This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32022D1850
Council Decision (EU) 2022/1850 of 20 September 2022 on the position to be taken on behalf of the European Union at the eighth session of the Meeting of the Parties to the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds with regard to certain amendments to Annex 3 to the Agreement
Decisione (UE) 2022/1850 del Consiglio del 20 settembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in occasione dell’ottava riunione della conferenza delle parti dell’accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia riguardo ad alcuni emendamenti dell’allegato 3 dell’accordo
Decisione (UE) 2022/1850 del Consiglio del 20 settembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in occasione dell’ottava riunione della conferenza delle parti dell’accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia riguardo ad alcuni emendamenti dell’allegato 3 dell’accordo
ST/11609/2022/INIT
GU L 257 del 5.10.2022, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 257/6 |
DECISIONE (UE) 2022/1850 DEL CONSIGLIO
del 20 settembre 2022
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in occasione dell’ottava riunione della conferenza delle parti dell’accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia riguardo ad alcuni emendamenti dell’allegato 3 dell’accordo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L’accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia («accordo») è entrato in vigore il 1o novembre 1999 ed è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2006/871/CE del Consiglio (1). |
(2) |
Conformemente all’articolo X, paragrafo 5, dell’accordo, la conferenza delle parti può emendare gli allegati dell’accordo. |
(3) |
Durante l’ottava riunione, che si svolgerà dal 26 al 30 settembre 2022, la conferenza delle parti dovrebbe adottare una risoluzione sull’adozione di emendamenti dell’allegato 3 dell’accordo. |
(4) |
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione dell’ottava riunione della conferenza delle parti riguardo agli emendamenti proposti, poiché la risoluzione avrà carattere vincolante per l’Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(5) |
Gli emendamenti proposti dell’allegato 3 dell’accordo presentati dal Regno Unito ed esposti nel progetto di risoluzione 8.2, che riguardano le cinque specie seguenti: l’oca selvatica (Anser anser), il fistione turco (Netta rufina), la pivieressa (Pluvialis squatarola squatarola), la beccaccia di mare (Haematopus ostralegus longipes) e l’oca granaiola, l’oca granaiola della taiga (Anser fabalis fabalis), contribuiscono a raggiungere un livello maggiore di protezione delle popolazioni delle specie in questione che sono in declino e dovrebbero pertanto essere approvati a nome dell’Unione. Tuttavia, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2006/871/CE, la Commissione deve formulare una riserva in relazione agli emendamenti proposti riguardanti le cinque specie indicate, dal momento che richiederebbero una modifica della direttiva 2009/147/CE, che non potrebbe essere attuata entro 90 giorni dalla data della loro adozione da parte della conferenza delle parti, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione dell’ottava riunione della conferenza delle parti dell’accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell’Africa-Eurasia è la seguente:
l’Unione approva gli emendamenti dell’allegato 3 dell’accordo presentati dal Regno Unito ed esposti nel progetto di risoluzione 8.2 della riunione dell’ottava conferenza delle parti dell’accordo, riguardanti le cinque specie seguenti: oca selvatica (Anser anser), fistione turco (Netta rufina), pivieressa (Pluvialis squatarola squatarola), beccaccia di mare (Haematopus ostralegus longipes) e oca granaiola, oca granaiola della taiga (Anser fabalis fabalis).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) Decisione 2006/871/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (GU L 345 dell’8.12.2006, pag. 24).
(2) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).