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Document 32022D1844
Commission Implementing Decision (EU) 2022/1844 of 28 September 2022 amending Implementing Decision (EU) 2019/1616 as regards harmonised standards for metallic industrial piping, portable fire extinguishers, non-destructive testing, pipe fittings, industrial valves, water-tube boilers, GRP tanks and vessels, expansion joints and valves for the refrigerating systems and heat pumps (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1844 della Commissione del 28 settembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto riguarda le norme armonizzate per le tubazioni industriali metalliche, gli estintori d'incendio portatili, le prove non distruttive, i raccordi per tubazioni, le valvole industriali, le caldaie a tubi d'acqua, i serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro, i compensatori di dilatazione e le valvole per gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/1844 della Commissione del 28 settembre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto riguarda le norme armonizzate per le tubazioni industriali metalliche, gli estintori d'incendio portatili, le prove non distruttive, i raccordi per tubazioni, le valvole industriali, le caldaie a tubi d'acqua, i serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro, i compensatori di dilatazione e le valvole per gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/6895
GU L 254 del 3.10.2022, p. 58–63
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.10.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 254/58 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/1844 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2022
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto riguarda le norme armonizzate per le tubazioni industriali metalliche, gli estintori d'incendio portatili, le prove non distruttive, i raccordi per tubazioni, le valvole industriali, le caldaie a tubi d'acqua, i serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro, i compensatori di dilatazione e le valvole per gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 12 della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I di tale direttiva. |
(2) |
Con il mandato M/071, del 1° agosto 1994, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di redigere, per le attrezzature a pressione, norme di prodotto e norme orizzontali a sostegno della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/68/UE senza che fossero modificati i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 97/23/CE. |
(3) |
In base alle richieste di cui al mandato M/071 e per rispecchiare lo stato dell'arte il CEN ha rivisto e modificato alcune delle norme armonizzate esistenti. In particolare, il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN 3-8:2006/AC:2007, EN ISO 9712:2012 ed EN 10253-2:2007, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01 (4) della Commissione, che ha portato all'adozione delle norme armonizzate EN 3-8:2021, EN ISO 9712:2022 ed EN 10253-2:2021, rispettivamente relative agli estintori d'incendio portatili, alle prove non distruttive e ai raccordi per tubazioni. |
(4) |
Il CEN ha rivisto anche le seguenti norme armonizzate sulle caldaie a tubi d'acqua, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01: EN 12952-2:2011, EN 12952-5:2011, EN 12952-6:2011 ed EN 12952-10:2002. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti: EN 12952-2:2021, EN 12952-5:2021, EN 12952-6:2021 ed EN 12952-10:2021. |
(5) |
Inoltre il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01: EN 13121-1:2003, EN 14917:2009+A1:2012 ed EN 12284:2003. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti: EN 13121-1:2021 sui serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro, EN 14917:2021 sui compensatori di dilatazione ed EN ISO 21922:2021 sulle valvole per gli impianti di refrigerazione e le pompe di calore. |
(6) |
In base alle richieste di cui al mandato M/071, il CEN ha modificato anche le seguenti norme sulle tubazioni industriali metalliche, i cui riferimenti sono inclusi nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione (5): EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017 ed EN 13480-3:2017. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti: EN 13480-2:2017/A8:2021, EN 13480-5:2017/A2:2021 ed EN 13480-3:2017/A4:2021. Inoltre il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 12516-2:2014 il cui riferimento è stato pubblicato con la comunicazione 2016/C 293/01. Ciò ha portato all'adozione della norma armonizzata EN 12516-2:2014+A1:2021. |
(7) |
Unitamente al CEN la Commissione ha valutato la conformità delle norme relative alle attrezzature a pressione modificate o riviste dal CEN al mandato M/071. |
(8) |
Le norme relative alle attrezzature a pressione modificate o riviste dal CEN soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi, indicati nell'allegato I della direttiva 2014/68/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(9) |
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE. I riferimenti delle norme armonizzate EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017 ed EN 13480-3:2017, unitamente alle relative modifiche, dovrebbero essere inclusi in tale allegato. |
(10) |
Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati con la comunicazione 2016/C 293/01, sono state sostituite, riviste o modificate: EN 10253-2:2007, EN 12284:2003, EN 12516-2:2014, EN 12952-10:2002, EN 12952-2:2011, EN 12952-5:2011, EN 12952-6:2011, EN 13121-1:2003, EN 14917:2009+A1:2012, EN 3-8:2006/AC:2007 ed EN ISO 9712:2012. È pertanto opportuno inserire i riferimenti di tali norme nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616. |
(11) |
È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN 13480-2:2017, EN 13480-5:2017 ed EN 13480-3:2017, nonché le relative modifiche, pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616, dato che sono stati sostituiti. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della suddetta decisione di esecuzione. |
(12) |
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme riviste o modificate, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme armonizzate. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616. |
(14) |
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è così modificata:
1) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione; |
2) |
l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il punto 1 dell'allegato I si applica a decorrere dal 3 aprile 2024.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164).
(3) Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1).
(4) Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) (GU C 293 del 12.8.2016, pag. 1).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione, del 27 settembre 2019, relativa alle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 95).
ALLEGATO I
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è così modificato:
1) |
le voci 11, 12 e 29 sono soppresse; |
2) |
le seguenti voci 11 bis, 12 bis e 29 bis sono inserite al punto appropriato, in ordine sequenziale secondo il numero della voce:
|
3) |
sono aggiunte le voci seguenti:
|
ALLEGATO II
Nell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 sono aggiunte le seguenti voci:
«47. |
EN 10253-2:2007 Raccordi per tubazioni da saldare di testa - Parte 2: Acciai non legati e acciai ferritici legati con requisiti specifici di controllo |
3.4.2024 |
48. |
EN 12284:2003 Impianti di refrigerazione e pompe di calore - Valvole - Requisiti, prove e marcatura |
3.4.2024 |
49. |
EN 12516-2:2014 Valvole industriali - Resistenza meccanica dell'involucro - Parte 2: Metodo di calcolo per gli involucri delle valvole di acciaio |
3.4.2024 |
50. |
EN 12952-10:2002 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 10: Requisiti per la protezione dagli eccessi di pressione |
3.4.2024 |
51. |
EN 12952-2:2011 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 2: Materiali delle parti in pressione delle caldaie e degli accessori |
3.4.2024 |
52. |
EN 12952-5:2011 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 5: Costruzione delle parti in pressione della caldaia |
3.4.2024 |
53. |
EN 12952-6:2011 Caldaie a tubi d'acqua e installazioni ausiliarie - Parte 6: Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in pressione della caldaia |
3.4.2024 |
54. |
EN 13121-1:2003 Serbatoi e contenitori di materie plastiche rinforzate con fibre di vetro (PRFV) per uso fuori terra - Parte 1: Materie prime - Condizioni di specifica e condizioni per l'uso |
3.4.2024 |
55. |
EN 14917:2009+A1:2012 Compensatori di dilatazione a soffietto metallico per impieghi a pressione |
3.4.2024 |
56. |
EN 3-8:2006 Estintori d'incendio portatili - Parte 8: requisiti supplementari alla EN 3-7 per la costruzione, la resistenza alla pressione e le prove meccaniche per estintori con pressione massima ammissibile uguale o minore di 30 bar EN 3-8:2006/AC:2007 |
3.4.2024 |
57. |
EN ISO 9712:2012 Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive (ISO 9712: 2012) |
3.4.2024». |