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY31

Dichiarazioni e garanzie — Criteri di sottoscrizione

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY32

Dichiarazioni e garanzie — Nessun debitore in situazione di violazione sostanziale o di default

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY33

Dichiarazioni e garanzie — Nessuna informazione falsa nella documentazione riguardante l’operazione

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY34

Dichiarazioni e garanzie — Esecutività o recuperabilità delle esposizioni sottostanti

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY35

Criteri di ammissibilità che non consentono la gestione attiva del portafoglio delle esposizioni sottostanti su base discrezionale

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY36

Deroga al divieto di gestione attiva del portafoglio

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY37

Esposizione aggiunta dopo la data di conclusione dell’operazione che soddisfa i criteri di ammissibilità

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 38

Esposizione pienamente rimborsata

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 39

Esposizioni sottostanti cedute

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 40

Modifica non determinata dal credito

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 41

Criteri di ammissibilità non soddisfatti

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 42

Omogeneità delle attività

 

{ALPHANUM}

STSSY 43

Una sola tipologia di attività

 

{ALPHANUM}

STSSY 44

Obbligazioni vincolanti per contratto e opponibili

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 45

Pagamento periodico prestabilito

 

{ALPHANUM}

STSSY 46

Proventi dalla vendita di attività

 

{ALPHANUM}

STSSY 47

Nessun valore mobiliare

 

{ALPHANUM}

STSSY 48

Nessuna ricartolarizzazione

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 49

Parametri di sottoscrizione divulgati ai potenziali investitori

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 50

Pieno diritto di rivalsa nei confronti di debitori

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 51

Parametri di sottoscrizione — Nessun terzo

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 52

Parametri di sottoscrizione — Prestiti su immobili residenziali

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 53

Parametri di sottoscrizione — Valutazione del mutuatario

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 54

Esperienza del cedente o del prestatore originario

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 55

Nessuna esposizione in stato di default

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 56

Assenza di referenze creditizie negative

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 57

Il rischio di inadempimento dei pagamenti non è più elevato di quello relativo a esposizioni non cartolarizzate

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 58

Almeno un pagamento effettuato al momento dell’inclusione delle attività sottostanti

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 59

Conformità agli obblighi di mantenimento del rischio

 

{ALPHANUM}

STSSY 60

Attenuazione del rischio di tasso di interesse e del rischio di cambio

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 61

Garanzie reali di protezione del credito denominate nella stessa valuta del pagamento per la protezione del credito

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 62

Passività della SSPE pari o inferiori al reddito della SSPE

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 63

Nessun derivato utilizzato tranne che per fini di copertura del rischio di tasso di interesse o del rischio di cambio

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 64

Utilizzo di derivati in base a regole comuni

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 65

Pagamenti di interessi legati a un tasso di riferimento basati su tassi di interesse di uso generale senza formule o derivati complessi

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 66

Evento determinante l’esecuzione fatta salva l’azione esecutiva degli investitori

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 67

Esecuzione dell’accordo sulla protezione del credito — Nessun importo di contante è bloccato presso la SSPE

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 68

Perdite ripartite secondo il rango

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 69

Ammortamento sequenziale

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 70

Priorità di pagamento non sequenziale

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 71

Fattori di attivazione basati sulla performance

 

{ALPHANUM}

STSSY 72

Fattori di attivazione basati sulla performance

 

{ALPHANUM}

STSSY 73

Fattori di attivazione basati sulla performance

 

{ALPHANUM}

STSSY 74

Importo della garanzia reale pari all’importo dell’ammortamento dei segmenti

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 75

Evento creditizio verificatosi e importo della protezione del credito disponibile a qualsiasi scadenza di pagamento

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 76

Clausole di rimborso anticipato o relativi fattori di attivazione — Qualità creditizia

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 77

Clausole di rimborso anticipato o relativi fattori di attivazione — Perdite

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 78

Clausole di rimborso anticipato o relativi fattori di attivazione — Nuove esposizioni

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 79

Obblighi, doveri e responsabilità contrattuali — Gestore (servicer)

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 80

Obblighi, doveri e responsabilità contrattuali —

Fiduciario

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 81

Obblighi, doveri e responsabilità contrattuali — Agente terzo verificatore

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 82

Obblighi, doveri e responsabilità contrattuali — Default o insolvenza

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 83

Obblighi, doveri e responsabilità contrattuali — Procedure di gestione (servicing)

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 84

Standard di gestione (servicing)

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 85

Esperienza richiesta al gestore (servicer)

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 86

Politiche, procedure e controlli esistenti in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 87

Procedure di gestione (servicing) almeno altrettanto rigorose di quelle applicate a esposizioni analoghe non cartolarizzate

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 88

Registro di riferimento esistente

 

{ALPHANUM}

STSSY 89

Registro di riferimento — Contenuto

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 90

Risoluzione tempestiva dei conflitti tra diverse categorie di investitori

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 91

SSPE — Diritti di voto chiaramente definiti

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 92

Dati storici in termini di inadempienza e di perdite

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 93

Campione delle esposizioni sottostanti sottoposto a verifica esterna

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 94

Disponibilità per i potenziali investitori di un modello di flusso di cassa delle passività

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 95

Pubblicazione relativa alla performance ambientale delle esposizioni sottostanti costituite da prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 96

Deroga all’obbligo di pubblicazione riguardante la performance ambientale delle esposizioni sottostanti costituite da prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY97

Cedente responsabile dell’osservanza dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 98

Informazioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402 a disposizione dei potenziali investitori

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 99

Informazioni previste all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del regolamento (UE) 2017/2402, a disposizione dei potenziali investitori almeno sotto forma di bozza o di prima stesura

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 100

Eventi creditizi e utilizzo di garanzie

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 101

Eventi creditizi e utilizzo di derivati su crediti

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 102

Accordo sulla protezione del credito documentato

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 103

Le misure di tolleranza non precludono l’attivazione di eventi creditizi ammissibili

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 104

Pagamento per la protezione del credito sulla base della perdita effettiva subita e delle politiche e procedure di recupero standard

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 105

Pagamento per la protezione del credito pagabile entro un determinato periodo di tempo

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 106

Pagamento intermedio per la protezione del credito al più tardi sei mesi dopo il verificarsi di un evento creditizio

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 107

Pagamento intermedio per la protezione del credito superiore all’importo della perdita attesa applicabile

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 108

Termini del pagamento intermedio per la protezione del credito

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 109

Metodo per il calcolo dei pagamenti intermedi e finali per la protezione del credito

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 110

Pagamento per la protezione del credito proporzionato alla quota dell’importo nominale in essere

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 111

Esecutività del pagamento per la protezione del credito

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 112

L’importo a carico degli investitori nel quadro dell’accordo sulla protezione del credito è definito nell’accordo sulla protezione del credito.

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 113

Calcolo degli importi in qualsiasi circostanza

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 114

Circostanze relative ai pagamenti da parte degli investitori indicate nell’accordo sulla protezione del credito.

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 115

Valutazione da parte di un agente terzo verificatore delle circostanze in cui gli investitori sono tenuti a effettuare pagamenti

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 116

Pagamento per la protezione del credito calcolato a livello di singola esposizione sottostante.

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 117

Specificazione del periodo di proroga massimo che si applica alla rinegoziazione del debito

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 118

Periodo di proroga inferiore a due anni

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 119

Pagamento finale per la protezione del credito in base alla stima della perdita finale del cedente

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 120

Cessazione dell’accordo sulla protezione del credito

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 121

Premi per la protezione del credito strutturati in funzione dell’importo nominale in essere

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 122

Accordo sulla protezione del credito che non prevede meccanismi che possono impedire o ridurre l’effettiva attribuzione delle perdite agli investitori

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 123

Deroga per i pagamenti anticipati dei premi

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 124

Descrizione del premio per la protezione del credito nella documentazione riguardante l’operazione

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 125

Esecutività dei diritti dell’investitore

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 126

Nomina di un agente terzo verificatore prima della data di conclusione dell’operazione

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 127

Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Avviso di evento creditizio specificato nei termini dell’accordo sulla protezione del credito

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 128

Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Esposizione sottostante inclusa nel portafoglio di riferimento

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 129

Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Criteri di ammissibilità soddisfatti al momento dell’inclusione nel portafoglio di riferimento

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 130

Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Conformità con le condizioni di ricostituzione

 

{{ALPHANUM-1000}

STSSY 131

Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Perdite coerenti con il conto profitti e perdite del cedente

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 132

Verifica da parte di un agente terzo verificatore — Perdite correttamente attribuite agli investitori

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 133

Agente terzo verificatore indipendente dai cedenti, dagli investitori e (ove applicabile) dalla SSPE

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 134

Nomina dell’agente terzo verificatore entro la data di conclusione

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 135

Verifica da parte di un agente terzo verificatore sulla base di un campione

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 136

Possibilità per gli investitori di richiedere all’agente terzo verificatore di verificare qualsiasi esposizione sottostante

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 137

Possibilità per l’agente terzo verificatore di avere accesso a tutte le informazioni necessarie

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 138

Eventi risolutivi

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 139

Documentazione riguardante l’operazione — Diritti di call

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 140

Documentazione riguardante l’operazione — Time call non strutturata in modo da evitare l’attribuzione delle perdite a posizioni di supporto di credito

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 141

Time call

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 142

Protezione del credito di tipo reale — Rimborso delle garanzie agli investitori secondo il rango del segmento

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 143

Risoluzione dell’operazione da parte degli investitori in caso di mancato pagamento del premio per la protezione del credito

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 144

Importo del margine positivo sintetico per gli investitori specificato nella documentazione riguardante l’operazione ed espresso come percentuale fissa del saldo totale in essere del portafoglio

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 145

Margine positivo sintetico non utilizzato da restituire al cedente

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 146

Cedenti che utilizzano il metodo basato sui rating interni — Importo totale impegnato per anno non superiore agli importi legali delle perdite attese su un anno

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 147

Cedenti che non utilizzano il metodo basato sui rating interni — Il calcolo delle perdite attese su un anno sul portafoglio sottostante è chiaramente definito nella documentazione riguardante l’operazione

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 148

Condizioni del margine positivo sintetico stabilite nella documentazione riguardante l’operazione

 

{ALPHANUM-10000}

STSS 149

Protezione del credito utilizzata

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 150

Applicabilità del diritto del cedente di utilizzare la garanzia per soddisfare gli obblighi di pagamento per la protezione degli investitori mediante opportuni contratti di garanzia

 

{ALPHANUM}

STSSY 151

Diritto degli investitori di riavere le garanzie non utilizzate in caso di liquidazione della cartolarizzazione o man mano che i segmenti sono rimborsati

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 152

Garanzie investite in titoli — Criteri di ammissibilità e modalità di custodia definiti nella documentazione riguardante l’operazione

 

{ALPHANUM}

STSSY 153

Investitori esposti al rischio di credito del cedente

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 154

Parere giuridico che conferma l’esecutività della protezione del credito in tutte le giurisdizioni

 

{ALPHANUM-1000}

STSSY 155

Garanzie reali di elevata qualità — Titoli di debito con fattore di ponderazione del rischio pari a 0 %

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 156

Garanzie reali di elevata qualità — Contante presso un ente creditizio terzo della classe di merito di credito 3 o di una classe superiore

 

{ALPHANUM-10000}

STSSY 157

Deroga — Garanzie reali in forma di deposito in contanti presso il cedente

 

{ALPHANUM}

STSSY 158

Garanzie reali in forma di deposito in contanti presso il cedente — Autorizzazione da parte dell’autorità competente

 

{ALPHANUM}

STSSY 159

Trasferimento di garanzie reali quando l’ente creditizio terzo o il cedente non soddisfano più il requisito minimo della classe di merito di credito

 

{ALPHANUM}

STSSY 160

Conformità ai requisiti in materia di garanzie reali in caso di investimenti in “credit linked note” emesse dal cedente

 

{ALPHANUM-1000}».

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