Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1329

Regolamento (UE) 2022/1329 del Consiglio del 28 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 377/2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

ST/11045/2022/INIT

GU L 201 del 1.8.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1329/oj

1.8.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 201/1


REGOLAMENTO (UE) 2022/1329 DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 377/2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2022/1335, del 28 luglio 2022, che modifica la decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio (2) attua la decisione 2012/285/PESC del Consiglio (3) disponendo misure specifiche, fra cui il congelamento di fondi, nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau.

(2)

La decisione (PESC) 2022/1335 modifica il titolo della decisione 2012/285/PESC.

(3)

È necessaria pertanto un'azione normativa a livello dell'Unione per attuare la decisione (PESC) 2022/1335, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 377/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il titolo del regolamento (UE) n. 377/2012 è sostituito dal seguente: «Regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


(1)  Cfr. pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  Regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1).

(3)  Decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 36).


Top