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Document 32022R1392

    Regolamento (UE) 2022/1392 della Commissione dell’11 agosto 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 12 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/5718

    GU L 211 del 12.8.2022, p. 78–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1392/oj

    12.8.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 211/78


    REGOLAMENTO (UE) 2022/1392 DELLA COMMISSIONE

    dell’11 agosto 2022

    che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale (IAS) 12

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.

    (2)

    Il 7 maggio 2021 l’International Accounting Standards Board ha pubblicato modifiche al Principio contabile internazionale (IAS) 12 Imposte sul reddito. Tali modifiche precisano in che modo le imprese devono contabilizzare le imposte differite su operazioni quali leasing e obbligazioni di smantellamento e mirano a ridurre la diversità nell’iscrizione in bilancio di attività e passività fiscali differite su leasing e obbligazioni di smantellamento.

    (3)

    In conseguenza delle modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito, l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è stato anch’esso modificato al fine di garantire la coerenza tra tali principi.

    (4)

    Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito soddisfano i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.

    (5)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

    (1)

    il Principio contabile internazionale (IAS) 12 Imposte sul reddito è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento;

    (2)

    l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato conformemente alle modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito di cui all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Le imprese applicano le modifiche di cui all’articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2023 o successivamente.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’11 agosto 2022

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).


    ALLEGATO

    Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione

    Modifiche allo IAS 12

    Modifiche allo IAS 12 Imposte sul reddito

    I paragrafi 15, 22 e 24 sono modificati. Sono aggiunti i paragrafi 22 A e 98 J–98L.

    Rilevazione delle passività e delle attività fiscali differite

    Differenze temporanee imponibili

    15.

    Una passività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee imponibili salvo che tale passività derivi da:

    a)

    la rilevazione iniziale dell’avviamento; o

    b)

    la rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che:

    i)

    non rappresenta una aggregazione aziendale;

    ii)

    al momento dell’operazione non influenza né l’utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale); e

    iii)

    al momento dell’operazione non dà luogo a differenze temporanee imponibili e deducibili uguali.

    ...

    Rilevazione iniziale di attività o passività

    22.

    Al momento della rilevazione iniziale di un’attività o di una passività può emergere una differenza temporanea, per esempio nel caso in cui parte o tutto il costo di un’attività non sarà fiscalmente deducibile. Il criterio di contabilizzazione di tali differenze temporanee dipende dalla natura dell’operazione che ha comportato la rilevazione iniziale dell’attività o della passività:

    a)

    in una aggregazione aziendale, l’entità rileva qualsiasi passività o attività fiscale differita e ciò incide sul valore dell’avviamento o dell’utile derivante da un acquisto a prezzi favorevoli che la stessa rileva (si veda paragrafo 19);

    b)

    se l’operazione influenza l’utile contabile o il reddito imponibile, o dà luogo a differenze temporanee imponibili e deducibili uguali, l’entità rileva qualsiasi passività o attività fiscale differita e rileva nell’utile (perdita) d’esercizio l’onere fiscale o il provento fiscale differito che ne derivano (si veda paragrafo 59);

    c)

    se l’operazione non è una aggregazione aziendale, non influenza né l’utile contabile né il reddito imponibile e non dà luogo a differenze temporanee imponibili e deducibili uguali, l’entità, in assenza delle esenzioni previste dai paragrafi 15 e 24, rileverebbe la passività o l’attività fiscale differita che ne deriva e rettificherebbe del medesimo importo il valore contabile dell’attività o della passività. Tali rettifiche renderebbero meno trasparente il bilancio. Il presente Principio, quindi, non consente all’entità di rilevare la derivante passività o attività fiscale differita, né in sede di rilevazione iniziale né successivamente (cfr. il prossimo esempio). Inoltre, l’entità, man mano che il bene è ammortizzato, non contabilizza le successive variazioni di valore della passività o attività fiscale differita non rilevata.

    ...

    22 A

    Un’operazione che non è una aggregazione aziendale può comportare la rilevazione iniziale di un’attività e di una passività e, al momento dell’operazione, non influenzare né l’utile contabile né il reddito imponibile. Ad esempio, alla data di inizio del leasing il locatario solitamente rileva una passività del leasing e il corrispondente importo come parte del costo di un’attività consistente nel diritto di utilizzo. A seconda della normativa fiscale applicabile, in tale operazione possono emergere differenze temporanee imponibili e deducibili uguali al momento della rilevazione iniziale dell’attività e della passività. L’esenzione prevista dai paragrafi 15 e 24 non si applica a tali differenze temporanee e l’entità rileva qualsiasi passività e attività fiscale differita che ne deriva.

    ...

    Differenze temporanee deducibili

    24.

    Un’attività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze temporanee deducibili se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, salvo che l’attività fiscale differita derivi dalla rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che:

    a)

    non rappresenta una aggregazione aziendale;

    b)

    al momento dell’operazione non influenza né l’utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale); e

    c)

    al momento dell’operazione non dà luogo a differenze temporanee imponibili e deducibili uguali.

    ...

    Data di entrata in vigore

    ...

    98 J

    Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione, pubblicato nel maggio 2021, ha modificato i paragrafi 15, 22 e 24 e aggiunto il paragrafo 22 A. L’entità deve applicare tali modifiche in conformità dei paragrafi 98K-98L a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

    98K

    L’entità deve applicare Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione alle operazioni effettuate all’inizio o dopo l’inizio del primo esercizio comparativo presentato.

    98L

    L’entità che applica Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione deve anche, all’inizio del primo esercizio comparativo presentato:

    a)

    rilevare l’attività fiscale differita, se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, e la passività fiscale differita per tutte le differenze temporanee deducibili e imponibili associate a:

    i)

    attività consistenti nel diritto di utilizzo e passività del leasing; e

    ii)

    smantellamenti, ripristini e passività similari e i corrispondenti importi rilevati come parte del costo della relativa attività; e

    b)

    rilevare l’effetto cumulativo dell’applicazione iniziale delle modifiche come rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o, a seconda del caso, di altra componente del patrimonio netto) a tale data.

    Modifiche all’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard

    È aggiunto il paragrafo 39AH. Nell’Appendice B è modificato il paragrafo B1 e sono aggiunti il paragrafo B14 e il relativo titolo.

    Data di entrata in vigore

    ...

    39AH

    Imposte differite relative ad attività e passività derivanti da una singola operazione, pubblicato nel maggio 2021, ha modificato il paragrafo B1 e aggiunto il paragrafo B14. L’entità deve applicare tali modifiche a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2023 o in data successiva. È consentita l’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato.

    ...


    Appendice B

    Eccezioni all’applicazione retroattiva di alcuni IFRS

    La presente appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.

    B1

    L’entità deve applicare le seguenti eccezioni:

    ...

    g)

    finanziamenti pubblici (paragrafi B10-B12);

    h)

    contratti assicurativi (paragrafo B13); e

    i)

    imposte differite relative a leasing e smantellamenti, ripristini e passività similari (paragrafo B14).

    ...

    Imposte differite relative a leasing e smantellamenti, ripristini e passività similari

    B14

    I paragrafi 15 e 24 dello IAS 12 Imposte sul reddito esentano l’entità dalla rilevazione di un’attività o una passività fiscale differita in circostanze particolari. Nonostante tale esenzione, alla data di passaggio agli IFRS il neo-utilizzatore deve rilevare l’attività fiscale differita, se è probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, e la passività fiscale differita per tutte le differenze temporanee deducibili e imponibili associate a:

    a)

    attività consistenti nel diritto di utilizzo e passività del leasing; e

    b)

    smantellamenti, ripristini e passività similari e i corrispondenti importi rilevati come parte del costo della relativa attività.


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