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Document 32022R1329
Council Regulation (EU) 2022/1329 of 28 July 2022 amending Regulation (EU) No 377/2012 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies threatening the peace, security or stability of the Republic of Guinea-Bissau
Regolamento (UE) 2022/1329 del Consiglio del 28 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 377/2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
Regolamento (UE) 2022/1329 del Consiglio del 28 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 377/2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
ST/11045/2022/INIT
GU L 201 del 1.8.2022, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.8.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 201/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2022/1329 DEL CONSIGLIO
del 28 luglio 2022
che modifica il regolamento (UE) n. 377/2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2022/1335, del 28 luglio 2022, che modifica la decisione 2012/285/PESC concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio (2) attua la decisione 2012/285/PESC del Consiglio (3) disponendo misure specifiche, fra cui il congelamento di fondi, nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau. |
(2) |
La decisione (PESC) 2022/1335 modifica il titolo della decisione 2012/285/PESC. |
(3) |
È necessaria pertanto un'azione normativa a livello dell'Unione per attuare la decisione (PESC) 2022/1335, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 377/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il titolo del regolamento (UE) n. 377/2012 è sostituito dal seguente: «Regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea-Bissau».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) Cfr. pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (GU L 119 del 4.5.2012, pag. 1).
(3) Decisione 2012/285/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau e che abroga la decisione 2012/237/PESC (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 36).