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Document 32022R1395

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1395 della Commissione dell'11 agosto 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Russia e della Turchia

    C/2022/5672

    GU L 211 del 12.8.2022, p. 127–181 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1395/oj

    12.8.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 211/127


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1395 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 agosto 2022

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Russia e della Turchia

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Apertura

    (1)

    Il 24 giugno 2021 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Russia e della Turchia («i paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»).

    (2)

    La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 12 maggio 2021 dalla European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di alcuni acciai anticorrosione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.

    1.2.   Parti interessate

    (3)

    Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il denunciante, altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità della Russia e della Turchia, gli importatori e gli utilizzatori noti, nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura dell’inchiesta, invitandoli a partecipare.

    (4)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito all’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. La Commissione ha tenuto un’audizione con un produttore esportatore turco il 17 settembre 2021.

    1.3.   Campionamento

    (5)

    Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

    1.3.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

    (6)

    Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base ai volumi della produzione e delle vendite nell’Unione dichiarati dai produttori dell’Unione nell’ambito dell’analisi relativa alla valutazione preliminare della legittimazione ad agire, tenendo anche conto della rispettiva ubicazione geografica. Tale campione provvisorio era composto da tre produttori dell’Unione con sede in tre Stati membri diversi. Il campione rappresentava oltre il 23 % della produzione e delle vendite nell’Unione del prodotto simile. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio (3). Nessuna parte ha presentato osservazioni entro il termine indicato.

    (7)

    Durante la visita di verifica presso i locali di uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è risultato che la società aveva erroneamente incluso nella sua risposta al questionario per la legittimazione ad agire e nella sua risposta al questionario antidumping una quota significativa di dati concernenti prodotti non rientranti nell’ambito dell’inchiesta. Al fine di garantire che tale situazione non incidesse sulla rappresentatività del campione, la Commissione ha deciso di mantenere nel campione la società interessata e di includere nel campione un’ulteriore società. Il campione definitivo così stabilito era costituito da quattro produttori dell’Unione, con sede in tre Stati membri diversi, che rappresentavano circa il 25 % del volume totale stimato della produzione e delle vendite del prodotto simile nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione definitivo (4). Nessuna parte ha presentato osservazioni entro il termine indicato.

    1.3.2.   Campionamento degli importatori

    (8)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

    (9)

    Nessuna delle società che hanno presentato l’allegato dell’avviso di apertura entro il termine stabilito ha indicato importazioni del prodotto in esame. La Commissione ha deciso di rinunciare al campionamento. Non sono pervenute osservazioni in merito a tale decisione.

    1.3.3.   Campionamento dei produttori esportatori della Russia

    (10)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Russia a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla Missione permanente della Federazione russa presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

    (11)

    Tre produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori della Russia, che rappresentano circa il 98 % del volume totale delle esportazioni russe del prodotto in esame verso l’Unione, hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due società basandosi sul massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità russe sono stati consultati in merito alla selezione del campione.

    (12)

    La Commissione ha ricevuto osservazioni in merito al campione da PJSC Novolipetsk Steel. La società ha segnalato che vi erano validi motivi giuridici per condurre l’inchiesta su tre produttori esportatori, anziché su due, in particolare qualora una delle società inizialmente incluse nel campione ritirasse la propria collaborazione. Un eventuale ritiro complicherebbe la determinazione del margine di dumping per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione.

    (13)

    La società ha sottolineato inoltre che la Commissione ha incluso nel campione il produttore esportatore russo PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works e la sua controllata MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş. in Turchia. La società ha asserito che i due produttori esportatori collegati condividevano una parte dei rispettivi canali di vendita. Tale circostanza ridurrebbe il carico di lavoro della Commissione, consentendo quindi di condurre l’inchiesta su NLMK.

    (14)

    In seguito all’analisi delle osservazioni di NLMK, la Commissione ha ritenuto giustificate in particolare le argomentazioni di cui al considerando 12 e ha deciso di rinunciare al campionamento per quanto concerne i produttori esportatori della Russia. La Commissione ha informato in merito alla sua decisione la società in questione e le autorità della Russia.

    1.3.4.   Campionamento dei produttori esportatori della Turchia

    (15)

    Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Turchia a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla Missione della Turchia presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

    (16)

    Otto produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori della Turchia, che rappresentano circa il 100 % del volume totale delle esportazioni turche del prodotto in esame verso l’Unione, hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre società basandosi sul massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non sono pervenute osservazioni in merito alla proposta di campionamento. Il campione definitivo così stabilito rappresentava il 62,6 % del volume totale delle esportazioni turche del prodotto in esame verso l’Unione.

    1.4.   Esame individuale

    (17)

    Un produttore esportatore della Turchia ha richiesto un esame individuale a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. La Commissione ha stabilito che l’esame di tale richiesta sarebbe stato indebitamente gravoso e avrebbe impedito la tempestiva conclusione dell’inchiesta. Tale considerazione è dovuta alla struttura aziendale complessa della società in questione. La richiesta di esame individuale è stata pertanto respinta.

    1.5.   Risposte al questionario

    (18)

    La Commissione ha inviato un questionario al denunciante e ha chiesto ai quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione (5), ai tre produttori esportatori della Russia e ai tre produttori esportatori della Turchia inclusi nel campione di compilare i questionari pertinenti messi a disposizione online (6) il giorno dell’apertura dell’inchiesta.

    (19)

    Sono pervenute risposte al questionario dai quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione, dal denunciante, dai tre produttori esportatori della Russia, dai tre produttori esportatori della Turchia inclusi nel campione e dal produttore esportatore della Turchia che ha richiesto l’esame individuale.

    1.6.   Visite di verifica

    (20)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il dumping, il conseguente pregiudizio e l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

     

    produttori dell’Unione:

    Acciaieria Arvedi SpA, Cremona, Italia

    ArcelorMittal Poland, Dabrowa Górnicza, Polonia

    Marcegaglia Carbon Steel SpA, Gazoldo degli Ippoliti, Italia

    U.S. Steel Košice, s.r.o., Košice, Slovacchia;

     

    operatori commerciali e importatori collegati ai produttori esportatori della Russia:

    MMK Steel Trade AG, Lugano, Svizzera

    NLMK Trading SA, Lugano, Svizzera

    Severstal Export GmbH («SSE»), Manno, Svizzera

    SIA Severstal Distribution (Severstal Distribution Europe, «SDE»), Riga, Lettonia.

    (21)

    La Commissione ha effettuato controlli incrociati a distanza delle parti indicate di seguito:

     

    associazione di produttori dell’Unione:

    Eurofer, Bruxelles, Belgio;

     

    produttori esportatori della Russia:

    PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works («MMK»), Magnitogorsk, Russia

    Novolipetsk Steel («NLMK»), Lipetsk, Russia

    PAO Severstal («PAOS»), Cherepovets, Russia;

     

    operatori commerciali nazionali collegati ai produttori esportatori della Russia:

    LLC Torgovy dom MMK («TD MMK»), Magnitogorsk, Russia

    Novolipetsk Steel Service Center LLC («NSSC»), Lipetsk, Russia

    Torgovy dom NLMK LLC («NLMK Shop»), Mosca, Russia

    JSC Severstal Distribution (Severstal Distribution Russia, «SDR»), Cherepovets, Russia;

     

    produttori esportatori della Turchia:

    MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş. («MMK Turkey»), Dortyol, Turchia

    TatMetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(«Tatmetal»), Istanbul, Turchia

    Tezcan Galvanizli Yapi Elemanlari Sanayi ve Ticaret A.Ş. («Tezcan»), Kartepe-Kocaeli, Turchia.

    1.7.   Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

    (22)

    L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 («il periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 e la fine del periodo dell’inchiesta («il periodo in esame»).

    (23)

    L’associazione turca CIB e diversi produttori esportatori hanno ritenuto che la scelta del periodo dell’inchiesta e del periodo in esame fosse distorta. A loro parere i periodi sono inadeguati, poiché il 2017 è stato un anno relativamente positivo per il settore dell’acciaio, mentre il 2020 ha risentito negativamente della pandemia di COVID-19. Secondo quanto asserito, il confronto tra i due estremi non sarebbe rappresentativo dei risultati e della situazione dell’industria dell’Unione. Alcuni hanno chiesto un’analisi trimestrale per un confronto migliore.

    (24)

    La Commissione ha respinto le argomentazioni, poiché sia il periodo in esame sia il periodo dell’inchiesta erano appropriati, tenuto conto della data di presentazione della denuncia e delle norme applicabili. In ogni caso, l’analisi della Commissione non è basata su un confronto tra l’anno di riferimento e il periodo dell’inchiesta, bensì sulle tendenze in tutto il periodo in esame, e comprende fattori che possono incidere sul mercato degli acciai anticorrosione («AAC») nell’Unione, tenendone conto nell’inchiesta come evidenziato, tra l’altro, nella sezione 5.

    (25)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno espresso disaccordo con la posizione della Commissione. A loro parere, la Commissione avrebbe dovuto considerare gli sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta, poiché durante i primi otto mesi del 2021 i prezzi dei prodotti galvanizzati per immersione a caldo, che comprendono gli AAC, nonché il margine medio dei prodotti in acciaio galvanizzati per immersione a caldo rispetto ai rotoli (coils) laminati a caldo, sarebbero aumentati notevolmente nell’Unione. Nel contempo, nel 2021 i livelli di produzione dell’industria dell’Unione sarebbero stati riportati ai livelli del 2019. Con riferimento alla sentenza del Tribunale nella causa Rusal Armenal ZAO/Consiglio (7), tali parti hanno affermato che questi sviluppi costituiscono nuovi fatti che rendono manifestamente inadeguata la prevista istituzione di un dazio antidumping e devono essere considerati dalla Commissione anche ampliando il periodo dell’inchiesta fino a comprendere il 2021 e il primo trimestre del 2022.

    (26)

    La Commissione ha esaminato l’argomentazione. Secondo quanto constatato, l’aumento dei prezzi di vendita nel 2021 in quanto tale non è indicativo di un miglioramento, di qualsivoglia entità, della redditività dell’industria dell’Unione. Di fatto, la Commissione ha rilevato che un aumento dei prezzi può esercitare un effetto positivo sulla situazione dell’industria rispetto all’esercizio precedente solo se è notevolmente superiore all’aumento dei costi nello stesso periodo. Non sono stati presentati elementi di prova al riguardo. Per quanto concerne la produzione, la Commissione ha riconosciuto che nel 2021 alcuni produttori hanno incontrato difficoltà a soddisfare la forte domanda sul mercato degli AAC in determinati momenti, in particolare all’inizio dell’anno. La Commissione ha tuttavia sottolineato che si è trattato di un fenomeno temporaneo e che non disponeva di informazioni indicanti che ciò riguarderebbe l’industria nel suo complesso. La Commissione ha pertanto concluso che nessuna delle argomentazioni invocate dalle parti interessate dimostrava che i nuovi sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta renderebbero manifestamente inadeguata la prevista istituzione di un dazio antidumping. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

    1.8.   Mancata istituzione di misure provvisorie

    (27)

    A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, il termine per l’istituzione di misure provvisorie era il 23 febbraio 2022. Il 26 gennaio 2022, in conformità dell’articolo 19 bis, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di non istituire misure provvisorie, dando loro l’opportunità di presentare informazioni aggiuntive e/o di essere ascoltate. Nessuna parte ha presentato osservazioni o ha chiesto di essere ascoltata.

    (28)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Russia ha osservato che non erano state istituite misure provvisorie; tale fatto dimostrava che l’industria dell’Unione era stabile e che non necessitava dell’intervento della Commissione per evitare il pregiudizio. La Commissione ha respinto tale argomentazione. A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, è possibile istituire misure provvisorie. La Commissione non è tuttavia obbligata a istituire misure provvisorie se l’industria dell’Unione subisce un pregiudizio. Non è pertanto possibile trarre conclusioni in merito alla situazione dell’industria dell’Unione se la Commissione decide di non istituire misure provvisorie, bensì di procedere con l’inchiesta, come è avvenuto in questo caso.

    (29)

    Non essendo state istituite misure antidumping provvisorie, non è stata effettuata alcuna registrazione delle importazioni.

    1.9.   Fase successiva della procedura

    (30)

    La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive.

    (31)

    In seguito all’analisi dei dati raccolti e verificati, la Commissione ha informato MMK e PAOS della sua intenzione di applicare i dati disponibili a determinate parti delle loro risposte al questionario, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha dato alle società l’opportunità di presentare osservazioni. I motivi dell’applicazione dei dati disponibili e le osservazioni presentate dalle società sono trattati nella sezione 3.1.2 del presente regolamento.

    (32)

    Nel conseguimento delle sue risultanze definitive la Commissione ha considerato le osservazioni presentate dalle parti interessate.

    (33)

    La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acciai anticorrosione («AAC») originari della Russia e della Turchia («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.

    (34)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, sono pervenute osservazioni dal denunciante, dal governo della Russia, dai tre produttori esportatori russi che hanno collaborato, dal governo della Turchia, dai tre produttori esportatori turchi che hanno collaborato e dall’associazione turca degli esportatori di acciaio. Su richiesta, si sono tenute audizioni con MMK, NLMK, il governo della Turchia, Tezcan e l’associazione turca degli esportatori di acciaio. Le osservazioni trasmesse dalle parti e/o presentate durante le audizioni sono trattate nelle rispettive sezioni del presente regolamento.

    (35)

    In seguito alle ulteriori divulgazioni finali delle informazioni individuali, Tezcan e MMK hanno inoltre richiesto l’intervento del consigliere-auditore.

    (36)

    Dopo la divulgazione finale delle informazioni, la CIB ha affermato che le misure antidumping dovrebbero essere sospese a norma dell’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base, a causa delle modifiche delle condizioni di mercato intervenute dopo la fine del periodo dell’inchiesta. In particolare, la CIB ha fatto riferimento alla brusca impennata dei prezzi degli AAC dalla fine del periodo dell’inchiesta, al netto miglioramento della redditività registrata da alcuni produttori dell’Unione da quel momento e alle sanzioni nei confronti della Russia, grazie alle quali il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione sarebbe improbabile.

    (37)

    A norma dell’articolo 14, paragrafo 4, le misure possono essere sospese unicamente se il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione sarebbe improbabile. Il fascicolo della Commissione non contiene informazioni che dimostrino un miglioramento dell’industria dell’Unione, dopo la fine del periodo dell’inchiesta, tale da rendere improbabile il riemergere del pregiudizio. Non è possibile concludere che l’industria dell’Unione non subisce più alcun pregiudizio unicamente sulla base del fatto che i prezzi degli AAC potrebbero essere aumentati dopo il periodo dell’inchiesta, benché sia stata accolta l’argomentazione della CIB secondo cui la redditività di «alcuni produttori dell’Unione» sarebbe aumentata. Di fatto, tali effetti possono essere dovuti alla stessa apertura dell’inchiesta e quindi si dissolverebbero rapidamente in caso di sospensione delle misure definitive. La Commissione può sospendere le misure solo in seguito a un’attenta analisi della situazione dell’industria dell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta e delle asserite modifiche delle condizioni di mercato, il che richiede la raccolta di informazioni dettagliate. Questa valutazione è di norma effettuata al di fuori del procedimento di indagine, in particolare quando simili argomentazioni sono presentate tardivamente e senza i necessari elementi di prova, come nel caso di specie.

    (38)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Russia ha sostenuto che l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base con riguardo a due produttori esportatori russi non era giustificata, in quanto le società hanno dimostrato un comportamento collaborativo, hanno fornito ampie risposte al questionario e alla richiesta di ulteriori informazioni, compresi calcoli intermedi, e hanno apportato le correzioni richieste. Il governo della Russia ha inoltre rilevato che la corrispondenza relativa all’applicazione dell’articolo 18 è stata inviata oltre un mese dopo la conclusione delle verifiche e dei controlli incrociati a distanza.

    (39)

    La Commissione ha osservato che i motivi dell’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base sono stati debitamente comunicati e spiegati alle rispettive società dopo un’adeguata analisi di tutte le informazioni ricavate dalle risposte al questionario e alla lettera di richiesta di maggiori informazioni e raccolte durante le verifiche e i controlli incrociati a distanza. Per quanto riguarda PAOS, la questione è affrontata in dettaglio ai considerando da 93 a 109. Per quanto riguarda MMK, le motivazioni sono spiegate in generale ai considerando da 75 a 90 e più in dettaglio, per motivi di riservatezza, nella divulgazione delle informazioni specifica per la società. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni del governo della Russia in merito all’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto in esame

    (40)

    Il prodotto in esame è costituito da prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai legati o non legati; placcati o rivestiti — mediante galvanizzazione per immersione a caldo — di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio; passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l’oliatura o la sigillatura; contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio; presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, originari della Russia e della Turchia, attualmente classificati con i codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410020, 7210410030, 7210490020, 7210490030, 7210610020, 7210610030, 7210690020, 7210690030, 7210908092, 7212300020, 7212300030, 7212506120, 7212506130, 7212506920, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920020, 7225920030, 7225990022, 7225990023, 7225990041, 7225990092, 7225990093, 7226993010, 7226993030, 7226997013, 7226997093, 7226997094 («il prodotto in esame»).

    Sono esclusi i seguenti prodotti:

    quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi;

    quelli solo laminati a caldo o a freddo.

    (41)

    Gli AAC sono prodotti rivestendo rotoli (coils), lamiere e nastri di acciaio laminati piatti mediante immersione in un bagno di metallo o lega metallica di zinco fusi. Il metallo di rivestimento si combina con il substrato di acciaio in una reazione metallurgica a formare una struttura di leghe a più strati, che dà origine a un rivestimento legato metallurgicamente all’acciaio. La superficie del prodotto è ulteriormente trattata con passivazione chimica per proteggere la superficie dall’umidità e per ridurre il rischio di formazione di prodotti di corrosione durante l’immagazzinamento e il trasporto.

    (42)

    Gli AAC sono impiegati prevalentemente nel settore edile in vari materiali edili di rivestimento, ma anche per la fabbricazione di elettrodomestici, nei processi di imbutitura profonda e di stampaggio e per la realizzazione di piccoli tubi saldati.

    2.2.   Prodotto simile

    (43)

    Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono destinati agli stessi impieghi di base:

    il prodotto in esame;

    il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Russia e della Turchia; e

    il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

    (44)

    La Commissione ha deciso che tali prodotti sono quindi prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    2.3.   Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

    (45)

    Un importatore ha chiesto che gli AAC di spessore inferiore a 0,40 mm («acciai sottili») fossero esclusi dall’ambito dell’inchiesta. La parte ha sostenuto che gli acciai sottili, a maggiore intensità di manodopera e più costosi, formano un segmento distinto prodotto in quantitativi insufficienti dall’industria dell’Unione. La parte ha aggiunto che l’esclusione degli acciai sottili non ridurrebbe l’effetto correttivo delle misure invocate dai denuncianti, mentre l’istituzione su di essi di misure antidumping danneggerebbe gli utilizzatori (impedendo loro l’accesso a tali prodotti a prezzi competitivi).

    (46)

    La Commissione ha giudicato prive di fondamento le motivazioni della richiesta, poiché nel complesso l’industria dell’Unione dispone di capacità produttiva per tutte le dimensioni di AAC richieste (8). La Commissione ha riscontrato inoltre che tutti i tipi di AAC, a prescindere dalle dimensioni o dal punto di importazione, sono prodotti in linee di galvanizzazione per immersione a caldo e condividono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base, gli impieghi finali e l’intercambiabilità. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di esclusione.

    (47)

    Tezcan, un produttore turco, tra l’altro, di AAC rivestiti di alluminio-zinco («AAC AluZinc»), ha chiesto che gli AAC AluZinc fossero esclusi dall’ambito di applicazione delle misure. Secondo la parte, i prodotti AAC AluZinc costituiscono un segmento distinto degli acciai anticorrosione che non è in concorrenza con i prodotti realizzati dall’industria dell’Unione. La parte ha affermato che i prodotti AAC AluZinc non erano fabbricati nell’Unione in «quantità commercialmente sostenibili» e che il produttore dell’Unione di tale prodotto non era in grado di fornire la quantità di AAC AluZinc necessaria per soddisfare la domanda dell’Unione.

    (48)

    La Commissione ha giudicato prive di fondamento le motivazioni della richiesta in quanto, sebbene la produzione dell’Unione di AAC AluZinc fosse temporaneamente limitata, nel complesso l’industria dell’Unione dispone della capacità produttiva necessaria per gli AAC AluZinc. La Commissione ha constatato inoltre che tutti i tipi di AAC, indipendentemente dal loro rivestimento, sono prodotti in linee di galvanizzazione per immersione a caldo. Gli AAC AluZinc e gli AAC con altri rivestimenti condividono inoltre le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base, gli impieghi finali e l’intercambiabilità (9). La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di esclusione.

    (49)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tezcan ha ribadito la sua richiesta. Il produttore ha affermato che non esisteva una produzione dell’Unione in conseguenza della cattiva gestione finanziaria dell’unico produttore dell’Unione di AAC AluZinc. Tezcan ha insistito sul fatto che gli AAC AluZinc e zincati sono prodotti completamente diversi dal punto di vista fisico, chimico e tecnico, in particolare per quanto riguarda il processo di produzione degli AAC AluZinc e alcune caratteristiche dei prodotti AluZinc.

    (50)

    La Commissione ha giudicato prive di fondamento le motivazioni della richiesta di Tezcan, poiché il produttore citato da Tezcan disponeva di un piano aziendale sostenibile e restava una componente sana dell’industria dell’Unione. La Commissione aveva inoltre constatato che tutti i tipi di AAC, indipendentemente dal loro rivestimento, sono prodotti in linee di galvanizzazione per immersione a caldo, come riconosciuto anche da Tezcan nel rilevare che l’unico produttore dell’Unione di AAC AluZinc dispone di un’unica linea di galvanizzazione per immersione a caldo e di due crogioli, da utilizzare alternativamente a seconda che si intenda produrre AAC AluZinc o altri prodotti. Inoltre l’argomentazione indicante che non tutti i rivestimenti degli AAC presentano esattamente le stesse proprietà non pregiudica il fatto che gli AAC AluZinc e gli AAC con altri rivestimenti condividono le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base, gli impieghi finali e l’intercambiabilità (10). La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di esclusione.

    3.   DUMPING

    3.1.   Russia

    3.1.1.   Valore normale

    (51)

    La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato fosse rappresentativo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresentava, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore che ha collaborato sono risultate rappresentative.

    (52)

    La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione.

    (53)

    La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione fossero rappresentative, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.

    (54)

    La Commissione ha stabilito che MMK non ha venduto un tipo di prodotto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno. Inoltre tutti e tre i produttori esportatori russi che hanno collaborato non hanno venduto affatto determinati tipi di prodotti sul mercato interno.

    (55)

    La Commissione ha definito poi, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (56)

    Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:

    a)

    il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, rappresentava oltre l’80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto, e

    b)

    la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

    (57)

    In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta.

    (58)

    Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, se:

    a)

    il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l’80 % o meno del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; o

    b)

    la media ponderata dei prezzi di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.

    (59)

    Dall’analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che, a seconda del tipo di prodotto, dal 47 % al 100 % di tutte le vendite sul mercato interno di MMK, dal 43 % al 100 % di tutte le vendite sul mercato interno di NLMK e dal 24 % al 100 % di tutte le vendite sul mercato interno di PAOS erano remunerative e la relativa media ponderata dei prezzi di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è stato pertanto calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta o solo come media ponderata delle vendite remunerative.

    (60)

    Per i tipi di prodotto per cui la media ponderata dei prezzi di vendita era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato calcolato come media ponderata delle vendite remunerative di tale tipo di prodotto.

    (61)

    Nei casi in cui non risultavano vendite di un tipo di prodotto del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali, oppure un tipo di prodotto non era venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha calcolato il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

    (62)

    Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori che hanno collaborato durante il periodo dell’inchiesta i seguenti elementi:

    a)

    la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell’inchiesta; e

    b)

    la media ponderata dei profitti realizzati dai produttori esportatori che hanno collaborato sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell’inchiesta.

    (63)

    Per i tipi di prodotto non venduti in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e dei profitti relativi alle operazioni effettuate, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le transazioni eseguite nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.

    (64)

    Il costo di produzione è stato adeguato, laddove giustificato a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base. Tutti e tre i produttori esportatori che hanno collaborato acquistavano determinate materie prime da fornitori collegati. La Commissione ha esaminato se tali materie prime fossero acquistate a prezzi in linea con le normali condizioni di mercato e, ove necessario, ha adeguato il costo di produzione per riflettere adeguatamente i costi connessi alla produzione e alla vendita del prodotto in esame.

    (65)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, NLMK ha affermato che tali adeguamenti non erano giustificati, in particolare poiché la Commissione non ha tenuto conto dell’effetto dell’inclusione del costo del trasporto nel prezzo delle materie prime esaminate, vendute a NLMK e ad acquirenti indipendenti con diverse condizioni di consegna, benché questa informazione fosse disponibile. La Commissione ha accolto l’argomentazione concernente talune materie prime e ha rivisto di conseguenza il valore normale. Il calcolo modificato è stato comunicato alla società.

    (66)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, PAOS ha osservato che l’adeguamento del costo delle materie prime a norma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base era illegale. La società ha sostenuto in particolare che l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base consentiva alla Commissione di discostarsi dai documenti contabili della società in due situazioni: a) qualora i documenti contabili non fossero stati conformi ai principi contabili generalmente riconosciuti nel paese interessato e b) qualora i documenti contabili non avessero espresso adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta. Per quanto riguarda la seconda situazione, la società ha fatto riferimento al punto 6.97 della relazione dell’organo d’appello nella controversia Ucraina — Nitrato di ammonio (Russia) (11), secondo cui «la seconda condizione nella prima frase dell’articolo 2.2.1.1 [dell’accordo antidumping dell’OMC] si riferisce al fatto che i documenti contabili tenuti dall’esportatore o produttore oggetto dell’inchiesta esprimono o riproducono in misura adeguata e sufficiente quei costi sostenuti dall’esportatore o produttore oggetto dell’inchiesta che hanno un rapporto reale con la produzione e la vendita dello specifico prodotto considerato».

    (67)

    La Commissione ha rilevato che il punto 6.97 della relazione dell’organo d’appello nella controversia Ucraina — Nitrato di ammonio (Russia) dovrebbe essere considerato nel contesto fornito dai punti che lo precedono. Già in UE — Biodiesel (Argentina) (12) l’organo d’appello ha approvato il fatto che i prezzi delle materie prime tra parti collegate si potessero considerare non in linea con le normali condizioni di mercato e di conseguenza potessero essere respinti. Il punto 6.97 della relazione dell’organo d’appello nella controversia Ucraina — Nitrato di ammonio (Russia) ha chiarito inoltre che le situazioni citate nella relazione del panel in UE –Biodiesel (Argentina) non dovrebbero essere intese come eccezioni illimitate, bensì dovrebbero essere esaminate caso per caso. Nel caso in esame, a seguito di un’analisi adeguata e quindi nel pieno rispetto delle regole dell’OMC, la Commissione ha respinto i prezzi di talune materie prime acquistate da PAOS presso fornitori collegati. La Commissione ha confrontato i prezzi praticati a PAOS dal fornitore collegato con quelli applicati dallo stesso fornitore ad acquirenti indipendenti. Su questa base la Commissione ha constatato che i prezzi praticati a PAOS dal fornitore collegato non erano in linea con le normali condizioni di mercato. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (68)

    Inoltre, secondo quanto sostenuto da PAOS, la Commissione non ha utilizzato il metodo corretto nell’analizzare se il prezzo di talune materie prime applicato tra PAOS e i suoi fornitori collegati fosse in linea con le normali condizioni di mercato. La società ha argomentato che la Commissione avrebbe dovuto confrontare i prezzi pagati da PAOS per acquistare una materia prima dai suoi fornitori collegati con i prezzi applicati da fornitori indipendenti.

    (69)

    A tale proposito, la Commissione ha osservato che l’utilizzo dei prezzi applicati dal fornitore collegato era una prassi consolidata per l’analisi del prezzo a condizioni di mercato. Nel caso in esame, i prezzi di vendita applicati dal fornitore collegato a PAOS e ad acquirenti indipendenti erano disponibili e verificati. La Commissione ha quindi ritenuto opportuno utilizzare per la sua analisi le informazioni verificate. Inoltre la società non è stata in grado di fornire spiegazioni in merito alla differenza di prezzo, se non con il rapporto esistente tra il fornitore e PAOS. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

    (70)

    Infine PAOS ha presentato osservazioni su una serie di dettagli tecnici concernenti l’analisi dei prezzi in linea con le normali condizioni di mercato. In primo luogo, la società ha contestato l’esclusione dei proventi finanziari dal calcolo della perdita generata dal fornitore di carbone. In secondo luogo, la società ha sostenuto che la Commissione non ha espresso correttamente, nel confronto dei prezzi, le differenze tra talune qualità di carbone acquistate da PAOS. In terzo luogo, la società ha rilevato un errore materiale nel calcolo del consumo totale di carbone. In quarto luogo, la società ha affermato che la Commissione non ha operato un confronto corretto tra il prezzo di vendita dei pellet di minerali di ferro ad acquirenti indipendenti e il prezzo di rivendita praticato da PAOS per i pellet di minerale di ferro acquistati dal fornitore collegato esclusivamente a scopo di rivendita. In quinto luogo, la società ha affermato che la Commissione non ha tenuto conto delle differenze nelle condizioni di consegna e quindi nel costo di trasporto compreso nel prezzo di vendita dei pellet di minerali di ferro forniti a PAOS e ad acquirenti indipendenti. In sesto luogo, nell’analisi del prezzo condotta dalla Commissione su un’ampia categoria di pellet di minerali di ferro (flussati e non flussati) la società ha affermato che alcuni pellet, per i quali l’informazione non era specificata nell’elenco degli acquisti, dovrebbero essere considerati flussati o non flussati.

    (71)

    La Commissione ha esaminato le argomentazioni e ha concluso che i punti due, tre e quattro descritti al considerando 70 richiedevano una correzione nel calcolo dell’adeguamento dei costi. A tale proposito la Commissione ha confrontato il prezzo della qualità di carbone in questione con la qualità di carbone più simile, ha corretto l’errore materiale nel calcolo del consumo totale di carbone e ha utilizzato il prezzo di vendita dei pellet di minerali di ferro destinati al consumo di PAOS per l’analisi del prezzo a condizioni di mercato. Le cifre rettificate sono state nuovamente comunicate alla società.

    (72)

    La Commissione ha tuttavia respinto le argomentazioni di cui ai punti uno, cinque e sei nel considerando 70 per i motivi di seguito indicati.

    I proventi finanziari sono stati esclusi in quanto generati da interessi percepiti su prestiti concessi. La Commissione ha pertanto ritenuto che tali proventi non fossero collegati alla produzione e alla vendita della materia prima.

    La Commissione non ha potuto tenere conto delle differenze nei costi di trasporto compresi nel prezzo di vendita di operazioni con diverse condizioni di consegna, poiché né il fornitore collegato né PAOS hanno indicato il costo di trasporto sostenuto.

    Le informazioni fornite da PAOS in merito a determinati tipi di pellet di minerali di ferro flussati o non flussati non hanno potuto essere verificate a questo punto dell’inchiesta. Né la società ha presentato prove a sostegno di quanto affermato.

    3.1.2.   Prezzo all’esportazione

    (73)

    I produttori esportatori russi che hanno collaborato esportavano nell’Unione tramite società collegate operanti in qualità di importatori a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, o tramite operatori commerciali collegati, con sede in un paese terzo.

    (74)

    MMK ha dichiarato di avere venduto AAC nell’Unione tramite MMK Steel Trade, un operatore commerciale collegato con sede in Svizzera, e tramite un’altra società con sede in Svizzera descritta da MMK come non collegata (in appresso «l’operatore commerciale svizzero»).

    (75)

    Per quanto riguarda l’operatore commerciale svizzero, la Commissione ha indagato sulla natura del suo rapporto con MMK. La Commissione ha esaminato in particolare i documenti accessibili al pubblico emessi da MMK, come il bilancio consolidato del gruppo MMK (13), le informazioni relative a operazioni con parti interessate (14), le relazioni annuali e i relativi allegati (15), e le informazioni prontamente disponibili in banche dati di market intelligence come Dun & Bradstreet.

    (76)

    Le informazioni fornite dalla società e raccolte dalla Commissione tramite altre fonti hanno indotto la Commissione a concludere che MMK abbia fornito informazioni fuorvianti riguardo al suo rapporto con l’operatore commerciale svizzero, ostacolando così l’inchiesta. Per motivi di riservatezza, l’analisi che ha determinato le conclusioni della Commissione è stata divulgata solo a MMK.

    (77)

    Di conseguenza, la Commissione non disponeva di informazioni sui prezzi di rivendita praticati al primo acquirente indipendente nell’Unione per le vendite effettuate tramite l’operatore commerciale svizzero, né sulle sue funzioni concrete, e pertanto non era in grado di stabilire il prezzo all’esportazione per un canale di vendita della società sul mercato dell’Unione. La Commissione ha quindi informato la società della sua intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base in relazione alle informazioni mancanti.

    (78)

    Le spiegazioni fornite da MMK in seguito all’invio della lettera a norma dell’articolo 18 non hanno modificato le conclusioni della Commissione sul fatto che MMK abbia fornito informazioni fuorvianti riguardo al suo rapporto con l’operatore commerciale svizzero, ostacolando così l’inchiesta. Per motivi di riservatezza, l’analisi delle osservazioni di MMK sull’intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base è stata divulgata solo a MMK.

    (79)

    La Commissione ha pertanto confermato l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base alle vendite sul mercato dell’Unione effettuate tramite l’operatore commerciale svizzero. A tale proposito, la Commissione ha basato la determinazione del margine di dumping per questo canale di vendita sui margini di dumping calcolati per le vendite effettuate tramite MMK Steel Trade.

    (80)

    Nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, MMK ha affermato che la Commissione ha commesso un errore nell’applicare l’articolo 18 del regolamento di base a MMK in relazione all’operatore commerciale svizzero. A tale proposito, la società ha sostenuto che la Commissione non ha tenuto conto di alcuni documenti forniti da MMK e ha ribadito la sua spiegazione delle contraddizioni riscontrate dalla Commissione. MMK ha altresì comunicato che la Commissione ha violato la norma giuridica stabilita dall’articolo 18 del regolamento di base nel selezionare i dati disponibili, scelti con l’intento specifico di penalizzare MMK applicando dati disponibili sfavorevoli, secondo un approccio totalmente incompatibile con l’oggetto e alla finalità dell’articolo 18 del regolamento di base.

    (81)

    MMK non ha fornito nuovi elementi di prova concernenti il rapporto con l’operatore commerciale svizzero. La Commissione aveva già analizzato attentamente tutte le informazioni, ivi compresi i documenti cui la società fa riferimento. La Commissione ha inoltre riscontrato che la società non ha fornito elementi di prova a sostegno della spiegazione delle informazioni contraddittorie riguardo al rapporto tra MMK e l’operatore commerciale svizzero. La Commissione ha pertanto confermato l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base.

    (82)

    Per quanto concerne l’argomentazione secondo cui la Commissione ha violato la norma giuridica dell’articolo 18 del regolamento di base, la Commissione non è d’accordo. Come spiegato sopra, la Commissione non era in grado di stabilire il prezzo all’esportazione per un intero canale di vendita della società sul mercato dell’Unione, e di conseguenza ha basato il margine di dumping per tale canale di vendita sui margini di dumping calcolati per le vendite effettuate tramite un operatore commerciale collegato, MMK Steel Trade, per il quale ha potuto stabilire il prezzo all’esportazione.

    (83)

    Questo approccio è totalmente in linea con le regole pertinenti dell’OMC e il diritto dell’UE. Secondo la relazione del panel dell’OMC su Stati Uniti — Dazi antidumping e compensativi su taluni prodotti e uso dei fatti disponibili (16), nell’applicare i dati disponibili le autorità inquirenti sono tenute a selezionare, in modo imparziale e obiettivo, i dati disponibili che possono sostituire adeguatamente le informazioni mancanti che sono «necessarie» nelle circostanze specifiche di un dato caso. Nel farlo, le autorità inquirenti devono tenere conto di tutti i fatti che sono adeguatamente a loro disposizione. Nella selezione dei dati sostitutivi, l’articolo 6.8 dell’accordo antidumping dell’OMC non prevede che le autorità inquirenti scelgano i dati più «favorevoli» alla parte che non ha collaborato. Le autorità inquirenti possono tenere conto delle circostanze procedurali nelle quali mancano informazioni, ma l’articolo 6.8 non giustifica la selezione di dati sostitutivi allo scopo di punire la parte interessata.

    (84)

    Nel suo approccio la Commissione ha rispettato pienamente tale prescrizione. Agendo in modo imparziale, la Commissione ha assunto come modello di pratiche tariffarie per il canale per il quale non erano stati forniti dati la pratica tariffaria effettiva e verificata di MMK, osservata in un canale di vendita per il quale la Commissione era in grado di verificare i dati pertinenti. La Commissione ha utilizzato un importo medio di dumping per un tipo di prodotto rappresentativo del potenziale di dumping noto della società durante il periodo dell’inchiesta. Poiché la società ha scelto di non fornire alla Commissione i dati su un’ampia percentuale delle sue vendite all’esportazione, l’utilizzo come modello di una pratica tariffaria effettiva e verificata, attuata dalla società durante il periodo dell’inchiesta, non può essere definito soggettivo o punitivo. Tale metodo consente di definire margini di dumping e di pregiudizio il più possibile accurati nel contesto della notevole mancanza di collaborazione della società e pertanto è conforme alla giurisprudenza dell’OMC citata da MMK. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

    (85)

    Come indicato al considerando 35, MMK ha chiesto un’audizione presso il consigliere-auditore. Nel corso dell’audizione MMK ha precisato che, nella sua lettera a norma dell’articolo 18 la Commissione ha dichiarato l’intenzione di applicare l’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base. La società ha chiesto un chiarimento in merito alla base giuridica, poiché il documento generale di divulgazione delle informazioni citava solo l’articolo 18 del regolamento di base. A tale proposito, la società ha asserito che la Commissione avrebbe dovuto applicare le disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto MMK ha risposto a tutte le richieste di informazioni della Commissione, non ha fornito informazioni fuorvianti, né ha ostacolato l’inchiesta. La società ha altresì affermato che la Commissione non aveva mai chiesto le informazioni sui prezzi all’esportazione dell’operatore commerciale svizzero. MMK ha ribadito infine che la Commissione ha violato la norma giuridica dell’articolo 18 del regolamento di base nell’applicare i dati disponibili.

    (86)

    Di fatto, il riferimento all’articolo 18, paragrafo 3, nella lettera a norma dell’articolo 18 era un evidente errore materiale, poiché la lettera riportava anche la conclusione dei servizi della Commissione, secondo cui MMK ha fornito informazioni fuorvianti, come indicato all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, ostacolando così l’inchiesta. Dalla formulazione della lettera a norma dell’articolo 18 e dalle circostanze del caso risulta evidente che le condizioni per l’accettazione di dati carenti a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base non erano soddisfatte, poiché i dati relativi ai prezzi all’esportazione praticati al primo acquirente indipendente non erano stati forniti e pertanto non erano verificabili. È chiaro inoltre che la parte non ha agito con la massima diligenza. Secondo quanto altresì osservato dalla Commissione, dalla risposta di MMK alla lettera a norma dell’articolo 18 risultava in modo inequivocabile che MMK aveva compreso che le circostanze richiedevano l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e che la Commissione avrebbe fatto ricorso ai dati disponibili. Per questo motivo, nella sua risposta MMK ha indicato quali serie di informazioni avrebbero dovuto essere utilizzate in sostituzione dei dati disattesi.

    (87)

    Che il riferimento all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base fosse un errore materiale è inoltre confermato dal fatto che nel documento generale di divulgazione delle informazioni non vi fossero riferimenti all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (88)

    Per quanto riguarda le argomentazioni di cui al considerando 85 concernenti la collaborazione della società, la Commissione ha osservato che la società ha fornito alla Commissione informazioni fuorvianti in merito al rapporto stabilito tra MMK e l’operatore commerciale svizzero, poiché ha continuato ad affermare che le società non erano collegate. La società inoltre non ha comunicato i prezzi all’esportazione dell’operatore commerciale svizzero, ossia le informazioni necessarie per la determinazione del margine di dumping. La Commissione ha ritenuto che la società abbia affermato erroneamente che la Commissione non ha mai richiesto i prezzi all’esportazione dell’operatore commerciale svizzero. Nel questionario per i produttori esportatori, pubblicato sul sito web della DG Commercio alla data di apertura dell’inchiesta, le società collegate coinvolte nella vendita all’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta sono invitate esplicitamente a compilare l’allegato I del questionario (17). L’inchiesta è stata quindi ostacolata dalla continua negazione del rapporto esistente tra MKK e l’operatore commerciale svizzero e dall’omessa indicazione dei prezzi all’esportazione dell’operatore commerciale svizzero.

    (89)

    La Commissione ha pertanto confermato di ritenere che le circostanze fossero adeguate per l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Come spiegato ai considerando da 82 a 84, la Commissione ha comunque cercato di stabilire quali dati disponibili, sulla base delle effettive informazioni fornite dalla società in questione, sostituissero adeguatamente le informazioni necessarie mancanti nel caso di specie.

    (90)

    In seguito alle raccomandazioni del consigliere-auditore, la Commissione ha considerato con attenzione le questioni sollevate dalla società in sede di audizione e ha informato il consigliere-auditore in merito alle sue conclusioni.

    (91)

    Oltre ai chiarimenti forniti ai considerando da 81 a 84 e da 86 a 89, la Commissione ha presentato un’analisi più dettagliata delle osservazioni di MMK sulla divulgazione finale delle informazioni, comunicandola solo alla società in sede di audizione per motivi di riservatezza.

    (92)

    PAOS ha esportato nell’Unione tramite Severstal Export GmbH, un operatore commerciale collegato con sede in Svizzera, e SIA Severstal Distribution, un importatore collegato con sede in Lettonia. SDE è un centro di servizi, che vendeva AAC ad acquirenti indipendenti nell’Unione, sia non trasformati sia sottoposti a ulteriore trasformazione.

    (93)

    SDE non ha trasmesso informazioni sugli acquisti e sulle scorte di AAC nelle sue risposte al questionario e in risposta alla lettera di richiesta di maggiori informazioni. La società è stata sollecitata a fornire tali dati mediante messaggi di posta elettronica inviati il 15 novembre 2021 e il 25 gennaio 2022. Malgrado la lettera di richiesta di maggiori informazioni e i solleciti di cui sopra, la società non ha fornito le informazioni mancanti fino al primo giorno della visita di verifica in loco. La Commissione non è stata quindi in grado di esaminare i dati sugli acquisti prima della visita di verifica e, in particolare, di verificarne la coerenza con altre parti delle risposte al questionario e alla lettera di richiesta di maggiori informazioni. I dati sugli acquisti di un operatore commerciale collegato sono in genere utilizzati per collegare le vendite di un produttore esportatore al relativo operatore commerciale, o importatore, con le successive rivendite e sono fondamentali per determinare il prezzo all’esportazione.

    (94)

    Già durante la visita di verifica presso la sede di SDE, la Commissione aveva notato e portato all’attenzione della società problemi relativi ai tipi di prodotto assegnati a operazioni di rivendita da SDE. La Commissione ha selezionato un campione di operazioni di rivendita e ha verificato i documenti disponibili a sostegno delle informazioni trasmesse dalla società, comprese le specifiche tecniche dei prodotti venduti. La Commissione ha raccolto documenti giustificativi relativi a un campione di dodici fatture di vendita. In quattro casi, la Commissione ha osservato che il tipo di prodotto non è stato assegnato correttamente. La società ha accettato di apportare correzioni. Essa ha affermato tuttavia che sarebbe troppo oneroso effettuare controlli incrociati tra tutte le operazioni di rivendita potenzialmente interessate e le specifiche tecniche concordate negli ordini di vendita. La società ha quindi suggerito di adottare un metodo basato sui tipi di prodotto venduti da PAOS a SDE. Questo aspetto è stato debitamente registrato nella relazione di verifica condivisa con la società. La società ha avuto l’opportunità di presentare osservazioni su potenziali errori materiali. SDE non ha comunque contestato alcuna parte della relazione di verifica.

    (95)

    In seguito alla verifica in loco, la Commissione ha effettuato controlli incrociati tra i dati sugli acquisti forniti da SDE e i corrispondenti dati sulle vendite di PAOS solo durante la visita di verifica. La Commissione ha rilevato che le due serie di dati risultavano comunque incoerenti per quanto riguardava i tipi di prodotto.

    (96)

    A tale proposito i tipi di prodotto asseritamente acquistati da SDE presso PAOS nel periodo dell’inchiesta, ma che in base alle segnalazioni di PAOS non erano stati venduti a SDE, rappresentavano all’incirca il 30 % del volume totale degli acquisti indicato da SDE.

    (97)

    Invece di respingere direttamente l’intera serie di dati, la Commissione ha utilizzato le operazioni di rivendita caratterizzate da un’attribuzione corretta dei tipi di prodotto per determinare il margine di dumping delle operazioni di rivendita per le quali l’attribuzione dei tipi di prodotto non era corretta.

    (98)

    La Commissione ha concluso che PAOS non ha fornito le informazioni necessarie entro i termini stabiliti, ostacolando così l’inchiesta. La Commissione ha informato la società della sua intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base nella misura delle informazioni mancanti.

    (99)

    Nelle sue osservazioni sulla lettera a norma dell’articolo 18, la società ha affermato di avere fornito tutti i dati, compresi i fascicoli intermedi, ove richiesto. Essa ha ricordato altresì che la realizzazione di tipi di prodotto è stata illustrata alla Commissione, che l’ha verificata. Eventuali errori individuati dalla Commissione nei tipi di prodotto indicati sono stati corretti dalla società. PAOS ha sostenuto che le informazioni sugli acquisti non sono state utilizzate nel calcolo del dumping. La società ha inoltre rilevato che la Commissione non ha mai sollevato tali questioni durante i controlli incrociati a distanza e le verifiche in loco. Per quanto riguarda le conclusioni della Commissione in merito all’impossibilità di individuare i tipi di prodotto venduti da SDE sul mercato dell’Unione, la società ha ricordato le spiegazioni fornite nella sua risposta alla richiesta di maggiori informazioni. Secondo quanto affermato dalla società, SDE non è stata in grado di fornire un collegamento tra beni acquistati e venduti per ogni singola transazione a causa dell’organizzazione del magazzino e di una discrepanza tra il mix di forniture e il mix di vendite.

    (100)

    Sebbene la Commissione non contesti il fatto che, alla fine, PAOS e SDE hanno fornito le informazioni richieste nel questionario, ciò non toglie che il ritardo nel fornire determinate informazioni abbia gravemente ostacolato la capacità della Commissione di procedere a un’analisi adeguata dei dati.

    (101)

    Benché le informazioni sugli acquisti non siano utilizzate direttamente nel calcolo del margine di dumping, sono utili per effettuare un controllo incrociato e verificare la coerenza interna delle informazioni fornite dal produttore e dall’importatore collegato che sono utilizzate nel calcolo. In questo caso, dal confronto tra i dati sulle vendite di PAOS e i dati sugli acquisti di SDE durante lo stesso periodo, ossia il periodo dell’inchiesta, è emerso che PAOS o SDE non hanno indicato correttamente i tipi di prodotto.

    (102)

    La Commissione inoltre non poteva essere a conoscenza della portata del problema durante i controlli incrociati a distanza e le verifiche in loco, poiché SDE ha fornito i suoi dati sugli acquisti soltanto il primo giorno della verifica; pertanto la Commissione non ha avuto il tempo di analizzare preventivamente le informazioni. Già durante la visita di verifica la Commissione aveva tuttavia rilevato che, nel campione di operazioni di vendita verificate nel dettaglio, alcuni tipi di prodotto non erano indicati correttamente.

    (103)

    Infine, il punto in questione non era la mancanza di un collegamento diretto tra i dati sulle vendite di PAOS e i dati sulle rivendite di SDE. La Commissione ha osservato che, di fatto, le merci rivendute da SDE durante il periodo dell’inchiesta erano state acquistate in una certa misura prima del periodo dell’inchiesta. La questione principale era il fatto che i tipi di prodotto asseritamente acquistati da SDE presso PAOS durante il periodo dell’inchiesta in molti casi non corrispondevano ai tipi di prodotto asseritamente venduti da PAOS a SDE durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione non è stata quindi in grado di stabilire o verificare quali tipi di prodotto fabbricati da PAOS fossero effettivamente rivenduti da SDE sul mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

    (104)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base alle vendite sul mercato dell’Unione di alcuni tipi di prodotto tramite SDE.

    (105)

    Di conseguenza, per quanto riguarda le vendite di PAOS nell’Unione tramite SDE operante in qualità di importatore per le operazioni in cui il tipo di prodotto era correttamente individuato, il prezzo all’esportazione è stato stabilito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso, al prezzo sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutte le spese sostenute tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV nonché i costi di trasformazione sostenuti e i profitti realizzati. La Commissione ha utilizzato i dati disponibili per determinare il prezzo all’esportazione e successivamente il margine di dumping dei tipi di prodotto non correttamente assegnati, venduti nell’Unione tramite SDE.

    (106)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, PAOS ha affermato che l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base non era giustificata. La società ha sostenuto in particolare che le informazioni fornite erano meramente «non ideali sotto tutti gli aspetti», ma presentate entro i termini, poiché la Commissione ha ricevuto le informazioni mancanti ben prima della divulgazione finale delle informazioni. La società ha affermato inoltre che la Commissione avrebbe dovuto contattarla quando ha rilevato le incongruenze nei tipi di prodotto riportati. PAOS ha sostenuto che le incongruenze sono derivate dal fatto che il produttore utilizza la massa effettiva del rivestimento di zinco (misurata nella produzione), mentre SDE utilizza la massa nominale del rivestimento di zinco (inclusa nei codici di prodotto della società).

    (107)

    Oltre alla decisione della Commissione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base, PAOS ha contestato anche la scelta dei dati disponibili. Invece di assegnare ai tipi di prodotto interessati il margine di dumping più elevato, calcolato per un tipo di prodotto che rappresenta solo lo 0,01-0,03 % delle esportazioni della società nel periodo dell’inchiesta, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare il margine di dumping del tipo di prodotto più rappresentativo in termini di quantità di vendite. In alternativa, la società ha suggerito che la Commissione utilizzasse il margine di dumping medio dei tipi di prodotto correttamente indicati.

    (108)

    In primo luogo, la Commissione non concorda con la valutazione della società in merito alla fornitura puntuale di dati meramente «non ideali sotto tutti gli aspetti». Le informazioni sugli acquisti effettuati da SDE sono state fornite con una tempistica che ha reso impossibile per la Commissione verificare eventuali correzioni che sarebbero state apportate in seguito alle verifiche e/o ai controlli incrociati a distanza. Pertanto, se la Commissione avesse contattato la società dopo aver rilevato le incongruenze, ciò sarebbe stato inutile. Inoltre l’errata assegnazione dei tipi di prodotto non è un mero inconveniente. All’inizio dell’inchiesta, la Commissione ha definito i tipi di prodotto sulla base di determinate caratteristiche che influivano sui costi e sui prezzi degli AAC per consentire un valido confronto. Senza i tipi di prodotto corretti, non è possibile confrontare il prezzo di vendita praticato sul mercato interno con il costo di produzione per determinare il valore normale per tipo di prodotto, né è possibile confrontare il valore normale con il prezzo all’esportazione per stabilire il margine di dumping per tipo di prodotto. In secondo luogo, sebbene in base a quanto asserito le incongruenze derivavano soltanto dai diversi approcci adottati da PAOS e SDE nell’indicazione della massa del rivestimento di zinco, resta comunque il fatto che i tipi di prodotto non sono stati assegnati correttamente. Spettava alla società garantire l’esattezza e la coerenza delle informazioni fornite. Dai controlli incrociati a distanza inoltre è emerso che PAOS ha effettivamente utilizzato tre diversi approcci per determinare la massa del rivestimento di zinco. Il chiarimento fornito dopo la divulgazione finale delle informazioni non ha quindi potuto essere accettato. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base non era giustificata.

    (109)

    Per quanto riguarda la scelta dei dati disponibili, la Commissione ha osservato che nessuno dei tipi di prodotto era sostanzialmente più rappresentativo delle vendite totali di PAOS sul mercato dell’Unione. Il tipo di prodotto suggerito dalla società rappresentava solo l’1-3 % delle sue vendite all’esportazione. Inoltre l’effetto sul margine di dumping complessivo, ottenuto utilizzando il margine di dumping medio di tutti i tipi di prodotto correttamente indicati, sarebbe lo stesso che risulterebbe ignorando completamente le vendite dei tipi di prodotto sconosciuti. Nella fattispecie, tali operazioni di vendita rappresentavano l’ampia maggioranza di tutte le vendite di PAOS nell’Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto che l’importo medio più elevato del dumping stabilito per un tipo di prodotto riflettesse adeguatamente il potenziale ricorso della società a pratiche di dumping. La Commissione ha quindi respinto l’argomentazione di PAOS concernente la scelta dei dati disponibili.

    3.1.3.   Confronto

    (110)

    La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori.

    (111)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, imballaggio, costi del credito e commissioni.

    (112)

    Due società hanno chiesto un adeguamento per sconti a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera c), del regolamento di base. Poiché le società non sono state in grado di attestare la concordanza del valore dell’adeguamento richiesto con i propri documenti contabili, la Commissione ha respinto tali richieste.

    (113)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, NLMK ha contestato il calcolo della Commissione di determinati adeguamenti del prezzo all’esportazione. La società ha affermato che la Commissione avrebbe dovuto adeguare il prezzo all’esportazione delle merci vendute durante il periodo dell’inchiesta, ma acquistate dall’operatore commerciale collegato prima del periodo dell’inchiesta, per tenere conto del costo di trasporto effettivamente sostenuto dall’operatore commerciale prima di tale periodo (invece di utilizzare il costo di trasporto sostenuto durante il periodo dell’inchiesta alle stesse condizioni di consegna e per lo stesso paese di destinazione). La società ha affermato in particolare che la detrazione sarebbe stata inferiore se la Commissione avesse utilizzato il costo di trasporto sostenuto prima del periodo dell’inchiesta.

    (114)

    La Commissione ha esaminato tale argomentazione e l’ha giudicata priva di fondamento. In particolare, la differenza rilevata dalla società non era provocata dall’utilizzo del costo di trasporto sostenuto durante il periodo dell’inchiesta, bensì dal fatto che l’adeguamento pertinente del prezzo all’esportazione copriva, oltre al costo di trasporto, anche un adeguamento per l’imballaggio. L’argomentazione è stata pertanto respinta. Per motivi di riservatezza, l’analisi dettagliata di tale argomentazione è stata trasmessa solo a NLMK.

    (115)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, PAOS ha osservato che la Commissione non avrebbe dovuto respingere l’adeguamento per il costo di trasporto tra la società e l’operatore nazionale collegato o tra i depositi dell’operatore collegato, in quanto tale costo è compreso nel prezzo di vendita. La società ha inoltre affermato che la Commissione non avrebbe dovuto respingere l’adeguamento per sconti, poiché la società era in grado di attestare la concordanza con i propri documenti contabili dello sconto concesso ai clienti che beneficiavano del massimo sconto durante il periodo dell’inchiesta.

    (116)

    Per quanto riguarda il costo di trasporto, la Commissione ha osservato che non era in discussione il fatto che la società e/o l’operatore commerciale collegato avessero effettivamente sostenuto il costo di trasporto. Nel caso in esame, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, il luogo in cui si è verificata la vendita al primo acquirente indipendente, ossia la sede del produttore nel caso di vendite dirette sul mercato nazionale ad acquirenti indipendenti, o altrimenti la sede dell’operatore commerciale nazionale collegato, è stato ritenuto adeguato per stabilire il prezzo franco fabbrica delle vendite sul mercato nazionale.

    (117)

    Per quanto riguarda l’adeguamento per sconti, la Commissione ha ribadito che durante il controllo incrociato a distanza la società non è stata in grado di attestarne la concordanza con i propri libri contabili, tranne che per un cliente. In seguito alle osservazioni della società sulla divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha esaminato in che misura fosse possibile attestare la concordanza del valore degli sconti concessi al cliente in questione. La Commissione ha chiarito che l’adeguamento richiesto corrispondeva al valore indicato in un foglio di lavoro preparatorio intermedio della società, ma non nei documenti contabili. Per quanto riguarda altri clienti selezionati a caso per il controllo incrociato, l’adeguamento richiesto non corrispondeva nemmeno al foglio di lavoro preparatorio. La Commissione ha successivamente confermato che l’argomentazione è stata respinta.

    (118)

    I tre produttori esportatori russi che hanno collaborato hanno tutti esportato nell’Unione tramite operatori commerciali collegati con sede in un paese terzo.

    (119)

    MMK Steel Trade ha svolto funzioni equivalenti a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto adeguato il prezzo all’esportazione per garantire un confronto equo. La Commissione ha detratto dal prezzo all’esportazione applicato al primo acquirente indipendente le SGAV di MMK Steel Trade e un equo profitto, sulla base del profitto di un importatore indipendente.

    (120)

    Nella presente inchiesta non si sono manifestati importatori indipendenti. La Commissione ha pertanto utilizzato il profitto di un importatore indipendente nell’Unione, stabilito sulla base delle risultanze di una precedente inchiesta sulle importazioni di prodotti analoghi al prodotto oggetto dell’inchiesta (18). Il profitto era del 2 %.

    (121)

    NLMK esportava nell’Unione tramite NLMK Trading SA, un operatore commerciale collegato con sede in Svizzera. In seguito a un’analisi delle sue funzioni, si è ritenuto che NLMK Trading svolgesse funzioni equivalenti a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. Per motivi di riservatezza, l’analisi della Commissione è stata divulgata solo a NLMK.

    (122)

    Di conseguenza, la Commissione ha adeguato il prezzo all’esportazione per garantire un confronto equo. La Commissione ha detratto dal prezzo all’esportazione applicato al primo acquirente indipendente le SGAV di NLMK Trading e un equo profitto, sulla base del profitto di un importatore indipendente.

    (123)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, NLMK ha affermato che la detrazione effettuata dalla Commissione a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base era priva di fondamento giuridico. Come indicato ai considerando 121 e 122, tale detrazione tuttavia è stata effettuata a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, e pertanto la Commissione ha respinto l’argomentazione.

    (124)

    NLMK ha inoltre affermato che le conclusioni tratte dalla Commissione in merito alla sua società collegata per il mercato di esportazione erano ugualmente valide sul mercato nazionale, nel senso che le società collegate svolgevano funzioni analoghe per le vendite interne e all’esportazione. Successivamente, la società ha chiesto alla Commissione di adeguare il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per quanto riguarda le vendite effettuate sul mercato interno tramite NSSC e NLMK Shop.

    (125)

    La Commissione ha osservato che l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, sulla determinazione del valore normale, e l’articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base, sulla determinazione del prezzo all’esportazione, sono formulati in modo diverso. A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, il valore normale deve essere stabilito sul prezzo di vendita interno al primo acquirente indipendente. Un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base ipotizzerebbe che le vendite pertinenti per la determinazione del valore normale sarebbero piuttosto le vendite tra NLMK e NLMK Shop/NSSC. In quel caso però non si trattava di vendite ad acquirenti indipendenti. In tali circostanze, una detrazione del rialzo applicato da NLMK Shop/NSSC non sarebbe conforme all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (126)

    Il testo dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base è in contrasto con l’approccio e la formulazione dell’articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento di base. In effetti, la seconda frase dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, riferita a un rialzo, è stata introdotta specificamente per garantire che il rialzo applicato da un operatore commerciale ubicato al di fuori dell’Unione possa essere detratto nel calcolo del prezzo all’esportazione. Altrimenti, la presenza di un operatore commerciale collegato potrebbe nascondere nello specifico alcune delle differenze relative alle esportazioni che il confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica cerca di eliminare. Per contro, sul mercato interno le merci spesso circolano tra società o depositi collegati prima di essere vendute, ed è giustificato considerare le società collegate come un’unica entità economica nella misura in cui le spese e le funzioni di vendita di parti collegate sul mercato interno si sovrappongono.

    (127)

    Fatto salvo quanto precede, la Commissione ha inoltre rilevato che NSSC, essendo un centro di servizi per l’ulteriore trasformazione dell’acciaio anticorrosione prodotto da NLMK, è un’estensione della produzione di NLMK (19). La società si trova a Lipetsk, nelle immediate vicinanze della fabbrica di NLMK. Alla luce dell’integrazione di NSSC nella catena di produzione di NLMK, non si può pertanto ritenere che la società svolga funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.

    (128)

    Per quanto riguarda NLMK Shop, la Commissione ha ricordato inoltre che durante il periodo dell’inchiesta NLMK Shop ha contribuito a una quota trascurabile delle vendite del prodotto simile sul mercato interno (meno del 2 %). Un eventuale adeguamento basato sull’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, se giustificato, avrebbe quindi un impatto trascurabile sul valore normale e sul margine di dumping che ne risulta (una variazione del margine inferiore allo 0,1 %). Inoltre, dato che il dazio antidumping definitivo applicato a NLMK si basava sul margine di pregiudizio, un adeguamento alle vendite di NLMK sul mercato interno tramite NLMK Shop non avrebbe influito sull’esito dell’inchiesta.

    (129)

    La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

    (130)

    Come indicato al considerando 92, oltre che tramite SDE, PAOS esportava nell’Unione anche tramite Severstal Export GmbH, un operatore commerciale collegato con sede in Svizzera. Severstal Export GmbH svolgeva funzioni equivalenti a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto adeguato il prezzo all’esportazione per garantire un confronto equo. La Commissione ha detratto dal prezzo all’esportazione applicato al primo acquirente indipendente le SGAV di Severstal Export GmbH e un equo profitto, sulla base del profitto di un importatore indipendente.

    (131)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, NLMK ha affermato che il suo margine di dumping dovrebbe essere calcolato su base trimestrale, a causa delle tendenze al rialzo del suo costo di produzione, del valore normale e del prezzo all’esportazione durante il periodo dell’inchiesta, combinata con una distribuzione non uniforme delle sue vendite nell’Unione.

    (132)

    La Commissione ha osservato che un calcolo trimestrale sarebbe giustificato solo in circostanze molto specifiche, ad esempio se il costo di produzione aumentasse in misura considerevole nel periodo dell’inchiesta, in combinazione con la concentrazione delle vendite all’esportazione e delle vendite sul mercato interno in due momenti diversi del periodo dell’inchiesta. Nel caso in esame, la produzione e le vendite sul mercato interno erano distribuite uniformemente lungo l’intero periodo dell’inchiesta. Inoltre il prezzo unitario sul mercato interno (+ 6-10 % nel secondo trimestre, + 10-13 % nel terzo trimestre, + 25-26 % nel quarto trimestre) e il costo unitario di produzione (+ 1-4 % nel secondo trimestre, + 10-13 % nel terzo trimestre, + 25-26 % nel quarto trimestre) hanno seguito un andamento analogo nel periodo dell’inchiesta. Le decisioni di prezzo della società sul mercato dell’Unione tuttavia hanno seguito un andamento completamente diverso. Il prezzo all’esportazione è aumentato del 28-32 % tra il primo e il secondo trimestre, è diminuito leggermente nel terzo trimestre, ma nel quarto trimestre ha ripreso a crescere e ha superato del + 43-47 % il valore del primo trimestre. Questo aumento non è stato eguagliato dai costi di produzione, che sono aumentati solo leggermente tra il primo e il secondo trimestre, poi un po’ più nettamente nel terzo trimestre e in misura significativa nel quarto trimestre. È stata la società a decidere di applicare prezzi all’esportazione nell’Unione a un livello notevolmente inferiore durante un trimestre con la massima concentrazione di quantitativi esportati. La Commissione ha ritenuto pertanto che la richiesta di un calcolo trimestrale non fosse giustificata nel caso in esame e successivamente ha respinto l’argomentazione.

    (133)

    In seguito all’ulteriore divulgazione finale di cui al considerando 65, NLMK ha affermato che a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base, la Commissione dovrebbe riconoscere la data del contratto come la data in cui sono state stabilite le condizioni materiali di vendita nel caso in esame per quanto concerne le vendite all’esportazione da utilizzare nel calcolo del dumping. A tale proposito, la società ha fatto riferimento anche a una precedente inchiesta (20), nella quale per stabilire le condizioni materiali di vendita è stata utilizzata la data del contratto/dell’ordine di acquisto anziché la data della fattura.

    (134)

    La Commissione ha rilevato che l’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base riguardava le conversioni valutarie e la data del tasso di cambio utilizzato, qualora il confronto avesse richiesto conversioni valutarie. La Commissione ha osservato che tali disposizioni non erano applicabili per stabilire quali operazioni si dovessero includere nel calcolo del margine di dumping. La Commissione ha altresì rilevato che nella precedente inchiesta la data del contratto/dell’ordine di acquisto era decisiva solo ai fini della determinazione della data del tasso di cambio da utilizzare. Un potenziale adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera j), del regolamento di base può essere effettuato solo in questa misura. Tale disposizione non può essere utilizzata per escludere operazioni dal calcolo del dumping.

    (135)

    La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

    3.1.4.   Margini di dumping

    (136)

    Per i produttori esportatori che hanno collaborato, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (137)

    Come illustrato ai considerando da 12 a 14, si è rinunciato al campionamento dei produttori esportatori russi e l’inchiesta ha riguardato tutte le società che hanno collaborato.

    (138)

    Per tutti gli altri produttori esportatori della Russia la Commissione ha stabilito il margine di dumping in base ai dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso come percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il periodo dell’inchiesta, stabilite sulla base della banca dati Surveillance 2, come illustrato al considerando 201.

    (139)

    In questo caso il livello di collaborazione è alto, perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano circa il 98 % delle importazioni totali durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società che ha collaborato con il margine di dumping più elevato.

    (140)

    I margini di dumping definitivi, tenendo conto dei cambiamenti apportati in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, espressi sotto forma di percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping

    PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works

    36,6  %

    Novolipetsk Steel

    12,7  %

    PAO Severstal

    39,8  %

    Tutte le altre società

    39,8  %

    3.2.   Turchia

    3.2.1.   Valore normale

    (141)

    La Commissione ha dapprima verificato se il volume totale delle vendite sul mercato interno per ciascun produttore esportatore incluso nel campione fosse rappresentativo, conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti rappresentava, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del volume totale delle sue vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore incluso nel campione erano rappresentative.

    (142)

    La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l’esportazione nell’Unione per i produttori esportatori che registravano vendite rappresentative sul mercato interno.

    (143)

    La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore incluso nel campione per ogni tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto venduto per l’esportazione nell’Unione fossero rappresentative, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il volume totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell’inchiesta, almeno il 5 % del volume totale delle vendite all’esportazione nell’Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.

    (144)

    Per quanto riguarda ciascuno dei tre esportatori, per alcuni tipi di prodotto esportati nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto erano totalmente assenti o inferiori al 5 % del volume, e pertanto non rappresentative.

    (145)

    La Commissione ha definito poi, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite effettivamente realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (146)

    Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o meno remunerative, se:

    a)

    il volume delle vendite di un tipo di prodotto, venduto a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, rappresentava oltre l’80 % del volume totale delle vendite di questo tipo di prodotto, e

    b)

    la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.

    (147)

    In questo caso il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di quel tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta.

    (148)

    Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto delle sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta, se:

    a)

    il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l’80 % o meno del volume totale delle vendite di tale tipo di prodotto; o

    b)

    la media ponderata dei prezzi di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.

    (149)

    Dall’analisi delle vendite sul mercato interno è emerso che, a seconda del tipo di prodotto, dal 14 % al 100 % di tutte le vendite sul mercato interno di MMK Turkey, dal 28 % al 100 % di tutte le vendite sul mercato interno di Tatmetal e dal 19 % al 100 % di tutte le vendite sul mercato interno di Tezcan erano remunerative e la relativa media ponderata dei prezzi di vendita era superiore al costo di produzione. Il valore normale è stato pertanto calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno durante il periodo dell’inchiesta o solo come media ponderata delle vendite remunerative.

    (150)

    Per i tipi di prodotto per cui la media ponderata dei prezzi di vendita era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato calcolato come media ponderata delle vendite remunerative di tale tipo di prodotto.

    (151)

    Nei casi in cui non risultavano vendite di un tipo di prodotto del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali, oppure un tipo di prodotto non era venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha calcolato il valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.

    (152)

    Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta i seguenti elementi:

    a)

    la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dai produttori inclusi nel campione in relazione alle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell’inchiesta; e

    b)

    la media ponderata dei profitti realizzati dai produttori esportatori inclusi nel campione sulle vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno, nel corso di normali operazioni commerciali, durante il periodo dell’inchiesta.

    (153)

    Per i tipi di prodotto non venduti in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e dei profitti relativi alle operazioni effettuate, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno per questi tipi di prodotto. Per i tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le transazioni eseguite nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.

    (154)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, MMK Turkey ha argomentato che la Commissione, nel calcolare il valore normale, ha commesso un errore escludendo dalle SGAV una parte degli oneri finanziari della società.

    (155)

    Gli oneri finanziari esclusi erano proventi/perdite sui cambi che non corrispondevano a spese effettive, bensì risultavano dalla differenza dei tassi di cambio tra la valuta della fattura e la valuta contabile alla data dell’operazione e del pagamento, e pertanto non riflettono le SGAV effettive relative alla produzione o alle vendite del prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha inoltre osservato di avere adottato lo stesso approccio per tutte le società incluse nel campione, a prescindere dal fatto che avessero subito perdite o realizzato guadagni sui cambi. Tale approccio è motivato dal fatto che, in casi estremi, non adottandolo risulterebbe un importo complessivo di SGAV negativo che non rispecchierebbe le SGAV effettive. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    (156)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tezcan ha segnalato un errore nel calcolo dei costi di una delle materie prime, a causa del doppio conteggio delle scorte di apertura. La Commissione ha corretto l’errore e comunicato nuovamente a Tezcan un calcolo del dumping riveduto. L’impatto della correzione non ha modificato il margine di dumping della società, poiché i margini di dumping definitivi sono espressi al livello della prima cifra dopo la virgola.

    (157)

    La stessa società ha affermato che, nelle modifiche apportate al suo costo di produzione, la Commissione non ha tenuto conto delle differenze nel costo dei rotoli (coils) utilizzati per la produzione di AAC esportati e venduti sul mercato interno, derivanti asseritamente da un regime di esenzione dal dazio applicato dalla società.

    (158)

    Dall’inchiesta è emerso che i rotoli (coils) importati e acquistati sul mercato interno non possono essere direttamente collegati alla realizzazione di prodotti esportati o venduti sul mercato interno e che, ai fini del regime di esenzione dal dazio, un produttore esportatore può utilizzare «beni equivalenti» invece dei beni importati dichiarati nel certificato di autorizzazione. La Commissione quindi non è stata in grado di rilevare eventuali differenze nel costo effettivo di produzione di AAC per l’esportazione e per il mercato interno derivanti dall’applicazione del regime di esenzione dal dazio. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    (159)

    Infine, nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle informazioni e durante un’audizione con i servizi della Commissione, Tezcan ha affermato che la Commissione ha utilizzato erroneamente il suo costo di produzione per il mercato interno, invece del costo di produzione per le esportazioni nell’UE, nella determinazione del valore normale per i tipi di prodotto che non erano venduti sul mercato interno nel periodo dell’inchiesta. La società ha sostenuto che questo è in contrasto con la descrizione del metodo fornita dalla Commissione nel documento specifico di divulgazione delle informazioni, con la «prassi consolidata» della Commissione e con la giurisprudenza dell’UE. La società ha affermato inoltre che il costo di produzione effettivo per le esportazioni nell’UE avrebbe dovuto essere utilizzato anche per la determinazione del valore normale per i tipi di prodotto con vendite «estremamente limitate» sul mercato interno nel periodo dell’inchiesta.

    (160)

    La prassi della Commissione è costruire il valore normale sulla base del costo di produzione per il mercato interno e delle SGAV e dei profitti relativi alle transazioni eseguite nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno. Il costo di produzione per le esportazioni nell’UE è utilizzato solo in mancanza del costo di produzione per il mercato interno per determinati tipi di prodotto nel periodo dell’inchiesta. Questa prassi è coerente con la giurisprudenza citata da Tezcan, dove si afferma che «la costruzione del valore normale mira a determinare il prezzo a cui un prodotto sarebbe venduto se fosse posto in vendita nel suo paese d’origine o di esportazione» (21). Nella presente inchiesta, i tipi di prodotto in questione sono stati fabbricati nel periodo dell’inchiesta per il mercato interno, ma non sono stati venduti e sono rimasti in giacenza alla fine del periodo dell’inchiesta. La società ha correttamente indicato un costo di produzione per il mercato interno per questi tipi di prodotto. Tale costo di produzione è stato verificato dalla Commissione. La formulazione del metodo fornita nel documento specifico di divulgazione delle informazioni con riferimento a tipi di prodotto «non venduti sul mercato interno», per i quali deve essere utilizzato il costo di produzione per le esportazioni nell’UE nella determinazione del valore normale, si riferisce a tipi di prodotto «per i quali il costo di produzione per il mercato interno era inesistente». Si tratta di una descrizione generale della procedura seguita dalla Commissione nella determinazione del valore normale e non riguarda i casi particolari caratterizzati da costi interni di produzione specifici e nessuna vendita. Questa formulazione tuttavia non riflette sicuramente la prassi della Commissione che segue la giurisprudenza ricordata dal produttore esportatore e citata sopra, in quanto il valore normale dovrebbe innanzi tutto basarsi sui costi e sui prezzi praticati nel mercato interno. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (161)

    Come indicato al considerando 35, Tezcan ha chiesto l’intervento del consigliere-auditore sulla questione. Tezcan ha ribadito l’argomentazione di cui al considerando 159, aggiungendo che all’audizione con i servizi della Commissione quest’ultima aveva convenuto verbalmente di accoglierla. La Commissione desidera chiarire la situazione. Durante l’audizione la Commissione ha effettivamente comunicato alla società di avere compreso l’argomentazione e le sue basi e di poter passare ai punti successivi. La Commissione ha anche consigliato alla società di lasciare il testo scritto dell’argomentazione nella sua comunicazione. In seguito a un’analisi più approfondita dopo l’audizione, la Commissione ha concluso tuttavia che l’argomentazione non era giustificata per i motivi spiegati al considerando 160. La Commissione ha informato il consigliere-auditore in merito alle sue ulteriori riflessioni e conclusioni.

    3.2.2.   Prezzo all’esportazione

    (162)

    Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Il loro prezzo all’esportazione era pertanto il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

    3.2.3.   Confronto

    (163)

    La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inclusi nel campione.

    (164)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per i costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi accessori, costi del credito, commissioni e spese di imballaggio.

    (165)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, MMK Turkey ha affermato che la Commissione ha erroneamente trattato alcuni costi di trasporto tra i due siti di produzione della società come costi di trasporto interno e ha dimostrato che tali costi non erano interni. La Commissione ha ritenuto giustificata l’argomentazione alla luce degli elementi di prova e ha comunicato a MMK un calcolo del dumping riveduto. Di conseguenza, il margine di dumping di MMK Turkey è sceso dal 10,6 % al 10,5 %.

    (166)

    Due produttori esportatori inclusi nel campione hanno chiesto un adeguamento relativo alla restituzione dei dazi a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, sostenendo che l’esistenza di un regime di restituzione dei dazi per taluni fattori produttivi nel paese interessato implica che tutte le loro vendite sul mercato interno comprenderebbero un’imposta indiretta rispetto alle vendite all’esportazione.

    (167)

    In Turchia si applica un dazio all’importazione ai rotoli (coils) laminati a caldo, che sono un fattore produttivo nella fabbricazione di AAC. In base al regime di perfezionamento attivo (RPA), i produttori nazionali sono esentati dal pagamento di tale dazio se la materia prima importata è utilizzata per realizzare prodotti finiti che sono da ultimo esportati. I due esportatori inclusi nel campione hanno affermato che l’importo dei dazi che avrebbero pagato se gli AAC finiti fossero stati venduti sul mercato interno, anziché esportati, dovrebbe essere tenuto presente al fine di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione.

    (168)

    Dall’inchiesta è tuttavia emerso che nessuno dei due esportatori inclusi nel campione ha pagato un dazio all’importazione durante il periodo dell’inchiesta, né per le vendite sul mercato interno, né per le vendite all’esportazione, poiché hanno rispettato l’impegno all’esportazione collegato a ciascun permesso a titolo dell’RPA. Quindi non potrebbero sorgere questioni di comparabilità dei prezzi tra le esportazioni di AAC, che comprendono rotoli (coils) laminati a caldo per i quali non è stato pagato alcun dazio, e le vendite sul mercato interno di AAC, che comprendono rotoli (coils) laminati a caldo per i quali è stato pagato un dazio all’importazione, poiché quest’ultima situazione non si è mai verificata durante il periodo dell’inchiesta. Nessuno dei due produttori esportatori è stato in grado di dimostrare con elementi di prova che, nell’assenza dell’effettivo pagamento di dazi all’importazione, gli AAC venduti sul mercato interno comprendevano il costo del dazio all’importazione sui rotoli (coils) laminati a caldo, laddove un tale dazio all’importazione non era stato effettivamente pagato. Non si può semplicemente presumere che sia così. Per questi motivi la richiesta è stata considerata infondata e quindi respinta.

    (169)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tatmetal ha ribadito le sue argomentazioni in merito all’adeguamento relativo alla restituzione dei dazi, senza tuttavia fornire ulteriori elementi di prova che potessero modificare le conclusioni della Commissione di cui al considerando 129. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (170)

    Un produttore esportatore ha chiesto alla Commissione di utilizzare il metodo trimestrale per stabilire il suo margine di dumping individuale, a causa dell’inflazione elevata in Turchia e della diminuzione di valore della lira turca.

    (171)

    La Commissione ha esaminato la richiesta e stabilito che il tasso di inflazione medio e la svalutazione della lira turca nel periodo dell’inchiesta non erano di entità tale da giustificare uno scostamento dalla prassi consolidata della Commissione di calcolare il margine di dumping su base annuale. La società inoltre vende quasi esclusivamente sul mercato nazionale e acquista tutte le materie prime in USD, per cui l’incidenza del tasso di cambio dovrebbe essere simile sul valore normale e sul prezzo all’esportazione. Le vendite sul mercato interno o all’esportazione inoltre non erano concentrate in un particolare trimestre, bensì distribuite uniformemente durante il periodo dell’inchiesta, fatta eccezione per un calo delle vendite all’esportazione che ha interessato tutte e tre le società incluse nel campione nel terzo trimestre, chiaramente influenzato dalle restrizioni dovute alla pandemia di COVID-19. La richiesta di un calcolo trimestrale dei margini di dumping è stata pertanto respinta.

    (172)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tezcan ha ribadito l’argomentazione che il margine di dumping dovrebbe essere calcolato trimestralmente. La società non ha fornito nuovi elementi di prova, ma ha sostenuto che nelle precedenti inchieste, in diversi casi nei confronti della Turchia, la Commissione ha fatto ricorso a questo metodo, che sarebbe giustificato dal tasso di inflazione del 12 % in Turchia e dalla svalutazione del 37 % della lira turca nei confronti dell’euro nel periodo dell’inchiesta.

    (173)

    La società ha affermato inoltre che in una situazione in cui i costi sono calcolati secondo una media ponderata su 12 mesi, mentre la redditività delle vendite sul mercato interno è analizzata in base alle singole transazioni, alcune operazioni sono state considerate in perdita mentre in realtà erano remunerative, con la conseguenza di una distorsione del margine di dumping: applicando calcoli trimestrali si otterrebbe un margine di dumping più adeguato.

    (174)

    La Commissione ha affermato che nel caso in esame né il livello di inflazione né i tassi di svalutazione della lira turca giustificavano un simile approccio. La Commissione ha osservato che nelle precedenti inchieste nei confronti della Turchia citate da Tezcan i tassi di inflazione erano notevolmente superiori.

    (175)

    Analogamente, la Commissione ha ribadito la sua conclusione secondo cui nella presente inchiesta le vendite sul mercato interno o all’esportazione non erano concentrate in un particolare trimestre, in maniera tale da giustificare calcoli trimestrali. Le variazioni trimestrali delle vendite sul mercato interno e all’esportazione sono inevitabili, ma la Commissione può discostarsi dal suo metodo standard solo in situazioni eccezionali, come ad esempio la situazione descritta nella prima frase del considerando 132. La Commissione non ha ritenuto che, nella fattispecie, la variazione fosse talmente significativa da giustificare un calcolo trimestrale. Di fatto, la Commissione ha ribadito di non essere obbligata a discostarsi dal metodo standard indicato nel regolamento di base ogniqualvolta un produttore esportatore chieda l’applicazione di un metodo diverso che migliorerebbe il suo margine di dumping.

    (176)

    La Commissione ha pertanto confermato che tale argomentazione è respinta.

    3.2.4.   Margini di dumping

    (177)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Tezcan ha affermato che, qualora la Commissione non dovesse escludere gli AAC AluZinc dalla definizione del prodotto, il margine di dumping della società dovrebbe essere ricalcolato senza AluZinc, perché ha smesso di produrli da settembre 2021. In questo modo il margine di dumping di Tezcan rifletterebbe opportunamente e adeguatamente la realtà attuale. Tezcan ha aggiunto che la cessazione della produzione è palese, incontrovertibile e duratura. Tezcan ha inoltre sollevato tale questione anche in occasione dell’audizione con il consigliere-auditore, benché la richiesta iniziale di audizione fosse limitata all’argomentazione concernente l’uso del costo di produzione per le esportazioni nell’UE invece del costo di produzione per il mercato interno e Tezcan abbia solo chiesto di aggiungere questa parte, comunicando la sua presentazione della questione un giorno prima dell’audizione.

    (178)

    La Commissione non concorda con l’argomentazione. Come previsto all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni relative a un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non sono di norma prese in considerazione. Di fatto, secondo la prassi della Commissione, le circostanze relative a un periodo successivo al periodo dell’inchiesta possono essere prese in considerazione soltanto nel caso in cui siano palesi, incontrovertibili e durature. Soprattutto, come chiarito dal Tribunale nella causa T-462/04 (22), tali circostanze dovrebbero rendere manifestamente inadeguato il dazio antidumping. Non è il caso della presente inchiesta poiché, sulla base dei fatti verificati, la Commissione non può stabilire con sufficiente certezza che Tezcan non produrrà AluZinc in futuro. Quand’anche ciò fosse accaduto, il produttore esportatore non ha presentato elementi di prova a dimostrazione del fatto che il dazio proposto fosse manifestamente inadeguato, né l’ha sostenuto. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.

    (179)

    Per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.

    (180)

    Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi fissato sulla base dei margini calcolati per i tre produttori esportatori inclusi nel campione.

    (181)

    Su tale base, il margine di dumping definitivo dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è pari all’8 %. Su questo margine non hanno inciso le leggere modifiche dei margini di dumping individuali di MMK Turkey e Tezcan di cui ai considerando 156 e 165.

    (182)

    Per tutti gli altri produttori esportatori della Turchia la Commissione ha stabilito il margine di dumping in base ai dati disponibili, in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso come percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il periodo dell’inchiesta, stabilite sulla base della banca dati Surveillance 2, come illustrato al considerando 201.

    (183)

    In questo caso il livello di collaborazione è alto, poiché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano il 100 % delle importazioni totali durante il periodo dell’inchiesta. Su tale base, la Commissione ha ritenuto opportuno stabilire il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società inclusa nel campione con il margine di dumping più elevato.

    (184)

    Su tale base, i margini di dumping medi ponderati definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping

    MMK Turkey

    10,5  %

    Tatmetal

    2,4  %

    Tezcan

    11,0  %

    Società che hanno collaborato non incluse nel campione

    8,0  %

    Tutte le altre società

    11,0  %

    4.   PREGIUDIZIO

    4.1.   Definizione di industria dell’Unione e produzione dell’Unione

    (185)

    Durante il periodo dell’inchiesta, il prodotto simile era fabbricato da 20 produttori dell’Unione. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (186)

    I produttori esportatori russi hanno affermato che centri di servizi siderurgici («CSS») collegati ai denuncianti importavano il prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Russia e dalla Turchia e che tali produttori dell’Unione dovrebbero essere esclusi dal novero dei denuncianti.

    (187)

    I produttori esportatori russi non hanno fornito prove di importazioni dalla Russia e dalla Turchia effettuate da produttori dell’Unione, né prove di tali importazioni in volumi significativi da parte di CSS ad essi collegati. Le visite di verifica hanno confermato che l’argomentazione dei produttori russi era priva di fondamento per quanto riguarda i produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione ha respinto l’argomentazione.

    (188)

    I produttori russi hanno rilevato collegamenti tra uno dei produttori che sostiene la denuncia ed esportatori turchi e hanno invitato la Commissione ad escludere la società interessata dalla definizione di industria dell’Unione.

    (189)

    Nella fase iniziale, la stessa società interessata ha riconosciuto di avere interessi commerciali in Turchia (23). La Commissione ha tuttavia ritenuto che tali interessi non fossero sufficienti per escludere tale società dal novero dei produttori dell’Unione ai fini della presente inchiesta, poiché riguardano piani futuri. Non sussistevano pertanto motivi oggettivi per escludere tale produttore.

    (190)

    La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, compresa la produzione destinata al mercato vincolato, è stata calcolata in 9 797 517 tonnellate. La Commissione ha stabilito questa cifra sulla base delle risposte al questionario pervenute da Eurofer e dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    (191)

    Come indicato al considerando 7, i quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 25 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

    4.2.   Determinazione del mercato rilevante dell’Unione

    4.2.1.   Mercato vincolato e libero mercato

    (192)

    Al fine di stabilire se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l’utilizzo successivo della produzione dell’industria dell’Unione del prodotto simile (ossia l’uso vincolato o non vincolato) dovesse essere preso in considerazione nell’analisi.

    (193)

    La Commissione ha constatato che una parte consistente, circa il 22 %, della produzione dei produttori dell’Unione era destinata al mercato vincolato dell’Unione. Gli AAC sono utilizzati in modo vincolato come materiali intermedi per la produzione di acciaio a rivestimento organico.

    (194)

    La distinzione tra mercato vincolato e libero mercato è pertinente per l’analisi del pregiudizio nel caso in esame. I prodotti destinati all’uso vincolato non sono esposti alla concorrenza diretta delle importazioni, bensì semplicemente trasferiti alla successiva fase di produzione e/o forniti a prezzi di trasferimento all’interno della stessa società o di gruppi di società per l’ulteriore lavorazione a valle secondo le varie politiche dei prezzi. Al contrario, la produzione destinata alla vendita sul libero mercato è in concorrenza diretta con le importazioni del prodotto in esame ed è venduta a prezzi di libero mercato.

    (195)

    Per fornire un quadro quanto più completo possibile dell’industria dell’Unione, la Commissione ha raccolto dati sull’intera attività legata agli AAC e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al libero mercato.

    (196)

    La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all’industria dell’Unione sulla base di dati riferiti al libero mercato. Tali indicatori sono: volume delle vendite e prezzi di vendita sul mercato dell’Unione, quota di mercato; crescita, volume e prezzi delle esportazioni, redditività, utile sul capitale investito, e flusso di cassa. Ove possibile e giustificato, le risultanze dell’esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato, al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell’industria dell’Unione.

    (197)

    Altri indicatori economici hanno tuttavia potuto essere esaminati in modo adeguato solo in riferimento all’intera attività legata agli AAC, compreso l’uso vincolato dell’industria dell’Unione. Tali indicatori sono: produzione, capacità e utilizzo degli impianti, investimenti, scorte, occupazione, produttività, salari e capacità di ottenere capitale. Essi dipendono dall’intera attività, a prescindere dal fatto che la produzione sia vincolata o ceduta sul libero mercato.

    4.2.2.   Dati statistici

    (198)

    In seguito alla richiesta di diversi produttori esportatori, la Commissione ha invitato il denunciante a integrare le informazioni presentate nella versione consultabile della denuncia in merito ai volumi e ai valori delle importazioni. I documenti che integrano l’allegato I-1 della denuncia sono stati messi a disposizione nel fascicolo del caso (24).

    (199)

    A norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, nel corso dell’inchiesta la Commissione ha fornito informazioni sui volumi e sui valori di importazione per paese esportatore, per l’anno civile 2020, in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta (25).

    (200)

    Le informazioni aggiuntive descritte nei due considerando che precedono non hanno pregiudicato la determinazione definitiva dei volumi di importazione nella presente inchiesta.

    (201)

    Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha effettuato controlli incrociati tra i dati contenuti nella banca dati Comext e quelli della banca dati Surveillance 2 («Surveillance 2»), rilevando qualche discrepanza a livello di TARIC. La Commissione ha indagato sulla questione con Eurostat e riscontrato che alcuni Stati membri non avevano riportato in Comext alcune delle importazioni interessate. La Commissione ha quindi stabilito di basarsi sui dati di Surveillance 2 per determinare il mercato dell’Unione, i prezzi all’importazione e le quote di mercato.

    (202)

    Ad alcuni tipi di prodotto oggetto dell’inchiesta è stato attribuito un codice TARIC a 10 cifre solo all’apertura dell’inchiesta antielusione nel novembre 2019 (26). Di conseguenza, i dati relativi a questi tipi di prodotto non erano disponibili in Surveillance 2 per il periodo 2017-2019. La Commissione ha pertanto stabilito tali volumi sulla base della tabella 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 della Commissione (27).

    4.3.   Consumo dell’Unione

    (203)

    La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base di quanto segue: a) dati Eurofer concernenti le vendite dell’industria dell’Unione e l’uso vincolato (comprese le vendite vincolate) del prodotto simile, sottoposti a controllo incrociato con i volumi delle vendite e dell’uso vincolato indicati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione; e b) le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione da tutti i paesi terzi riportate in Surveillance 2.

    (204)

    Nel periodo in esame il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 1

    Consumo dell’Unione (in tonnellate)

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Consumo totale dell’Unione

    11 494 857

    11 062 815

    11 306 869

    10 691 239

    Indice (2017 = 100)

    100

    96

    98

    93

    Mercato vincolato

    2 504 391

    2 667 375

    2 358 802

    2 167 741

    Indice (2017 = 100)

    100

    107

    94

    87

    Libero mercato

    8 990 466

    8 395 440

    8 948 067

    8 523 498

    Indice (2017 = 100)

    100

    93

    100

    95

    Fonte: Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione e Surveillance 2 (adeguata).

    (205)

    Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito del 7 %. Nello stesso periodo, la domanda sul libero mercato è diminuita del 5 %, mentre la domanda sul mercato vincolato ha registrato un calo del 13 %.

    4.4.   Importazioni dai paesi interessati

    4.4.1.   Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati

    (206)

    La Commissione ha esaminato se le importazioni di AAC originari dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (207)

    Tale disposizione prevede che le importazioni da più di un paese siano valutate cumulativamente solo se è accertato che:

    a)

    il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascun paese è superiore a quello minimo definito all’articolo 9, paragrafo 3, e il volume delle importazioni da ciascun paese non è trascurabile; e e

    b)

    la valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni oggetto di dumping è opportuna alla luce delle condizioni della concorrenza tra i prodotti importati e tra questi ultimi e il prodotto dell’Unione simile.

    (208)

    I margini di dumping stabiliti in relazione alle importazioni da ciascuno dei due paesi interessati sono sintetizzati ai considerando 140 e 184. Sono tutti superiori alla soglia minima fissata all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

    (209)

    Il volume delle importazioni da ciascun paese interessato non era trascurabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Le quote di mercato nel periodo dell’inchiesta erano del 9,3 % per le importazioni dalla Turchia e del 3,5 % per le importazioni dalla Russia. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Russia ha comunicato che la quota di mercato russa del 3,5 % era trascurabile, senza tuttavia sostenere con elementi di prova tale affermazione.

    (210)

    Le condizioni di concorrenza tra le importazioni oggetto di dumping dalla Turchia e dalla Russia e tra le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati e il prodotto simile erano analoghe durante il periodo in esame. Nello specifico, i prodotti importati erano in concorrenza tra loro e in maniera analoga con gli AAC fabbricati nell’Unione; essi sono venduti attraverso gli stessi canali di vendita e a categorie di clienti simili. Il prodotto in esame è un prodotto di base e la concorrenza si basava in gran parte solo sul prezzo.

    (211)

    Pertanto tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base risultavano soddisfatti e le importazioni dalla Turchia e dalla Russia sono state esaminate cumulativamente ai fini della determinazione del pregiudizio.

    4.4.2.   Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

    (212)

    La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Surveillance 2, come illustrato nella sezione 4.2.2. La quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati è stata stabilita confrontando tali importazioni con il consumo dell’Unione, tenuto conto dell’adeguamento concernente le importazioni dalla Cina, come illustrato al considerando 202, che ha inciso sui volumi delle importazioni cinesi e, di conseguenza, sui volumi totali delle importazioni e pertanto anche sui volumi di consumo e sulle quote di mercato.

    (213)

    Nel periodo in esame le importazioni nell’Unione dai paesi interessati hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 2

    Volume (in tonnellate) e quota di mercato delle importazioni sul libero mercato

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Turchia (in tonnellate)

    84 581

    166 295

    529 087

    796 524

    Indice (2017 = 100)

    100

    197

    626

    942

    Quota di mercato (%)

    0,9

    2,0

    5,9

    9,3

    Indice (2017 = 100)

    100

    211

    629

    997

    Russia (in tonnellate)

    112 062

    175 772

    240 240

    300 729

    Indice (2017 = 100)

    100

    157

    214

    268

    Quota di mercato (%)

    1,2

    2,1

    2,7

    3,5

    Indice (2017 = 100)

    100

    168

    215

    284

    Totale paesi interessati

    196 643

    342 067

    769 327

    1 097 253

    Indice (2017 = 100)

    100

    174

    391

    558

    Quota di mercato (%)

    2,2

    4,1

    8,6

    12,9

    Indice (2017 = 100)

    100

    186

    393

    589

    Fonte: Surveillance 2 (in tonnellate) ed Eurofer.

    (214)

    Le importazioni dai paesi interessati e le rispettive quote di mercato sono aumentate di oltre cinque volte nel periodo in esame. La quota delle importazioni dai paesi interessati assorbita dal mercato dell’Unione è risultata del 12,9 % durante il periodo dell’inchiesta. Tale aumento si è verificato benché fosse in vigore una misura di salvaguardia durante la maggior parte del periodo in esame, a causa del fatto che, a norma della misura di salvaguardia, entrambi i paesi esportavano il prodotto in esame al di sotto della quota residuale, che era abbastanza ampia da consentire simili aumenti di volumi in franchigia doganale nel mercato dell’Unione.

    4.4.3.   Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi/contrazione dei prezzi

    (215)

    La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base di Surveillance 2, come illustrato nella sezione 4.2.2.

    (216)

    Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dai paesi interessati ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 3

    Prezzi delle importazioni (in EUR/tonnellata)

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Turchia

    659

    657

    616

    564

    Indice (2017 = 100)

    100

    100

    93

    85

    Russia

    639

    643

    598

    548

    Indice (2017 = 100)

    100

    101

    94

    86

    Totale paesi interessati

    648

    650

    611

    559

    Indice (2017 = 100)

    100

    100

    94

    86

    Fonte: Surveillance 2.

    (217)

    I prezzi medi delle importazioni dai due paesi interessati si sono mantenuti stabili tra il 2017 e il 2018 per poi subire un calo del 14 % nel corso di due anni. Durante tutto il periodo in esame, i prezzi medi delle importazioni da entrambi i paesi interessati (considerati congiuntamente o separatamente) sono stati costantemente inferiori ai prezzi dei produttori dell’Unione (cfr. tabella 7), e la differenza tra i prezzi di vendita medi applicati nell’UE dall’industria dell’Unione e i prezzi medi delle importazioni dai paesi interessati è quasi raddoppiata nel periodo in esame.

    (218)

    La Commissione ha inoltre stabilito l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando:

    1)

    la media ponderata dei prezzi, per tipo di prodotto, delle importazioni dai produttori turchi inclusi nel campione e dai produttori russi che hanno collaborato, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), opportunamente adeguati per tener conto dei costi successivi all’importazione; e

    2)

    la corrispondente media ponderata dei prezzi di vendita, per tipo di prodotto, dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a livello franco fabbrica (28).

    (219)

    Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotti per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver detratto sconti e riduzioni. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta.

    (220)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Severstal ha affermato che l’applicazione per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per stabilire il prezzo all’esportazione ai fini del calcolo dell’undercutting (e dell’underselling) è priva di base giuridica e di fondamento logico. Secondo il parere di Severstal, ciò configurerebbe una violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base. La società ha inoltre rilevato che la Commissione era già stata condannata dal Tribunale nella causa Hansol Paper (29) per tale prassi. Severstal ha affermato in particolare che in tale causa il Tribunale aveva stabilito che la Commissione aveva commesso un errore decidendo di applicare per analogia l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base nel contesto della determinazione del pregiudizio, in particolare «decidendo di detrarre le SGAV e un margine di profitto per le rivendite del prodotto in esame» ad acquirenti indipendenti, in quanto i prezzi del prodotto in esame praticati ad acquirenti indipendenti, e non ipotetici prezzi cif, sono in «concorrenza con il prodotto simile dell’industria dell’Unione e arrecano pregiudizio a tale industria». Secondo Severstal, tale principio era stato confermato dal Tribunale nelle cause Giant (30) e CRIA (31) e, da ultimo, dalla Corte di giustizia nella causa Hansol (32). Severstal ha affermato che i prezzi praticati dai suoi operatori commerciali collegati ad acquirenti indipendenti erano per definizione affidabili, che tali prezzi competono con quelli dell’industria dell’Unione e che pertanto dovrebbero essere utilizzati ai fini del calcolo dell’undercutting (e dell’underselling).

    (221)

    La Commissione ha respinto l’argomentazione secondo cui l’utilizzo per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, per stabilire il prezzo all’esportazione ai fini del calcolo di undercutting e underselling viola l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base. Di fatto, contrariamente a quanto affermato da Severstal nella sua sentenza nella causa Hansol (33) la Corte di giustizia ha confermato la legalità del metodo della Commissione, dichiarando che «la Commissione ben poteva costruire tale prezzo cif, franco frontiera dell’Unione, detraendo le SGAV e i profitti dal prezzo di rivendita del prodotto in esame praticato dalla Schades ad acquirenti indipendenti. Infatti, tale applicazione, per analogia, dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base rientrava nell’ampio potere discrezionale di cui dispone la Commissione per attuare l’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento e non poteva quindi essere considerata, di per sé, viziata da un errore manifesto di valutazione» (34). Poiché nel caso in esame l’industria dell’Unione vende per lo più direttamente ad acquirenti indipendenti, il metodo seguito dalla Commissione non ha condotto ad un risultato manifestamente erroneo (35).

    (222)

    Dal confronto è emerso un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 4,2 % e il 7,1 % per le importazioni dalla Turchia e tra il 5 % e il 20,4 % per le importazioni dalla Russia (36). Poiché gli AAC sono per la maggior parte prodotti di base sensibili ai prezzi, i margini di undercutting sono significativi.

    (223)

    L’associazione turca CIB e alcuni produttori esportatori hanno chiesto alla Commissione di garantire che si tenesse conto della comparabilità dei prodotti. Il metodo applicato durante l’inchiesta per il confronto tra tipi del prodotto in esame esportati nell’Unione e il prodotto simile fabbricato nell’Unione, come illustrato ai considerando 218 e 219, è sufficientemente perfezionato per garantire un confronto dei prezzi adeguato ai fini dei calcoli dell’undercutting.

    (224)

    La Commissione ha inoltre considerato altri effetti sui prezzi, in particolare l’esistenza di una loro contrazione significativa. Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione ha diminuito i prezzi del 12 %, quindi in misura superiore rispetto al calo del costo di produzione (– 7 % nello stesso periodo) (cfr. tabella 7). Tuttavia per le importazioni oggetto di dumping l’industria dell’Unione sarebbe stata in grado di aumentare i prezzi almeno a un livello tale da non vendere in perdita. Nel 2019, ad esempio, in coincidenza con il massimo aumento delle importazioni oggetto di dumping, l’industria dell’Unione ha dovuto vendere a un prezzo simile a quello delle importazioni oggetto di dumping, subendo perdite significative. Durante il periodo dell’inchiesta i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono diminuiti parallelamente alla riduzione dei costi di produzione, ma ad un livello tale da consentire a malapena di realizzare profitti.

    (225)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno affermato che il calo del prezzo di vendita dal 2019 al periodo dell’inchiesta è stato inferiore al calo del costo di produzione e che l’industria dell’Unione è persino riuscita a realizzare profitti nel periodo dell’inchiesta. Tale circostanza metterebbe in dubbio l’esistenza di una contrazione dei prezzi provocata dalle importazioni interessate.

    (226)

    La Commissione ha respinto tale argomentazione. Il fatto che l’industria dell’Unione sia stata in grado di ottenere un profitto dello 0,4 % nel periodo dell’inchiesta non può pregiudicare la conclusione della Commissione in merito a una notevole contrazione dei prezzi provocata dalle importazioni oggetto di dumping. Un livello di redditività appena sopra al punto di pareggio non può essere considerato un sano profitto, che si potrebbe conseguire in assenza di pressioni sui prezzi derivanti da importazioni oggetto di dumping. È chiaro che i livelli dei profitti sono stati la conseguenza del forte aumento dei volumi delle importazioni di AAC dai paesi interessati. Come illustrato in precedenza, gli AAC sono prodotti di base sensibili alla concorrenza sui prezzi. Le importazioni oggetto di dumping sono state quindi in grado di esercitare un notevole effetto di contrazione dei prezzi sulle vendite dell’industria dell’Unione.

    4.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

    4.5.1.   Osservazioni generali

    (227)

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione comprende una valutazione di tutti gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

    (228)

    Come indicato al considerando 6, si è fatto ricorso al campionamento per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione a causa delle importazioni di alcuni acciai anticorrosione dalla Turchia e dalla Russia.

    (229)

    Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta al questionario di Eurofer in relazione a tutti i produttori dell’Unione, sottoposta a controllo incrociato, ove necessario, con le risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state debitamente verificate (37) e sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

    (230)

    Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

    (231)

    Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

    4.5.2.   Indicatori macroeconomici

    4.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    (232)

    Nel periodo in esame la produzione totale dell’Unione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 4

    Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Volume di produzione (in tonnellate)

    10 915 729

    10 870 843

    10 757 441

    9 797 517

    Indice (2017 = 100)

    100

    100

    99

    90

    Capacità produttiva (in tonnellate)

    12 110 762

    12 107 279

    13 240 172

    13 340 130

    Indice (2017 = 100)

    100

    100

    109

    110

    Utilizzo degli impianti (%)

    90

    90

    81

    73

    Indice (2017 = 100)

    100

    100

    90

    81

    Fonte: Eurofer e produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    (233)

    Il volume di produzione dell’industria dell’Unione si è mantenuto piuttosto stabile tra il 2017 e il 2019, ma è diminuito del 10 % alla fine del periodo in esame, in parte a causa della pressione esercitata dalle importazioni turche e russe, che sono aumentate di quasi 330 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta rispetto al 2019 (tabella 2).

    (234)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Russia ha ricalcolato il volume di produzione dell’industria dell’Unione sulla base dei dati riportati nelle tabelle 5a, 5b, 9 e 12 e, combinando le cifre indicate nelle tabelle, ha concluso che la Commissione aveva calcolato male i volumi di produzione dell’industria dell’Unione. Le tabelle tuttavia non si basano sulle stesse fonti; in particolare, i volumi indicati nella tabella 9 si riferiscono al campione dell’industria dell’Unione, mentre i volumi indicati nelle altre tre tabelle riguardano l’industria dell’Unione nel suo complesso. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    (235)

    Durante il periodo in esame la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è aumentata del 10 %. Si tratta tuttavia di un aumento teorico. I produttori dell’Unione utilizzano le proprie linee di galvanizzazione per immersione a caldo per produrre AAC, ma anche altri prodotti che non sono oggetto della presente indagine. Nel periodo in esame la quota di queste linee di produzione destinata alla fabbricazione di AAC è cambiata per alcuni produttori. Il calo della produzione, combinato con un aumento della capacità produttiva, ha comportato un crollo del tasso di utilizzo degli impianti.

    (236)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno affermato che l’aumento della capacità produttiva e il relativo impatto sul tasso di utilizzo degli impianti, in particolare nel 2019, sono stati la conseguenza di decisioni di investimento sbagliate. Come spiegato al considerando 235, tale aumento però era solo teorico. La Commissione ne ha tenuto conto nella sua analisi, attribuendo una rilevanza limitata a questo fattore negativo nella situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione.

    4.5.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

    (237)

    Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 5°

    Volume delle vendite e quota di mercato sul libero mercato

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Vendite sul libero mercato

    6 656 755

    6 573 138

    6 780 245

    6 586 657

    Indice (2017 = 100)

    100

    99

    102

    99

    Quota di mercato delle vendite sul libero mercato (%)

    74,0

    78,3

    75,8

    77,3

    Indice (2017 = 100)

    100

    106

    102

    104

    Fonte: Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    (238)

    Il volume delle vendite sul libero mercato dell’industria dell’Unione si è mantenuto piuttosto stabile durante il periodo in esame. In termini di volume delle vendite, alla fine del periodo in esame l’industria dell’Unione è riuscita a compensare l’impatto del notevole aumento delle importazioni dai paesi interessati con l’estensione delle misure nei confronti della Cina alle importazioni oggetto di elusione (38), il che ha consentito all’industria dell’Unione di riacquistare una parte dei volumi delle vendite persi in precedenza a causa delle pratiche di elusione della Cina. In combinazione con il calo del consumo, ne è risultato anche un aumento della quota di mercato nel periodo in esame.

    (239)

    In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno affermato che le cifre di cui sopra dimostrano che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole a causa della perdita di vendite o di quote di mercato.

    (240)

    Benché, di fatto, i volumi delle vendite dell’industria dell’Unione in quanto tali siano calati solo leggermente e la sua quota di mercato sia aumentata a fronte di un calo del consumo, la Commissione ha espresso disaccordo, poiché il forte aumento delle importazioni a basso costo dalla Russia e dalla Turchia ha esercitato pressioni sui prezzi provocandone la contrazione e ha impedito all’industria dell’Unione di trarre pieno vantaggio dalle misure antidumping istituite sulle importazioni di AAC dalla Cina.

    Tabella 5b

    Volume vincolato e quota di mercato

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Mercato vincolato

    2 504 391

    2 667 375

    2 358 802

    2 167 741

    Indice (2017 = 100)

    100

    107

    94

    87

    Quota del mercato vincolato sulla produzione totale dell’Unione (%)

    22,9

    24,5

    21,9

    22,1

    Indice (2017 = 100)

    100

    107

    96

    96

    Fonte: Eurofer, produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    (241)

    Il mercato vincolato dell’industria dell’Unione (costituito da AAC utilizzati a valle dall’industria dell’Unione, in particolare per la produzione di acciaio a rivestimento organico) nell’Unione si è ridotto del 13 % nel periodo in esame. Il calo è imputabile alla diminuzione della domanda di prodotti di acciaio a rivestimento organico nella seconda parte del periodo in esame, malgrado la ripresa del settore degli elettrodomestici durante l’ultimo trimestre del 2020 (39). La quota di mercato del mercato vincolato sulla produzione totale dell’Unione è scesa nel complesso di 0,8 punti percentuali durante il periodo in esame.

    4.5.2.3.   Crescita

    (242)

    Le cifre di cui sopra, relative alla produzione e, in misura minore, alle vendite nel libero mercato, indicano una tendenza al ribasso a partire dal 2017. Come già indicato al considerando 238, l’aumento della quota di mercato dell’industria dell’Unione è dipeso dalla registrazione di determinate importazioni cinesi all’apertura dell’inchiesta antielusione concernente tali importazioni (40), che ha posto fine alle cospicue importazioni dalla Cina e ha consentito all’industria dell’Unione di compensare parte delle vendite perse a causa delle importazioni da Russia e Turchia.

    4.5.2.4.   Occupazione e produttività

    (243)

    Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 6

    Occupazione e produttività

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Numero di addetti

    8 389

    8 731

    9 751

    9 238

    Indice (2017 = 100)

    100

    104

    116

    110

    Produttività (in tonnellate/addetto)

    1 301

    1 245

    1 103

    1 061

    Indice (2017 = 100)

    100

    96

    85

    82

    Fonte: Eurofer e produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    (244)

    Nel periodo in esame il livello dell’occupazione dell’industria dell’Unione in relazione alla produzione di AAC ha registrato fluttuazioni ed è aumentato del 10 %. Alcune fluttuazioni sono tuttavia teoriche, poiché sono il risultato dei metodi utilizzati per assegnare le risorse a partire da una famiglia di prodotti più ampia rispetto agli AAC (segnatamente tutti i prodotti galvanizzati per immersione a caldo).

    (245)

    Nel periodo in esame la produttività dell’industria dell’Unione è diminuita del 18 %. Questa flessione si spiega con il calo dei volumi di produzione e con il metodo utilizzato per stabilire il numero di addetti coinvolti in attività legate agli AAC.

    4.5.2.5.   Entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (246)

    Tutti i margini di dumping erano superiori alla soglia minima, e la maggior parte in misura notevole. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dai paesi interessati.

    (247)

    Gli acciai anticorrosione sono già stati oggetto di inchieste antidumping. La Commissione ha riscontrato che, nel periodo dal 1o ottobre 2015 al 30 settembre 2016, la situazione dell’industria dell’Unione ha notevolmente risentito delle importazioni oggetto di dumping di AAC originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Ad agosto 2017 sono state istituite misure antidumping provvisorie sulle importazioni dalla RPC (41) e a febbraio 2018 sono state confermate misure definitive (42).

    (248)

    Ad agosto 2020 un’inchiesta antielusione concernente le misure antidumping sulle importazioni originarie della RPC ha esteso le misure ad alcuni acciai anticorrosione leggermente modificati (43).

    (249)

    La ripresa dell’industria dell’Unione da precedenti pratiche di dumping era pertanto in corso al momento dell’apertura della presente inchiesta.

    4.5.3.   Indicatori microeconomici

    4.5.3.1.   Prezzi e fattori che influiscono sui prezzi

    (250)

    Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 7

    Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Prezzo medio unitario di vendita sul libero mercato (in EUR/tonnellata)

    662

    674

    616

    584

    Indice (2017 = 100)

    100

    102

    93

    88

    Costo unitario di produzione (in EUR/tonnellata)

    622

    664

    638

    578

    Indice (2017 = 100)

    100

    107

    103

    93

    Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    (251)

    Dopo l’istituzione delle misure antidumping sulle importazioni cinesi nel 2017, i produttori dell’Unione hanno potuto aumentare i loro prezzi di vendita nell’Unione del 2 % dal 2017 al 2018. In seguito però il prezzo unitario di vendita sul libero mercato è diminuito del 14 % tra il 2018 e il periodo dell’inchiesta, con un conseguente calo complessivo del 12 % nel periodo in esame.

    (252)

    Il costo unitario di produzione è aumentato del 7 % tra il 2017 e il 2018, ma è diminuito dopo il 2018, con il risultato di un calo complessivo del 7 % nel periodo in esame. I prezzi di alcune principali materie prime sono diminuiti notevolmente nella seconda metà del periodo in esame.

    (253)

    Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno rilevato che, dal 2019 al periodo dell’inchiesta, il calo del costo di produzione è stato più pronunciato rispetto alla costante diminuzione dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. La Commissione ha tuttavia osservato che durante il periodo in esame l’industria dell’Unione ha diminuito i prezzi del 12 %, quindi in misura superiore rispetto al calo del costo di produzione (-7 % nello stesso periodo). Di fatto, la riduzione dei prezzi dell’industria dell’Unione anche durante il periodo dell’inchiesta ha avuto gravi ripercussioni sui risultati finanziari dell’industria dell’Unione, come dimostra la tabella 10.

    4.5.3.2.   Costo del lavoro

    (254)

    Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 8

    Costo medio del lavoro per addetto

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Costo medio del lavoro per addetto (in EUR)

    32 916

    33 372

    33 007

    31 075

    Indice (2017 = 100)

    100

    101

    100

    94

    Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    (255)

    Il costo medio del lavoro per addetto dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è sceso del 6 % alla fine del periodo in esame.

    4.5.3.3.   Scorte

    (256)

    Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 9

    Scorte

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Scorte finali (tonnellate)

    170 054

    166 651

    173 225

    107 317

    Indice (2017 = 100)

    100

    98

    102

    63

    Scorte finali in percentuale della produzione

    5,9

    5,3

    6,0

    3,9

    Indice (2017 = 100)

    100

    90

    101

    65

    Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    (257)

    Nel periodo in esame il livello delle scorte finali è diminuito del 37 %. Gli stessi produttori dell’Unione di norma detengono un livello di scorte basso. Le scorte non sono quindi considerate un indicatore di pregiudizio importante per tale industria. Ciò è confermato anche dall’analisi dell’andamento delle scorte finali in percentuale della produzione. Come si può rilevare da quanto indicato sopra, questo indicatore si è mantenuto relativamente stabile tra il 2017 e il 2019, benché poi sia sceso. Nel periodo dell’inchiesta alcuni produttori hanno ridotto temporaneamente la produzione e le scorte, nel tentativo di far fronte alla loro difficile situazione finanziaria negli anni 2019 e 2020 (cfr. tabella 9).

    4.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

    (258)

    Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 10

    Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)

    6,2

    2,1

    –2,6

    0,4

    Indice (2017 = 100)

    100

    34

    –42

    6

    Flusso di cassa (EUR)

    120 781 208

    101 695 104

    16 255 709

    104 970 075

    Indice (2017 = 100)

    100

    84

    13

    87

    Investimenti (in EUR)

    16 168 844

    22 074 194

    27 064 986

    39 876 721

    Indice (2017 = 100)

    100

    137

    167

    247

    Utile sul capitale investito (%)

    4,1

    2,0

    –1,1

    0,6

    Indice (2017 = 100)

    100

    49

    –27

    16

    Fonte: produttori dell’Unione inclusi nel campione.

    (259)

    La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite. La redditività complessiva è scesa dal 6,2 % nel 2017 allo 0,4 % nel periodo dell’inchiesta. Questo calo coincide con il massiccio aumento del volume delle importazioni dai paesi interessati (cfr. tabella 2) a prezzi inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione (cfr. tabelle 3 e 7).

    (260)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno rilevato l’andamento positivo della redditività dell’industria dell’Unione tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta (2020) e la tendenza al rialzo nel 2020 (44). Inoltre le parti hanno sottolineato che la redditività nel periodo dell’inchiesta non si poteva considerare rappresentativa a causa degli effetti delle misure anti COVID-19 sui volumi di produzione all’inizio del 2020 e della flessione nel 2020 del mercato degli AAC per il settore automobilistico, che non rientrano nella definizione del prodotto nella presente inchiesta ma sono fabbricati utilizzando le stesse attrezzature.

    (261)

    La Commissione ha rilevato che, come indicato al considerando 24, la scelta del periodo in esame era appropriata, in considerazione della data di presentazione della denuncia e delle norme applicabili, e che l’analisi della Commissione non è basata su un confronto tra l’anno di riferimento e il periodo dell’inchiesta, bensì sulle tendenze in tutto il periodo in esame. Le fluttuazioni nell’arco di un periodo di 12 mesi non sono insolite. Inoltre l’impatto della pandemia di COVID-19 e dell’evoluzione della domanda nel settore automobilistico sono stati pienamente considerati nell’analisi del nesso di causalità, nelle sezioni 5.2.7 e 5.2.4 del presente regolamento.

    (262)

    Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha presentato un andamento che è ampiamente in linea con la redditività e l’utile sul capitale investito. Il flusso di cassa netto si è mantenuto piuttosto stabile negli anni 2017 e 2018, si è ridotto nel 2019 in seguito alle perdite subite nello stesso anno dai produttori dell’Unione, per poi tornare a un livello simile a quello dell’inizio del periodo in esame.

    (263)

    Gli investimenti rappresentano il valore contabile netto degli attivi. Gli investimenti netti hanno evidenziato un aumento costante nel periodo in esame e sono più che raddoppiati. In generale, gli investimenti miravano a mantenere le capacità esistenti, a migliorare la qualità e ad effettuare le necessarie sostituzioni di beni di produzione. Alcuni riguardavano questioni sanitarie, di sicurezza e ambientali. Investimenti significativi nella seconda metà del periodo in esame riguardano un produttore dell’Unione incluso nel campione e la fase a monte della sua produzione di AAC.

    (264)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno affermato che l’aumento degli investimenti dimostra che l’industria dell’Unione non ha subito alcun pregiudizio. L’argomentazione è stata respinta. Gli investimenti, anche se in aumento nel periodo in esame, nel complesso si sono mantenuti a livelli bassi e, come indicato, in generale si sono limitati alle spese necessarie per portare avanti l’attività. La Commissione non ha pertanto ritenuto che il loro andamento positivo sminuisca il pregiudizio riscontrato in altri ambiti.

    (265)

    L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, che rispecchia il livello di ammortamento degli attivi. Tale indicatore è diminuito costantemente, fino a diventare negativo nel 2019, quando i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato perdite a livello mondiale. Nel periodo dell’inchiesta il valore è tornato leggermente positivo, ma molto inferiore rispetto all’inizio del periodo in esame.

    (266)

    Gli scarsi risultati finanziari dell’industria dell’Unione nel periodo in esame hanno limitato notevolmente la sua capacità di ottenere capitale. L’industria dell’Unione è ad alta intensità di capitale e richiede ingenti investimenti. Nel periodo in esame l’utile sul capitale investito era troppo basso per coprire investimenti così ingenti.

    4.5.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

    (267)

    L’evoluzione dei microindicatori e dei macroindicatori durante il periodo in esame ha evidenziato un deterioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione.

    (268)

    L’aumento della capacità produttiva (+ 10 %) è teorico e deriva dal fatto che l’industria dell’Unione ha destinato maggiore capacità alla produzione di AAC in conseguenza della diminuzione della domanda di altri prodotti fabbricati sulle stesse linee degli AAC. Lo stesso vale per l’occupazione (+ 10 %). Per quanto riguarda gli investimenti (+ 147 %), la maggior parte deriva da investimenti effettuati nella fase a monte della produzione di AAC. L’aumento della quota di mercato dell’industria dell’Unione (+ 3,2 %) nel periodo in esame è attribuibile all’apertura dell’inchiesta antielusione nei confronti della Cina, di cui al considerando 202, e al relativo esito.

    (269)

    L’industria dell’Unione si è adoperata per mantenere i propri volumi di vendita di AAC ad acquirenti indipendenti nell’Unione (– 1 %) in un contesto di calo del consumo nel libero mercato (– 6 %). Tuttavia l’industria dell’Unione ha potuto fare solo questo, nonché rispondere alla pressione sui prezzi esercitata dalle crescenti importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati abbassando i suoi prezzi di vendita. Durante il periodo in esame l’industria dell’Unione ha diminuito i prezzi in misura superiore rispetto al calo del costo di produzione.

    (270)

    Una simile riduzione dei prezzi ha avuto gravi ripercussioni sui risultati dell’industria dell’Unione, che sono passati da un utile del 6,2 % nel 2017 a perdite nel 2019 e praticamente nessun utile alla fine del periodo in esame. Altri indicatori finanziari, come il flusso di cassa e l’utile sul capitale investito, hanno seguito un andamento analogo.

    (271)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

    5.   NESSO DI CAUSALITÀ

    (272)

    A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. A norma dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti possano contemporaneamente aver causato un pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Tali fattori sono: le importazioni da altri paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, l’andamento della domanda, l’uso vincolato, il pregiudizio autoinflitto, la pandemia di COVID-19 e i prezzi dei rotoli (coils) laminati a caldo.

    5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

    (273)

    Le importazioni dai paesi interessati sono aumentate di oltre cinque volte durante il periodo in esame, passando da 196 643 tonnellate nel 2017 a oltre 1 milione di tonnellate nel periodo dell’inchiesta. La loro quota di mercato è aumentata dal 2,2 % nel 2017 al 13,1 % nel periodo dell’inchiesta. Tali importazioni in costante crescita sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell’Unione durante tutto il periodo in esame, con un crescente divario nel corso del tempo. In particolare nel 2019 e nel periodo dell’inchiesta, quando le importazioni dai paesi interessati hanno registrato il massimo aumento, i prezzi dell’industria dell’Unione hanno subito una contrazione a causa delle importazioni oggetto di dumping. A causa della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dai paesi interessati, per limitare le perdite nei volumi di vendita l’industria dell’Unione ha dovuto diminuire i prezzi di vendita più di quanto fosse necessario per tenere conto del calo del costo di produzione. Di conseguenza, la redditività si è ridotta dal 6,2 % allo 0,4 % e gli indicatori finanziari sono peggiorati.

    (274)

    L’associazione turca CIB ha contestato l’impatto negativo delle importazioni dai paesi interessati sulla base del fatto che tali importazioni non stabilivano i prezzi sul mercato dell’Unione e seguivano le tendenze del mercato mondiale, determinate dalle fluttuazioni dei prezzi dei rotoli (coils) laminati a caldo. La Commissione ha respinto l’argomentazione. Considerando l’aumento esponenziale dei volumi, all’incirca di 1 milione di tonnellate in un periodo così breve e corrispondente a una quota di mercato del 12,9 % nel periodo dell’inchiesta, i prezzi molto bassi delle importazioni dai paesi interessati hanno di fatto inciso negativamente sui prezzi che l’industria dell’Unione poteva applicare sul libero mercato.

    (275)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno ribadito questa osservazione, facendo riferimento a informazioni di mercato fornite alla Commissione secondo cui le tendenze dei prezzi nel periodo in esame erano le stesse sui principali mercati mondiali e per l’industria dell’Unione nell’Unione.

    (276)

    La Commissione ha respinto tale argomentazione. In primo luogo, i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sono diminuiti del 12 % nel periodo in esame, mentre i prezzi dei paesi interessati sono diminuiti del 14 %. Con i prezzi delle importazioni già molto inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione nel 2017, come indicato al considerando 274, il volume elevato di importazioni a prezzi molto bassi dai paesi interessati ha inciso negativamente sui prezzi che l’industria dell’Unione poteva applicare sul libero mercato. In secondo luogo, la Commissione ha rilevato che alcune tendenze dei prezzi nei dati forniti potevano essere parzialmente comparabili, ma che il livello finale dei prezzi non lo era, e che i prezzi in ciascuno di questi mercati principali sono pertanto stabiliti sulla base delle dinamiche e delle circostanze specifiche applicabili a tale mercato. Il fatto che la Commissione avesse stabilito che il prodotto in esame è un prodotto di base, come rilevato dalle parti interessate, non pregiudica tale conclusione.

    (277)

    Diverse parti hanno affermato che non vi era correlazione tra le importazioni dalla Russia e dalla Turchia e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. La Commissione ha respinto l’argomentazione. La Commissione ha riconosciuto che, nella prima parte del periodo in esame, l’industria dell’Unione è stata in grado di trarre vantaggio dalle condizioni di mercato relativamente buone e dalle misure antidumping in vigore nei confronti delle importazioni cinesi. Tra il 2018 e il 2019 tuttavia, quando le importazioni dalla Russia e dalla Turchia hanno registrato il massimo aumento su base annua, l’industria dell’Unione ha cominciato a subire perdite. La situazione finanziaria negativa è continuata nel periodo dell’inchiesta, dopo un ulteriore aumento, in termini assoluti e relativi, delle importazioni dai paesi interessati. Esisteva dunque una chiara correlazione tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

    (278)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno affermato che tra il 2018 e il 2019, quando le importazioni dalla Russia e dalla Turchia hanno registrato il massimo aumento su base annua, l’industria dell’Unione è riuscita ad aumentare i volumi delle vendite nell’Unione di poco sopra le 200 000 tonnellate.

    (279)

    La Commissione ha osservato tuttavia che, in termini assoluti, tale aumento non corrispondeva nemmeno alla metà dell’aumento delle importazioni dai paesi interessati e che, alla luce dei prezzi prevalenti in un mercato inondato da importazioni oggetto di dumping, la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione si è fortemente deteriorata a partire dal 2018, fino a subire perdite nel 2019.

    (280)

    Diverse parti hanno affermato che le importazioni dalla Turchia e dalla Russia non hanno mai raggiunto volumi che potevano essere pregiudizievoli poiché, tra l’altro, erano inferiori al livello della quota residuale dei contingenti di salvaguardia per l’acciaio nell’Unione. La Commissione ha respinto l’argomentazione. Le misure antidumping, rispetto alle misure di salvaguardia, fanno fronte a una situazione diversa. Le misure di salvaguardia sull’acciaio non impediscono l’istituzione di misure antidumping all’interno dei contingenti in franchigia doganale che, come indicato al considerando 214, sono abbastanza ampi da consentire volumi significativi di importazioni prima dell’applicazione del dazio di salvaguardia. Come rilevato inoltre ai considerando 213 e 214, il volume delle importazioni da ciascun paese interessato non era trascurabile ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base. Le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati erano quindi abbastanza significative da causare un pregiudizio notevole ai produttori dell’Unione.

    (281)

    Alcune parti hanno invitato la Commissione ad esaminare i dati relativi al 2021, affermando che la forte ripresa dei produttori dell’Unione in quell’anno ha dimostrato che le importazioni dai paesi interessati non erano la causa di un eventuale pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. La Commissione ha respinto l’argomentazione in conformità di quanto disposto all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, secondo cui le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell’inchiesta non dovrebbero di norma essere prese in considerazione.

    5.2.   Effetti di altri fattori

    5.2.1.   Importazioni da paesi terzi

    (282)

    Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 11

    Importazioni da paesi terzi

    Paese

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Corea del Sud

    Volume (in tonnellate)

    143 873

    180 993

    209 248

    248 890

    Indice (2017 = 100)

    100

    126

    145

    173

    Quota di mercato (%)

    1,6

    2,2

    2,3

    2,9

    Indice (2017 = 100)

    100

    135

    146

    182

    Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

    703

    729

    685

    626

    Indice (2017 = 100)

    100

    104

    97

    89

    Taiwan

    Volume (in tonnellate)

    69 919

    87 803

    140 334

    184 158

    Indice (2017 = 100)

    100

    126

    201

    263

    Quota di mercato (%)

    0,8

    1,0

    1,6

    2,2

    Indice (2017 = 100)

    100

    134

    202

    278

    Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

    624

    675

    656

    624

    Indice (2017 = 100)

    100

    108

    105

    100

    India

    Volume (in tonnellate)

    232 677

    126 651

    194 355

    169 040

    Indice (2017 = 100)

    100

    54

    84

    73

    Quota di mercato (%)

    2,6

    1,5

    2,2

    2,0

    Indice (2017 = 100)

    100

    58

    84

    77

    Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

    683

    689

    639

    573

    Indice (2017 = 100)

    100

    101

    94

    84

    Tunisia

    Volume (in tonnellate)

    0

    29 901

    82 426

    85 436

    Indice (2017 = 100)

     

    100

    276

    2 286

    Quota di mercato (%)

    0

    0,4

    0,9

    1,0

    Indice (2017 = 100)

     

    100

    225

    250

    Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

     

    648

    600

    570

    Indice (2017 = 100)

     

    100

    93

    88

    Ucraina

    Volume (in tonnellate)

    19 501

    30 165

    25 434

    19 140

    Indice (2017 = 100)

    100

    155

    130

    98

    Quota di mercato (%)

    0,2

    0,4

    0,3

    0,2

    Indice (2017 = 100)

    100

    166

    131

    104

    Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

    635

    645

    593

    538

    Indice (2017 = 100)

    100

    102

    93

    85

    Cina

    Volume (in tonnellate) (45)

    1 557 192

    903 775

    668 707

    245

    Indice (2017 = 100)

    100

    58

    43

    0

    Quota di mercato (%)

    17,3

    10,8

    7,5

    0,0

    Indice (2017 = 100)

    100

    62

    43

    0

    Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

    597

    478

    860

    896

    Indice (2017 = 100)

    100

    80

    144

    150

    Altri paesi terzi

    Volume (in tonnellate)

    113 906

    120 947

    77 991

    132 678

    Indice (2017 = 100)

    100

    106

    68

    116

    Quota di mercato (%)

    1,3

    1,4

    0,9

    1,6

    Indice (2017 = 100)

    100

    114

    69

    123

    Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

    658

    691

    687

    599

    Indice (2017 = 100)

    100

    105

    99

    87

    Totale di tutti i paesi terzi esclusi i paesi interessati

    Volume (in tonnellate)

    2 137 068

    1 480 235

    1 398 494

    839 588

    Indice (2017 = 100)

    100

    69

    65

    39

    Quota di mercato (%)

    23,8

    17,6

    15,6

    9,9

    Indice (2017 = 100)

    100

    74

    66

    41

    Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

    636

    695

    655

    603

    Indice (2017 = 100)

    100

    109

    103

    95

    Fonte: Surveillance 2 (adeguata).

    (283)

    Durante il periodo in esame, la quota di mercato delle importazioni da tutti gli altri paesi interessati è stata caratterizzata da fluttuazioni. Nel complesso, nel 2017 si è verificato un calo dal 23,8 % al 9,9 % nel periodo dell’inchiesta; tale tendenza è stata influenzata in parte dall’istituzione di misure di difesa commerciale nei confronti degli AAC originari della Cina.

    (284)

    Nel periodo dell’inchiesta le importazioni da altri paesi terzi ammontavano a 839 588 tonnellate (per il 72 % da Corea del Sud, Taiwan e India). La maggior parte di queste importazioni è entrata nell’Unione a prezzi superiori rispetto ai prezzi delle importazioni dai paesi interessati.

    (285)

    Come rilevato ai considerando 247 e 248, l’industria dell’Unione risentiva ancora delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina durante una parte del periodo in esame. Alcune parti hanno affermato che non esistevano prove del fatto che importazioni cinesi in regime di elusione non avessero continuato ad entrare nel mercato dell’Unione nel 2020, e per questo motivo hanno chiesto la divulgazione dei dati TARIC (46). In considerazione della tempistica del procedimento antielusione nei confronti della Cina e della registrazione applicata dall’apertura di tale inchiesta, la Commissione ha ritenuto che le importazioni dalla Cina non abbiano arrecato il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta del presente procedimento. Soprattutto, le importazioni di AAC dalla RPC erano praticamente inesistenti durante il periodo dell’inchiesta, quando la Commissione ha constatato la persistenza di un pregiudizio notevole arrecato all’industria dell’Unione.

    (286)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno affermato che il calo di redditività dell’industria dell’Unione negli anni 2018 e 2019 si è verificato perché la redditività conseguita nel 2017 era dovuta principalmente all’istituzione di dazi antidumping sulle importazioni di AAC dalla Cina e che il calo di redditività nel 2018 e nel 2019 rispetto al livello del 2017 è stato provocato dalle importazioni dalla Cina di AAC oggetto di elusione, come affermato anche dal governo della Turchia.

    (287)

    In primo luogo, per quanto riguarda la redditività dell’industria dell’Unione nel 2017, la Commissione ha osservato che in quell’anno la redditività era superiore al profitto di riferimento minimo del 6 %, a indicazione del fatto che i) dopo un periodo di concorrenza sleale della Cina, con un conseguente pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, in quell’anno la redditività dell’industria dell’Unione non ha risentito in misura sostanziale del dumping cinese nel mercato dell’Unione, con tutta probabilità in conseguenza dell’apertura di un’inchiesta antidumping nei confronti degli AAC cinesi nel dicembre 2016; e ii) il volume delle importazioni dai paesi interessati non era ancora tale da incidere in misura sostanziale sul livello di redditività dell’industria dell’Unione. L’assenza di distorsioni dovute a pratiche commerciali sleali tuttavia non significa affatto che la redditività sia stata gonfiata, come sembrano suggerire le parti interessate, tanto più considerando il livello modesto del 6,2 %. Per quanto riguarda l’impatto delle importazioni oggetto di elusione dalla Cina nel 2018 e nel 2019, la Commissione non le ha «semplicemente ignorate», come affermato dalla CIB e da diversi produttori esportatori, bensì aveva riconosciuto che l’industria dell’Unione ne risentiva ancora. Contrariamente alla tendenza delle importazioni dai paesi interessati, tali importazioni, grazie all’inchiesta antielusione, sono tuttavia diminuite notevolmente nel 2018 e nel 2019, anni in cui presentavano già un livello inferiore rispetto a quello delle importazioni dai paesi interessati. Nel periodo dell’inchiesta le importazioni di AAC dalla Cina erano praticamente inesistenti.

    (288)

    La Commissione ha pertanto concluso che l’impatto delle importazioni da altri paesi non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla Turchia e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.

    5.2.2.   Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

    (289)

    Nel periodo in esame i volumi e i prezzi delle esportazioni dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 12

    Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione

     

    2017

    2018

    2019

    PI

    Volume delle esportazioni (in tonnellate)

    708 037

    657 417

    812 594

    748 774

    Indice (2017 = 100)

    100

    93

    115

    106

    Prezzo medio (in EUR/tonnellata)

    608

    672

    600

    589

    Indice (2017 = 100)

    100

    110

    99

    97

    Fonte: Eurofer (volumi) e produttori dell’Unione inclusi nel campione (prezzo unitario).

    (290)

    Nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha aumentato del 6 % il volume delle sue esportazioni. L’incremento delle vendite all’esportazione (di circa 40 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta rispetto all’inizio del periodo in esame) è limitato rispetto alla perdita di oltre 93 000 tonnellate, relative alle vendite nel mercato dell’Unione, registrata nello stesso periodo. Salvo per quanto riguarda gli aumenti di prezzo nel 2018, nello stesso periodo i prezzi all’esportazione dei produttori dell’Unione si sono mantenuti piuttosto stabili. I prodotti esportati dall’industria dell’Unione sono in genere AAC più economici, quindi con prezzi medi notevolmente inferiori rispetto ai prodotti venduti nell’Unione. Gli sviluppi negativi sul mercato dell’Unione, in termini di volumi e di prezzi, hanno potuto essere compensati in misura molto limitata con le vendite all’esportazione dell’industria dell’Unione, diluendo i costi fissi e altri costi.

    (291)

    Alcuni produttori esportatori hanno attribuito la perdita di quota di mercato dei produttori dell’Unione nel mercato dell’Unione degli AAC alla maggiore concentrazione dell’industria dell’Unione sui mercati di esportazione, che per alcune parti non erano redditizi. La Commissione ha respinto l’argomentazione. I volumi esportati dai produttori dell’Unione, equivalenti al 12 % circa del volume totale delle vendite, erano limitati rispetto al volume totale delle vendite dell’Unione. Come rilevato al considerando 290, in termini assoluti l’incremento delle vendite all’esportazione è stato limitato, mentre i prezzi erano piuttosto stabili e in linea con il mix di prodotti.

    (292)

    La Commissione ha concluso che l’eventuale incidenza dell’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione sul pregiudizio subito dai produttori dell’Unione è stata marginale.

    5.2.3.   Andamento della domanda in generale

    (293)

    Come indicato nella sezione 4.3, il consumo nel libero mercato è diminuito durante il periodo in esame. Su tale base la Commissione ha concluso che l’andamento del consumo nel libero mercato può aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

    (294)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della Russia ha affermato che il calo del consumo è stato il motivo principale del calo della produzione nell’industria dell’Unione. Come tuttavia ribadito dalla Commissione, non è stato riscontrato che il calo del consumo abbia attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla Turchia e la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta, in considerazione dell’aumento dei volumi e delle quote di mercato delle importazioni dai paesi interessati e del loro effetto sui prezzi dell’industria dell’Unione. Nel periodo in esame inoltre il consumo è diminuito di 467 000 tonnellate, mentre le importazioni dai paesi interessati sono quasi raddoppiate.

    5.2.4.   Andamento della domanda nel settore automobilistico

    (295)

    Alcune parti hanno affermato che i risultati dell’industria dell’Unione erano negativi a causa dei problemi e della diminuzione della domanda nel settore automobilistico. L’affermazione non è stata confermata dalla presente inchiesta. Al contrario, dall’inchiesta è emerso che i produttori dell’Unione fornivano AAC a vari settori industriali che non rientrano nel settore automobilistico. Poiché i prodotti galvanizzati per immersione a caldo tipicamente utilizzati nel settore automobilistico non rientrano nell’ambito dell’inchiesta, se una parte dell’industria dell’Unione ha risentito negativamente di una recessione nell’industria automobilistica ciò è dipeso da prodotti che non costituiscono un prodotto simile e che pertanto non sono considerati nella presente analisi. L’argomentazione è stata respinta.

    (296)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno affermato che il calo della domanda in tale settore, che utilizza le stesse linee di produzione, avrebbe determinato l’aumento dei costi fissi, con ripercussioni negative sulla redditività dell’industria dell’Unione.

    (297)

    La Commissione ha riconosciuto che alcuni produttori dell’Unione utilizzano le linee di produzione degli AAC anche per la fabbricazione di prodotti impiegati nel settore automobilistico. La Commissione ha tuttavia chiarito che l’analisi effettuata nella presente inchiesta, compresa l’analisi dei costi, riguarda esclusivamente il gruppo di prodotti in essa rientranti. I dati sui microindicatori sono stati raccolti esclusivamente al livello dei produttori inclusi nel campione. I costi di produzione verificati di queste parti, e in particolare i loro costi fissi, non sono stati soggetti a una simile riassegnazione. Di fatto, tale riassegnazione della capacità produttiva ha riguardato soltanto un piccolo numero di produttori non inclusi nel campione. Pertanto nessuno dei microindicatori e, come spiegato nel documento di divulgazione delle informazioni e nel presente regolamento, solo due macroindicatori, ossia la capacità produttiva (tabella 4) e l’occupazione (tabella 6), hanno risentito dell’evoluzione in gruppi di prodotti diversi dagli AAC.

    (298)

    L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    5.2.5.   Uso vincolato

    (299)

    I produttori dell’Unione utilizzano il prodotto oggetto dell’inchiesta per la fabbricazione di acciaio a rivestimento organico.

    (300)

    Come indicato nella tabella 1, il consumo vincolato è diminuito del 13 % durante il periodo in esame. Il calo si è verificato principalmente nella seconda parte del periodo in esame, in conseguenza della crescita negativa in alcuni settori utilizzatori di acciaio. L’uso vincolato è comunque rimasto piuttosto stabile in termini relativi, ossia in percentuale della produzione dell’Unione.

    (301)

    La Commissione ha concluso che l’eventuale incidenza dell’andamento del consumo vincolato sul pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stata marginale.

    5.2.6.   Pregiudizio autoinflitto

    (302)

    Alcune parti hanno indicato investimenti intempestivi nella produzione di prodotti galvanizzati per immersione a caldo per il settore automobilistico quale causa del pregiudizio subito dai produttori dell’Unione. Come indicato al considerando 295, l’argomentazione riguarda gli investimenti in un prodotto che non è oggetto della presente inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

    (303)

    Alcune parti hanno segnalato investimenti intempestivi che hanno determinato una capacità produttiva molto superiore al consumo nell’Unione quale causa del pregiudizio subito dai produttori dell’Unione. La Commissione ha respinto l’argomentazione. Come indicato al considerando 263, i produttori dell’Unione non hanno investito nell’aumento della capacità produttiva di AAC in quanto tale. Al considerando 235 si rileva inoltre che gli aumenti della capacità produttiva per gli AAC erano teorici e pertanto non ritenuti atti a indicare il pregiudizio notevole nel caso di specie. Questa argomentazione è stata ribadita in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, senza tuttavia addurre nuovi elementi di prova o ragionamenti, per cui è stata respinta.

    (304)

    Alcune parti hanno rilevato nell’industria dell’Unione un pregiudizio autoinflitto, dato dal fatto che alcuni CSS collegati a produttori dell’Unione importano il prodotto oggetto dell’inchiesta. L’argomentazione non era sostenuta da elementi di prova e pertanto è stata respinta. Va notato che molti produttori dell’Unione non dispongono di centri di servizi siderurgici collegati con funzioni di importazione. La maggior parte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione non dispone di simili centri di servizi siderurgici collegati. Non si è constatato che le eventuali importazioni effettuate da centri di servizi siderurgici collegati a produttori dell’Unione abbiano attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla Turchia e la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta, in considerazione dell’aumento dei volumi delle importazioni dai paesi interessati, del loro effetto sui prezzi dell’industria dell’Unione e dell’incidenza di altri fattori analizzati nella presente sezione.

    5.2.7.   Pandemia di COVID-19

    (305)

    Alcune parti hanno attribuito il pregiudizio alle chiusure imposte dalla pandemia di COVID-19 nell’Unione, che avrebbero fatto aumentare i costi fissi dei produttori di acciaio dell’Unione a fronte di volumi di produzione inferiori. L’argomentazione, ribadita in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, è stata respinta. Le chiusure imposte dalla COVID-19 nei 14 Stati membri dove hanno sede i produttori dell’Unione sono state diverse in termini di periodi e di portata. Di fatto, alcuni produttori di acciaio dell’Unione sono stati scarsamente interessati dalle chiusure, in quanto fornitori di attività essenziali durante la pandemia, e nel complesso la loro produzione nel 2020 non è variata in misura significativa rispetto al 2019 (47).

    (306)

    Tali parti hanno ritenuto che il motivo per cui l’industria dell’Unione ha perso quote di mercato fossero i volumi inferiori disponibili per la vendita, in conseguenza dei minori tassi di utilizzo degli impianti e della produzione ridotta a causa delle chiusure o dell’inattività degli impianti dovute alla pandemia di COVID-19. La Commissione ha espresso disaccordo. In un contesto di calo del consumo (cfr. tabella 1), le importazioni oggetto di dumping hanno conquistato più quote di mercato rispetto all’industria dell’Unione, che nel complesso era in grado di continuare a servire il mercato.

    (307)

    Diverse parti hanno affermato che le importazioni dalla Turchia e dalla Russia hanno colmato la lacuna nel mercato dell’Unione dovuta alle interruzioni della produzione imposte nell’Unione dalla COVID-19 e alle carenze che ne sono derivate. La Commissione ha respinto l’argomentazione. La Commissione ha osservato che l’aumento delle importazioni dai paesi interessati, in termini di volumi e di quote di mercato, è avvenuto per la maggior parte negli anni 2018 e 2019, ossia prima della pandemia di COVID-19. Inoltre, come spiegato al considerando 305, l’impatto delle interruzioni della produzione imposte dalla COVID-19 nel complesso è stato limitato e non uniforme tra i vari produttori dell’Unione. In ogni caso, le chiusure correlate alla COVID-19 non potrebbero mai giustificare le pratiche di dumping attuate dai paesi interessati. Tali osservazioni sono state ribadite in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, senza tuttavia addurre nuovi elementi di prova o argomentazioni, e pertanto sono state respinte.

    (308)

    La CIB e diversi produttori esportatori hanno affermato inoltre che l’analisi trimestrale dei prezzi e dei costi contenuta nella denuncia (cfr. considerando 260) dimostrerebbe che, in particolare nel primo trimestre del 2020, l’industria dell’Unione era gravemente in perdita. Questo avvalorerebbe l’affermazione secondo cui la scarsa redditività nel periodo dell’inchiesta sia stata provocata dalle chiusure obbligatorie degli impianti nell’Unione (anziché dalle importazioni oggetto di dumping).

    (309)

    La Commissione ha osservato che le risultanze dell’analisi effettuata da tali parti su questi dati specifici contenuti nella denuncia dimostravano già un notevole peggioramento dei profitti tra il terzo e il quarto trimestre del 2019 (da 1,22 % a – 1,96 %), ossia prima della pandemia di COVID-19, e anche un miglioramento molto marcato della redditività dell’industria dell’Unione nel secondo trimestre del 2020 a un livello (– 0,45 %) paragonabile a quello presumibilmente registrato nel terzo trimestre del 2020, mentre le parti hanno evidenziato che le interruzioni sono cominciate da marzo 2020 (48). La Commissione ha ritenuto che la forte diminuzione della redditività nell’ultimo trimestre del 2019, quindi prima di qualsiasi chiusura obbligatoria degli impianti dovuta alla pandemia di COVID-19, e il netto miglioramento della redditività nel secondo trimestre del 2020, siano in contrasto con l’affermazione secondo cui l’analisi confermerebbe l’argomentazione concernente l’impatto delle chiusure obbligatorie. Tale affermazione quindi non è risultata suffragata da elementi di prova convincenti.

    (310)

    Il governo della Russia ha affermato che la causa del deterioramento dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta è evidenziata da determinate risultanze relative alla COVID-19, riassunte in uno studio (49). Tali risultanze si riferiscono alla ripresa lenta della zona euro rispetto alla Cina, all’impatto delle carenze di approvvigionamento a breve termine sulle industrie manifatturiere e alle differenze tra i settori per quanto concerne la ripresa dopo la COVID-19. L’argomentazione è respinta per i motivi illustrati al considerando 306 e per la natura dello studio, incentrato su settori che non riguardano gli AAC.

    5.2.8.   Prezzi dei rotoli (coils) laminati a caldo

    (311)

    Alcune parti hanno affermato che i produttori dell’Unione hanno risentito di una compressione dei margini di profitto dovuta alle fluttuazioni dei prezzi dei rotoli (coils) laminati a caldo, che secondo informazioni di mercato sono diventati più costosi nella seconda parte del 2020. La maggior parte dei produttori dell’Unione è integrata verticalmente e il prezzo dei rotoli (coils) laminati a caldo sul libero mercato non ha avuto alcun impatto sul relativo costo di produzione di AAC. La Commissione ha respinto l’argomentazione.

    5.2.9.   Situazione concorrenziale dell’industria dell’Unione

    (312)

    Secondo quanto affermato dal governo della Russia in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, l’aumento delle quote di mercato ottenute dalla Repubblica di Corea e da Taiwan ha dimostrato che l’industria dell’Unione non era sufficientemente competitiva.

    (313)

    La Commissione ha osservato che una maggiore presenza di importazioni non è indicativa della situazione concorrenziale di un’industria nazionale. Ha inoltre rilevato che il volume assoluto delle importazioni da questi due paesi e, a maggior ragione il relativo aumento nel periodo in esame, sono stati limitati rispetto ai dati dei paesi interessati. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    5.3.   Conclusioni relative al nesso di causalità

    (314)

    Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione ha stabilito un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla Turchia. L’aumento delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati ha conciso con un peggioramento della situazione dell’industria dell’Unione. Le importazioni a basso prezzo dalla Turchia e dalla Russia sono aumentate in misura esponenziale e hanno impedito all’industria dell’Unione di aumentare prezzi di vendita e volumi in seguito all’inchiesta antielusione concernente le importazioni cinesi. In termini di prezzi, le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati sono avvenute a prezzi costantemente inferiori rispetto ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, e hanno comunque esercitato una notevole pressione sui prezzi, impedendo all’industria dell’Unione di fissare i prezzi a livelli sostenibili, necessari per conseguire margini di profitto ragionevoli.

    (315)

    La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. Così facendo, ha riscontrato che fattori quali lo sviluppo dell’uso vincolato e taluni investimenti non hanno contribuito al pregiudizio subito. L’effetto di fattori quali le importazioni da altri paesi terzi, le esportazioni dei produttori dell’Unione, l’andamento della domanda, la pandemia di COVID-19 e i prezzi dei rotoli (coils) laminati a caldo è stato, nel complesso, limitato.

    (316)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole.

    6.   LIVELLO DELLE MISURE

    (317)

    Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping.

    6.1.   Margine di pregiudizio

    (318)

    Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.

    (319)

    A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.

    (320)

    Il denunciante ha affermato che il profitto di riferimento dovrebbe essere almeno uguale a quello del precedente caso sugli AAC (Cina) (7,4 %). Un produttore dell’Unione ha proposto il 15 %. Alcune parti hanno affermato che il livello di profitto indicato dal denunciante era troppo elevato.

    (321)

    La Commissione ha osservato che nel 2017 l’industria dell’Unione è stata in grado di realizzare un profitto medio del 6,2 %. Benché sulle importazioni di AAC dalla RPC non fossero state ancora istituite misure antidumping, il volume delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina era già diminuito nel 2017, in conseguenza dell’apertura dell’inchiesta antidumping nel dicembre 2016. In quello stesso anno inoltre il livello delle importazioni dalla Russia e dalla Turchia era ancora relativamente basso (cfr. tabella 2).

    (322)

    La Commissione ha esaminato anche gli anni precedenti al periodo in esame, che tuttavia non sono risultati appropriati a causa dell’afflusso di importazioni oggetto di dumping dalla Cina che interessava l’industria dell’Unione. La Commissione ha preso nota del profitto di riferimento utilizzato nel precedente caso sugli AAC (Cina), che tuttavia risale al 2008.

    (323)

    La Commissione ha pertanto deciso che il profitto medio ponderato del 6,2 % ottenuto nel 2017 fosse la base più appropriata per il calcolo del profitto di riferimento nel caso in esame.

    (324)

    A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, due produttori dell’Unione hanno dimostrato che il loro livello di investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato superiore in condizioni di concorrenza normali. Sulla base di prove documentali fornite dalle società, grazie alle quali è stato possibile verificare la concordanza con gli strumenti di rendicontazione e i sistemi contabili delle società, la Commissione ha accolto le argomentazioni. Per rispecchiare tali risultanze nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato le differenze tra spese per investimenti, R&S e innovazione («IRI») in condizioni di concorrenza normali, fornite dall’industria dell’Unione e verificate dalla Commissione rispetto alle spese IRI effettive nel periodo in esame. Le differenze, espresse in percentuale del fatturato, erano pari allo 0,02 % e allo 0,35 %. Tali percentuali sono state aggiunte al profitto di base del 6,2 %, determinando così un profitto di riferimento finale compreso tra il 6,20 % e il 6,55 %.

    (325)

    A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all’articolo 11, paragrafo 2. Sulla base degli elementi di prova disponibili (basati su sistemi contabili, strumenti di rendicontazione e previsioni delle società) la Commissione ha stabilito un costo aggiuntivo compreso tra 3,05 e 38,78 EUR per tonnellata.

    (326)

    Tali costi comprendevano i costi aggiuntivi futuri per garantire la conformità al sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (EU ETS). Il sistema di scambio di quote di emissione dell’UE è uno dei pilastri della politica dell’UE volta ad adempiere gli accordi ambientali multilaterali. Tali costi aggiuntivi sono stati calcolati sulla base delle quote di emissione dell’UE stimate che dovranno essere acquistate durante il periodo di applicazione delle misure (2022-2026). I costi aggiuntivi hanno tenuto conto anche dei costi indiretti della CO2 derivanti da un aumento dei prezzi dell’elettricità nel periodo 2022-2026 collegato all’EU ETS e ai prezzi previsti delle quote di emissione dell’UE.

    (327)

    Su tale base, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l’industria dell’Unione applicando il margine di profitto di riferimento (cfr. considerando 324) al costo di produzione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta e aggiungendo gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, in relazione ad ogni tipo.

    (328)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno affermato che i costi di produzione utilizzati come base per calcolare un prezzo non pregiudizievole sarebbero gonfiati a causa della riassegnazione delle linee di produzione di alcuni produttori, come descritto al considerando 235. Questa argomentazione non era sostenuta da elementi di prova. In ogni caso, come indicato al considerando 295, i dati sui costi utilizzati nella presente inchiesta, anche per il calcolo di un prezzo non pregiudizievole dell’industria dell’Unione, riguardano solo i costi connessi alla produzione del prodotto simile e i dati sui microindicatori sono stati raccolti e utilizzati esclusivamente al livello dei produttori inclusi nel campione. La Commissione ha confermato che la riassegnazione di cui ai considerando 235 e 244 riguarda un piccolo numero di produttori non inclusi nel campione e pertanto incide solo sui macroindicatori in questione, come debitamente illustrato. L’argomentazione è pertanto respinta.

    (329)

    La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori russi e dei produttori esportatori turchi che hanno collaborato inclusi nel campione, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione.

    (330)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Severstal ha contestato gli adeguamenti per le SGAV e i profitti applicati ai prezzi di vendita dei suoi operatori commerciali collegati nell’Unione per analogia con l’articolo 2, paragrafo 9, per gli stessi motivi citati al considerando 220.

    (331)

    Come osservato al considerando 221, la Corte di giustizia ha confermato la legalità dell’utilizzo per analogia dell’articolo 2, paragrafo 9, per stabilire il prezzo all’esportazione ai fini del calcolo di undercutting e di underselling (50). Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

    (332)

    Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito analogamente al margine di dumping per tali società (cfr. considerando 138 e 182).

    6.2.   Conclusioni sul livello delle misure

    (333)

    In seguito alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base:

    Paese

    Società

    Margine di dumping (in %)

    Margine di pregiudizio (in %)

    Dazio antidumping definitivo

    Russia

    PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works

    36,6  %

    37,4  %

    36,6  %

    Novolipetsk Steel

    12,7  %

    10,3  %

    10,3  %

    PAO Severstal

    39,8  %

    31,3  %

    31,3  %

    Tutte le altre società

    39,8  %

    37,4  %

    37,4  %

    Turchia

    MMK Turkey

    10,5  %

    13,8  %

    10,5  %

    Tatmetal

    2,4  %

    10,1  %

    2,4  %

    Tezcan

    11,0  %

    13,7  %

    11,0  %

    Altre società che hanno collaborato

    8,0  %

    12,5  %

    8,0  %

    Tutte le altre società

    11,0  %

    13,8  %

    11,0  %

    7.   INTERESSE DELL’UNIONE

    (334)

    La Commissione ha esaminato se poteva concludere chiaramente che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità dell’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata sulla valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

    7.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

    (335)

    L’industria dell’Unione consta di 20 produttori in 14 Stati membri e impiega 9 237 addetti. La maggioranza dei produttori dell’Unione ha sostenuto la denuncia. Nessun produttore si è opposto all’apertura dell’inchiesta.

    (336)

    Come concluso nelle sezioni 4.5.4 e 5.3, la situazione dell’intera industria dell’Unione si è deteriorata a causa delle importazioni oggetto di dumping dalla Russia e dalla Turchia.

    (337)

    Le misure antidumping nei confronti delle importazioni dalla Russia e dalla Turchia dovrebbero ripristinare condizioni di commercio equo sul mercato dell’Unione e consentire all’industria dell’Unione di raggiungere livelli di profitto sostenibili per un’industria a così alta intensità di capitale. Si prevede che di conseguenza i produttori dell’Unione potranno riprendersi dalla situazione pregiudizievole, investire ulteriormente e rispettare i loro impegni, compresi quelli sociali e ambientali.

    (338)

    La mancata istituzione di misure comporterebbe forti perdite all’interno dell’industria dell’Unione, ne metterebbe in pericolo la redditività e probabilmente provocherebbe la chiusura di impianti di produzione e licenziamenti. L’assenza di misure potrebbe comportare la dipendenza dalle forniture da paesi terzi.

    (339)

    Il produttore esportatore Tezcan ha affermato che le importazioni di acciaio sono già controllate mediante misure di salvaguardia sull’acciaio e che saranno controllate, a partire dal 2023, anche dal monitoraggio relativo al CBAM (51). Altre parti, compreso il governo della Turchia, hanno fatto riferimento alle misure di difesa di cui godono già i produttori dell’Unione. Tutte queste argomentazioni sono respinte: la presente inchiesta antidumping affronta una questione distinta, non ancora coperta da una misura esistente.

    (340)

    La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di misure provvisorie era nell’interesse dell’industria dell’Unione.

    7.2.   Interesse degli importatori non collegati

    (341)

    Nessun importatore ha collaborato all’inchiesta.

    (342)

    L’associazione turca CIB ha indicato le carenze di approvvigionamento che potrebbero incidere negativamente sugli importatori dell’Unione. La Commissione ha ritenuto tale argomentazione priva di fondamento perché, oltre che sull’abbondante produzione dell’Unione, gli importatori e le catene di approvvigionamento possono contare sulle importazioni da numerosi paesi. Inoltre l’istituzione di misure antidumping non implica che siano vietate le importazioni dai paesi interessati. Il livello delle misure non dovrebbe impedire ai produttori di acciaio turchi e russi di vendere i propri AAC nell’Unione e agli importatori dell’Unione a prezzi equi. L’argomentazione è stata respinta.

    (343)

    La CIB ha osservato inoltre che le misure inciderebbero negativamente sugli importatori dell’Unione, che stanno ancora lottando per riprendersi dalla pandemia di COVID-19. Tale argomentazione non è sostenuta da elementi di prova e pertanto è stata respinta. La mancanza di collaborazione degli importatori non ha consentito alla Commissione di valutare se i loro risultati fossero negativi o se gli importatori non fossero in grado di trasferire agli acquirenti gli eventuali aumenti di prezzo.

    7.3.   Interesse degli utilizzatori

    (344)

    Nessun utilizzatore ha collaborato all’inchiesta.

    (345)

    L’Associazione dei costruttori europei di automobili ha presentato una comunicazione per chiedere che i costruttori di automobili dell’Unione siano esentati da eventuali misure che inciderebbero negativamente sulla loro competitività. La Commissione ha rilevato che il prodotto oggetto della presente inchiesta praticamente non è utilizzato nell’industria automobilistica e pertanto un eventuale impatto delle misure sul settore potrebbe essere solo irrilevante.

    (346)

    Le parti che rappresentano gli interessi dei produttori esportatori hanno indicato carenze di approvvigionamento che potrebbero incidere negativamente sugli utilizzatori dell’Unione. Le parti hanno asserito che i produttori dell’Unione erano impegnati a far ripartire le loro attività e non erano in grado di soddisfare la domanda crescente degli acquirenti, in particolare per quanto concerne i materiali sottili, i materiali stretti, i materiali di galvalume e i rotoli (coils) di peso inferiore a 10 tonnellate, che i produttori dell’Unione di solito non sarebbero disposti a fornire. L’argomentazione non era sostenuta da elementi di prova ed è stata respinta per i motivi illustrati al considerando 342.

    (347)

    L’associazione turca CIB ha chiesto che non fossero istituite misure, sulla base del fatto che nell’inchiesta del 2007 sulle fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (52) la Commissione aveva ritenuto che le misure non fossero nell’interesse dell’Unione, tra l’altro a causa degli scarsi profitti degli utilizzatori e delle loro difficoltà a trasferire gli aumenti di prezzo e dei problemi di approvvigionamento. L’argomentazione è stata respinta. La parte dell’argomentazione relativa ai problemi di approvvigionamento è respinta per i motivi di cui al considerando 342.

    (348)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno affermato che il ricorso a fonti di approvvigionamento alternative, che come indicato in tale considerando sono ampiamente disponibili, comporterebbe l’aumento dei prezzi di acquisto degli AAC per gli utilizzatori. La Commissione ha ricordato che l’obiettivo delle misure antidumping è quello di eliminare dal mercato dell’Unione le importazioni a prezzi sleali, al fine di ripristinare condizioni di parità per tutti gli operatori del mercato. Le stesse parti hanno messo in dubbio anche la disponibilità delle fonti alternative di cui al considerando 342, tenuto conto del ruolo degli importatori USA quali maggiori offerenti a livello mondiale. La Commissione ha osservato che nel periodo dell’inchiesta le importazioni da paesi diversi dai paesi interessati detenevano una quota di mercato del 9,9 %, nonostante la concorrenza sleale esercitata sul mercato dell’Unione dai paesi interessati con una quota di mercato del 12,9 %. Su tale base l’argomentazione è stata respinta.

    (349)

    Come indicato, gli utilizzatori non hanno risposto al questionario e pertanto non è stato possibile raccogliere dagli utilizzatori informazioni concernenti la loro redditività. L’allegato U-1 della denuncia contiene un calcolo a dimostrazione del fatto che, per le applicazioni nel settore edile, gli AAC rappresentavano una parte trascurabile del costo del prodotto finale. Secondo Eurofer, lo stesso varrebbe per altri segmenti a valle (53).

    (350)

    In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CIB e diversi produttori esportatori hanno affermato che tali informazioni erano inadeguate, senza tuttavia fornire una valutazione alternativa sensata dell’impatto dei costi per gli utilizzatori. Tali parti, come anche il governo della Russia, hanno affermato inoltre che dopo il periodo dell’inchiesta i prezzi degli AAC avrebbero registrato un’impennata e che questi ultimi aumenti di prezzo avrebbero «necessariamente» colpito pesantemente gli utilizzatori.

    (351)

    La Commissione ha ricordato che, nell’analisi sull’interesse dell’Unione, la valutazione d’impatto pertinente per gli utilizzatori dovrebbe prendere in considerazione l’eventuale impatto del dazio antidumping e non l’impatto di eventuali aumenti dei prezzi dovuti ad altri motivi. Poiché gli utilizzatori non hanno collaborato nell’inchiesta, la Commissione non era in grado di analizzare l’impatto degli sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta sulla situazione degli utilizzatori. Su tale base l’argomentazione è stata respinta.

    7.4.   Altri fattori

    (352)

    Alcune parti hanno affermato che i produttori di acciaio dell’Unione cercavano sistematicamente di mantenere il proprio oligopolio nel mercato dell’Unione e di eliminare la concorrenza internazionale. Le parti hanno osservato che i produttori dell’Unione coprivano già una quota significativa del libero mercato, che non comprendeva i volumi vincolati, e temevano un monopolio.

    (353)

    La Commissione ha ritenuto priva di fondamento l’argomentazione sull’oligopolio poiché, come affermato al considerando 335, esistono 20 produttori noti appartenenti a oltre 10 gruppi diversi, e si registrano consistenti importazioni da paesi terzi. In assenza di elementi di prova attestanti pratiche contrarie alla concorrenza, la quota di mercato attualmente detenuta dall’industria dell’Unione è trascurabile e non atta ad avallare tali argomentazioni riguardo a un oligopolio, né tanto meno a un monopolio. La Commissione fa riferimento al recente documento di lavoro dei suoi servizi (54) in cui ha osservato che, nella recente ondata di consolidamento, l’applicazione delle disposizioni sul controllo delle operazioni di concentrazione ha contribuito a mantenere dinamica la concorrenza nei mercati europei dell’acciaio, a vantaggio delle molte industrie a valle che utilizzano acciaio, si avvalgono di materiali convenienti per competere a livello mondiale e danno lavoro a milioni di europei. Vietando le concentrazioni anticoncorrenziali (ad esempio Tata Steel/ThyssenKrupp) o approvando le concentrazioni condizionate, come i disinvestimenti strutturali (ad esempio ArcelorMittal/Ilva), la normativa sulle concentrazioni ha garantito che gli acquirenti di acciaio europei non si trovino con meno scelta, prezzi più elevati o minore innovazione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

    7.5.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

    (354)

    Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi erano fondati motivi di ritenere che l’istituzione di misure sulle importazioni di AAC originari della Russia e della Turchia non fosse nell’interesse dell’Unione.

    8.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

    (355)

    Viste le conclusioni della Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base dovrebbero essere istituite misure antidumping definitive volte a impedire che venga causato un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame. I dazi antidumping dovrebbero essere stabiliti conformemente alla regola del dazio inferiore.

    (356)

    La Commissione ha osservato che dopo l’apertura dell’inchiesta, a causa dell’aggressione militare della Federazione russa contro l’Ucraina, l’UE ha imposto successivi pacchetti di sanzioni nei confronti della Russia che hanno interessato anche i prodotti di acciaio e/o le società siderurgiche produttrici ed esportatrici del prodotto oggetto dell’inchiesta dopo il periodo dell’inchiesta. Il più recente pacchetto di sanzioni concernenti il prodotto oggetto dell’inchiesta e/o i produttori esportatori contiene un divieto all’importazione di AAC. Tale divieto è entrato in vigore il 16 marzo 2022 (55). Poiché tali sanzioni sono collegate all’aggressione militare e alla situazione geopolitica sottostante, la loro portata, modulazione e/o durata sono imprevedibili. Inoltre le misure antidumping hanno una durata di cinque anni. Tenuto conto delle incertezze di cui sopra e del fatto che il Consiglio può ulteriormente modificare in qualsiasi momento la portata e la durata precise delle sanzioni, la Commissione ha ritenuto che esse non possano incidere sulle sue conclusioni nel presente procedimento.

    (357)

    Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

    Paese

    Società

    Dazio antidumping definitivo

    Russia

    PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works

    36,6  %

    Novolipetsk Steel

    10,3  %

    PAO Severstal

    31,3  %

    Tutte le altre società

    37,4  %

    Turchia

    MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş.

    10,5  %

    TatMetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş

    2,4  %

    Tezcan Galvanizli Yapi Elemanlari Sanayi ve Ticaret A.Ş.

    11,0  %

    Altre società che hanno collaborato

    8,0  %

    Tutte le altre società

    11,0  %

    (358)

    Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione delle società interessate constatata durante l’inchiesta. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario dei paesi interessati e fabbricato dalle entità giuridiche citate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

    (359)

    Una società tra quelle specificamente citate nel presente regolamento può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping nel caso di una successiva modifica del proprio nome. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione (56) e deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (360)

    Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre società dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta.

    (361)

    Per ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

    (362)

    Sebbene sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, la presentazione di tale fattura non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata, conformemente al diritto doganale.

    (363)

    Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione, che può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.

    9.   DISPOSIZIONI FINALI

    (364)

    Alla luce dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (57), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso di interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

    (365)

    Con il suo regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 (58) la Commissione ha istituito una misura di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione (59) la misura di salvaguardia è stata prorogata fino al 30 giugno 2024. Il prodotto in esame è una delle categorie di prodotto interessate dalla misura di salvaguardia. Di conseguenza, una volta superati i contingenti tariffari stabiliti a norma della misura di salvaguardia, sulle medesime importazioni sarebbero dovuti sia il dazio tariffario oltre contingente sia il dazio antidumping. Poiché un simile cumulo di misure antidumping e misure di salvaguardia può comportare un effetto sul commercio maggiore a quanto auspicabile, la Commissione ha deciso di impedire per il prodotto in esame l’applicazione concomitante del dazio antidumping e del dazio tariffario oltre contingente per la durata dell’applicazione della misura di salvaguardia.

    (366)

    Ciò significa che, qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto in esame e superi il livello dei dazi antidumping a norma del presente regolamento, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159. Durante il periodo di applicazione concomitante delle misure di salvaguardia e dei dazi antidumping, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile al prodotto in esame e sia fissato a un livello inferiore rispetto al livello dei dazi antidumping di cui al presente regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e i dazi antidumping più elevati istituiti a norma del presente regolamento. La parte dell’importo dei dazi antidumping non riscossi è sospesa.

    (367)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai legati o non legati; placcati o rivestiti — mediante galvanizzazione per immersione a caldo — di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio; passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l’oliatura o la sigillatura; contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio; presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, originari della Russia e della Turchia, attualmente classificati con i codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210410020, 7210410030, 7210490020, 7210490030, 7210610020, 7210610030, 7210690020, 7210690030, 7210908092, 7212300020, 7212300030, 7212506120, 7212506130, 7212506920, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920020, 7225920030, 7225990022, 7225990023, 7225990041, 7225990092, 7225990093, 7226993010, 7226993030, 7226997013, 7226997093, 7226997094).

    Sono esclusi i seguenti prodotti:

    i)

    quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi;

    ii)

    quelli solo laminati a caldo o a freddo.

    2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito, sono le seguenti:

    Paese

    Società

    Dazio antidumping definitivo

    Codice addizionale TARIC

    Russia

    PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works

    36,6  %

    C217

    Novolipetsk Steel

    10,3  %

    C216

    PAO Severstal

    31,3  %

    C218

    Tutte le altre società

    37,4  %

    C999

    Turchia

    MMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş.

    10,5  %

    C865

    TatMetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş

    2,4  %

    C866

    Tezcan Galvanizli Yapi Elemanlari Sanayi ve Ticaret A.Ş.

    11,0  %

    C867

    Altre imprese che hanno collaborato elencate nell’allegato

    8,0  %

     

    Tutte le altre società

    11,0  %

    C999

    3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

    4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai legati o non legati; placcati o rivestiti — mediante galvanizzazione per immersione a caldo — di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio; passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l’oliatura o la sigillatura; contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio; presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e superi l’equivalente livello ad valorem del dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.

    2.   Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa.

    3.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai legati o non legati; placcati o rivestiti — mediante galvanizzazione per immersione a caldo — di zinco e/o alluminio e/o magnesio, anche con lega di silicio; passivati chimicamente, con o senza ulteriore trattamento superficiale come l’oliatura o la sigillatura; contenenti in peso: non più di 0,5 % di carbonio, non più di 1,1 % di alluminio, non più di 0,12 % di niobio, non più di 0,17 % di titanio e non più di 0,15 % di vanadio; presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e sia fissato a un livello inferiore del dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e dazio antidumping più elevato di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

    4.   La parte dell’importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 3 è sospesa.

    5.   Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.

    Articolo 3

    L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Turchia e di assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. Un nuovo produttore esportatore deve dimostrare che:

    a)

    non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Turchia durante il periodo dell’inchiesta (1o gennaio 2020 - 31 dicembre 2020);

    b)

    non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

    c)

    ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

    (2)  GU C 245 del 24.6.2021, pag. 21.

    (3)  Nota al fascicolo t21.005164 del 6 luglio 2021.

    (4)  Nota al fascicolo t21.007177 del 21 ottobre 2021.

    (5)  I tre produttori dell’Unione inizialmente inclusi nel campione sono stati invitati a compilare il questionario all’atto della conferma del campione provvisorio il 6 luglio 2021, mentre il produttore dell’Unione che è stato aggiunto al campione (cfr. considerando 7) è stato invitato a farlo il 21 ottobre 2021.

    (6)  I questionari per i produttori dell’Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori erano disponibili al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2531

    (7)  Sentenza del Tribunale del 25 gennaio 2017, Rusal Armenal ZAO/Consiglio, T-512/09 RENV, ECLI:EU:T:2017:26, punto 130.

    (8)  Nel fascicolo non riservato t21.005520 il denunciante ha fornito un elenco di nove produttori dell’Unione e le pagine di un catalogo web a dimostrazione che tali produttori sono in grado di produrre AAC di spessore inferiore a 0,40 mm.

    (9)  Nel fascicolo non riservato t21.005520 il denunciante ha fornito esempi, sostenuti dalle norme UE applicabili, del fatto che gli AAC AluZinc e gli AAC con altri rivestimenti possono essere utilizzati alternativamente nel settore edile.

    (10)  Nel fascicolo non riservato t22.003396 il denunciante ha fornito esempi, sostenuti dalle norme UE applicabili, del fatto che gli AAC AluZinc e gli AAC con altri rivestimenti possono essere utilizzati in modo intercambiabile in taluni prodotti per intelaiature metalliche, coperture e rivestimenti.

    (11)  Relazione dell’organo d’appello, DS493 — Ucraina — Misure antidumping sul nitrato di ammonio (Russia), punto 6.97.

    (12)  Relazione del panel, DS473 — UE — Biodiesel (Argentina), punto 7.232.

    (13)  PJSC MMK e controllate. Bilanci consolidati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012, 2013 e 2014. Disponibili al seguente indirizzo: https://mmk.ru/en/investor/results-and-reports/financial-results/ (ultima consultazione: 25 ottobre 2021)

    (14)  La divulgazione del documento «Making of an interested-party transaction by the Issuer». Disponibile al seguente indirizzo: https://mmk.ru/en/about/corporate-governance/disclosure-of-information/essential-facts/. Al 4 aprile 2022 questo indirizzo non era ancora disponibile sul sito web della società. I documenti continuano ad essere accessibili al pubblico sul portale online del Corporate Information Disclosure Centre di LLC Interfax, https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9&attempt=1 (ultima consultazione: 4 aprile 2022).

    (15)  Allegati della relazione annuale 2017 di MMK. Disponibili al seguente indirizzo: https://mmk.ru/en/investor/results-and-reports/annual-reports/ (ultima consultazione: 4 aprile 2022).

    (16)  Relazione del panel, USA — Dazi antidumping e compensativi (Corea), WT/DS539/R, punto 7.36. Cfr. anche la relazione dell’organo d’appello, USA — Acciaio al carbonio (India), WT/DS436/AB/R, punto 4.421.

    (17)  Introduzione, punto 5 del questionario per i produttori esportatori in Russia (pag. 7). Disponibile al seguente indirizzo: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2531 (ultima consultazione: 10 giugno 2022).

    (18)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia e dell’Ucraina e che chiude l’inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24), considerando 569.

    (19)  Benché la società non abbia comunicato se ciascuna operazione di rivendita fosse una pura rivendita o una rivendita successiva a un’ulteriore trasformazione, con un semplice confronto tra NCP e quantitativi venduti da NLMK a NSSC e rivenduti da NSSC ad acquirenti indipendenti è possibile osservare che solo circa un terzo dei quantitativi rivenduti da NSSC rappresentavano merci non trasformate acquistate da NLMK nel periodo dell’inchiesta. Gli altri due terzi sono stati venduti dalle scorte o dopo un’ulteriore trasformazione, con conseguente variazione del tipo di prodotto.

    (20)  Considerando 71 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1).

    (21)  Sentenza del 5 ottobre 1988, Silver Seiko Limited e altri/Consiglio delle Comunità europee, C-273/85 e C-107/86, ECLI:EU:C:1988:466, punto 16.

    (22)  Sentenza del Tribunale di primo grado del 17 dicembre 2008, HEG Ltd, Graphite India Ltd/Consiglio dell’Unione europea, T-462/04, EU:T:2008:586, punto 64.

    (23)  t21.005086.

    (24)  I documenti che integrano l’allegato I-1 della denuncia sono acclusi alla nota al fascicolo t21.006245 dell’8 settembre 2021 (consultabile dalle parti interessate).

    (25)  Nota al fascicolo t22.001059 del 4 febbraio 2022 (consultabile dalle parti interessate).

    (26)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1948 della Commissione, del 25 novembre 2019, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 304 del 26.11.2019, pag. 10).

    (27)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 della Commissione, del 4 agosto 2020, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati acciai anticorrosione leggermente modificati (GU L 255 del 5.8.2020, pag. 36). Il metodo per stabilire le cifre indicate nella tabella 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156, descritto in dettaglio nella tabella 1, attinge dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione, da Eurostat e da stime del settore.

    (28)  I produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno venduto il prodotto simile per lo più direttamente ad acquirenti indipendenti nell’UE. Circa il 5 % di tali vendite nell’UE era effettuato tramite entità di vendita collegate, a prezzi analoghi a quelli delle vendite dirette ad acquirenti indipendenti.

    (29)  Sentenza del Tribunale del 2 aprile 2020, Hansol Paper Co. Ltd./Commissione, T-383/17, EU:T:2020:139, punti 200-203.

    (30)  Sentenza del Tribunale del 27 aprile 2022, Giant Electric Vehicle Kunshan Co. Ltd./Commissione, T-242/19, EU:T:2022:259.

    (31)  Sentenza del Tribunale del 4 maggio 2022, China Rubber Industry Association (CRIA) e China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC)/Commissione, T-30/19 e T-72/19, EU:T:2022:266, punti 128-131.

    (32)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C-260/20 P, EU:C:2022:370, punto 101.

    (33)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C-260/20 P, EU:C:2022:370.

    (34)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C-260/20 P, EU:C:2022:370, punto 105.

    (35)  Sentenza della Corte di giustizia del 12 maggio 2022, Commissione/Hansol Paper, C-260/20 P, EU:C:2022:370, punto 99.

    (36)  Poiché i produttori dell’Unione vendono per lo più direttamente ad acquirenti indipendenti nell’UE, la Commissione ha ritenuto che i margini di undercutting risultanti fossero sufficientemente rappresentativi.

    (37)  La risposta al questionario fornita da Eurofer è stata sottoposta a controllo incrociato a distanza.

    (38)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156.

    (39)  Cfr. l’analisi dei settori utilizzatori dell’acciaio dell’UE nel documento di Eurofer «Economic and steel market outlook 2021-2022, second quarter 2021 report» del maggio 2021, disponibile al seguente indirizzo: https://www.eurofer.eu/publications/economic-market-outlook/economic-and-steel-market-outlook-2021-2022-second-quarter/

    (40)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1948.

    (41)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1444 della Commissione, del 9 agosto 2017, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (C/2017/5512) (GU L 207 del 10.8.2017, pag. 1).

    (42)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 34 dell’8.2.2018, pag. 16).

    (43)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156.

    (44)  Sulla base dei dati contenuti nella denuncia, la CIB ha calcolato costi e prezzi trimestrali dell’industria dell’UE e i relativi profitti su base trimestrale, dal terzo trimestre del 2019 fino all’ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta (t21.007886 e t22.003104).

    (45)  In base ai volumi ricavati dalla banca dati Surveillance 2 solo per il 2020.

    (46)  Il 4 febbraio 2022 la Commissione ha fornito informazioni sui volumi e sui valori di importazione aggregati per paese esportatore, per l’anno civile 2020, in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta nella nota al fascicolo t22.001509.

    (47)  A titolo di esempio, cfr. i fascicoli non riservati in t21.005684 (Marcegaglia Carbon Steel Spa).

    (48)  Comunicazione della CIB t21.006224, tabella al punto 34.

    (49)  Le risultanze sono contenute nello studio «Impatti della pandemia di COVID-19 sui settori industriali dell’UE», richiesto dalla commissione per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) del Parlamento europeo e disponibile al seguente indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662903/IPOL_STU(2021)662903_EN.pdf

    (50)  Cfr. anche la sentenza del Tribunale del 22 settembre 2021, T-753/16, PAO Severstal, EU:T:2021:612, punto 272.

    (51)  Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere («CBAM») è inteso a imporre nuovi obblighi ai produttori stranieri che esportano determinati prodotti (compreso l’acciaio) nell’UE, a partire dal 2023.

    (52)  Decisione 2007/430/CE della Commissione, del 19 giugno 2007, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (FPF) originarie della Malaysia e di Taiwan e che libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio (GU L 160 del 21.6.2007, pag. 30).

    (53)  Cfr. tra l’altro la comunicazione di Eurofer in t21.007474.

    (54)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione «Towards Competitive and Clean European Steel» (Verso un acciaio europeo competitivo e pulito), SWD(2021) 353 final, del 5.5.2021, pagg. 4 e 5.

    (55)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) 2022/428 (GU L 87 I del 15.3.2022, pag. 13). Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20220413 per la versione consolidata del regolamento (UE) n. 833/2014, contenente tutte le modifiche relative al pacchetto di sanzioni.

    (56)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat, 170 Rue de la Loi, 1040 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.

    (57)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (58)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27).

    (59)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1029 della Commissione del 24 giugno 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione al fine di prorogare la misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 225 I del 25.6.2021, pag. 1).


    ALLEGATO

    Produttori esportatori turchi che hanno collaborato non inclusi nel campione

    Paese

    Nome

    Codice addizionale TARIC

    Turchia

    Atakaş Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

    C868

    Turchia

    Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş.

    C606

    Turchia

    Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.

    C869

    Turchia

    Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve T. A.Ş.

    C870

    Turchia

    Tosyalı Toyo Çelik A.Ş.

    C871

    Turchia

    Yildizdemir Çelik San.A.Ş.

    C872


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