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Document 32022D0696

    Decisione di esecuzione (UE) 2022/696 della Commissione del 29 aprile 2022 relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2022) 2596] (I testi in lingua inglese e irlandese sono i soli facenti fede)

    C/2022/2596

    GU L 129 del 3.5.2022, blz. 37–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Juridische status van het document Van kracht

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/696/oj

    3.5.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 129/37


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/696 DELLA COMMISSIONE

    del 29 aprile 2022

    relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

    [notificata con il numero C(2022) 2596]

    (I testi in lingua inglese e irlandese sono i soli facenti fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 91/676/CEE del Consiglio stabilisce norme relative alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

    (2)

    L’allegato III, punto 2, della direttiva 91/676/CEE stabilisce che gli Stati membri che intendono applicare un quantitativo di effluenti di allevamento contenente più di 170 kg di azoto per ettaro (ha) devono fissare dei quantitativi tali da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 di detta direttiva. Tali quantitativi devono essere giustificati sulla base di criteri oggettivi.

    (3)

    Il 22 ottobre 2007 la Commissione ha adottato la decisione 2007/697/CE (2) relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda ai sensi della direttiva 91/676/CEE al fine di consentire, a determinate condizioni, l’applicazione fino a un massimo di 250 kg di azoto da effluenti di allevamento per ettaro all’anno in aziende agricole aventi una superficie prativa pari ad almeno l’80 % della superficie aziendale, nel contesto del programma d’azione irlandese attuato dall’Irlanda secondo le modalità fissate dagli European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2006 (3).

    (4)

    Il 24 febbraio 2011 la Commissione ha adottato la decisione 2011/127/UE (4) che modifica la decisione 2007/697/CE prorogando la deroga al 31 dicembre 2013, nel contesto del programma d’azione irlandese attuato dall’Irlanda secondo le modalità fissate dagli European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2010 (5).

    (5)

    Il 27 febbraio 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/112/UE (6) relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda ai sensi della direttiva 91/676/CEE al fine di consentire, a determinate condizioni, l’applicazione fino a un massimo di 250 kg di azoto da effluenti di allevamento per ettaro all’anno in aziende agricole aventi una superficie prativa pari ad almeno l’80 % della superficie aziendale, nel contesto del programma d’azione irlandese attuato dall’Irlanda secondo le modalità fissate dagli European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2014 (7).

    (6)

    L’8 febbraio 2018 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2018/209 (8) relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda ai sensi della direttiva 91/676/CEE al fine di consentire, a determinate condizioni, l’applicazione fino a un massimo di 250 kg di azoto da effluenti di allevamento per ettaro all’anno in aziende agricole aventi una superficie prativa pari ad almeno l’80 % della superficie aziendale, nel contesto del programma d’azione irlandese attuato dall’Irlanda secondo le modalità fissate dagli European Union (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2017 (9). La decisione di esecuzione (UE) 2018/209 è scaduta il 31 dicembre 2021.

    (7)

    Nel 2020 la deroga concessa con la decisione di esecuzione (UE) 2018/209 ha interessato 6 016 aziende, corrispondenti a circa il 4,9 % del totale degli allevamenti di animali da pascolo, il 15,9 % del totale dei capi di bestiame e il 9,6 % della superficie agricola totale netta dell’Irlanda.

    (8)

    Il 14 ottobre 2021 l’Irlanda ha presentato alla Commissione una domanda di proroga della deroga ai sensi dell’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE.

    (9)

    Conformemente agli European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2022 (10), l’Irlanda ha adottato un nuovo programma d’azione con misure supplementari e rafforzate per conformarsi agli obiettivi della direttiva 91/676/CEE.

    (10)

    Conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 91/676/CEE, l’Irlanda attua un programma d’azione su tutto il territorio.

    (11)

    I dati forniti dall’Irlanda in ottemperanza all’obbligo di relazione di cui all’articolo 10 della direttiva 91/676/CEE indicano che nel periodo 2016-2019 la qualità delle acque è stata generalmente buona. A tal proposito, in Irlanda il 98,5 % delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee ha registrato una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e l’81,5 % una concentrazione media inferiore a 25 mg/l. Il 100 % delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali in Irlanda ha registrato una concentrazione media di nitrati inferiore a 50 mg/l e il 99,2 % una concentrazione media inferiore a 25 mg/l. Inoltre il 14 % delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali ha registrato processi di eutrofizzazione e il 10 % ha registrato invece un rischio di eutrofizzazione. Per quanto riguarda le tendenze, il 37,5 % delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee ha registrato un aumento della concentrazione di nitrati, il 45,5 % ha registrato valori stabili e il 17 % ha registrato tendenze al ribasso. Per le acque superficiali, invece, l’11,1 % delle stazioni di monitoraggio ha registrato un aumento della concentrazione di nitrati, l’86,2 % ha registrato valori stabili e il 2,8 % ha registrato tendenze al ribasso.

    (12)

    Negli ultimi anni in Irlanda il numero dei capi di bestiame è aumentato. L’incremento nel numero di bovini, suini e ovini dal 2012-2015 al 2016-2019 è stato rispettivamente del 4,78 %, 2,81 % e 0,54 %, in linea con le tendenze osservate nel periodo di riferimento precedente. Il carico medio di azoto da effluenti di allevamento nel periodo 2016-2018 è stato di 117 kg/ha, contro i 104 kg/ha del periodo 2012-2015. Il carico medio di fosforo nel periodo 2016-2018 è stato di 14 kg/ha, contro i 15 kg/ha del periodo 2012-2015. L’uso medio di fertilizzanti chimici azotati è aumentato del 13 % nel periodo 2016-2019 rispetto al periodo 2012-2015. L’uso medio di fertilizzanti chimici fosfatici è aumentato del 24 % nel periodo 2016-2019 rispetto al periodo 2012-2015. In media, il fosforo in eccesso nel periodo 2016-2018 è stato pari a 23,1 kg/ha, contro i 20 kg/ha del periodo 2012-2015. In media, l’azoto in eccesso nel periodo 2016-2018 è stato pari a 62,3 kg/ha, contro i 44,8 kg/ha del periodo 2012-2015.

    (13)

    In Irlanda, il 92 % della superficie agricola è costituito da superfici prative. Complessivamente, nelle aziende agricole, il 67 % della superficie è sfruttato in modo estensivo e presenta pertanto una densità di pascolo relativamente bassa e un apporto ridotto di fertilizzanti; il 33 % è sfruttato nel quadro di programmi agroambientali e solo il 14 % è sfruttato in modo intensivo. L’agricoltura dei seminativi rappresenta il 6,6 % dell’utilizzo. Nelle superfici prative, il quantitativo medio di fertilizzanti chimici impiegato è pari a 78,3 kg di azoto per ettaro e 8,6 kg di fosforo per ettaro.

    (14)

    Il clima irlandese, caratterizzato da precipitazioni uniformemente distribuite nell’arco dell’anno e da escursioni termiche annue relativamente ridotte, favorisce una lunga stagione vegetativa nelle specie erbose, la cui durata varia da 330 giorni all’anno nella regione sud-occidentale del paese a circa 250 giorni all’anno nella parte nord-orientale (11).

    (15)

    Dalle informazioni trasmesse dall’Irlanda risulta che il quantitativo annuale di 250 kg di azoto per ettaro proposto per le aziende aventi almeno l’80 % di superficie prativa è giustificato in base a criteri oggettivi quali la presenza di lunghe stagioni vegetative e l’elevata produttività delle superfici a prato ad alto assorbimento di azoto.

    (16)

    Dopo aver esaminato la domanda presentata dall’Irlanda a norma dell’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 91/676/CEE, e tenendo conto del programma d’azione irlandese e dell’esperienza acquisita con la deroga concessa con la sua decisione 2007/697/CE e con le sue decisioni di esecuzione 2014/112/UE e (UE) 2018/209, la Commissione ritiene che il quantitativo di effluente proposto dall’Irlanda, pari a 250 kg di azoto per ettaro all’anno, non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva 91/676/CEE, purché siano rispettate alcune rigorose condizioni specifiche che dovrebbero valere per gli agricoltori che ottengono l’autorizzazione.

    (17)

    Alla luce dei dati di cui ai considerando da 11 a 13, è opportuno che la presente decisione fissi condizioni più severe rispetto alla decisione di esecuzione (UE) 2018/209. Le condizioni stabilite e i sistemi di monitoraggio e controllo dovrebbero essere sufficienti a garantire che tale deroga sia coerente con gli obiettivi giuridicamente vincolanti della direttiva quadro sulle acque (12), con la crescente ambizione del regolamento sulla condivisione degli sforzi (13) e con gli obiettivi auspicati del Green Deal europeo in materia di inquinamento da nutrienti.

    (18)

    È opportuno adottare misure supplementari per quanto riguarda l’applicazione di effluente e altri fertilizzanti. Tali misure dovrebbero contribuire a migliorare la gestione dei nutrienti attraverso una fertilizzazione ottimizzata e un uso limitato di fertilizzanti. È opportuno che le misure elencate nella presente decisione si aggiungano a quelle già applicate mediante il Code of Good Agricultural Practices (codice di buone pratiche agricole).

    (19)

    I controlli amministrativi e le ispezioni in loco annuali dovrebbero essere aumentati e riguardare il 10 % delle aziende che beneficiano di un’autorizzazione. È opportuno che le ispezioni in campo si basino su una metodologia solida, che comprenda la valutazione dei rischi, i controlli casuali e i risultati dei controlli degli anni precedenti. Le autorità nazionali dovrebbero esaminare il programma di ispezioni agricole attuato dalle autorità locali, nonché le risorse necessarie per effettuare le ispezioni. È opportuno applicare sanzioni dissuasive (anche di natura economica). Si dovrebbe dare seguito alle denunce o alle segnalazioni di non conformità da parte di cittadini, organizzazioni non governative o informatori.

    (20)

    È opportuno che nel 2023 le autorità irlandesi svolgano un esame biennale della qualità delle acque, che includa la concentrazione di nitrati e lo stato trofico. Nelle zone in cui i dati del monitoraggio rivelano tendenze al peggioramento o situazioni di inquinamento o di rischio di inquinamento per quanto riguarda la concentrazione di nitrati o l’eutrofizzazione, occorrerà, a partire dal 2024, ridurre il quantitativo massimo di effluente applicabile a 220 kg di azoto per ettaro.

    (21)

    Continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di monitoraggio della concentrazione di nitrati e dello stato trofico conformemente alla direttiva 91/676/CEE. L’esame biennale dovrebbe basarsi sui dati di tale monitoraggio. Saranno necessari ulteriori controlli e relazioni annuali nelle aree oggetto della deroga.

    (22)

    La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) stabilisce norme generali per l’istituzione dell’Infrastruttura per l’informazione territoriale nell’Unione europea ai fini delle politiche ambientali unionali e delle politiche o delle attività tali da ripercuotersi sull’ambiente. Laddove applicabile, le informazioni territoriali raccolte a norma della presente decisione dovrebbero essere conformi alle disposizioni di detta direttiva. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e migliorare la coerenza dei dati, nel raccogliere i dati necessari nell’ambito della presente decisione l’Irlanda dovrebbe avvalersi delle informazioni acquisite nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma del titolo V, capo II, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

    (23)

    La deroga di cui alla presente decisione lascia impregiudicati gli obblighi dell’Irlanda di applicare la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (16), compresa la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-293/17 Coöperatie Mobilisation for the Environment e Vereniging Leefmilieu (17), in particolare per quanto riguarda l’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva.

    (24)

    Le condizioni di cui agli articoli da 6 a 9 della presente decisione sono obbligatorie per tutte le aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di un’autorizzazione in virtù della deroga. Queste condizioni sono pertanto considerate norme e disposizioni obbligatorie stabilite dal diritto nazionale per tali soggetti ai sensi degli articoli 12 e 13 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (18).

    (25)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato «Nitrati» istituito a norma dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Deroga

    Subordinatamente alle condizioni stabilite agli articoli da 4 a 12, è concessa la deroga richiesta dall’Irlanda con lettera del 14 ottobre 2021, finalizzata a consentire l’applicazione al suolo di un quantitativo di azoto da effluenti di allevamento superiore a quello previsto nell’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 91/676/CEE, vale a dire 170 kg di azoto.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

    a)

    «prato»: la superficie prativa permanente o la superficie da pascolo temporanea mantenuta da meno di quattro anni;

    b)

    «azienda agricola a superficie prativa»: l’azienda in cui l’80 % o più della superficie agricola disponibile per l’applicazione di effluente è costituita da prato;

    c)

    «bestiame erbivoro»: bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, cervidi, caprini ed equini;

    d)

    «parcella»: il singolo terreno o un insieme di terreni, omogenei per quanto riguarda le colture, il tipo di suolo e le pratiche di fertilizzazione;

    e)

    «piano di fertilizzazione»: calcolo preliminare circa la prevista utilizzazione e disponibilità di nutrienti;

    f)

    «registro di fertilizzazione»: bilancio dei nutrienti sulla base del loro uso e del loro assorbimento effettivi.

    g)

    «comunanza»: l’appezzamento di terreno detenuto da due o più persone in determinate quote o acquistato congiuntamente e originariamente dalla Irish Land Commission ai sensi delle Land Purchase ACTS, compresi i terreni sui quali due o più persone hanno diritti di pascolo o il diritto di prelevare erba.

    Articolo 3

    Campo di applicazione

    La deroga concessa a norma dell’articolo 1 si applica alle aziende agricole a superficie prativa alle quali sia stata concessa un’autorizzazione a norma dell’articolo 5 («autorizzazione»).

    Articolo 4

    Domanda annuale e impegno

    1.   Gli agricoltori le cui aziende sono a superficie prativa che desiderano beneficiare di una deroga presentano ogni anno alle autorità competenti una domanda di autorizzazione per applicare effluente di allevamento contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro all’anno. Alla domanda è allegata una dichiarazione attestante che l’agricoltore si sottoporrà ai controlli di cui all’articolo 11.

    2.   Nella domanda di cui al paragrafo 1 il richiedente si impegna per iscritto a rispettare le condizioni stabilite agli articoli da 6 a 9.

    Articolo 5

    Rilascio delle autorizzazioni

    Le autorizzazioni ad applicare un quantitativo di effluente di allevamento nelle aziende agricole a superficie prativa contenente fino a 250 kg di azoto per ettaro all’anno sono concesse alle condizioni stabilite agli articoli da 6 a 9.

    Articolo 6

    Condizioni per l’applicazione di effluente e di altri fertilizzanti

    1.   Il quantitativo di effluente di allevamento prodotto da bestiame erbivoro applicato ogni anno nelle aziende agricole a superficie prativa, comprendente quello degli animali che pascolano su tali superfici, non supera un quantitativo corrispondente a 250 kg di azoto per ettaro all’anno, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6. A decorrere dal 2024, a seguito dell’esame biennale, tale quantitativo massimo non deve superare 220 kg di azoto per ettaro all’anno nelle zone di cui all’articolo 12.

    2.   L’apporto complessivo di azoto non supera né il fabbisogno prevedibile di nutrienti di ciascuna coltura né il tasso massimo di fertilizzazione applicabile all’azienda a superficie prativa stabilito nel programma d’azione per i nitrati, e tiene conto dell’azoto rilasciato dal suolo. L’applicazione complessiva di azoto varia in funzione della distribuzione del bestiame e della produttività delle superfici prative.

    3.   Per ogni azienda agricola a superficie prativa è redatto e conservato un piano di fertilizzazione in cui è descritta la rotazione delle colture sulla superficie agricola e le applicazioni previste di effluente e di altri fertilizzanti. Il piano è disponibile ogni anno presso l’azienda a superficie prativa entro il 1o marzo dell’anno in questione. Il piano include almeno i dati indicati di seguito:

    a)

    il piano di rotazione delle colture, che specifica quanto segue:

    i)

    la superficie delle parcelle a prato;

    ii)

    la superficie delle parcelle con colture diverse dal prato;

    iii)

    una mappa schematica dell’ubicazione delle singole parcelle;

    b)

    il numero di capi di bestiame presenti nell’azienda agricola a superficie prativa;

    c)

    la descrizione del sistema di stabulazione e di stoccaggio dell’effluente, compreso il volume disponibile per il suo stoccaggio;

    d)

    il calcolo dell’azoto e del fosforo da effluente prodotti nell’azienda agricola a superficie prativa;

    e)

    il quantitativo, il tipo e le caratteristiche dell’effluente consegnato a terzi dall’azienda agricola a superficie prativa, o ricevuto dall’azienda in provenienza da terzi;

    f)

    il fabbisogno prevedibile di azoto e fosforo delle colture, per ciascuna parcella;

    g)

    i risultati di eventuali analisi del suolo, per verificarne la situazione sotto il profilo dell’azoto e del fosforo;

    h)

    la natura del fertilizzante da utilizzare;

    i)

    il calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da effluente per ciascuna parcella;

    j)

    il calcolo dell’applicazione di azoto e fosforo da fertilizzanti chimici e di altro tipo per ciascuna parcella.

    Il piano di fertilizzazione è riveduto non oltre sette giorni dopo eventuali modifiche delle pratiche agricole presso l’azienda agricola a superficie prativa.

    Per ogni azienda agricola a superficie prativa sono redatti e conservati registri di fertilizzazione in cui sono riportate anche informazioni sulla gestione degli apporti di azoto e fosforo e sulla gestione delle acque cariche. I registri sono presentati alle autorità competenti per ogni anno civile, entro il 31 marzo dell’anno civile successivo.

    Sulla base di un piano di gestione dei nutrienti è adottato un programma di calcitazione associato ai risultati dell’analisi del suolo.

    4.   Non si applica effluente di allevamento nel periodo autunnale prima della semina dei prati.

    5.   Almeno il 50 % di liquami prodotti nell’azienda agricola a superficie prativa è applicato entro il 15 giugno. Sono usate attrezzature di spandimento dei liquami a basso livello di emissioni.

    6.   La densità di carico ammissibile per le superfici comuni non supera i 50 kg di azoto/ha. I fertilizzanti chimici non sono ammessi nelle aree in comunanza.

    Articolo 7

    Condizioni relative al campionamento e alle analisi del suolo

    1.   Per ogni azienda a superficie prativa vengono periodicamente svolte analisi del contenuto di azoto e fosforo nel suolo.

    2.   Almeno una volta ogni quattro anni sono svolti campionamenti e analisi per ogni tipo di area dell’azienda a superficie prativa con caratteristiche simili sotto il profilo pedologico e della rotazione delle colture.

    3.   Si esegue almeno un’analisi ogni cinque ettari di terreno dell’azienda agricola a superficie prativa.

    4.   I risultati dell’analisi relativa alla presenza di azoto e fosforo nel suolo sono disponibili a dini di controllo presso l’azienda a superficie prativa.

    Articolo 8

    Condizioni relative alla gestione dei terreni

    1.   Gli agricoltori che lo desiderano arano le superfici prative tra il 1o marzo e il 31 maggio.

    2.   L’aratura dell’erba su tutti i tipi di terreno è seguita da una coltura con un elevato fabbisogno di azoto immediatamente e non oltre tre settimane dopo l’aratura dell’erba.

    3.   La rotazione delle colture non comprende leguminose o altri vegetali fissatori dell’azoto atmosferico. Ciò non si applica tuttavia al trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e alle altre leguminose con sottosemina di erba.

    4.   Tutti i nuovi prati dell’azienda agricola a superficie prativa riseminati contengono almeno 1,5 kg/ha di semi di trifoglio nudi o almeno 2,5 kg/ha di semi di trifoglio rivestiti.

    5.   Le parcelle sono provviste di recinzioni che assicurano una distanza minima di 1,5 m tra il bestiame e i corsi d’acqua e i punti di abbeveraggio devono essere installati a una distanza minima di 20 m dai corsi d’acqua.

    Articolo 9

    Condizioni per l’alimentazione del bestiame

    Tra il 15 aprile e il 30 settembre è autorizzato un massimo del 15 % di proteina grezza nei mangimi concentrati per il bestiame erbivoro.

    Articolo 10

    Monitoraggio

    1.   Le autorità competenti garantiscono la redazione annuale di mappe che indicano quanto segue:

    a)

    la percentuale di aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, in ciascuna contea;

    b)

    la percentuale di capi di bestiame interessati da autorizzazioni in ciascuna contea;

    c)

    la percentuale di superficie agricola interessata da autorizzazioni in ciascuna contea;

    d)

    l’uso locale dei terreni.

    2.   Le autorità competenti monitorano le acque della rizosfera, superficiali e sotterranee. Forniscono inoltre alla Commissione, sia in regime di deroga sia in regime normale, dati sull’azoto e sul fosforo nella rizosfera e sulla concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee e di superficie.

    3.   Il monitoraggio è effettuato a livello di azienda agricola e nell’ambito dei comprensori agricoli di monitoraggio. I siti di monitoraggio sono rappresentativi delle principali tipologie di suolo e dei livelli di intensità dello sfruttamento, delle pratiche di fertilizzazione prevalenti e delle colture principali.

    4.   Le autorità competenti procedono a un monitoraggio intensificato delle acque nei comprensori agricoli situati in prossimità dei corpi idrici più vulnerabili.

    5.   Le autorità competenti effettuano indagini sull’uso locale del terreno, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole adottate nelle aziende a superficie prativa oggetto di autorizzazione.

    6.   Le informazioni e i dati raccolti dalle analisi dei nutrienti di cui all’articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3, sono utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità delle perdite di nitrati e di fosforo dalle aziende agricole a superficie prativa oggetto di autorizzazione.

    Articolo 11

    Controlli

    1.   Le autorità competenti effettuano controlli amministrativi di tutte le domande di autorizzazione per valutare la conformità alle condizioni stabilite agli articoli da 6 a 9. Qualora risulti l’inosservanza delle condizioni, la domanda è respinta e il richiedente è informato dei motivi del rifiuto. Ogni anno, almeno il 10 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni amministrative da parte delle autorità competenti in relazione all’uso del terreno, al tipo e numero dei capi di bestiame e alla produzione e all’esportazione di effluente.

    2.   Le autorità competenti istituiscono un programma di ispezioni in loco presso le aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni, basato sull’analisi dei rischi e con frequenza appropriata, che tiene conto dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e dell’esito dei controlli casuali a carattere generale nel quadro della normativa di recepimento della direttiva 91/676/CEE, nonché di qualsiasi altra informazione che possa indicare la non conformità alle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9. Ogni anno, almeno il 10 % delle aziende agricole a superficie prativa interessate da autorizzazioni è sottoposto a ispezioni in loco per verificare la conformità alle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9.

    3.   Qualora si accerti che un’azienda agricola a superficie prativa interessata da un’autorizzazione non abbia soddisfatto in un qualsiasi anno le condizioni di cui agli articoli da 6 a 9, il titolare dell’autorizzazione è sanzionato conformemente alla normativa nazionale e non ha diritto a beneficiare dell’autorizzazione l’anno successivo.

    4.   Le autorità competenti dispongono dei poteri e dei mezzi necessari per verificare il rispetto delle condizioni per il rilascio di un’autorizzazione a norma della presente decisione al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui agli articoli da 6 a 9 prima e dopo il rilascio di un’autorizzazione a norma della presente decisione.

    Articolo 12

    Esame biennale

    1.   Entro il 30 giugno 2023, le autorità competenti presentano unitamente alla relazione di cui all’articolo 13, corrispondente all’anno 2022, un allegato contenente i risultati del monitoraggio per quanto riguarda la concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee e superficiali e lo stato trofico dei corpi idrici superficiali, sulla base della rete di monitoraggio e delle disposizioni della direttiva 91/676/CEE sui nitrati. L’allegato contiene quanto meno delle mappe che mostrano le aree che alimentano le acque per le quali i dati di monitoraggio rivelano:

    a)

    valori medi della concentrazione di nitrati superiori a 50 mg/l o che rivelano una tendenza all’aumento rispetto al 2021;

    b)

    uno stato «eutrofico» o «a rischio di eutrofizzazione» con una tendenza stabile o in peggioramento rispetto al 2021.

    Le acque di cui al primo comma, lettere a) o b), sono considerate inquinate, a rischio di inquinamento o con tendenze al peggioramento. I dati per la stima dei valori medi riguardano il periodo dal 1o gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Per la valutazione delle tendenze si confrontano i dati del 2021 e del 2022.

    2.   Per l’elaborazione dell’allegato di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dati utilizzati sono ricavati dalla rete di monitoraggio istituita a norma della direttiva 91/676/CEE.

    3.   A decorrere dal 1o gennaio 2024, nelle aree che scaricano in acque inquinate o a rischio di inquinamento o che presentano tendenze al peggioramento, si applicano misure supplementari nell’ambito del programma d’azione per i nitrati. Per le aziende agricole che hanno ottenuto un’autorizzazione a norma della presente decisione e situate in tali aree, il quantitativo di effluente da allevamento che può essere applicato sul terreno non supera i 220 kg di azoto per ettaro all’anno.

    4.   Entro il 30 settembre 2023 le autorità competenti comunicano alla Commissione i risultati di tale esame biennale, in particolare per quanto riguarda le zone e le aziende agricole con un’autorizzazione in cui il quantitativo massimo di effluente applicabile è pari a 220 kg di azoto per ettaro all’anno, e le misure supplementari da applicare nell’ambito del programma d’azione per i nitrati.

    Articolo 13

    Comunicazione

    Entro il 30 giugno di ogni anno le autorità competenti presentano alla Commissione una relazione contenente le seguenti informazioni:

    a)

    le mappe con l’indicazione delle percentuali di aziende agricole a superficie prativa, di bestiame e di superficie agricola oggetto di autorizzazione per ciascuna contea, nonché le mappe sull’utilizzo locale dei terreni, di cui all’articolo 10, paragrafo 1;

    b)

    i risultati del monitoraggio delle acque sotterranee e superficiali per quanto riguarda le concentrazioni di nitrati e fosforo, comprese le informazioni relative all’evoluzione delle acque, sia in regime di deroga sia in regime normale, nonché l’impatto della deroga concessa a norma della presente decisione sulla qualità delle acque, di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

    c)

    i risultati del monitoraggio del suolo per quanto riguarda le concentrazioni di azoto e di fosforo nelle acque presenti nel suolo e dell’azoto minerale nel profilo del suolo, sia in regime di deroga sia in regime normale, di cui all’articolo 10, paragrafo 2;

    d)

    una sintesi e una valutazione dei dati ottenuti dal monitoraggio intensificato delle acque di cui all’articolo 10, paragrafo 4;

    e)

    i risultati delle indagini sull’uso locale dei terreni, sulla rotazione delle colture e sulle pratiche agricole, di cui all’articolo 10, paragrafo 5;

    f)

    i risultati dei calcoli, basati su modelli, relativi all’entità delle perdite di nitrati e fosforo di cui all’articolo 10, paragrafo 6;

    g)

    la valutazione dei risultati dei controlli amministrativi e delle ispezioni in loco, di cui all’articolo 11, paragrafi 1 e 2;

    h)

    l’evoluzione del numero dei capi di bestiame e della produzione di effluente di allevamento per categoria di bestiame nonché delle aziende agricole a superficie prativa che beneficiano di un’autorizzazione;

    i)

    un’analisi comparativa dei controlli sulle aziende agricole a superficie prativa oggetto di autorizzazioni e sulle aziende agricole a superficie prativa non coperte da autorizzazioni, che comprenda dati relativi a quanto segue:

    ispezioni in loco;

    controlli amministrativi;

    ispezioni agricole nel quadro di accordi sulla condizionalità;

    statistiche sulla non conformità.

    Le informazioni territoriali contenute nella relazione sono conformi, laddove applicabile, alle disposizioni della direttiva 2007/2/CE. Nel raccogliere i dati necessari l’Irlanda si avvale, se del caso, delle informazioni generate nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo istituito a norma dell’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

    Articolo 14

    Applicazione

    La presente decisione si applica nel contesto del programma d’azione irlandese attuato dallo Statutory Instrument No 113 of 2022, European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2022.

    La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2025.

    Articolo 15

    Destinatario

    L’Irlanda è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2022

    Per la Commissione

    Virginijus SINKEVIČIUS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

    (2)  Decisione 2007/697/CE della Commissione, del 22 ottobre 2007, relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 27).

    (3)  Statutory Instrument No. 378 of 2006.

    (4)  Decisione 2011/127/UE della Commissione, del 24 febbraio 2011, che modifica la decisione 2007/697/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 51 del 25.2.2011, pag. 19).

    (5)  Statutory Instrument No. 610 of 2010.

    (6)  Decisione di esecuzione 2014/112/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014, concernente la concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 61 dell’1.3.2014, pag. 7).

    (7)  Statutory Instrument No. 31 of 2014.

    (8)  Decisione di esecuzione (UE) 2018/209 della Commissione, dell’8 febbraio 2018, sulla concessione di una deroga richiesta dall’Irlanda a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 39 del 13.2.2018, pag. 5).

    (9)  Statutory Instrument No. 605 of 2017.

    (10)  Statutory Instrument No. 113 of 2022.

    (11)  Teagasc – the Agriculture and Food Development Authority (autorità irlandese per lo sviluppo agricolo e alimentare).

    (12)  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

    (13)  Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

    (14)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

    (15)  Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

    (16)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

    (17)  Sentenza del 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment e Vereniging Leefmilieu/College van gedeputeerde staten van Limburg e College van gedeputeerde staten van Gelderland, C-293/17, EU:C:2018:882.

    (18)  Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).


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