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Document 32022D0834
Commission Implementing Decision (EU) 2022/834 of 25 May 2022 pursuant to Article 31(1) of Directive 2010/35/EU of the European Parliament and of the Council, on a measure taken by France concerning the withdrawal from the market of certain gas cylinders manufactured by Xinchang Burong Machinery Co. Ltd before 31 October 2019 (notified under document C(2022) 3372) (Text with EEA relevance)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/834 della Commissione del 25 maggio 2022 a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente una misura adottata dalla Francia relativa al ritiro dal mercato di determinate bombole per gas fabbricate da Xinchang Burong Machinery Co. Ltd prima del 31 ottobre 2019 [notificata con il numero C(2022) 3372] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/834 della Commissione del 25 maggio 2022 a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente una misura adottata dalla Francia relativa al ritiro dal mercato di determinate bombole per gas fabbricate da Xinchang Burong Machinery Co. Ltd prima del 31 ottobre 2019 [notificata con il numero C(2022) 3372] (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2022/3372
GU L 147 del 30.5.2022, p. 46–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 147/46 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/834 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2022
a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente una misura adottata dalla Francia relativa al ritiro dal mercato di determinate bombole per gas fabbricate da Xinchang Burong Machinery Co. Ltd prima del 31 ottobre 2019
[notificata con il numero C(2022) 3372]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Ad agosto 2019, nell’ambito della vigilanza del mercato delle attrezzature a pressione trasportabili effettuata conformemente alle disposizioni degli articoli da 16 a 26 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e alle disposizioni dell’articolo 30 della direttiva 2010/35/UE, l’autorità di vigilanza del mercato francese ha indagato sul caso di una bombola a pressione fabbricata da Xinchang Burong Machinery Co. Ltd (Cina). La bombola era stata importata e distribuita da VZ Trend Goods GmbH (Germania) e da Alsino GmbH (Germania) e venduta online da www.amazon.fr (Francia) con il marchio «PARTY FACTORY». |
(2) |
L’autorità di vigilanza del mercato francese ha esaminato il caso conformemente alle norme applicabili in materia di fabbricazione e di immissione sul mercato di cui all’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), alla norma EN ISO 11118:2015 e agli articoli 4 e 6 della direttiva 2010/35/UE. Dall’esame è emerso che il prodotto non era stato sottoposto a una valutazione della conformità e che recava un marchio Pi indebito. Inoltre il fabbricante non era in possesso né dei certificati delle ispezioni e dei controlli iniziali né dei certificati della supervisione della fabbricazione prescritti a norma dell’allegato I, capo I.1, punti 1.8.7.3 e 1.8.7.4, della direttiva 2008/68/CE. |
(3) |
L’autorità di vigilanza del mercato francese ha sottoposto a prova una bombola acquistata in modo anonimo. Il verbale di prova numero 2019-6-RSPT-XBN-V2 ha evidenziato diverse non conformità nonché un difetto materiale che avrebbe potuto pregiudicare la salute e la sicurezza degli utilizzatori. |
(4) |
Dal verbale di prova è emersa una non conformità collegata all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2010/35/UE, ossia che il certificato di conformità del prodotto non indicava il nome e l’indirizzo al quale l’importatore poteva essere contattato, impedendo così ai distributori di ottemperare all’obbligo di mettere a disposizione sul mercato solo attrezzature a pressione trasportabili accompagnate dal certificato di conformità e dall’indirizzo al quale l’importatore può essere contattato, come previsto all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva. |
(5) |
Un’altra non conformità individuata nel verbale di prova consisteva nel fatto che il certificato di omologazione della bombola, rilasciato dall’organismo notificato Technická inšpekcia (Slovacchia) il 9 novembre 2018 con il numero 602/5/2018, non comprendeva un elenco completo delle parti pertinenti della documentazione tecnica, di cui all’allegato I, capo I.1, punto 1.8.7.2.3, della direttiva 2008/68/CE. |
(6) |
Il certificato di omologazione numero 602/5/2018 non indicava l’elio tra i gas per i quali la valvola della bombola era stata omologata. La bombola non avrebbe pertanto dovuto essere riempita di elio. |
(7) |
Il marchio apposto sulla bombola dal fabbricante non era conforme all’articolo 15 della direttiva 2010/35/UE per quanto riguarda la forma fisica del simbolo che rappresenta la lettera greca Pi. Esso non era neanche conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I, capo I.1, punto 6.2.2.8, della direttiva 2008/68/CE o al punto 12.2.2 della norma EN ISO 11118:2015 per quanto riguarda l’altezza del simbolo Pi e l’istruzione a non ricaricare. Il marchio non era inoltre conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I, capo I.1, punti da 6.2.2.7.2 a 6.2.2.7.4, della direttiva 2008/68/CE o alla norma EN ISO 11118:2015 per quanto riguarda le informazioni che vi devono figurare. In particolare mancava l’indicazione della pressione di esercizio e tanto il riferimento della norma quanto il numero dell’organismo notificato erano indicati erroneamente. Le dimensioni dell’etichetta per i gas non infiammabili e non tossici erano inferiori a quelle di cui all’allegato I, capo I.1, punto 5.2.2.2.1.1.2, della direttiva 2008/68/CE. |
(8) |
Anche il marchio sull’imballaggio presentava non conformità, in particolare una marcatura CE, che non è autorizzata dalla direttiva 2010/35/UE, e un numero errato dell’organismo notificato. |
(9) |
La bombola sottoposta a prova presentava una fessura alla base del collo, nella brasatura. Un deposito di cristalli indicava che si era verificata una perdita. |
(10) |
L’autorità di vigilanza del mercato francese ha informato l’importatore e il distributore in merito alle non conformità riscontrate durante l’indagine. Tali operatori economici non hanno tuttavia fornito una risposta adeguata. |
(11) |
Il 31 ottobre 2019 l’organismo notificato Technická inšpekcia (Slovacchia) ha rilasciato un nuovo certificato di omologazione. |
(12) |
Conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva 2010/35/UE l’autorità di vigilanza del mercato francese ha ritirato provvisoriamente dal mercato le bombole fabbricate prima del 31 ottobre 2019 e ha notificato la misura alla Commissione e agli Stati membri. La decisione è stata pubblicata il 3 gennaio 2020. |
(13) |
Il 23 gennaio 2020 l’agenzia svedese per le emergenze civili ha sollevato obiezioni in merito a una delle conclusioni del verbale di prova redatto dall’autorità di vigilanza del mercato francese. Le obiezioni hanno determinato l’applicazione dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 2010/35/UE, in base al quale la Commissione è tenuta ad adottare una decisione previa consultazione degli Stati membri e degli operatori economici interessati. |
(14) |
Il 15 aprile 2021 la Commissione ha invitato gli Stati membri, il fabbricante e gli importatori a esprimere il loro parere sul caso, in particolare in merito all’adeguatezza della misura adottata dall’autorità di vigilanza del mercato francese e al rischio presentato dal prodotto. |
(15) |
Il 10 giugno 2021 la Commissione ha presentato il caso al gruppo di cooperazione amministrativa delle autorità di vigilanza del mercato istituito a norma dell’articolo 28, lettera b), della direttiva 2010/35/UE. Il 14 giugno 2021 la Commissione ha presentato il caso al gruppo di esperti sul trasporto di merci pericolose istituito a norma dell’articolo 8 bis, paragrafo 4, della direttiva 2008/68/CE. |
(16) |
Sei Stati membri hanno presentato contributi nell’ambito del processo di consultazione, mentre nessun operatore economico ha fatto lo stesso. I pareri trasmessi alla Commissione hanno confermato che il prodotto presentava non conformità per quanto riguarda l’imballaggio, la documentazione, la marcatura e l’etichettatura, l’ispezione e il controllo iniziali nonché la supervisione della fabbricazione. La bombola presentava inoltre un evidente rischio per la sicurezza degli utilizzatori. Nessuno Stato membro ha ritenuto che la misura adottata dall’autorità di vigilanza del mercato francese non fosse giustificata. |
(17) |
L’esame delle prove fornite dall’autorità di vigilanza del mercato francese ha confermato che le suddette bombole di elio non rispettano le prescrizioni di cui alle direttive 2008/68/CE e 2010/35/UE. Tali bombole di elio presentano pertanto un evidente rischio per la sicurezza degli utilizzatori e dovrebbero essere ritirate dal mercato. |
(18) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 9 della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La misura adottata dalla Francia che consiste nel ritiro dal mercato delle bombole per gas di tipo BR1C fabbricate da Xinchang Burong Machinery Co. Ltd prima del 31 ottobre 2019 aventi le caratteristiche seguenti:
— |
tipo di bombola: non ricaricabile, |
— |
riempita di gas: UN 1046 – ELIO, COMPRESSO, |
— |
pressione di esercizio: PW = 12 bar, |
— |
pressione di prova idraulica: PH = 28 bar, |
— |
gamma di temperatura: TS = -20/+60 °C, |
— |
volume: V = 0,75 l; |
è giustificata.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2022
Per la Commissione
Adina VĂLEAN
Membro della Commissione
(1) GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).
(3) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).