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Document 22022D1476
Decision No 1/2022 of the EU-Jordan Association Council of 15 March 2022 amending Protocol 3 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part, concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation [2022/1476]
Decisione n. 1/2022 del Consiglio di associazione UE-Giordania del 15 marzo 2022 relativa alla modifica del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2022/1476]
Decisione n. 1/2022 del Consiglio di associazione UE-Giordania del 15 marzo 2022 relativa alla modifica del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2022/1476]
ST/3304/2021/INIT
GU L 232 del 7.9.2022, p. 37–76
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.9.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 232/37 |
DECISIONE n. 1/2022 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA
del 15 marzo 2022
relativa alla modifica del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2022/1476]
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-GIORDANIA,
visto l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, in particolare l’articolo 4 del protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,
considerando quanto segue:
1) |
L’articolo 28 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra («accordo»), fa riferimento al protocollo n. 3 dell’accordo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3»), che stabilisce le norme di origine. |
2) |
L’articolo 4 del protocollo n. 3 prevede che il Consiglio di associazione istituito dall’articolo 89 dell’accordo possa decidere di modificare le disposizioni del protocollo n. 3. |
3) |
In seguito all’adozione della decisione (UE) 2020/2067 del Consiglio (1) relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio di associazione relativamente alla modifica del protocollo n. 3, il Consiglio di associazione ha adottato la decisione n. 1/2021 (2) che sostituisce il protocollo n. 3 con un nuovo testo. |
4) |
Il protocollo n. 3 contiene, da una parte, un riferimento dinamico alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (3) («convenzione»), rendendo la convenzione applicabile fra l’Unione e la Giordania e, dall’altra, le norme transitorie che sono state applicabili come serie di norme di origine alternativa a quelle della vigente convenzione a decorrere dal 1o settembre 2021. |
5) |
Nell’ambito del sostegno dell’Unione alla Giordania nel contesto della crisi dei rifugiati siriani, nel luglio 2016 l’Unione e la Giordania hanno convenuto di rendere temporaneamente più flessibili le norme di origine che si applicano alle esportazioni di prodotti giordani verso l’Unione nell’ambito dell’accordo. |
6) |
Di conseguenza, il comitato di associazione UE-Giordania ha adotttato la decisione n. 1/2016 (4) al fine di modificare le disposizioni del protocollo n. 3 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e di integrare l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio della Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario. |
7) |
Nel dicembre 2017 la Giordania ha presentato la prima relazione annuale sull’attuazione del regime delle norme di origine istituito dalla decisione n. 1/2016 e ha rivolto diverse richieste intese a ottenere una maggiore flessibilità del regime. Nel dicembre 2018, a seguito dell’esame delle richieste della Giordania, il Consiglio, a nome dell’Unione, ha ritenuto che le richieste fossero giustificate e ha concordato di rendere ulteriormente flessibili taluni requisiti per quanto riguarda il regime delle norme di origine, ad esempio abbandonando il requisito relativo alle zone, fissando un requisito in base al quale per ciascun impianto di produzione il 15 % della forza lavoro complessiva deve essere siriano, e prorogando la durata del regime fino al 31 dicembre 2030. |
8) |
Il comitato di associazione UE-Giordania ha adottato la decisione n. 1/2018 (5) al fine di modificare le disposizioni del protocollo n. 3, rendendo più flessibili il regime delle norme di origine e prorogando la durata del regime di cui alla decisione n. 1/2016 fino al 31 dicembre 2030. La decisione n. 1/2018 è entrata in vigore il 4 dicembre 2018. |
9) |
La decisione n. 1/2021 non mantiene le misure di deroga introdotte dalle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018 per rendere temporaneamente più flessibili le norme di origine che si applicano alle esportazioni di prodotti giordani verso l’Unione nell’ambito dell’accordo. |
10) |
Al fine di provvedere a mantenere l’applicazione delle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018 è necessario collegarle alle nuove norme di origine applicabili a decorrere dal 1o settembre 2021. |
11) |
È necessario modificare il protocollo n. 3 per mantenere il regime delle norme di origine istituito dalla decisione n. 1/2016, collegandole alle nuove norme transitorie applicabili di cui al protocollo n. 3, come modificato da ultimo con decisione n. 1/2021. |
12) |
È pertanto opportuno modificare il protocollo n. 3 con l’aggiunta di un’appendice B contenente un elenco supplementare di lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato in Giordania possa ottenere il carattere di prodotto originario. |
13) |
L’applicazione dell’appendice B protocollo n. 3 dovrebbe essere corredata di adeguati obblighi di monitoraggio e comunicazione. Dovrebbe inoltre essere possibile sospendere l’appendice B del protocollo n. 3 se le condizioni per la relativa applicazione non sono più soddisfatte o qualora siano soddisfatte le condizioni per l’istituzione di misure di salvaguardia. |
14) |
Al fine di garantire la continuità nell’applicazione delle decisioni n. 1/2016 e n. 1/2018, incluse le deroghe ivi previste, e consentire in tal modo agli esportatori autizzati di evitare di incorrere in perdite economiche a norma della decisione n. 1/2016, è opportuno applicare la presente decisione retroattivamente a decorrere dal 1o settembre 2021, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Il protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa («protocollo n. 3») è modificato mediante l’aggiunta di un’appendice B, contenente le condizioni per l’applicazione di tale appendice B e l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché i prodotti trasformati in Giordania ottengano il carattere di prodotto originario, qualora la fabbricazione di tali prodotti abbia implicato l’ulteriore occupazione di rifugiati siriani, come indicato nell’allegato della presente decisione.
2. L’appendice B del protocollo n. 3 si applica fino al 31 dicembre 2030.
Articolo 2
Ai fini dell’applicazione della presente decisione, le prove dell’origine possono essere rilasciate retrospettivamente per le esportazioni effettuate fra il 1o settembre 2021 e la data di entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 1o settembre 2021.
Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2022
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Decisione (UE) 2020/2067 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, in sede di Consiglio di associazione istituito dall’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la modifica di tale accordo, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 37).
(2) Decisione n. 1/2021 del Consiglio di associazione UE-Giordania, del 15 aprile 2021, che modifica l’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hashemita di Giordania, dall’altra, sostituendo il suo protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2021/742] (GU L 164 del 10.5.2021, pag. 1).
(3) Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4).
(4) Decisione n. 1/2016 del comitato di associazione UE-Giordania, del 19 luglio 2016, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati in zone di sviluppo e aree industriali dedicate e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2016/1436] (GU L 233 del 30.8.2016, pag. 6).
(5) Decisione n. 1/2018 del comitato di associazione UE - Giordania, del 4 dicembre 2018, che modifica le disposizioni del protocollo n. 3 dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall’altra, per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e l’elenco delle lavorazioni o trasformazioni cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché determinate categorie di prodotti, fabbricati nel territorio del Regno hascemita di Giordania e connessi alla creazione di posti di lavoro per i rifugiati siriani e la popolazione giordana, possano ottenere il carattere di prodotto originario [2019/42] (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 147).
ALLEGATO
Appendice B
ADDENDUM DELL’ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ PRODOTTI TRASFORMATI IN GIORDANIA POSSANO OTTENERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
Articolo 1
Disposizioni comuni
A. Definizione di origine
1. |
Per i prodotti di cui all’articolo 2 della presente appendice è possibile applicare le norme seguenti anziché quelle che figurano nell’allegato II dell’appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del protocollo n. 3 («convenzione»), se tali prodotti soddisfano le condizioni seguenti:
|
2. |
La pertinente percentuale a norma del paragrafo 1, lettera b), è calcolata in qualsiasi momento successivo all’entrata in vigore della presente appendice e in seguito su base annua, tenendo conto del numero di rifugiati siriani che sono occupati su base equivalente a tempo pieno e in impieghi dignitosi e formali e che hanno ottenuto un permesso di lavoro valido per un periodo minimo di 12 mesi, ai sensi della legislazione applicabile in Giordania. |
3. |
Le autorità giordane competenti provvedono a monitorare che gli impianti di produzione ammissibili rispettino le condizioni di cui al paragrafo 1. Le autorità giordane competenti provvedono a monitorare che gli impianti di produzione ammissibili rispettino le condizioni di cui al paragrafo 1, concedono agli impianti di produzione che soddisfano tali condizioni un numero di autorizzazione e revocano immediatamente tale numero di autorizzazione se gli impianti di produzione non soddisfano più dette condizioni. |
B. Prova dell’origine
4. |
Una prova dell’origine compilata secondo le disposizioni della presente appendice contiene la menzione seguenti in lingua inglese:
«Derogation – Appendix B of Protocol 3 – [authorisation number granted by the competent authorities of Jordan]». |
C. Cooperazione amministrativa
5. |
Quando, a norma dell’articolo 32, paragrafo 5, dell’appendice I della convenzione, le autorità doganali della Giordania informano la Commissione europea o le autorità doganali richiedenti degli Stati membri dell’Unione europea («Stati membri») in merito ai risultati del controllo, esse precisano che i prodotti di cui all’articolo 2 della presente appendice soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo. |
6. |
Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indizi che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Giordania effettua, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione europea o delle autorità doganali degli Stati membri, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, la Commissione europea o le autorità doganali degli Stati membri possono partecipare alle indagini. |
D. Relazione, monitoraggio e revisione
7. |
Entro 12 mesi dopo l’entrata in vigore della presente appendice, e successivamente su base annuale, la Giordania presenta alla Commissione europea una relazione sul funzionamento e sugli effetti della presente appendice, che include statistiche su produzione ed esportazione al livello di otto cifre o con il massimo livello di dettaglio disponibile per i prodotti coperti dal regime istituito dalla decisione n. 1/2016 e un elenco che identifica gli impianti di produzione in Giordania e precisa la percentuale di rifugiati siriani impiegati in ciascun singolo impianto di produzione su base annua. La Giordania fornisce inoltre relazioni alla Commissione europea con cadenza trimestrale sul numero complessivo di permessi di lavoro attivi o di altri mezzi misurabili corrispondenti a posti di lavoro legali e attivi determinati dal comitato di associazione. Le parti riesaminano congiuntamente tali relazioni e tutte le questioni relative all’attuazione e al monitoraggio della presente appendice nell’ambito degli organismi istituiti dall’accordo, in particolare del sottocomitato industria, commercio e servizi. Le parti assicurano che le pertinenti organizzazioni internazionali, quali l’Organizzazione internazionale del lavoro e la Banca mondiale siano coinvolte nel processo di monitoraggio. |
8. |
Una volta che la Giordania abbia raggiunto il suo obiettivo di promuovere una maggiore partecipazione dei rifugiati siriani al mercato del lavoro formale mediante il rilascio di almeno 60 000 permessi di lavoro attivi, o altri mezzi misurabili corrispondenti a occupazione legale e attiva determinata dal comitato di associazione, ai rifugiati siriani, le parti applicano la presente appendice a tutti i prodotti disciplinati dalla presente appendice senza il requisito di soddisfare le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b). |
9. |
Se ritiene che non vi siano prove sufficienti del rispetto da parte della Giordania delle condizioni di cui al paragrafo 8, l’Unione europea può deferire la questione al comitato di associazione. Se il comitato di associazione non dichiara entro 90 giorni dal deferimento della questione che le condizioni di cui al paragrafo 8 sono rispettate o non modifica la presente appendice, l’Unione europea può decidere che si applicano le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettera b). |
E. Sospensione temporanea
10. |
|
F. Meccanismo di salvaguardia
11. |
Qualora un prodotto di cui all’articolo 2, che beneficia dell’applicazione della presente appendice, sia importato in quantitativi talmente accresciuti e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare seri danni ai produttori dell’Unione europea di prodotti analoghi o direttamente concorrenti nella totalità o in parte del territorio dell’Unione europea, o gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell’economia dell’Unione europea, a norma degli articoli 24 e 26 dell’accordo, l’Unione europea può deferire la questione al comitato di associazione affinché la esamini. Se entro 90 giorni dalla data del deferimento il comitato di associazione non adotta una decisione che ponga fine a tali seri danni, minacce o gravi perturbazioni, o nel caso in cui non sia stata raggiunta alcuna soluzione soddisfacente, l’applicazione della presente appendice è sospesa per quanto riguarda tale prodotto fino a quando il comitato di associazione non adotti una decisione che dichiari la fine di tali danni, minacce o perturbazioni, o non sia raggiunta dalle parti una soluzione soddisfacente che sia comunicata al comitato di associazione. |
G. Entrata in vigore e applicazione
12. |
La presente appendice si applica dalla data di applicazione della decisione del Consiglio di associazione, alla quale esso è allegato, e si applica fino al 31 dicembre 2030. |
Articolo 2
Elenco dei prodotti e delle necessarie lavorazioni e trasformazioni
L’elenco dei prodotti cui si applica la presente appendice e le norme di lavorazione e trasformazione che possono essere applicate in alternativa a quelle elencate nell’appendice I, allegato II, della convenzione sono riportati qui di seguito.
L’appendice I, allegato II, della convenzione contenente le note introduttive dell’elenco dell’appendice I, allegato II, della convenzione si applica mutatis mutandis all’elenco seguente, con gli emendamenti seguenti:
Alla nota 5.2, secondo paragrafo, sono aggiunti i seguenti materiali di base:
«— |
fibre di vetro; |
— |
fibre di metallo.». |
Alla nota 7.3, il testo è sostituito dal seguente:
«Ai sensi delle voci ex 2707 e 2713, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la dissalazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.».
Ai fini della presente appendice si applica l’elenco seguente:
«ex capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 2519 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite) frantumato, riposto in recipienti ermetici, e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Può tuttavia essere utilizzato il carbonato di magnesio naturale (magnesite). |
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ex capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 2707 |
Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2710 |
Oli di petrolio o di materiali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti specifici (2) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati. |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (2) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) o altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 2811 |
Triossido di zolfo nonché |
Fabbricazione a partire da diossido di zolfo o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 2840 |
Perborato di sodio; |
Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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2843 |
Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2843 |
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ex 2852 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852 , 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 29 |
Prodotti chimici organici, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 2905 |
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 2905 Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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2905,43; 2905,44; 2905,45 |
Mannitolo; D-glucitolo (sorbitolo); glicerolo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto. Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 2932 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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2934 |
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 , 2933 e 2934 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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Capitolo 31 |
Concimi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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Capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 3301 |
Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d’estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un “gruppo” (3) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l’odontoiatria” e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 3404 |
Cere artificiali e cere preparate:
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; amidi modificati; colle; enzimi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 3803 |
Tallol raffinato |
Raffinazione di tallol greggio o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 3805 |
Essenza di trementina al solfato, depurata |
Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell’essenza di trementina al solfato, greggia o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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3806 30 |
“Gomme-esteri” |
Fabbricazione a partire da acidi resinici o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 3807 |
Pece nera (pece di catrame vegetale) |
Distillazione del catrame di legno o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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3809 10 |
Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: a base di sostanze amidacee |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, compresi altri materiali della voce 3823 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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3824 60 |
Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905.44 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto e quelli della sottovoce 2905.44. Tuttavia materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 39 |
Materie plastiche e lavori di tali materie; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 3907 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (4) o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 3920 |
Fogli e pellicole di ionomeri |
Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero dell’etilene e dell’acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 3921 |
Fogli di plastica, metallizzati |
Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza di spessore inferiore a 23 micron (5) o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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4012 |
Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma: |
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Rigenerazione di pneumatici usati |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 4101 da 4103 |
Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati; pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate), anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) del capitolo 41; altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) del capitolo 41 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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da 4104 da 4106 |
Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati |
Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati delle sottovoci 4104,11, 4104,19, 4105,10, 4106,21, 4106,31 o 4106,91 o Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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4107 , 4112 , 4113 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l’essiccazione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare i materiali delle sottovoci 4104,41, 4104,49, 4105,30, 4106,22, 4106,32 e 4106,92, solo se ha luogo una riconciatura dei cuoi o delle pelli conciati o in crosta allo stato secco |
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Capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio; borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e loro lavori; relativi lavori; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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4301 |
Pelli da pellicceria gregge (comprese teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101 , 4102 o 4103 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 4302 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: |
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Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
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Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
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4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
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ex capitolo 44 |
Legno e lavori di legno; carbone di legna; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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ex 4408 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa |
Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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da ex 4410 a ex 4413 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Fabbricazione di liste o modanature |
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ex 4415 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, in legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
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ex 4418 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shakes”) di legno |
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Fabbricazione di liste o modanature |
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ex 4421 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
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ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5106 da 5110 |
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da filatura (6) |
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da 5111 da 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o grossolani di animali o di crine: |
Tessitura (6) o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 52 |
Cotone; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5204 da 5207 |
Filati di cotone |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (6) |
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da 5208 da 5212 |
Tessuti di cotone: |
Tessitura (6) o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5306 da 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (6) |
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da 5309 da 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: |
Tessitura (6) stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||
da 5401 da 5406 |
Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (6) |
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5407 e 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: |
Tessitura (6) o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 5501 da 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali |
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da 5508 da 5511 |
Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Filatura di fibre naturali o estrusione di fibre sintetiche artificiali accompagnata da filatura (6) |
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da 5512 da 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: |
Tessitura (6) o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
||||||||
ex capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi: |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali o floccaggio accompagnato da tintura o stampa (6) |
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5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto Tuttavia:
nei quali la denominazione di un singolo filato o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (6) |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da fabbricazione di tessuto o unicamente la fabbricazione di tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali (6) |
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5603 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate |
Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica |
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5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: |
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Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili |
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Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali (6) |
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5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco (6) |
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5606 |
Filati spiralati (vergolinati), lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella” |
Estrusione di fibre artificiali o sintetiche accompagnata da filatura o filatura di fibre naturali e/o sintetiche o artificiali in fiocco o filatura accompagnata da floccaggio o floccaggio accompagnato da tintura (6) |
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Capitolo 57 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o fabbricazione di tessuti “tufted” accompagnata da tintura o da stampa Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica (6) Tuttavia:
nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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ex capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi: |
Tessitura (6) o stampa, accompagnata da almeno due operazioni di preparazione o finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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5901 |
Tessuti spalmati di colla o di materie amidacee, dei tipi usati per la legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco e trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o stampa |
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5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
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Tessitura |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura |
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5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura (6) |
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5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili: |
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Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura |
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Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da tessitura o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6). |
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5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: |
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Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia o lavorazione a maglia accompagnata da tintura o da spalmatura o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (6) |
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Estrusione di fibre sintetiche o artificiali accompagnata da tessitura |
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Tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da tessitura |
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5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Tessitura accompagnata da tintura o da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |
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Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 5909 da 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: |
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Tessitura |
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Tessitura (6) |
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Estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali o filatura di fibre naturali o sintetiche o artificiali in fiocco, accompagnata da tessitura (6) o tessitura accompagnata da tintura o da spalmatura |
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Capitolo 60 |
tessuti a maglia |
Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia o lavorazione a maglia accompagnata da tintura, da floccaggio o da spalmatura o floccaggio accompagnato da tintura o da stampa o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia o torsione o testurizzazione accompagnate da lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 61 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: |
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Fabbricazione a partire da tessuti |
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Filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco o estrusione di filati di filamenti sintetici o artificiali, accompagnata in ciascun caso da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) o tintura di filati di fibre naturali accompagnata da lavorazione a maglia (articoli lavorati a maglia nella forma voluta) (6) |
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ex capitolo 62 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi: |
Fabbricazione a partire da tessuti |
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6213 e 6214 |
Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
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Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) o confezione preceduta da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6) (7) |
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Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o confezione seguita da stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (6) (7) |
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6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 : |
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Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) |
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Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) o spalmatura, a condizione che il valore dei tessuti non spalmati utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata dalla confezione (compreso il taglio) (7) |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; stracci; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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da 6301 da 6304 |
Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l’arredamento: |
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Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l’agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio) |
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Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio) o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (7) (8) |
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Tessitura o lavorazione a maglia accompagnata da confezione (compreso il taglio) |
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6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
Tessitura o lavorazione a maglia e confezione (compreso il taglio) (6) |
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6306 |
Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: |
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Qualsiasi processo di fabbricazione di tessuto non tessuto, inclusa l’agugliatura meccanica, accompagnato dalla confezione (compreso il taglio) |
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Tessitura accompagnata da confezione (compreso il taglio) (6) (7) o spalmatura, a condizione che il valore del tessuto non spalmato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, accompagnata da confezione (compreso il taglio) |
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6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 25 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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ex capitolo 64 |
Calzature, ghette ed oggetti simili parti di questi oggetti; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
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6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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Capitolo 65 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 6803 |
Lavori di ardesia naturale o agglomerata |
Fabbricazione a partire da ardesia lavorata |
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ex 6812 |
Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 6814 |
Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie |
Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
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Capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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7006 |
Vetro delle voci 7003 , 7004 o 7005 , curvato, smussato, inciso, forato |
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Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006 |
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Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato utilizzato non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro soffiato a mano non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 7019 |
Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati |
Fabbricazione a partire da:
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ex capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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7106 , 7108 e 7110 |
Metalli preziosi: |
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Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106 , 7108 o 7110 o separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 , tra di loro o con metalli comuni |
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Produzione a partire da metalli preziosi greggi |
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ex 7107 , ex 7109 ed ex 7111 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
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7115 |
Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7117 |
Minuterie di fantasia |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 73 |
Lavori di ferro o acciaio; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex 7301 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207 |
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7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7304 , 7305 e 7306 |
Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 o 7224 |
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ex 7307 |
Accessori per tubi di acciai inossidabili |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non ecceda il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o di acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Non si possono tuttavia utilizzare i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 |
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ex 7315 |
Catene antisdrucciolevoli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 74 |
Rame e lavori di rame; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7601 |
Alluminio greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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7607 |
Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 7606 |
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ex capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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7801 |
Piombo greggio: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati |
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Capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
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ex capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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8211 |
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208 ) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni |
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8214 |
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni |
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8215 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni |
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ex capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 8302 |
Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili per edifici e congegni di chiusura automatica per porte |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Gli altri materiali della voce 8302 si possono tuttavia utilizzare, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8306 |
Statuette ed altri oggetti ornamentali, di metalli comuni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Gli altri materiali della voce 8306 si possono tuttavia utilizzare, a condizione che il loro valore totale non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8401 |
Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce), non irradiati, per reattori nucleari; macchine ed apparecchi per la separazione isotopica |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8427 |
Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8482 |
Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8501 , 8502 |
Motori e generatori elettrici; gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8503 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8513 |
Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8519 |
Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8522 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8523 |
Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8527 |
Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8528 |
Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8529 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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da 8535 a 8537 |
Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e quelli della voce 8538 o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8540 11 e 8540 12 |
Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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da ex 8542 31 a ex 8542 33 ed ex 8542 39 |
Circuiti integrati monolitici |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. o operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte |
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8544 |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali) e altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8546 |
Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546 ; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8548 |
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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Capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione. |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori; esclusi: |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“sidecar”) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 90 |
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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9002 |
Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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9033 |
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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Capitolo 91 |
Orologeria |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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Capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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ex 9506 |
Mazze da golf e parti delle mazze |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf |
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ex capitolo 96 |
Lavori diversi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto o fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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9601 e 9602 |
Avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla ed altre materie animali da intaglio, lavorati, e lavori di tali materie (compresi i lavori ottenuti per modellatura). Materie vegetali o minerali da intaglio, lavorate, e lavori di tali materie; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati né compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa quella della voce 3503 , e lavori di gelatina non indurita |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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9603 |
Scope e spazzole, anche costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, scope meccaniche per l’impiego a mano, diverse da quelle a motore, scope di filacce e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; tamponi e rulli per dipingere, raschini di gomma o di simili materie flessibili |
fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non eccede il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
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9605 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti |
Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
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9606 |
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni e altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni |
Fabbricazione:
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9608 |
Penne e matite a sfera; penne e pennarelli con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Possono tuttavia essere utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce |
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9612 |
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola |
Fabbricazione:
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9613 20 |
Accendini tascabili, a gas, ricaricabili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9614 |
Pipe (comprese le teste), bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
(1) Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.
(2) Per le condizioni particolari relative ai “trattamenti specifici” cfr. la nota introduttiva 7.2.
(3) Per “gruppo” si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.
(4) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall’altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
(5) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico — misurato secondo l’ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) — è inferiore al 2 %.
(6) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(7) Cfr. nota introduttiva 6.
(8) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
(9) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.».