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Document 32022R0862

    Regolamento di esecuzione (UE) 2022/862 della Commissione del 1o giugno 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2022/3658

    GU L 151 del 2.6.2022, p. 45–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/862/oj

    2.6.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 151/45


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/862 DELLA COMMISSIONE

    del 1o giugno 2022

    che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo e che abroga l'articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione (2) istituisce l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione.

    (2)

    Alcuni Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») hanno comunicato alla Commissione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, informazioni utili ai fini dell'aggiornamento di tale elenco. Anche paesi terzi e organizzazioni internazionali hanno trasmesso informazioni utili. In base alle informazioni fornite l'elenco dovrebbe essere aggiornato.

    (3)

    La Commissione ha informato tutti i vettori aerei interessati, direttamente o tramite le autorità responsabili della supervisione regolamentare, in merito ai fatti e alle considerazioni salienti che costituirebbero la base della decisione di imporre loro un divieto operativo all'interno dell'Unione o di modificare le condizioni di un divieto operativo imposto a un vettore aereo figurante nell'elenco di cui all'allegato A o B del regolamento (CE) n. 474/2006.

    (4)

    La Commissione ha offerto ai vettori aerei interessati la possibilità di consultare tutta la documentazione pertinente, di trasmettere osservazioni scritte e di essere ascoltati dalla Commissione e dal comitato istituito dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2111/2005 (il «comitato per la sicurezza aerea dell'UE»).

    (5)

    La Commissione ha informato il comitato per la sicurezza aerea dell'UE in merito alle consultazioni congiunte in corso, nel quadro del regolamento (CE) n. 2111/2005 e del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione (3), con le autorità competenti e i vettori aerei di Armenia, Iraq, Kazakhstan, Moldova, Pakistan, Russia e Sud Sudan. La Commissione ha inoltre informato il comitato per la sicurezza aerea dell'UE riguardo alla situazione della sicurezza aerea nella Repubblica del Congo, nella Guinea equatoriale, nel Madagascar e nel Suriname.

    (6)

    L'Agenzia ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE in merito alle valutazioni tecniche effettuate per la valutazione iniziale e il monitoraggio continuo delle autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi («TCO») a norma del regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione (4).

    (7)

    L'Agenzia ha inoltre informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE in merito ai risultati delle analisi delle ispezioni di rampa effettuate nel quadro del programma di valutazione della sicurezza degli aeromobili stranieri («SAFA») conformemente al regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (5).

    (8)

    L'Agenzia ha anche informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE in merito ai progetti di assistenza tecnica attuati nei paesi terzi interessati da un divieto operativo a norma del regolamento (CE) n. 474/2006. L'Agenzia ha altresì fornito informazioni sui piani e sulle richieste di ulteriore assistenza tecnica e di cooperazione per migliorare la capacità amministrativa e tecnica delle autorità dell'aviazione civile nei paesi terzi, nell'intento di aiutarle a correggere situazioni di non conformità alle norme internazionali di sicurezza applicabili nel settore dell'aviazione civile. Gli Stati membri sono stati invitati a rispondere a tali richieste su base bilaterale, in coordinamento con la Commissione e l'Agenzia. A tale proposito la Commissione ha ribadito l'utilità di informare la comunità internazionale del trasporto aereo, in particolare mediante lo strumento del partenariato di assistenza nell'attuazione della sicurezza aerea dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale («ICAO»), riguardo all'assistenza tecnica prestata dall'Unione e dagli Stati membri ai paesi terzi per migliorare la sicurezza aerea a livello mondiale.

    (9)

    Eurocontrol ha aggiornato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE sulla situazione delle funzioni di allarme del SAFA e dei TCO e ha fornito statistiche relative ai messaggi di allerta per i vettori aerei soggetti a divieto operativo.

    Vettori aerei dell'Unione

    (10)

    In seguito all'analisi, a cura dell'Agenzia, delle informazioni risultanti dalle ispezioni di rampa effettuate sugli aeromobili di vettori aerei dell'Unione e dalle ispezioni in materia di standardizzazione effettuate dall'Agenzia, integrate anche dalle informazioni derivanti dalle ispezioni e dagli audit specifici effettuati dalle autorità aeronautiche nazionali, vari Stati membri e l'Agenzia, in qualità di autorità competenti, hanno adottato determinate misure correttive ed esecutive e ne hanno informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE.

    (11)

    Gli Stati membri e l'Agenzia, in qualità di autorità competenti, hanno ribadito la loro disponibilità a intervenire secondo necessità laddove informazioni pertinenti in materia di sicurezza dovessero indicare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità dei vettori aerei dell'Unione alle pertinenti norme di sicurezza.

    Vettori aerei dell'Armenia

    (12)

    Nel giugno 2020, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/736 della Commissione (6), i vettori aerei certificati in Armenia sono stati inclusi nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

    (13)

    Il 29 aprile 2022 si è tenuta una riunione tecnica tra la Commissione, l'Agenzia, gli Stati membri e il comitato per l'aviazione civile («CAC») dell'Armenia, nel corso della quale il CAC ha fornito un aggiornamento sulle misure adottate dopo la riunione tecnica del 3 novembre 2021 al fine di rimediare alle carenze di sicurezza individuate. Le principali misure sono la modifica della legislazione in materia di aviazione civile e delle relative norme di accompagnamento, i miglioramenti relativi alla struttura e al personale del CAC e l'aggiornamento del sistema CAC per la gestione delle qualifiche e della formazione dei suoi ispettori, compresa la formazione supplementare iniziale, periodica e sul posto di lavoro. Il CAC ha inoltre spiegato di aver sviluppato ulteriori procedure di sorveglianza e liste di controllo in vari settori e ha elaborato il piano nazionale per la sicurezza aerea e il regolamento sulla segnalazione di eventi in materia di sicurezza, che saranno adottati nel 2022. Tutto questo materiale sarà esaminato attentamente dalla Commissione e dall'Agenzia.

    (14)

    Il CAC ha fornito un aggiornamento sulle misure adottate in relazione al suo piano d'azione correttivo («PAC») per quanto riguarda le osservazioni formulate durante la visita di valutazione in loco dell'Unione del 2020. Tali misure comprendevano l'aggiornamento dei processi di pianificazione e formazione delle risorse umane e di diverse procedure e liste di controllo per migliorare le sue attività di sorveglianza della sicurezza, la realizzazione di una banca dati elettronica a sostegno delle sue attività di sorveglianza e lo sviluppo del suo sistema di segnalazione di eventi in materia di sicurezza.

    (15)

    Inoltre, nell'ambito degli sforzi dell'Unione volti ad assistere il CAC nell'affrontare le sue esigenze di miglioramento della sicurezza aerea, nel marzo 2022 l'Agenzia ha avviato un progetto tecnico specifico volto a rafforzare la sorveglianza della sicurezza del CAC nei settori delle operazioni di volo e dell'aeronavigabilità.

    (16)

    Sulla base di tutte le informazioni disponibili, si ritiene che il CAC abbia apportato alcuni miglioramenti degni di nota alla sua capacità di sorveglianza della sicurezza. Si riconosce inoltre che il CAC sembra impegnato a proseguire gli sforzi volti a sviluppare ulteriormente le sue capacità di sorveglianza e a risolvere i problemi di sicurezza individuati. Nonostante questi sviluppi positivi, al momento non vi sono prove fondate sufficienti del fatto che il CAC abbia affrontato efficacemente tutte le carenze individuate durante la visita di valutazione in loco del febbraio 2020 che ha portato alla decisione di imporre un divieto operativo a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2020/736. Le informazioni fornite sui potenziali miglioramenti richiedono ulteriori verifiche attraverso riunioni tecniche supplementari ed eventualmente mediante conferma in loco.

    (17)

    Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per il momento, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei dell'Armenia.

    (18)

    Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Armenia alle pertinenti norme internazionali di sicurezza dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

    Vettori aerei dell'Iraq

    (19)

    Nel dicembre 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2322 della Commissione (7), il vettore aereo Iraqi Airways è stato incluso nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

    (20)

    Nel febbraio 2022 l'autorità per l'aviazione civile irachena («ICAA») e Iraqi Airways hanno presentato alla Commissione informazioni sulle azioni e sulle misure adottate per migliorare i loro sistemi e le loro capacità di sorveglianza e gestione della sicurezza. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione osserva che sono stati compiuti alcuni progressi per affrontare i problemi di sicurezza rilevati. Sono state tuttavia individuate alcune carenze riguardanti tra l'altro la qualità delle liste di controllo utilizzate dagli ispettori dell'ICAA per i processi di certificazione e sorveglianza nonché il piano di formazione dell'ICAA e la sua attuazione. La valutazione dei risultati della sorveglianza dell'ICAA ha evidenziato diverse carenze, in particolare per quanto riguarda il modo in cui sono elaborate le conclusioni della sorveglianza e il seguito dato. A tale riguardo è stato inoltre osservato che gli ispettori dell'ICAA non hanno adottato misure esecutive adeguate ove necessario.

    (21)

    La valutazione delle informazioni fornite da Iraqi Airways ha evidenziato che il vettore aereo ha compiuto progressi significativi in diversi settori. È stato osservato che il vettore aereo si era avvalso dei servizi di un consulente esterno ai fini dell'audit del vettore aereo e dell'elaborazione di un PAC, attualmente in fase di attuazione.

    (22)

    È stato avviato un programma di monitoraggio dei dati di volo per migliorare ulteriormente la quantità dei dati da analizzare e da utilizzare per lo sviluppo di misure di miglioramento della sicurezza. Inoltre è stato istituito un sistema di segnalazione interno, sono state avviate riunioni sulla sicurezza a diversi livelli strategici e sono stati rivisti alcuni manuali dell'organizzazione.

    (23)

    Nonostante i progressi di cui sopra permane una serie di sfide, tra cui il fatto che devono ancora essere installate diverse applicazioni software per la manutenzione, le operazioni di volo e la gestione dei documenti. Il vettore aereo deve inoltre migliorare le proprie funzioni e procedure per rispondere alle conclusioni della sorveglianza formulate dall'ICAA. Inoltre, sebbene Iraqi Airways abbia sviluppato un sistema di gestione della qualità («QMS»), sembra che non sia in grado di dare un seguito adeguato a tutti i rilievi mossi nell'ambito di tale sistema.

    (24)

    Il 14 dicembre 2021 e il 4 maggio 2022, su richiesta dell'Iraq e nell'ambito delle attività di monitoraggio continuo della Commissione, si sono tenute due riunioni tecniche tra la Commissione, l'Agenzia, gli Stati membri, l'ICAA e Iraqi Airways. In entrambe le occasioni l'ICAA ha presentato i progressi compiuti nell'affrontare i problemi di sicurezza per quanto riguarda la sua capacità di garantire un'efficace sorveglianza della sicurezza nel paese, in particolare per quanto concerne la sorveglianza di Iraqi Airways. Iraqi Airways ha presentato i progressi compiuti nell'affrontare le carenze di sicurezza individuate in precedenza che avevano portato l'Agenzia ad adottare una decisione negativa in merito all'autorizzazione TCO nonché altri miglioramenti associati in materia di sicurezza.

    (25)

    L'ICAA e Iraqi Airways hanno dimostrato di possedere una visione e ambizioni chiare per il miglioramento della conformità alla normativa e delle prestazioni in materia di sicurezza. Sono tuttavia necessari ulteriori miglioramenti. La Commissione continuerà a dialogare con l'ICAA e Iraqi Airways per monitorarne gli sforzi volti a rafforzare le capacità di sorveglianza e gestione della sicurezza e per contribuirvi. In tale contesto è stato osservato che l'Agenzia avvierà un progetto di assistenza tecnica nel corso del 2022 al fine di sostenere l'ICAA nei suoi sforzi volti a migliorare la sorveglianza della sicurezza aerea in Iraq.

    (26)

    Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per il momento, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei dell'Iraq.

    (27)

    Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Iraq alle pertinenti norme internazionali di sicurezza dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

    (28)

    Qualora informazioni pertinenti sulla sicurezza dovessero rivelare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore azione della Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

    Vettori aerei del Kazakhstan

    (29)

    Nel dicembre 2016, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2214 della Commissione (8), i vettori aerei certificati in Kazakhstan sono stati cancellati dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006, ad eccezione di Air Astana che era stato cancellato dall'allegato B nel 2015 con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2322.

    (30)

    Nell'ottobre 2021, nell'ambito del monitoraggio continuo, a opera della Commissione, del sistema di sorveglianza della sicurezza del Kazakhstan, esperti della Commissione, dell'Agenzia e degli Stati membri hanno effettuato in Kazakhstan una visita di valutazione in loco dell'Unione presso la sede del comitato dell'aviazione civile del Kazakhstan («CAC KZ») e dell'Amministrazione per l'aviazione del Kazakhstan («AAK»), come pure presso tre vettori aerei certificati in Kazakhstan, ossia Air Astana, Jupiter Jet e Qazaq Air.

    (31)

    Il 2 febbraio 2022 l'AAK ha trasmesso alla Commissione un PAC per porre rimedio alle carenze osservate e segnalate dal gruppo di valutazione. La Commissione, insieme all'Agenzia, ha valutato il PAC e ha trasmesso al CAC KZ e all'AAK osservazioni e indicazioni per l'adeguamento.

    (32)

    Il 27 e il 28 aprile 2022 si è tenuta una riunione tecnica tra la Commissione, l'Agenzia, gli Stati membri e i rappresentanti del CAC KZ e dell'AAK. L'obiettivo di tale riunione era rivedere l'elaborazione e l'attuazione del CAP ad opera del CAC KZ e dell'AAK nonché le relative azioni da loro intraprese per garantire l'effettiva conformità dei loro sistemi di sorveglianza della sicurezza alle pertinenti norme internazionali di sicurezza.

    (33)

    Sulla base del PAC presentato e delle discussioni nonché delle prove fornite nel corso della riunione tecnica, sono stati osservati progressi in risposta alle osservazioni formulate durante la visita di valutazione in loco. Risulta evidente che tutte le osservazioni sono state affrontate in una qualche misura e alcune di queste possono essere considerate archiviate.

    (34)

    Dalla riunione è emerso che il CAC KZ e l'AAK devono ancora fornire alla Commissione ulteriori chiarimenti e prove in merito a determinate azioni e misure adottate. La Commissione ha inoltre chiesto al CAC KZ e all'AAK di esaminare il PAC approfondendo ulteriormente l'analisi delle cause di fondo delle carenze in materia di sicurezza individuate durante la visita di valutazione in loco dell'Unione, al fine di discuterne nella prossima riunione tecnica.

    (35)

    A seguito delle deliberazioni del comitato per la sicurezza aerea dell'UE del novembre 2021, e come confermato durante la riunione tecnica dell'aprile 2022, la Commissione ha invitato il CAC KZ, l'AAK e il vettore aereo Air Astana a un'audizione dinanzi al comitato per la sicurezza aerea dell'UE il 17 maggio 2022.

    (36)

    Nel corso dell'audizione il CAC KZ e l'AAK hanno fornito alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea dell'UE una panoramica del sistema istituito per garantire la sorveglianza della sicurezza dei vettori aerei certificati in Kazakhstan. Hanno illustrato il piano nazionale kazako per lo sviluppo della sicurezza, che include misure volte a migliorare l'efficacia del trasporto aereo kazako, compresa l'effettiva attuazione delle pertinenti norme internazionali di sicurezza. L'AAK ha inoltre riferito in merito agli ultimi sviluppi riguardanti la sua struttura organizzativa, le dimensioni del settore del trasporto aereo in Kazakhstan, nonché i risultati della missione coordinata di convalida dell'ICAO svolta nell'agosto 2021.

    (37)

    Sottolineando il loro impegno a favore di un miglioramento continuo, il CAC KZ e l'AAK hanno fornito alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea dell'UE una panoramica completa e dettagliata dell'attuazione del PAC elaborato sulla base dei risultati della visita di valutazione in loco dell'Unione dell'ottobre 2021. Sono stati richiamati gli obiettivi strategici definiti per il futuro, quali le modifiche al quadro giuridico kazako, i manuali e le procedure dell'AAK, il proseguimento dei miglioramenti del QMS e l'avanzamento della effettiva attuazione delle pertinenti norme internazionali di sicurezza.

    (38)

    Nel corso dell'audizione il CAC KZ e l'AAK si sono impegnati a tenere informata la Commissione sulle future azioni da intraprendere in merito alle restanti osservazioni formulate durante la visita di valutazione in loco dell'Unione del 2021. Si sono inoltre impegnati a tenere un dialogo costante in materia di sicurezza, anche fornendo informazioni pertinenti in materia di sicurezza e partecipando a ulteriori riunioni, almeno due volte all'anno, oppure quando ritenuto necessario dalla Commissione.

    (39)

    Sussistono prove del fatto che le misure adottate dal CAC KZ e dall'AAK contribuiscono già a rafforzare le loro capacità di sorvegliare le attività di trasporto aereo in Kazakhstan. Sono tuttavia necessari ulteriori miglioramenti in relazione alla loro capacità di sorvegliare che le operazioni effettuate dai vettori aerei certificati in Kazakhstan siano condotte in conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, anche garantendo la disponibilità di risorse adeguate per tali attività di sorveglianza della sicurezza.

    (40)

    Dalle informazioni presentate risulta che a partire dall'ottobre 2021 il CAC KZ e l'AAK abbiano compiuto notevoli progressi nell'attuazione delle pertinenti norme internazionali di sicurezza. La Commissione e l'Agenzia hanno manifestato la loro intenzione a continuare a sostenere il CAC KZ e l'AAK nei loro sforzi volti a rafforzare ulteriormente il sistema di sicurezza aerea in Kazakhstan.

    (41)

    Nel corso dell'audizione il vettore aereo Air Astana ha fornito una panoramica della sua flotta attuale e delle risorse e delle strutture disponibili. Ha descritto il suo solido e ben sviluppato sistema di gestione della sicurezza («SMS») e il suo QMS. Il vettore aereo ha indicato di utilizzare una serie di strumenti software per integrare i dati relativi alla sicurezza, alla qualità e alla gestione dei rischi, compreso il sistema di gestione del rischio di affaticamento.

    (42)

    Su richiesta del comitato per la sicurezza aerea dell'UE, il vettore aereo ha inoltre riferito in merito alle attività di sorveglianza che l'AAK ha svolto nei confronti di Air Astana nel 2021 e nel 2022 e ha confermato i miglioramenti nelle sue interazioni con il CAC KZ e l'AAK.

    (43)

    Sulla base delle sue deliberazioni, il comitato per la sicurezza aerea dell'UE è giunto alla conclusione che occorre prestare particolare attenzione al monitoraggio continuo della situazione in materia di sicurezza e agli sviluppi in Kazakhstan, anche mediante relazioni regolari sui progressi del CAC KZ e dell'AAK, ed eventualmente invitandoli a un'altra audizione in occasione di una futura riunione del comitato per la sicurezza aerea dell'UE.

    (44)

    Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per il momento, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei del Kazakhstan.

    (45)

    Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Kazakhstan alle pertinenti norme internazionali di sicurezza dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei, a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

    (46)

    Qualora informazioni pertinenti sulla sicurezza dovessero rivelare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore azione della Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

    Vettori aerei della Moldova

    (47)

    Nel novembre 2021, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2070 della Commissione (9), i vettori aerei della Moldova, ad eccezione di Air Moldova, Aerotranscargo e Fly One che non sono mai stati inclusi né nell'allegato A né nell'allegato B, sono stati cancellati dall'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

    (48)

    Con lettera del 31 marzo 2022 l'autorità per l'aviazione civile moldava («CAAM») ha fornito informazioni e un aggiornamento sulle attività di sorveglianza della sicurezza per il periodo compreso tra novembre 2021 e marzo 2022. Oltre all'aggiornamento in merito al PAC elaborato sulla base della visita di valutazione in loco dell'Unione del settembre 2021, le informazioni fornite dalla CAAM comprendevano anche aggiornamenti in relazione alle ultime modifiche del quadro legislativo nazionale dell'aviazione in Moldova.

    (49)

    La Commissione, dopo aver esaminato le informazioni e la documentazione ricevute, ritiene che le altre osservazioni in sospeso a seguito della visita di valutazione in loco del settembre 2021 siano state affrontate con successo e possano essere archiviate. Alla luce dei progressi compiuti, la Commissione ritiene sufficiente ricevere aggiornamenti dalla CAAM una volta l'anno fino a quando non sarà presa una decisione diversa.

    (50)

    Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per il momento, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei della Moldova.

    (51)

    Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Moldova alle pertinenti norme internazionali di sicurezza dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

    (52)

    Qualora informazioni pertinenti sulla sicurezza dovessero rivelare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore azione della Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

    Vettori aerei del Pakistan

    (53)

    Nel marzo 2007, mediante il regolamento (CE) n. 235/2007 della Commissione (10), Pakistan International Airlines è stato incluso nell'allegato B del regolamento (CE) n. 474/2006 e successivamente cancellato nel novembre 2007 mediante il regolamento (CE) n. 1400/2007 della Commissione (11).

    (54)

    Il 24 giugno 2020 una dichiarazione del ministro federale dell'aviazione pakistano ha rivelato che un notevole numero di licenze di pilota rilasciate dall'Autorità pakistana per l'aviazione civile («PCAA») era stato ottenuto con mezzi fraudolenti.

    (55)

    Questo evento, combinato all'evidente mancanza di un'efficace sorveglianza della sicurezza da parte della PCAA, ha indotto l'Agenzia a sospendere le autorizzazioni rilasciate agli operatori di paesi terzi («TCO») Pakistan International Airlines e Vision Air con effetto a decorrere dal 1° luglio 2020.

    (56)

    Il 1° luglio 2020 la Commissione ha avviato consultazioni con la PCAA conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006. In tale contesto la Commissione, in cooperazione con l'Agenzia e gli Stati membri, ha organizzato una serie di riunioni tecniche con la PCAA rispettivamente il 9 luglio e il 25 settembre 2020, il 15 e il 16 marzo 2021, il 15 ottobre 2021 e il 16 marzo 2022.

    (57)

    Nel corso di tali riunioni sono state discusse varie questioni, in particolare la sorveglianza dei vettori aerei certificati in Pakistan, compresi i loro sistemi di gestione della sicurezza (SMS). La Commissione ha chiesto informazioni e prove al fine di verificare che una situazione simile non fosse diffusa in altri settori, quali il rilascio di licenze agli equipaggi di cabina, il rilascio di licenze agli addetti alla manutenzione o la certificazione dei vettori aerei.

    (58)

    Le informazioni scambiate con la PCAA il 16 marzo 2022 riguardavano i risultati della recente visita effettuata nell'ambito del programma ispettivo universale di monitoraggio della sicurezza dell'ICAO («USOAP»). La Commissione ha sottolineato che si terrà debitamente conto del contenuto della relazione di audit al fine di determinare le prossime fasi del proprio processo di consultazione sull'elenco per la sicurezza aerea. Nel corso della riunione la PCAA ha presentato gli aspetti principali della relazione e si è impegnata a condividerla con la Commissione una volta ultimata.

    (59)

    Dopo aver ricevuto la relazione la Commissione ha potuto constatare che essa non contiene alcuna indicazione dei settori che richiedono un'azione correttiva immediata. Tuttavia, sebbene la relazione indichi la presenza della maggior parte degli elementi che consentono alla PCAA di assolvere le proprie responsabilità, la Commissione rileva che la PCAA dovrebbe modificare, integrare o migliorare gli orientamenti e le procedure, in particolare per quanto riguarda il rilascio delle licenze ai piloti. Sottolinea inoltre la necessità di migliorare la legislazione nazionale pakistana, integrandola con disposizioni relative alla politica di applicazione e all'accesso illimitato del personale ispettivo al fine di garantire un controllo efficace.

    (60)

    Sulla base delle informazioni disponibili e degli scambi con la PCCA, la Commissione riconosce gli sforzi compiuti dalla PCAA per adottare una PAC al fine di rimediare alle carenze di sicurezza individuate. La Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia e degli Stati membri, osserva che in seguito alla visita dell'USOAP (ICAO) il Pakistan attraversa attualmente un importante processo di sviluppo, che comprende modifiche alla sua legislazione primaria in materia di aviazione.

    (61)

    Su tale base la Commissione, al fine di determinare se siano necessarie ulteriori azioni a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005, continuerà a dialogare con la PCAA e a monitorare i progressi compiuti per affrontare la situazione della sorveglianza della sicurezza in Pakistan. Tali attività di monitoraggio continuo consentiranno di determinare quando sarà effettuata una visita di valutazione in loco dell'Unione.

    (62)

    Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che per il momento non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo all'interno dell'Unione per quanto riguarda i vettori aerei del Pakistan.

    (63)

    Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati in Pakistan alle pertinenti norme internazionali di sicurezza dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

    (64)

    Qualora informazioni pertinenti sulla sicurezza dovessero rivelare l'esistenza di rischi imminenti per la sicurezza dovuti alla non conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, potrebbe rendersi necessaria un'ulteriore azione della Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 2111/2005.

    Vettori aerei della Russia

    (65)

    L'8 aprile 2022, mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 della Commissione, sono stati inseriti nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006 i vettori aerei della Russia che avevano utilizzato uno o più degli aeromobili di cui al considerando 4 o 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 (12).

    (66)

    Il 28 aprile 2022 l'Agenzia federale russa del trasporto aereo («FATA») ha informato la Commissione di ritenere infondata ogni accusa di violazione delle norme internazionali in materia di aviazione civile, nonché ogni preoccupazione riguardante la sicurezza di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 della Commissione. La FATA tuttavia non ha fornito alcuna informazione a sostegno della sua dichiarazione.

    (67)

    Nell'ambito delle sue attività di monitoraggio continuo, la Commissione ha stabilito che esistono prove del fatto che il vettore aereo I Fly ha iscritto gli aeromobili di cui al considerando 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 al registro aeronautico della Russia e che ha utilizzato consapevolmente tali aeromobili in violazione delle pertinenti norme di sicurezza internazionali. L'iscrizione di tali aeromobili al registro russo è stata effettuata senza il consenso dei proprietari e senza la successiva collaborazione in materia di sicurezza da parte dell'autorità aeronautica irlandese, in quanto Stato di immatricolazione riconosciuto degli aeromobili.

    (68)

    Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 e ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda i vettori aerei della Russia, l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione dovrebbe essere modificato al fine di inserire il vettore aereo I Fly nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

    (69)

    Gli Stati membri dovrebbero continuare a verificare l'effettiva conformità dei vettori aerei certificati dalla FATA alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, dando la priorità alle ispezioni di rampa di tali vettori aerei a norma del regolamento (UE) n. 965/2012.

    Vettori aerei del Sud Sudan

    (70)

    I vettori aerei certificati in Sud Sudan non sono mai stati inclusi nell'allegato A o B del regolamento (CE) n. 474/2006.

    (71)

    Negli ultimi quattro anni si sono verificati nel Sud Sudan quattro incidenti mortali e diversi altri incidenti e inconvenienti gravi, che spesso hanno coinvolto aeromobili con marche di immatricolazione sospette.

    (72)

    Il 26 marzo 2021 la Commissione ha avviato consultazioni con l'Autorità per l'aviazione civile del Sud Sudan («SSCAA») conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 473/2006.

    (73)

    Nel successivo scambio di corrispondenza la SSCAA ha comunicato che il certificato di operatore aereo («COA») del South Sudan Supreme Airlines, i cui aeromobili sono stati coinvolti in un incidente mortale, era stato sospeso e che, a causa di sospetti relativi all'immatricolazione dell'aeromobile coinvolto in tale incidente, la SSCAA stava riesaminando tutti gli operatori aerei e COA del paese. La SSCAA ha inoltre comunicato che erano in corso azioni di sviluppo e di revisione della normativa, dei manuali e dell'addestramento. Il 5 novembre 2021 sono stati forniti documenti contenenti informazioni sul programma di ispezione, sorveglianza e audit della SSCAA, nonché relazioni relative all'audit di alcuni vettori aerei e degli aeromobili immatricolati all'estero che operano nel Sud Sudan.

    (74)

    Il 28 marzo 2022 la SSCAA ha comunicato le sue risposte al questionario inviato dalla Commissione il 26 marzo 2021. In base a tali risposte risulta che la SSCAA non ha ancora sviluppato e introdotto un sistema di sorveglianza efficace. La SSCAA osserva inoltre che, sebbene non abbia rilasciato alcuna licenza o COA e che non vi siano aeromobili immatricolati nel paese, essa ha rilasciato autorizzazioni d'esercizio ad aeromobili immatricolati all'estero per operare nel Sud Sudan. Non vi sono prove di alcuna attività di sorveglianza che comporta il rilascio di tali autorizzazioni o del relativo monitoraggio continuo.

    (75)

    Il 22 febbraio 2022 la Commissione ha informato la SSCAA della sua intenzione di iscrivere all'ordine del giorno della prossima riunione del comitato per la sicurezza aerea dell'UE il riesame della situazione della sorveglianza dell'aviazione civile nel Sud Sudan e ha invitato la SSCAA a un'audizione dinanzi al comitato per la sicurezza aerea dell'UE il 18 maggio 2022.

    (76)

    Nel corso dell'audizione la SSCAA ha presentato alla Commissione e al comitato per la sicurezza aerea dell'UE una panoramica della sua struttura organizzativa e ha fornito informazioni sulle dimensioni del settore dell'aviazione in Sud Sudan. Essa ha descritto le funzioni delle diverse direzioni della SSCAA e le loro responsabilità e ha fornito informazioni generali sul personale dell'autorità. Ha spiegato che la SSCAA è ancora fortemente dipendente dal sostegno dell'Agenzia per la sorveglianza della sicurezza dell'aviazione civile della Comunità dell'Africa orientale (EAC-CASSOA) per l'istituzione di norme sull'aviazione civile e per lo sviluppo di un processo di sorveglianza efficace. A tale riguardo la SSCAA ha osservato che sarebbe accolto con favore ogni forma di assistenza e sostegno.

    (77)

    La SSCAA ha confermato di non aver emesso alcun COA e di non aver ancora istituito un registro aeronautico. La SSCAA ha tuttavia comunicato che, successivamente a una formazione che sarà organizzata dall'EAC-CASSOA a partire dal 23 maggio 2022, prevede di raggiungere l'obiettivo di istituire un registro aeronautico e di conseguire la capacità di certificare i vettori aerei mediante il processo di certificazione in 5 fasi previsto dagli orientamenti dell'ICAO.

    (78)

    La SSCAA ha informato la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE di aver rilasciato 24 autorizzazioni d'esercizio a vettori aerei stranieri e che alcuni di questi vettori autorizzati effettuano voli nazionali nel paese. Sembra che questa sia l'unica attività di certificazione svolta dalla SSCAA. La SSCAA ha descritto il processo di rilascio di tali autorizzazioni mediante una convalida dei COA, che comprende l'ispezione della documentazione e il controllo fisico degli aeromobili. Tali informazioni sono state tuttavia fornite solo durante l'audizione e non è stato possibile verificare le modalità di svolgimento del processo di convalida.

    (79)

    Nel corso dell'audizione la SSCAA ha fornito anche un esempio di misura coercitiva adottata nei confronti di un vettore aereo straniero, ossia la revoca dell'autorizzazione d'esercizio quando l'autorità ha constatato che il COA del vettore aereo era stato revocato dalla sua autorità competente.

    (80)

    La Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE hanno preso atto del fatto che nessun vettore aereo è sottoposto alla sorveglianza regolamentare della SSCAA, in quanto non ha emesso alcun COA, e che tutte le operazioni di volo nel paese sono effettuate da vettori aerei il cui COA è stato rilasciato da autorità straniere. Di conseguenza, tenendo conto dei criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, nessun vettore aereo certificato dalla SSCAA può essere oggetto di misure a livello dell'Unione.

    (81)

    Inoltre la Commissione e il comitato per la sicurezza aerea dell'UE hanno preso atto delle dichiarazioni della SSCAA, secondo cui non intende rilasciare alcun COA fino a quando non avrà raggiunto le capacità di certificazione e sorveglianza necessarie per attuare e far rispettare le pertinenti norme di sicurezza internazionali.

    (82)

    Conformemente ai criteri comuni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione ritiene che, per quanto riguarda i vettori aerei del Sud Sudan, non vi siano motivi che giustifichino la modifica dell'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione.

    (83)

    La Commissione continuerà a seguire da vicino la situazione della sicurezza in Sud Sudan nell'ambito delle sue attività di monitoraggio continuo. Il comitato per la sicurezza aerea dell'UE ha concluso che si dovrebbe prestare particolare attenzione alla situazione e agli sviluppi in materia di sicurezza nel Sud Sudan e che la SSCAA dovrebbe essere invitata a presentare relazioni periodiche sui progressi realizzati in materia di istituzione di norme sull'aviazione civile, sviluppo di un efficace processo di sorveglianza della sicurezza e capacità di rilasciare COA. Qualora la Commissione venisse a conoscenza di un rischio imminente per la sicurezza dovuto alla non conformità alle pertinenti norme internazionali di sicurezza, come il rilascio di un COA in assenza di adeguate capacità di certificazione e sorveglianza da parte della SSCAA, a norma del regolamento (CE) n. 2111/2005 potrebbero rendersi necessari ulteriori interventi da parte della Commissione, quali l'imposizione di un divieto operativo ai vettori aerei interessati e la loro inclusione nell'allegato A del regolamento (CE) n. 474/2006.

    (84)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

    (85)

    Gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2111/2005 riconoscono la necessità che le decisioni siano prese rapidamente e, ove opportuno, con urgenza, date le implicazioni per la sicurezza. È pertanto essenziale, per la protezione delle informazioni sensibili e dei viaggiatori, che le decisioni prese nel contesto dell'aggiornamento dell'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione siano pubblicate ed entrino in vigore immediatamente dopo l'adozione.

    (86)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea dell'UE istituito dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2111/2005,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

    1)

    l'allegato A è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

    2)

    l'allegato B è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2022

    Per la Commissione

    a nome della presidente

    Adina VĂLEAN

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

    (2)  Regolamento (CE) n. 474/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14).

    (3)  Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità ai sensi del Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).

    (4)  Regolamento (UE) n. 452/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti le operazioni di volo di operatori di paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 12).

    (5)  Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/736 della Commissione, del 2 giugno 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (GU L 172 del 3.6.2020, pag. 7).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2322 della Commissione, del 10 dicembre 2015, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità (GU L 328 del 12.12.2015, pag. 67).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2214 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno dell'Unione (GU L 334 del 9.12.2016, pag. 6).

    (9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2070 della Commissione, del 25 novembre 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (GU L 421 del 26.11.2021, pag. 31).

    (10)  Regolamento (CE) n. 235/2007 della Commissione, del 5 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità (GU L 66 del 6.3.2007, pag. 3).

    (11)  Regolamento (CE) n. 1400/2007 della Commissione, del 28 novembre 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità (GU L 311 del 29.11.2007, pag. 12).

    (12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/594 della Commissione, dell'8 aprile 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 474/2006 per quanto riguarda l'elenco dei vettori aerei soggetti a divieto operativo o a restrizioni operative all'interno dell'Unione (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 49).


    ALLEGATO I

    «ALLEGATO A

    ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NELL'UNIONE, CON ECCEZIONI (1)

    Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

    Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio

    Codice di designazione a tre lettere ICAO

    Stato dell'operatore

    AVIOR AIRLINES

    ROI-RNR-011

    ROI

    Venezuela

    BLUE WING AIRLINES

    SRBWA-01/2002

    BWI

    Suriname

    IRAN ASEMAN AIRLINES

    FS-102

    IRC

    Iran

    IRAQI AIRWAYS

    001

    IAW

    Iraq

    MED-VIEW AIRLINE

    MVA/AOC/10-12/05

    MEV

    Nigeria

    AIR ZIMBABWE (PVT)

    177/04

    AZW

    Zimbabwe

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Afghanistan responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

     

     

    Afghanistan

    ARIANA AFGHAN AIRLINES

    AOC 009

    AFG

    Afghanistan

    KAM AIR

    AOC 001

    KMF

    Afghanistan

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Angola responsabili della supervisione regolamentare, ad eccezione di TAAG Angola Airlines e Heli Malongo, compresi i seguenti:

     

     

    Angola

    AEROJET

    AO-008/11-07/17 TEJ

    TEJ

    Angola

    GUICANGO

    AO-009/11-06/17 YYY

    Sconosciuto

    Angola

    AIR JET

    AO-006/11-08/18 MBC

    MBC

    Angola

    BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

    AO-015/15-06/17YYY

    Sconosciuto

    Angola

    HELIANG

    AO 007/11-08/18 YYY

    Sconosciuto

    Angola

    SJL

    AO-014/13-08/18YYY

    Sconosciuto

    Angola

    SONAIR

    AO-002/11-08/17 SOR

    SOR

    Angola

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Armenia responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

     

     

    Armenia

    AIRCOMPANY ARMENIA

    AM AOC 065

    NGT

    Armenia

    ARMENIA AIRWAYS

    AM AOC 063

    AMW

    Armenia

    ARMENIAN HELICOPTERS

    AM AOC 067

    KAV

    Armenia

    FLYONE ARMENIA

    AM AOC 074

     

    Armenia

    NOVAIR

    AM AOC 071

    NAI

    Armenia

    SHIRAK AVIA

    AM AOC 072

    SHS

    Armenia

    SKYBALL

    AM AOC 073

    N/D

    Armenia

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

     

     

    Repubblica del Congo

    CANADIAN AIRWAYS CONGO

    CG-CTA 006

    TWC

    Repubblica del Congo

    EQUAFLIGHT SERVICES

    CG-CTA 002

    EKA

    Repubblica del Congo

    EQUAJET

    RAC06-007

    EKJ

    Repubblica del Congo

    TRANS AIR CONGO

    CG-CTA 001

    TSG

    Repubblica del Congo

    SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

    CG-CTA 004

    Sconosciuto

    Repubblica del Congo

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (CD) responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

     

     

    Repubblica democratica del Congo (CD)

    AIR FAST CONGO

    AAC/DG/OPS-09/03

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (CD)

    AIR KATANGA

    AAC/DG/OPS-09/08

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (CD)

    BUSY BEE CONGO

    AAC/DG/OPS-09/04

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (CD)

    COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

    AAC/DG/OPS-09/02

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (CD)

    CONGO AIRWAYS

    AAC/DG/OPS-09/01

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (CD)

    KIN AVIA

    AAC/DG/OPS-09/10

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (CD)

    MALU AVIATION

    AAC/DG/OPS-09/05

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (CD)

    SERVE AIR CARGO

    AAC/DG/OPS-09/07

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (CD)

    SWALA AVIATION

    AAC/DG/OPS-09/06

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (CD)

    MWANT JET

    AAC/DG/OPS-09/09

    Sconosciuto

    Repubblica democratica del Congo (CD)

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

     

     

    Gibuti

    DAALLO AIRLINES

    Sconosciuto

    DAO

    Gibuti

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

     

     

    Guinea equatoriale

    CEIBA INTERCONTINENTAL

    2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

    CEL

    Guinea equatoriale

    CRONOS AIRLINES

    2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

    Sconosciuto

    Guinea equatoriale

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell'Eritrea responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

     

     

    Eritrea

    ERITREAN AIRLINES

    COA n. 004

    ERT

    Eritrea

    NASAIR ERITREA

    COA n. 005

    NAS

    Eritrea

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Kirghizistan responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

     

     

    Kirghizistan

    AEROSTAN

    08

    BSC

    Kirghizistan

    AIR COMPANY AIR KG

    50

    Sconosciuto

    Kirghizistan

    AIR MANAS

    17

    MBB

    Kirghizistan

    AVIA TRAFFIC COMPANY

    23

    AVJ

    Kirghizistan

    FLYSKY AIRLINES

    53

    FSQ

    Kirghizistan

    HELI SKY

    47

    HAC

    Kirghizistan

    KAP.KG AIRCOMPANY

    52

    KGS

    Kirghizistan

    SKY KG AIRLINES

    41

    KGK

    Kirghizistan

    TEZ JET

    46

    TEZ

    Kirghizistan

    VALOR AIR

    07

    VAC

    Kirghizistan

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della supervisione regolamentare.

     

     

    Liberia

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Libia responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

     

     

    Libia

    AFRIQIYAH AIRWAYS

    007/01

    AAW

    Libia

    AIR LIBYA

    004/01

    TLR

    Libia

    AL MAHA AVIATION

    030/18

    Sconosciuto

    Libia

    BERNIQ AIRWAYS

    032/21

    BNL

    Libia

    BURAQ AIR

    002/01

    BRQ

    Libia

    GLOBAL AIR TRANSPORT

    008/05

    GAK

    Libia

    HALA AIRLINES

    033/21

    HTP

    Libia

    LIBYAN AIRLINES

    001/01

    LAA

    Libia

    LIBYAN WINGS AIRLINES

    029/15

    LWA

    Libia

    PETRO AIR

    025/08

    PEO

    Libia

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Nepal responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

     

     

    Nepal

    AIR DYNASTY HELI. S.

    035/2001

    Sconosciuto

    Nepal

    ALTITUDE AIR

    085/2016

    Sconosciuto

    Nepal

    BUDDHA AIR

    014/1996

    BHA

    Nepal

    FISHTAIL AIR

    017/2001

    Sconosciuto

    Nepal

    SUMMIT AIR

    064/2010

    Sconosciuto

    Nepal

    HELI EVEREST

    086/2016

    Sconosciuto

    Nepal

    HIMALAYA AIRLINES

    084/2015

    HIM

    Nepal

    KAILASH HELICOPTER SERVICES

    087/2018

    Sconosciuto

    Nepal

    MAKALU AIR

    057A/2009

    Sconosciuto

    Nepal

    MANANG AIR PVT

    082/2014

    Sconosciuto

    Nepal

    MOUNTAIN HELICOPTERS

    055/2009

    Sconosciuto

    Nepal

    PRABHU HELICOPTERS

    081/2013

    Sconosciuto

    Nepal

    NEPAL AIRLINES CORPORATION

    003/2000

    RNA

    Nepal

    SAURYA AIRLINES

    083/2014

    Sconosciuto

    Nepal

    SHREE AIRLINES

    030/2002

    SHA

    Nepal

    SIMRIK AIR

    034/2000

    Sconosciuto

    Nepal

    SIMRIK AIRLINES

    052/2009

    RMK

    Nepal

    SITA AIR

    033/2000

    Sconosciuto

    Nepal

    TARA AIR

    053/2009

    Sconosciuto

    Nepal

    YETI AIRLINES

    037/2004

    NYT

    Nepal

    I seguenti vettori aerei certificati dalle autorità della Russia responsabili della supervisione regolamentare:

     

     

    Russia

    AURORA AIRLINES

    486

    SHU

    Russia

    AVIACOMPANY "AVIASTAR-TU" CO. LTD

    458

    TUP

    Russia

    IZHAVIA

    479

    IZA

    Russia

    JOINT STOCK COMPANY "AIR COMPANY "YAKUTIA"

    464

    SYL

    Russia

    JOINT STOCK COMPANY "RUSJET"

    498

    RSJ

    Russia

    JOINT STOCK COMPANY "UVT AERO"

    567

    UVT

    Russia

    JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES

    31

    SBI

    Russia

    JOINT STOCK COMPANY SMARTAVIA AIRLINES

    466

    AUL

    Russia

    JOINT-STOCK COMPANY "IRAERO" AIRLINES

    480

    IAE

    Russia

    JOINT-STOCK COMPANY "URAL AIRLINES"

    18

    SVR

    Russia

    JOINT–STOCK COMPANY ALROSA AIR COMPANY

    230

    DRU

    Russia

    JOINT-STOCK COMPANY NORDSTAR AIRLINES

    452

    TYA

    Russia

    JS AVIATION COMPANY "RUSLINE"

    225

    RLU

    Russia

    JSC YAMAL AIRLINES

    142

    LLM

    Russia

    LLC "NORD WIND"

    516

    NWS

    Russia

    LLC "AIRCOMPANY IKAR"

    36

    KAR

    Russia

    LTD. I FLY

    533

    RSY

    Russia

    POBEDA AIRLINES LIMITED LIABILITY COMPANY

    562

    PBD

    Russia

    PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "AEROFLOT - RUSSIAN AIRLINES"

    1

    AFL

    Russia

    ROSSIYA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY

    2

    SDM

    Russia

    SKOL AIRLINE LLC

    228

    CDV

    Russia

    UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY

    6

    UTA

    Russia

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Sao Tomé e Principe responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

     

     

    Sao Tomé e Principe

    AFRICA'S CONNECTION

    10/AOC/2008

    ACH

    Sao Tomé e Principe

    STP AIRWAYS

    03/AOC/2006

    STP

    Sao Tomé e Principe

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della supervisione regolamentare.

     

     

    Sierra Leone

    Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della supervisione regolamentare, compresi i seguenti:

     

     

    Sudan

    ALFA AIRLINES SD

    54

    AAJ

    Sudan

    BADR AIRLINES

    35

    BDR

    Sudan

    BLUE BIRD AVIATION

    11

    BLB

    Sudan

    ELDINDER AVIATION

    8

    DND

    Sudan

    GREEN FLAG AVIATION

    17

    GNF

    Sudan

    HELEJETIC AIR

    57

    HJT

    Sudan

    KATA AIR TRANSPORT

    9

    KTV

    Sudan

    KUSH AVIATION CO.

    60

    KUH

    Sudan

    NOVA AIRWAYS

    46

    NOV

    Sudan

    SUDAN AIRWAYS CO.

    1

    SUD

    Sudan

    SUN AIR

    51

    SNR

    Sudan

    TARCO AIR

    56

    TRQ

    Sudan

    »

    (1)  I vettori aerei elencati nell'allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.


    ALLEGATO II

    «ALLEGATO B

    ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A RESTRIZIONI OPERATIVE NELL'UNIONE (1)

    Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa)

    Numero del certificato di operatore aereo (COA)

    Codice di designazione a tre lettere ICAO

    Stato dell'operatore

    Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni

    Sigla/e di immatricolazione ed eventualmente numero/i di serie che identifica/no la fabbricazione dell'aeromobile soggetto a restrizioni

    Stato di immatricolazione

    IRAN AIR

    FS100

    IRA

    Iran

    Tutti gli aeromobili del tipo Fokker F100 e del tipo Boeing B747.

    Aeromobili del tipo Fokker F100, come indicato nel COA; aeromobili del tipo Boeing B747, come indicato nel COA.

    Iran

    AIR KORYO

    GAC-AOC/KOR-01

    KOR

    Corea del Nord

    L'intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo TU-204.

    L'intera flotta, tranne: P-632, P-633.

    Corea del Nord

    »

    (1)  I vettori aerei elencati nell'allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) da un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.


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