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Document 32022R1250

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1250 della Commissione del 19 luglio 2022 relativo all’autorizzazione delle sostanze acrilato di etile, isovalerato di pentile, 2–metilbutirrato di metile, 2–metilundecanale, acido (2E)–metilcrotonico, (E,Z)–deca–2,4–dienoato di etile, butan–2–one, acetato di cicloesile, 3,4–dimetilciclopentan–1,2–dione, 5–etil–3–idrossi–4–metilfuran–2(5H)–one, butirrato di fenetile, fenilacetato di esile, 4–metilacetofenone, 4–metossiacetofenone, 3–metilfenolo, 3,4–dimetilfenolo, 1–metossi–4–metilbenzene, trimetilossazolo e 4,5–diidrotiofen-3(2H)–one come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2022/5029

GU L 191 del 20.7.2022, p. 13–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1250/oj

20.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 191/13


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1250 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2022

relativo all’autorizzazione delle sostanze acrilato di etile, isovalerato di pentile, 2–metilbutirrato di metile, 2–metilundecanale, acido (2E)–metilcrotonico, (E,Z)–deca–2,4–dienoato di etile, butan–2–one, acetato di cicloesile, 3,4–dimetilciclopentan–1,2–dione, 5–etil–3–idrossi–4–metilfuran–2(5H)–one, butirrato di fenetile, fenilacetato di esile, 4–metilacetofenone, 4–metossiacetofenone, 3–metilfenolo, 3,4–dimetilfenolo, 1–metossi–4–metilbenzene, trimetilossazolo e 4,5–diidrotiofen-3(2H)–one come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L’articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Le sostanze acrilato di etile, isovalerato di pentile, 2-metilbutirrato di metile, 2-metilundecanale, acido (2E)-metilcrotonico, (E,Z)-deca-2,4-dienoato di etile, butan-2-one, acetato di cicloesile, 3,4-dimetilciclopentan-1,2-dione, 5-etil-3-idrossi-4-metilfuran-2(5H)-one, butirrato di fenetile, fenilacetato di esile, 4-metilacetofenone, 4-metossiacetofenone, 3-metilfenolo, 3,4-dimetilfenolo, 1-metossi-4-metilbenzene, trimetilossazolo e 4,5-diidrotiofen-3(2H)-one sono state autorizzate per un periodo illimitato in conformità alla direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Tali sostanze sono state iscritte successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7 del medesimo, sono state presentate alcune domande di rivalutazione di tali additivi destinati a tutte le specie animali.

(4)

Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano autorizzati anche per l’utilizzo nell’acqua di abbeveraggio. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 non autorizza tuttavia l’utilizzo di aromatizzanti nell’acqua di abbeveraggio. Pertanto l’uso di tali additivi nell’acqua di abbeveraggio non dovrebbe essere consentito.

(5)

Il richiedente ha chiesto che gli additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(6)

Nei pareri del 1o febbraio 2012 (3), del 7 marzo 2012 (4), del 25 aprile 2012 (5), del 17 ottobre 2012 (6), del 12 marzo 2013 (7), del 5 marzo 2014 (8), del 20 ottobre 2015 (9), del 26 gennaio 2016 (10), dell’8 marzo 2016 (11), del 20 aprile 2016 (12), del 25 maggio 2016 (13), del 12 luglio 2016 (14) e del 19 ottobre 2016 (15) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, gli additivi non hanno un’incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre concluso che gli additivi dovrebbero essere considerati irritanti per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie e sensibilizzanti della pelle. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell’additivo.

(7)

Dato che gli additivi sono riconosciuti come aromi per i prodotti alimentari e che la loro funzione nei mangimi sarebbe essenzialmente identica a quella svolta negli alimenti, l’Autorità ha concluso che non è necessaria alcuna ulteriore dimostrazione della loro efficacia. Essa ha verificato anche la relazione sui metodi di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(8)

La valutazione degli additivi in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’utilizzo di tali sostanze come specificato nell’allegato del presente regolamento.

(9)

Al fine di permettere un migliore controllo è opportuno prevedere determinate condizioni. In particolare sull’etichetta degli additivi per mangimi dovrebbe essere indicato un tenore raccomandato. Qualora tale tenore venga superato, è opportuno che l’etichetta delle premiscele contenga determinate informazioni.

(10)

Il fatto che l’utilizzo degli additivi come aromatizzanti non sia autorizzato nell’acqua di abbeveraggio non ne esclude l’utilizzo in mangimi composti somministrati nell’acqua.

(11)

Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione delle sostanze in questione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’autorizzazione.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze specificate nell’allegato, appartenenti alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «aromatizzanti», sono autorizzate come additivi nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1.   Le sostanze specificate nell’allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 9 febbraio 2023, in conformità alle norme applicabili prima del 9 agosto 2022, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.

2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 9 agosto 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 9 agosto 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.

3.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 9 agosto 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 9 agosto 2022, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2022

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)   EFSA Journal 2012;10(2):2573.

(4)   EFSA Journal 2012;10(3):2625.

(5)   EFSA Journal 2012;10(5):2678.

(6)   EFSA Journal 2012;10(10):2927.

(7)   EFSA Journal 2013;11(4):3169.

(8)   EFSA Journal 2014;12(3):3608.

(9)   EFSA Journal 2015;13(11):4268.

(10)   EFSA Journal 2016;14(2):4390.

(11)   EFSA Journal 2016;14(6):4441.

(12)   EFSA Journal 2016;14(6):4475.

(13)   EFSA Journal 2016;14(6):4512.

(14)   EFSA Journal 2016;14(8):4557.

(15)   EFSA Journal 2016;14(11):4618.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici

Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b09037

Acrilato di etile

Composizione dell’additivo

Acrilato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acrilato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: 97 %

Formula chimica: C5H8O2

Numero CAS: 140-88-5

Numero FLAVIS: 09.037

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

suini e pollame: 1 mg;

altre specie o categorie di animali: 1,5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

9 agosto 2032

Metodo di analisi  (1)

Per l’identificazione dell’acrilato di etile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici

Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b09499

Isovalerato di pentile

Composizione dell’additivo

Isovalerato di pentile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Isovalerato di pentile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: 98 %

Formula chimica: C10H20O2

Numero CAS: 25415-62-7

Numero FLAVIS: 09.499

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

suini e pollame: 1 mg;

altre specie o categorie di animali: 1,5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

9 agosto 2032

Metodo di analisi  (2)

Per l’identificazione dell’isovalerato di pentile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici

Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b09519

2-metilbutirrato di metile

Composizione dell’additivo

2-metilbutirrato di metile

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-metilbutirrato di metile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: 95 %

Formula chimica: C9H18O2

Numero CAS: 15706-73-7

Numero FLAVIS: 09.519

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

suini e pollame: 1 mg;

altre specie o categorie di animali: 1,5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

9 agosto 2032

Metodo di analisi  (3)

Per l’identificazione del 2-metilbutirrato di metile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici

Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b05077

2-metilundecanale

Composizione dell’additivo

2-metilundecanale

Caratterizzazione della sostanza attiva

2-metilundecanale

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: 97 %

Formula chimica: C12H24O

Numero CAS: 110-41-8

Numero FLAVIS: 05.077

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

suini e pollame: 1 mg;

altre specie o categorie di animali: 1,5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

9 agosto 2032

Metodo di analisi  (4)

Per l’identificazione del 2-metilundecanale nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

 


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici

Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b08064

Acido (2E)-metilcrotonico

Composizione dell’additivo

Acido (2E)-metilcrotonico

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acido (2E)-metilcrotonico

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99 %

Formula chimica: C5H8O2

Numero CAS: 80-59-1

Numero FLAVIS: 08.064

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

animali marini: 0,05 mg;

altre specie o categorie di animali: 1 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

9 agosto 2032

Metodo di analisi  (5)

Per l’identificazione dell’acido (2E)-metilcrotonico nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici

Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b09260

(E,Z)-deca-2,4-dienoato di etile

Composizione dell’additivo

(E,Z)-deca-2,4-dienoato di etile

Caratterizzazione della sostanza attiva

(E,Z)-deca-2,4-dienoato di etile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 90 %

Formula chimica: C12H20O2

Numero CAS: 3025-30-7

Numero FLAVIS: 09.260

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

animali marini: 0,05 mg;

altre specie o categorie di animali: 1 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

9 agosto 2032

Metodo di analisi  (6)

Per l’identificazione dell’(E,Z)-deca-2,4-dienoato di etile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici

Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b07053

Butan-2-one

Composizione dell’additivo

Butan-2-one

Caratterizzazione della sostanza attiva

Butan-2-one

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: min. 99,5 %

Formula chimica: C4H8O

Numero CAS: 78-93-3

Numero FLAVIS: 07.053

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

suini e pollame: 1 mg;

altre specie o categorie di animali: 1,5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

9 agosto 2032

Metodo di analisi  (7)

Per l’identificazione del butan-2-one nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici

Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b09027

Acetato di cicloesile

Composizione dell’additivo

Acetato di cicloesile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Acetato di cicloesile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: > 98 %

Formula chimica: C8H14O2

Numero CAS: 622-45-7

Numero FLAVIS: 09.027

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

animali marini: 0,05 mg;

altre specie o categorie di animali: 1 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

9 agosto 2032

Metodo di analisi  (8)

Per l’identificazione dell’acetato di cicloesile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici

Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b07075

3,4-dimetilciclopentan-1,2-dione

Composizione dell’additivo

3,4-dimetilciclopentan-1,2-dione

Caratterizzazione della sostanza attiva

3,4-dimetilciclopentan-1,2-dione

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: > 98 %

Formula chimica: C7H10O2

Numero CAS: 13494-06-9

Numero FLAVIS: 07.075

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

cani e gatti: 5 mg;

animali marini: 0,05 mg

altre specie o categorie di animali: 0,5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

9 agosto 2032

Metodo di analisi  (9)

Per l’identificazione del 3,4-dimetilciclopentan-1,2-dione nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici

Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b10023

5-etil-3-idrossi-4-metilfuran-2(5H)-one

Composizione dell’additivo

5-etil-3-idrossi-4-metilfuran-2(5H)-one

Caratterizzazione della sostanza attiva

5-etil-3-idrossi-4-metilfuran-2(5H)-one

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: 95 %

Formula chimica: C7H10O3

Numero CAS: 698-10-2

Numero FLAVIS: 10.023

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

animali marini: 0,05 mg;

pollame e suini: 0,05 mg;

altre specie o categorie di animali: 0,08 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

9 agosto 2032

Metodo di analisi  (10)

Per l’identificazione del 5-etil-3-idrossi-4-metilfuran-2(5H)-one nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici

Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b09168

Butirrato di fenetile

Composizione dell’additivo

Butirrato di fenetile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Butirrato di fenetile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: 97 %

Formula chimica: C12H16O2

Numero CAS: 103-52-6

Numero FLAVIS: 09.168

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

suini e pollame: 1 mg;

altre specie o categorie di animali: 1,5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

9 agosto 2032

Metodo di analisi  (11)

Per l’identificazione del butirrato di fenetile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

 


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici

Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b09804

Fenilacetato di esile

Composizione dell’additivo

Fenilacetato di esile

Caratterizzazione della sostanza attiva

Fenilacetato di esile

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: 97 %

Formula chimica: C14H20O2

Numero CAS: 5421-17-0

Numero FLAVIS: 09.804

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

suini e pollame: 1 mg;

altre specie o categorie di animali: 1,5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

9 agosto 2032

Metodo di analisi  (12)

Per l’identificazione del fenilacetato di esile nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).

 


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici

Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b07022

4-metilacetofenone

Composizione dell’additivo

4-metilacetofenone

Caratterizzazione della sostanza attiva

4-metilacetofenone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: > 95 %

Formula chimica: C9H10O

Numero CAS: 122-00-9

Numero FLAVIS: 07.022

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

animali marini: 0,05 mg;

gatti: 1 mg;

altre specie o categorie di animali: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

9 agosto 2032

Metodo di analisi  (13)

Per l’identificazione del 4-metilacetofenone nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici

Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b07038

4-metossiacetofenone

Composizione dell’additivo

4-metossiacetofenone

Caratterizzazione della sostanza attiva

4-metossiacetofenone

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: > 97 %

Formula chimica: C9H10O2

Numero CAS: 100-06-1

Numero FLAVIS: 07.038

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

animali marini: 0,05 mg;

gatti: 1 mg;

altre specie o categorie di animali: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

9 agosto 2032

Metodo di analisi  (14)

Per l’identificazione del 4-metossiacetofenone nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici

Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b04026

3-metilfenolo

Composizione dell’additivo

3-metilfenolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

3-metilfenolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: 98 %

Formula chimica: C7H8O

Numero CAS: 108-39-4

Numero FLAVIS: 04.026

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

9 agosto 2032

Metodo di analisi  (15)

Per l’identificazione del 3-metilfenolo nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici

Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b04048

3,4-dimetilfenolo

Composizione dell’additivo

3,4-dimetilfenolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

3,4-dimetilfenolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: 98 %

Formula chimica: C8H10O

Numero CAS: 95-65-8

Numero FLAVIS: 04.048

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

9 agosto 2032

Metodo di analisi  (16)

Per l’identificazione del 3,4-dimetilfenolo nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici

Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b04015

1-metossi-4-metilbenzene

Composizione dell’additivo

1-metossi-4-metilbenzene

Caratterizzazione della sostanza attiva

1-metossi-4-metilbenzene

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: 99 %

Formula chimica: C8H10O

Numero CAS: 104-93-8

Numero FLAVIS: 04.015

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 1 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

9 agosto 2032

Metodo di analisi  (17)

Per l’identificazione dell’1-metossi-4-metilbenzene nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici

Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b13169

Trimetilossazolo

Composizione dell’additivo

Trimetilossazolo

Caratterizzazione della sostanza attiva

Trimetilossazolo

Prodotto mediante sintesi chimica

Purezza: > 95 %

Formula chimica: C6H9ON

Numero CAS: 20662-84-4

Numero FLAVIS: 13.169

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %:

animali marini: 0,05 mg;

pollame e suini: 0,3 mg;

altre specie o categorie di animali: 0,5 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

9 agosto 2032

Metodo di analisi  (18)

Per l’identificazione del trimetilossazolo nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


Numero di identificazione dell’additivo

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici

Gruppo funzionale: aromatizzanti

2b15012

4,5-diidrotiofen-3(2H)-one

Composizione dell’additivo

4,5-diidrotiofen-3(2H)-one

Caratterizzazione della sostanza attiva

4,5-diidrotiofen-3(2H)-one

Prodotto mediante sintesi chimica.

Purezza: 97 %

Formula chimica: C4H6OS

Numero CAS: 1003-04-9

Numero FLAVIS: 15.012

Tutte le specie animali

1.

L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

2.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

3.

L’etichetta dell’additivo deve recare la seguente indicazione:

«Tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 0,05 mg.»

4.

Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull’etichetta della premiscela se il livello d’uso su tale etichetta comporta il superamento del livello di cui al punto 3.

5.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

9 agosto 2032

Metodo di analisi  (19)

Per l’identificazione del 4,5-diidrotiofen-3(2H)-one nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi:

gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(3)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(4)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(5)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(6)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(7)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(8)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(9)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(10)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

(11)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en

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