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Document 32022D1628

Decisione (UE) 2022/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 settembre 2022 relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all’Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201

PE/49/2022/REV/1

GU L 245 del 22.9.2022, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1628/oj

22.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 245/1


DECISIONE (UE) 2022/1628 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 settembre 2022

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all’Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 212,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il 1o settembre 2017 è entrato in vigore un accordo di associazione tra l’Unione e l’Ucraina (2), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondita.

(2)

Nella primavera del 2014 l’Ucraina ha intrapreso un ambizioso programma di riforma volto a stabilizzare l’economia e migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Tra le priorità del programma figurano la lotta contro la corruzione e le riforme costituzionali, elettorali e giudiziarie. L’attuazione di tali riforme è stata sostenuta da programmi consecutivi di assistenza macrofinanziaria, nell’ambito dei quali l’Ucraina ha ricevuto assistenza sotto forma di prestiti per un totale di 6,6 miliardi di EUR. L’assistenza macrofinanziaria di emergenza, messa a disposizione nel contesto delle crescenti tensioni lungo la frontiera con la Russia ai sensi della decisione (UE) 2022/313 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ha comportato l’erogazione di 1,2 miliardi di EUR in prestiti all’Ucraina in due rate, di 600 milioni di EUR ciascuna, nel marzo e nel maggio 2022. L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione fino a 1 miliardo di EUR a norma della decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha fornito un sostegno rapido e urgente al bilancio ucraino ed è stata interamente erogata in due rate il 1o e il 2 agosto 2022. Tale assistenza ha costituito la prima fase della prevista intera assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione all’Ucraina fino a 9 miliardi di EUR, annunciata dalla Commissione nella comunicazione dal titolo «Ucraina: assistenza e ricostruzione» del 18 maggio 2022 e approvata dal Consiglio europeo del 23-24 giugno 2022. La presente decisione costituisce la seconda fase di attuazione di tale assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione. Essa stabilisce la base per la concessione di un ulteriore importo di 5 miliardi di EUR di assistenza macrofinanziaria all’Ucraina sotto forma di prestiti a condizioni molto agevolate. La presente decisione dovrebbe essere rapidamente seguita dall’adozione di un’ulteriore decisione per l’attuazione della terza fase della prevista intera assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione per un ulteriore importo fino a 3 miliardi di EUR, una volta stabilita la definizione di tale assistenza.

(3)

La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina, in corso dal 24 febbraio 2022 ha causato all’Ucraina la perdita dell’accesso al mercato e un drastico calo delle entrate pubbliche, mentre la spesa pubblica per far fronte alla situazione umanitaria e mantenere la continuità dei servizi statali è notevolmente aumentata. In tale situazione molto incerta e volatile le stime più affidabili del fabbisogno di finanziamento dell’Ucraina, realizzate dal Fondo monetario internazionale (FMI), indicano un fabbisogno straordinario di finanziamenti di circa 39 miliardi di USD nel 2022, di cui circa la metà potrebbe essere soddisfatta qualora venisse integralmente erogato il sostegno internazionale fin qui promesso. L’erogazione rapida dell’assistenza macrofinanziaria all’Ucraina da parte dell’Unione ai senti della presente decisione è considerata, nelle attuali circostanze straordinarie, una risposta a breve termine adeguata ai notevoli rischi per la stabilità macrofinanziaria dell’Ucraina. L’ulteriore importo fino a 5 miliardi di EUR di assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione a norma della presente decisione favorirebbe la stabilizzazione macrofinanziaria dell’Ucraina, rafforzerebbe la resilienza immediata del paese e ne sosterrebbe la capacità di ripresa, contribuendo in tal modo alla sostenibilità del debito pubblico dell’Ucraina e in ultima analisi alla capacità del paese di rimborsare i suoi obblighi finanziari.

(4)

L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione ai sensi della presente decisione contribuirà significativamente a soddisfare la copertura del fabbisogno di finanziamento dell’Ucraina stimato dal FMI e da altre istituzioni finanziarie internazionali, tenendo conto della capacità dell’Ucraina di autofinanziarsi con risorse proprie. La determinazione dell’importo dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione tiene conto anche dei previsti contributi finanziari di donatori bilaterali e multilaterali e della necessità di garantire un’equa ripartizione degli oneri tra l’Unione e gli altri donatori, nonché della precedente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell’Unione in Ucraina e del valore aggiunto dell’intervento complessivo dell’Unione. È opportuno riconoscere l’impegno delle autorità ucraine a collaborare strettamente con il FMI per quanto riguarda la definizione e l’attuazione di misure di emergenza a breve termine e l’intenzione delle medesime autorità di collaborare con il FMI a un programma economico adeguato quando le condizioni lo consentiranno. Tale programma è stato formalmente richiesto nell’agosto 2022. L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione dovrebbe mirare a mantenere la stabilità macrofinanziaria e la resilienza nella situazione bellica. La Commissione dovrebbe garantire che l’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali e gli obiettivi delle misure adottate nei vari settori dell’azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell’Unione.

(5)

L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell’Unione nei confronti dell’Ucraina. La Commissione e il servizio europeo per l’azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l’intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell’Unione e garantirne la coerenza.

(6)

È opportuno subordinare la concessione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione al prerequisito del rispetto, da parte dell’Ucraina, di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, nonché a garanzie sul rispetto dei diritti umani. La guerra in corso, e in particolare l’attuale vigenza della legge marziale, non dovrebbero intaccare tali principi, nonostante la concentrazione del potere nelle mani dell’esecutivo.

(7)

Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell’Unione connessi all’assistenza macrofinanziaria eccezionale da questa fornita, l’Ucraina dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa a tale assistenza. Inoltre è opportuno stabilire, nell’accordo di credito, disposizioni in materia di controlli da parte della Commissione, verifiche contabili da parte della Corte dei conti ed esercizio delle competenze da parte della Procura europea, a norma degli articoli 129 e 220 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («regolamento finanziario»).

(8)

L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione dovrebbe essere collegata a rigorosi obblighi di rendicontazione e condizioni inerenti alle politiche, da stabilire in un protocollo d’intesa. Tali rigorosi obblighi di rendicontazione dovrebbero mirare, nelle attuali circostanze belliche, a garantire che i fondi siano utilizzati in modo efficiente, trasparente e rendicontabile. Le condizioni inerenti alle politiche dovrebbero essere intese a rafforzare la resilienza immediata dell’Ucraina e la sostenibilità del suo debito a più lungo termine, riducendo in tal modo i rischi connessi al rimborso dei suoi obblighi finanziari in essere e futuri.

(9)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(10)

I prestiti erogati ai sensi della presente decisione e della decisione (UE) 2022/1201 dovrebbero avere congiuntamente una scadenza media massima di 25 anni.

(11)

Dato che i prestiti ai sensi della presente decisione e della decisione (UE) 2022/1201 comportano gli stessi rischi per il bilancio dell’Unione e dovrebbero avere congiuntamente una scadenza media massima di 25 anni, l’importo totale di 6 miliardi di EUR dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione all’Ucraina a titolo della presente decisione e della decisione (UE) 2022/1201 dovrebbe essere coperto da una metodologia comune per la gestione delle implicazioni finanziarie e di bilancio. In particolare dovrebbe essere stabilito lo stesso livello di copertura di bilancio quale protezione adeguata contro la possibilità di un potenziale mancato rimborso da parte dell’Ucraina di alcuni o di tutti i prestiti alla data prevista. Le coperture messe a disposizione dal bilancio dell’Unione per le due serie di prestiti dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione dovrebbero essere gestite come un insieme integrato di coperture. Tale gestione rafforzerà la resilienza e la flessibilità del bilancio dell’Unione in risposta a qualsiasi situazione di mancato pagamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2022/1201.

(12)

L’assistenza macrofinanziaria eccezionale ai sensi della presente decisione e della decisione (UE) 2022/1201 costituisce una passività finanziaria per l’Unione nell’ambito del volume complessivo della garanzia per le azioni esterne a norma del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). L’importo totale fino a 6 miliardi di EUR di prestiti di assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione a favore dell’Ucraina dovrebbe beneficiare del 9 % di accantonamenti versati disponibili per i prestiti di assistenza macrofinanziaria nell’ambito della garanzia per le azioni esterne. L’importo della copertura dovrebbe essere finanziato dalla dotazione finanziaria programmata per l’assistenza macrofinanziaria a norma del regolamento (UE) 2021/947, per un importo totale pari a 540 milioni di EUR. Tale importo dovrebbe essere impegnato e versato al fondo comune di copertura nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, stabilito nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (8).

(13)

A norma dell’articolo 210, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le passività potenziali derivanti dalle garanzie di bilancio o dall’assistenza finanziaria a carico del bilancio dell’Unione devono essere ritenute sostenibili se la loro evoluzione pluriennale prevista è compatibile con i limiti fissati dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 e con il massimale relativo agli stanziamenti annuali di pagamento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio (9). Al fine di consentire all’Unione di concedere all’Ucraina un sostegno significativo attraverso l’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione di entità senza precedenti in modo sicuro sotto il profilo finanziario, preservando nel contempo l’elevata affidabilità creditizia dell’Unione e, di conseguenza, la sua capacità di erogare finanziamenti in modo efficace nel contesto delle sue politiche interne ed esterne, è indispensabile tutelare adeguatamente il bilancio dell’Unione dall’insorgere di tali passività potenziali e garantirne la sostenibilità finanziaria ai sensi dell’articolo 210, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

(14)

Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il fondo comune di copertura dovrebbe essere rafforzato con mezzi commisurati ai rischi derivanti dalle passività potenziali connesse a questa assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione di entità senza precedenti a favore di un unico beneficiario. In assenza di un tale rafforzamento, il bilancio dell’Unione non sarebbe in grado di garantire, in condizioni di sicurezza finanziaria, l’ingente assistenza senza precedenti di cui l’Ucraina ha bisogno per far fronte alla guerra. Per proteggere il bilancio dell’Unione, i prestiti dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione fino a 6 miliardi di EUR a favore dell’Ucraina dovrebbero beneficiare di una copertura del 70 % mediante accantonamenti versati (al livello del 9 %) che possono essere integrati da garanzie degli Stati membri per fornire una copertura di bilancio per perdite fino a un ulteriore 61 % del valore dei prestiti.

(15)

Le risorse di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 sono soggette a forti pressioni in considerazione delle priorità generali di spesa dell’Unione. È pertanto opportuno cercare, per le risorse aggiuntive, una soluzione alternativa che non influisca sulla spesa regolare prevista nella programmazione finanziaria del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

(16)

I contributi volontari degli Stati membri sotto forma di garanzie sono stati individuati come uno strumento adeguato per fornire una protezione aggiuntiva rispetto all’accantonamento iniziale versato. Le garanzie degli Stati membri dovrebbero essere fornite su base volontaria e costituire un sostegno adeguato del bilancio dell’Unione, una volta che gli accantonamenti del fondo comune di copertura relativi alle passività finanziarie di cui alla presente decisione e alla decisione (UE) 2022/1201 siano stati pienamente utilizzati o siano in procinto di esserlo. I contributi ai fini di tali garanzie dovrebbero essere inclusi nell’importo della passività finanziaria autorizzata in deroga all’articolo 211, paragrafo 1, primo comma, del regolamento finanziario. Tali importi dovrebbero essere presi in considerazione per il calcolo della copertura risultante dal tasso di copertura di cui all’articolo 211, paragrafo 1, del regolamento finanziario, in deroga all’articolo 211, paragrafo 4, secondo comma, dello stesso regolamento.

(17)

Le garanzie fornite dagli Stati membri dovrebbero coprire i prestiti a titolo dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale di cui alla presente decisione e alla decisione (UE) 2022/1201 («AMF contemplata»). Tali garanzie dovrebbero essere irrevocabili, incondizionate e su richiesta e dovrebbero assicurare la capacità dell’Unione di rimborsare i prestiti contratti sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie. Dovrebbero essere attivate solo quando sono soddisfatte condizioni rigorose relative all’adeguatezza degli accantonamenti disponibili e qualora l’Unione non riceva dall’Ucraina un pagamento dei prestiti di assistenza macrofinanziaria eccezionale concessi ai sensi dell’AMF contemplata in tempo utile per adempiere agli obblighi finanziari dell’Unione derivanti da obbligazioni o in caso di modifica del calendario di pagamento dei prestiti concessi ai sensi dell’AMF contemplata. Le garanzie fornite dagli Stati membri dovrebbero essere attivate per un importo corrispondente all’importo derivante dalle perdite incorse nell’assistenza finanziaria all’Ucraina ai sensi dell’AMF contemplata e per ricostituire il fondo comune di copertura fino al livello necessario per riportare la copertura versata al livello richiesto. Le garanzie degli Stati membri dovrebbero essere attivate solo dopo che l’importo della dotazione iniziale accantonata per l’assistenza macrofinanziaria eccezionale a titolo dell’AMF contemplata sia stato pienamente utilizzato o sia in procinto di esserlo. Gli importi recuperati nell’ambito degli accordi di prestito in relazione all’assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina ai sensi dell’AMF contemplata dovrebbero essere rimborsati agli Stati membri che hanno onorato le attivazioni della garanzia, in deroga all’articolo 211, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario.

(18)

Nel caso in cui il pagamento degli obblighi finanziari dell’Unione derivanti da obbligazioni per l’assistenza macrofinanziaria eccezionale a favore dell’Ucraina ai sensi dell’AMF contemplata sia stato temporaneamente coperto con gli accantonamenti del fondo comune di copertura destinati alla copertura di altre passività finanziarie dell’Unione, è possibile ricorrere all’attivazione delle garanzie fornite dagli Stati membri per ricostituire gli accantonamenti a copertura di tali passività finanziarie.

(19)

Considerata la natura eccezionale dell’assistenza macrofinanziaria coperta dalle garanzie, è opportuno gestire gli accantonamenti a fronte delle passività finanziarie derivanti dall’assistenza macrofinanziaria ai sensi dell’AMF contemplata e per le eventuali erogazioni successive al 15 luglio 2022 di prestiti garantiti ai sensi della decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) separatamente dalle altre passività finanziarie nell’ambito della garanzia per le azioni esterne e del fondo di garanzia per le azioni esterne. È pertanto opportuno utilizzare la dotazione accantonata nel fondo comune di copertura unicamente per le passività finanziarie derivanti dall’assistenza macrofinanziaria eccezionale di cui all’AMF contemplata, anziché applicare la regola generale di cui all’articolo 31, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/947. È inoltre opportuno utilizzare la dotazione accantonata nel fondo comune di copertura per i prestiti garantiti a norma della decisione n. 466/2014/UE erogati dopo il 15 luglio 2022 unicamente per le passività finanziarie derivanti da tali prestiti e di applicare alla copertura le norme del regolamento finanziario, anziché applicare la regola generale di cui all’articolo 31, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/947. Tale procedura dovrebbe essere integrata dall’esclusione della dotazione accantonata per l’assistenza macrofinanziaria eccezionale di cui alla presente decisione dall’applicazione del tasso di copertura effettivo, in deroga all’articolo 213 del regolamento finanziario.

(20)

La quota relativa dei contributi di ciascuno Stato membro (criterio di contribuzione) all’importo globale garantito dovrebbe corrispondere alle quote relative degli Stati membri sul reddito nazionale lordo totale dell’Unione. Le attivazioni della garanzia dovrebbero essere effettuate proporzionalmente, applicando il criterio di contribuzione.

(21)

È importante che gli Stati membri completino le rispettive procedure nazionali affinché le garanzie entrino in vigore con la massima priorità. Considerata l’urgenza della situazione, il tempo necessario per il completamento di tali procedure non dovrebbe ritardare l’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale urgentemente necessaria all’Ucraina di cui alla presente decisione. I prestiti dell’assistenza macrofinanziaria previsti dalla presente decisione saranno predisposti rapidamente dopo l’entrata in vigore della presente decisione, l’adozione del protocollo d’intesa e la firma dell’accordo di prestito.

(22)

Considerata la difficile situazione causata dalla guerra di aggressione della Russia, e al fine di sostenere l’Ucraina nel suo percorso di stabilità a lungo termine, è opportuno derogare all’articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario e consentire all’Unione di coprire i costi legati al tasso d’interesse relativi ai prestiti a titolo della presente decisione e di rinunciare alle spese amministrative che sarebbero altrimenti a carico dell’Ucraina. Il contributo in conto interessi dovrebbe essere concesso in quanto strumento ritenuto appropriato per garantire l’efficacia del sostegno ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario ed essere a carico del bilancio dell’Unione almeno per il periodo del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Nel periodo 2021-2027 il contributo in conto interessi dovrebbe essere a carico della dotazione finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) 2021/947.

(23)

Dovrebbe essere riconosciuta all’Ucraina la possibilità di richiedere il contributo in conto interessi e la cancellazione delle spese amministrative ogni anno entro la fine di marzo. Per consentire una certa flessibilità nel rimborso del capitale, dovrebbe essere altresì possibile rinnovare i prestiti associati assunti per conto dell’Unione, in deroga all’articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

(24)

A fronte del fabbisogno di finanziamento urgente dell’Ucraina, nel luglio 2022 la Commissione ha concordato la riassegnazione e l’erogazione di ulteriori 1,59 miliardi di EUR di prestiti della Banca europea per gli investimenti all’Ucraina garantiti dal mandato di prestiti esterni 2014-2020 (ELM). Poiché si tratta di prestiti a favore di entità sovrane e statali ucraine, il livello di rischio per il bilancio dell’Unione è tuttavia lo stesso dei prestiti dell’assistenza macrofinanziaria. Il bilancio dell’Unione dovrebbe pertanto applicare a tali esposizioni lo stesso approccio precauzionale applicato ai prestiti dell’assistenza macrofinanziaria nel quadro dell’AMF contemplata. La presente decisione applica pertanto un tasso di copertura del 70 % ai prestiti del mandato di prestiti esterni riconvertiti di 1,59 miliardi di EUR e a qualsiasi ulteriore erogazione di prestiti del mandato di prestiti esterni all’Ucraina. Tale tasso di copertura dovrebbe applicarsi al posto del tasso di copertura di cui all’articolo 31, paragrafo 8, terza frase, del regolamento (UE) 2021/947. La copertura del 70 % per l’erogazione di 1,59 miliardi di EUR di prestiti nel quadro del mandato di prestiti esterni all’Ucraina sarà finanziata dal bilancio dell’Unione.

(25)

Ogni sei mesi dovrebbe essere effettuata una revisione degli accantonamenti per i rispettivi prestiti di assistenza macrofinanziaria e i prestiti del mandato di prestiti esterni, a partire dal 30 giugno 2023 o, se del caso, prima di tale data. Tale revisione dovrebbe valutare in particolare se la situazione dell’Ucraina si sia evoluta in modo tale da giustificare un aumento o una diminuzione del tasso di copertura. La Commissione potrebbe riesaminare il tasso di copertura su base ad hoc, in particolare se giustificato da un evento rilevante. Al fine di garantire che il tasso di copertura rimanga adeguato ai rischi finanziari, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda il tasso di copertura aumentato o diminuito, se del caso. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (11). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(26)

Poiché l’obiettivo della presente decisione, vale a dire la concessione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina al fine di sostenerne, in particolare, la resilienza e la stabilità economica, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27)

Considerata l’urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dalla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia, si ritiene opportuno invocare l’eccezione al periodo di otto settimane prevista all’articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

(28)

Alla luce della situazione in Ucraina, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

ASSISTENZA MACROFINANZIARIA ECCEZIONALE DELL’UNIONE

Articolo 1

Messa a disposizione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione

1.   L’Unione mette a disposizione dell’Ucraina un’assistenza macrofinanziaria eccezionale per un importo massimo di 5 000 000 000 EUR («assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione») al fine di sostenere la stabilità macrofinanziaria dell’Ucraina. L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione è erogata all’Ucraina sotto forma di prestiti. Essa contribuisce a coprire il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina individuato in cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali.

2.   Al fine di finanziare l’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione, alla Commissione è conferito il potere di prendere in prestito, a nome dell’Unione, i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso le istituzioni finanziarie e di concederli a sua volta in prestito all’Ucraina. I prestiti erogati a norma del paragrafo 1 del presente articolo e della decisione (UE) 2022/1201 hanno congiuntamente una scadenza media massima di 25 anni.

3.   L’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione è messa a disposizione a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del protocollo d’intesa di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e durante il periodo di disponibilità ivi stabilito, anche se le garanzie di cui al capo II, sezione 1, della presente decisione non sono ancora state fornite.

4.   Qualora, nel corso del periodo di erogazione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione, il fabbisogno di finanziamenti dell’Ucraina diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione riduce l’importo dell’assistenza, lo sospende o lo annulla.

Articolo 2

Prerequisito per l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione

1.   La concessione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione è subordinata al prerequisito del rispetto, da parte dell’Ucraina, di meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e dello Stato di diritto, nonché alla garanzia del rispetto dei diritti umani.

2.   La Commissione monitora il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 durante l’intero ciclo dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione, in particolare prima dell’erogazione, tenendo conto altresì delle circostanze in Ucraina e delle conseguenze dell’applicazione della legge marziale nel paese.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano in conformità della decisione 2010/427/UE del Consiglio (12).

Articolo 3

Protocollo d’intesa

1.   La Commissione concorda con l’Ucraina condizioni inerenti alle politiche alle quali deve essere collegata l’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione. Le condizioni inerenti alle politiche sono adottate secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2. Tali condizioni inerenti alle politiche sono stabilite in un protocollo d’intesa.

2.   Gli obblighi di rendicontazione adottati a norma della decisione (UE) 2022/1201 sono inclusi nel protocollo d’intesa e garantiscono, in particolare, l’efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità in relazione all’utilizzo dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione.

3.   Le condizioni finanziarie dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e l’Ucraina.

4.   La Commissione verifica, con cadenza periodica, l’attuazione degli obblighi di rendicontazione e i progressi compiuti nel rispetto delle condizioni inerenti alle politiche di cui al protocollo d’intesa. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati di detta verifica.

Articolo 4

Erogazione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione

1.   Fatti salvi i requisiti di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione in rate, ciascuna delle quali consistente in un prestito. Il calendario per l’erogazione di ciascuna rata è stabilito dalla Commissione. Una rata può essere erogata in una o più tranche.

2.   L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione è gestita dalla Commissione in linea con il protocollo d’intesa.

3.   La Commissione decide di versare le rate a seguito della valutazione dei requisiti seguenti:

a)

il rispetto del prerequisito di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

b)

l’attuazione soddisfacente degli obblighi di rendicontazione concordati nel protocollo d’intesa;

c)

per la seconda rata e per le rate successive, progressi soddisfacenti verso l’attuazione delle condizioni inerenti alle politiche concordate di cui al protocollo d’intesa.

Prima di erogare l’importo massimo dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, la Commissione verifica il rispetto di tutte le condizioni inerenti alle politiche concordate di cui al protocollo d’intesa.

4.   Qualora i requisiti di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatti, la Commissione sospende temporaneamente o annulla l’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione. In tali casi comunica al Parlamento europeo e al Consiglio i motivi della sospensione o dell’annullamento.

5.   In linea di principio l’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione è erogata alla Banca nazionale dell’Ucraina. Alle condizioni che saranno concordate nel protocollo d’intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell’Unione possono essere erogati al ministero delle Finanze dell’Ucraina quale beneficiario finale.

Articolo 5

Operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti

1.   Le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti sono eseguite in conformità dell’articolo 220 del regolamento finanziario.

2.   Se necessario, in deroga all’articolo 220, paragrafo 2, del regolamento finanziario, la Commissione può rinnovare i relativi prestiti contratti per conto dell’Unione.

Articolo 6

Contributo in conto interessi

1.   Per i prestiti di cui alla presente decisione, in deroga all’articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento finanziario, l’Unione può farsi carico degli interessi concedendo un contributo in conto interessi e coprendo le spese amministrative connesse all’assunzione e all’erogazione di prestiti, a eccezione dei costi relativi al rimborso anticipato del prestito.

2.   L’Ucraina può chiedere il contributo in conto interessi e la copertura delle spese amministrative da parte dell’Unione entro la fine di marzo di ogni anno.

3.   La dotazione finanziaria di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), primo trattino, del regolamento (UE) 2021/947 è utilizzata sotto forma di contributo in conto interessi per coprire i costi dei pagamenti di interessi relativi all’assistenza macrofinanziaria durante il periodo del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Articolo 7

Informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio

La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’evoluzione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione, compresi i relativi esborsi, e agli sviluppi delle operazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e fornisce a tempo debito a tali istituzioni i documenti pertinenti.

Articolo 8

Valutazione dell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione

Durante l’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione la Commissione riesamina, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni dell’Ucraina che sono pertinenti ai fini dell’assistenza. Tale valutazione operativa può essere condotta congiuntamente alla valutazione operativa prevista dalla decisione (UE) 2022/1201.

CAPO II

RAFFORZAMENTO DEL FONDO COMUNE DI COPERTURA

Sezione 1

Garanzie degli Stati membri per l’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione ai sensi della presente decisione e della decisione (UE) 2022/1201

Articolo 9

Contributi in forma di garanzia da parte degli Stati membri

1.   Con riguardo all’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione a favore dell’Ucraina di cui all’articolo 1 della presente decisione e di cui alla decisione (UE) 2022/1201, gli Stati membri possono integrare la copertura per l’assistenza macrofinanziaria detenuta nel fondo comune di copertura fornendo garanzie fino a un importo totale di 3 660 000 000 EUR («AMF contemplata»).

2.   I contributi degli Stati membri sono forniti sotto forma di garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta mediante un accordo di garanzia da concludersi con la Commissione, in conformità dell’articolo 10.

3.   La quota relativa del contributo dello Stato membro interessato (criterio di contribuzione) all’importo di cui al paragrafo 1 corrisponde alla quota relativa di tale Stato membro sul reddito nazionale lordo totale dell’Unione, quale risulta dalla rubrica «Stato generale delle entrate» del bilancio 2022, parte A («Finanziamento del bilancio annuale dell’Unione — Introduzione»), tabella 4, colonna 1, iscritta nel bilancio generale dell’Unione per l’esercizio 2022, definitivamente adottato il 24 novembre 2021 (13).

4.   Le garanzie prendono effetto per ciascuno Stato membro a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di garanzia tra la Commissione e tale Stato membro interessato, di cui all’articolo 10.

Articolo 10

Accordi di garanzia

La Commissione conclude un accordo di garanzia con ciascuno Stato membro che fornisce una garanzia di cui all’articolo 9. L’accordo stabilisce le norme che disciplinano la garanzia, che sono le stesse per tutti gli Stati membri e comprendono in particolare disposizioni:

a)

che stabiliscono l’obbligo per gli Stati membri di onorare le attivazioni della garanzia effettuate dalla Commissione in relazione all’AMF contemplata, una volta che gli importi complessivi della dotazione iniziale, o ricostituita successivamente, accantonata nel fondo comune di copertura a fronte della passività finanziaria derivante dall’AMF contemplata siano stati pienamente utilizzati o siano in procinto di esserlo;

b)

atte ad assicurare che le attivazioni della garanzia siano effettuate proporzionalmente applicando il criterio di contribuzione di cui all’articolo 9, paragrafo 3;

c)

atte a prevedere che le attivazioni della garanzia assicurino la capacità dell’Unione di rimborsare i fondi presi a prestito a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie a seguito di un mancato pagamento da parte dell’Ucraina, compresi i casi di modifica del calendario di pagamento per qualsiasi motivo, nonché i previsti mancati pagamenti;

d)

atte ad assicurare che le attivazioni della garanzia possano essere utilizzate per ricostituire la dotazione del fondo comune di copertura nel caso sia stata utilizzata a fronte dell’AMF contemplata;

e)

atte ad assicurare che in capo a uno Stato membro che non abbia onorato l’attivazione di una garanzia continui a incombere tale obbligo;

f)

relative alle condizioni di pagamento.

Sezione 2

Copertura dell’AMF contemplata e di alcune passività finanziarie nell’ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina

Articolo 11

Copertura dell’AMF contemplata

1.   Per l’AMF contemplata è applicato un tasso di copertura del 70 % anziché la regola generale di cui all’articolo 31, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2021/947. Tuttavia il livello della dotazione versata al fondo comune di copertura è mantenuto e, se utilizzato, ricostituito, fatto salvo l’articolo 10, lettera a) della presente decisione, a livello del 9 % delle passività in essere dell’AMF contemplata fino al completo utilizzo delle garanzie di cui all’articolo 9.

2.   Gli importi risultanti dalle attivazioni della garanzia di cui all’articolo 9 costituiscono entrate con destinazione specifica esterne destinate al pagamento delle passività finanziarie derivanti dall’AMF contemplata e ai pagamenti al fondo comune di copertura, in conformità dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento finanziario.

3.   In deroga all’articolo 211, paragrafo 1, primo comma, seconda frase, del regolamento finanziario, l’importo delle garanzie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, è incluso nell’importo della passività finanziaria autorizzata. In deroga all’articolo 211, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento finanziario, gli importi della copertura di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono presi in considerazione per il calcolo della copertura risultante dal tasso di copertura a fronte dell’AMF contemplata.

4.   In deroga all’articolo 211, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, gli importi recuperati dall’Ucraina in relazione all’AMF contemplata non contribuiscono alla copertura fino all’importo delle attivazioni della garanzia onorate dagli Stati membri a norma dell’articolo 10, lettera a), della presente decisione. Tali importi sono rimborsati a detti Stati membri.

Articolo 12

Rafforzamento della copertura a fronte di alcune passività finanziarie in Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE

1.   In deroga all’articolo 31, paragrafo 8, terza frase, del regolamento (UE) 2021/947, il tasso di copertura del 70 % si applica agli importi dei prestiti erogati dopo il 15 luglio 2022 nell’ambito di operazioni di finanziamento della Banca europea per gli investimenti (BEI) in Ucraina firmate dalla BEI prima del 31 dicembre 2021 e garantite dall’Unione in conformità della decisione n. 466/2014/UE («passività finanziarie coperte nell’ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina») e si applicano gli articoli 211, 212 e 213 del regolamento finanziario, fatti salvi gli articoli 13 e 14 della presente decisione.

2.   Ai fini dell’articolo 211, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento finanziario, la copertura raggiunge entro il 31 dicembre 2027 il livello corrispondente al tasso di copertura applicato all’importo totale delle passività in essere derivanti dalle passività finanziarie coperte nell’ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina.

Articolo 13

Valutazione dell’adeguatezza del tasso di copertura e procedura di revisione

1.   Ogni sei mesi a decorrere dal 30 giugno 2023 e ogniqualvolta la Commissione concluda che altri motivi o eventi indicano la necessità di farlo, la Commissione valuta se vi siano nuovi sviluppi che potrebbero incidere in modo duraturo e significativo sull’adeguatezza del tasso di copertura, compreso il tasso di accantonamento versato, di cui agli articoli 11 e 12. La Commissione individua in particolare la presenza di una variazione duratura significativa del profilo di rischio di credito di tali esposizioni avvalendosi di dati relativi a un periodo di almeno due anni.

2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato in conformità dell’articolo 16 per modificare gli articoli 11 e 12 per adeguare il tasso di copertura, in particolare per tenere conto degli sviluppi di cui al paragrafo 1.

Articolo 14

Dotazione detenuta nel fondo comune di copertura

1.   Anziché la regola generale di cui all’articolo 31, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/947, la passività finanziaria derivante dall’AMF contemplata è coperta separatamente da altre passività finanziarie nell’ambito della garanzia per le azioni esterne e la dotazione accantonata nel fondo comune di copertura per l’AMF contemplata è utilizzata unicamente per le passività finanziarie a titolo dell’AMF contemplata.

Anziché la regola generale di cui all’articolo 31, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/947, la passività finanziaria derivante dalle passività finanziarie coperte nell’ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina è coperta separatamente da altre passività finanziarie nell’ambito del fondo di garanzia per le azioni esterne e la dotazione accantonata nel fondo comune di copertura per le passività finanziarie coperte nell’ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina è utilizzata unicamente per le passività finanziarie a titolo dell’AMF contemplata.

2.   In deroga all’articolo 213 del regolamento finanziario, il tasso di copertura effettivo non si applica alla dotazione accantonata nel fondo comune di copertura a fronte dell’AMF contemplata e delle passività finanziarie coperte nell’ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina.

3.   In deroga all’articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento finanziario, qualsiasi eccedenza della copertura di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della presente decisione costituisce un’entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario per il programma di assistenza esterna cui l’Ucraina è ammissibile.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 23 settembre 2022.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 13, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Relazione annuale

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, nell’ambito della sua relazione annuale, una valutazione dell’attuazione del capo I della presente decisione nel corso dell’anno precedente, comprensiva di una valutazione dell’attuazione. Tale relazione:

a)

esamina i progressi ottenuti nell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione;

b)

valuta la situazione e le prospettive economiche dell’Ucraina, nonché l’attuazione degli obblighi e delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2;

c)

indica il legame tra gli obblighi e le condizioni definiti nel protocollo d’intesa, l’attuale situazione dell’Ucraina sotto il profilo macrofinanziario e le decisioni della Commissione di versare le rate dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione.

2.   Entro due anni dal termine del periodo di disponibilità la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, in cui analizza i risultati e l’efficienza dell’assistenza macrofinanziaria eccezionale dell’Unione erogata e valuta in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell’assistenza.

CAPO IV

MODIFICHE DELLA DECISIONE (UE) 2022/1201 E DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 18

Modifiche della decisione (UE) 2022/1201

La decisione (UE) 2022/1201 è così modificata:

1)

all’articolo 1, paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«I prestiti di cui al paragrafo 1 e alla decisione (UE) 2022/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1)hanno congiuntamente una scadenza media massima di 25 anni.

(*1)  Decisione (UE) 2022/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 settembre 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all’Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201 (GU L245 del 21.9.2022, pag. 1).»;"

2)

l’articolo 7 è soppresso.

Articolo 19

Disposizione finale

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 15 settembre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 settembre 2022.

(2)  Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).

(3)  Decisione (UE) 2022/313 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all’Ucraina (GU L 55 del 28.2.2022, pag. 4).

(4)  Decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all’Ucraina (GU L 186 del 13.7.2022, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(7)  Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(9)  Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1.)

(10)  Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell’Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell’Unione (GU L 135 dell’8.5.2014, pag. 1).

(11)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(12)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l’organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(13)  GU L 45 del 24.2.2022, pag. 1.


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