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Document 32022D1449

    Decisione (UE) 2022/1449 del Consiglio del 18 luglio 2022 sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook

    ST/12640/2021/INIT

    GU L 228 del 2.9.2022, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1449/oj

    Related international agreement

    2.9.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 228/5


    DECISIONE (UE) 2022/1449 DEL CONSIGLIO

    del 18 luglio 2022

    sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (2) («accordo»), è stato concluso con decisione (UE) 2017/418 del Consiglio (3).

    (2)

    Conformemente alla decisione (UE) 2021/2277 del Consiglio (4), il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook («protocollo») è stato firmato il 17 dicembre 2021, con riserva della sua conclusione in data successiva.

    (3)

    Obiettivo del protocollo è consentire all’Unione e al governo delle Isole Cook di continuare a collaborare al fine di promuovere una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque di pesca delle Isole Cook, in linea con l’obiettivo di conservazione delle risorse biologiche marine riconosciuto dal diritto dell’Unione, nonché consentire alle navi dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca in dette acque.

    (4)

    È opportuno approvare il protocollo.

    (5)

    L’accordo istituisce, all’articolo 6, una commissione mista responsabile della sorveglianza dell’applicazione dell’accordo e del relativo protocollo di attuazione. Inoltre, a norma dell’articolo 5 del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni e disposizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.

    (6)

    La posizione dell’Unione sulle modifiche del protocollo proposte dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non si opponga a tali modifiche.

    (7)

    Tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nelle zone di pesca delle Isole Cook e tenuto conto della necessità di limitare il più possibile l’interruzione di tali attività alla scadenza, il 13 novembre 2021, dell’attuale protocollo, il protocollo dovrebbero entrare in vigore quanto prima.

    (8)

    Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e ha espresso un parere il 3 novembre 2021.

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook («protocollo») è approvato a nome dell’Unione (6).

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 12 del protocollo (7).

    Articolo 3

    Conformemente alle disposizioni e condizioni di cui all’allegato della presente decisione, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo che dovranno essere adottate dalla commissione mista.

    Articolo 4

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2022

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Z. NEKULA


    (1)  Approvazione del 5 luglio 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU L 131 del 20.5.2016, pag. 3.

    (3)  Decisione (UE) 2017/418 del Consiglio, del 28 febbraio 2017, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 1).

    (4)  Decisione (UE) 2021/2277 del Consiglio, dell'11 novembre 2021, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea e il governo delle Isole Cook (GU L 463 del 28.12.2021, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (6)  Il testo del protocollo è pubblicato nella GU L 463 del 28.12.2021, pag. 3.

    (7)  La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


    ALLEGATO

    PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL PROTOCOLLO CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE MISTA

    Nei casi in cui la commissione mista debba adottare modifiche del protocollo conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, dell’accordo e all’articolo 5 del protocollo, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, alle condizioni che seguono:

    1.

    la Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:

    a)

    sia conforme agli obiettivi da essa perseguiti nell’ambito della politica comune della pesca;

    b)

    sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;

    c)

    tenga conto dei dati statistici, biologici e di dati pertinenti di altro tipo, trasmessi alla Commissione.

    2.

    prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione corrispondente della commissione mista;

    3.

    la conformità delle modifiche proposte rispetto ai criteri di cui al punto 1 sarà valutata dal Consiglio;

    4.

    a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell’Unione; in presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte;

    5.

    qualora, nel corso di ulteriori riunioni della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, secondo la procedura di cui ai punti 2, 3 e 4, affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi;

    6.

    la Commissione è invitata ad adottare in tempo utile i provvedimenti necessari a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l’attuazione di tale decisione.

    Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo ai sensi dell’articolo 6 dell’accordo, la posizione che l’Unione dovrà adottare in sede di commissione mista è determinata conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate.


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