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Document 32022R1398
Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1398 of 8 June 2022 amending Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council to take into account technical progress and regulatory developments concerning amendments to Vehicle Regulations adopted in the context of the United Nations Economic Commission for Europe (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2022/1398 della Commissione dell'8 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi concernenti le modifiche ai regolamenti sui veicoli adottate nell’ambito della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2022/1398 della Commissione dell'8 giugno 2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi concernenti le modifiche ai regolamenti sui veicoli adottate nell’ambito della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/3610
GU L 213 del 16.8.2022, p. 1–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 213/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1398 DELLA COMMISSIONE
dell'8 giugno 2022
che modifica il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi normativi concernenti le modifiche ai regolamenti sui veicoli adottate nell’ambito della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 (1) della Commissione, in particolare l’articolo 4, paragrafi 3 e 6,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato I del regolamento (UE) 2019/2144 elenca, tra l’altro, il regolamento ONU n. 14 (2), il regolamento ONU n. 17 (3), il regolamento ONU n. 29 (4), il regolamento ONU n. 44 (5), il regolamento ONU n. 45 (6), il regolamento ONU n. 48 (7), il regolamento ONU n. 80 (8), il regolamento ONU n. 94 (9), il regolamento ONU n. 95 (10), il regolamento ONU n. 118 (11), il regolamento ONU n. 122 (12), il regolamento ONU n. 126 (13), il regolamento ONU n. 127 (14), il regolamento ONU n. 135 (15), il regolamento ONU n. 137 (16), il regolamento ONU n. 141 (17) e il regolamento ONU n. 142 (18). Tutti i suddetti regolamenti sono stati modificati in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite («WP.29 dell’UNECE»). È pertanto opportuno aggiornare l’elenco di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2019/2144 per tener conto di tali modifiche. |
(2) |
Il WP.29 dell’UNECE ha anche adottato diversi nuovi regolamenti, cui l’Unione ha aderito e che si applicano in via obbligatoria nell’Unione. In particolare, si tratta del regolamento ONU n. 145 (19), del regolamento ONU n. 148 (20), del regolamento ONU n. 149 (21), del regolamento ONU n. 150 (22), del regolamento ONU n. 151 (23), del regolamento ONU n. 152 (24), del regolamento ONU n. 153 (25), del regolamento ONU n. 155 (26), del regolamento ONU n. 157 (27), del regolamento ONU n. 158 (28), del regolamento ONU n. 159 (29), del regolamento ONU n. 161 (30), del regolamento ONU n. 162 (31) e del regolamento ONU n. 163 (32). È pertanto opportuno includere nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/2144 i riferimenti a tali regolamenti. |
(3) |
Il regolamento ONU n. 0 relativo all’omologazione internazionale globale di tipi di veicoli (33) è stato adottato al fine di ridurre gli ostacoli commerciali fra le parti contraenti dell’UNECE e di aumentare il grado di certezza per i costruttori di veicoli che chiedono il riconoscimento della loro omologazione in tali parti contraenti. L’Unione è una parte contraente che applica il regolamento ONU n. 0. Affinché un’omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo di carattere universale sia considerata equivalente a un’omologazione UE, è opportuno tener conto delle versioni dei regolamenti ONU elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/2144. |
(4) |
L’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144 riporta l’elenco dei requisiti ai quali i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche dovrebbero essere conformi a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, e dell’articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento. Tuttavia tale allegato non contiene riferimenti agli atti normativi che stabiliscono i requisiti tecnici dettagliati per quanto riguarda i sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti, i sistemi di avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti, i sistemi di monitoraggio degli angoli morti, i sistemi di emergenza di mantenimento della corsia, il rilevamento in retromarcia, la segnalazione di arresto di emergenza e i registratori di dati di evento. È pertanto necessario aggiungere in tale allegato i riferimenti ai rispettivi atti normativi. |
(5) |
La conformità al regolamento ONU n. 90 (34) è obbligatoria per gli insiemi di guarnizioni di ricambio per freni, di guarnizioni per freni a tamburo nonché di dischi e di tamburi destinati a veicoli a motore e relativi rimorchi. È opportuno consentire che i nuovi insiemi di guarnizioni di ricambio per freni, di guarnizioni per freni a tamburo nonché di dischi e di tamburi destinati a tipi di veicoli esistenti con omologazione per quanto riguarda la frenatura rilasciata conformemente al regolamento ONU n. 13 (35) o al regolamento ONU n. 13-H (36) prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 siano messi a disposizione sul mercato o siano messi in circolazione a norma dell’allegato I di detto regolamento. |
(6) |
Dal 1o settembre 2023 il regolamento ONU n. 129 (37) sostituirà il regolamento ONU n. 44, ponendo così fine alla possibilità di omologazione, ai sensi di detto regolamento, dei sistemi di ritenuta per bambini non integrati nei veicoli a motore. È necessario del tempo supplementare al fine di consentire l’esaurimento dei prodotti in giacenza e nei canali di distribuzione. È pertanto opportuno che la messa a disposizione sul mercato e la messa in circolazione dei sistemi di ritenuta per bambini omologati conformemente al regolamento ONU n. 44 prima del 1o settembre 2023 siano autorizzate fino al 1o settembre 2024. |
(7) |
Le disposizioni del regolamento ONU n. 13-H relative ai sistemi di assistenza alla frenata e ai sistemi elettronici di controllo della stabilità sono state trasferite al regolamento ONU n. 139 (38) e al regolamento ONU n. 140 (39), mentre le disposizioni concernenti la frenata sono state trasferite alla serie di modifiche 01 del regolamento ONU n. 13-H. Essendo immutati i requisiti per i sistemi di assistenza alla frenata e i sistemi elettronici di controllo della stabilità, è opportuno considerare le omologazioni rilasciate conformemente alla versione originale del regolamento ONU n. 13-H e le relative estensioni equivalenti a un’omologazione rilasciata conformemente alle versioni originali del regolamento ONU n. 139 e del regolamento ONU n. 140. |
(8) |
I requisiti per quanto riguarda gli ancoraggi di ritenuta per bambini sono stati trasferiti senza modifiche dalla serie di modifiche 07 del regolamento ONU n. 14 al regolamento ONU n. 145. È pertanto opportuno considerare le omologazioni rilasciate conformemente al regolamento ONU n. 14 equivalenti a un’omologazione rilasciata conformemente alla versione originale del regolamento ONU n. 145. |
(9) |
I requisiti per quanto riguarda la sicurezza del motopropulsore elettrico in caso di tamponamento sono stati trasferiti senza modifiche dalla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 34 al regolamento ONU n. 153. È pertanto opportuno considerare le omologazioni rilasciate conformemente al regolamento ONU n. 34 equivalenti a un’omologazione rilasciata conformemente alla versione originale del regolamento ONU n. 153. |
(10) |
I requisiti per quanto riguarda il monitoraggio della pressione degli pneumatici sono stati trasferiti senza modifiche dalla serie di modifiche 02 del regolamento ONU n. 64 (40) al regolamento ONU n. 141. È pertanto opportuno considerare le omologazioni rilasciate conformemente al regolamento ONU n. 64 equivalenti a un’omologazione rilasciata conformemente alla versione originale del regolamento ONU n. 141. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/2144, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2019/2144
Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/2144 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1.
(2) Regolamento n. 14 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, i sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi delle imbracature superiori ISOFIX e i posti a sedere i-Size [2015/1406] (GU L 218 del 19.8.2015, pag. 27).
(3) Regolamento n. 17 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli per quanto riguarda i sedili, i loro ancoraggi e i poggiatesta (GU L 230 del 31.8.2010, pag. 81).
(4) Regolamento n. 29 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale (GU L 304 del 20.11.2010, pag. 21).
(5) Regolamento n. 44 della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore («sistemi di ritenuta per bambini») (GU L 233 del 9.9.2011, pag. 95).
(6) Regolamento UNECE n. 45 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei tergifari e dei veicoli a motore per quanto riguarda i tergifari di cui sono dotati [2020/575] (GU L 136 del 29.4.2020, pag. 1).
(7) Regolamento n. 48 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (GU L 323 del 6.12.2011, pag. 46).
(8) Regolamento n. 80 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi riguardo all’omologazione di sedili di veicoli di grandi dimensioni nonché di questo tipo di veicoli rispetto alla resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi (GU L 164 del 30.6.2010, pag. 18).
(9) Regolamento n. 94 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale (GU L 254 del 20.9.2012, pag. 77).
(10) Regolamento n. 95 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di urto laterale [2015/1093] (GU L 183 del 10.7.2015, pag. 91).
(11) Regolamento n. 118 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) - Prescrizioni tecniche uniformi applicabili al comportamento alla combustione dei materiali impiegati nell’allestimento interno di alcune categorie di veicoli a motore (GU L 177 del 10.7.2010, pag. 263).
(12) Regolamento n. 122 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Prescrizioni tecniche uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda i loro impianti di riscaldamento (GU L 164 del 30.6.2010, pag. 231).
(13) Regolamento UNECE n. 126 - Disposizioni uniformi concernenti l’omologazione dei sistemi di separazione aventi funzione protettiva nei confronti dei passeggeri in caso di spostamento dei bagagli, forniti come accessori al di fuori della dotazione d’origine dei veicoli [2020/176] (GU L 35 del 7.2.2020, pag. 37).
(14) Regolamento UNECE n. 127 - Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda le prestazioni in relazione alla sicurezza dei pedoni [2020/638] (GU L 154 del 15.5.2020, pag. 1).
(15) Regolamento UNECE n. 135 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli in relazione alle prestazioni in caso di urto laterale contro un palo [2020/486] (GU L 103 del 3.4.2020, pag. 12).
(16) Regolamento UNECE n. 137 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione delle autovetture in caso di collisione frontale, con particolare riguardo per i sistemi di ritenuta [2020/576] (GU L 136 del 29.4.2020, pag. 18).
(17) Regolamento n. 141 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli in relazione ai sistemi di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS) [2018/1593] (GU L 269 del 26.10.2018, pag. 36).
(18) Regolamento UNECE n. 142 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda il montaggio degli pneumatici [2020/242] (GU L 48 del 21.2.2020, pag. 60).
(19) Regolamento UNECE n. 145 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi ISOFIX top tether e i posti a sedere i-Size [2019/2142] (GU L 324 del 13.12.2019, pag. 47).
(20) Regolamento UNECE n. 148 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi di segnalazione luminosa (luci) per i veicoli a motore e i relativi rimorchi [2021/1719] (GU L 347 del 30.9.2021, pag. 123).
(21) Regolamento UNECE n. 149 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi (luci) e dei sistemi di illuminazione della strada per i veicoli a motore [2021/1720] (GU L 347 del 30.9.2021, pag. 173).
(22) Regolamento ONU n. 150 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi e dei contrassegni retroriflettenti per veicoli a motore e relativi rimorchi [2021/1721] (GU L 347 del 30.9.2021, pag. 297).
(23) Regolamento UNECE n. 151 - Disposizioni uniformi sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema di monitoraggio degli angoli morti per il rilevamento di biciclette [2020/1596] (GU L 360 del 30.10.2020, pag. 48).
(24) Regolamento ONU n. 152 relativo a disposizioni uniformi sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda i dispositivi avanzati di frenata d’emergenza (AEBS) per i veicoli di categoria M1 e N1 [2020/1597] (GU L 360 del 30.10.2020, pag. 66).
(25) Regolamento UNECE n. 153 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda l’integrità dell’impianto di alimentazione e la sicurezza del motopropulsore elettrico in caso di tamponamento [2021/386] (GU L 82 del 9.3.2021, pag. 1).
(26) Regolamento n. 155 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibersicurezza e i sistemi di gestione della cibersicurezza [2021/387] (GU L 82 del 9.3.2021, pag. 30).
(27) Regolamento UNECE n. 157 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema automatizzato di mantenimento della corsia [2021/389] (GU L 82 del 9.3.2021, pag. 75).
(28) Regolamento ONU n. 158 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi per la retromarcia e dei veicoli a motore per quanto riguarda il rilevamento da parte del conducente della presenza di utenti vulnerabili della strada dietro il veicolo [2021/828] (GU L 184 del 25.5.2021, pag. 20).
(29) Regolamento ONU n. 159 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema di monitoraggio alla partenza del veicolo per il rilevamento di pedoni e ciclisti [2021/829] (GU L 184 del 25.5.2021, pag. 62).
(30) Regolamento ONU n. 161 - Disposizioni uniformi relative alla protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato e all’omologazione del dispositivo contro l’uso non autorizzato (tramite un sistema di bloccaggio) [2021/2274] (GU L 470 del 30.12.2021, pag. 1).
(31) Regolamento ONU n. 162 - Prescrizioni tecniche uniformi relative all’omologazione degli immobilizzatori e dei veicoli per quanto riguarda l’immobilizzatore [2021/2275] (GU L 470 del 30.12.2021, pag. 23).
(32) Regolamento ONU n. 163 - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei sistemi di allarme per veicoli e dei veicoli per quanto riguarda i relativi sistemi di allarme [2021/2276] (GU L 470 del 30.12.2021, pag. 48).
(33) Regolamento n. 0 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione internazionale globale di tipi di veicoli (IWVTA) [2018/780] (GU L 135 del 31.5.2018, pag. 1).
(34) Regolamento n. 90 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni e delle guarnizioni dei freni a tamburo per veicoli a motore e relativi rimorchi (GU L 130 del 28.5.2010, pag. 19).
(35) Regolamento n. 13 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda la frenatura [2016/194] (GU L 42 del 18.2.2016, pag. 1).
(36) Regolamento n. 13-H della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura [2015/2364] (GU L 335 del 22.12.2015, pag. 1).
(37) Regolamento n. 129 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (DARB) usati a bordo dei veicoli a motore (GU L 97 del 29.3.2014, pag. 21).
(38) Regolamento n. 139 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione delle autovetture per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla frenata (ABS) [2018/1591] (GU L 269 del 26.10.2018, pag. 1).
(39) Regolamento n. 140 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all’omologazione delle autovetture per quanto riguarda i sistemi elettronici di controllo della stabilità (ESC) [2018/1592] (GU L 269 del 26.10.2018, pag. 17).
(40) Regolamento n. 64 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) - Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli con riferimento al loro equipaggiamento, che può comprendere: un’unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici antiforatura e/o un sistema di marcia a piatto e/o un sistema di controllo della pressione dei pneumatici (GU L 310 del 26.11.2010, pag. 18).
ALLEGATO
Gli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/2144 sono così modificati:
1) |
l’allegato I è così modificato:
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2) |
L’allegato II è così modificato:
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