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Document 32022R1456

Regolamento delegato (UE) 2022/1456 della Commissione del 10 giugno 2022 che stabilisce una deroga all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d’importazione per l’introduzione nell’Unione di materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, e fabbricate prima del 1o settembre 2007

C/2022/3699

GU L 229 del 5.9.2022, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1456/oj

5.9.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 229/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1456 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 2022

che stabilisce una deroga all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d’importazione per l’introduzione nell’Unione di materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti, e fabbricate prima del 1o settembre 2007

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2015/179 della Commissione (2) ha autorizzato gli Stati membri a prevedere una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (3) per quanto concerne condizioni speciali riguardanti l’introduzione nell’Unione di materiale da imballaggio in legno di conifere (Pinopsida) in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti. Poiché la validità di tale decisione è scaduta il 31 dicembre 2020, dovrebbero essere adottate nuove norme per permettere anche in futuro l’introduzione a determinate condizioni delle suddette scatole di munizioni.

(2)

L’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 prevede prescrizioni specifiche per l’introduzione nell’Unione di materiale da imballaggio di legno, che dovrebbe essere conforme alla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 (ISPM n. 15), dal titolo Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (4), che garantisce che il materiale da imballaggio in legno sia stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato.

(3)

Determinati materiali da imballaggio in legno di conifere (Pinopsida) in forma di scatole utilizzate per il trasporto di munizioni e fabbricate negli Stati Uniti d’America prima del 1o settembre 2007 sono stati sottoposti a trattamenti non in linea con le prescrizioni applicabili stabilite nell’allegato I della norma ISPM n. 15 e pertanto non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.

(4)

Il 7 settembre 2018 gli Stati Uniti d’America hanno chiesto una proroga della deroga a norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/179 per il materiale da imballaggio in legno realizzato in legno tenero e un’estensione dell’ambito di applicazione della deroga al materiale da imballaggio in legno realizzato in legno duro. Gli Stati Uniti d’America hanno corredato la suddetta richiesta di un fascicolo che costituisce il follow-up di una precedente analisi dei percorsi d’ingresso e di diffusione (pathway) effettuata dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti per quanto riguarda le scatole di munizioni in legno tenero, integrandola con un’analisi dei percorsi d’ingresso e di diffusione relativa alle scatole di munizioni in legno duro.

(5)

Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati Uniti d’America e in seguito a una discussione con il pertinente gruppo di esperti sulla deroga per l’introduzione nell’Unione di materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni dagli Stati Uniti d’America, la Commissione ha concluso che le scatole di cui al considerando 3 e utilizzate nel trasporto delle munizioni, in legno tenero e in legno duro, non presentano alcun rischio di diffusione di organismi nocivi per le piante, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Tali condizioni riguardano la data di produzione delle scatole di munizioni, l’assenza, o la presenza limitata, di corteccia, il trattamento e la riparazione di tali scatole, come pure il loro immagazzinamento e trasporto.

(6)

Tale deroga dovrebbe applicarsi soltanto a materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America che sono state fabbricate prima del 1o settembre 2007, poiché le scatole fabbricate dopo tale data sono state sottoposte a un trattamento in conformità alla norma ISPM n. 15.

(7)

Tale materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America, in legno tenero e in legno duro, dovrebbe pertanto poter essere introdotto, immagazzinato e spostato nel territorio dell’Unione, purché soddisfi le condizioni stabilite nel presente regolamento.

(8)

Al fine di garantire controlli efficaci e una panoramica dei potenziali rischi fitosanitari, gli operatori che spostano o immagazzinano materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America dopo i controlli pertinenti dovrebbero notificare all’autorità competente interessata lo spostamento o l’immagazzinamento delle scatole in questione.

(9)

Al fine di garantire una risposta rapida a qualsiasi potenziale rischio fitosanitario derivante dal materiale da imballaggio in legno in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America, gli Stati membri dovrebbero immediatamente informarsi reciprocamente e informare la Commissione quando vengono a conoscenza di una spedizione non conforme alle prescrizioni riguardanti le condizioni di introduzione nell’Unione stabilite nel presente regolamento. Ai fini della valutazione dell’applicazione del presente regolamento essi dovrebbero inoltre, su base annuale, fornire alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni sulle importazioni effettuate.

(10)

Le condizioni per la deroga di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi fino al 31 luglio 2025 per permettere di riesaminare l’attuazione delle sue misure e di valutare se dette misure affrontino efficacemente il rischio fitosanitario connesso all’importazione di tale materiale da imballaggio in legno.

(11)

Poiché la decisione di esecuzione (UE) 2015/179 è già scaduta il 31 dicembre 2020, il presente regolamento di esecuzione dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, al fine di garantire la più rapida introduzione nell’Unione possibile di tale materiale da imballaggio in legno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione a prevedere una deroga e condizioni per le scatole di munizioni

Il materiale da imballaggio in legno in forma di scatole effettivamente in uso per il trasporto di munizioni, fabbricate prima del 1o settembre 2007 e originarie degli Stati Uniti d’America, sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti («le scatole») è esentato dalle prescrizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, se:

a)

le scatole soddisfano le condizioni di cui all’allegato del presente regolamento; e

b)

sono soddisfatte le prescrizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Articolo 2

Obbligo di notifica

1.   Almeno cinque giorni lavorativi prima dell’introduzione prevista di una spedizione di cui all’articolo 1, l’importatore notifica alle autorità competenti dello Stato membro del punto di entrata la propria intenzione di introdurre la spedizione. Entro lo stesso termine l’importatore trasmette la stessa notifica anche alle autorità competenti dello Stato membro del primo luogo di immagazzinamento, se tale luogo è diverso dal punto di entrata.

2.   La notifica di cui al paragrafo 1 contiene gli elementi seguenti:

a)

la data dell’introduzione prevista;

b)

un inventario della spedizione interessata che identifica le scatole che ne fanno parte;

c)

il nome e l’indirizzo dell’importatore;

d)

l’indirizzo del punto di entrata dell’introduzione prevista;

e)

l’indirizzo del primo luogo di immagazzinamento, se tale luogo è diverso dal punto di entrata.

Articolo 3

Controlli da parte delle autorità competenti

1.   Le autorità competenti dello Stato membro del punto di entrata controllano la presenza e la completezza del documento di cui al punto 7 dell’allegato. Esse controllano inoltre la conformità di un campione rappresentativo di ciascuna spedizione ai seguenti punti dell’allegato:

a)

punti 1) e 2), riguardanti l’indicazione dei corrispondenti marchi;

b)

punto 3), riguardante le scatole riparate;

c)

punto 4), riguardante l’assenza di corteccia;

d)

punto 5), riguardante il tenore di umidità;

2.   In deroga al paragrafo 1, se il primo luogo di immagazzinamento è diverso dal punto di entrata, le autorità competenti dello Stato membro del primo luogo di immagazzinamento effettuano il controllo di cui a tale paragrafo.

Articolo 4

Immagazzinamento e spostamento delle scatole

1.   Prima e dopo lo svolgimento dei controlli di cui all’articolo 3, le scatole restano immagazzinate in edifici chiusi.

2.   Qualsiasi spostamento delle scatole può avvenire soltanto in contenitori chiusi o in un involucro a protezione completa.

Articolo 5

Notifica di non conformità

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri ciascuna spedizione non conforme alle condizioni di cui all’allegato.

Tale notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data in cui l’autorità competente viene a conoscenza di detta spedizione.

Articolo 6

Comunicazioni relative alle importazioni

Entro il 31 gennaio di ogni anno lo Stato membro del primo luogo di immagazzinamento fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri informazioni relative al numero di spedizioni introdotte nel suo territorio e una relazione sui controlli di cui all’articolo 3 effettuati tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente.

Articolo 7

Data di scadenza

Il presente regolamento non è più in vigore a decorrere dal 31 luglio 2025.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2015/179 della Commissione, del 4 febbraio 2015, che autorizza gli Stati membri a prevedere una deroga a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto concerne il materiale da imballaggio in legno di conifere (Coniferales) in forma di scatole di munizioni originarie degli Stati Uniti d’America sotto il controllo del Dipartimento della difesa degli Stati Uniti (GU L 30 del 6.2.2015, pag. 38).

(3)  Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

(4)  Norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 (ISPM n. 15): Regolamentazione del materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale (https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/ispms/#614).


ALLEGATO

Condizioni relative all’introduzione di scatole di munizioni di cui all’articolo 1

Le scatole di cui all’articolo 1 devono soddisfare le condizioni seguenti:

1)

sono contrassegnate da un marchio attestante che sono state fabbricate entro il 31 agosto 2007;

2)

sono contrassegnate da un marchio che segnala che sono state trattate con un agente di conservazione del legno approvato dall’agenzia per la protezione dell’ambiente degli Stati Uniti d’America;

3)

nel caso in cui le scatole siano state riparate dopo la fabbricazione, il legno utilizzato a tal fine soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;

4)

sono realizzate in legno. Tale legno deve essere completamente scortecciato o deve contenere soltanto pezzi di corteccia di piccole dimensioni, visibili distintamente e separati gli uni dagli altri. Tali pezzi di corteccia devono soddisfare uno dei requisiti seguenti:

a)

presentano una larghezza inferiore a 3 cm (a prescindere dalla lunghezza);

b)

se presentano una larghezza superiore a 3 cm, la superficie totale di ciascun pezzo di corteccia è inferiore a 50 cm2;

5)

il loro tenore di umidità non supera il 20 %;

6)

sono state immagazzinate in edifici chiusi e trasportate in contenitori chiusi o in un involucro a protezione completa;

7)

sono accompagnate da un documento rilasciato dal Dipartimento della difesa degli Stati Uniti attestante la conformità alle condizioni di cui ai punti 4), 5) e 6).


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