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Document 32022R0694
Commission Implementing Regulation (EU) 2022/694 of 2 May 2022 amending Regulation (EU) 2016/403 as regards new serious infringements of the Union rules which may lead to the loss of good repute by the road transport operator
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione del 2 maggio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2016/403 per quanto riguarda nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/694 della Commissione del 2 maggio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2016/403 per quanto riguarda nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada
C/2022/2742
GU L 129 del 3.5.2022, p. 22–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 129/22 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/694 DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 2022
che modifica il regolamento (UE) 2016/403 per quanto riguarda nuove infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2 bis,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1071/2009 è stato modificato dal regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che ha aggiunto all'elenco delle infrazioni che possono comportare la perdita dell'onorabilità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009 nuove infrazioni gravi riguardanti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, il cabotaggio e il distacco dei lavoratori nel trasporto su strada. |
(2) |
Con l'aggiunta del riferimento al rischio di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada, il regolamento (UE) 2020/1055 ha inoltre introdotto un criterio supplementare di cui la Commissione deve tenere conto nel definire il livello di gravità delle infrazioni gravi. |
(3) |
Il regolamento (UE) 2020/1055 ha modificato il regolamento (CE) n. 1071/2009 anche per disporre che la Commissione, nel determinare la frequenza del ripetersi dell'evento al di là della quale le infrazioni ripetute sono considerate più gravi, tenga conto del numero di veicoli, anziché del numero di conducenti, adibiti alle attività di trasporto. |
(4) |
Il regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha introdotto nuove disposizioni relative alle infrazioni che comportano rischi per la vita o di lesioni gravi o di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada. Tali infrazioni dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle infrazioni gravi della normativa dell'Unione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1071/2009 che possono incidere sull'onorabilità dell'impresa di trasporti su strada o del gestore dei trasporti. |
(5) |
Il regolamento (UE) 2016/403 della Commissione (4) dovrebbe pertanto essere modificato al fine di includere le nuove infrazioni e tenere conto dei nuovi criteri per definirne il livello di gravità e la frequenza del ripetersi dell'evento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i trasporti su strada, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2016/403 è così modificato:
1) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento; |
2) |
l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51.
(2) Regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17).
(3) Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 74 del 19.3.2016, pag. 8).
ALLEGATO I
L'allegato I del regolamento (UE) 2016/403 è così modificato:
1) |
i paragrafi introduttivi e la sezione 1 sono sostituiti dal testo seguente: « Classificazione di infrazioni gravi (Previste all'articolo 1) La seguente tabella contiene le categorie e i tipi di infrazioni gravi alle norme dell'Unione nel trasporto commerciale su strada, suddivise in tre categorie di gravità in base ai potenziali rischi per la vita o di lesioni gravi e/o di distorsione della concorrenza nel mercato dei trasporti su strada. 1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) (Tempo di guida e di riposo)
(*1) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).»;" |
2) |
la sezione 2 è sostituita dalla seguente:
(*2) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).»;" |
3) |
la sezione 6 è sostituita dalla seguente:
(*3) Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27).»;" |
4) |
la sezione 10 è sostituita dalla seguente:
(*4) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).»;" |
5) |
la sezione 11 è sostituita dalla seguente:
(*5) Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).»;" |
6) |
sono aggiunte le sezioni 13 e 14 seguenti: «13. Infrazioni al regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6) (Roma I) (legge applicabile alle obbligazioni contrattuali)
14. Gruppi di infrazioni alla direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) (distacco dei lavoratori nel trasporto su strada)
(*6) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6)." (*7) Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49).»." |
(*1) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).»;
(*2) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).»;
(*3) Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27).»;
(*4) Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).»;
(*5) Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).»;
(*6) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(*7) Direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 49).».»
(1) IPG = Infrazione più grave / IMG = Infrazione molto grave / IG = Infrazione grave.
ALLEGATO II
«ALLEGATO II
Frequenza del ripetersi di gravi infrazioni
1. |
Se commesse ripetutamente, le infrazioni gravi (IG) e molto gravi (IMG) elencate nell'allegato I sono considerate ancora più gravi dall'autorità competente dello Stato membro di stabilimento. Nel calcolo della frequenza del ripetersi delle infrazioni gli Stati membri tengono conto dei seguenti fattori:
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2. |
In considerazione del potenziale di rischio per la sicurezza stradale, la frequenza massima delle infrazioni gravi, oltre la quale la loro gravità aumenta, è stabilita come segue:
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3. |
Il numero di infrazioni per veicolo per anno rappresenta un valore medio calcolato dividendo il numero totale di tutte le infrazioni dello stesso livello di gravità (IG o IMG) per il numero medio di veicoli utilizzati durante l'anno. La formula della frequenza fornisce una soglia massima di occorrenza delle infrazioni gravi oltre la quale esse sono considerate più gravi. Gli Stati membri possono stabilire soglie più severe se ciò è previsto nella loro procedura amministrativa nazionale di valutazione dell'onorabilità. |