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Document 32022R1398

    Regolamento delegato (UE) 2022/1398 della Commissione dell'8 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi concernenti le modifiche ai regolamenti sui veicoli adottate nell’ambito della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/3610

    GU L 213 del 16.8.2022, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1398/oj

    16.8.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 213/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1398 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 giugno 2022

    che modifica il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi concernenti le modifiche ai regolamenti sui veicoli adottate nell’ambito della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 (1) della Commissione, in particolare l’articolo 4, paragrafi 3 e 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato I del regolamento (UE) 2019/2144 elenca, tra l’altro, il regolamento ONU n. 14 (2), il regolamento ONU n. 17 (3), il regolamento ONU n. 29 (4), il regolamento ONU n. 44 (5), il regolamento ONU n. 45 (6), il regolamento ONU n. 48 (7), il regolamento ONU n. 80 (8), il regolamento ONU n. 94 (9), il regolamento ONU n. 95 (10), il regolamento ONU n. 118 (11), il regolamento ONU n. 122 (12), il regolamento ONU n. 126 (13), il regolamento ONU n. 127 (14), il regolamento ONU n. 135 (15), il regolamento ONU n. 137 (16), il regolamento ONU n. 141 (17) e il regolamento ONU n. 142 (18). Tutti i suddetti regolamenti sono stati modificati in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite («WP.29 dell’UNECE»). È pertanto opportuno aggiornare l’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2144 per tener conto di tali modifiche.

    (2)

    Il WP.29 dell’UNECE ha anche adottato diversi nuovi regolamenti, cui l’Unione ha aderito e che si applicano in via obbligatoria nell’Unione. In particolare, si tratta del regolamento ONU n. 145 (19), del regolamento ONU n. 148 (20), del regolamento ONU n. 149 (21), del regolamento ONU n. 150 (22), del regolamento ONU n. 151 (23), del regolamento ONU n. 152 (24), del regolamento ONU n. 153 (25), del regolamento ONU n. 155 (26), del regolamento ONU n. 157 (27), del regolamento ONU n. 158 (28), del regolamento ONU n. 159 (29), del regolamento ONU n. 161 (30), del regolamento ONU n. 162 (31) e del regolamento ONU n. 163 (32). È pertanto opportuno includere nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/2144 i riferimenti a tali regolamenti.

    (3)

    Il regolamento ONU n. 0 relativo all’omologazione internazionale globale di tipi di veicoli (33) è stato adottato al fine di ridurre gli ostacoli commerciali fra le parti contraenti dell’UNECE e di aumentare il grado di certezza per i costruttori di veicoli che chiedono il riconoscimento della loro omologazione in tali parti contraenti. L’Unione è una parte contraente che applica il regolamento ONU n. 0. Affinché un’omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo di carattere universale sia considerata equivalente a un’omologazione UE, è opportuno tener conto delle versioni dei regolamenti ONU elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/2144.

    (4)

    L’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144 riporta l’elenco dei requisiti ai quali i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche dovrebbero essere conformi a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, e dell’articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento. Tuttavia tale allegato non contiene riferimenti agli atti normativi che stabiliscono i requisiti tecnici dettagliati per quanto riguarda i sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti, i sistemi di avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti, i sistemi di monitoraggio degli angoli morti, i sistemi di emergenza di mantenimento della corsia, il rilevamento in retromarcia, la segnalazione di arresto di emergenza e i registratori di dati di evento. È pertanto necessario aggiungere in tale allegato i riferimenti ai rispettivi atti normativi.

    (5)

    La conformità al regolamento ONU n. 90 (34) è obbligatoria per gli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni, di guarnizioni per freni a tamburo nonché di dischi e di tamburi destinati a veicoli a motore e relativi rimorchi. È opportuno consentire che i nuovi insiemi di guarnizioni di ricambio per freni, di guarnizioni per freni a tamburo nonché di dischi e di tamburi destinati a tipi di veicoli esistenti con omologazione per quanto riguarda la frenatura rilasciata conformemente al regolamento ONU n. 13 (35) o al regolamento ONU n. 13-H (36) prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 siano messi a disposizione sul mercato o siano messi in circolazione a norma dell’allegato I di detto regolamento.

    (6)

    Dal 1o settembre 2023 il regolamento ONU n. 129 (37) sostituirà il regolamento ONU n. 44, ponendo così fine alla possibilità di omologazione, ai sensi di detto regolamento, dei sistemi di ritenuta per bambini non integrati nei veicoli a motore. È necessario del tempo supplementare al fine di consentire l’esaurimento dei prodotti in giacenza e nei canali di distribuzione. È pertanto opportuno che la messa a disposizione sul mercato e la messa in circolazione dei sistemi di ritenuta per bambini omologati conformemente al regolamento ONU n. 44 prima del 1o settembre 2023 siano autorizzate fino al 1o settembre 2024.

    (7)

    Le disposizioni del regolamento ONU n. 13-H relative ai sistemi di assistenza alla frenata e ai sistemi elettronici di controllo della stabilità sono state trasferite al regolamento ONU n. 139 (38) e al regolamento ONU n. 140 (39), mentre le disposizioni concernenti la frenata sono state trasferite alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 13-H. Essendo immutati i requisiti per i sistemi di assistenza alla frenata e i sistemi elettronici di controllo della stabilità, è opportuno considerare le omologazioni rilasciate conformemente alla versione originale del regolamento ONU n. 13-H e le relative estensioni equivalenti a un’omologazione rilasciata conformemente alle versioni originali del regolamento ONU n. 139 e del regolamento ONU n. 140.

    (8)

    I requisiti per quanto riguarda gli ancoraggi di ritenuta per bambini sono stati trasferiti senza modifiche dalla serie di modifiche 07 del regolamento ONU n. 14 al regolamento ONU n. 145. È pertanto opportuno considerare le omologazioni rilasciate conformemente al regolamento ONU n. 14 equivalenti a un’omologazione rilasciata conformemente alla versione originale del regolamento ONU n. 145.

    (9)

    I requisiti per quanto riguarda la sicurezza del motopropulsore elettrico in caso di tamponamento sono stati trasferiti senza modifiche dalla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 34 al regolamento ONU n. 153. È pertanto opportuno considerare le omologazioni rilasciate conformemente al regolamento ONU n. 34 equivalenti a un’omologazione rilasciata conformemente alla versione originale del regolamento ONU n. 153.

    (10)

    I requisiti per quanto riguarda il monitoraggio della pressione degli pneumatici sono stati trasferiti senza modifiche dalla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 64 (40) al regolamento ONU n. 141. È pertanto opportuno considerare le omologazioni rilasciate conformemente al regolamento ONU n. 64 equivalenti a un’omologazione rilasciata conformemente alla versione originale del regolamento ONU n. 141.

    (11)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/2144,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifiche del regolamento (UE) 2019/2144

    Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/2144 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1.

    (2)  Regolamento n. 14 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, i sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi delle imbracature superiori ISOFIX e i posti a sedere i-Size [2015/1406] (GU L 218 del 19.8.2015, pag. 27).

    (3)  Regolamento n. 17 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli per quanto riguarda i sedili, i loro ancoraggi e i poggiatesta (GU L 230 del 31.8.2010, pag. 81).

    (4)  Regolamento n. 29 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale (GU L 304 del 20.11.2010, pag. 21).

    (5)  Regolamento n. 44 della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore («sistemi di ritenuta per bambini») (GU L 233 del 9.9.2011, pag. 95).

    (6)  Regolamento UNECE n. 45 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei tergifari e dei veicoli a motore per quanto riguarda i tergifari di cui sono dotati [2020/575] (GU L 136 del 29.4.2020, pag. 1).

    (7)  Regolamento n. 48 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (GU L 323 del 6.12.2011, pag. 46).

    (8)  Regolamento n. 80 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi riguardo all’omologazione di sedili di veicoli di grandi dimensioni nonché di questo tipo di veicoli rispetto alla resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi (GU L 164 del 30.6.2010, pag. 18).

    (9)  Regolamento n. 94 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale (GU L 254 del 20.9.2012, pag. 77).

    (10)  Regolamento n. 95 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di urto laterale [2015/1093] (GU L 183 del 10.7.2015, pag. 91).

    (11)  Regolamento n. 118 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) - Prescrizioni tecniche uniformi applicabili al comportamento alla combustione dei materiali impiegati nell’allestimento interno di alcune categorie di veicoli a motore (GU L 177 del 10.7.2010, pag. 263).

    (12)  Regolamento n. 122 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Prescrizioni tecniche uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda i loro impianti di riscaldamento (GU L 164 del 30.6.2010, pag. 231).

    (13)  Regolamento UNECE n. 126 - Disposizioni uniformi concernenti l’omologazione dei sistemi di separazione aventi funzione protettiva nei confronti dei passeggeri in caso di spostamento dei bagagli, forniti come accessori al di fuori della dotazione d’origine dei veicoli [2020/176] (GU L 35 del 7.2.2020, pag. 37).

    (14)  Regolamento UNECE n. 127 - Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda le prestazioni in relazione alla sicurezza dei pedoni [2020/638] (GU L 154 del 15.5.2020, pag. 1).

    (15)  Regolamento UNECE n. 135 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli in relazione alle prestazioni in caso di urto laterale contro un palo [2020/486] (GU L 103 del 3.4.2020, pag. 12).

    (16)  Regolamento UNECE n. 137 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione delle autovetture in caso di collisione frontale, con particolare riguardo per i sistemi di ritenuta [2020/576] (GU L 136 del 29.4.2020, pag. 18).

    (17)  Regolamento n. 141 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli in relazione ai sistemi di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS) [2018/1593] (GU L 269 del 26.10.2018, pag. 36).

    (18)  Regolamento UNECE n. 142 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda il montaggio degli pneumatici [2020/242] (GU L 48 del 21.2.2020, pag. 60).

    (19)  Regolamento UNECE n. 145 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi ISOFIX top tether e i posti a sedere i-Size [2019/2142] (GU L 324 del 13.12.2019, pag. 47).

    (20)  Regolamento UNECE n. 148 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi di segnalazione luminosa (luci) per i veicoli a motore e i relativi rimorchi [2021/1719] (GU L 347 del 30.9.2021, pag. 123).

    (21)  Regolamento UNECE n. 149 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi (luci) e dei sistemi di illuminazione della strada per i veicoli a motore [2021/1720] (GU L 347 del 30.9.2021, pag. 173).

    (22)  Regolamento ONU n. 150 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi e dei contrassegni retroriflettenti per veicoli a motore e relativi rimorchi [2021/1721] (GU L 347 del 30.9.2021, pag. 297).

    (23)  Regolamento UNECE n. 151 - Disposizioni uniformi sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema di monitoraggio degli angoli morti per il rilevamento di biciclette [2020/1596] (GU L 360 del 30.10.2020, pag. 48).

    (24)  Regolamento ONU n. 152 relativo a disposizioni uniformi sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i dispositivi avanzati di frenata d’emergenza (AEBS) per i veicoli di categoria M1 e N1 [2020/1597] (GU L 360 del 30.10.2020, pag. 66).

    (25)  Regolamento UNECE n. 153 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda l’integrità dell’impianto di alimentazione e la sicurezza del motopropulsore elettrico in caso di tamponamento [2021/386] (GU L 82 del 9.3.2021, pag. 1).

    (26)  Regolamento n. 155 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibersicurezza e i sistemi di gestione della cibersicurezza [2021/387] (GU L 82 del 9.3.2021, pag. 30).

    (27)  Regolamento UNECE n. 157 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema automatizzato di mantenimento della corsia [2021/389] (GU L 82 del 9.3.2021, pag. 75).

    (28)  Regolamento ONU n. 158 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi per la retromarcia e dei veicoli a motore per quanto riguarda il rilevamento da parte del conducente della presenza di utenti vulnerabili della strada dietro il veicolo [2021/828] (GU L 184 del 25.5.2021, pag. 20).

    (29)  Regolamento ONU n. 159 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema di monitoraggio alla partenza del veicolo per il rilevamento di pedoni e ciclisti [2021/829] (GU L 184 del 25.5.2021, pag. 62).

    (30)  Regolamento ONU n. 161 - Disposizioni uniformi relative alla protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato e all’omologazione del dispositivo contro l’uso non autorizzato (tramite un sistema di bloccaggio) [2021/2274] (GU L 470 del 30.12.2021, pag. 1).

    (31)  Regolamento ONU n. 162 - Prescrizioni tecniche uniformi relative all’omologazione degli immobilizzatori e dei veicoli per quanto riguarda l’immobilizzatore [2021/2275] (GU L 470 del 30.12.2021, pag. 23).

    (32)  Regolamento ONU n. 163 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei sistemi di allarme per veicoli e dei veicoli per quanto riguarda i relativi sistemi di allarme [2021/2276] (GU L 470 del 30.12.2021, pag. 48).

    (33)  Regolamento n. 0 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione internazionale globale di tipi di veicoli (IWVTA) [2018/780] (GU L 135 del 31.5.2018, pag. 1).

    (34)  Regolamento n. 90 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni e delle guarnizioni dei freni a tamburo per veicoli a motore e relativi rimorchi (GU L 130 del 28.5.2010, pag. 19).

    (35)  Regolamento n. 13 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda la frenatura [2016/194] (GU L 42 del 18.2.2016, pag. 1).

    (36)  Regolamento n. 13-H della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura [2015/2364] (GU L 335 del 22.12.2015, pag. 1).

    (37)  Regolamento n. 129 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (DARB) usati a bordo dei veicoli a motore (GU L 97 del 29.3.2014, pag. 21).

    (38)  Regolamento n. 139 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione delle autovetture per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla frenata (ABS) [2018/1591] (GU L 269 del 26.10.2018, pag. 1).

    (39)  Regolamento n. 140 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione delle autovetture per quanto riguarda i sistemi elettronici di controllo della stabilità (ESC) [2018/1592] (GU L 269 del 26.10.2018, pag. 17).

    (40)  Regolamento n. 64 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli con riferimento al loro equipaggiamento, che può comprendere: un’unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici antiforatura e/o un sistema di marcia a piatto e/o un sistema di controllo della pressione dei pneumatici (GU L 310 del 26.11.2010, pag. 18).


    ALLEGATO

    Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/2144 sono così modificati:

    1)

    l’allegato I è così modificato:

    a)

    la voce relativa al regolamento ONU n. 14 è sostituita dalla seguente:

    «14

    Ancoraggi delle cinture di sicurezza

    Serie di modifiche 09

    GU L 324 del 13.12.2019, pag. 14.

    M, N»;

    b)

    la voce relativa al regolamento ONU n. 17 è sostituita dalla seguente:

    «17

    Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta

    Serie di modifiche 09

    GU L 266 del 18.10.2019, pag. 1.

    M, N»;

    c)

    la voce relativa al regolamento ONU n. 29 è sostituita dalla seguente:

    «29

    Protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale

    Serie di modifiche 03

    GU L 283 del 5.11.2019, pag. 72.

    N»;

    d)

    le voci relative ai regolamenti ONU n. 44 e n. 45 sono sostituite dalle seguenti:

    «44

    Dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore (“sistemi di ritenuta per bambini”)

    Serie di modifiche 04

    GU L 285 dell’1.9.2020, pag. 1.

    M, N

    45

    Dispositivi tergifari

    Serie di modifiche 01

    GU L 136 del 29.4.2020, pag. 1.

    M, N»;

    e)

    la voce relativa al regolamento ONU n. 48 è sostituita dalla seguente:

    «48

    Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore

    Serie di modifiche 07

    GU L 347 del 30.9.2021, pag. 1.

    M, N, O (c)»;

    f)

    la voce relativa al regolamento ONU n. 80 è sostituita dalla seguente:

    «80

    Sedili dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri

    Serie di modifiche 03

    GU L 266 del 18.10.2019, pag. 31.

    M2, M3»;

    g)

    la voce relativa al regolamento ONU n. 90 è sostituita dalla seguente:

    «90

    Insiemi di guarnizioni di ricambio per freni, di guarnizioni per freni a tamburo nonché di dischi e di tamburi destinati a veicoli a motore e relativi rimorchi

    Serie di modifiche 02

    GU L 290 del 16.11.2018, pag. 54.

    M, N, O (h)»;

    h)

    le voci relative ai regolamenti ONU n. 94 e n. 95 sono sostituite dalle seguenti:

    «94

    Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale

    Serie di modifiche 04

    GU L 392 del 5.11.2021, pag. 1.

    M1, N1

    95

    Protezione degli occupanti in caso di urto laterale

    Serie di modifiche 05

    GU L 392 del 5.11.2021, pag. 62.

    M1, N1»;

    i)

    la voce relativa al regolamento ONU n. 118 è sostituita dalla seguente:

    «118

    Resistenza al fuoco dei materiali utilizzati negli interni degli autobus

    Serie di modifiche 03

    GU L 48 del 21.2.2020, pag. 26.

    M3»;

    j)

    la voce relativa al regolamento ONU n. 122 è sostituita dalla seguente:

    «122

    Impianti di riscaldamento dei veicoli

    Versione originale del regolamento

    GU L 19 del 24.1.2020, pag. 42.

    M, N, O»;

    k)

    le voci relative ai regolamenti ONU n. 126 e n. 127 sono sostituite dalle seguenti:

    «126

    Dispositivi di separazione

    Versione originale del regolamento

    GU L 35 del 7.2.2020, pag. 37

    M1

    127

    Sicurezza dei pedoni

    Serie di modifiche 02

    GU L 154 del 15.5.2020, pag. 1.

    M1, N1»;

    l)

    la voce relativa al regolamento ONU n. 135 è sostituita dalla seguente:

    «135

    Urto laterale contro un palo

    Serie di modifiche 01

    GU L 103 del 3.4.2020, pag. 12.

    M1, N1»;

    m)

    la voce relativa al regolamento ONU n. 137 è sostituita dalla seguente:

    «137

    Urto frontale su tutta la larghezza

    Serie di modifiche 02

    GU L 392 del 5.11.2021, pag. 130.

    M1, N1»;

    n)

    le voci relative ai regolamenti ONU n. 141, 142 e 145 sono sostituite dalle seguenti:

    «141

    Sistemi di monitoraggio della pressione degli pneumatici

    Serie di modifiche 01

    GU L 323 del 13.9.2021, pag. 1.

    M, N, O

    142

    Montaggio degli pneumatici

    Serie di modifiche 01

    GU L 293 del 16.8.2021, pag. 34.

    M, N, O

    145

    Ancoraggi di ritenuta per bambini

    Versione originale del regolamento

    GU L 324 del 13.12.2019, pag. 47.

    M1, N1»;

    o)

    Sono aggiunte le seguenti voci relative ai regolamenti ONU n. 148, n. 149, n. 150, n. 151, n. 152, n. 153, n. 155, n. 157, n. 158, n. 159, n. 161, n. 162 e n. 163:

    «148

    Dispositivi di segnalazione luminosa

    Versione originale del regolamento

    GU L 347 del 30.9.2021, pag. 123.

    M, N, O

    149

    Dispositivi di illuminazione della strada

    Versione originale del regolamento

    GU L 347 del 30.9.2021, pag. 173.

    M, N, O

    150

    Dispositivi retroriflettenti

    Versione originale del regolamento

    GU L 347 del 30.9.2021, pag. 297.

    M, N, O

    151

    Sistema di monitoraggio degli angoli morti per il rilevamento di biciclette

    Versione originale del regolamento

    GU L 360 del 30.10.2020, pag. 48.

    M2, M3, N2, N3

    152

    Sistemi avanzati di frenata di emergenza (AEBS)

    Versione originale del regolamento

    GU L 360 del 30.10.2020, pag. 66.

    M1, N1

    153

    Sicurezza del motopropulsore elettrico in caso di tamponamento

    Versione originale del regolamento

    GU L 82 del 9.3.2021, pag. 1.

    M1, N1

    155

    Cibersicurezza e sistemi di gestione della cibersicurezza

    Versione originale del regolamento

    GU L 82 del 9.3.2021, pag. 30.

    M, N, O

    157

    Sistema automatizzato di mantenimento della corsia

    Versione originale del regolamento

    GU L 82 del 9.3.2021, pag. 75.

    M1

    158

    Dispositivi per la visibilità o il rilevamento nella zona posteriore

    Versione originale del regolamento

    GU L 184 del 25.5.2021, pag. 20.

    M, N

    159

    Sistema di monitoraggio alla partenza del veicolo (MOIS)

    Versione originale del regolamento

    GU L 184 del 25.5.2021, pag. 62.

    M2, M3, N2, N3

    161

    Sistema di bloccaggio

    Versione originale del regolamento

    GU L 470 del 30.12.2021, pag. 1.

    M1, N1

    162

    Immobilizzatori

    Versione originale del regolamento

    GU L 470 del 30.12.2021, pag. 23.

    M1, N1

    163

    Sistemi di allarme per veicoli

    Versione originale del regolamento

    GU L 470 del 30.12.2021, pag. 48.

    M1, N1»;

    p)

    alle note alla tabella è aggiunto il capoverso seguente:

    «Un’omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo di carattere universale rilasciata per un tipo di veicolo della categoria M1 ai sensi del regolamento UNECE n. 0 (GU L 135 del 31.5.2018, pag. 1), comprendente l’omologazione ai sensi dei regolamenti UNECE interessati di cui all’elenco nel presente allegato, è da considerarsi equivalente a un’omologazione UE rilasciata ai sensi del presente regolamento.»;

    q)

    è aggiunta la nota esplicativa seguente:

    «(h)

    Il regolamento UNECE n. 90 si applica ai fini della messa a disposizione sul mercato o della messa in circolazione di:

    a)

    nuovi insiemi di guarnizioni di ricambio per freni per tipi di veicoli delle categorie seguenti:

    i)

    categoria M1 con una massa massima ammissibile a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate; categoria M2 con una massima ammissibile a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate; categorie N1, O1 e O2, per cui è rilasciata l’omologazione conformemente ai regolamenti UNECE n. 13 o n. 13-H dopo il 7 aprile 1998;

    ii)

    categoria M1 con una massima ammissibile a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; categoria M2 con una massima ammissibile a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; categorie M3, N2, N3, O3 e O4, per cui è rilasciata l’omologazione conformemente ai regolamenti UNECE n. 13 o n. 13-H dopo il 1o novembre 2014;

    b)

    nuovi dischi e tamburi di ricambio per freni per tipi di veicoli delle categorie seguenti:

    i)

    categorie M1 e N1, per cui è rilasciata l’omologazione conformemente ai regolamenti UNECE n. 13 o n. 13-H dopo il 1o novembre 2016;

    ii)

    categorie O1 e O2, per cui è rilasciata l’omologazione conformemente al regolamento UNECE n. 13 dopo il 1o novembre 2016;

    c)

    nuovi dischi di ricambio per freni per tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4, per cui è rilasciata l’omologazione conformemente al regolamento UNECE n. 13 dopo il 1o novembre 2014;

    d)

    nuovi tamburi di ricambio per freni per tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4, per cui è rilasciata l’omologazione conformemente al regolamento UNECE n. 13 dopo il 1o novembre 2016.».

    2)

    L’allegato II è così modificato:

    a)

    le voci relative ai requisiti A8 e A9 sono sostituite dalle seguenti:

    «A8 Ancoraggi di ritenuta per bambini

    Regolamento UNECE n. 145(7)

     

    A

    A(1)

    A(1)

    A(1)

    A(1)

    A(1)

     

     

     

     

     

     

    A9 Sistemi di ritenuta per bambini

    Regolamento UNECE n. 44

     

    A(1)

    A(1)

    A(1)

    A(1)

    A(1)

    A(1)

     

     

     

     

    B(8)

    B(8)»;

    b)

    la voce relativa al requisito A18 è sostituita dalla seguente:

    «A18 Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato XIV

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

     

     

     

    A»;

    c)

    la voce relativa al requisito A27 è sostituita dalla seguente:

    «A27 Urto posteriore

    Regolamento UNECE n. 153(9)

     

    B

     

     

    B;

     

     

     

     

     

     

     

    »

    d)

    le voci relative ai requisiti da B3 a B7 sono sostituite dalle seguenti:

    «B3 Sistema di protezione frontale

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato XII

     

    X

     

     

    X

     

     

     

     

     

     

    A

     

    B4 Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti

    Regolamento UNECE n. 152

     

    C

     

     

    C

     

     

     

     

     

     

     

     

    B5 Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti

    Regolamento UNECE n. 159

     

     

    B

    B

     

    B

    B

     

     

     

     

    B

     

    B6 Sistema di monitoraggio degli angoli morti

    Regolamento UNECE n. 151

     

     

    B

    B

     

    B

    B

     

     

     

     

    B

     

    B7 Rilevamento in retromarcia

    Regolamento UNECE n. 158

     

    B

    B

    B

    B

    B

    B

     

     

     

     

    B

    »;

    e)

    le voci relative ai requisiti B11 e B12 sono sostituite dalle seguenti:

    «B11 Sbrinamento/disappannamento

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato VI

     

    A

    A(2)

    A(2)

    A(2)

    A(2)

    A(2)

     

     

     

     

     

     

    B12 Lavacristalli/tergicristalli

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato IV

     

    A

    A(3)

    A(3)

    A(3)

    A(3)

    A(3)

     

     

     

     

    A»;

     

    f)

    la voce relativa al requisito C3 è sostituita dalla seguente:

    «C3 Sistema di emergenza di mantenimento della corsia

    Regolamento (UE) 2021/646

     

    B(6)

     

     

    B(6)

     

     

     

     

     

     

     

    »;

    g)

    le voci relative ai requisiti C6 e C7 sono sostituite dalle seguenti:

    «C6 Assistenza alla frenata

    Regolamento UNECE n. 139(10)

     

    A

     

     

    A

     

     

     

     

     

     

     

     

    C7 Controllo della stabilità

    Regolamento UNECE n. 13

    Regolamento UNECE n. 140(11)

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

    »;

    h)

    la voce relativa al requisito C9 è sostituita dalla seguente:

    «C9 Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri

    Regolamento UNECE n. 152

     

    B

     

     

    B

     

     

     

     

     

     

     

    »;

    i)

    le voci relative ai requisiti C13 e C14 sono sostituite dalle seguenti:

    «C13 Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri

    Regolamento UNECE n. 141(12)

    Si applica ai veicoli delle categorie M1 con massa massima ≤ 3 500  kg e N1.

    A

     

     

    B

     

     

     

     

     

     

     

     

    C14 Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti

    Regolamento UNECE n. 141

     

     

    B

    B

     

    B

    B

     

     

    B

    B

     

    »;

    j)

    le voci relative ai requisiti D3 e D4 sono sostituite dalle seguenti:

    «D3 Protezione dall’uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme

    Regolamento UNECE n. 18

    Regolamento UNECE n. 97

    Regolamento UNECE n. 116

    Regolamento UNECE n. 161

    Regolamento UNECE n. 162

    Regolamento UNECE n. 163

     

    A

    A(1)

    A(1)

    A

    A(1)

    A(1)

     

     

     

     

    A

    A

    D4 Protezione del veicolo dagli attacchi informatici

    Regolamento UNECE n. 155

     

    B

    B

    B

    B

    B

    B

     

     

     

     

    B

    B»;

    k)

    le voci relative ai requisiti da D11 a D13 sono sostituite dalle seguenti:

    «D11 Dispositivi di segnalazione luminosa

    Regolamento UNECE n. 4

    Regolamento UNECE n. 6

    Regolamento UNECE n. 7

    Regolamento UNECE n. 19

    Regolamento UNECE n. 23

    Regolamento UNECE n. 38

    Regolamento UNECE n. 77

    Regolamento UNECE n. 87

    Regolamento UNECE n. 91

    Regolamento UNECE n. 148

     

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    A

    D12 Dispositivi di illuminazione della strada

    Regolamento UNECE n. 31

    Regolamento UNECE n. 98

    Regolamento UNECE n. 112

    Regolamento UNECE n. 119

    Regolamento UNECE n. 123

    Regolamento UNECE n. 149

     

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

     

     

     

     

    A

    D13 Dispositivi retroriflettenti

    Regolamento UNECE n. 3

    Regolamento UNECE n. 104

    Regolamento UNECE n. 150

     

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

    X

     

    A»;

    l)

    la voce relativa al requisito D16 è sostituita dalla seguente:

    «D16 Segnalazione di arresto di emergenza

    Regolamento UNECE n. 48

     

    B

    B

    B

    B

    B

    B

     

     

     

     

     

    »;

    m)

    la voce relativa al requisito D18 è sostituita dalla seguente:

    «D18 Indicatori di cambio di marcia

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato IX

     

    A

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    »;

    n)

    la voce relativa al requisito E4 è sostituita dalla seguente:

    «E4 Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente

    Regolamento UNECE n. 157

     

    B(5)

    B(5)

    B(5)

    B(5)

    B(5)

    B(5)

     

     

     

     

     

    »;

    o)

    le voci relative ai requisiti E6 e E7 sono sostituite dalle seguenti:

    «E6 Sistemi che sostituiscono il conducente nel controllo del veicolo

    Regolamento UNECE n. 157

     

    B(5)

    B(5)

    B(5)

    B(5)

    B(5)

    B(5)

     

     

     

     

     

     

    E7 Sistemi che forniscono al veicolo informazioni sullo stato dello stesso e sulla zona circostante

    Regolamento UNECE n. 157

     

    B(5)

    B(5)

    B(5)

    B(5)

    B(5)

    B(5)

     

     

     

     

     

    »;

    p)

    le voci relative ai requisiti F1 e F2 sono sostituite dalle seguenti:

    «F1 Alloggiamento della targa di immatricolazione

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato III

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

    F2 Retromarcia

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato XI

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

     

     

     

    »;

    q)

    la voce relativa al requisito F4 è sostituita dalla seguente:

    «F4 Predellini, maniglie e pedane

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato X

     

    A

     

     

    A

    A

    A

     

     

     

     

     

    »;

    (r)

    le voci relative ai requisiti da F7 a F11 sono sostituite dalle seguenti:

    «F7 Targhetta regolamentare e numero di identificazione del veicolo

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato II

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

    F8 Dispositivi di traino

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato VII

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

     

     

     

     

     

    F9 Parafanghi

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato V

     

    A

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    F10 Sistemi antispruzzi

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato VIII

     

     

     

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

    F11 Masse e dimensioni

    Regolamento (UE) 2021/535,

    allegato XIII

     

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

     

    »;

    (s)

    sono aggiunte le note seguenti:

    «(7)

    Le omologazioni rilasciate ai sensi della serie di modifiche 07 del regolamento UNECE n. 14 e le relative estensioni sono da considerarsi equivalenti a un’omologazione rilasciata ai sensi del regolamento UNECE n. 145 (versione originale).

    (8)

    I sistemi di ritenuta per bambini non integrati in un veicolo a motore, omologati conformemente ai requisiti del regolamento UNECE n. 44 e immessi sul mercato dell’Unione prima del 1o settembre 2023, possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato e a essere messi in circolazione fino al 1o settembre 2024.

    (9)

    Le omologazioni rilasciate ai sensi della serie di modifiche 03 del regolamento UNECE n. 34 e le relative estensioni sono da considerarsi equivalenti a un’omologazione rilasciata ai sensi del regolamento UNECE n. 153 (versione originale).

    (10)

    Le omologazioni rilasciate ai sensi del regolamento UNECE n. 13-H (versione originale) e le relative estensioni sono da considerarsi equivalenti a un’omologazione rilasciata ai sensi del regolamento UNECE n. 139 (versione originale).

    (11)

    Le omologazioni rilasciate ai sensi del regolamento UNECE n. 13-H (versione originale) e le relative estensioni sono da considerarsi equivalenti a un’omologazione rilasciata ai sensi del regolamento UNECE n. 140 (versione originale).

    (12)

    Le omologazioni rilasciate ai sensi delle serie di modifiche 02 del regolamento UNECE n. 64 e le relative estensioni sono da considerarsi equivalenti a un’omologazione rilasciata ai sensi del regolamento UNECE n. 141 (versione originale).».


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