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Document 32022L1648

    Direttiva di esecuzione (UE) 2022/1648 della Commission del 23 settembre 2022 che modifica la direttiva 2003/91/CE per quanto riguarda una deroga per le varietà biologiche delle specie di ortaggi adatte alla produzione biologica

    C/2022/6648

    GU L 248 del 26.9.2022, p. 52–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2022/1648/oj

    26.9.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 248/52


    DIRETTIVA DI ESECUZIONE (UE) 2022/1648 DELLA COMMISSION

    del 23 settembre 2022

    che modifica la direttiva 2003/91/CE per quanto riguarda una deroga per le varietà biologiche delle specie di ortaggi adatte alla produzione biologica

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2003/91/CE della Commissione (2) mira a garantire che le varietà delle specie di ortaggi che gli Stati membri iscrivono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi ai protocolli stabiliti dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali («UCVV»). Detti protocolli mirano in particolare a garantire la conformità alle norme relative ai caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e alle condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di ortaggi al fine di stabilire la differenziabilità, l’omogeneità e la stabilità («DUS»). Per le specie non comprese nei protocolli dell’UCVV tale direttiva mira a garantire la conformità alle linee direttrici per l’esame dell’Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali («UPOV»).

    (2)

    È necessario garantire che i produttori possano utilizzare varietà biologiche adatte alla produzione biologica che derivano da attività di miglioramento genetico biologico. Alcune di esse rispondono ai criteri DUS di tutte le altre varietà della stessa specie, ma altre varietà destinate alla produzione biologica sono caratterizzate da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica tra le singole unità riproduttive.

    (3)

    Le norme per l’omogeneità definite nei protocolli e nelle linee direttrici DUS esistenti dell’UCVV e dell’UPOV non sono pertanto idonee per le varietà biologiche destinate alla produzione biologica che sono caratterizzate da un elevato livello di diversità genetica e fenotipica.

    (4)

    È pertanto necessario offrire la possibilità di discostarsi dagli attuali protocolli di esame DUS affinché siano più idonei alle varietà biologiche adatte alla produzione biologica. Dovrebbe quindi essere possibile adeguare i protocolli esistenti per l’esame delle varietà per alcune specie al fine di soddisfare le esigenze dell’agricoltura biologica. È pertanto opportuno derogare ad alcune disposizioni dell’articolo 1 della direttiva 2003/91/CE.

    (5)

    Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino al 31 dicembre 2030, in merito al numero di domande e ai risultati degli esami DUS, al fine di garantire un riesame periodico di tali requisiti e valutare ulteriormente la necessità di modificarli, sopprimerli o applicarli anche ad altre specie.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2003/91/CE.

    (7)

    Le autorità competenti e gli operatori professionali interessati dovrebbero disporre di tempo sufficiente per prepararsi adeguatamente prima che le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva inizino ad applicarsi.

    (8)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifiche della direttiva 2003/91/CE

    La direttiva 2003/91/CE è così modificata:

    1)

    all’articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Per quanto riguarda la differenziabilità, l’omogeneità e la stabilità:

    a)

    le specie elencate nell’allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei “Protocolli per l’esecuzione dell’esame della differenziabilità, dell’omogeneità e della stabilità”, formulati dal consiglio di amministrazione dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;

    b)

    le specie elencate nell’allegato II sono conformi alle linee direttrici per l’esecuzione dell’esame della differenziabilità, dell’omogeneità e della stabilità dell’Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.

    In deroga al primo comma, per quanto riguarda l’omogeneità, le varietà biologiche adatte alla produzione biologica che appartengono alle specie elencate nell’allegato III, parte A, possono invece essere conformi alle condizioni elencate nella parte B di tale allegato.

    Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 dicembre di ogni anno e fino al 31 dicembre 2030, in merito al numero di domande di registrazione delle varietà e ai risultati degli esami di differenziabilità, omogeneità e stabilità (DUS) concernenti tali varietà biologiche.»;

    2)

    il testo che figura nell’allegato della presente direttiva è aggiunto come allegato III.

    Articolo 2

    Recepimento

    1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 30 giugno 2023 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o luglio 2023.

    Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2022

    Per la Commissione

    Stella KYRIAKIDES

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

    (2)  Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 11).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO III

    PARTE A

    Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, secondo comma

    Carota

    Cavolo rapa

    PARTE B

    Disposizioni specifiche relative all’esame della differenziabilità, dell’omogeneità e della stabilità per le varietà biologiche delle specie di ortaggi adatte alla produzione biologica

    1.   Norma generale

    Quanto segue si applica alle varietà biologiche delle specie di ortaggi adatte alla produzione biologica.

    1.1.

    Per quanto riguarda la differenziabilità e la stabilità, devono essere osservati e descritti tutti i caratteri menzionati nei protocolli e nelle linee direttrici di cui agli allegati I e II.

    1.2.

    Per quanto riguarda l’omogeneità, devono essere osservati e descritti tutti i caratteri menzionati nei protocolli e nelle linee direttrici di cui agli allegati I e II, e ai caratteri elencati al punto 2 si applica quanto segue:

    a)

    tali caratteri possono essere valutati in modo meno rigoroso;

    b)

    se al punto 2 per tali caratteri è prevista una deroga al rispettivo protocollo tecnico, il livello di omogeneità all’interno della varietà deve essere analogo al livello di omogeneità delle varietà comparabili comunemente note nell’Unione.

    2.   Deroga ai protocolli tecnici

    2.1.   Carota

    Per le varietà appartenenti alla specie carota (Daucus carota L.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell’UCVV UCVV-TP/049/3 della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità:

    UCVV n. 4

    Foglia: divisione

    UCVV n. 5

    Foglia: intensità del colore verde

    UCVV n. 19

    Radice: diametro del cuore in rapporto al diametro totale

    UCVV n. 20

    Radice: colore del cuore

    UCVV n. 21

    Ad eccezione delle varietà con cuore di colore bianco. Radice: intensità del colore del cuore

    UCVV n. 28

    Radice: epoca di colorazione dell’estremità

    UCVV n. 29

    Pianta: altezza dell’ombrella primaria all’epoca di fioritura

    2.2.   Cavolo rapa

    Per le varietà appartenenti alla specie cavolo rapa (Brassica oleracea L.), i seguenti caratteri DUS del protocollo dell’UCVV UCVV-TP/065/1 Rev. della varietà esaminata possono discostarsi dai seguenti requisiti DUS di omogeneità del rispettivo protocollo tecnico dell’UCVV:

    UCVV n. 29

    Pianta: altezza dell’ombrella primaria all’epoca di fiorituraUCVV n. 2 — Plantula: intensità della colorazione verde dei cotiledoni

    UCVV n. 29

    Pianta: altezza dell’ombrella primaria all’epoca di fiorituraUCVV n. 6 — Peziolo: portamento

    UCVV n. 29

    Pianta: altezza dell’ombrella primaria all’epoca di fiorituraUCVV n. 8 — Lembo fogliare: lunghezza

    UCVV n. 29

    Pianta: altezza dell’ombrella primaria all’epoca di fiorituraUCVV n. 9 — Lembo fogliare: larghezza

    UCVV n. 29

    Pianta: altezza dell’ombrella primaria all’epoca di fiorituraUCVV n. 10 — Lembo fogliare: forma dell’apice

    UCVV n. 29

    Pianta: altezza dell’ombrella primaria all’epoca di fiorituraUCVV n. 11 — Lembo fogliare: divisioni alla nervatura principale (parte inferiore della foglia)

    UCVV n. 29

    Pianta: altezza dell’ombrella primaria all’epoca di fiorituraUCVV n. 12 — Lembo fogliare: numero di incisioni del margine (parte superiore della foglia)

    UCVV n. 29

    Pianta: altezza dell’ombrella primaria all’epoca di fiorituraUCVV n. 13 — Lembo fogliare: profondità delle incisioni del margine (parte superiore della foglia)

    UCVV n. 29

    Pianta: altezza dell’ombrella primaria all’epoca di fiorituraUCVV n. 14 — Lembo fogliare: forma in sezione trasversale

    UCVV n. 29

    Pianta: altezza dell’ombrella primaria all’epoca di fiorituraUCVV n. 19 — Rapa: numero di foglie interne.

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